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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PP MA RA, Presidente DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Relatore FORMIGHIERI PAOLO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20/2024 depositato il 16/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021001OR0000003440005 REGISTRO 2021
Pag. 1 di 6 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
per la Ricorrente: “chiede che Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Mantova, contrariis reiectis e in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare e/o dichiarare nullo l'avviso di liquidazione impugnato perché illegittimo e infondato.”;
per l'Ufficio: “il ricorso è infondato e quindi da rigettare”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11) Con ricorso datato 12/10/2023 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione delle sanzioni in epigrafe specificato, notificatole il 13/7/2023, recante il complessivo importo di €.5.948,00, relativo alla ordinanza n°344/2021 emessa l'8/9/2021 dal Tribunale di Mantova nel giudizio ex art.702 bis c.p.c. instaurato da Società_1
SPA nei confronti di essa ricorrente.
A) Più in particolare nel predetto giudizio la società da ultimo menzionata aveva convenuto l'odierna ricorrente per sentirla condannare ai sensi dell'art.2033 c.c. alla restituzione degli importi, ammontanti a complessivi €.198.274,36, versatile a titolo di addizionale provinciale sulle accise relativa alla fornitura di energia elettrica.
Il Tribunale adito con ordinanza n°344/2021 aveva accolto le domande della ricorrente
Società_1 SPA.
L'Agenzia delle Entrate aveva liquidato l'imposta di registro relativa alla predetta ordinanza con l'applicazione della aliquota proporzionale del 3% ex art.8, I co., lett. b) della Tariffa – parte I – allegata al TUR.
La odierna ricorrente affidava il ricorso ai motivi di illegittimità di seguito succintamente B) enucleati:
- I – violazione dell'art.8, I co., lett. e) della Tariffa – parte prima – allegata al TUR (imposta in misura fissa);
- II – violazione del combinato disposto dell'art. 40 TUR e della NOTA II all'art. 8 della citata Tariffa (principio della alternatività IVA – imposta di registro).
Rassegnava le sopratrascritte conclusioni.
2) L'Agenzia delle Entrate si costituiva con controdeduzioni datate 9/2/2024 nelle quali
Pag. 2 di 6 evidenziava che l'ordinanza del Tribunale di Mantova assoggettata ad imposizione non aveva dichiarato la nullità totale o parziale del contratto di somministrazione di energia bensì, come espressamente affermato a pag. 2 dell'ordinanza in questione, la ripetibilità della addizionale priva di finalità specifica;
tale sarebbe l'oggetto della controversia come d'altra parte confermerebbe anche il dispositivo della decisione che non contiene alcun dictum di invalidità.
Secondo la prospettazione dell'Agenzia delle Entrate, inoltre, l'imposizione proporzionale non violerebbe neppure il principio di alternatività IVA – imposta di registro, giacché quest'ultima non graverebbe, come la prima, sulla prestazione del servizio reso e sul suo compenso.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
La ricorrente depositava la memoria illustrativa nella quale ribadiva invece che 3) l'imposizione proporzionale di cui alla lett. b) art. 8, I co., della Tariffa parte I, all. al TUR è volta ad incidere su trasferimenti di ricchezza che si manifestano nelle pronunce di condanna al pagamento di somme.
Nel caso di specie la azione di cui all'art. 2033 c.c. è destinata a ripristinare la situazione quo ante, ossia alla restituzione di somme che sin dall'origine non avrebbero dovuto essere trasferite.
Inoltre, l'accoglimento della azione di restituzione di somme indebitamente pretese in base a norme riconosciute contrastanti con i principi euro-comunitari e costituzionali comporta necessariamente la caducazione delle clausole contrattuali convenute in osservanza di tali norme.
Si riconfermava nelle rassegnate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
A) Negli anni 2010 e 2011 la ricorrente Ricorrente_1 SRL ha fornito energia elettrica alla società Società_1 SPA.
A'sensi degli artt. 53, I co., lett. a) e 56, I co., D.Lgs. 504/1995 essa ha esposto nelle relative fatture l'addizionale provinciale sulle accise in allora previste a'sensi dell'art.6, III co., D.L.
511/1988.
Tali circostanze sono incontestate.
Pag. 3 di 6 Sennonché la disciplina della addizionale provinciale sulle accise è stata abrogata con decorrenza dal 2/3/2012 in forza del disposto di cui all'art.4, X co., D.L. 16/2012 e disapplicata dal Giudice statuale relativamente agli anni antecedenti la sua abrogazione in considerazione della sua incompatibilità con il diritto unionale.
Società_1B) La società SPA ha dunque adito vittoriosamente il Tribunale di Mantova ottenendo dalla convenuta Ricorrente_1 SRL la restituzione delle somme versatele indebitamente a titolo di addizionali.
C) Indi l'Agenzia delle Entrate ha liquidato l'imposta di registro relativa alla ordinanza di condanna alla restituzione delle somme a favore della ricorrente con l'applicazione della aliquota proporzionale pari al 3% ritenendo che il dictum non riposi sulla dichiarazione di nullità totale o parziale del contratto di fornitura che, diversamente, avrebbe invece giustificato la imposizione in misura fissa (€.200,00).
D) L'assunto non può essere condiviso. I Giudici di Legittimità hanno infatti enucleato il principio interpretativo secondo cui l'imposizione proporzionale si applica ogni qualvolta vi sia un trasferimento di ricchezza perciò suscettibile di essere incisa dal Fisco.
Ciò avviene allorché l'azione di ripetizione sia priva ab origine di un valido titolo.
Qualora invece non venga contestata l'esistenza di un valido titolo al momento del pagamento di cui viene chiesta la restituzione che tuttavia viene accordata dal Giudice, la relativa condanna assume una duplice funzione: quella di ripristino della situazione patrimoniale antecedente e quella di esplicita o implicita caducazione della clausola contrattuale a causa della sua nullità sopravvenuta, ovvero della disapplicazione delle
1norme che ne hanno costituito la fonte .
Pag. 4 di 6 Ora è di tutta evidenza che il Tribunale di Mantova con l'ordinanza assoggettata alla contestata imposta ha condannato Ricorrente_1 SRL alla restituzione delle somme percepite a titolo di addizionali provinciali, la cui disciplina, ritenuta non conforme ai principi unionali, è stata quindi disapplicata.
Alla disapplicazione consegue la caducazione delle clausole contrattuali che prevedevano il 2versamento a Ricorrente_1 SRL delle addizionali provinciali di cui si discute .
In consimile quadro non può certo dirsi che la condanna pronunciata dal Tribunale di
Mantova con l'ordinanza de qua manifesti un trasferimento di ricchezza. Questo Giudice ritiene che nella fattispecie in esame sia pertanto applicabile l'art.8, I co., lett. e) della tariffa – parte I – allegata al TUR e dunque dovuta l'imposta in misura fissa nell'ammontare di €.200,00.
Resta assorbito l'ulteriore motivo del ricorso.
La soccombenza della resistente ne giustifica la condanna alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso determina in €.200,00 l'importo della imposta di registro.
Condanna l'Agenzia delle Entrate di Mantova a rifondere alla società ricorrente le spese di lite che liquida in €.1.000,00 oltre spese generali al 15%, oltre iva e cpa se dovute oltre al rimborso del CU versato.
Mantova, 28/11/2025
ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto, dunque, in funzione meramente restitutoria e di ripristino della situazione patrimoniale anteriore (Cass., 25 febbraio 2009, n. 4537). Ed ancora è stato statuito: «i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori o alla restituzione di denaro devono essere assoggettati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, ad imposta proporzionale, a meno che, oltre alla condanna al pagamento di una somma di denaro o all'imposizione di un obbligo restitutorio, non abbiano ad oggetto anche l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto: in quest'ultimo caso, infatti, l'imposta dovrà essere determinata in misura fissa, in applicazione della lett. e) del citato art. 8, comma 1, della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986» (Cass., n. 32969 del 2018; n. 20315 del 2017).”. 22 Cfr. le decisioni conformi alla presente: Corte Giustizia Tributaria I grado Roma n°3362/2024, Corte Giustizia Tributaria II grado Piemonte, Sez. I, 14-17/10/2024 n°538 nonché del 14-22/10/2024 n°551/2024; Corte Giustizia Tributaria II grado Lombardia, Sez. XI, 27-31/10/2023 n°3233.
Pag. 5 di 6 Il Giudice Relatore
Il Presidente
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cfr: Cass. 2022 n°25346 secondo cui: “L'art. 8, comma 1, lett. e) della tariffa prevede la tassazione in misura fissa degli atti giudiziari che "dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni". La Corte ha in più occasioni precisato che la previsione di cui alla lett. e) ha, rispetto alle altre disposizioni dell'art. 8, carattere speciale. Il legislatore ha ritenuto di applicare l'aliquota in misura fissa nei casi in cui il provvedimento comporti una caducazione del titolo del precedente trasferimento e la condanna conseguente abbia contenuto e funzione meramente restitutori, mirando a ripristinare la situazione patrimoniale ante actum. Esemplarmente è stato detto che in tema di imposta di registro, è soggetta ad aliquota proporzionale ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. b), della prima parte della tariffa, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, il provvedimento dell'autorità giudiziaria comportante un trasferimento di ricchezza, mentre la lett. e) del medesimo articolo, norma speciale e di stretta interpretazione, determina l'imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto,
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PP MA RA, Presidente DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Relatore FORMIGHIERI PAOLO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20/2024 depositato il 16/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021001OR0000003440005 REGISTRO 2021
Pag. 1 di 6 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
per la Ricorrente: “chiede che Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Mantova, contrariis reiectis e in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare e/o dichiarare nullo l'avviso di liquidazione impugnato perché illegittimo e infondato.”;
per l'Ufficio: “il ricorso è infondato e quindi da rigettare”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11) Con ricorso datato 12/10/2023 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione delle sanzioni in epigrafe specificato, notificatole il 13/7/2023, recante il complessivo importo di €.5.948,00, relativo alla ordinanza n°344/2021 emessa l'8/9/2021 dal Tribunale di Mantova nel giudizio ex art.702 bis c.p.c. instaurato da Società_1
SPA nei confronti di essa ricorrente.
A) Più in particolare nel predetto giudizio la società da ultimo menzionata aveva convenuto l'odierna ricorrente per sentirla condannare ai sensi dell'art.2033 c.c. alla restituzione degli importi, ammontanti a complessivi €.198.274,36, versatile a titolo di addizionale provinciale sulle accise relativa alla fornitura di energia elettrica.
Il Tribunale adito con ordinanza n°344/2021 aveva accolto le domande della ricorrente
Società_1 SPA.
L'Agenzia delle Entrate aveva liquidato l'imposta di registro relativa alla predetta ordinanza con l'applicazione della aliquota proporzionale del 3% ex art.8, I co., lett. b) della Tariffa – parte I – allegata al TUR.
La odierna ricorrente affidava il ricorso ai motivi di illegittimità di seguito succintamente B) enucleati:
- I – violazione dell'art.8, I co., lett. e) della Tariffa – parte prima – allegata al TUR (imposta in misura fissa);
- II – violazione del combinato disposto dell'art. 40 TUR e della NOTA II all'art. 8 della citata Tariffa (principio della alternatività IVA – imposta di registro).
Rassegnava le sopratrascritte conclusioni.
2) L'Agenzia delle Entrate si costituiva con controdeduzioni datate 9/2/2024 nelle quali
Pag. 2 di 6 evidenziava che l'ordinanza del Tribunale di Mantova assoggettata ad imposizione non aveva dichiarato la nullità totale o parziale del contratto di somministrazione di energia bensì, come espressamente affermato a pag. 2 dell'ordinanza in questione, la ripetibilità della addizionale priva di finalità specifica;
tale sarebbe l'oggetto della controversia come d'altra parte confermerebbe anche il dispositivo della decisione che non contiene alcun dictum di invalidità.
Secondo la prospettazione dell'Agenzia delle Entrate, inoltre, l'imposizione proporzionale non violerebbe neppure il principio di alternatività IVA – imposta di registro, giacché quest'ultima non graverebbe, come la prima, sulla prestazione del servizio reso e sul suo compenso.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
La ricorrente depositava la memoria illustrativa nella quale ribadiva invece che 3) l'imposizione proporzionale di cui alla lett. b) art. 8, I co., della Tariffa parte I, all. al TUR è volta ad incidere su trasferimenti di ricchezza che si manifestano nelle pronunce di condanna al pagamento di somme.
Nel caso di specie la azione di cui all'art. 2033 c.c. è destinata a ripristinare la situazione quo ante, ossia alla restituzione di somme che sin dall'origine non avrebbero dovuto essere trasferite.
Inoltre, l'accoglimento della azione di restituzione di somme indebitamente pretese in base a norme riconosciute contrastanti con i principi euro-comunitari e costituzionali comporta necessariamente la caducazione delle clausole contrattuali convenute in osservanza di tali norme.
Si riconfermava nelle rassegnate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
A) Negli anni 2010 e 2011 la ricorrente Ricorrente_1 SRL ha fornito energia elettrica alla società Società_1 SPA.
A'sensi degli artt. 53, I co., lett. a) e 56, I co., D.Lgs. 504/1995 essa ha esposto nelle relative fatture l'addizionale provinciale sulle accise in allora previste a'sensi dell'art.6, III co., D.L.
511/1988.
Tali circostanze sono incontestate.
Pag. 3 di 6 Sennonché la disciplina della addizionale provinciale sulle accise è stata abrogata con decorrenza dal 2/3/2012 in forza del disposto di cui all'art.4, X co., D.L. 16/2012 e disapplicata dal Giudice statuale relativamente agli anni antecedenti la sua abrogazione in considerazione della sua incompatibilità con il diritto unionale.
Società_1B) La società SPA ha dunque adito vittoriosamente il Tribunale di Mantova ottenendo dalla convenuta Ricorrente_1 SRL la restituzione delle somme versatele indebitamente a titolo di addizionali.
C) Indi l'Agenzia delle Entrate ha liquidato l'imposta di registro relativa alla ordinanza di condanna alla restituzione delle somme a favore della ricorrente con l'applicazione della aliquota proporzionale pari al 3% ritenendo che il dictum non riposi sulla dichiarazione di nullità totale o parziale del contratto di fornitura che, diversamente, avrebbe invece giustificato la imposizione in misura fissa (€.200,00).
D) L'assunto non può essere condiviso. I Giudici di Legittimità hanno infatti enucleato il principio interpretativo secondo cui l'imposizione proporzionale si applica ogni qualvolta vi sia un trasferimento di ricchezza perciò suscettibile di essere incisa dal Fisco.
Ciò avviene allorché l'azione di ripetizione sia priva ab origine di un valido titolo.
Qualora invece non venga contestata l'esistenza di un valido titolo al momento del pagamento di cui viene chiesta la restituzione che tuttavia viene accordata dal Giudice, la relativa condanna assume una duplice funzione: quella di ripristino della situazione patrimoniale antecedente e quella di esplicita o implicita caducazione della clausola contrattuale a causa della sua nullità sopravvenuta, ovvero della disapplicazione delle
1norme che ne hanno costituito la fonte .
Pag. 4 di 6 Ora è di tutta evidenza che il Tribunale di Mantova con l'ordinanza assoggettata alla contestata imposta ha condannato Ricorrente_1 SRL alla restituzione delle somme percepite a titolo di addizionali provinciali, la cui disciplina, ritenuta non conforme ai principi unionali, è stata quindi disapplicata.
Alla disapplicazione consegue la caducazione delle clausole contrattuali che prevedevano il 2versamento a Ricorrente_1 SRL delle addizionali provinciali di cui si discute .
In consimile quadro non può certo dirsi che la condanna pronunciata dal Tribunale di
Mantova con l'ordinanza de qua manifesti un trasferimento di ricchezza. Questo Giudice ritiene che nella fattispecie in esame sia pertanto applicabile l'art.8, I co., lett. e) della tariffa – parte I – allegata al TUR e dunque dovuta l'imposta in misura fissa nell'ammontare di €.200,00.
Resta assorbito l'ulteriore motivo del ricorso.
La soccombenza della resistente ne giustifica la condanna alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso determina in €.200,00 l'importo della imposta di registro.
Condanna l'Agenzia delle Entrate di Mantova a rifondere alla società ricorrente le spese di lite che liquida in €.1.000,00 oltre spese generali al 15%, oltre iva e cpa se dovute oltre al rimborso del CU versato.
Mantova, 28/11/2025
ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto, dunque, in funzione meramente restitutoria e di ripristino della situazione patrimoniale anteriore (Cass., 25 febbraio 2009, n. 4537). Ed ancora è stato statuito: «i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori o alla restituzione di denaro devono essere assoggettati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, ad imposta proporzionale, a meno che, oltre alla condanna al pagamento di una somma di denaro o all'imposizione di un obbligo restitutorio, non abbiano ad oggetto anche l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto: in quest'ultimo caso, infatti, l'imposta dovrà essere determinata in misura fissa, in applicazione della lett. e) del citato art. 8, comma 1, della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986» (Cass., n. 32969 del 2018; n. 20315 del 2017).”. 22 Cfr. le decisioni conformi alla presente: Corte Giustizia Tributaria I grado Roma n°3362/2024, Corte Giustizia Tributaria II grado Piemonte, Sez. I, 14-17/10/2024 n°538 nonché del 14-22/10/2024 n°551/2024; Corte Giustizia Tributaria II grado Lombardia, Sez. XI, 27-31/10/2023 n°3233.
Pag. 5 di 6 Il Giudice Relatore
Il Presidente
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cfr: Cass. 2022 n°25346 secondo cui: “L'art. 8, comma 1, lett. e) della tariffa prevede la tassazione in misura fissa degli atti giudiziari che "dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni". La Corte ha in più occasioni precisato che la previsione di cui alla lett. e) ha, rispetto alle altre disposizioni dell'art. 8, carattere speciale. Il legislatore ha ritenuto di applicare l'aliquota in misura fissa nei casi in cui il provvedimento comporti una caducazione del titolo del precedente trasferimento e la condanna conseguente abbia contenuto e funzione meramente restitutori, mirando a ripristinare la situazione patrimoniale ante actum. Esemplarmente è stato detto che in tema di imposta di registro, è soggetta ad aliquota proporzionale ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. b), della prima parte della tariffa, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, il provvedimento dell'autorità giudiziaria comportante un trasferimento di ricchezza, mentre la lett. e) del medesimo articolo, norma speciale e di stretta interpretazione, determina l'imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto,