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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/05/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3253/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Cerrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3253/2024 promossa da:
C.F. , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 amministratore pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
CORNIA ANNALISA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
C.F. CP_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: accettazione tacita eredità
MOTIVAZIONE
1. Il , in persona del suo amministratore pro Parte_1 tempore Rag. ha introdotto il ricorso in oggetto dinanzi al Parte_2
Tribunale di Modena chiedendo di dichiarare l'avvenuta accettazione tacita di eredità di da parte di correttamente evocata in Persona_1 CP_1 giudizio.
pagina 1 di 6 Nel dettaglio il ricorrente ha allegato: che in data 03/11/2011 decedeva
[...]
, proprietario dell'immobile sito in Marano sul Panaro, Via Vignolese n. Per_1
246, meglio identificato in atti, facente parte dello stesso condominio ricorrente, che al de cuius succedeva, per successione testamentaria, la figlia Persona_1 la quale, in qualità di unica erede, subentrava nella titolarità della CP_1 proprietà di tale bene immobile, che l'odierna resistente si rendeva debitrice nei confronti del Condominio per il mancato pagamento di oneri condominiali, che tale debito risultava cristallizzato in un d.i., provvisoriamente esecutivo in data
18.5.2022 (mai opposto), che la risultava aver accettato tacitamente Per_1
l'eredità del padre . Per_1
In particolare il ricorrente ha dedotto che l'accettazione tacita di eredità, nel caso in esame, si evince dal fatto che la resistente: 1) in occasione della comunicazione all'Amministratore condominiale dei propri dati al fine della compilazione dell'anagrafica condominiale, si è definita “proprietaria” dell'immobile, 2) si è sempre interessata alla gestione dell'immobile ed ha preso parte più volte alle riunioni condominiali, 4) ha provveduto al pagamento degli oneri condominiali, 4) vive nell'immobile in oggetto.
2. Parte resistente non si costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica. Con provvedimento del 28.11.2024 non veniva dichiarata la contumacia.
3. Va, in primo luogo, riscontrato l'interesse ad agire in capo al Ricorrente, nella sua qualità di creditore dell'accertando attesa la Parte_1 definitività del titolo da esso vantato, rappresentato da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sopra indicato, che non risulta opposto.
4. In punto di diritto va rilevato che, affinché un soggetto possa acquisire la qualità di erede deve essere delato all'eredità del defunto, in ragione di un testamento o di una disposizione di legge (art 457 c.c.) e deve avere accettato l'eredità (art 459 c.c.). Da ciò consegue che l'accettazione dell'eredità può essere compiuta e produrre i suoi effetti giuridici solo se effettuata da soggetto delato all'eredità, sicché in tal senso l'accertamento della delazione ereditaria è prioritario sul piano logico- giuridico rispetto a quello dell'accettazione dell'eredità.
In caso di successione legittima, l'eredità viene devoluta primariamente in favore pagina 2 di 6 del coniuge e dei discendenti, i quali sono i principali delati all'eredità (art 565 e
581 c.c.)
In ordine all'accettazione dell'eredità, deve rilevarsi che ai sensi dell'art 474 c.c. il delato all'eredità può accettare quest'ultima in modo espresso o in modo tacito.
Ai sensi dell'art 476 c.c. l'accettazione tacita ricorre quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, al fine di accertare l'accettazione tacita dell'eredità, “mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (Cfr. Cass Civ n. 1438/2020; Cass. Civ n. 12259/2022; Cass Civ n.
10796/2009).
Inoltre, ai sensi dell'art 485 comma 1 c.c. “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità” e ai sensi del terzo comma del medesimo articolo “Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
La giurisprudenza ha chiarito che, ai fini dell'accettazione ex lege prevista dal suddetto articolo, è necessaria, oltre alla relazione materiale tra il delato e il bene, la coscienza in capo a quello dell'appartenenza del bene all'asse ereditario
(cfr. Cass Civ n. 4707/1994) precisandosi che il possesso utile all'acquisto della qualità di erede può avere inizio non solo al momento dell'apertura della successione, ma anche in un momento successivo, quando si integra concretamente la relazione materiale tra il delato e il bene ereditario (cfr. Cass. civ. 15587/2023).
5. Si osserva preliminarmente che incombe su chi agisce in giudizio, in applicazione del principio generale di cui all' art. 2697 c.c. l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede la quale non può pagina 3 di 6 desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato. Invero oltre all'allegazione della qualità di erede occorre fornire la prova.
6. Ciò posto, la domanda proposta da parte ricorrente non può essere accolta.
Invero, nel caso di specie, è stata allegata la presenza di una successione testamentaria. La prova della qualità di erede, in tal caso, si concretizza mediante la produzione del testamento pubblicato, non prodotto dalla parte ricorrente.
Neppure può ritenersi provata la qualità di erede della resistente neppure provvedendo ad inquadrare la stessa quale erede legittima di in Persona_2 quanto figlia dello stesso.
Con riguardo a tale aspetto occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue
l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all' art. 485 c.c. “(cfr. Cass. Civ 30.4.2012 n. 10525).
Dunque, al fine di offrire prova della qualità di erede, con riferimento alla successione legittima, è necessario produrre: gli atti dello stato civile dai quali si desume il rapporto di parentela con il de cuius a norma degli artt. 565 e 572 c.c., il certificato di morte del de cuius, non potendo considerarsi sufficiente la mera dichiarazione di successione né la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(Cfr. Cass. Sez. 2 n. 2506/1973, n. 13738/2005 e n. 4141/1999). Nessuna di queste prove risulta fornita nel caso di specie.
Ai fini della prova della delazione legittima, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la qualità di coniuge o di figlio del defunto non può essere fornita a mezzo della denuncia di successione, atto rilevante ai soli fini fiscali, occorrendo invece la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione pagina 4 di 6 (cfr. Cass Civ n. 22730/202, Cass Civ n. 31695/2019; Cass Civ n 13738/2005).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte che ha evidenziato che, ai fini dell'onere della prova, “per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss c.c.” ( Cass
Civ n. 10519/2024).
Nondimeno, in atti, non vi è alcun documento che sia idoneo a provare compiutamente il rapporto di filiazione tra le odierne parti in causa.
Non risulta depositato alcun estratto dei registri dello stato civile da cui desumere il dedotto rapporto di filiazione tra i due soggetti suddetti.
Né può ritenersi utile al suddetto scopo la sola denuncia di successione (doc n. 1 di parte ricorrente) in quanto, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, si tratta di documento avente valore essenzialmente fiscale e non può dimostrare un rapporto di parentela.
Gli altri documenti depositati dalla parte ricorrente sono totalmente irrilevanti per la prova del rapporto di filiazione tra le odierne parti la quale, per quanto sopra riferito, risulta logicamente anteriore all'accertamento dell'accettazione tacita di eredità.
Infine, va osservato che per la prova del rapporto di filiazione, quando fatto costitutivo della domanda oggetto di giudizio, non può applicarsi il principio di non contestazione, in ragione della mancata negazione della qualità di figlia dell'odierna resistente posto che si tratta di questione afferente a diritti indisponibili (cfr. Cass Civ n. 4791/2020).
In definitiva, la parte attrice non ha fornito prova del testamento intercorso tra le parti, né del rapporto di filiazione sussistente tra le stesse. Conseguentemente non vi è prova adeguata che sia stata delata all'eredità di CP_1 Per_1 sicché non può ritenersi accertato che la stessa abbia accettato tacitamente
[...]
o ex lege l'eredità di trattandosi di atto che presuppone la qualifica Persona_1 di delato all'eredità del de cuius. pagina 5 di 6 Quanto sino ad ora rappresentato comporta l'infondatezza della domanda di accertamento dell'accettazione dell'eredità di ad opera di Persona_1 [...]
proposta dalla ricorrente. CP_1
7. Nulle sulle spese di lite, in ragione della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del giudice unico Dr.ssa Francesca Cerrone, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato dal Parte_1
, in persona del suo amministratore pro tempore, nei confronti di
[...] [...]
, dispone nel seguente modo: CP_1
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese.
Modena 8 maggio 2025
Il Giudice
Francesca Cerrone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Cerrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3253/2024 promossa da:
C.F. , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 amministratore pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
CORNIA ANNALISA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
C.F. CP_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: accettazione tacita eredità
MOTIVAZIONE
1. Il , in persona del suo amministratore pro Parte_1 tempore Rag. ha introdotto il ricorso in oggetto dinanzi al Parte_2
Tribunale di Modena chiedendo di dichiarare l'avvenuta accettazione tacita di eredità di da parte di correttamente evocata in Persona_1 CP_1 giudizio.
pagina 1 di 6 Nel dettaglio il ricorrente ha allegato: che in data 03/11/2011 decedeva
[...]
, proprietario dell'immobile sito in Marano sul Panaro, Via Vignolese n. Per_1
246, meglio identificato in atti, facente parte dello stesso condominio ricorrente, che al de cuius succedeva, per successione testamentaria, la figlia Persona_1 la quale, in qualità di unica erede, subentrava nella titolarità della CP_1 proprietà di tale bene immobile, che l'odierna resistente si rendeva debitrice nei confronti del Condominio per il mancato pagamento di oneri condominiali, che tale debito risultava cristallizzato in un d.i., provvisoriamente esecutivo in data
18.5.2022 (mai opposto), che la risultava aver accettato tacitamente Per_1
l'eredità del padre . Per_1
In particolare il ricorrente ha dedotto che l'accettazione tacita di eredità, nel caso in esame, si evince dal fatto che la resistente: 1) in occasione della comunicazione all'Amministratore condominiale dei propri dati al fine della compilazione dell'anagrafica condominiale, si è definita “proprietaria” dell'immobile, 2) si è sempre interessata alla gestione dell'immobile ed ha preso parte più volte alle riunioni condominiali, 4) ha provveduto al pagamento degli oneri condominiali, 4) vive nell'immobile in oggetto.
2. Parte resistente non si costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica. Con provvedimento del 28.11.2024 non veniva dichiarata la contumacia.
3. Va, in primo luogo, riscontrato l'interesse ad agire in capo al Ricorrente, nella sua qualità di creditore dell'accertando attesa la Parte_1 definitività del titolo da esso vantato, rappresentato da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sopra indicato, che non risulta opposto.
4. In punto di diritto va rilevato che, affinché un soggetto possa acquisire la qualità di erede deve essere delato all'eredità del defunto, in ragione di un testamento o di una disposizione di legge (art 457 c.c.) e deve avere accettato l'eredità (art 459 c.c.). Da ciò consegue che l'accettazione dell'eredità può essere compiuta e produrre i suoi effetti giuridici solo se effettuata da soggetto delato all'eredità, sicché in tal senso l'accertamento della delazione ereditaria è prioritario sul piano logico- giuridico rispetto a quello dell'accettazione dell'eredità.
In caso di successione legittima, l'eredità viene devoluta primariamente in favore pagina 2 di 6 del coniuge e dei discendenti, i quali sono i principali delati all'eredità (art 565 e
581 c.c.)
In ordine all'accettazione dell'eredità, deve rilevarsi che ai sensi dell'art 474 c.c. il delato all'eredità può accettare quest'ultima in modo espresso o in modo tacito.
Ai sensi dell'art 476 c.c. l'accettazione tacita ricorre quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, al fine di accertare l'accettazione tacita dell'eredità, “mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (Cfr. Cass Civ n. 1438/2020; Cass. Civ n. 12259/2022; Cass Civ n.
10796/2009).
Inoltre, ai sensi dell'art 485 comma 1 c.c. “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità” e ai sensi del terzo comma del medesimo articolo “Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
La giurisprudenza ha chiarito che, ai fini dell'accettazione ex lege prevista dal suddetto articolo, è necessaria, oltre alla relazione materiale tra il delato e il bene, la coscienza in capo a quello dell'appartenenza del bene all'asse ereditario
(cfr. Cass Civ n. 4707/1994) precisandosi che il possesso utile all'acquisto della qualità di erede può avere inizio non solo al momento dell'apertura della successione, ma anche in un momento successivo, quando si integra concretamente la relazione materiale tra il delato e il bene ereditario (cfr. Cass. civ. 15587/2023).
5. Si osserva preliminarmente che incombe su chi agisce in giudizio, in applicazione del principio generale di cui all' art. 2697 c.c. l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede la quale non può pagina 3 di 6 desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato. Invero oltre all'allegazione della qualità di erede occorre fornire la prova.
6. Ciò posto, la domanda proposta da parte ricorrente non può essere accolta.
Invero, nel caso di specie, è stata allegata la presenza di una successione testamentaria. La prova della qualità di erede, in tal caso, si concretizza mediante la produzione del testamento pubblicato, non prodotto dalla parte ricorrente.
Neppure può ritenersi provata la qualità di erede della resistente neppure provvedendo ad inquadrare la stessa quale erede legittima di in Persona_2 quanto figlia dello stesso.
Con riguardo a tale aspetto occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue
l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all' art. 485 c.c. “(cfr. Cass. Civ 30.4.2012 n. 10525).
Dunque, al fine di offrire prova della qualità di erede, con riferimento alla successione legittima, è necessario produrre: gli atti dello stato civile dai quali si desume il rapporto di parentela con il de cuius a norma degli artt. 565 e 572 c.c., il certificato di morte del de cuius, non potendo considerarsi sufficiente la mera dichiarazione di successione né la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(Cfr. Cass. Sez. 2 n. 2506/1973, n. 13738/2005 e n. 4141/1999). Nessuna di queste prove risulta fornita nel caso di specie.
Ai fini della prova della delazione legittima, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la qualità di coniuge o di figlio del defunto non può essere fornita a mezzo della denuncia di successione, atto rilevante ai soli fini fiscali, occorrendo invece la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione pagina 4 di 6 (cfr. Cass Civ n. 22730/202, Cass Civ n. 31695/2019; Cass Civ n 13738/2005).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte che ha evidenziato che, ai fini dell'onere della prova, “per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss c.c.” ( Cass
Civ n. 10519/2024).
Nondimeno, in atti, non vi è alcun documento che sia idoneo a provare compiutamente il rapporto di filiazione tra le odierne parti in causa.
Non risulta depositato alcun estratto dei registri dello stato civile da cui desumere il dedotto rapporto di filiazione tra i due soggetti suddetti.
Né può ritenersi utile al suddetto scopo la sola denuncia di successione (doc n. 1 di parte ricorrente) in quanto, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, si tratta di documento avente valore essenzialmente fiscale e non può dimostrare un rapporto di parentela.
Gli altri documenti depositati dalla parte ricorrente sono totalmente irrilevanti per la prova del rapporto di filiazione tra le odierne parti la quale, per quanto sopra riferito, risulta logicamente anteriore all'accertamento dell'accettazione tacita di eredità.
Infine, va osservato che per la prova del rapporto di filiazione, quando fatto costitutivo della domanda oggetto di giudizio, non può applicarsi il principio di non contestazione, in ragione della mancata negazione della qualità di figlia dell'odierna resistente posto che si tratta di questione afferente a diritti indisponibili (cfr. Cass Civ n. 4791/2020).
In definitiva, la parte attrice non ha fornito prova del testamento intercorso tra le parti, né del rapporto di filiazione sussistente tra le stesse. Conseguentemente non vi è prova adeguata che sia stata delata all'eredità di CP_1 Per_1 sicché non può ritenersi accertato che la stessa abbia accettato tacitamente
[...]
o ex lege l'eredità di trattandosi di atto che presuppone la qualifica Persona_1 di delato all'eredità del de cuius. pagina 5 di 6 Quanto sino ad ora rappresentato comporta l'infondatezza della domanda di accertamento dell'accettazione dell'eredità di ad opera di Persona_1 [...]
proposta dalla ricorrente. CP_1
7. Nulle sulle spese di lite, in ragione della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del giudice unico Dr.ssa Francesca Cerrone, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato dal Parte_1
, in persona del suo amministratore pro tempore, nei confronti di
[...] [...]
, dispone nel seguente modo: CP_1
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese.
Modena 8 maggio 2025
Il Giudice
Francesca Cerrone
pagina 6 di 6