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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 08/10/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7520/2025 R.R.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente relatore dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice decidendo sul ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'affidamento del figlio minore nato fuori dal matrimonio, ex art. 473 bis 51 c.p.c., presentato congiuntamente in data 04.07.2025 da:
e Parte_1 Parte_2 entrambi con il proc. e dom. avv. SPIZZO JESSICA ricorrenti con l'intervento del P.M. in sede;
SENTENZA
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore , nato il [...] fuori dal matrimonio e Per_1 riconosciuto da entrambi i genitori, presentato congiuntamente da
[...]
Parte_3
-sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 07.10.2025;
-ritenuto che le condizioni di regolamentazione indicate dalle parti risultino conformi agli interessi del figlio minore,
P.Q.M.
il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione, così dispone:
1) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso
1 presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. La linea genitoriale ed eventuali scelte inerenti al figlio dovranno essere sempre preventivamente condivise.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Inoltre, entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) dà atto che i genitori concordano che sia fondamentale per il benessere del figlio poter passare il più possibile, lo stesso tempo, con entrambi i genitori;
inoltre, dà atto che il figlio minore frequenterà senza limitazioni i nonni e, in generale, i parenti di entrambi i nuclei familiari.
3) Ciascun genitore, su base di 2 settimane, potrà tenere il figlio 5 sere infrasettimanali (dal lunedì al venerdì) ed un fine settimana (sabato e domenica); prende atto che i genitori stabiliranno un calendario regolare che permetterà di avere prevedibilità e regolarità delle settimane successive sia per il figlio che per i genitori;
durante i pomeriggi, nei tempi al di fuori degli orari scolastici, il figlio starà prevalentemente con la nonna materna o con persone di fiducia della madre, ed il resto del tempo con i nonni paterni o persone di fiducia del padre. Il calendario potrà essere variato previo accordo tra i genitori e nel rispetto del benessere e della regolarità del figlio.
4) Ciascun genitore trascorrerà con il figlio le festività ad anni alterni.
5) In ordine alle vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con il figlio almeno 10
(dieci) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori.
6) Mantenimento diretto del minore da parte dei genitori nel periodo di loro competenza.
7) Tutte le spese ordinarie e straordinarie (abbigliamento, mediche, scolastiche, sportive-ludiche) necessarie per il figlio, preventivamente concordate, salvo quelle necessarie e urgenti, sono poste a carico di entrambi i genitori al 50%; il rimborso
2 al genitore che le ha anticipate avverrà previa presentazione di regolare documento di spesa. In particolare, dà atto che i ricorrenti dichiarano che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica
(tasse d'iscrizione, libri di testo, mensa).
8) Dà atto che l'intero importo dell'assegno Unico verrà richiesto e corrisposto direttamente alla madre.
9) Dà atto che ciascun genitore sarà tenuto a rispettare eventuali nuove relazioni dell'altro genitore qualora queste coinvolgano anche il figlio;
dà atto che, anche in presenza di nuove relazioni, convivenze o altri matrimoni con altre persone, i genitori dovranno rispettare e far rispettare le linee genitoriali condivise per il benessere del figlio.
10) Dà atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, dà atto che entrambi i ricorrenti si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
11) Dà atto che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti personali del minore, compreso il passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il nome del figlio nel proprio passaporto.
12) Dà atto che i genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle condizioni sottoscritte nel ricorso.
13) Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 07.10.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente relatore dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice decidendo sul ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'affidamento del figlio minore nato fuori dal matrimonio, ex art. 473 bis 51 c.p.c., presentato congiuntamente in data 04.07.2025 da:
e Parte_1 Parte_2 entrambi con il proc. e dom. avv. SPIZZO JESSICA ricorrenti con l'intervento del P.M. in sede;
SENTENZA
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore , nato il [...] fuori dal matrimonio e Per_1 riconosciuto da entrambi i genitori, presentato congiuntamente da
[...]
Parte_3
-sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 07.10.2025;
-ritenuto che le condizioni di regolamentazione indicate dalle parti risultino conformi agli interessi del figlio minore,
P.Q.M.
il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione, così dispone:
1) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso
1 presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. La linea genitoriale ed eventuali scelte inerenti al figlio dovranno essere sempre preventivamente condivise.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Inoltre, entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) dà atto che i genitori concordano che sia fondamentale per il benessere del figlio poter passare il più possibile, lo stesso tempo, con entrambi i genitori;
inoltre, dà atto che il figlio minore frequenterà senza limitazioni i nonni e, in generale, i parenti di entrambi i nuclei familiari.
3) Ciascun genitore, su base di 2 settimane, potrà tenere il figlio 5 sere infrasettimanali (dal lunedì al venerdì) ed un fine settimana (sabato e domenica); prende atto che i genitori stabiliranno un calendario regolare che permetterà di avere prevedibilità e regolarità delle settimane successive sia per il figlio che per i genitori;
durante i pomeriggi, nei tempi al di fuori degli orari scolastici, il figlio starà prevalentemente con la nonna materna o con persone di fiducia della madre, ed il resto del tempo con i nonni paterni o persone di fiducia del padre. Il calendario potrà essere variato previo accordo tra i genitori e nel rispetto del benessere e della regolarità del figlio.
4) Ciascun genitore trascorrerà con il figlio le festività ad anni alterni.
5) In ordine alle vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con il figlio almeno 10
(dieci) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori.
6) Mantenimento diretto del minore da parte dei genitori nel periodo di loro competenza.
7) Tutte le spese ordinarie e straordinarie (abbigliamento, mediche, scolastiche, sportive-ludiche) necessarie per il figlio, preventivamente concordate, salvo quelle necessarie e urgenti, sono poste a carico di entrambi i genitori al 50%; il rimborso
2 al genitore che le ha anticipate avverrà previa presentazione di regolare documento di spesa. In particolare, dà atto che i ricorrenti dichiarano che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica
(tasse d'iscrizione, libri di testo, mensa).
8) Dà atto che l'intero importo dell'assegno Unico verrà richiesto e corrisposto direttamente alla madre.
9) Dà atto che ciascun genitore sarà tenuto a rispettare eventuali nuove relazioni dell'altro genitore qualora queste coinvolgano anche il figlio;
dà atto che, anche in presenza di nuove relazioni, convivenze o altri matrimoni con altre persone, i genitori dovranno rispettare e far rispettare le linee genitoriali condivise per il benessere del figlio.
10) Dà atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, dà atto che entrambi i ricorrenti si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
11) Dà atto che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti personali del minore, compreso il passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il nome del figlio nel proprio passaporto.
12) Dà atto che i genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle condizioni sottoscritte nel ricorso.
13) Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 07.10.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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