Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1575
CGT2
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità avviso di accertamento per omessa notifica invito al contraddittorio

    La Corte rileva che per l'anno 2017 nessun invito al contraddittorio preventivo è stato emesso dall'Ufficio, diversamente da quanto accaduto in anni precedenti. Inoltre, sottolinea che l'invito al contraddittorio è facoltativo quando è stato notificato un Processo Verbale di Constatazione (PVC), come avvenuto in questo caso, e la società non ha riscontrato l'invito ricevuto per l'anno 2016.

  • Rigettato
    Illegittimità avviso di accertamento analitico-induttivo per presunzioni prive di attendibilità

    La Corte ritiene che i dati reddituali dichiarati dalla società siano inattendibili a causa dell'antieconomicità gestionale evidenziata dai bassi utili dichiarati rispetto al volume d'affari e ai costi del personale, nonché per le basse percentuali di ricarico nel settore dell'abbigliamento. Sottolinea che l'onere di provare la gestione antieconomica spetta al contribuente. Inoltre, rileva che il calcolo del ricarico è stato effettuato tenendo conto dell'inventario fornito dalla società, che copre il periodo 2017-2018, e che l'importo è stato ripartito pro-quota tra i due anni. La Corte evidenzia anche la presenza di lavoratori in nero e incongruenze tra documentazione extracontabile e contabile, che rafforzano le presunzioni utilizzate dall'Ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1575
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1575
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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