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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1202/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARTINO GIUSEPPE, Presidente
GHEDINI FERRI LUCA, EL
FALASCHI MILENA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17485/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12476/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il ricorrente ha proposto ricorso avverso la intimazione di pagamento indicata notificata il 26.8.2024 sostenendo la omessa notifica delle cartelle presupposte e la prescrizione .Si sono costituiti i resistenti chiedendo la inammissibilità ed il rigetto .Alla udienza del 5.12.2025 si è proceduto alla discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso non è ammissibile in quanto non risulta depositato da parte del ricorrente l'atto introduttivo del giudizio dopo la sua notifica;
in secondo luogo la parte resistente ha depositato regolari notifiche degli atti presupposti oggetto della intimazione,che non risultano impugnati,ovvero sono stati oggetto di altri atti interruttivi specificamente elencati da parte ADER nella sua costituzione alla pagina 3 e 4(preavvisi di fermo,pignoramenti presso terzi,tre avvisi di intimazione del 2017,2019,2023,che certamente hanno interrotto la prescrizione ).Del resto essi non risultano impugnati e la prescrizione non è quindi qui eccepibile;
consegue la inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese del ricorrente
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 a favore di AdER con distrazione, Euro 1.000,00 a favore di AdE ed Euro 500 ciascuna a favore del Comune di Roma e della Regione Lazio, oltre oneri di legge se dovuti. Roma il
05/12/2025 Il Presidente Dott. Giuseppe Di Martino - Il EL Dott. Luca Ghedini Ferri
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARTINO GIUSEPPE, Presidente
GHEDINI FERRI LUCA, EL
FALASCHI MILENA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17485/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249045485706000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12476/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il ricorrente ha proposto ricorso avverso la intimazione di pagamento indicata notificata il 26.8.2024 sostenendo la omessa notifica delle cartelle presupposte e la prescrizione .Si sono costituiti i resistenti chiedendo la inammissibilità ed il rigetto .Alla udienza del 5.12.2025 si è proceduto alla discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso non è ammissibile in quanto non risulta depositato da parte del ricorrente l'atto introduttivo del giudizio dopo la sua notifica;
in secondo luogo la parte resistente ha depositato regolari notifiche degli atti presupposti oggetto della intimazione,che non risultano impugnati,ovvero sono stati oggetto di altri atti interruttivi specificamente elencati da parte ADER nella sua costituzione alla pagina 3 e 4(preavvisi di fermo,pignoramenti presso terzi,tre avvisi di intimazione del 2017,2019,2023,che certamente hanno interrotto la prescrizione ).Del resto essi non risultano impugnati e la prescrizione non è quindi qui eccepibile;
consegue la inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese del ricorrente
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 a favore di AdER con distrazione, Euro 1.000,00 a favore di AdE ed Euro 500 ciascuna a favore del Comune di Roma e della Regione Lazio, oltre oneri di legge se dovuti. Roma il
05/12/2025 Il Presidente Dott. Giuseppe Di Martino - Il EL Dott. Luca Ghedini Ferri