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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 15/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2453/2020 R.G.A.C. promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Fabrizio Mirko e Riccardo Guidi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito Viareggio, via Leonardo da Vinci n. 15; attore opponente
nei confronti di corrente in Via V. Alfieri 1 in Conegliano, codice fiscale e par- Controparte_1
tita IVA ed in sua vece la procuratrice P.IVA_1 Controparte_2
codice fiscale a sua volta legittimata in virtù di procura (a rogito
[...] P.IVA_2
Notaio di Milano, repertorio 58952, raccolta 15958) rilasciata dall'originaria Persona_1
mandataria in persona del suo direttore generale dr. Controparte_3
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti prodotta in atti, CP_4
dall'avv. Raffaella Greco, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Natascia
Fornaciari, in Carrara alla via Garibaldi n. 69; convenuta opposta
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: per “Voglia l'On. le Giudice adito disporre la sospensione della Parte_1
provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto e previa revoca del medesimo per tutti i motivi riportati in narrativa:
1. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della convenuta opposta;
2. Accertare e dichiarare l'assenza di prova del credito vantato dalla convenuta opposta;
3.
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni per il combinato disposto dell'art. 1815, II comma c.c. e il DL 29.12.2000 n. 394, convertito con modifiche nella L. 24/2001, per violazione legge 7 marzo
1996n. 108 e pertanto rimettere in termini l' opponente dichiarando dovute le sole quote capitale delle rate a scadere ed imputare i pagamenti effettuati a titolo di interesse a capitale per le rate ancora a scadere previa comunque in ogni caso rimessioni in termini ex art. 1186 c.c.
4. DICHIARARE la nullità parziale del contratto di finanziamento e di apertura di credito, in riferimento al tasso di interesse applicato, ai sensi e per la violazione dei canoni di trasparenza e determinatezza di cui all' art.
117comma 4 TUB, 125 bis TUB e per l' effetto ricalcolare il dare-avere tra le parti al tasso legale vigente al momento del pagamento di ciascuna rata, imputando l' eccedenza a capitale e/o interessi al tasso legale per le rate ancora a scadere o in subordine quantificare la divergenza tra quanto pagato in virtù del tasso dichiarato in contratto e quello effettivamente applicato al piano d'ammortamento imputando detta eccedenza alle quote capitali e/o interessi al tasso legale per rate ancora a scadere previa comunque in ogni caso rimessioni in termini ex art. 1186 c.c.
5. Accertare e dichiarare l'eccessiva onerosità degli interessi moratori applicati e conseguentemente ridurre i medesimi nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
6. Con vittoria di spese diritti ed onorari in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”; per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa, in persona del G.I., contrariis rejectis Controparte_1
così giudicare: nel merito: per tutte le motivazioni già esposte, rigettare l'opposizione per cui si procede e confermare il decreto ingiuntivo n. 599/20 emesso in data 1-2 ottobre 2020 dal Tribunale di Massa, o comunque accertare e dichiarare che il sig. come sopra generalizzato, è debitore nei Parte_1
confronti della della somma di € 81.486,15 oltre interessi di mora come da contratto Controparte_1
dal 23/06/2015 sino al soddisfo, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, condannandoli al pagamento del relativo importo in favore della In ogni caso con Controparte_1
vittoria di spese, diritti e onorari”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 599/2020 emesso dal Tribunale di Massa in data 2.10.2020 (R.G. 1379/2020) che l'aveva condannato, unitamente al sig. CP_5
a corrispondere a la somma di € 81.486,15 oltre interessi e
[...] Controparte_1
spese della procedura monitoria. In particolare, l'attore opponente rappresentava che: 1) pag. 2/22 vi era carenza di legittimazione ad agire di 2) difatti, il credito azionato Controparte_1
in via monitoria – derivante dal contratto di mutuo n. 3304087 stipulato dal sig. e Pt_1
e oggetto di successiva asserita cessione a favore di – Parte_2 Controparte_1
non era identificabile stante l'indeterminatezza delle procure rilasciate e l'assenza di indicazioni univoche circa i criteri di scelta dei crediti ceduti nella pubblicazione effettuata in Gazzetta Ufficiale;
3) non vi era prova della cessione del credito;
4) la fotocopia prodotta in sede monitoria al documento 4 da parte dell'opposta non era corrispondente all'originale che, comunque, risultava assente;
5) il contratto di mutuo stipulato dal sig. era affetto da usura oggettiva poiché il tasso corrispettivo Pt_1
semplice applicato era pari al 23,71% e, dunque, superiore alla soglia stabilita dalla legge
108/1996; 6) il tasso da confrontare con il tasso soglia individuato dai Decreti
Ministeriali doveva tenere conto di tutti i costi, ad esclusione di imposte e tasse;
7) gli interessi pattuiti erano eccessivamente onerosi, atteso che gli interessi moratori addebitati al 2015 erano pari al doppio del capitale, per cui detta somma doveva essere ridotta ai sensi dell'art. 1348 c.c.; 8) la clausola contenente la pattuizione del tasso di interesse era indeterminata, con conseguente violazione degli artt. 125-bis e 117 TUB;
9) in particolare, nel contratto di mutuo era indicato un tasso di interesse diverso rispetto al tasso effettivamente applicato, con conseguente violazione degli artt. 1284 c.c. e 117
TUB; 10) il piano di ammortamento non era stato consegnato al cliente prima della sottoscrizione in violazione dell'art. 117 TUB;
11) difatti, il contratto bancario avrebbe dovuto indicare per iscritto tutte le condizioni applicate, incluso il piano di ammortamento contenente le modalità con cui era reso il capitale e l'interesse; 12) la non corretta rappresentazione del TAEG in un contratto sottoscritto dal consumatore avrebbe dovuto comportare la nullità ex art. 125-bis TUB. A fronte di quanto sopra rappresentato, l'attore opponente domandava al Tribunale adito di volere: “disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto e previa revoca del medesimo per tutti i motivi riportati in narrativa:
1. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della convenuta opposta;
2. Accertare e dichiarare l' assenza di prova del credito vantato dalla convenuta opposta;
3. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia
pag. 3/22 pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni per il combinato disposto dell'art. 1815,
II comma c.c. e il DL 29.12.2000 n. 394, convertito con modifiche nella L. 24/2001, per violazione legge 7 marzo 1996 n. 108 e pertanto rimettere in termini l' opponente dichiarando dovute le sole quote capitale delle rate a scadere ed imputare i pagamenti effettuati a titolo di interesse a capitale per le rate ancora a scadere previa comunque in ogni caso rimessioni in termini ex art. 1186 c.c. 4.
DICHIARARE la nullità parziale del contratto di finanziamento e di apertura di credito, in riferimento al tasso di interesse applicato, ai sensi e per la violazione dei canoni di trasparenza e determinatezza di cui all' art. 117 comma 4 TUB, 125 bis TUB e per l' effetto ricalcolare il dare-avere tra le parti al tasso legale vigente al momento del pagamento di ciascuna rata, imputando l' eccedenza a capitale e/o interessi al tasso legale per le rate ancora a scadere o in subordine quantificare la divergenza tra quanto pagato in virtù del tasso dichiarato in contratto e quello effettivamente applicato al piano
d'ammortamento imputando detta eccedenza alle quote capitali e/o interessi al tasso legale per rate ancora a scadere previa comunque in ogni caso rimessioni in termini ex art. 1186 c.c.
5.Accertare e dichiarare l'eccessiva onerosità degli interessi moratori applicati e conseguentemente ridurre i medesimi nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
6. Con vittoria di spese diritti ed onorari in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
2. Si costituiva in giudizio rappresentando che: 1) in data 6.8.2009, i Controparte_1
sig.ri ed avevano sottoscritto il contratto di finanziamento n. Pt_1 Controparte_5
3304087 con cui avevano chiesto alla un prestito personale dell'importo di € Parte_2
40.000,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili dell'importo di € 567,83 ciascuna;
2) in data 9.8.2009 aveva erogato l'importo in favore dei richiedenti;
3) i clienti Parte_2
avevano provveduto unicamente al pagamento integrale della prima rata e al pagamento parziale della seconda rata, per poi interrompere ingiustificatamente qualsivoglia pagamento;
4) in data 30.11.2010 era stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine;
5) in data 20.6.2018 era stata inviata la diffida ad adempiere al sig. che, Pt_1
tuttavia, non aveva sortito effetti;
7) la pretesa creditoria era pari a € 6.318,41 a titolo di rate impagate prima della decadenza dal beneficio del termine, € 40.955,71 a titolo di capitale alla data di decadenza dal beneficio del termine, € 34.222,65 a titolo di interessi di mora;
8) l'opponente non aveva contestato di aver sottoscritto il contratto di pag. 4/22 finanziamento né di aver ricevuto l'importo né di essersi reso inadempiente rispetto al pagamento delle rate come risultanti dall'estratto conto prodotto in sede monitoria;
9)
l'opponente, in quanto convenuto sostanziale, aveva l'onere di contestare specificatamente i fatti esposti a sostegno della domanda monitoria;
10) Parte_2
era stata incorporata da per fusione dal 1.6.2015 e Controparte_6
quest'ultima aveva stipulato con la un contratto di cessione di crediti Controparte_1
pecuniari in blocco in cui rientrava anche il credito in esame;
11) i crediti ceduti rispondevano alle caratteristiche indicate nella Gazzetta Ufficiale che rimandava alla lista notarizzata in data 22 giugno dal Notaio 12) l'effetto della cessione si Persona_2
era prodotto nei confronti dei debitori ceduti in seguito all'iscrizione nel Registro delle
Imprese da parte della cessionaria e alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi degli artt. 58 TUB e 1264 c.c.; 13) inoltre, la cessione era stata comunicata per iscritto agli odierni opponenti mediante diffida di pagamento;
14) priva di fondamento era l'eccezione circa la mancata corrispondenza dell'estratto conto in atti rispetto all'originale in quanto l'estratto conto era munito di certificazione ex art. 50 TUB di conformità rispetto alle scritture contabili;
15) era infondata l'eccezione circa l'usurarietà dei tassi applicati: il TAEG riportato nel contratto pari al 12,13% era corretto e teneva conto del capitale finanziato, degli interessi su questo maturati, delle spese di istruttoria e del premio assicurativo;
16) il tasso di mora era pari al 19,2450% e, dunque, ampiamente inferiore alla soglia dell'usura; 17) da ultimo, la produzione del piano di ammortamento non costituiva elemento indefettibile della prova del credito derivante dal mutuo, specie considerando che l'obbligazione restitutoria risultava dal contratto e dalla natura delle rate. Pertanto, la convenuta opposta rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale di Massa, in persona del G.I., contrariis rejectis così giudicare: in via preliminare: atteso che
l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, appalesandosene viceversa l'intento dilatorio e defatigatorio, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito: per tutte le motivazioni di cui sopra, rigettare l'opposizione per cui si procede e confermare il decreto ingiuntivo n. 599/20 emesso in data 1-2 ottobre 2020 dal Tribunale di Massa, o comunque accertare e dichiarare che il sig. come sopra generalizzato, è debitore nei Parte_1
pag. 5/22 confronti della della somma di € 81.486,15 oltre interessi di mora come da contratto Controparte_1
dal 23/06/2015 sino al soddisfo, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, condannandoli al pagamento del relativo importo in favore della In ogni caso con Controparte_1
vittoria di spese, diritti e onorari”.
3. Con ordinanza del 31 maggio 2021, il Giudice, ritenuto che l'opposizione non risultasse fondata su prova scritta o di pronta soluzione e che sussistesse il fumus boni iuris in ordine alla spettanza del credito azionato in via monitoria, quanto meno in relazione alla quota capitale, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c..
4. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante consulenza tecnica contabile d'ufficio.
5. In data 27 agosto 2024, il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI IN DIRITTO
1. Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Ricostruita sommariamente la materia del contendere, occorre chiarire le peculiarità del procedimento di ingiunzione, disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c., e del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo di cui all'art. 645 c.p.c..
Segnatamente, quello monitorio rientra nella categoria dei procedimenti sommari, in quanto si svolge in assenza di contraddittorio con il debitore e limita la cognizione del giudice ai soli fatti costitutivi del diritto di credito che, oltre ad essere liquido ed esigibile, deve risultare da prova scritta allegata dal ricorrente (salvi i casi di cui all'art. 633 co. 1 nn. 2 e 3). Diversamente, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio a cognizione piena sull'esistenza del credito dedotto dal ricorrente mediante l'azione monitoria, con la peculiarità che non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, di guisa che, con specifico riferimento alla ripartizione dell'onere della prova, il creditore opposto mantiene la veste di attore e l'opponente quella di pag. 6/22 convenuto (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 21101/2015, in senso conforme cfr. ex multiis
Cass. civ. n. 4800/2017).
Ciò posto, costituisce oggetto del presente giudizio il credito derivante dal contratto di finanziamento n. 3304087 recante “richiesta di prestito personale” con finalità prevalente recante “ristrutturazione abitazione” concluso dal sig. in qualità di Parte_1
intestatario, e dal sig. in qualità di coobbligato, con Controparte_5 Controparte_6
- Filiale di Fucecchio, debitamente sottoscritto dalle parti (v. doc. 3
[...]
allegato alla comparsa). Più precisamente, l'importo finanziato era pari ad € 40.000,00 da restituire mediante n. 120 rate di importo mensile pari ad € 567,83 ciascuna.
In merito, il sig. ha domandato al Tribunale adito di voler accertare e Parte_1
dichiarare: i) la carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta;
ii) l'assenza della prova del credito azionato in via monitoria;
iii) la nullità e l'inefficacia delle pretese vantate dall'istituto di credito per il combinato disposto degli artt. 1815 co. 2 c.c., d.l.
394/2000 e l. 108/1996; iv) la nullità parziale del contratto di finanziamento e di apertura di credito per indeterminatezza del tasso di interesse applicato in violazione dell'art. 117 co. 4 e 125-bis TUB e il ricalcolo del rapporto dare-avere al tasso legale vigente al pagamento di ciascuna rata;
v) l'eccessiva onerosità degli interessi moratori applicati e la conseguente riduzione degli stessi.
2. La titolarità del credito.
2.1. Parte attrice opponente ha lamentato, anzitutto, la carenza di legittimazione ad agire di stante l'assenza di prova dell'intervenuta cessione del credito vantato Controparte_1
nei confronti del sig. Pt_1
2.2. Preliminarmente è bene chiarire che la legittimazione ad causam, attiva o passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto secondo la prospettazione che viene effettuata dalla parte.
Diversamente, l'effettiva titolarità del rapporto controverso attiene al merito ed è soggetto all'onere deduttivo e probatorio delle parti (cfr. Cass. civ. Sez. I sent.
7776/2017. In senso conforme cfr. Cass. civ. 17092/2016).
pag. 7/22 2.3. Ancora in termini generali, la cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260 c.c., è un contratto che comporta la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo. Il debitore ceduto non è parte del contratto, di guisa che la notificazione dell'avvenuta cessione non è condizione di validità dello stesso, assumendo rilevanza ai soli fini dell'opponibilità e, dunque, della produzione degli effetti della cessione anche nei confronti del debitore (v. art. 1264 c.c.).
2.4. In ordine alle operazioni di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è d'uopo evidenziare come un conto sia l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – altro la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto. Come chiarito dalla Suprema Corte “l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente” (cfr. Cass. civ. 5478\2024). Quanto, invece, alla prova della cessione, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. A riguardo, invero, la Corte regolatrice ha precisato che “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di
pag. 8/22 legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art.
58 T.U.B.” (cfr. Cass. civ. 17944\2023).
In altri termini, in caso di specifica contestazione, un conto è la prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) altro la prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto della cessione in blocco. E in tal senso “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
(…) solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (cfr. Cass. civ. n. 17944\2023). Tali principi di diritto appaiono ormai consolidati, tanto che è stato recentemente ribadito che “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944;
Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798;
Cass., 02/03/2016, n. 4116)” (cfr. Cass. civ. 3405\2024).
2.5. Tale essendo il dato normativo e giurisprudenziale di riferimento è opinione del giudicante che sussista idoneo riscontro che, nella fattispecie che ne occupa, la cessione in blocco sia effettivamente intervenuta, oltre che debitamente pubblicizzata (non fosse pag. 9/22 altro mediante la notifica del decreto ingiuntivo opposto) e che inoltre risulti inerente anche il credito per cui è causa.
Segnatamente, dalla documentazione in atti emerge che, in data 2.7.2015, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 75, l'elenco delle posizioni oggetto di cessione tra (alla quale è stata incorporata Controparte_6 Parte_2
in seguito a fusione con efficacia dal 1.6.2015, v. doc. 8 allegato alla comparsa) e
[...]
in cui risulta compresa anche la pratica n. 3304087, intestata al sig. Controparte_1
di ammontare nominale indicato nella somma di € 81.486,15 (v. doc. 9 Parte_1
allegato alla comparsa). Più precisamente, ai sensi degli artt. 1 e 4 legge 130/1999 e 58
TUB, la società cessionaria ha stipulato con la cedente Controparte_1 [...]
un contratto di cessione “in blocco” di crediti pecuniari Controparte_6
rispondenti ai criteri indicati in G.U. con cui sono stati trasferiti anche tutti gli altri diritti vantati dalla cedente derivanti dai crediti oggetto di cessione, “ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e piu' in generale ogni diritto, azione, facolta' o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti ed ai contratti che li hanno originati” (v. doc. 12 allegato alla comparsa contenente la documentazione del fascicolo monitorio).
Parimenti, dall'estratto notarile dei crediti ceduti emerge che, in data 22.6.2015, mediante atto del Notaio il sig. , rappresentante di Persona_2 Persona_3 [...]
munito di procura speciale, ha presentato la lista dei Controparte_6
contratti di credito individuanti i crediti oggetto di cessione da parte dell'istituto di credito a favore della società la cui denominazione sociale è stata Controparte_7
modificata in con delibera dell'assemblea dei soci svoltasi in data Controparte_1
22.6.2015, avente per oggetto sociale esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi dell'art. 3 legge 130/1999. In detta lista allegata all'atto notarile figura il credito vantato nei confronti del sig. (v. doc. 14 allegato Parte_1
alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.).
Sennonché, in data 20.6.2017, mediante raccomandata A/R consegnata in data
27.6.2017, Banca IFIS s.p.a. - CrediFamiglia, in qualità di mandataria di CP_1
ha comunicato al sig. che quest'ultima società era divenuta
[...] Parte_1
pag. 10/22 cessionaria del credito vantato da (Consum.it) derivante Controparte_6
dal contratto n. 3304087 per l'importo capitale ceduto/residuo pari ad € 81.486,15
(somma già comprensiva di spese e interessi) (v. docc.
6-7 allegati alla comparsa).
Da ultimo, mediante atto notarile, il Notaio Dott.ssa in data Persona_4
23.9.2020, ha attestato la conformità al Libro Giornale della società Controparte_1
dell'estratto contenente le movimentazioni della società rappresentante Controparte_1
l'acquisto di “crediti cartolarizzati IFM” ed includente il credito pari ad € 81.486,15 nei confronti del sig. rispetto alla pratica n. 3304087 (v. doc. 12 allegato alla Parte_1
comparsa contenente la documentazione allegata al fascicolo monitorio).
2.6. La documentazione prodotta appare sufficiente a ritenere sussistente la titolarità del credito azionato in via monitoria in capo a essendo possibile Controparte_1
individuare il credito oggetto di cessione vantato da questa vantato nei confronti del sig.
in quanto rispondente ai criteri indicati nell'estratto della G.U.
2.7.2015 parte Pt_1
seconda n. 75 e non rientrante in una delle cause di esclusione ivi specificate. D'altra parte, la disponibilità in capo all'opposta della documentazione contrattuale relativa al rapporto che ne occupa, e l'assenza di specifici riscontri in ordine ad iniziative giudiziali e\o stragiudiziali aventi ad oggetto il credito di che trattasi da parte dell'originario titolare ovvero di ulteriori soggetti terzi, appaiono costituire argomentazioni significative tali da escludere ogni dubbio in ordine alla riferibilità della pretesa azionata proprio all'odierna opposta.
3. Determinatezza o determinabilità dei tassi di interesse.
3.1. In secondo luogo, parte attrice opponente ha lamentato la divergenza tra il tasso di interesse pattuito nel contratto di finanziamento e quello applicato, l'assenza di una metodologia di calcolo della rata e dell'indicazione di un piano di ammortamento. In tale ottica, il contratto di mutuo sarebbe nullo per indeterminatezza dell'oggetto, stante l'impossibilità di predeterminare ex ante il regime finanziario adottato per il calcolo della rata né individuare le condizioni di prestito ai sensi dell'art. 117 TUB.
3.2. Preliminarmente, deve precisarsi che il presente giudizio ha ad oggetto un contratto di mutuo con ammortamento alla francese, secondo cui il rimborso del capitale e degli pag. 11/22 interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a rate costanti, comprensive di una quota di capitale crescente e di una quota di interessi decrescente.
Più precisamente, “il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e
l'ammontare della quota interessi” (cfr. Cass. civ., Sez. Un. n. 15130/2024 in parte motiva).
3.3. La questione prospettata dall'opponente circa la possibile nullità parziale del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto a fronte dell'omessa indicazione del piano di ammortamento alla francese nel relativo contratto deve essere risolta alla luce della giurisprudenza a Sezioni Unite intervenuta sul punto, secondo cui: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. Cass. civ., Sez. Un. n. 15130/2024). Difatti, quando il mutuo contenga indicazioni proprie del tipo legale delineato dal codice (v. artt. 1813 e ss.
c.c.), vale a dire “la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” deve negarsi che l'oggetto possa essere qualificato come indeterminato, in quanto il mutuatario è in grado di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.
La mancata allegazione del piano di ammortamento non incide neppure sulla trasparenza delle condizioni contrattuali. Invero - osservano le Sezioni Unite - l'art. 117 TUB non richiede l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e tale adempimento non è richiesto neppure dalla normativa più recente in tema di credito immobiliare ai consumatori (v. art. 120-quinquies e ss. TUB) e di credito ai consumatori (v. artt. 121 e ss. TUB) né dalla normativa secondaria contenuta nella delibera CICR 9 febbraio 2000 in tema di trasparenza contrattuale. Sul punto, la giurisprudenza ha rilevato che: “ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel
pag. 12/22 contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26724/2007 richiamate da
Sez. Un. n. 15130/2024). E difatti, la normativa consumeristica di derivazione europea in tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore (Dir. 1993/13/CEE) appresta il rimedio strutturale di validità della nullità per le clausole redatte in modo non chiaro (che possono considerarsi vessatorie anche quando riguardano la determinazione dell'oggetto del contratto) ma solo nell'ipotesi in cui determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio di diritti ed obblighi derivanti dal contratto ex art. 34 co. 2 codice del consumo.
3.4. Ciò posto, nel caso di specie, risulta versato in atti il contratto di finanziamento n.
3304087 recante “richiesta di prestito personale” con finalità prevalente recante
“ristrutturazione abitazione” concluso dal sig. in qualità di intestatario e dal Parte_1
sig. in qualità di coobbligato con - Controparte_5 Controparte_6
Filiale di Fucecchio, debitamente sottoscritto dalle parti (v. doc. 3 allegato alla comparsa). Più precisamente, il contratto riporta l'importo richiesto pari ad € 40.000,00, le spese di istruttoria pari ad € 400,00, il premio assicurativo pari ad € 3.232,00 per un totale complessivo pari ad € 43.632,00 di importo finanziato dall'istituto di credito.
Parimenti, nel contratto è indicata la periodicità del piano di rimborso, vale a dire l'obbligo di restituire la somma mutuata in n. 120 rate di importo mensile pari ad €
567,83. Le condizioni applicate evidenziano un tasso annuale nominale TAN pari al 9,45
% e un tasso annuale effettivo globale pari al 12,13%. Nelle condizioni generali allegate al contratto, Sezione C - “norme comuni”, l'art. 16 recante “ritardo nei pagamenti” esplicita che: “il ritardo nei pagamenti delle rate del finanziamento comporta l'applicazione di interessi moratori nella misura del 15,96% su base annua […]”.
Tali condizioni sono state confermate nella comunicazione avente ad oggetto “richiesta di finanziamento n. 3304087 (intestata a e filiale: MPS Fucecchio Parte_1 Controparte_5
(cod. 2130)” con cui ha comunicato ai sig.ri ed Parte_2 Pt_1 Controparte_5
in data 6.8.2009, l'accoglimento della richiesta di finanziamento alle condizioni generali pag. 13/22 sottoscritte da quest'ultimi con particolare riferimento all'importo complessivo del finanziamento pari ad € 43.632,00 (comprensivo dell'importo richieste, delle spese di istruttoria e del premio assicurativo) da restituire in n. 120 rate mensili di importo pari ad
€ 567,83, con TAN pari ad € 9,45% e TAEG pari ad € 12,13% (v. doc. 3a allegato alla comparsa).
Muovendo da tali risultanze documentali e sulla scorta delle predette coordinate ermeneutiche, la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato forniscono al mutuatario le indicazioni per poter ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso, impedendo di poter ravvisare una qualche indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto. A dispetto di quanto eccepito dall'odierna opponente e, in conformità con quanto stabilito dalle Sezioni unite nella citata pronuncia n. 15130/2024, dunque, la mancata allegazione al contratto di mutuo bancario del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto né per indeterminatezza dell'oggetto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali nei contratti di credito. Difatti, come sopra rilevato, la mancata allegazione del piano di ammortamento non è richiesto né dall'art. 117 TUB né dalla disciplina sul credito ai consumatori né dalla delibera CICR 9 febbraio 2000. E' parimenti da escludersi che, nel caso di specie, la mancanza del predetto piano sia stato tale da determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi tra le parti derivanti dal contratto, quale ipotesi che consentirebbe l'esperimento dell'azione di nullità parziale in accordo alla disciplina consumeristica europea sopra richiamata.
3.5. Depongono a favore dell'assenza di profili di illegittimità anche le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. depositata in data 17 Persona_5
febbraio 2023, a cui questo Giudice aveva rivolto il seguente quesito: “chiarisca, con riferimento al contratto di mutuo n. 3304087, se il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, sia determinato o determinabile, ed in caso contrario applichi il disposto dell'art. 117 TUB”.
pag. 14/22 L'ausiliario del Giudice, rispondendo al quesito, ha rilevato che: “Nel contratto per cui è causa è indicato il Tasso annuale nominale (TAN) del 9,45% relativo agli interessi corrispettivi mentre all'art. 16 delle allegate condizioni generali è indicato il tasso moratorio pari al 15,96%. In contratto è indicato anche il TAEG pari al 12,13% calcolato, tenendo conto delle spese di assicurazione e delle spese di istruttoria ma non delle spese di incasso rata che, secondo la normativa vigente all'epoca del contratto, potevano essere escluse dal calcolo solo se “non stabilite dal creditore”. Nel caso di specie, nel rimettere al Giudicante ogni definitiva valutazione al riguardo, compresa quella relativa al minimo scostamento ( pari a 0,12 punti percentuali) tra TAEG indicato in contratto e TAEG ritenuto corretto, ovvero calcolato, tenendo conto di dette spese di incasso, lo scrivente ha appunto ritenuto che queste ultime, seppur nel loro importo variabile a seconda della modalità di pagamento della rata prescelta dal debitore, risultino predeterminate in contratto” (v. pag. 21 elaborato peritale).
Sul punto, inoltre, il CTU, in seguito alle osservazioni della consulente di parte convenuta dott.ssa ha rimesso al Giudice ogni valutazione circa la sussistenza di Per_6
un meccanismo di interesse composto e di eventuale violazione dell'art. 117 co. 4 TUB, atteso che “gli interessi maturati per il primo mese successivo all'erogazione vengono capitalizzati, ovvero aggiunti al capitale da rimborsare sul quale vengono poi calcolati gli interessi successivi, realizzando di fatto una forma di anatocismo “esplicito” senza che risulti rispettato quanto disposto dall'art 3 comma 4 della delibera CICR 9 febbraio 2000” e che: “nel contratto di finanziamento e/o nella ulteriore documentazione agli atti, non risulta infatti alcuna clausola che autorizzi tale cumulo”
(v. pp. 11-12 elaborato peritale). Anche tale questione deve essere risolta alla luce delle
Sezioni Unite sopra richiamate intervenute sul punto che hanno negato la sussistenza del fenomeno anatocistico nei contratti di mutuo con ammortamento alla francese. Più precisamente, la Corte ha ritenuto che: “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo” e che: “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un
pag. 15/22 capitale dato” (cfr. Cass. civ. Sez. Un. 2024 in parte motiva e Cass. n. 27823/2023 da queste richiamata).
4. Applicazione di un tasso diverso da quello pattuito, con particolare riferimento alla mancata corrispondenza tra il TAEG dichiarato e quello applicato.
4.1. L'opponente ha lamentato, altresì, una divergenza tra il tasso annuale effettivo globale TAEG pattuito nel contratto di finanziamento e quello effettivamente applicato, senza che sia stata previamente esperita la procedura di modifica della relativa condizione. In tal senso, secondo le prospettazioni di parte, il contratto dovrebbe dirsi nullo in applicazione dell'art. 117 co. 6 TUB.
4.2. Preliminarmente, mette conto rilevare che l'art. 117 TUB vigente al momento di conclusione del contratto di cui è causa prevedeva, analogamente alla formulazione attuale, che “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” (comma 4) e che “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” (comma 6).
La Cassazione sul punto ha chiarito che: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n.
385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord. n. 4597/2023. In senso conforme cfr. Cass. civ. Sez. I sent. 39169/2021, Cass. civ. Sez. Un. 15130/2024 in parte motiva).
Deve, altresì, rilevarsi che l'art. 125-bis TUB – che, oggi, in tema di credito al consumo, prevede la nullità delle clausole del contratto aventi ad oggetto costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo scorretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione contrattuale e il conseguente meccanismo di pag. 16/22 sostituzione della clausola che prevede il TAEG con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze emessi nei 12 mesi antecedenti la conclusione del contratto (v. art 125.bis co. 6 e 7 TUB attuale) – non era vigente al momento della conclusione del contratto di specie (agosto 2009). Invero, tale norma è stata introdotta mediante art 1 d.lgs. 141/2010, di guisa che, al momento della conclusione del contratto di finanziamento, nessuna norma comminava espressamente la nullità parziale della clausola che prevedesse in modo non corretto il TAEG.
Deve comunque darsi conto di un orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui, anche in epoca antecedente alle intervenute modifiche ai sensi del d.lgs. 141/2010, sono da ritenersi nulle le clausole relative a costi a carico del consumatore non inclusi o inclusi scorrettamente nel TAEG, attesa l'importanza che tale parametro riveste al fine di consentire al consumatore una rappresentazione della portata dell'impegno contrattualmente assunto (cfr. Tribunale di Salerno sent. 505/2020). Difatti, l'art. 124
TUB ratione temporis vigente, pur non comminando alcuna espressa nullità, indicava il
TAEG come elemento dei contratti di credito al consumo e imponeva l'indicazione dell'importo e della causale degli oneri esclusi dal calcolo del TAEG stabilendo “oltre essi, nulla è dovuto al consumatore” e che nessuna altra somma poteva essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali (v. art. 124 co. 2 lett. c) ed e) e comma 4 TUB). Inoltre, era già previsto, in caso di assenza o nullità di clausole contrattuali, il meccanismo di sostituzione del TAEG con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari (v. art. 124 co. 5 TUB).
E tuttavia, anche a ritenere condivisibile tale orientamento, devono parimenti essere richiamati i princìpi di diritto espressi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui: “una pratica commerciale, come quella in questione nella causa principale, consistente nel menzionare in un contratto di credito un tasso annuo effettivo globale inferiore a quello reale, deve essere qualificata come «ingannevole» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del
pag. 17/22 Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), qualora induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Spetta al giudice nazionale verificare se ciò avvenga nel procedimento principale. L'accertamento del carattere sleale di una siffatta pratica commerciale rappresenta un elemento tra gli altri sul quale il giudice competente può fondare, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, la sua valutazione del carattere abusivo delle clausole del contratto relative al costo del prestito concesso al consumatore. Un tale accertamento non ha tuttavia diretta incidenza sulla valutazione, sotto il profilo dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva
93/13, della validità del contratto di credito stipulato” (cfr. Corte di Giustizia CE Sez. 1^ 15 marzo 2012, Sentenza C-453/10). A fronte di tale significativo precedente si registra orientamento consolidato in seno alla giurisprudenza degli ABF secondo cui: “non può attribuirsi alcuna rilevanza a scostamenti del tutto marginali (i.e., inferiori allo 0,20%) tra il TAEG indicato in contratto e quello ritenuto corretto, giacché simili differenze, presumibilmente dovute a meri errori di approssimazione, non appaiono idonee ad influire sulle scelte del soggetto finanziato e ad alterarne la capacità di valutare il proprio impegno. In tali casi non sarebbe dunque giustificabile, alla luce del criterio di necessaria proporzionalità tra gravità della violazione riscontrata e sanzione da comminare, l'applicazione del rigoroso rimedio invocato in ricorso” (cfr. Arbitro Bancario
Finanziario Collegio di Palermo decisione n. 25181 del 21.11.2019).
4.3. Sul punto, il CTU, tenendo in considerazione le osservazioni dei consulenti di parte, ha concluso quanto segue: “Nel contratto per cui è causa è indicato il Tasso annuale nominale
(TAN) del 9,45% relativo agli interessi corrispettivi mentre all'art. 16 delle allegate condizioni generali
è indicato il tasso moratorio pari al 15,96%. In contratto è indicato anche il TAEG pari al 12,13% calcolato, tenendo conto delle spese di assicurazione e delle spese di istruttoria ma non delle spese di incasso rata che, secondo la normativa vigente all'epoca del contratto, potevano essere escluse dal calcolo solo se “non stabilite dal creditore”. Nel caso di specie, nel rimettere al Giudicante ogni definitiva valutazione al riguardo, compresa quella relativa al minimo scostamento (pari a 0,12 punti percentuali) tra TAEG indicato in contratto e TAEG ritenuto corretto, ovvero calcolato, tenendo conto di dette spese di incasso, lo scrivente ha appunto ritenuto che queste ultime, seppur nel loro importo variabile a
pag. 18/22 seconda della modalità di pagamento della rata prescelta dal debitore, risultino predeterminate in contratto”.
4.4. Ciò posto, è opinione del magistrato che – anche a volere aderire all'orientamento più favorevole al consumatore circa lo scostamento in rilievo: cfr. Tribunale di Salerno sent. 505/2020 cit. – questo appare correlato ad una pattuizione contenuta nel contratto che regola il conto corrente del debitore (esulante dalla discrezionalità del creditore procedente) e in ogni caso talmente modesto (0,12 punti percentuali) da risultare inidoneo ad influire sulle scelte del soggetto finanziato e ad alterarne la capacità di valutare il proprio impegno. Da qui la piena legittimità della pretesa azionata in via monitoria in parte qua.
5. Interessi debitori usurari.
5.1. Da ultimo, parte attrice ha lamentato la violazione della disciplina antiusura contenuta nella legge 108/1996, domandando l'accertamento della nullità e dell'inefficacia di ogni pretesa avanzata dalla convenuta per interessi, spese commissioni ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c. e del d.l. 394/2000.
5.2. In merito, è d'uopo rappresentare che la disciplina della misura usuraria del prezzo complessivo del denaro (art. 1815, comma 2, c.c.) trova sede non solo nella L. n.
108/1996, il cui art. 2 individua la soglia non superabile nel tasso medio, rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro (oggi MEF), sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, aumentato della metà, ma altresì nell'art. 644, co. 4, cod. pen., siccome novellato dalla legge predetta. Tale ultima disposizione, al fine di impedire aggiramenti del divieto, a prescindere dal nome con il quale il contratto qualifica la dazione, prescrive che: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. Risulta dirimente, dunque, individuare quali siano effettivamente le voci che possono venire in rilievo ai fini del tasso di interesse, sulla scorta delle allegazioni e probazioni in atti. In tale ottica, appare utile – preliminarmente – richiamare, per ciò che attiene la rivelazione del TEG contrattuale, l'orientamento della giurisprudenza di merito, in accordo al quale: “alle istruzioni della Banca d'Italia deve riconoscersi natura di norme
pag. 19/22 tecniche autorizzate, in quanto il criterio di calcolo in esse indicato appare di per sè congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia frutto di scelte razionali e ragionevoli” (cfr. Tribunale
Napoli, Sez. II, Sent., 27/11/2020; Tribunale Napoli Nord sez. III, 04/03/2019, n. 619;
Tribunale Milano sez. VI, 03/07/2018, n.7465). Ogni indagine relativa alla violazione della normativa in materia di usura deve muovere da tali formule, evidenziandosi tuttavia che la mancata inclusione di un elemento di costo rilevante ai fini della normativa antiusura non è idonea ad escludere (sulla scorta delle previsioni di legge citate) che debba tenersi conto della componente stessa nel calcolo del tasso praticato in concreto, così come anche del TEGM, e quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo, risultando ammissibile una disapplicazione della normativa tecnica in parte qua, atteso che la fonte primaria non può essere prevaricata da quella secondaria (cfr. Cassazione S.U, sent. n. 16303 del 20/06/2018 – nella giurisprudenza di merito si veda: Tribunale Torino
Sez. I, 22/03/2019; Corte d'Appello Milano, 14/03/2014). Ciò posto, sulla scorta delle risultanze di causa, appare opportuno dar conto di una serie di significativi e recenti arresti della Suprema Corte: uno in tema di comminatoria tra interessi corrispettivi e moratori, secondo cui “ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell' art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per
i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (cfr. Cass. civ., sez. VI, sent. 04/11/2021, n.
31615); l'altro, inerente l'estinzione anticipata, a mente del quale “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata
pag. 20/22 dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 7352 del 07/03/2022). La Cassazione, inoltre, ha recentemente chiarito, quanto alla rilevanza della penale inerente la decadenza dal beneficio del termine ai fini che ne occupano, che
“la verifica dell'usurarietà non può, invero, comprendere anche i costi contrattualmente pattuiti per il caso di inadempimento, come le penali a carico dell'utilizzatore previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, trattandosi di costi solo potenziali ed eventuali, che esulano dalla fisiologia del rapporto perché non strettamente collegati al finanziamento” (Cfr. Cass., sez. III, 01/07/2024, n. 18037).
5.3. In relazione alle questioni tecniche in rilievo questo Giudice ha formulato al CTU il seguente quesito: “accerti l'originaria usurarietà del contratto di mutuo oggetto del giudizio, formulando una duplice ipotesi di calcolo per ciò che attiene l'individuazione del TEG, una in conformità alla formula Banca d'Italia ratione temporis vigente, l'altra tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito (e, dunque, anche di onere di estinzione anticipata), in entrambi i casi in conformità alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 19597\2020, ed alla pronuncia Cass. civ., 04/11/2021, n. 31615, per ciò che attiene gli interessi moratori” rispetto alla cui soluzione appare condivisibile la ricostruzione operata dall'ausiliario a mente della quale “un primo scenario di evoluzione fisiologica del rapporto che considera rilevanti ai fini della determinazione del TEG del finanziamento le spese assicurative, la commissione iniziale di istruttoria e le spese incasso. Come risulta dal file di calcolo allegato n. 2 alla presente relazione, lo scenario I, che esprime sostanzialmente l'accertamento di usurarietà richiesto dal quesito con formula (TEG) conforme alle Istruzioni di Banca d'Italia, fa registrare un TEG del finanziamento pari al 12,25% ovvero inferiore alla soglia di usura che, all'epoca del contratto, per la categoria Prestiti personali operatori non bancari- importo oltre euro 5000, risultava pari, a: 10,73% *1,50= 16,095%. Come già in precedenza sottolineato il TAEG del contratto di finanziamento indicato in contratto nella misura del 12,13%, equivalendo per formula matematica e componenti di costo da includere nel calcolo, al TEG risultante dallo scenario I, risulta determinato senza tener conto dell'onere rappresentato dalle spese di incasso, spese che, ripetiamo, secondo la normativa TAEG in vigore all'epoca del contratto, (D.M. 8/7/1992 modificato dal DM
6/5/2000) disponeva l'inclusione nel calcolo delle suddette spese qualora “stabilite dal creditore”. Alla
pag. 21/22 luce dei richiamati orientamenti della Suprema Corte scarsa rilevanza nell'ottica che ne occupa assumono, invero, tanto l'ipotesi del rimborso anticipato, tanto quella della decadenza dal beneficio del termine.
Da qui, l'infondatezza delle censure dell'opponente in punto di usurarietà del contratto e, quindi, l'effettiva ed integrale debenza del credito azionato in via monitoria.
6. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., ed in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura e del valore della lite, nonché dell'attività processuale svolta e del relativo pregio, si quantificano in € 7.500,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa n. 2453\2020 R.G.A.C. di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 599/2020 emesso dal Tribunale di
Massa in data 2.10.2020 proposta da Parte_1
2) condanna a rifondere uale Parte_1 Controparte_2
procuratrice di le spese di lite del presente procedimento Controparte_1
che si liquidano in € 7.500,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive;
3) pone le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto definitivamente in capo a Parte_1
Così deciso in Massa, in data 15.1.2025
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Virginia Badano in qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
pag. 22/22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2453/2020 R.G.A.C. promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Fabrizio Mirko e Riccardo Guidi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito Viareggio, via Leonardo da Vinci n. 15; attore opponente
nei confronti di corrente in Via V. Alfieri 1 in Conegliano, codice fiscale e par- Controparte_1
tita IVA ed in sua vece la procuratrice P.IVA_1 Controparte_2
codice fiscale a sua volta legittimata in virtù di procura (a rogito
[...] P.IVA_2
Notaio di Milano, repertorio 58952, raccolta 15958) rilasciata dall'originaria Persona_1
mandataria in persona del suo direttore generale dr. Controparte_3
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti prodotta in atti, CP_4
dall'avv. Raffaella Greco, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Natascia
Fornaciari, in Carrara alla via Garibaldi n. 69; convenuta opposta
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: per “Voglia l'On. le Giudice adito disporre la sospensione della Parte_1
provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto e previa revoca del medesimo per tutti i motivi riportati in narrativa:
1. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della convenuta opposta;
2. Accertare e dichiarare l'assenza di prova del credito vantato dalla convenuta opposta;
3.
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni per il combinato disposto dell'art. 1815, II comma c.c. e il DL 29.12.2000 n. 394, convertito con modifiche nella L. 24/2001, per violazione legge 7 marzo
1996n. 108 e pertanto rimettere in termini l' opponente dichiarando dovute le sole quote capitale delle rate a scadere ed imputare i pagamenti effettuati a titolo di interesse a capitale per le rate ancora a scadere previa comunque in ogni caso rimessioni in termini ex art. 1186 c.c.
4. DICHIARARE la nullità parziale del contratto di finanziamento e di apertura di credito, in riferimento al tasso di interesse applicato, ai sensi e per la violazione dei canoni di trasparenza e determinatezza di cui all' art.
117comma 4 TUB, 125 bis TUB e per l' effetto ricalcolare il dare-avere tra le parti al tasso legale vigente al momento del pagamento di ciascuna rata, imputando l' eccedenza a capitale e/o interessi al tasso legale per le rate ancora a scadere o in subordine quantificare la divergenza tra quanto pagato in virtù del tasso dichiarato in contratto e quello effettivamente applicato al piano d'ammortamento imputando detta eccedenza alle quote capitali e/o interessi al tasso legale per rate ancora a scadere previa comunque in ogni caso rimessioni in termini ex art. 1186 c.c.
5. Accertare e dichiarare l'eccessiva onerosità degli interessi moratori applicati e conseguentemente ridurre i medesimi nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
6. Con vittoria di spese diritti ed onorari in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”; per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa, in persona del G.I., contrariis rejectis Controparte_1
così giudicare: nel merito: per tutte le motivazioni già esposte, rigettare l'opposizione per cui si procede e confermare il decreto ingiuntivo n. 599/20 emesso in data 1-2 ottobre 2020 dal Tribunale di Massa, o comunque accertare e dichiarare che il sig. come sopra generalizzato, è debitore nei Parte_1
confronti della della somma di € 81.486,15 oltre interessi di mora come da contratto Controparte_1
dal 23/06/2015 sino al soddisfo, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, condannandoli al pagamento del relativo importo in favore della In ogni caso con Controparte_1
vittoria di spese, diritti e onorari”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 599/2020 emesso dal Tribunale di Massa in data 2.10.2020 (R.G. 1379/2020) che l'aveva condannato, unitamente al sig. CP_5
a corrispondere a la somma di € 81.486,15 oltre interessi e
[...] Controparte_1
spese della procedura monitoria. In particolare, l'attore opponente rappresentava che: 1) pag. 2/22 vi era carenza di legittimazione ad agire di 2) difatti, il credito azionato Controparte_1
in via monitoria – derivante dal contratto di mutuo n. 3304087 stipulato dal sig. e Pt_1
e oggetto di successiva asserita cessione a favore di – Parte_2 Controparte_1
non era identificabile stante l'indeterminatezza delle procure rilasciate e l'assenza di indicazioni univoche circa i criteri di scelta dei crediti ceduti nella pubblicazione effettuata in Gazzetta Ufficiale;
3) non vi era prova della cessione del credito;
4) la fotocopia prodotta in sede monitoria al documento 4 da parte dell'opposta non era corrispondente all'originale che, comunque, risultava assente;
5) il contratto di mutuo stipulato dal sig. era affetto da usura oggettiva poiché il tasso corrispettivo Pt_1
semplice applicato era pari al 23,71% e, dunque, superiore alla soglia stabilita dalla legge
108/1996; 6) il tasso da confrontare con il tasso soglia individuato dai Decreti
Ministeriali doveva tenere conto di tutti i costi, ad esclusione di imposte e tasse;
7) gli interessi pattuiti erano eccessivamente onerosi, atteso che gli interessi moratori addebitati al 2015 erano pari al doppio del capitale, per cui detta somma doveva essere ridotta ai sensi dell'art. 1348 c.c.; 8) la clausola contenente la pattuizione del tasso di interesse era indeterminata, con conseguente violazione degli artt. 125-bis e 117 TUB;
9) in particolare, nel contratto di mutuo era indicato un tasso di interesse diverso rispetto al tasso effettivamente applicato, con conseguente violazione degli artt. 1284 c.c. e 117
TUB; 10) il piano di ammortamento non era stato consegnato al cliente prima della sottoscrizione in violazione dell'art. 117 TUB;
11) difatti, il contratto bancario avrebbe dovuto indicare per iscritto tutte le condizioni applicate, incluso il piano di ammortamento contenente le modalità con cui era reso il capitale e l'interesse; 12) la non corretta rappresentazione del TAEG in un contratto sottoscritto dal consumatore avrebbe dovuto comportare la nullità ex art. 125-bis TUB. A fronte di quanto sopra rappresentato, l'attore opponente domandava al Tribunale adito di volere: “disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto e previa revoca del medesimo per tutti i motivi riportati in narrativa:
1. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della convenuta opposta;
2. Accertare e dichiarare l' assenza di prova del credito vantato dalla convenuta opposta;
3. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia
pag. 3/22 pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni per il combinato disposto dell'art. 1815,
II comma c.c. e il DL 29.12.2000 n. 394, convertito con modifiche nella L. 24/2001, per violazione legge 7 marzo 1996 n. 108 e pertanto rimettere in termini l' opponente dichiarando dovute le sole quote capitale delle rate a scadere ed imputare i pagamenti effettuati a titolo di interesse a capitale per le rate ancora a scadere previa comunque in ogni caso rimessioni in termini ex art. 1186 c.c. 4.
DICHIARARE la nullità parziale del contratto di finanziamento e di apertura di credito, in riferimento al tasso di interesse applicato, ai sensi e per la violazione dei canoni di trasparenza e determinatezza di cui all' art. 117 comma 4 TUB, 125 bis TUB e per l' effetto ricalcolare il dare-avere tra le parti al tasso legale vigente al momento del pagamento di ciascuna rata, imputando l' eccedenza a capitale e/o interessi al tasso legale per le rate ancora a scadere o in subordine quantificare la divergenza tra quanto pagato in virtù del tasso dichiarato in contratto e quello effettivamente applicato al piano
d'ammortamento imputando detta eccedenza alle quote capitali e/o interessi al tasso legale per rate ancora a scadere previa comunque in ogni caso rimessioni in termini ex art. 1186 c.c.
5.Accertare e dichiarare l'eccessiva onerosità degli interessi moratori applicati e conseguentemente ridurre i medesimi nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
6. Con vittoria di spese diritti ed onorari in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
2. Si costituiva in giudizio rappresentando che: 1) in data 6.8.2009, i Controparte_1
sig.ri ed avevano sottoscritto il contratto di finanziamento n. Pt_1 Controparte_5
3304087 con cui avevano chiesto alla un prestito personale dell'importo di € Parte_2
40.000,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili dell'importo di € 567,83 ciascuna;
2) in data 9.8.2009 aveva erogato l'importo in favore dei richiedenti;
3) i clienti Parte_2
avevano provveduto unicamente al pagamento integrale della prima rata e al pagamento parziale della seconda rata, per poi interrompere ingiustificatamente qualsivoglia pagamento;
4) in data 30.11.2010 era stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine;
5) in data 20.6.2018 era stata inviata la diffida ad adempiere al sig. che, Pt_1
tuttavia, non aveva sortito effetti;
7) la pretesa creditoria era pari a € 6.318,41 a titolo di rate impagate prima della decadenza dal beneficio del termine, € 40.955,71 a titolo di capitale alla data di decadenza dal beneficio del termine, € 34.222,65 a titolo di interessi di mora;
8) l'opponente non aveva contestato di aver sottoscritto il contratto di pag. 4/22 finanziamento né di aver ricevuto l'importo né di essersi reso inadempiente rispetto al pagamento delle rate come risultanti dall'estratto conto prodotto in sede monitoria;
9)
l'opponente, in quanto convenuto sostanziale, aveva l'onere di contestare specificatamente i fatti esposti a sostegno della domanda monitoria;
10) Parte_2
era stata incorporata da per fusione dal 1.6.2015 e Controparte_6
quest'ultima aveva stipulato con la un contratto di cessione di crediti Controparte_1
pecuniari in blocco in cui rientrava anche il credito in esame;
11) i crediti ceduti rispondevano alle caratteristiche indicate nella Gazzetta Ufficiale che rimandava alla lista notarizzata in data 22 giugno dal Notaio 12) l'effetto della cessione si Persona_2
era prodotto nei confronti dei debitori ceduti in seguito all'iscrizione nel Registro delle
Imprese da parte della cessionaria e alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi degli artt. 58 TUB e 1264 c.c.; 13) inoltre, la cessione era stata comunicata per iscritto agli odierni opponenti mediante diffida di pagamento;
14) priva di fondamento era l'eccezione circa la mancata corrispondenza dell'estratto conto in atti rispetto all'originale in quanto l'estratto conto era munito di certificazione ex art. 50 TUB di conformità rispetto alle scritture contabili;
15) era infondata l'eccezione circa l'usurarietà dei tassi applicati: il TAEG riportato nel contratto pari al 12,13% era corretto e teneva conto del capitale finanziato, degli interessi su questo maturati, delle spese di istruttoria e del premio assicurativo;
16) il tasso di mora era pari al 19,2450% e, dunque, ampiamente inferiore alla soglia dell'usura; 17) da ultimo, la produzione del piano di ammortamento non costituiva elemento indefettibile della prova del credito derivante dal mutuo, specie considerando che l'obbligazione restitutoria risultava dal contratto e dalla natura delle rate. Pertanto, la convenuta opposta rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale di Massa, in persona del G.I., contrariis rejectis così giudicare: in via preliminare: atteso che
l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, appalesandosene viceversa l'intento dilatorio e defatigatorio, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito: per tutte le motivazioni di cui sopra, rigettare l'opposizione per cui si procede e confermare il decreto ingiuntivo n. 599/20 emesso in data 1-2 ottobre 2020 dal Tribunale di Massa, o comunque accertare e dichiarare che il sig. come sopra generalizzato, è debitore nei Parte_1
pag. 5/22 confronti della della somma di € 81.486,15 oltre interessi di mora come da contratto Controparte_1
dal 23/06/2015 sino al soddisfo, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, condannandoli al pagamento del relativo importo in favore della In ogni caso con Controparte_1
vittoria di spese, diritti e onorari”.
3. Con ordinanza del 31 maggio 2021, il Giudice, ritenuto che l'opposizione non risultasse fondata su prova scritta o di pronta soluzione e che sussistesse il fumus boni iuris in ordine alla spettanza del credito azionato in via monitoria, quanto meno in relazione alla quota capitale, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c..
4. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante consulenza tecnica contabile d'ufficio.
5. In data 27 agosto 2024, il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI IN DIRITTO
1. Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Ricostruita sommariamente la materia del contendere, occorre chiarire le peculiarità del procedimento di ingiunzione, disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c., e del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo di cui all'art. 645 c.p.c..
Segnatamente, quello monitorio rientra nella categoria dei procedimenti sommari, in quanto si svolge in assenza di contraddittorio con il debitore e limita la cognizione del giudice ai soli fatti costitutivi del diritto di credito che, oltre ad essere liquido ed esigibile, deve risultare da prova scritta allegata dal ricorrente (salvi i casi di cui all'art. 633 co. 1 nn. 2 e 3). Diversamente, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio a cognizione piena sull'esistenza del credito dedotto dal ricorrente mediante l'azione monitoria, con la peculiarità che non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, di guisa che, con specifico riferimento alla ripartizione dell'onere della prova, il creditore opposto mantiene la veste di attore e l'opponente quella di pag. 6/22 convenuto (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 21101/2015, in senso conforme cfr. ex multiis
Cass. civ. n. 4800/2017).
Ciò posto, costituisce oggetto del presente giudizio il credito derivante dal contratto di finanziamento n. 3304087 recante “richiesta di prestito personale” con finalità prevalente recante “ristrutturazione abitazione” concluso dal sig. in qualità di Parte_1
intestatario, e dal sig. in qualità di coobbligato, con Controparte_5 Controparte_6
- Filiale di Fucecchio, debitamente sottoscritto dalle parti (v. doc. 3
[...]
allegato alla comparsa). Più precisamente, l'importo finanziato era pari ad € 40.000,00 da restituire mediante n. 120 rate di importo mensile pari ad € 567,83 ciascuna.
In merito, il sig. ha domandato al Tribunale adito di voler accertare e Parte_1
dichiarare: i) la carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta;
ii) l'assenza della prova del credito azionato in via monitoria;
iii) la nullità e l'inefficacia delle pretese vantate dall'istituto di credito per il combinato disposto degli artt. 1815 co. 2 c.c., d.l.
394/2000 e l. 108/1996; iv) la nullità parziale del contratto di finanziamento e di apertura di credito per indeterminatezza del tasso di interesse applicato in violazione dell'art. 117 co. 4 e 125-bis TUB e il ricalcolo del rapporto dare-avere al tasso legale vigente al pagamento di ciascuna rata;
v) l'eccessiva onerosità degli interessi moratori applicati e la conseguente riduzione degli stessi.
2. La titolarità del credito.
2.1. Parte attrice opponente ha lamentato, anzitutto, la carenza di legittimazione ad agire di stante l'assenza di prova dell'intervenuta cessione del credito vantato Controparte_1
nei confronti del sig. Pt_1
2.2. Preliminarmente è bene chiarire che la legittimazione ad causam, attiva o passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto secondo la prospettazione che viene effettuata dalla parte.
Diversamente, l'effettiva titolarità del rapporto controverso attiene al merito ed è soggetto all'onere deduttivo e probatorio delle parti (cfr. Cass. civ. Sez. I sent.
7776/2017. In senso conforme cfr. Cass. civ. 17092/2016).
pag. 7/22 2.3. Ancora in termini generali, la cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260 c.c., è un contratto che comporta la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo. Il debitore ceduto non è parte del contratto, di guisa che la notificazione dell'avvenuta cessione non è condizione di validità dello stesso, assumendo rilevanza ai soli fini dell'opponibilità e, dunque, della produzione degli effetti della cessione anche nei confronti del debitore (v. art. 1264 c.c.).
2.4. In ordine alle operazioni di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è d'uopo evidenziare come un conto sia l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – altro la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto. Come chiarito dalla Suprema Corte “l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente” (cfr. Cass. civ. 5478\2024). Quanto, invece, alla prova della cessione, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. A riguardo, invero, la Corte regolatrice ha precisato che “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di
pag. 8/22 legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art.
58 T.U.B.” (cfr. Cass. civ. 17944\2023).
In altri termini, in caso di specifica contestazione, un conto è la prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) altro la prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto della cessione in blocco. E in tal senso “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
(…) solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (cfr. Cass. civ. n. 17944\2023). Tali principi di diritto appaiono ormai consolidati, tanto che è stato recentemente ribadito che “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944;
Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798;
Cass., 02/03/2016, n. 4116)” (cfr. Cass. civ. 3405\2024).
2.5. Tale essendo il dato normativo e giurisprudenziale di riferimento è opinione del giudicante che sussista idoneo riscontro che, nella fattispecie che ne occupa, la cessione in blocco sia effettivamente intervenuta, oltre che debitamente pubblicizzata (non fosse pag. 9/22 altro mediante la notifica del decreto ingiuntivo opposto) e che inoltre risulti inerente anche il credito per cui è causa.
Segnatamente, dalla documentazione in atti emerge che, in data 2.7.2015, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 75, l'elenco delle posizioni oggetto di cessione tra (alla quale è stata incorporata Controparte_6 Parte_2
in seguito a fusione con efficacia dal 1.6.2015, v. doc. 8 allegato alla comparsa) e
[...]
in cui risulta compresa anche la pratica n. 3304087, intestata al sig. Controparte_1
di ammontare nominale indicato nella somma di € 81.486,15 (v. doc. 9 Parte_1
allegato alla comparsa). Più precisamente, ai sensi degli artt. 1 e 4 legge 130/1999 e 58
TUB, la società cessionaria ha stipulato con la cedente Controparte_1 [...]
un contratto di cessione “in blocco” di crediti pecuniari Controparte_6
rispondenti ai criteri indicati in G.U. con cui sono stati trasferiti anche tutti gli altri diritti vantati dalla cedente derivanti dai crediti oggetto di cessione, “ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e piu' in generale ogni diritto, azione, facolta' o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti ed ai contratti che li hanno originati” (v. doc. 12 allegato alla comparsa contenente la documentazione del fascicolo monitorio).
Parimenti, dall'estratto notarile dei crediti ceduti emerge che, in data 22.6.2015, mediante atto del Notaio il sig. , rappresentante di Persona_2 Persona_3 [...]
munito di procura speciale, ha presentato la lista dei Controparte_6
contratti di credito individuanti i crediti oggetto di cessione da parte dell'istituto di credito a favore della società la cui denominazione sociale è stata Controparte_7
modificata in con delibera dell'assemblea dei soci svoltasi in data Controparte_1
22.6.2015, avente per oggetto sociale esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi dell'art. 3 legge 130/1999. In detta lista allegata all'atto notarile figura il credito vantato nei confronti del sig. (v. doc. 14 allegato Parte_1
alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.).
Sennonché, in data 20.6.2017, mediante raccomandata A/R consegnata in data
27.6.2017, Banca IFIS s.p.a. - CrediFamiglia, in qualità di mandataria di CP_1
ha comunicato al sig. che quest'ultima società era divenuta
[...] Parte_1
pag. 10/22 cessionaria del credito vantato da (Consum.it) derivante Controparte_6
dal contratto n. 3304087 per l'importo capitale ceduto/residuo pari ad € 81.486,15
(somma già comprensiva di spese e interessi) (v. docc.
6-7 allegati alla comparsa).
Da ultimo, mediante atto notarile, il Notaio Dott.ssa in data Persona_4
23.9.2020, ha attestato la conformità al Libro Giornale della società Controparte_1
dell'estratto contenente le movimentazioni della società rappresentante Controparte_1
l'acquisto di “crediti cartolarizzati IFM” ed includente il credito pari ad € 81.486,15 nei confronti del sig. rispetto alla pratica n. 3304087 (v. doc. 12 allegato alla Parte_1
comparsa contenente la documentazione allegata al fascicolo monitorio).
2.6. La documentazione prodotta appare sufficiente a ritenere sussistente la titolarità del credito azionato in via monitoria in capo a essendo possibile Controparte_1
individuare il credito oggetto di cessione vantato da questa vantato nei confronti del sig.
in quanto rispondente ai criteri indicati nell'estratto della G.U.
2.7.2015 parte Pt_1
seconda n. 75 e non rientrante in una delle cause di esclusione ivi specificate. D'altra parte, la disponibilità in capo all'opposta della documentazione contrattuale relativa al rapporto che ne occupa, e l'assenza di specifici riscontri in ordine ad iniziative giudiziali e\o stragiudiziali aventi ad oggetto il credito di che trattasi da parte dell'originario titolare ovvero di ulteriori soggetti terzi, appaiono costituire argomentazioni significative tali da escludere ogni dubbio in ordine alla riferibilità della pretesa azionata proprio all'odierna opposta.
3. Determinatezza o determinabilità dei tassi di interesse.
3.1. In secondo luogo, parte attrice opponente ha lamentato la divergenza tra il tasso di interesse pattuito nel contratto di finanziamento e quello applicato, l'assenza di una metodologia di calcolo della rata e dell'indicazione di un piano di ammortamento. In tale ottica, il contratto di mutuo sarebbe nullo per indeterminatezza dell'oggetto, stante l'impossibilità di predeterminare ex ante il regime finanziario adottato per il calcolo della rata né individuare le condizioni di prestito ai sensi dell'art. 117 TUB.
3.2. Preliminarmente, deve precisarsi che il presente giudizio ha ad oggetto un contratto di mutuo con ammortamento alla francese, secondo cui il rimborso del capitale e degli pag. 11/22 interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a rate costanti, comprensive di una quota di capitale crescente e di una quota di interessi decrescente.
Più precisamente, “il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e
l'ammontare della quota interessi” (cfr. Cass. civ., Sez. Un. n. 15130/2024 in parte motiva).
3.3. La questione prospettata dall'opponente circa la possibile nullità parziale del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto a fronte dell'omessa indicazione del piano di ammortamento alla francese nel relativo contratto deve essere risolta alla luce della giurisprudenza a Sezioni Unite intervenuta sul punto, secondo cui: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. Cass. civ., Sez. Un. n. 15130/2024). Difatti, quando il mutuo contenga indicazioni proprie del tipo legale delineato dal codice (v. artt. 1813 e ss.
c.c.), vale a dire “la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” deve negarsi che l'oggetto possa essere qualificato come indeterminato, in quanto il mutuatario è in grado di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.
La mancata allegazione del piano di ammortamento non incide neppure sulla trasparenza delle condizioni contrattuali. Invero - osservano le Sezioni Unite - l'art. 117 TUB non richiede l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e tale adempimento non è richiesto neppure dalla normativa più recente in tema di credito immobiliare ai consumatori (v. art. 120-quinquies e ss. TUB) e di credito ai consumatori (v. artt. 121 e ss. TUB) né dalla normativa secondaria contenuta nella delibera CICR 9 febbraio 2000 in tema di trasparenza contrattuale. Sul punto, la giurisprudenza ha rilevato che: “ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel
pag. 12/22 contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26724/2007 richiamate da
Sez. Un. n. 15130/2024). E difatti, la normativa consumeristica di derivazione europea in tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore (Dir. 1993/13/CEE) appresta il rimedio strutturale di validità della nullità per le clausole redatte in modo non chiaro (che possono considerarsi vessatorie anche quando riguardano la determinazione dell'oggetto del contratto) ma solo nell'ipotesi in cui determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio di diritti ed obblighi derivanti dal contratto ex art. 34 co. 2 codice del consumo.
3.4. Ciò posto, nel caso di specie, risulta versato in atti il contratto di finanziamento n.
3304087 recante “richiesta di prestito personale” con finalità prevalente recante
“ristrutturazione abitazione” concluso dal sig. in qualità di intestatario e dal Parte_1
sig. in qualità di coobbligato con - Controparte_5 Controparte_6
Filiale di Fucecchio, debitamente sottoscritto dalle parti (v. doc. 3 allegato alla comparsa). Più precisamente, il contratto riporta l'importo richiesto pari ad € 40.000,00, le spese di istruttoria pari ad € 400,00, il premio assicurativo pari ad € 3.232,00 per un totale complessivo pari ad € 43.632,00 di importo finanziato dall'istituto di credito.
Parimenti, nel contratto è indicata la periodicità del piano di rimborso, vale a dire l'obbligo di restituire la somma mutuata in n. 120 rate di importo mensile pari ad €
567,83. Le condizioni applicate evidenziano un tasso annuale nominale TAN pari al 9,45
% e un tasso annuale effettivo globale pari al 12,13%. Nelle condizioni generali allegate al contratto, Sezione C - “norme comuni”, l'art. 16 recante “ritardo nei pagamenti” esplicita che: “il ritardo nei pagamenti delle rate del finanziamento comporta l'applicazione di interessi moratori nella misura del 15,96% su base annua […]”.
Tali condizioni sono state confermate nella comunicazione avente ad oggetto “richiesta di finanziamento n. 3304087 (intestata a e filiale: MPS Fucecchio Parte_1 Controparte_5
(cod. 2130)” con cui ha comunicato ai sig.ri ed Parte_2 Pt_1 Controparte_5
in data 6.8.2009, l'accoglimento della richiesta di finanziamento alle condizioni generali pag. 13/22 sottoscritte da quest'ultimi con particolare riferimento all'importo complessivo del finanziamento pari ad € 43.632,00 (comprensivo dell'importo richieste, delle spese di istruttoria e del premio assicurativo) da restituire in n. 120 rate mensili di importo pari ad
€ 567,83, con TAN pari ad € 9,45% e TAEG pari ad € 12,13% (v. doc. 3a allegato alla comparsa).
Muovendo da tali risultanze documentali e sulla scorta delle predette coordinate ermeneutiche, la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato forniscono al mutuatario le indicazioni per poter ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso, impedendo di poter ravvisare una qualche indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto. A dispetto di quanto eccepito dall'odierna opponente e, in conformità con quanto stabilito dalle Sezioni unite nella citata pronuncia n. 15130/2024, dunque, la mancata allegazione al contratto di mutuo bancario del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto né per indeterminatezza dell'oggetto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali nei contratti di credito. Difatti, come sopra rilevato, la mancata allegazione del piano di ammortamento non è richiesto né dall'art. 117 TUB né dalla disciplina sul credito ai consumatori né dalla delibera CICR 9 febbraio 2000. E' parimenti da escludersi che, nel caso di specie, la mancanza del predetto piano sia stato tale da determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi tra le parti derivanti dal contratto, quale ipotesi che consentirebbe l'esperimento dell'azione di nullità parziale in accordo alla disciplina consumeristica europea sopra richiamata.
3.5. Depongono a favore dell'assenza di profili di illegittimità anche le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. depositata in data 17 Persona_5
febbraio 2023, a cui questo Giudice aveva rivolto il seguente quesito: “chiarisca, con riferimento al contratto di mutuo n. 3304087, se il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, sia determinato o determinabile, ed in caso contrario applichi il disposto dell'art. 117 TUB”.
pag. 14/22 L'ausiliario del Giudice, rispondendo al quesito, ha rilevato che: “Nel contratto per cui è causa è indicato il Tasso annuale nominale (TAN) del 9,45% relativo agli interessi corrispettivi mentre all'art. 16 delle allegate condizioni generali è indicato il tasso moratorio pari al 15,96%. In contratto è indicato anche il TAEG pari al 12,13% calcolato, tenendo conto delle spese di assicurazione e delle spese di istruttoria ma non delle spese di incasso rata che, secondo la normativa vigente all'epoca del contratto, potevano essere escluse dal calcolo solo se “non stabilite dal creditore”. Nel caso di specie, nel rimettere al Giudicante ogni definitiva valutazione al riguardo, compresa quella relativa al minimo scostamento ( pari a 0,12 punti percentuali) tra TAEG indicato in contratto e TAEG ritenuto corretto, ovvero calcolato, tenendo conto di dette spese di incasso, lo scrivente ha appunto ritenuto che queste ultime, seppur nel loro importo variabile a seconda della modalità di pagamento della rata prescelta dal debitore, risultino predeterminate in contratto” (v. pag. 21 elaborato peritale).
Sul punto, inoltre, il CTU, in seguito alle osservazioni della consulente di parte convenuta dott.ssa ha rimesso al Giudice ogni valutazione circa la sussistenza di Per_6
un meccanismo di interesse composto e di eventuale violazione dell'art. 117 co. 4 TUB, atteso che “gli interessi maturati per il primo mese successivo all'erogazione vengono capitalizzati, ovvero aggiunti al capitale da rimborsare sul quale vengono poi calcolati gli interessi successivi, realizzando di fatto una forma di anatocismo “esplicito” senza che risulti rispettato quanto disposto dall'art 3 comma 4 della delibera CICR 9 febbraio 2000” e che: “nel contratto di finanziamento e/o nella ulteriore documentazione agli atti, non risulta infatti alcuna clausola che autorizzi tale cumulo”
(v. pp. 11-12 elaborato peritale). Anche tale questione deve essere risolta alla luce delle
Sezioni Unite sopra richiamate intervenute sul punto che hanno negato la sussistenza del fenomeno anatocistico nei contratti di mutuo con ammortamento alla francese. Più precisamente, la Corte ha ritenuto che: “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo” e che: “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un
pag. 15/22 capitale dato” (cfr. Cass. civ. Sez. Un. 2024 in parte motiva e Cass. n. 27823/2023 da queste richiamata).
4. Applicazione di un tasso diverso da quello pattuito, con particolare riferimento alla mancata corrispondenza tra il TAEG dichiarato e quello applicato.
4.1. L'opponente ha lamentato, altresì, una divergenza tra il tasso annuale effettivo globale TAEG pattuito nel contratto di finanziamento e quello effettivamente applicato, senza che sia stata previamente esperita la procedura di modifica della relativa condizione. In tal senso, secondo le prospettazioni di parte, il contratto dovrebbe dirsi nullo in applicazione dell'art. 117 co. 6 TUB.
4.2. Preliminarmente, mette conto rilevare che l'art. 117 TUB vigente al momento di conclusione del contratto di cui è causa prevedeva, analogamente alla formulazione attuale, che “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” (comma 4) e che “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” (comma 6).
La Cassazione sul punto ha chiarito che: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n.
385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord. n. 4597/2023. In senso conforme cfr. Cass. civ. Sez. I sent. 39169/2021, Cass. civ. Sez. Un. 15130/2024 in parte motiva).
Deve, altresì, rilevarsi che l'art. 125-bis TUB – che, oggi, in tema di credito al consumo, prevede la nullità delle clausole del contratto aventi ad oggetto costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo scorretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione contrattuale e il conseguente meccanismo di pag. 16/22 sostituzione della clausola che prevede il TAEG con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze emessi nei 12 mesi antecedenti la conclusione del contratto (v. art 125.bis co. 6 e 7 TUB attuale) – non era vigente al momento della conclusione del contratto di specie (agosto 2009). Invero, tale norma è stata introdotta mediante art 1 d.lgs. 141/2010, di guisa che, al momento della conclusione del contratto di finanziamento, nessuna norma comminava espressamente la nullità parziale della clausola che prevedesse in modo non corretto il TAEG.
Deve comunque darsi conto di un orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui, anche in epoca antecedente alle intervenute modifiche ai sensi del d.lgs. 141/2010, sono da ritenersi nulle le clausole relative a costi a carico del consumatore non inclusi o inclusi scorrettamente nel TAEG, attesa l'importanza che tale parametro riveste al fine di consentire al consumatore una rappresentazione della portata dell'impegno contrattualmente assunto (cfr. Tribunale di Salerno sent. 505/2020). Difatti, l'art. 124
TUB ratione temporis vigente, pur non comminando alcuna espressa nullità, indicava il
TAEG come elemento dei contratti di credito al consumo e imponeva l'indicazione dell'importo e della causale degli oneri esclusi dal calcolo del TAEG stabilendo “oltre essi, nulla è dovuto al consumatore” e che nessuna altra somma poteva essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali (v. art. 124 co. 2 lett. c) ed e) e comma 4 TUB). Inoltre, era già previsto, in caso di assenza o nullità di clausole contrattuali, il meccanismo di sostituzione del TAEG con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari (v. art. 124 co. 5 TUB).
E tuttavia, anche a ritenere condivisibile tale orientamento, devono parimenti essere richiamati i princìpi di diritto espressi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui: “una pratica commerciale, come quella in questione nella causa principale, consistente nel menzionare in un contratto di credito un tasso annuo effettivo globale inferiore a quello reale, deve essere qualificata come «ingannevole» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del
pag. 17/22 Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), qualora induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Spetta al giudice nazionale verificare se ciò avvenga nel procedimento principale. L'accertamento del carattere sleale di una siffatta pratica commerciale rappresenta un elemento tra gli altri sul quale il giudice competente può fondare, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, la sua valutazione del carattere abusivo delle clausole del contratto relative al costo del prestito concesso al consumatore. Un tale accertamento non ha tuttavia diretta incidenza sulla valutazione, sotto il profilo dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva
93/13, della validità del contratto di credito stipulato” (cfr. Corte di Giustizia CE Sez. 1^ 15 marzo 2012, Sentenza C-453/10). A fronte di tale significativo precedente si registra orientamento consolidato in seno alla giurisprudenza degli ABF secondo cui: “non può attribuirsi alcuna rilevanza a scostamenti del tutto marginali (i.e., inferiori allo 0,20%) tra il TAEG indicato in contratto e quello ritenuto corretto, giacché simili differenze, presumibilmente dovute a meri errori di approssimazione, non appaiono idonee ad influire sulle scelte del soggetto finanziato e ad alterarne la capacità di valutare il proprio impegno. In tali casi non sarebbe dunque giustificabile, alla luce del criterio di necessaria proporzionalità tra gravità della violazione riscontrata e sanzione da comminare, l'applicazione del rigoroso rimedio invocato in ricorso” (cfr. Arbitro Bancario
Finanziario Collegio di Palermo decisione n. 25181 del 21.11.2019).
4.3. Sul punto, il CTU, tenendo in considerazione le osservazioni dei consulenti di parte, ha concluso quanto segue: “Nel contratto per cui è causa è indicato il Tasso annuale nominale
(TAN) del 9,45% relativo agli interessi corrispettivi mentre all'art. 16 delle allegate condizioni generali
è indicato il tasso moratorio pari al 15,96%. In contratto è indicato anche il TAEG pari al 12,13% calcolato, tenendo conto delle spese di assicurazione e delle spese di istruttoria ma non delle spese di incasso rata che, secondo la normativa vigente all'epoca del contratto, potevano essere escluse dal calcolo solo se “non stabilite dal creditore”. Nel caso di specie, nel rimettere al Giudicante ogni definitiva valutazione al riguardo, compresa quella relativa al minimo scostamento (pari a 0,12 punti percentuali) tra TAEG indicato in contratto e TAEG ritenuto corretto, ovvero calcolato, tenendo conto di dette spese di incasso, lo scrivente ha appunto ritenuto che queste ultime, seppur nel loro importo variabile a
pag. 18/22 seconda della modalità di pagamento della rata prescelta dal debitore, risultino predeterminate in contratto”.
4.4. Ciò posto, è opinione del magistrato che – anche a volere aderire all'orientamento più favorevole al consumatore circa lo scostamento in rilievo: cfr. Tribunale di Salerno sent. 505/2020 cit. – questo appare correlato ad una pattuizione contenuta nel contratto che regola il conto corrente del debitore (esulante dalla discrezionalità del creditore procedente) e in ogni caso talmente modesto (0,12 punti percentuali) da risultare inidoneo ad influire sulle scelte del soggetto finanziato e ad alterarne la capacità di valutare il proprio impegno. Da qui la piena legittimità della pretesa azionata in via monitoria in parte qua.
5. Interessi debitori usurari.
5.1. Da ultimo, parte attrice ha lamentato la violazione della disciplina antiusura contenuta nella legge 108/1996, domandando l'accertamento della nullità e dell'inefficacia di ogni pretesa avanzata dalla convenuta per interessi, spese commissioni ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c. e del d.l. 394/2000.
5.2. In merito, è d'uopo rappresentare che la disciplina della misura usuraria del prezzo complessivo del denaro (art. 1815, comma 2, c.c.) trova sede non solo nella L. n.
108/1996, il cui art. 2 individua la soglia non superabile nel tasso medio, rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro (oggi MEF), sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, aumentato della metà, ma altresì nell'art. 644, co. 4, cod. pen., siccome novellato dalla legge predetta. Tale ultima disposizione, al fine di impedire aggiramenti del divieto, a prescindere dal nome con il quale il contratto qualifica la dazione, prescrive che: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. Risulta dirimente, dunque, individuare quali siano effettivamente le voci che possono venire in rilievo ai fini del tasso di interesse, sulla scorta delle allegazioni e probazioni in atti. In tale ottica, appare utile – preliminarmente – richiamare, per ciò che attiene la rivelazione del TEG contrattuale, l'orientamento della giurisprudenza di merito, in accordo al quale: “alle istruzioni della Banca d'Italia deve riconoscersi natura di norme
pag. 19/22 tecniche autorizzate, in quanto il criterio di calcolo in esse indicato appare di per sè congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia frutto di scelte razionali e ragionevoli” (cfr. Tribunale
Napoli, Sez. II, Sent., 27/11/2020; Tribunale Napoli Nord sez. III, 04/03/2019, n. 619;
Tribunale Milano sez. VI, 03/07/2018, n.7465). Ogni indagine relativa alla violazione della normativa in materia di usura deve muovere da tali formule, evidenziandosi tuttavia che la mancata inclusione di un elemento di costo rilevante ai fini della normativa antiusura non è idonea ad escludere (sulla scorta delle previsioni di legge citate) che debba tenersi conto della componente stessa nel calcolo del tasso praticato in concreto, così come anche del TEGM, e quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo, risultando ammissibile una disapplicazione della normativa tecnica in parte qua, atteso che la fonte primaria non può essere prevaricata da quella secondaria (cfr. Cassazione S.U, sent. n. 16303 del 20/06/2018 – nella giurisprudenza di merito si veda: Tribunale Torino
Sez. I, 22/03/2019; Corte d'Appello Milano, 14/03/2014). Ciò posto, sulla scorta delle risultanze di causa, appare opportuno dar conto di una serie di significativi e recenti arresti della Suprema Corte: uno in tema di comminatoria tra interessi corrispettivi e moratori, secondo cui “ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell' art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per
i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (cfr. Cass. civ., sez. VI, sent. 04/11/2021, n.
31615); l'altro, inerente l'estinzione anticipata, a mente del quale “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata
pag. 20/22 dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 7352 del 07/03/2022). La Cassazione, inoltre, ha recentemente chiarito, quanto alla rilevanza della penale inerente la decadenza dal beneficio del termine ai fini che ne occupano, che
“la verifica dell'usurarietà non può, invero, comprendere anche i costi contrattualmente pattuiti per il caso di inadempimento, come le penali a carico dell'utilizzatore previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, trattandosi di costi solo potenziali ed eventuali, che esulano dalla fisiologia del rapporto perché non strettamente collegati al finanziamento” (Cfr. Cass., sez. III, 01/07/2024, n. 18037).
5.3. In relazione alle questioni tecniche in rilievo questo Giudice ha formulato al CTU il seguente quesito: “accerti l'originaria usurarietà del contratto di mutuo oggetto del giudizio, formulando una duplice ipotesi di calcolo per ciò che attiene l'individuazione del TEG, una in conformità alla formula Banca d'Italia ratione temporis vigente, l'altra tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito (e, dunque, anche di onere di estinzione anticipata), in entrambi i casi in conformità alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 19597\2020, ed alla pronuncia Cass. civ., 04/11/2021, n. 31615, per ciò che attiene gli interessi moratori” rispetto alla cui soluzione appare condivisibile la ricostruzione operata dall'ausiliario a mente della quale “un primo scenario di evoluzione fisiologica del rapporto che considera rilevanti ai fini della determinazione del TEG del finanziamento le spese assicurative, la commissione iniziale di istruttoria e le spese incasso. Come risulta dal file di calcolo allegato n. 2 alla presente relazione, lo scenario I, che esprime sostanzialmente l'accertamento di usurarietà richiesto dal quesito con formula (TEG) conforme alle Istruzioni di Banca d'Italia, fa registrare un TEG del finanziamento pari al 12,25% ovvero inferiore alla soglia di usura che, all'epoca del contratto, per la categoria Prestiti personali operatori non bancari- importo oltre euro 5000, risultava pari, a: 10,73% *1,50= 16,095%. Come già in precedenza sottolineato il TAEG del contratto di finanziamento indicato in contratto nella misura del 12,13%, equivalendo per formula matematica e componenti di costo da includere nel calcolo, al TEG risultante dallo scenario I, risulta determinato senza tener conto dell'onere rappresentato dalle spese di incasso, spese che, ripetiamo, secondo la normativa TAEG in vigore all'epoca del contratto, (D.M. 8/7/1992 modificato dal DM
6/5/2000) disponeva l'inclusione nel calcolo delle suddette spese qualora “stabilite dal creditore”. Alla
pag. 21/22 luce dei richiamati orientamenti della Suprema Corte scarsa rilevanza nell'ottica che ne occupa assumono, invero, tanto l'ipotesi del rimborso anticipato, tanto quella della decadenza dal beneficio del termine.
Da qui, l'infondatezza delle censure dell'opponente in punto di usurarietà del contratto e, quindi, l'effettiva ed integrale debenza del credito azionato in via monitoria.
6. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., ed in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura e del valore della lite, nonché dell'attività processuale svolta e del relativo pregio, si quantificano in € 7.500,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa n. 2453\2020 R.G.A.C. di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 599/2020 emesso dal Tribunale di
Massa in data 2.10.2020 proposta da Parte_1
2) condanna a rifondere uale Parte_1 Controparte_2
procuratrice di le spese di lite del presente procedimento Controparte_1
che si liquidano in € 7.500,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive;
3) pone le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto definitivamente in capo a Parte_1
Così deciso in Massa, in data 15.1.2025
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Virginia Badano in qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
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