Sentenza 31 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. Errore medico, nessun risarcimento se il decesso era inevitabileRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 8 aprile 2026
La Cassazione conferma il rigetto del risarcimento: se il decesso era inevitabile nemmeno con una diagnosi tempestiva, la colpa del medico resta senza danno. Legittima la rinnovazione della CTU se la prima è “apodittica”. Con la sentenza n. 1625/2024 (depositata il 31 dicembre 2025), la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha messo un punto fermo su una complessa vicenda di presunta malpractice medica, ribadendo principi cruciali in tema di nesso di causalità e poteri istruttori del giudice (Corte di Cassazione, III Sez. civile, sentenza 31 dicembre 2025, n. 34998). Il caso: l'omissione non sempre è causa del danno La vicenda riguardava il decesso di un giovane paziente affetto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/12/2025, n. 34998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34998 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
Numero registro generale 1625/2024 Numero sezionale 4696/2025 Numero di raccolta generale 34998/2025 Data pubblicazione 31/12/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE
Oggetto
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa
AN SC
- Presidente -
RESPONSABILITÀ SANITARIA
Dott.ssa FRANCESCA FIECCONI
- Consigliera -
Dott.
CO DETR
-
Rel. Consigliere -
Udienza del 4/12/2025 - UP
R.G.N. 1625/2024
Dott.ssa
NE OS
- Consigliera -
Rep.
Dott.ssa
IL ON
- Consigliera -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1625/2024 proposto da: CO IN, rappresentata e difesa dall'avv. AN CARRETTA, con domicilio digitale ex lege;
ricorrente e controricorrente incidentale -
contro
NO ER, rappresentato e difeso dall'avv.to IVAN RANDAZZO, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1266/2023 della CORTE D'APPELLO DI CATANIA, depositata in data 3/7/2023. Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 4/12/2025 dal Consigliere dott. CO DETR.
Firmato Da: AN SC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 177ad9db4211cd3c- Firmato Da: CO DETR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5dbcbefe0da69c7
Oscuramento disposto
Udito il Sostituto Procuratore generale presso cassazione, in persona del dott. ALBERTO M. CISTERNA. Uditi difensori delle parti comparsi in udienza.
FATTI DI CAUSA
Numero registro generale 1625/2024 Numero sezionale 4696/2025
Numero di raccolta generale 34998/2025
la
Pubblicazione 31/12/2025 Corte di
1. Con sentenza resa in data 3/7/2023, la Corte d'appello di Catania, pronunciando quale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede penale (Cass. pen. n. 11402 del 16/11/2016), ha rigettato la domanda proposta da ON BO nei confronti di AN LL per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del figlio, MA MO, asseritamente verificatosi a causa della negligente esecuzione, da parte del LL, delle proprie prestazioni di medico rese per la cura della grave patologia da cui il MO era risultato affetto.
2. A fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale ha evidenziato come, sulla base dell'indagini di natura tecnica disposte nel corso del giudizio, fosse emersa l'insussistenza di alcun nesso di causalità tra le omissioni imputate al LL e il decesso del MO, atteso che, pur quando il primo avesse correttamente eseguito le prestazioni sanitarie allo stesso richieste, il decesso del MO non sarebbe stato in ogni caso impedito;
e tanto, sulla base del criterio di accertamento del nesso di causalità imposto dal giudice penale di legittimità secondo il principio della certezza razionale raggiunta al di là di ogni ragionevole dubbio.
3. Avverso la sentenza del giudice del rinvio, ON BO propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d'impugnazione.
4. AN LL resiste con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d'impugnazione.
5. ON BO ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale.
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Udienza del 4 dicembre 2025 - R.G. n. 1625/2024 - Cons. Rel. MA Dell'Utri
Firmato Da: AN SC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 177ad9db4211cd3c- Firmato Da: CO DETR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5dbcbefe0da69c7
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6. Entrambe le parti hanno depositato memoria in previsione 31/12/2025 dell'adunanza in camera di consiglio del 24/2/2025. 7. Con ordinanza interlocutoria n. 7241 del 18/3/2025, il Collegio della Terza Sezione civile di questa Corte ha disposto il rinvio della discussione del ricorso in pubblica udienza.
8. Il Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
9. ON BO ha depositato un'ulteriore memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente principale si duole della nullità della sentenza impugnata e dell'ordinanza istruttoria del 30 ottobre 2019 (indicata come 30 ottobre 2017) (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la Corte dell'appello di Catania erroneamente ritenuto nulla la consulenza tecnica d'ufficio depositata dai dottori MO e Fisichella nel corso del giudizio di rinvio, siccome asseritamente redatta senza la congiunta partecipazione del precedente consulente d'ufficio nominato, dott. Giuffrida, dovendo viceversa ritenersi che la nomina di quest'ultimo consulente, fosse stata implicitamente revocata dal giudice del rinvio attraverso la nomina del dott. MO, al quale era stata espressamente conferita la facoltà di farsi affiancare da uno specialista del settore (nella specie indicato nel dott. Fisichella), e dovendo altresì ritenersi escluso in ogni caso che il mancato rispetto dell'art. 15 della legge n. 24/2017 (in tema di collegialità della consulenza tecnica d'ufficio in materia sanitaria) avesse comportato la nullità della consulenza comunque espletata.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente principale si duole della nullità della sentenza impugnata e dell'ordinanza del 30 ottobre 2019 (indicata 30 ottobre) per violazione dell'art. 196 c.p.c. (in relazione
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Udienza del 4 dicembre 2025 - R.G. n. 1625/2024 - Cons. Rel. MA Dell'Utri
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all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio già elaborata e depositata dal dott. MO, nominando il dott. Bulla per rispondere, unitamente al dott. Giuffrida, al mandato già formulato precedentemente dal giudice del rinvio, senza che fosse imputabile al dott. MO la commissione di errori o l'insufficienza dei risultati dell'elaborato dallo stesso depositato o, comunque, senza che fossero riscontrabili gravi motivi suscettibili di giustificare la relativa sostituzione.
3. Con il terzo motivo, la ricorrente principale si duole della nullità della sentenza impugnata e della consulenza tecnica d'ufficio depositata dai consulenti CO e MB (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere il giudice a quo erroneamente escluso il riconoscimento della validità della consulenza tecnica d'ufficio già depositata dai dottori MO e Fisichella, in tal modo omettendo di rilevare l'invalidità della successiva consulenza d'ufficio CO e MB (trattandosi di atti interdipendenti ex art. 159, co. 1, c.p.c.), peraltro redatta senza alcun fondamento, né su dati scientifici, né su dati di fatto.
4. Tutti e tre i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione sono infondati.
5. Osserva il Collegio come, indipendentemente dalla questione relativa all'applicabilità ratione temporis dell'art. 15 della legge n. 24/2017, tutte e tre le censure avanzate dall'odierna ricorrente appaiono radicalmente superate dalla motivazione dettata dal giudice del rinvio in relazione alla sussistenza di giustificati motivi di merito (al di là della correttezza della composizione formale del collegio peritale) suscettibili di legittimare la sostituzione del consulente tecnico d'ufficio,
Udienza del 4 dicembre 2025 - R.G. n. 1625/2024 - Cons. Rel. MA Dell'Utri
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dott. MO, e la rinnovazione della consulenza tecnica da quest'ultimo redatta.
6. Assume valore dirimente, al riguardo, la circostanza costituita dalla rilevata natura «gravemente deficitaria» della relazione di consulenza redatta dal dottor MO espressamente riscontrata dal giudice del rinvio;
circostanza espressamente ritenuta da quest'ultimo alla stregua di una premessa «in ogni caso>> idonea a infirmarne la rilevanza ai fini della decisione (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata). Scrive sul punto il giudice a quo: «Occorre, in ogni caso, rilevare che la relazione del dott. MO risulta gravemente deficitaria. <<Invero, il CTU ha affermato che "Nessun dubbio sembra sussistere che sotto il profilo scientifico, qualora la corretta e doverosa diagnosi di emorragia intestinale fosse stata posta sin dal 10.02.2010 sulla base dei sintomi, di un emocromo e di un banale controllo dell'INR, le probabilità salvifiche del paziente sarebbero state certe;
tale convincimento è parimenti riproponibile anche per la giornata dell'11.02.2010 epoca in cui le condizioni generali e del circolo erano ancora soddisfacenti" per poi precisare in sede di risposte alle osservazioni che "pur ipotizzando l'inizio dell'emorragia intestinale a 12 giorni antecedenti il decesso (emorragia che piace ribadire correlata ad uno squilibrio emostatico da elevato dosaggio della terapia dicumarolica in associazione ad altro farmaco ad azione gastrolesiva), la sua graduale persistenza in uno al peggioramento delle condizioni cliniche alla data del 10.02.2010, consente di poter affermare (grazie soprattutto alle risultanze del riscontro autoptico e del relativo esame istologico) che a tale epoca, con elevata probabilità scientifica prossima alla certezza, sussistevano reali possibilità salvifiche del MO mediante un idoneo ed appropriato trattamento medico e, se necessario, eventualmente chirurgico".
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Udienza del 4 dicembre 2025 - R.G. n. 1625/2024 - Cons. Rel. MA Dell'Utri
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<<Lo stesso ha poi concluso: "... si ribadisce come il comportamento colposo (omissivo) del sanitario dott. LL, con elevata probabilità logica e credibilità razionale, tenuto conto del caso concreto e delle circostanze di fatto ed in assenza dell'interferenza di altri fattori alternativi, è da ritenersi idoneo nel determinismo del decesso del MO (causalità della colpa). Inoltre, in riferimento ai quesiti postimi, grazie al parere specialistico fornito dall'ausiliario adito (di maggiore specifica competenza rispetto ad un ematologo per il caso per cui è processo) è consentito ritenere, con "alto grado di credibilità razionale o probabilità logica" che, se l'azione doverosa omessa (consiglio di invio del paziente ad indispensabile visita medica al momento della prima telefonata al dott. LL) fosse stata posta in essere, l'evento lesivo responsabile del decesso del paziente (progressione dell'emorragia a livello del colon che portò all'infarcimento emorragico dell'organo in tre giorni, foriero dello shock emorragico mortale) non si sarebbe verificato, ovvero avrebbe avuto luogo con minore intensità lesiva (posto che i tempestivi accertamenti di Laboratorio, gli esami ecografici e di imaging avrebbero consentito di diagnosticare la patologia emorragica in una fase precoce della sua evoluzione, con serie ed apprezzabili possibilità di successo mediante appropriata terapia medico-chirurgica".
-
<<Orbene, ritiene il collegio che tali affermazioni risultano formulate in modo errato - quanto alle premesse (ossia alla certezza che il dott. LL fosse a conoscenza sin dall'inizio della patologia cardiaca del giovane MA) e apodittico sia con riferimento alla scansione temporale delle condotte poste in essere dal sanitario (avendo egli valutato la sua responsabilità partendo dalla premessa che lo stesso avesse assunto un obbligo di garanzia già il 10 febbraio 2010, su cui si tornerà al successivo punto 3), sia all'affermato "alto grado di
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Udienza del 4 dicembre 2025 - R.G. n. 1625/2024 - Cons. Rel. MA Dell'Utri
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credibilità razionale o probabilità logica" delle reali possibilità 31/12/2025 del MO, sulla cui sussistenza il CTU non ha, invero, fornito un'adeguata motivazione. <<L'eccezione va, pertanto, rigettata e va confermata la piena validità della consulenza svolta dai dott. CO e MB>> (cfr. pagg. 18-21 della sentenza impugnata). Le argomentazioni così compendiate dal giudice del rinvio appaiono nel loro complesso tali da integrare una motivazione sufficientemente idonea a dar conto della sussistenza di quei 'gravi motivi' previsti dall'art. 196 c.p.c. al fine di legittimare il giudice di merito alla sostituzione del consulente tecnico d'ufficio. È appena è il caso di richiamare, sul punto, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice, e l'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (cfr. Sez.
6 - L, ordinanza n. 2103 del 24/1/2019, Rv. 652615 01; Sez. 3, sentenza n. 27247 del 14/11/2008, Rv. 605391 pienamente integrata nel caso di specie, avendo la Corte territoriale sottolineato l'inaffidabilità della relazione tecnica redatta dal dott. MO, siccome fondata su premesse errate e apodittiche, oltreché motivata in termini inadeguati.
01); circostanza, quest'ultima,
7. Quanto alle contestazioni avanzate dalla ricorrente con riguardo al contenuto della relazione di consulenza tecnica redatta dai dottori CO e MB (cfr. l'ultima parte del terzo motivo), si tratta di
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contestazioni che, al di là della relativa irriducibile genericcione 31/12/2025 traducono in una proposta di rivisitazione nel merito dei fatti di causa, sulla base di un'impostazione critica non consentita in sede di legittimità. Varrà, al riguardo sottolineare come, secondo i termini del consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, quando sia denunciato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazione della sentenza, sotto il profilo dell'omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico e al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., è necessario che il ricorrente non si limiti a censure apodittiche di erroneità e/o di inadeguatezza della motivazione, o anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, ma precisi e specifichi, sia pure in maniera sintetica, le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenta la mancata od insufficiente valutazione, evidenziando, in particolare, le eventuali controdeduzioni alla consulenza d'ufficio che assume non essere state prese in considerazione, ovvero gli eventuali mezzi di prova contrari non ammessi, per consentire al giudice di legittimità di esercitare il controllo sulla decisività degli stessi, che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere effettuato sulla sola base delle deduzioni contenute in tale atto (Sez. 2, sentenza n. 8383 del 3/8/1999, Rv. 529176 -01). In particolare, sotto il profilo della decisività della censura, anche in relazione al dedotto omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., vale il principio in forza del quale il corrispondente vizio di motivazione può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non
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esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tada invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Sez. 3, sentenza n. 11457 del 17/5/2007, Rv. 596714 -01).
di
Ciò posto, occorre rilevare l'inammissibilità della censura in esame, avendo la ricorrente principale propriamente trascurato circostanziare gli aspetti dell'asserita decisività dell'omesso esame, da parte del giudice a quo, di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito nella c.t.u. redatta dai dottori CO e MB, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell'odierna controversia, con la conseguenza che, attraverso le odierne censure, la ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un'operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità.
8. Con il quarto motivo, la ricorrente principale si duole della nullità della sentenza e della consulenza tecnica d'ufficio dei dottori CO MB (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente nominato, in sostituzione del dott. Giuffrida, il dott. MB, nonostante il Giuffrida non avesse mai comunicato alcuna formale rinuncia, e senza che si fosse mai provveduto al deposito di tale eventuale rinuncia nel fascicolo telematico.
9. Il motivo è infondato.
10. Osserva il Collegio come, al di là dell'esistenza, della validità o dell'efficacia della rinuncia all'incarico formalizzata dal dott. Giuffrida, il provvedimento di nomina di quest'ultimo quale consulente tecnico
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d'ufficio debba ritenersi esser stato implicitamente revocato, dal giudice del rinvio, attraverso la nomina di un nuovo consulente tecnico d'ufficio; circostanza, quest'ultima, che appare di per sé sufficiente ad escludere il ricorso di alcuna invalidità della sua sostituzione. L'indicata argomentazione appare in ogni caso tale da assorbire la questione relativa al carattere meramente revocatorio (e, come tale, inammissibile) della censura in esame, avendo la ricorrente dedotto l'avvenuta decisione della sostituzione del dottor Giuffrida sulla base di un (supposto) errore di fatto (l'avvenuta rinuncia all'incarico da parte del medesimo dott. Giuffrida) rilevabile dagli atti in contrasto con quanto affermato nella sentenza impugnata («Con ordinanza del 30.10.2017, la Corte di Appello adita ha disposto una consulenza tecnica di ufficio collegiale al fine di accertare, sugli elementi acquisiti al giudizio, le cause che avevano portato al decesso di MA MO e gli eventuali profili di responsabilità del convenuto in riassunzione [...] nominando, all'uopo, il dott. Gaetano Giuffrida, ematologo, ed il dott. Bruno Mauceri, medico legale. Dopo le rinunce all'incarico da parte del predetto medico legale e di quelli nominati successivamente, con ordinanza del 25.6.2018 la Corte [...] ha nominato il predetto dott. MO»: cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). 11. Con il quinto motivo, la ricorrente principale si duole della nullità della sentenza impugnata e della consulenza tecnica d'ufficio dei dottori CO e MB (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per essersi tali consulenti avvalsi di assunti propri della sentenza della Corte d'appello precedentemente emessa in sede penale e successivamente annullata dal giudice di legittimità.
12. Il motivo è infondato.
13. Osserva il Collegio come la valutazione delle fonti di cognizione utilizzate dai consulenti tecnici d'ufficio al fine di rispondere ai quesiti
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agli stessi posti dal giudice non appare suscettibile d'essere operata sul terreno dei criteri di giudizio (di carattere normativo e, quindi, formale) relativi alla persistente sussistenza (o, per converso, alla conferma) della sentenza che tali fonti ebbe ad utilizzare, quanto, piuttosto, sul piano della tenuta complessiva del ragionamento scientifico posto a fondamento delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio. La critica così compendiata dall'odierna ricorrente, pertanto, in quanto non riferita alla consistenza stessa del ragionamento operato nella consulenza tecnica d'ufficio (quanto invece alla circostanza dell'avvenuto annullamento della sentenza che ebbe a utilizzare talune fonti di cognizione asseritamente fatte proprie dai consulenti del giudice del rinvio), in altro non si risolve se non in una generica contestazione di quest'ultima sulla base di osservazioni del tutto irrilevanti ai fini della validità dell'elaborato peritale contestato. 14. Con il sesto motivo, la ricorrente principale si duole della nullità della sentenza impugnata e della consulenza tecnica d'ufficio dei dottori CO e MB (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere i consulenti tecnici d'ufficio omesso di allegare al proprio elaborato le osservazioni rese dal consulente tecnico di parte, dott. Piccirillo, inviate mediante posta elettronica certificata e telematicamente prodotte in allegato alle note difensive dell'istante, nonché per aver omesso di allegare a detto elaborato i verbali delle operazioni peritali.
15. Il motivo è inammissibile.
16. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è
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inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (cfr. ex plurimis, Sez. 3, ordinanza n. 26419 del 20/11/2020, Rv. 659858 01). Nella specie, l'odierna ricorrente ha denunciato in modo irriducibilmente astratto l'asserita lesione del proprio diritto di difesa, avendo rilevato l'asserita dannosità dell'omessa allegazione all'elaborato d'ufficio, da parte dei consulenti tecnici, della consulenza di parte e dei verbali delle operazioni peritali, senza specificare il tipo o la natura concreta del pregiudizio subito per effetto di tale (asserito) errore, con la conseguente inammissibilità dell'odierna censura, di per sé insuscettibile di evidenziare le specifiche ragioni per le quali la pretesa erronea applicazione della regola processuale avrebbe comportato la concreta lesione delle proprie prerogative di difesa. 17. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, il Percalli censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 92 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché per violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c.), per avere la sentenza impugnata erroneamente disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, in assenza di alcuna indicazione delle eventuali gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificarla.
disattesa l'eccezione di
18. Dev'essere preliminarmente inammissibilità sollevata dalla ricorrente principale con riguardo al ricorso incidentale proposto dal Percalli, per avere quest'ultimo omesso di procedere alla notificazione di tale impugnazione incidentale.
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Oscuramento disposto
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Al riguardo, e appena è il caso di richiamare il carattere & 31/12/2025 dell'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (qui condiviso nella sua interezza e riproposto, tanto allo scopo di richiamarne tutte le argomentazioni poste a sostegno, quanto al fine di assicurarne continuità) ai sensi del quale, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, il ricorso incidentale, che la parte, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., deve proporre con l'atto contenente il controricorso, deve essere soltanto depositato e non anche notificato (Sez. 1, sentenza n. 18683 del 9/7/2024, Rv. 671673-01; conf. Sez. 3, ordinanza n. 8678 del 2/4/2025, Rv. 674242-01). 19. Nel merito del ricorso incidentale, lo stesso deve ritenersi del tutto privo di fondamento, avendo la Corte territoriale ritenuto di rinvenire le 'gravi ed eccezionali ragioni' processuali e di merito idonee a giustificare l'integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione e di quelle relative al giudizio di rinvio nella <<complessità del giudizio» (cfr. pag. 47 della sentenza impugnata), in tal senso rispettando il parametro normativo imposto dall'art. 92 c.p.c. e, al contempo, consentendo di ricostruire in modo sufficientemente intelligibile l'iter logico-giuridico seguito al fine di pervenire alla decisione assunta sulla regolazione delle spese, con la conseguente esclusione del prospettato carattere apparente della motivazione denunciato dal ricorrente incidentale. 20. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. 21. La reciprocità della soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
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Udienza del 4 dicembre 2025 - R.G. n. 1625/2024 - Cons. Rel. MA Dell'Utri
Firmato Da: AN SC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 177ad9db4211cd3c- Firmato Da: CO DETR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5dbcbefe0da69c7
Oscuramento disposto
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22. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuale 31/12/2025 versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. 23. Dev'essere disposta, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente principale e di suo figlio MA MO, a norma dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente principale e di suo figlio MA MO, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 4 dicembre 2025.
Il Consigliere est. MA Dell'Utri
Il Presidente Antonietta Scrima
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Udienza del 4 dicembre 2025 - R.G. n. 1625/2024 - Cons. Rel. MA Dell'Utri
Firmato Da: AN SC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 177ad9db4211cd3c Firmato Da: CO DETR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5dbcbefe0da69c7