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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 17/11/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
n. 9/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gian Andrea MorbeLI, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28 ottobre 2025,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 9/2024 r.g.
promossa da:
(C.F. .IVA ), residente in [...] CodiceFiscale_1 P.IVA_1
Villastellone n. 8, elettivamente domiciliato in Torino, Via Duchessa Jolanda n. 25, presso lo studio dell'Avv. Michele Scola (C.F. ). C.F._2
- parte attrice opponente
contro
(C.F./ P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Torino (TO), via Davide Bertolotti n. 7, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
ER ZE, sito in Torino, Piazza Solferino n. 10.
- parte convenuta opposta, attrice in via riconvenzionale
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. CONTRATTI D'OPERA.
trattenuta in decisione all'udienza del 28/10/2025 sulle seguenti conclusioni, precisate
- per parte attrice: come da foglio di p.c. depositato il 23/10/2025;
- per parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta.
conclusioni per parte attrice opponente in via preliminare: pagina 1 di 12 rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
spostare la prima udienza ex art. 269, comma 2 c.p.c. allo scopo di consentire la citazione dei terzi chiamati (C.F. ) e (C.F. , CP_2 C.F._3 CP_3 C.F._4 entrambi residenti in [...]d'Alba (CN), località CantareLI Borretti n. 16, nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c.
Nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto per le causali di cui al ricorso monitorio di controparte e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto, mandando assolto l'esponente da ogni avversaria pretesa.
Nel merito in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la convenuta opposta è debitrice nei confronti dell'esponente per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig.
[...] Parte_1 della somma di euro 44.000,00, oltre IVA di legge, ovvero di altra somma da determinarsi in
[...] corso di causa, anche secondo equità, oltre gli interessi previsti per le transazioni commerciali di cui al d.lgs. n. 231/2002, dalla scadenza al saldo effettivo, ovvero, in subordine, ai sensi del quarto comma di cui all'art. 1284 c.c., dal momento di proposizione della presente domanda al saldo.
Nel merito in via riconvenzionale subordinata, qualora non fosse accertato il rapporto contrattuale avente ad oggetto lavori di erpicatura e noleggio di mezzi agricoli, accertare e dichiarare che la convenuta opposta si è arricchita senza una giusta causa in danno dell'opponente per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare ex art. 2043 c.c., ovvero in via di ulteriore subordine ex art.
2041 c.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore del sig. di un indennizzo pari alla correlativa diminuzione patrimoniale Parte_1 pari ad euro 44.000,00, oltre IVA di legge, ovvero di altra somma da determinarsi in corso di causa, anche secondo equità, oltre gli interessi previsti dal quarto comma di cui all'art. 1284 c.c., dal momento di proposizione della presente domanda al saldo.
Nel merito in via di ulteriore subordine, qualora il decreto ingiuntivo opposto dovesse essere confermato, o l'esponente condannato al pagamento di somme di denaro in favore della CP_4
(anche già al netto delle compensazioni con i controcrediti fatti valere in via riconvenzionale),
[...] accertare e dichiarare il diritto di parte attrice opponente di essere tenuta indenne e manlevata dai terzi chiamati e, per l'effetto, condannare i signori e a pagare, in favore del CP_2 CP_3 sig. tutte le somme che quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare in favore di parte Pt_1 convenuta opposta, per capitale, interessi e spese.
pagina 2 di 12 In ogni caso, con vittoria di spese generali, competenze ed onorari della presente procedura, aumentati del 30% ex art. 4, comma 1-bis del DM Giustizia n. 55/2014, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, 2° comma D.M. della Giustizia n. 55 del 2014, CPA e IVA come per legge.
conclusioni per parte convenuta opposta che l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Asti voglia:
- concedere l'immediata esecutività del decreto ingiuntivo n° 1146/2023, in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
- nel merito respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis del DM Giustizia n. 55/2014, atteso che il presente atto è stato redatto (così come saranno i successivi) con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione attraverso la navigazione tramite link ipertestuali.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 1146/2023 del 14/11/2023, con il quale il Tribunale di Asti gli aveva ingiunto di pagare alla in persona del l.r. la somma di € 42.390,00 oltre interessi e Controparte_4 CP_2 spese della procedura monitoria, a titolo di residuo dovuto per le fatture nn. 90 del 30.12.2016, 60 del
30.09.2017, 82 del 28.12.2018, 90 del 29.12.2020 e 20 dell'11.05.2023, emesse per l'esecuzione di lavori agricoli e rimaste parzialmente inevase.
L'opponente contestava variamente la debenza delle somme portate dalle fatture;
in via riconvenzionale chiedeva la condanna di controparte - a titolo di corrispettivo o, in subordine, di arricchimento senza causa - al pagamento di complessivi €. 44.000,00, asseritamente dovuta per lavori di erpicatura e noleggio di mezzi agricoli;
in via di ulteriore subordine chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa, a scopo di manleva, e , sulla base degli obblighi da questi CP_2 CP_3 assunti con scrittura privata di transazione del 2 marzo 2022.
Si costituiva la per resistere alla domanda. CP_4
2. Rigettata la domanda di chiamata in causa dei terzi, esperito senza successo il tentativo di conciliazione e svolta istruttoria orale, sulle conclusioni di cui in epigrafe la causa è stata rimessa in decisione, ex art. 281 sexies cpc, all'udienza del 28/10/2025.
MOTIVI della DECISIONE
pagina 3 di 12 A. La domanda principale.
1. Con memoria ex art. 171 ter n. 3 parte opponente ha sostenuto che tutte le nuove circostanze per la prima volta formulate e dedotte a prova nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. dalla difesa avversaria debbano essere dichiarate inammissibili, poiché avrebbero dovuto essere allegate già nel ricorso per decreto ingiuntivo, essendo relative ai crediti oggetto dell'ingiunzione.
L'eccezione è infondata. Il ricorso monitorio è stato fondato sulle fatture, che recano indicazione della causale dei crediti e vanno ritenute sufficienti ad ottenere il decreto ingiuntivo per quanto richiesto dall'art. 634 cpc. Nella comparsa di costituzione del giudizio di merito, a contraddittorio pieno, parte opposta ha quindi spiegato le vicende intercorse tra le parti e preso posizione sulle contestazioni avversarie;
nella stessa comparsa e, quindi, nella seconda memoria istruttoria ha prodotto documenti a sostegno della propria tesi e nella seconda memoria ha altresì dedotto a prova circostanze volte ad (ulteriormente) dimostrare l'an ed il quantum del proprio credito.
I capitoli di prova dedotti devono quindi considerarsi ammissibili.
2. Parte opponente ha ulteriormente rilevato che i contratti in esecuzione dei quali la F.LI TA ha emesso le fatture di cui chiede il pagamento in causa non sarebbero provati per iscritto.
Anche questa eccezione, con la quale si contesta l'ammissibilità delle prove orali dedotte, è infondata: innanzitutto, infatti, può considerarsi fatto notorio che, in agricoltura, sia prassi diffusa che i lavori agricoli vengano eseguiti sulla base di accordi meramente verbali;
in secondo luogo Parte_1
e la di lui moglie sino al marzo 2022 sono stati soci della
[...] Parte_2 CP_5
assieme a e soci ed amministratori della sicchè la
[...] CP_2 CP_3 CP_4 stipula di accordi scritti era inesigibile attesi i rapporti intercorrenti tra le parti;
infine anche i crediti opposti dal in via riconvenzionale sono asseritamente derivanti da accordi verbali. Pt_1
3. Quanto sopra esposto, venendo ora all'esame delle singole fatture azionate in causa, valgono le considerazioni che seguono.
a. fattura n. 90 del 30/12/2016 emessa per “lavori campagna 2016”.
L'opponente contesta la fattura nell'an, poiché mai sarebbero stati pattuiti ed eseguiti i lavori che ne costituiscono l'oggetto, e nel quantum, non essendo specificati i lavori stessi ed i criteri di quantificazione del corrispettivo richiesto.
Ora, la specificazione dei lavori svolti e la loro esecuzione è stata dimostrata dall'istruttoria orale.
Il teste dipendente della , ha dichiarato che I lavori oggetto della fattura n° 90 del Tes_1 CP_4
30 dicembre 2016 consistettero nel livellamento straordinario del terreno e per ogni ettaro furono necessarie 4 ore di lavoro (…) Questo lavoro è stato fatto per in estate (cfr. verbale di Pt_1
pagina 4 di 12 udienza del 04/07/2025).
Con riferimento al quantum debeatur, nella comparsa di risposta il convenuto rileva che il compenso forfettario di € 5.800,00 più IVA al 10%, determinato bonariamente in conseguenza dei rapporti di amicizia all'epoca intercorrenti con il signor sia ben inferiore a quello che, a rigore, avrebbe Pt_1 potuto richiedersi al Infatti, dalla dichiarazione per l'ottenimento del gasolio agricolo 2016 Pt_1
(cfr. allegati alla comparsa) si trae che il lavoro è consistito nel “livellamento straordinario del terreno”
(circostanza questa confermata, come detto, per testi) per un'estensione di oltre 26 ettari. Orbene, sulla base delle tariffe medie quali risultanti del prezziario prodotto dal convenuto (tariffe dei lavori agricoli contoterzisti – doc. 9 allegato alla memoria n. 2) e considerando che per il livellamento di ogni ettaro sono state necessarie circa quattro ore (come dichiarato altresì dall' , il compenso che poteva Tes_1 richiedersi, considerati 26 ettari (€ 690,00/ettaro), è pari a € 17.940,00, ben superiore all'importo indicato in fattura di € 5.800,00.
Non va sottaciuto, infine, che la fattura, a suo tempo inviata al al suo indirizzo email Pt_1
non è mai stata contestata prima della causa: ove i lavori, eseguiti su terreni del Email_1
non fossero stati richiesti o il corrispettivo richiesto fosse stato ritenuto incongruo, l'attuale Pt_1 opponente non avrebbe mancato di rilevarlo.
b. fattura n. 82 del 28/12/2018, emessa per “trebbiatura mais”.
L'opponente contesta la fattura nell'an, poiché mai sarebbero stati pattuiti ed eseguiti i lavori che ne sono oggetto, e nel quantum, non essendo neppure specificate le quantità di mais trebbiato, né i criteri di quantificazione del corrispettivo richiesto.
L'esecuzione dei lavori è stata confermata dall'istruttoria orale. Ha dichiarato, infatti, il sig. Tes_1 che I lavori oggetto della fattura n° 82 del 28 dicembre 2018 indicati come “trebbiatura mais” (…) mi ricordo che c'era che trebbiava e c'erano altre persone 5 o 6 che portavano via il mais, CP_3 tra questi c'ero anche io. (…) Questo lavoro è stato fatto sempre per (cfr. verbale di udienza Pt_1 del 04/07/2025).
Relativamente al quantum debeatur, valgono considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento alla fattura precedente. Infatti, per i lavori in parola (indicati come “raccolta e trasporto granella” nella predetta dichiarazione per l'ottenimento del gasolio agricolo 2016, attività confermata dal teste), il prezzario prodotto prevede, per la sola attività di raccolta, la tariffa di € 90,50 per giornata (per un totale di € 3.620,00, essendo consistita l'attività - come asserito dal creditore senza contestazione specifica di controparte sul punto - in n. 40 giornate di lavoro), cui dovrebbe aggiungersi un importo pressoché identico per il trasporto della granella. Nuovamente, dunque, il compenso richiesto quale risultante da fattura di € 3.500,00 € più IVA al 10% è da ritenersi provato in quanto inferiore alla pagina 5 di 12 tariffa media per lavori di specie e tipo di queLI oggetto della fattura in esame.
Anche questa fattura, infine, è stata inviata all'indirizzo email del senza che risulti formulata Pt_1 alcuna contestazione prima della causa.
c. fattura n. 60 del 30/09/2017, emessa per “vendita Erpice Rotante Maschio Jumbo 7 m”.
L'opponente contesta la fattura, ammettendo nell'an il credito e non contestando specificatamente il quantum ma eccependo l'avvenuta estinzione del residuo per compensazione con i crediti oggetto della riconvenzionale.
Si osserva che l'importo richiesto di €. 11.900,00 costituisce il residuo dovuto di €. 48.000, portato dalla fattura in esame, avendo il effettuato due bonifici in data 22 marzo 2018 e 19 Pt_1 aprile 2018, per complessivi €. 36.900,00 espressamente a titolo di acconto.
Per quanto sarà esposto in prosieguo, non avendo l'opponente dimostrato il fondamento del proprio credito richiesto in via riconvenzionale, il saldo richiesto dalla è dovuto CP_4
d. fattura n. 90 del 29/12/2020 per “semina, trattamento e trinciatura mais e orzo”.
L'opponente contesta la fattura, ammettendo il credito che ne è oggetto nell'an ma eccependone l'avvenuta estinzione per compensazione con crediti diversi da queLI oggetto della riconvenzionale, come risulterebbe dall'annotazione in calce alla fattura prodotta in via monitoria, recante “fare compensazione”, richiamata ex art. 2708 c.c. Ne contesta altresì il quantum poiché, se pure non dovesse ritenersi provata la compensazione, un terzo del totale di € 11.900,00 portato dalla fattura, pari ad € 3.966,66, non potrebbe comunque essere richiesto al sig. in quanto asseritamente Pt_1 riferibile a parti di terreno affidate a soggetto diverso (segnatamente, alla . CP_5
Ora, l'esecuzione dei lavori è stata confermata dal teste il quale ha altresì precisato Tes_1 che il terreno sul quale sono stati eseguiti i lavori apparteneva a . Parte_1
Sotto altro profilo, l'onere della prova della compensazione, che grava sull'opponente, in quanto convenuto sostanziale, ex art. 2697 c.c., non è stato assolto, avendo il fatto riferimento a non Pt_1 meglio specificati “crediti diversi da queLI oggetto di riconvenzionale” che tuttavia non ha neppure specificato. D'altra parte l'annotazione, in calce alla fattura, “fare compensazione” è compatibile con una compensazione solo “programmata” e mai realizzata, come ben spiegato dalla parte convenuta nella proprie difese. Questa ha infatti affermato:
pagina 6 di 12 L'opponente non ha replicato nulla di preciso alla spiegazione della vicenda data dall'opposta. In ogni caso, ove un dubbio rimanga esso non potrebbe che essere risolto in base all'onere della prova e, quindi, in senso sfavorevole al Pt_1
Con riferimento al quantum debeatur, sostiene l'opponente che, quand'anche l'obbligazione non fosse ritenuta estinta per compensazione, dalla fattura andrebbero scomputati gli importi relativi alle parti di terreno all'epoca concessi in affitto alla corrispondenti a circa 20 giornate piemontesi CP_5
(cfr. contratto di affitto prodotto dall'opponente, doc. 1 citazione), non potendo la convenuta pretendere il pagamento di lavori agricoli svolti per conto di soggetti diversi dal sig. Pt_1
L'opposto sostiene, invece, che i lavori cui si riferisce la fattura n. 90 del 2020 non hanno mai riguardato terreni utilizzati dalla ma sempre solo ed esclusivamente terreni di cui il signor CP_5 aveva la gestione diretta. Pt_1
Sul punto, come sopra riportato, il teste ha dichiarato che Questo terreno apparteneva a Tes_1
(…) Questi lavori sono stati fatti presso la località Casanova, anzi tra Casanova e Parte_1
dove si trovavano i campi (cfr. verbale di udienza del 04/07/2025), mentre i terreni oggetto del CP_6 contratto di affitto prodotto dall'opponente - a mente del quale la fattura andrebbe ridotta nel quantum
- sono siti in Carmagnola. Pertanto, è provato per testi che i terreni su cui sono state eseguite prestazioni di “semina, trattamento e trinciatura mais e orzo” non corrispondono a queLI rispetto ai quali circa 20 giornate piemontesi non erano a gestione diretta del debitore.
Anche il credito oggetto della fattura n. 90 del 29/12/2020 risulta, quindi, provato. pagina 7 di 12 e. fattura n. 20 del 11/05/2023 per lavori di “interramento digestato presso vostri terreni di
Casanova campagna 2022/2023”.
L'opponente ammette i lavori ma sostiene di avere autorizzato la che aveva necessità di CP_5 smaltire il digestato prodotto dal suo impianto di digestione anaerobica, sui propri terreni;
ciò avrebbe comportato un beneficio reciproco: per la di smaltire il digestato, con notevole risparmio di CP_5
CP_ costi, e per il di concimare i propri terreni. La aveva poi incaricato la TA di Pt_1 CP_5 eseguire per suo conto l'attività di smaltimento, sicchè se vi un debito per il corrispettivo oggetto della fattura n. 20 del 11/05/2023 della F.LI TA , questo deve essere richiesto alla CP_5
e non al sig.
[...] Pt_1
L'esecuzione dei lavori di spandimento ed interramento del digestato, oggetto della fattura, risultano provati grazie alle deposizioni rese dai testi e . Tes_2 Testimone_3
Quanto alla legittimazione passiva del si osserva quanto segue: Pt_1 la fattura è stata emessa e registrata nelle scritture contabili della F.LI TA, ex art. 2710 cod, civ. (cfr. estratto del registro IVA della società convenuta, prodotto con il ricorso monitorio);
è stata inoltre formata elettronicamente e non rifiutata dal (doc. 10 allegato al ricorso Pt_1 monitorio).
Peraltro, in data 9 luglio 2020 il aveva reso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (doc. Pt_1
2 allegato all'atto di opposizione) con il quale dava atto di avere autorizzato la ad CP_5 effettuare lo spandimento degli effluenti zootecnici e del digestato prodotto dal suo impianto di digestione anaerobica sui propri terreni (elencati nella prima parte della dichiarazione) sino al
11/11/2021 salvo revoca da comunicare … con prevviso di almeno sei mesi.
In data 16 ottobre 2023, poi, il richiedeva alla di provvedere allo spandimento Pt_1 CP_5 nei terreni attualmente liberi da culture e sui quali in questa annata agraria non aveva ancora effettuato questa lavorazione. Rispondeva nello stesso giorno la via email, asserendo: a noi CP_5 non è mai pervenuta nessuna richiesta in merito né verbale né scritta, infatti la ha già CP_5 effettuato gli spandimenti necessari. In base alla richiesta appena effettuata se ci sarà prodotto verranno effettuati gli spandimenti richiesti entro i termini previsti.
Ora, la fattura di cui è richiesto il pagamento è stata emessa l'11 maggio 2023 e riguarda l'interramento digestato campagna 2022/2023. Poichè, tuttavia, i lavori relativi allo spandimento del digestato, sia per il periodo precedente che successivo alla fattura, sono stati commissionati dal alla sicchè il contratto è intercorso tra tali soggetti, indipendentemente da quello che Pt_1 CP_5
CP_ ha poi provveduto materialmente alle operazioni, e siccome nelle difese della TA non si fa differenza tra spandimento e interramento del digestato, dovendosi quindi ritenere che si tratti di pagina 8 di 12 operazioni facenti parte del medesimo incarico, il tribunale ritiene che non vi sia prova sufficiente del diritto della alla corresponsione del compenso. CP_4
In definitiva, il credito della nei confronti del risulta provato nei limiti di €. CP_4 Pt_1
(42.390,00 – 8.360,00=) 34.030,00, comprensiva dell'iva di legge.
B. La domanda riconvenzionale
1. Il chiede, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al pagamento di Pt_1 complessivi €. 44.000,00, dei quali €. 20.000 per lavori, eseguiti nel 2018, di erpicatura con mezzi propri sui terreni siti nei Comuni di Bianzè e Trino VC, per complessive 250 giornate piemontesi, al corrispettivo convenuto di € 80,00 a giornata, ed €. 24.000,00, per avere concesso in godimento alla
, nelle due stagioni 2018 e 2019, due trattori ed un rimorchio per il corrispettivo di € CP_4
24.000,00.
La convenuta ammette che l'erpicatura e il godimento dei mezzi agricoli le siano stati forniti ma aggiunge che si tratta di impegni che il signor si era assunto in cambio del fatto che per Pt_1 ben sei anni ha avuto in uso, per la sua sola attività di imprenditore agricolo, la botte a 4 assi n° di telaio … di proprietà della Parte_3
Ribatte il nella propria memoria ex art. 183 n. 2 (la memoria n. 1 non è stata Pt_1 depositata) che la aveva concesso alla l'uso della e il l'uso del CP_4 CP_5 Pt_4 Pt_1 trattore con cui trasportare la botte;
quindi, il trattore con sopra la botte erano usati entrambi per la al fine di raccogliere liquami per altri imprenditori;
aggiunge che la botte era stata utilizzata CP_5 non per sei anni, come indicato da controparte, ma per due.
Deduce prova per testi sul fatto che i liquami prodotti dalla sua attività agricola, dal 2018 al 2020 circa, venivano raccolti dalla dei signori e per mezzo della botte a 4 assi CP_5 CP_2 Pt_1
n° di telaio ZNBMB310000180043 della ritratta nelle foto sub doc. 12 da Parte_3 rammostrarsi al teste, trasportata sul trattore Optum 270 targa BR106M del signor
[...]
ritratto nelle foto sub doc. 12 da rammostrarsi al teste, per essere conferiti nell'impianto Parte_1 biogas della medesima CP_5
La prova orale dedotta da parte opponente, riproposta nelle conclusioni definitive, non è stata ammessa perché non incompatibile con la tesi difensiva della convenuta, sia quanto alla durata del prestito d'uso della botte al sia quanto al fatto che la botte ben avrebbe potuto essere Pt_1 utilizzata dal anche per scopi diversi da queLI di raccolta dei liquidami da conferire nella Pt_1
CP_5
Questo premesso, la circostanza che l'opposta abbia ammesso i lavori di erpicatura svolti da controparte ed abbia parimenti ammesso di avere utilizzato mezzi agricoli in proprietà di quest'ultima pagina 9 di 12 non appare decisiva in senso sfavorevole alla , in quanto accompagnata dall'indicazione di CP_4 altri fatti tendenti ad infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne od estinguerne gli effetti (cfr. art. 2734 cod. civ).
Dato atto delle diverse prospettazioni di fatto offerte dalle parti in merito alle vicende sottostanti le pretese fatte valere in causa dal ritiene allora il tribunale che elemento dirimente sia la Pt_1 mancata emissione di fattura per il pagamento delle prestazioni azionate in via riconvenzionale ed, anzi, l'assenza di qualsivoglia richiesta di pagamento formulata dal prima dell'instaurazione Pt_1 del giudizio: ove, infatti, i lavori di erpicatura e la dazione in uso dei propri mezzi agricoli fossero stati effettuati in cambio di un corrispettivo in danaro, vieppiù di tale entità, il non avrebbe Pt_1 certamente omesso di fatturarli o quantomeno, prima del giudizio, di richiederne il compenso a CP_ controparte od opporli in compensazione allorquando la TA emise le proprie fatture e ne sollecitò il pagamento.
Ove qualche dubbio residuasse in proposito, esso non può che essere risolto sulla base dell'onere della prova, di cui era onerato il richiedente Pt_1
2. In subordine l'opponente ha richiesto il pagamento degli stessi importi indicati al precedente punto 1 ex art. 2043 o a titolo di arricchimento senza causa.
La domanda a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale è all'evidenza inconsistente e del tutto incompatibile con le difese svolte dal sopra richiamate. Pt_1
La domanda a titolo di arricchimento senza causa è, invece, inammissibile. La giurisprudenza ha ribadito, ancora di recente che ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nuLItà derivante dall'iLIceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Cass. Civ., sez. 3, ord. n. 27008/2024 – le sottolineature sono dello scrivente;
nello stesso senso, in precedenza, S.U., sent. n. 33954/2023).
La mancata prova del diritto al pagamento non può quindi dare ingresso all'azione di arricchimento senza causa.
3. L'opponente ha riproposto, nelle conclusioni definitive, la domanda di chiamata in causa di e a scopo di manleva. CP_2 CP_3
La domanda trae origine dalla scrittura privata in data 2 marzo 2022, intervenuta tra la CP_5
, in persona dei soci amministratori e da una parte,
[...] CP_2 Parte_2 [...]
e , coniugi, proprietari complessivamente del 50% delle quote della Parte_2 Parte_1
pagina 10 di 12 dall'altra, e e , proprietari complessivamente dell'altro 50% delle CP_5 CP_2 CP_3 quote della dall'altra. CP_5
Con tale scrittura le parti, dopo avere regolato i molteplici pregressi rapporti tra loro e con la CP_5 convenivano che rinunciasse all'impugnazione del recesso che le era stata in Parte_2 precedenza comminata dalla società e recedesse dalla società stessa;
soci superstiti Parte_1 rimanevano quindi e . CP_2 CP_3
In questo contesto, al punto 10.2 le parti stabilivano che
Non solo dal tenore letterale della clausola ma, soprattutto, dal suo inquadramento nel contesto della scrittura risulta evidente che la stessa non ha mai riguardato i rapporti tra e Parte_1 [...]
da una parte, e la , dall'altra, essendo quest'ultima società del tutto estranea alla Parte_2 CP_4 transazione;
si evince chiaramente, inoltre, che l'obbligazione di manleva assunta da e CP_2 CP_3
ossia i soci superstiti, aveva ad oggetto l'attività in precedenza svolta nella dai coniugi
[...] CP_5
– e non riguardava certo altri rapporti, come queLI relativi alle obbligazioni di Pt_1 Parte_2 questi ultimi da e verso la , in quanto del tutto estranee all'oggetto delle pattuizioni CP_4 raggiunte.
4. In definitiva il decreto ingiuntivo opposto va revocato e va condannato a Parte_1 corrispondere alla F.LI TA la (minor) somma di €. 34.030, iva di legge compresa, oltre interessi legali dalla data di scadenza di ciascuna delle fatture cui l'importo totale si riferisce.
Tutte le restanti domande vengono rigettate.
Le spese processuali del giudizio di opposizione, avuto riguardo all'esito delle domande proposte in via principale e riconvenzionale, seguono la soccombenza del di gran lunga Pt_1 prevalente, e sono liquidate in complessivi €. 6.164,00 – di cui €. 1.701,00 per la fase di studio, €.
1.204,00 per quella introduttiva, €. 1.806,00 per quella istruttoria ed €. 1.453,00 per quella decisionale
(liquidata nei minimi non essendo stati depositati scritti difensivi conclusivi), oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva come per legge.
P.q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando,
pagina 11 di 12 revoca il decreto ingiuntivo n. 1146/2023 emesso dal tribunale di Asti;
condanna a corrispondere alla la somma di €. 34.030, al lordo Parte_1 CP_4 dell'IVA di legge, oltre agli interessi legali dalla scadenza delle singole fatture cui la somma si riferisce al saldo effettivo;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal Pt_1 condanna il a rimborsare alla le spese processuali del giudizio di opposizione, Pt_1 CP_4 liquidate in complessivi €. 6.164,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva come per legge.
Si comunichi.
Asti, lì 17.11.2025
Il giudice
(dott. Gian Andrea MorbeLI)
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gian Andrea MorbeLI, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28 ottobre 2025,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 9/2024 r.g.
promossa da:
(C.F. .IVA ), residente in [...] CodiceFiscale_1 P.IVA_1
Villastellone n. 8, elettivamente domiciliato in Torino, Via Duchessa Jolanda n. 25, presso lo studio dell'Avv. Michele Scola (C.F. ). C.F._2
- parte attrice opponente
contro
(C.F./ P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Torino (TO), via Davide Bertolotti n. 7, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
ER ZE, sito in Torino, Piazza Solferino n. 10.
- parte convenuta opposta, attrice in via riconvenzionale
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. CONTRATTI D'OPERA.
trattenuta in decisione all'udienza del 28/10/2025 sulle seguenti conclusioni, precisate
- per parte attrice: come da foglio di p.c. depositato il 23/10/2025;
- per parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta.
conclusioni per parte attrice opponente in via preliminare: pagina 1 di 12 rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
spostare la prima udienza ex art. 269, comma 2 c.p.c. allo scopo di consentire la citazione dei terzi chiamati (C.F. ) e (C.F. , CP_2 C.F._3 CP_3 C.F._4 entrambi residenti in [...]d'Alba (CN), località CantareLI Borretti n. 16, nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c.
Nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto per le causali di cui al ricorso monitorio di controparte e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto, mandando assolto l'esponente da ogni avversaria pretesa.
Nel merito in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la convenuta opposta è debitrice nei confronti dell'esponente per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig.
[...] Parte_1 della somma di euro 44.000,00, oltre IVA di legge, ovvero di altra somma da determinarsi in
[...] corso di causa, anche secondo equità, oltre gli interessi previsti per le transazioni commerciali di cui al d.lgs. n. 231/2002, dalla scadenza al saldo effettivo, ovvero, in subordine, ai sensi del quarto comma di cui all'art. 1284 c.c., dal momento di proposizione della presente domanda al saldo.
Nel merito in via riconvenzionale subordinata, qualora non fosse accertato il rapporto contrattuale avente ad oggetto lavori di erpicatura e noleggio di mezzi agricoli, accertare e dichiarare che la convenuta opposta si è arricchita senza una giusta causa in danno dell'opponente per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare ex art. 2043 c.c., ovvero in via di ulteriore subordine ex art.
2041 c.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore del sig. di un indennizzo pari alla correlativa diminuzione patrimoniale Parte_1 pari ad euro 44.000,00, oltre IVA di legge, ovvero di altra somma da determinarsi in corso di causa, anche secondo equità, oltre gli interessi previsti dal quarto comma di cui all'art. 1284 c.c., dal momento di proposizione della presente domanda al saldo.
Nel merito in via di ulteriore subordine, qualora il decreto ingiuntivo opposto dovesse essere confermato, o l'esponente condannato al pagamento di somme di denaro in favore della CP_4
(anche già al netto delle compensazioni con i controcrediti fatti valere in via riconvenzionale),
[...] accertare e dichiarare il diritto di parte attrice opponente di essere tenuta indenne e manlevata dai terzi chiamati e, per l'effetto, condannare i signori e a pagare, in favore del CP_2 CP_3 sig. tutte le somme che quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare in favore di parte Pt_1 convenuta opposta, per capitale, interessi e spese.
pagina 2 di 12 In ogni caso, con vittoria di spese generali, competenze ed onorari della presente procedura, aumentati del 30% ex art. 4, comma 1-bis del DM Giustizia n. 55/2014, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, 2° comma D.M. della Giustizia n. 55 del 2014, CPA e IVA come per legge.
conclusioni per parte convenuta opposta che l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Asti voglia:
- concedere l'immediata esecutività del decreto ingiuntivo n° 1146/2023, in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
- nel merito respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis del DM Giustizia n. 55/2014, atteso che il presente atto è stato redatto (così come saranno i successivi) con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione attraverso la navigazione tramite link ipertestuali.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 1146/2023 del 14/11/2023, con il quale il Tribunale di Asti gli aveva ingiunto di pagare alla in persona del l.r. la somma di € 42.390,00 oltre interessi e Controparte_4 CP_2 spese della procedura monitoria, a titolo di residuo dovuto per le fatture nn. 90 del 30.12.2016, 60 del
30.09.2017, 82 del 28.12.2018, 90 del 29.12.2020 e 20 dell'11.05.2023, emesse per l'esecuzione di lavori agricoli e rimaste parzialmente inevase.
L'opponente contestava variamente la debenza delle somme portate dalle fatture;
in via riconvenzionale chiedeva la condanna di controparte - a titolo di corrispettivo o, in subordine, di arricchimento senza causa - al pagamento di complessivi €. 44.000,00, asseritamente dovuta per lavori di erpicatura e noleggio di mezzi agricoli;
in via di ulteriore subordine chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa, a scopo di manleva, e , sulla base degli obblighi da questi CP_2 CP_3 assunti con scrittura privata di transazione del 2 marzo 2022.
Si costituiva la per resistere alla domanda. CP_4
2. Rigettata la domanda di chiamata in causa dei terzi, esperito senza successo il tentativo di conciliazione e svolta istruttoria orale, sulle conclusioni di cui in epigrafe la causa è stata rimessa in decisione, ex art. 281 sexies cpc, all'udienza del 28/10/2025.
MOTIVI della DECISIONE
pagina 3 di 12 A. La domanda principale.
1. Con memoria ex art. 171 ter n. 3 parte opponente ha sostenuto che tutte le nuove circostanze per la prima volta formulate e dedotte a prova nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. dalla difesa avversaria debbano essere dichiarate inammissibili, poiché avrebbero dovuto essere allegate già nel ricorso per decreto ingiuntivo, essendo relative ai crediti oggetto dell'ingiunzione.
L'eccezione è infondata. Il ricorso monitorio è stato fondato sulle fatture, che recano indicazione della causale dei crediti e vanno ritenute sufficienti ad ottenere il decreto ingiuntivo per quanto richiesto dall'art. 634 cpc. Nella comparsa di costituzione del giudizio di merito, a contraddittorio pieno, parte opposta ha quindi spiegato le vicende intercorse tra le parti e preso posizione sulle contestazioni avversarie;
nella stessa comparsa e, quindi, nella seconda memoria istruttoria ha prodotto documenti a sostegno della propria tesi e nella seconda memoria ha altresì dedotto a prova circostanze volte ad (ulteriormente) dimostrare l'an ed il quantum del proprio credito.
I capitoli di prova dedotti devono quindi considerarsi ammissibili.
2. Parte opponente ha ulteriormente rilevato che i contratti in esecuzione dei quali la F.LI TA ha emesso le fatture di cui chiede il pagamento in causa non sarebbero provati per iscritto.
Anche questa eccezione, con la quale si contesta l'ammissibilità delle prove orali dedotte, è infondata: innanzitutto, infatti, può considerarsi fatto notorio che, in agricoltura, sia prassi diffusa che i lavori agricoli vengano eseguiti sulla base di accordi meramente verbali;
in secondo luogo Parte_1
e la di lui moglie sino al marzo 2022 sono stati soci della
[...] Parte_2 CP_5
assieme a e soci ed amministratori della sicchè la
[...] CP_2 CP_3 CP_4 stipula di accordi scritti era inesigibile attesi i rapporti intercorrenti tra le parti;
infine anche i crediti opposti dal in via riconvenzionale sono asseritamente derivanti da accordi verbali. Pt_1
3. Quanto sopra esposto, venendo ora all'esame delle singole fatture azionate in causa, valgono le considerazioni che seguono.
a. fattura n. 90 del 30/12/2016 emessa per “lavori campagna 2016”.
L'opponente contesta la fattura nell'an, poiché mai sarebbero stati pattuiti ed eseguiti i lavori che ne costituiscono l'oggetto, e nel quantum, non essendo specificati i lavori stessi ed i criteri di quantificazione del corrispettivo richiesto.
Ora, la specificazione dei lavori svolti e la loro esecuzione è stata dimostrata dall'istruttoria orale.
Il teste dipendente della , ha dichiarato che I lavori oggetto della fattura n° 90 del Tes_1 CP_4
30 dicembre 2016 consistettero nel livellamento straordinario del terreno e per ogni ettaro furono necessarie 4 ore di lavoro (…) Questo lavoro è stato fatto per in estate (cfr. verbale di Pt_1
pagina 4 di 12 udienza del 04/07/2025).
Con riferimento al quantum debeatur, nella comparsa di risposta il convenuto rileva che il compenso forfettario di € 5.800,00 più IVA al 10%, determinato bonariamente in conseguenza dei rapporti di amicizia all'epoca intercorrenti con il signor sia ben inferiore a quello che, a rigore, avrebbe Pt_1 potuto richiedersi al Infatti, dalla dichiarazione per l'ottenimento del gasolio agricolo 2016 Pt_1
(cfr. allegati alla comparsa) si trae che il lavoro è consistito nel “livellamento straordinario del terreno”
(circostanza questa confermata, come detto, per testi) per un'estensione di oltre 26 ettari. Orbene, sulla base delle tariffe medie quali risultanti del prezziario prodotto dal convenuto (tariffe dei lavori agricoli contoterzisti – doc. 9 allegato alla memoria n. 2) e considerando che per il livellamento di ogni ettaro sono state necessarie circa quattro ore (come dichiarato altresì dall' , il compenso che poteva Tes_1 richiedersi, considerati 26 ettari (€ 690,00/ettaro), è pari a € 17.940,00, ben superiore all'importo indicato in fattura di € 5.800,00.
Non va sottaciuto, infine, che la fattura, a suo tempo inviata al al suo indirizzo email Pt_1
non è mai stata contestata prima della causa: ove i lavori, eseguiti su terreni del Email_1
non fossero stati richiesti o il corrispettivo richiesto fosse stato ritenuto incongruo, l'attuale Pt_1 opponente non avrebbe mancato di rilevarlo.
b. fattura n. 82 del 28/12/2018, emessa per “trebbiatura mais”.
L'opponente contesta la fattura nell'an, poiché mai sarebbero stati pattuiti ed eseguiti i lavori che ne sono oggetto, e nel quantum, non essendo neppure specificate le quantità di mais trebbiato, né i criteri di quantificazione del corrispettivo richiesto.
L'esecuzione dei lavori è stata confermata dall'istruttoria orale. Ha dichiarato, infatti, il sig. Tes_1 che I lavori oggetto della fattura n° 82 del 28 dicembre 2018 indicati come “trebbiatura mais” (…) mi ricordo che c'era che trebbiava e c'erano altre persone 5 o 6 che portavano via il mais, CP_3 tra questi c'ero anche io. (…) Questo lavoro è stato fatto sempre per (cfr. verbale di udienza Pt_1 del 04/07/2025).
Relativamente al quantum debeatur, valgono considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento alla fattura precedente. Infatti, per i lavori in parola (indicati come “raccolta e trasporto granella” nella predetta dichiarazione per l'ottenimento del gasolio agricolo 2016, attività confermata dal teste), il prezzario prodotto prevede, per la sola attività di raccolta, la tariffa di € 90,50 per giornata (per un totale di € 3.620,00, essendo consistita l'attività - come asserito dal creditore senza contestazione specifica di controparte sul punto - in n. 40 giornate di lavoro), cui dovrebbe aggiungersi un importo pressoché identico per il trasporto della granella. Nuovamente, dunque, il compenso richiesto quale risultante da fattura di € 3.500,00 € più IVA al 10% è da ritenersi provato in quanto inferiore alla pagina 5 di 12 tariffa media per lavori di specie e tipo di queLI oggetto della fattura in esame.
Anche questa fattura, infine, è stata inviata all'indirizzo email del senza che risulti formulata Pt_1 alcuna contestazione prima della causa.
c. fattura n. 60 del 30/09/2017, emessa per “vendita Erpice Rotante Maschio Jumbo 7 m”.
L'opponente contesta la fattura, ammettendo nell'an il credito e non contestando specificatamente il quantum ma eccependo l'avvenuta estinzione del residuo per compensazione con i crediti oggetto della riconvenzionale.
Si osserva che l'importo richiesto di €. 11.900,00 costituisce il residuo dovuto di €. 48.000, portato dalla fattura in esame, avendo il effettuato due bonifici in data 22 marzo 2018 e 19 Pt_1 aprile 2018, per complessivi €. 36.900,00 espressamente a titolo di acconto.
Per quanto sarà esposto in prosieguo, non avendo l'opponente dimostrato il fondamento del proprio credito richiesto in via riconvenzionale, il saldo richiesto dalla è dovuto CP_4
d. fattura n. 90 del 29/12/2020 per “semina, trattamento e trinciatura mais e orzo”.
L'opponente contesta la fattura, ammettendo il credito che ne è oggetto nell'an ma eccependone l'avvenuta estinzione per compensazione con crediti diversi da queLI oggetto della riconvenzionale, come risulterebbe dall'annotazione in calce alla fattura prodotta in via monitoria, recante “fare compensazione”, richiamata ex art. 2708 c.c. Ne contesta altresì il quantum poiché, se pure non dovesse ritenersi provata la compensazione, un terzo del totale di € 11.900,00 portato dalla fattura, pari ad € 3.966,66, non potrebbe comunque essere richiesto al sig. in quanto asseritamente Pt_1 riferibile a parti di terreno affidate a soggetto diverso (segnatamente, alla . CP_5
Ora, l'esecuzione dei lavori è stata confermata dal teste il quale ha altresì precisato Tes_1 che il terreno sul quale sono stati eseguiti i lavori apparteneva a . Parte_1
Sotto altro profilo, l'onere della prova della compensazione, che grava sull'opponente, in quanto convenuto sostanziale, ex art. 2697 c.c., non è stato assolto, avendo il fatto riferimento a non Pt_1 meglio specificati “crediti diversi da queLI oggetto di riconvenzionale” che tuttavia non ha neppure specificato. D'altra parte l'annotazione, in calce alla fattura, “fare compensazione” è compatibile con una compensazione solo “programmata” e mai realizzata, come ben spiegato dalla parte convenuta nella proprie difese. Questa ha infatti affermato:
pagina 6 di 12 L'opponente non ha replicato nulla di preciso alla spiegazione della vicenda data dall'opposta. In ogni caso, ove un dubbio rimanga esso non potrebbe che essere risolto in base all'onere della prova e, quindi, in senso sfavorevole al Pt_1
Con riferimento al quantum debeatur, sostiene l'opponente che, quand'anche l'obbligazione non fosse ritenuta estinta per compensazione, dalla fattura andrebbero scomputati gli importi relativi alle parti di terreno all'epoca concessi in affitto alla corrispondenti a circa 20 giornate piemontesi CP_5
(cfr. contratto di affitto prodotto dall'opponente, doc. 1 citazione), non potendo la convenuta pretendere il pagamento di lavori agricoli svolti per conto di soggetti diversi dal sig. Pt_1
L'opposto sostiene, invece, che i lavori cui si riferisce la fattura n. 90 del 2020 non hanno mai riguardato terreni utilizzati dalla ma sempre solo ed esclusivamente terreni di cui il signor CP_5 aveva la gestione diretta. Pt_1
Sul punto, come sopra riportato, il teste ha dichiarato che Questo terreno apparteneva a Tes_1
(…) Questi lavori sono stati fatti presso la località Casanova, anzi tra Casanova e Parte_1
dove si trovavano i campi (cfr. verbale di udienza del 04/07/2025), mentre i terreni oggetto del CP_6 contratto di affitto prodotto dall'opponente - a mente del quale la fattura andrebbe ridotta nel quantum
- sono siti in Carmagnola. Pertanto, è provato per testi che i terreni su cui sono state eseguite prestazioni di “semina, trattamento e trinciatura mais e orzo” non corrispondono a queLI rispetto ai quali circa 20 giornate piemontesi non erano a gestione diretta del debitore.
Anche il credito oggetto della fattura n. 90 del 29/12/2020 risulta, quindi, provato. pagina 7 di 12 e. fattura n. 20 del 11/05/2023 per lavori di “interramento digestato presso vostri terreni di
Casanova campagna 2022/2023”.
L'opponente ammette i lavori ma sostiene di avere autorizzato la che aveva necessità di CP_5 smaltire il digestato prodotto dal suo impianto di digestione anaerobica, sui propri terreni;
ciò avrebbe comportato un beneficio reciproco: per la di smaltire il digestato, con notevole risparmio di CP_5
CP_ costi, e per il di concimare i propri terreni. La aveva poi incaricato la TA di Pt_1 CP_5 eseguire per suo conto l'attività di smaltimento, sicchè se vi
e non al sig.
[...] Pt_1
L'esecuzione dei lavori di spandimento ed interramento del digestato, oggetto della fattura, risultano provati grazie alle deposizioni rese dai testi e . Tes_2 Testimone_3
Quanto alla legittimazione passiva del si osserva quanto segue: Pt_1 la fattura è stata emessa e registrata nelle scritture contabili della F.LI TA, ex art. 2710 cod, civ. (cfr. estratto del registro IVA della società convenuta, prodotto con il ricorso monitorio);
è stata inoltre formata elettronicamente e non rifiutata dal (doc. 10 allegato al ricorso Pt_1 monitorio).
Peraltro, in data 9 luglio 2020 il aveva reso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (doc. Pt_1
2 allegato all'atto di opposizione) con il quale dava atto di avere autorizzato la ad CP_5 effettuare lo spandimento degli effluenti zootecnici e del digestato prodotto dal suo impianto di digestione anaerobica sui propri terreni (elencati nella prima parte della dichiarazione) sino al
11/11/2021 salvo revoca da comunicare … con prevviso di almeno sei mesi.
In data 16 ottobre 2023, poi, il richiedeva alla di provvedere allo spandimento Pt_1 CP_5 nei terreni attualmente liberi da culture e sui quali in questa annata agraria non aveva ancora effettuato questa lavorazione. Rispondeva nello stesso giorno la via email, asserendo: a noi CP_5 non è mai pervenuta nessuna richiesta in merito né verbale né scritta, infatti la ha già CP_5 effettuato gli spandimenti necessari. In base alla richiesta appena effettuata se ci sarà prodotto verranno effettuati gli spandimenti richiesti entro i termini previsti.
Ora, la fattura di cui è richiesto il pagamento è stata emessa l'11 maggio 2023 e riguarda l'interramento digestato campagna 2022/2023. Poichè, tuttavia, i lavori relativi allo spandimento del digestato, sia per il periodo precedente che successivo alla fattura, sono stati commissionati dal alla sicchè il contratto è intercorso tra tali soggetti, indipendentemente da quello che Pt_1 CP_5
CP_ ha poi provveduto materialmente alle operazioni, e siccome nelle difese della TA non si fa differenza tra spandimento e interramento del digestato, dovendosi quindi ritenere che si tratti di pagina 8 di 12 operazioni facenti parte del medesimo incarico, il tribunale ritiene che non vi sia prova sufficiente del diritto della alla corresponsione del compenso. CP_4
In definitiva, il credito della nei confronti del risulta provato nei limiti di €. CP_4 Pt_1
(42.390,00 – 8.360,00=) 34.030,00, comprensiva dell'iva di legge.
B. La domanda riconvenzionale
1. Il chiede, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al pagamento di Pt_1 complessivi €. 44.000,00, dei quali €. 20.000 per lavori, eseguiti nel 2018, di erpicatura con mezzi propri sui terreni siti nei Comuni di Bianzè e Trino VC, per complessive 250 giornate piemontesi, al corrispettivo convenuto di € 80,00 a giornata, ed €. 24.000,00, per avere concesso in godimento alla
, nelle due stagioni 2018 e 2019, due trattori ed un rimorchio per il corrispettivo di € CP_4
24.000,00.
La convenuta ammette che l'erpicatura e il godimento dei mezzi agricoli le siano stati forniti ma aggiunge che si tratta di impegni che il signor si era assunto in cambio del fatto che per Pt_1 ben sei anni ha avuto in uso, per la sua sola attività di imprenditore agricolo, la botte a 4 assi n° di telaio … di proprietà della Parte_3
Ribatte il nella propria memoria ex art. 183 n. 2 (la memoria n. 1 non è stata Pt_1 depositata) che la aveva concesso alla l'uso della e il l'uso del CP_4 CP_5 Pt_4 Pt_1 trattore con cui trasportare la botte;
quindi, il trattore con sopra la botte erano usati entrambi per la al fine di raccogliere liquami per altri imprenditori;
aggiunge che la botte era stata utilizzata CP_5 non per sei anni, come indicato da controparte, ma per due.
Deduce prova per testi sul fatto che i liquami prodotti dalla sua attività agricola, dal 2018 al 2020 circa, venivano raccolti dalla dei signori e per mezzo della botte a 4 assi CP_5 CP_2 Pt_1
n° di telaio ZNBMB310000180043 della ritratta nelle foto sub doc. 12 da Parte_3 rammostrarsi al teste, trasportata sul trattore Optum 270 targa BR106M del signor
[...]
ritratto nelle foto sub doc. 12 da rammostrarsi al teste, per essere conferiti nell'impianto Parte_1 biogas della medesima CP_5
La prova orale dedotta da parte opponente, riproposta nelle conclusioni definitive, non è stata ammessa perché non incompatibile con la tesi difensiva della convenuta, sia quanto alla durata del prestito d'uso della botte al sia quanto al fatto che la botte ben avrebbe potuto essere Pt_1 utilizzata dal anche per scopi diversi da queLI di raccolta dei liquidami da conferire nella Pt_1
CP_5
Questo premesso, la circostanza che l'opposta abbia ammesso i lavori di erpicatura svolti da controparte ed abbia parimenti ammesso di avere utilizzato mezzi agricoli in proprietà di quest'ultima pagina 9 di 12 non appare decisiva in senso sfavorevole alla , in quanto accompagnata dall'indicazione di CP_4 altri fatti tendenti ad infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne od estinguerne gli effetti (cfr. art. 2734 cod. civ).
Dato atto delle diverse prospettazioni di fatto offerte dalle parti in merito alle vicende sottostanti le pretese fatte valere in causa dal ritiene allora il tribunale che elemento dirimente sia la Pt_1 mancata emissione di fattura per il pagamento delle prestazioni azionate in via riconvenzionale ed, anzi, l'assenza di qualsivoglia richiesta di pagamento formulata dal prima dell'instaurazione Pt_1 del giudizio: ove, infatti, i lavori di erpicatura e la dazione in uso dei propri mezzi agricoli fossero stati effettuati in cambio di un corrispettivo in danaro, vieppiù di tale entità, il non avrebbe Pt_1 certamente omesso di fatturarli o quantomeno, prima del giudizio, di richiederne il compenso a CP_ controparte od opporli in compensazione allorquando la TA emise le proprie fatture e ne sollecitò il pagamento.
Ove qualche dubbio residuasse in proposito, esso non può che essere risolto sulla base dell'onere della prova, di cui era onerato il richiedente Pt_1
2. In subordine l'opponente ha richiesto il pagamento degli stessi importi indicati al precedente punto 1 ex art. 2043 o a titolo di arricchimento senza causa.
La domanda a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale è all'evidenza inconsistente e del tutto incompatibile con le difese svolte dal sopra richiamate. Pt_1
La domanda a titolo di arricchimento senza causa è, invece, inammissibile. La giurisprudenza ha ribadito, ancora di recente che ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nuLItà derivante dall'iLIceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Cass. Civ., sez. 3, ord. n. 27008/2024 – le sottolineature sono dello scrivente;
nello stesso senso, in precedenza, S.U., sent. n. 33954/2023).
La mancata prova del diritto al pagamento non può quindi dare ingresso all'azione di arricchimento senza causa.
3. L'opponente ha riproposto, nelle conclusioni definitive, la domanda di chiamata in causa di e a scopo di manleva. CP_2 CP_3
La domanda trae origine dalla scrittura privata in data 2 marzo 2022, intervenuta tra la CP_5
, in persona dei soci amministratori e da una parte,
[...] CP_2 Parte_2 [...]
e , coniugi, proprietari complessivamente del 50% delle quote della Parte_2 Parte_1
pagina 10 di 12 dall'altra, e e , proprietari complessivamente dell'altro 50% delle CP_5 CP_2 CP_3 quote della dall'altra. CP_5
Con tale scrittura le parti, dopo avere regolato i molteplici pregressi rapporti tra loro e con la CP_5 convenivano che rinunciasse all'impugnazione del recesso che le era stata in Parte_2 precedenza comminata dalla società e recedesse dalla società stessa;
soci superstiti Parte_1 rimanevano quindi e . CP_2 CP_3
In questo contesto, al punto 10.2 le parti stabilivano che
Non solo dal tenore letterale della clausola ma, soprattutto, dal suo inquadramento nel contesto della scrittura risulta evidente che la stessa non ha mai riguardato i rapporti tra e Parte_1 [...]
da una parte, e la , dall'altra, essendo quest'ultima società del tutto estranea alla Parte_2 CP_4 transazione;
si evince chiaramente, inoltre, che l'obbligazione di manleva assunta da e CP_2 CP_3
ossia i soci superstiti, aveva ad oggetto l'attività in precedenza svolta nella dai coniugi
[...] CP_5
– e non riguardava certo altri rapporti, come queLI relativi alle obbligazioni di Pt_1 Parte_2 questi ultimi da e verso la , in quanto del tutto estranee all'oggetto delle pattuizioni CP_4 raggiunte.
4. In definitiva il decreto ingiuntivo opposto va revocato e va condannato a Parte_1 corrispondere alla F.LI TA la (minor) somma di €. 34.030, iva di legge compresa, oltre interessi legali dalla data di scadenza di ciascuna delle fatture cui l'importo totale si riferisce.
Tutte le restanti domande vengono rigettate.
Le spese processuali del giudizio di opposizione, avuto riguardo all'esito delle domande proposte in via principale e riconvenzionale, seguono la soccombenza del di gran lunga Pt_1 prevalente, e sono liquidate in complessivi €. 6.164,00 – di cui €. 1.701,00 per la fase di studio, €.
1.204,00 per quella introduttiva, €. 1.806,00 per quella istruttoria ed €. 1.453,00 per quella decisionale
(liquidata nei minimi non essendo stati depositati scritti difensivi conclusivi), oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva come per legge.
P.q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando,
pagina 11 di 12 revoca il decreto ingiuntivo n. 1146/2023 emesso dal tribunale di Asti;
condanna a corrispondere alla la somma di €. 34.030, al lordo Parte_1 CP_4 dell'IVA di legge, oltre agli interessi legali dalla scadenza delle singole fatture cui la somma si riferisce al saldo effettivo;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal Pt_1 condanna il a rimborsare alla le spese processuali del giudizio di opposizione, Pt_1 CP_4 liquidate in complessivi €. 6.164,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva come per legge.
Si comunichi.
Asti, lì 17.11.2025
Il giudice
(dott. Gian Andrea MorbeLI)
pagina 12 di 12