Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/01/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4880/2024 R.G. Lavoro, promossa
, nata il [...] a [...], C. F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegata al ricorso introduttivo, dagli avvocati
Gianluca Mineo e Giuseppe Macchi, presso il cui studio ha eletto domicilio sito in Catania, Via
Alberto Mario n. 32;
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli;
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Parte_2 P.IVA_2
via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Filippo Maugeri.
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazioni di pagamento ed avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 20.05.2024, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29320249008661079 000 limitatamente al sottostante avviso di addebito n. 59320180003833476000, anch'esso oggetto di impugnazione. Ha eccepito: l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere i contributi previdenziali ed oneri accessori, per decorso del termine di prescrizione quinquennale;
la mancata notifica dell'avviso di addebito, quale atto prodromico;
l'insussistenza dei presupposti legittimanti la pretesa creditoria e l'assenza di prova in merito. Ha concluso chiedendo: previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli obblighi di pagamento riferiti ai contributi previdenziali, sanzioni ed oneri
59320180003833476000; accertare e dichiarare la mancanza del presupposto contributivo e, per l'effetto, annullare l'avviso di addebito n. 59320180003833476000. Con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi, in favore difensori
Si è costituito l' il quale, ha preliminarmente precisato che la ricorrente è stata iscritta alla CP_1
gestione commercianti dal 02/2016 in quanto amministratrice unica di CONFED S.R.L. e successivamente, dal 30.07.2018 fino al 14.11.2018, quale liquidatore della predetta società. Ha precisato che l'iscrizione è dovuta in quanto richiesta con la compilazione del quadro AC e che l'avviso di addebito è relativo a contributi fissi e sanzioni III-IV rata 2016 e I-II-III rata 2017. Ha eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione passiva;
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 comma 5 del D.Lgs. n. 46/1999, stante la regolare notifica dell'avviso di addebito. Quanto all'eccezione di prescrizione ha evidenziato che nessuna prescrizione risulta perfezionata alla data di notifica dell'avviso di addebito e che per l'eccezione di prescrizione successiva legittimato a dedurre
è solo Ha comunque rilevato che, anche in assenza di atti interruttivi, la prescrizione non CP_2
sarebbe maturata dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione dettata dalla normativa emergenziale Covid 19. Ha concluso chiedendo: accertarsi e dichiararsi l'inoppugnabilità
C.F._ Co e/o incontrovertibilità dell'AVA 593 00038334 e di conseguenza l'improponibilità e/o inammissibilità di qualsivoglia domanda collegata ad esso;
accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità
e/o improponibilità e/o improcedibilità della presente azione giudiziale, nonché il difetto di
CP_ legittimazione passiva dell' Disporsi la chiamata in causa di In via principale CP_2
subordinata, rigettarsi nel merito il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Qualora venisse accertata e dichiarata la prescrizione dei crediti contenuti nel titolo esecutivo sopra citato, successivamente alla sua formazione e notifica, ha chiesto essere tenuto indenne anche relativamente alle spese di giudizio.
Si è costituita che, premessa la regolare notifica dell'avviso di Parte_2
addebito, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per le eccezioni afferenti al merito della pretesa contributiva e alla notifica dell'avviso di addebito. Ha dedotto il mancato perfezionarsi della prescrizione stante la notifica dell'avviso di addebito e avuto riguardo alla sospensione dei termini prescrizione dettata dalla normativa Covid 19. Ha concluso chiedendo: in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'atto impugnato;
nel merito, rigettare il ricorso;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva di relativamente alle contestazioni attinenti all'attività dell'Ente CP_2
Impositore; dichiarare legittima la procedura di riscossione e, conseguentemente, rigettare tutte le domande spiegate da controparte;
nell'ipotesi di accertata responsabilità dell'Ente impositore ha chiesto di essere tenuta indenne;
Con vittoria di spese e compensi di causa.
All'odierna udienza le parti costituite presenti, hanno precisato le rispettive conclusioni, come da verbale in atti, e chiesto la decisione della causa. Indi, la causa, istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. In via preliminare con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva si osserva che il ricorso in esame riguarda anche questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali legittimato passivo è l'Ente Impositore (Cass. sez. un. n. 7514/22).
Ciò posto, al fine di qualificare l'azione promossa occorre precisare che: qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24,comma 5, d.lgs.
46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda. Infine l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi qualora il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento) da proporsi dapprima nel termine di cinque giorni e, dal 1° marzo 2006, di 20 giorni dalla notifica dell'atto. Al riguardo, va rilevato che la Suprema Corte ha recentemente statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "rationetemporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama
C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, come nel caso di specie, la omessa notifica del titolo, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di
40 giorni.
Ciò premesso, il ricorrente con le censure formulate in ricorso, in primo luogo, ha fatto valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (la prescrizione e l'insussistenza dei presupposti legittimanti la pretesa creditoria) proponendo cosi una opposizione all'iscrizione a ruolo.
L' ha eccepito la tardività dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il Controparte_3 termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. A tal fine va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art.24, comma 5°, del
D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, sì come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n 4506). L'eccezione
CP_ di inammissibilità formulata dall' è da ritenersi fondata.
L'Istituto Previdenziale ha prodotto, l'avviso di ricevimento dal quale è dato evincere la regolare e valida notifica dell'avviso di addebito impugnato, in data il 26.09.2018, mediante consegna alla ricorrente.
Quanto all'eccezione di parte ricorrente, di mancata notifica dell'avviso di addebito per essere la ricorrente, alla data della notifica, residente in un Comune diverso, si osserva che, premessa la tardività dell'eccezione formulata per la prima volta in seno alle note autorizzate depositate il
3.01.2025, la stessa è comunque da ritenere priva di pregio.
L'avviso di addebito risulta notificato direttamente dall'Ente impositore, con raccomandata ordinaria con ricevuta di ritorno a mezzo del servizio postale ordinario, “notificazione semplificata”
Detta notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento. Ciò posto nella specie l'avviso di addebito risulta notificato a in via Strasburgo, che, come CP_4
CP_ è dato evincere dalla visura camerale depositata in atti (fasc. , era il precedente indirizzo anagrafico della ricorrente. Detta notifica è avvenuta, non per compita giacenza come erroneamente sostenuto dal ricorrente, ma personalmente alla ricorrente mediante consegna alla stessa. Ed invero
CP_ sul rigo Firma per esteso del ricevente è dato leggere (si veda doc. 8bis fasc “. Parte_1
L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata
è, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto (l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico (Cass. n.11708/2011, Cass. 14327/2009, Cass. 4275/2018) ed, eventualmente, impugnabile solo a mezzo querela di falso (C. 29022/2017; C., S.U., 9962/2010 da ultimo si veda Cassazione
Civile Ord. Sez. 6 Num. 22092 Anno 2020, Civile Ord. Sez. 6 Num. 37220 Anno 2022 e Civile Ord.
Sez. 5 Num. 6046 Anno 2024).
Nella specie parte ricorrente nulla eccepisce in merito a detta consegna, che l'agente postale attesta aver effettuato a lei personalmente. La ricorrente, infatti, si è limitata ad asserire la mancata notifica, in quanto effettuata ad un indirizzo diverso. Nessuna contestazione, infatti, ha mosso su quanto attestato dall'agente postale con l'avviso di ricevimento, in merito alla consegna e alla firma.
Per quanto sopra deve ritenersi che il sopracitato avviso di addebito sia pervenuto a conoscenza del destinatario.
Ciò posto avuto riguardo alla sopra citata data di notifica dell'avviso di addebito si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 20.05.2024 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di
40 giorni. Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa, compresa l'eccezione di prescrizione.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Infine, parte ricorrente, ha eccepito la prescrizione e quindi anche la prescrizione perfezionatasi successivamente alla notifica dell'avviso di addebito. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella di pagamento e nell'avviso di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Detti fatti estintivi nella specie non ricorrono.
Ciò posto, avuto riguardo alle date di notifica dell'avviso di addebito, così come sopra indicata, si osserva che il termine naturale di scadenza della prescrizione è il 26.09.2023. Ai fini del computo della prescrizione, occorre precisare che, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso
Ufficio, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (cfr., in particolare, sentenza n. 292/2023 emessa in data
26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui
“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Stabilisce, poi,
l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”. Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, tenuto conto della predetta sospensione e quindi aggiungendo, un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione naturale (26.09.2023) si deve ritenere che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (11.04.2024) nessuna prescrizione risulta maturata. Per quanto sopra il ricorso non può essere accolto.
3. Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna l'opponente a rifondere agli enti opposti le spese di lite, che vengono liquidate in favore di ognuno nella somma di euro 884,00 ciascuno oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al
15% se dovute.
Catania, 16 gennaio 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi