Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3758
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti di legge per lo scioglimento del matrimonio

    Sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Bologna, senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'esito negativo del tentativo di conciliazione in sede presidenziale e infine dalle rispettive allegazioni delle parti. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.

  • Accolto
    Interesse del minore

    Il disinteresse del padre per il figlio protrattosi nel tempo, ha provocato una estrema difficoltà di rapporto con il figlio che, anche di recente, ha nuovamente manifestato il desiderio di non incontrare il papà. Tale condizione obiettiva, pur considerando il desiderio del padre di riprendere con un rapporto sano e completo, rende impossibile realizzare un affido condiviso e si dovrà optare per quello esclusivo alla madre, anche se non nella forma di quello rafforzato, in quanto il padre è presente e si è mostrato seriamente interessato a cercare di riprendere progressivamente il suo ruolo.

  • Accolto
    Situazione consolidata e interesse del minore

    La collocazione non potrà che essere con la madre, secondo una situazione già in essere da anni e consolidatasi.

  • Accolto
    Necessità di gradualità e monitoraggio

    Le visite del padre si mantengono come avvengono all'attualità, con modalità protetta, secondo una graduazione operata dallo stesso servizio sociale secondo l'evoluzione della situazione.

  • Rigettato
    Presenza e motivazione del padre

    Non si rilevano nel sig. condizioni di inadeguatezza genitoriale che sconsiglino il ripristino della relazione fra padre e figlio.

  • Accolto
    Determinazione dell'assegno di mantenimento

    L'assegno può congruamente indicarsi in €.700,00 mensili; esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese.

  • Accolto
    Ripartizione spese straordinarie

    Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 70% a carico del padre e del restante 30% a carico della madre.

  • Rigettato
    Infondatezza della richiesta

    Non si rilevano nel sig. condizioni di inadeguatezza genitoriale che sconsiglino il ripristino della relazione fra padre e figlio.

  • Rigettato
    Situazione di conflittualità genitoriale

    L'affido condiviso appare impercorribile stante l'incapacità di genitori di dialogare nella gestione del figlio, del tutto trascurato e posto in secondo piano da entrambi, soprattutto proiettati sulle proprie esigenze personali che considerano primarie rispetto a quelle di I genitori attribuiscono al solo servizio sociale la colpa del mancato riavvicinamento del figlio col padre.

  • Accolto
    Situazione consolidata

    La collocazione non potrà che essere con la madre, secondo una situazione già in essere da anni e consolidatasi.

  • Rigettato
    Necessità di incontri protetti

    Le visite del padre si mantengono come avvengono all'attualità, con modalità protetta, secondo una graduazione operata dallo stesso servizio sociale secondo l'evoluzione della situazione.

  • Accolto
    Determinazione dell'assegno di mantenimento

    L'assegno può congruamente indicarsi in €.700,00 mensili; esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese.

  • Accolto
    Ripartizione spese straordinarie

    Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 70% a carico del padre e del restante 30% a carico della madre.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3758
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero : 3758
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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