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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3758 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6603/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6603/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BRANDOLI FRANCESCO, elettivamente domiciliata in VIA DEI MILLE 22 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. BRANDOLI FRANCESCO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERTINI LUANA CP_1 C.F._2 e dell'avv. MORANO CATERINA ( VIA MORANDI 4 BOLOGNA;
C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 205/A 40013 CASTEL MAGGIORE presso il difensore avv. ALBERTINI LUANA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 8.5.2024 (Bologna, 25.12.1979) chiede lo scioglimento del Parte_1 matrimonio civile contratto con (Bologna, 22.3.1980) in data 11.6.2011 a Vergato CP_1 (BO) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.2, Parte 2, Serie A, anno 2011. La coppia ha un figlio minorenne (3.10.2012 – oggi 12 anni). La moglie accusa il marito di Per_1 essere stato sempre aggressivo e di avere picchiato il figlio il 12.1.2020: episodio che portava la madre a denunciarlo sporgendo denuncia-querela (da cui prendeva le mosse un processo penale ed uno presso il locale tribunale per i Minorenni). Inoltre, la chiedeva la pronuncia di oridne di protezione, Parte_1 il cui ricorso era accolta con decreto del giudice civile del 23.1.2020.
pagina 1 di 13 Successivamente, tuttavia, la coppia giungeva alla separazione consensuale omologata (verbale 20.10.2020, decreto di omologa 30.11.2020) con cui era disposto l'affido condiviso del figlio, la sua collocazione con la madre, con assegnazione alla stessa della casa familiare (di sua esclusiva proprietà) un assegno di mantenimento per il figlio, a carico del padre, di €.500 oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del padre, la vigilanza del servizio sociale per 2 anni, visite del padre parzialmente protette. La ricorrente stigmatizza in ricorso che il padre si disinteressa del figlio. Chiede: oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affido super-esclusivo del figlio, la eventuale sospensione responsabilità genitoriale del padre, la collocazione del figlio con la madre, incontri protetti del padre, in subordine secondo le modalità del tribunale, un assegno di mantenimento per di €.750 (in Per_1 subordine €.500) oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del padre.
Si è costituito il marito con propria comparsa 11.7.2024 lamentando la carenza dell'intervento del servizio sociale e l'ostruzionismo della moglie che ostacola la relazione padre-figlio, ponendo in essere condotte pregiudizievoli per Tale agire della ha pregiudicato il rapporto padre- Per_1 Parte_1 figlio, di fronte ad un padre del tutto adeguato al suo ruolo. Chiede: in via preliminare, di dichiarare nulla la domanda di declaratoria di sospensione della potestà genitoriale del padre ex art.333 c.c. per indeterminatezza dell'oggetto; nel merito, oltre alla pronuncia sul vincolo, confermare l'affido condiviso, la collocazione con la madre, le determinazioni economiche della separazione.
Sostanzialmente le parti hanno poi ribadito le loro rispettive posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.), avanzando altresì le loro istanze istruttorie. Alla luce del contenuto della domanda questo Giudice, già col decreto di fissazione della prima udienza di comparizione dinanzi a sé, ha chiesto al servizio sociale competente una relazione sul nucleo familiare. All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore, le parti – sentite personalmente in contraddittorio tra loro - ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei loro atti di costituzione in giudizio. Le loro dichiarazioni di maggior rilievo all'udienza 12.9.2024 Viene sentita la ricorrente:
< periodo Covid e questo ha determinato dei ritardi da parte del Servizio nell'organizzazione e calendarizzazione degli incontri. Noi ci siamo separati il 20.10.2020 e gli incontri sono iniziati a fine gennaio 2021 perché era un periodo critico per via della pandemia.>> ADR. < andassero gli incontri perché questa modalità non andava bene al bambino. È stato difficile spiegare le modalità di incontro con il padre al bambino. Bisognava spingerlo: questi incontri con il padre, tendenzialmente nelle giornate di sabato, spesso coincidevano con altri impegni del minore, anche con gli amichetti, dove lui avrebbe preferito andare.>> ADR. <.>> ha un telefono personale. Il padre non ha mai chiamato il figlio. Per_1 Gli incontri protetti si sono bloccati totalmente: i Servizi sociali hanno comunicati l'impossibilità di pianificarne altri. Fino a giugno 2023 io e il padre ci siamo sentiti per accordarci per via dell'immobile.>> ADR. <. Ci sono stati dei dissidi tra di noi. Il padre non mi ha mai telefonato né chiesto del figlio o di vederlo. pagina 2 di 13 Avevo lasciato il canale del telefono personale del bambino per consentire al padre di contattarlo direttamente, dato che il padre non si fida della mia opinione.>> ADR. < comunichiamo.>> ADR. < sono state scelte. Il bambino è seguito dal servizio di NPI: ha qualche problema a scuola, anche a causa delle problematiche familiari.>> ADR. <l'assegno mensile viene versato. tutte le spese straordinarie ho anticipate interamente io, anche quelle relative al percorso di psicoterapia che il bambino ha continuato dopo la separazione e aveva iniziato su nostra scelta condivisa. vivo in casa proprietà. sto pagando un mutuo con rata 590 euro, terminerà nel 2049 circa. sola bambino. sono infermiera percepisco circa 1600 euro mese per 13 mensilità. una cessione del quinto.>>
Viene sentito il convenuto:
< risale al 26.03.2022: è stata l'ultima volta che ho visto mio figlio. I Servizi sociali ci avevano chiesto quali idee di percorso avessimo come genitori, tuttavia, dopo il citato incontro, si è interrotto tutto e noi siamo rimasti in attesa.>> ADR. < diverse volte, senza successo. Tra di noi abbiamo parlato fino a metà del 2023. Il bambino l'ho visto due minuti quando con la mia nuova compagna siamo andati a firmare il contratto di vendita dell'immobile. Ho piacere di vedere mio figlio.>> ADR. < Non c'era la disponibilità da parte della madre a farmi vedere il figlio fuori dalla sede protetta. Non vedo mio figlio da fine maggio 2023. Anche se provo a mandare messaggi, non risponde. Io ero contrario alla scelta del telefono al bambino. Sono responsabile tecnico in un'azienda meccanica. Ho un immobile al 50% con la mia compagna. Non ho altri immobili. Ho un finanziamento di 580 euro di rata mensile, oltre a un prestito di 55mila euro contratto con lo zio della mia compagna.>> ADR. <>
Il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione con esito negativo. Quindi, pronunciava ordinanza riservata 18.9.2024 del seguente tenore:
All'esito dell'udienza di comparizione personale delle parti – sentite le stesse in contraddittorio tra loro e tentata, invano, la conciliazione – è emerso che, nonostante la separazione consensuale omologata, le visite padre/figlio sono del tutto inesistenti da oltre due anni (il padre ha dichiarato in udienza di avere visto l'ultima volta nel maggio del 2022): a dimostrazione dell'incapacità dei genitori di Per_1 esercitare la bi-genitorialità (nel primario interesse del figlio) e la responsabilità genitoriale. I coniugi/genitori sono apparsi concentrati sulle proprie esigenze, addebitando – ognuno di loro - pagina 3 di 13 all'altro genitore le responsabilità della mancata attuazione del calendario di visite padre/figlio. Singolare come il padre – che sembra intenda rapportarsi nella gestione del figlio (oggi di 12 anni) direttamente con lui tramite cellulare, in questo complice la moglie (situazione che descrive la grave carenza e capacità di entrambi nell'assumersi le proprie responsabilità, demandando ad un bambino una gestione così complessa e gravandolo di una responsabilità che lo può solo pregiudicare) – nulla abbia fatto per anni per tentare concretamente un riavvicinamento. Fatto sta che oggi la situazione è molto critica ed è necessario ricreare una relazione padre-figlio che, allo stato, è praticamente inesistente da troppo tempo. L'affido condiviso appare impercorribile stante l'incapacità di genitori di dialogare nella gestione del figlio, del tutto trascurato e posto in secondo piano da entrambi, soprattutto proiettati sulle proprie esigenze personali che considerano primarie rispetto a quelle di Per_1 I genitori attribuiscono al solo servizio sociale (già incaricato con la separazione di una vigilanza per due anni sul nucleo familiare) la colpa del mancato riavvicinamento del figlio col padre. La madre domanda la sospensione della responsabilità genitoriale del padre.
Alo stato, non vi sono elementi di particolare rilievo per una modifica delle condizioni economiche, per discostarsi delle determinazioni concordate dalle parti in sede di separazione.
È stata depositata relazione di aggiornamento del servizio prima della celebrazione della prima udienza, che fotografa la situazione critica di assenza del padre dalla vita del ragazzo e l'alta conflittualità della coppia.
P.Q.M.
Dispone l'affido esclusivo del figlio alla madre;
Per_1 conferisce incarico al svizio sociale competente per territorio di prendere in carico il nucleo familiare e predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità, anche per riprendere (gradualmente) i rapporti padre-figlio; a talo scopo si stabiliscono incontri protetti padre-figlio, indicativamente due volte la settimana, in giorni ed orari che lo stesso servizio prevederà, con possibilità di loro incremento, in caso esito favorevole, ovvero riduzione (fino alla sospensione) se aventi esito negativo per il minore e/o per quest'ultimo disturbanti;
conferma nel resto le determinazioni della separazione consensuale omologata;
assegna al servizio termine per il deposito di relazioni di aggiornamento con cadenza trimestrale;
dispone c.t.u. sulle capacità genitoriali della coppia nominando il dr Persona_2
Istruita la causa, la stessa era trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti.
Le conclusioni finali delle parti Attrice Parte_1 Come da ricorso: oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affido super-esclusivo del figlio, la eventuale sospensione responsabilità genitoriale del padre, la collocazione con la madre, incontri protetti del padre, in subordine secondo le modalità del tribunale, un assegno di mantenimento per di €.750 Per_1 (in subordine €.500) oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del padre. Insiste sulle prove non ammesse (qualificandosi “convenuta”).
Convenuto CP_1 oltre vincolo, declaratoria di nullità della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, affido condiviso del figlio, sua collocazione con la madre, visite del padre libere (secondo un calendario “ordinario”), assegno per il figlio, a carico del padre, di €.500 oltre al 70% delle spese straordinarie (come da separazione consensuale). Insiste sulle prove non ammesse. pagina 4 di 13 Entrambe le parti hanno anche insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, alle prove articolate e richieste nelle rispettive memorie istruttorie ex art.473-bis. 17 c.p.c. Ad avviso del Collegio l'ordinanza del giudice relatore, con cui le diverse istanze istruttorie sono state respinte perché superflue ed irrilevanti, merita conferma. Invero le prove costituende chieste ed articolare devono ritenersi inammissibili, in quanto vertenti su circostanze in parte irrilevanti ai fini della decisione, in parte perché rappresentanti valutazioni di natura soggettiva, come tali precluse ai testimoni. Nel processo è stata disposta C.t.u. sulle capacità genitoriali e sono stati coinvolti i servizi sociali che hanno periodicamente relazione al giudice sull'evoluzione della situazione familiare. La pronuncia sul vincolo In merito alla domanda principale, questa merita senz'altro accoglimento, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898. Invero, la separazione personale fra i coniugi è stata omologata con decreto 30.11.2020, a seguito di comparizione personale delle parti innanzi al Presidente del 20.10.2020 (vecchio rito). Dunque, sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Bologna, senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'esito negativo del tentativo di conciliazione in sede presidenziale e infine dalle rispettive allegazioni delle parti. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Le domande relative all'esercizio della responsabilità genitoriale Si premette che non si è ritenuto di dover provvedere alla nomina di un curatore speciale del minore (ai sensi dell'art.473-bis. 8, 1° co. lett.a) c.p.c.) in presenza di una domanda sulla eventuale decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, così come formulata dalla ricorrente. Ella ha così concluso sul punto:
“Disporre l'affido ESCLUSIVO del figlio minore alla madre sig.ra Persona_3 Parte_1 (previa eventuale declaratoria di sospensione dalla potestà genitoriale del sig.
[...] CP_1
qualora ritenuta conditio sine qua non)…”
[...] Così formulata la domanda, si comprende che la declaratoria predetta viene chiesta se (e solo se) propedeutica all'affido super-esclusivo (“rafforzato”) a favore della madre. Invero, l'affido “rafforzato” può essere disposto dal giudice della famiglia anche d'ufficio, ai sensi dell'art.473-bis. 2 c.p.c. Di rilievo, ai fini di assumere le decisioni relativi all'affido, alla collocazione prevalente della prole minorenne, nonché ai tempi di visita e frequentazione di questa da parte del genitore non collocatario, sono indubbiamente gli esiti della c.t.u. disposta in corso di causa, nonché degli esiti delle relazioni redatte e depositate da parte del servizio sociale appositamente incaricato dal giudice allo scopo di monitorare le condizioni familiari.
Una sintesi delle relazioni acquisite Relazione servizi sociali agosto 2024 Il nucleo è stato in carico al Servizio Sociale Tutela Minori di San Pietro in Casale. Il Tribunale per i Minorenni aveva emesso un decreto provvisorio di cui il Servizio non è in possesso. In occasione del presente incarico, il Servizio ha incontrato i genitori, il minore, effettuato una visita domiciliare e contattato la scuola. Durante il primo colloquio la madre ha ripercorso la vita familiare e spiegato le ragioni del precedente intervento del Tribunale per i Minorenni. Nel gennaio 2020 il sig. aveva avuto uno scatto d'ira nei confronti del minore e lo CP_1 Per_1 aveva percosso con violenza poiché il bambino aveva sporcato un muro e il padre pretendeva che lo leccasse per pulirlo. In quell'occasione la signora era intervenuta in difesa del figlio e il marito aveva agito violenza anche nei suoi confronti, tanto da romperle un timpano.
pagina 5 di 13 In ragione di questi avvenimenti, la sig.ra aveva ottenuto un ordine di protezione e un divieto di avvicinamento, della durata di sei mesi, nei confronti della madre e del minore. Inoltre, il Tribunale per i Minorenni aveva emesso un decreto provvisorio disponendo la vigilanza del Servizio Sociale e l'organizzazione di incontri protetti padre/figlio. Da quanto riferito dalla madre, tali incontri non avrebbero avuto buon esito e per tale ragione il minore non vuole vedere il padre da più di un anno. La madre ha raccontato che durante l'ultimo incontro protetto il padre avrebbe picchiato il figlio e gli avrebbe detto che era maleducato. A seguito di tale incontro, avrebbe detto alla madre di essere Per_1 stanco di essere preso in giro dal padre. In seguito all'episodio di gennaio 2020 il sig. sarebbe stato sottoposto a un TSO. CP_1 La signora racconta che anche in precedenza vi sarebbero stati episodi di aggressività da parte del sig.
nei suoi confronti, tanto da spingerla a esortarlo a farsi aiutare. CP_1 Dopo i fatti del 2020, la signora ha intrapreso un percorso individuale presso una psicologa privata. La signora ricostruisce la storia della coppia, dal matrimonio (2011), alla nascita del figlio cui Per_1 sarebbe seguito una sorta di blackout del marito: lui avrebbe dichiarato che lei era rimasta incinta “per incastrarlo”. In seguito agli avvenimenti del 2020 la nonna paterna avrebbe tentato di riallacciare i rapporti con la famiglia, in particolare presentandosi al nipote che non aveva mai conosciuto. Ad oggi madre e Per_1 figlio hanno rapporti saltuari con la nonna paterna. In merito alla propria di famiglia, la signora ha riferito di essere molto legata al padre e alla sorella che l'aiutano nella gestione del minore. In merito al figlio, invece, ha riferito che è certificato con diagnosi di “disturbo della condotta e Per_1 della sfera emozionale con ricaduta sugli apprendimenti, con particolare riferimento alle abilità di scrittura”. Nel gennaio 2021 il sig. avrebbe tentato il suicidio: è stata proprio la sig.ra – allarmata da un CP_1 messaggio del marito – a contattare le FFOO dando l'allarme. In quel periodo erano già attivi gli incontri protetti padre/figlio e lei avrebbe avvisato i Servizi Sociali dell'accaduto. La signora riferisce di aver venduto la ex casa familiare al marito, su sue insistenze. Nella primavera del 2023 madre e figlio si sono recati presso la casa del sig. : il minore ha CP_1 mostrato disagio dinnanzi alla richiesta del padre di abbracciarlo “papà ha abbracciato un bambino di sei anni, ma io non sono più quel bambino”. La sig.ra ha asserito di aver tentato in tutti i modi di agevolare il rapporto padre/figlio; tuttavia, spesso il bambino avrebbe indugiato rispetto alla possibilità di sentire il padre anche solo per telefono. Il Servizio ha incontrato anche il padre, che inizialmente si è lamentato della gestione della situazione familiare da parte del Servizio stesso, soprattutto con riferimento all'organizzazione degli incontri protetti. Ha asserito che gli incontri erano organizzati con modalità non rispondenti alle esigenze ed abitudini sue e di suo figlio, ovvero con giochi forzati o situazioni che avrebbero creato disagio sia a lui che al bambino. Ha più volte riferito che la madre avrebbe manipolato il figlio, in maniera diretta e indiretta, e avrebbe descritto situazioni non veritiere in merito a quanto accadeva durante gli incontri protetti. In merito all'ultimo incontro protetto riferisce di aver fatto notare al figlio che non lo aveva salutato ma, in seguito, sarebbe stato riportato che lui si era arrabbiato molto con da quel momento il Per_1 sig. ha deciso di “mollare tutto”, asserendo di aver preferito la tutela del figlio. CP_1 In merito all'episodio del 2020, ha dichiarato di aver commesso un errore: fino a quel momento non erano avvenute liti così forti e in seguito la situazione sarebbe stata ingigantita dalla Parte_1 La madre del minore lo avrebbe denunciato per mancato versamento delle spese straordinarie: ritiene che si tratterebbe dell'intento della signora di “annientare la figura del padre”. pagina 6 di 13 Riguardo a una ipotetica ripresa dei rapporti con il figlio afferma di non sapere come poter recuperare poiché la madre manipolerebbe il minore e che in questi anni hanno creduto alla versione di lei. Nel successivo incontro ha ribadito che le richieste della sig.ra in merito all'affidamento del minore sarebbero “assurde” e che chiedere la decadenza della responsabilità genitoriale è sintomo di una mancata collaborazione, finalizzata ad escludere il padre dalla vita del figlio. Il padre ha raccontato di essersi sempre occupato del figlio, tanto da aver rinunciato anche ad alcune progressioni di carriera al fine di preservare e conservare il rapporto con il bambino. Ha affermato che l'arrivo del figlio è stato desiderato e cercato. I problemi educativi e di gestione del minore sarebbero iniziati alle materne per via di presunti comportamenti problematici del minore che gli insegnanti avrebbero riferito ai genitori: il sig. , CP_1 tuttavia, ritiene che tali comportamenti fossero causati dalle modalità competitive di educazione attuate dalle stesse insegnanti. Riferisce di problematiche educative anche nel contesto familiare, diversità di visioni nella individuazione delle scelte educative da parte dei genitori e delle rispettive famiglie (i nonni materni lo avrebbero trattato come un “principino” e lui non condivideva questa scelta). In merito a una eventuale ripresa dei rapporti con il minore ha riferito che non saprebbe cosa dire o come comportarsi, rimarrebbe sulla difensiva testando il “livello di plagio e di condizionamento” realizzato dalla madre. Ha specificato di essere condizionato da quanto accaduto in questi anni e che la sua reazione sarebbe
“difensiva” poiché ha pagato e starebbe pagando più di quanto realmente accaduto. Il Servizio ha acquisito una relazione scolastica: è seguito da un insegnante di sostegno ma Per_1 spesso rifiuta di prendere appunti e mostra un atteggiamento poco collaborativo. Non è autonomo nella creazione di materiale scolastico;
la presenza di un adulto è spesso fondamentale al fine di guidarlo in tutte le discipline. Il Servizio ha svolto una visita domiciliare e un incontro con il minore: è apparso disinvolto e Per_1 aperto al dialogo. Il minore ha raccontato di quando – circa un anno e mezzo prima – si era recato in visita alla casa del padre, riferendo che in quell'occasione il padre era molto serio. Non ha riportato eventi spiacevoli. ha affermato che non vedrebbe il padre tutti i giorni e che non gli manca molto e che non ha Per_1 bisogno di vederlo, specificando che il padre “è quasi nebbia nella mia testa perché non lo vedo da molto tempo”. In merito agli incontri protetti, con il padre e con la nonna paterna, ha riferito che non si sentirebbe a proprio agio e in particolare, in merito alla nonna paterna, ha riportato la sensazione di disagio avvertita quando la stessa si sarebbe presentata a sorpresa. Riferisce di non essere arrabbiato con il padre “perché non sapeva quello che faceva”. Valutazioni conclusive: Il Servizio valuta molto difficile sostenere la coppia genitoriale affinché collabori sulla bi-genitorialità, proprio alla luce delle pregresse dinamiche di coppia: se la madre ha ribadito la propria disponibilità a collaborare nell'interesse del minore alla ripresa dei rapporti con il padre;
il sig. ha affermato CP_1 di aver interrotto ogni rapporto e non ha palesato disponibilità a intraprendere un percorso volto a lavorare sulla genitorialità. Considerata la complessità della situazione, il Servizio valuta opportuno proseguire il monitoraggio al fine di approfondire ulteriori elementi. Per quanto concerne il collocamento prevalente presso la madre – considerata l'interruzione Per_1 dei rapporti con il padre – è maggiormente tutelante e risponde ai bisogni dello stesso. Sebbene il minore non abbia esplicitato il desiderio di incontrare il padre, non ha neanche manifestato la contrarietà, pertanto si considera possibile prevedere – attraverso un percorso di sostegno – un graduale recupero dei rapporti con il padre.
pagina 7 di 13 Tale recupero deve avvenire anche attraverso la collaborazione del Sanitario CP_2 CP_3
tenendo conto dell'età, dei tempi e delle esigenze del minore al fine di garantire la
[...] massima serenità di riallacciare i rapporti con il padre con modalità che lo facciano sentire maggiormente a suo agio.
Relazione servizi sociali febbraio 2025 Innanzitutto, il servizio ha provveduto ad incontrare separatamente i genitori. La sig.ra lamenta problemi riguardanti la condivisione delle spese straordinarie a cui Parte_1 dovrebbe contribuire il padre (il quale ha accettato di contribuire a rate di 200 euro mensili, per un totale di 4000 euro a differenza dei 7000 stabiliti;
a causa del disagio, la ricorrente ha provveduto ad un pignoramento). La lamenta altresì un'eccessiva ingerenza della nonna paterna la quale, con Parte_1 le sue domande, genera tristezza e sensi di colpa del minore (ad es. “il regalo che mi hai chiesto per il compleanno è troppo oneroso, non posso permettermelo perché devo pagare le spese legali di tuo padre”). Dall'incontro con il convenuto, il quale appare concorde alla gradualità degli incontri e all'attivazione di una CT, emergono i sospetti dello stesso circa condizionamenti della madre nei confronti del figlio, idonei ad impedire il ripristino di un buon rapporto padre/figlio. È inoltre restìo circa il buon esito degli incontri protetti, a seguito agli insuccessi dei precedenti. Passando ai vari incontri tra l'educatrice e il minore, lo stesso appare amichevole, sorridente e chiacchierone;
il bambino sembra sereno anche nel parlare con la mamma di come i genitori si sono conosciuti. In una prima occasione, in cui l'educatrice spiega al bambino le modalità degli incontri, lo stesso al principio immagina di poter passeggiare con il papà per il centro di Bologna in modo da potergli domandare curiosità su un videogioco che il sig. utilizzava, salvo poi mostrare CP_1 agitazione al pensiero dell'incontro. Quando, in un secondo incontro, l'educatrice incentra il dialogo sugli incontri protetti, il bambino diventa molto silenzioso, anche la sua comunicazione non verbale esprime disagio/paura. Racconta di essere rimasto spiazzato quando ha rivisto il padre in fotografia pelato. Il 23 dicembre (2024), giorno prefissato per l'incontro protetto, la madre palesa le resistenze del figlio. Le successive rassicurazioni sono inutili. All'arrivo dell'educatrice chiede di poter tenere Per_1 in testa il cappuccio del giubbotto per poter evitare lo sguardo del padre e viceversa. Accetta solo di rimanere fuori dalla porta per osservare il padre, che, su richiesta di chi redige la relazione, lo saluta. Sentendo la voce del padre il bambino scoppia a piangere, di conseguenza si sospende l'incontro. Il sig.
, si dichiara dispiaciuto ma non stupito: ritiene che la reazione del bambino sia conseguenza di CP_1 anni di manipolazioni della madre. Dopo un'ora parlando con l'educatrice, si mostra tranquillo Per_1 nell'affrontare quanto appena successo e dice, semplicemente, di non essersi sentito pronto. Conclusioni: è necessario proseguire gli incontri tra l'educatrice e prima di programmare un Per_1 altro incontro protetto. Si precisa che sussistono preoccupazioni circa l'incontro dei genitori e del bambino con il CT (ciò emerge dal sig. , oltre che dal bambino). CP_1
Relazione servizi sociali maggio 2025 In seguito all'ultima relazione, sono proseguiti gli incontri individuali minore-educatrice al fine di valutare la possibilità di avviare gli incontri protetti padre-figlio. La sig.ra ha riferito di un primo incontro avvenuto con la CT che ha coinvolto madre, Parte_1 padre e minore, durante il quale la triade ha condiviso un momento di gioco. Successivamente il sig. avrebbe contattato tramite sms il minore, per dargli alcune CP_1 comunicazioni e anche per complimentarsi con lui per una interrogazione, la madre ha spronato il minore a rispondere al padre, anche al fine di mantenere attiva la comunicazione tra i due.
pagina 8 di 13 La signora, inoltre, si è espressa favorevolmente in merito all'organizzazione di eventuali incontri protetti padre-figlio, a patto che vi fosse una adeguata preparazione del minore prima, curata dall'educatrice. Anche il sig. , sentito dal Servizio, ha riferito dell'incontro avvenuto su richiesta della CT, CP_1 che ha riferito essere andato bene, salvo un po' di imbarazzo. Ha ribadito, tuttavia, di non avere problemi ad incontrare il figlio, pur temendo che il problema principale derivi dalla madre. L'educatrice ha incontrato il minore per vagliare la possibilità di organizzare un incontro padre-figlio: il minore ha riferito che l'incontro con il padre (organizzato dalla CT) è andato “molto bene” e si è mostrato favorevole alla prospettazione di un nuovo incontro con il padre. In data 18.04.2025 è stato effettuato un incontro protetto tra padre-minore che ha avuto esito positivo: le tematiche trattate sono rimaste su un piano intimo e non personale, permettendo una interazione fluida tra padre e figlio. Al termine dell'incontro, durato mezz'ora, il padre ha abbracciato che Per_1 ha contraccambiato. Per quanto riguarda la scuola, le insegnanti segnalano un approccio “superficiale” del minore che necessita di continui stimoli. Hanno segnalato, inoltre, una scarsa attenzione per l'igiene che comporta la manifestazione di “odori sgradevoli”. Ipotizzano che la problematica sia legata al sovrappeso del ragazzo che protenderebbe ad indossare indumenti con cui si sente a suo agio. Considerato l'esito positivo dell'incontro padre-figlio, il Servizio provvederà all'organizzazione di altri incontri protetti, anche in contesti differenti, per consentire alla diade di effettuare qualche attività insieme.
Relazione servizi sociali settembre 2025 Sono stati organizzati incontri protetti padre-figlio che, tuttavia, non sono stati attuati in maniera regolare e, stante l'esplicitazione del minore di non voler incontrare il papà, per scongiurare forzature che potessero irrigidire il minore ulteriormente, durante il periodo estivo sono stati sospesi. In data 15.09.2025 il minore ha di nuovo palesato la non disponibilità ad incontrare il padre. Il Servizio ha valutato di sospendere gli incontri. L'incontro del 10.06.2025 si era svolto in maniera complessivamente positiva: anche il minore appariva maggiormente disposto a incontrare il padre. Il successivo incontro del 24.06.2025, invece, non si è svolto: al suo arrivo il minore era molto agitato, si è irrigidito arrivando ad avere le lacrime agli occhi;
ha adottato un atteggiamento di forte rabbia, opponendosi a presenziare all'incontro e al loro proseguimento. L'educatrice ha deciso di disdire l'incontro, dandone comunicazione anche al padre. A inizio luglio, il minore ha riconsiderato la possibilità di incontrare il padre, ma a condizione che gli incontri avvenissero nella solita dimensione e non in centro città. L'educatrice, tuttavia, riferiva che il minore non sembrava molto convinto di voler vedere il padre, riportando di aver acconsentito per dovere o comunque per il timore che il padre potesse cambiare i suoi sentimenti per lui se interrompesse gli incontri. La sig.ra ha riferito di faticare a interagire con il padre, asserendo che lo stesso si Parte_1 disinteressa alla vita scolastica del figlio e alle altre questioni che lo riguardano. La sig.ra, inoltre, ha insinuato che il minore avrebbe mostrato disponibilità a vedere il padre forse in vista di una promessa di regalo. In seguito alla pausa estiva, negli incontri di metà settembre, il minore ha comunicato di non essere intenzionato a riprendere gli incontri: ha affermato di non riscontrare cambiamenti o miglioramenti nel rapporto con il padre, dunque di non comprendere il significato degli incontri. ha ribadito il desiderio di non voler proseguire gli incontri, ribadendo di stare bene senza Per_1 svolgerli. Ha riferito di non sentirsi pienamente a suo agio assieme al padre. Il minore non ha lasciato spazi di ragionamento e ha ribadito la sua volontà. Ha, inoltre, palesato il fastidio nei pagina 9 di 13 confronti della nonna paterna che, a suo parere, vorrebbe solo “comprarlo”. Il minore è apparso arrabbiato e infastidito. Per evirare di forzare ulteriormente la situazione, il Servizio ha preso atto di quanto comunicato dal minore e successivamente ha informato entrambi i genitori in merito alla sospensione degli incontri. Valutazioni finali. Sebbene si ritenga necessario, al fine della crescita del minore, mantenere contatti con le figure genitoriali, al momento risulta necessario sospendere gli incontri per evitare che possa Per_1 irrigidirsi ulteriormente e chiudere qualsiasi possibilità in merito. Durante gli incontri effettuati, il minore ha ribadito la sua volontà di non volerli svolgere, restituendo motivazioni che appaiono prevalentemente legate a una mancanza di senso di questi momenti che lui ritiene non utili. Si valuta possibile che il minore – negli anni di interruzione del rapporto con il padre – sia stato verosimilmente condizionato dalla madre e dai vissuti di questa ultima, con cui condivide la quotidianità e con cui risulta avere uno stretto legame affettivo e confidenziale. Si ritiene che il minore possa sentirsi più protetto a non voler investire nel rapporto con il padre. Il Servizio continuerà la presa in carico del nucleo anche attraverso la valutazione della Psicologa. Si ritiene utile proseguire gli incontri con i genitori al fine di accompagnarli nel percorso di comprensione e perché tra loro vi sia almeno una minima comunicazione riguardante il figlio.
In corso di causa è stata disposta ed espletata C.t.u. sulla capacità genitoriale delle parti, a mezzo del Dr
L'opera portata a termine dal perito d'ufficio è apparsa completa e puntuale, corretta CP_4 nelle sue premesse di fatto come nelle correlative conclusioni alle quali l'ausiliare del giudice è pervenuto, anche alla luce delle sue specifiche conoscenze tecniche della materia: cosicché non vi è ragione alcuna perché dette conclusioni non siano fatte proprie anche da questo Giudice. Ciò con riguardo particolare agli aspetti propriamente medico-scientifici, mentre le conseguenti decisioni – soprattutto relative all'esercizio della genitorialità e dei rapporti genitore/figlio (ad es. affido e collocazione della prole minore) – sono prese dal giudice nel rispetto dei principi giuridici in materia, senza comunque prescindere dal prezioso apporto fornito dal perito d'ufficio. Rimandando ad ogni più specifico aspetto della perizia alla relazione scritta, in atti, si riassumono le conclusioni e gli elementi maggiormente rilevanti dell'elaborato redatto dall'ausiliare del giudice. Dalla C.t.u. dr con l'ausilio della dr.ssa ha partecipato anche la CP_4 Persona_4 C.t.p. della ricorrente dr.ssa Persona_5 In merito alla condizione psicofisica e la situazione familiare, sociale e scolastica del minore, è possibile affermare che il bambino abbia un sufficiente equilibrio psicofisico, sociale e scolastico. Certamente l'equilibrio familiare non è in una situazione normale e va gradualmente ripristinato Per quanto concerne le capacità genitoriali è possibile affermare che la signora disponga di Parte_1 capacità organizzative, empatiche, riflessive, di buona capacità di protezione dal conflitto. In merito alla co-genitorialità la signora si mostra predisposta, ma gli eventi intercorsi la mantengono in uno stato di preoccupazione che andrà rassicurato tramite l'importante lavoro di ripristino della relazione fra padre e figlio che è già stato posto in essere dai Servizi. Per quanto concerne il sig. è possibile CP_1 rilevare una grande motivazione a ripristinare la situazione e uno sforzo a sviluppare una capacità riflessiva. È evidente come abbia lavorato a lungo sulla situazione, cercando di sviluppare una CP_1 capacità empatica, che ad oggi necessita di un lavoro utile a rendere proattive e costruttive le positive intenzioni. Affinché ciò abbia luogo si ritiene importante un affiancamento di specialisti, verso i quali il sig. è ben motivato. Non si rilevano nel sig. condizioni di inadeguatezza genitoriale CP_1 CP_1 che sconsiglino il ripristino della relazione fra padre e figlio. In merito alle difficoltà riferite dai due genitori nello sviluppare una scelta condivisa relativa al quotidiano del minore, il sottoscritto consiglia che il Servizio Sociale si occupi di valutare e indirizzare pagina 10 di 13 i genitori, al fine di raggiungere una partecipazione equilibrata di madre e padre, e che quest'ultimo si riappropri delle funzioni genitoriali con gli enti della vita del minore Per quanto concerne i tempi e modalità della permanenza del minore presso il genitore non affidatario, si ritiene che sia impossibile a oggi stabilire dei tempi, che andranno sviluppati dal servizio sociale mano a mano che si svilupperanno positivamente le dinamiche relazionali.
Da tutto quanto acquisito si possono assumere decisioni ponderate sulle domande delle parti e nell'interesse soprattutto del minore. Affido esclusivo L'affido esclusivo è consentito solo nei casi in cui l'affido condiviso (stabilito come regime ordinario dall'art.337 quater c.c.) si dimostri contrario agli interessi del figlio minore. A base di una simile decisione ci sono, spesso, comportamenti del genitore improntati al suo totale disinteresse verso il minore, quale l'abbandono morale e materiale, espressione di un'abdicazione all'esercizio della genitorialità e violazione degli obblighi su lui incombenti ai sensi degli artt.316 e 316 bis c.c.; talvolta si giunge addirittura a condotte pregiudizievoli per la prole minore (si pensi a comportamenti violenti nei confronti diretti dei figli oppure dell'altro genitore alla presenza dei figli minori). Nel caso in esame, il disinteresse del padre per il figlio protrattosi nel tempo, ha provocato una estrema difficoltà di rapporto con il figlio che, anche di recente, ha nuovamente manifestato il desiderio di non incontrare il papà. Tale condizione obiettiva, pur considerando il desiderio del padre di riprendere con un rapporto sano e completo, rende impossibile realizzare un affido condiviso e si dovrà optare Per_1 per quello esclusivo alla madre, anche se non nella forma di quello rafforzato, in quanto il padre è presente e si è mostrato seriamente interessato a cercare di riprendere progressivamente il suo ruolo. La collocazione non potrà che essere con la madre, secondo una situazione già in essere da anni e consolidatasi. Al tempo stesso, considerati i difficili rapporti tra i genitori ed il possibile condizionamento della madre sul figlio, devono essere mantenuti il monitoraggio e la vigilanza del servizio sociale per due anni. Le visite del padre si mantengono come avvengono all'attualità, con modalità protetta, secondo una graduazione operata dallo stesso servizio sociale secondo l'evoluzione della situazione. Gli aspetti economici I redditi documentati Ricorrente Mod.730/21 al mese netti circa €.
1.800 Mod.730/22 al mese netti circa €.
1.800 Mod.730/23 al mese netti circa €.
2.000 Mod.730/24 al mese netti circa €.
2.000 Mod.730/25 al mese netti circa €.
2.070 Convenuto Mod.730/21 al mese netti circa €.
2.358 Mod.730/22 al mese netti circa €.
2.620 Mod.730/23 al mese netti circa €.
1.800 Mod.730/25 al mese netti circa €.
2.900 All'udienza 13.5.2025 il convenuto ha personalmente confermato di percepire circa 3mila euro al mese.
Riguardo all'assegno per il mantenimento del figlio minore a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età del figlio della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore. Nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in €.700,00
pagina 11 di 13 mensili;
esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 70% a carico del padre e del restante 30% a carico della madre.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate tra le parti, mentre quelle di c.t.u. (liquidate con separato decreto) andranno in via definitiva a carico di entrambe, nella misura del 50% ciascuna. trattandosi di attività svolta nell'interesse della minore.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronunzia lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi: (Bologna, 25.12.1979) Parte_1 e (Bologna, 22.3.1980) CP_1 unitisi con matrimonio civile celebrato in data 11.6.2011 a Vergato (BO) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.2, Parte 2, Serie A, anno 2011. ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza. Dispone l'affido esclusivo del figlio alla madre;
Per_1 dispone la sua collocazione con la madre;
dispone incontri protetti padre-figlio, indicativamente due volte la settimana, in giorni ed orari che lo stesso servizio prevederà, con possibilità di loro incremento, in caso esito favorevole, ovvero riduzione (fino alla sospensione) se aventi esito negativo per il minore e/o per quest'ultimo disturbanti;
dispone la vigilanza del servizio sociale per il periodo di anni due dalla sentenza;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di €.700,00 (settecento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi le spese straordinarie: il 70% a carico del padre ed il 30% a carico della madre. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di pagina 12 di 13 riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Spese interamente compensate;
pone le spese di C.t.u. (liquidate con separato decreto) definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna. Si comunichi al servizio sociale.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 29.10.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6603/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BRANDOLI FRANCESCO, elettivamente domiciliata in VIA DEI MILLE 22 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. BRANDOLI FRANCESCO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERTINI LUANA CP_1 C.F._2 e dell'avv. MORANO CATERINA ( VIA MORANDI 4 BOLOGNA;
C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 205/A 40013 CASTEL MAGGIORE presso il difensore avv. ALBERTINI LUANA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 8.5.2024 (Bologna, 25.12.1979) chiede lo scioglimento del Parte_1 matrimonio civile contratto con (Bologna, 22.3.1980) in data 11.6.2011 a Vergato CP_1 (BO) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.2, Parte 2, Serie A, anno 2011. La coppia ha un figlio minorenne (3.10.2012 – oggi 12 anni). La moglie accusa il marito di Per_1 essere stato sempre aggressivo e di avere picchiato il figlio il 12.1.2020: episodio che portava la madre a denunciarlo sporgendo denuncia-querela (da cui prendeva le mosse un processo penale ed uno presso il locale tribunale per i Minorenni). Inoltre, la chiedeva la pronuncia di oridne di protezione, Parte_1 il cui ricorso era accolta con decreto del giudice civile del 23.1.2020.
pagina 1 di 13 Successivamente, tuttavia, la coppia giungeva alla separazione consensuale omologata (verbale 20.10.2020, decreto di omologa 30.11.2020) con cui era disposto l'affido condiviso del figlio, la sua collocazione con la madre, con assegnazione alla stessa della casa familiare (di sua esclusiva proprietà) un assegno di mantenimento per il figlio, a carico del padre, di €.500 oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del padre, la vigilanza del servizio sociale per 2 anni, visite del padre parzialmente protette. La ricorrente stigmatizza in ricorso che il padre si disinteressa del figlio. Chiede: oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affido super-esclusivo del figlio, la eventuale sospensione responsabilità genitoriale del padre, la collocazione del figlio con la madre, incontri protetti del padre, in subordine secondo le modalità del tribunale, un assegno di mantenimento per di €.750 (in Per_1 subordine €.500) oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del padre.
Si è costituito il marito con propria comparsa 11.7.2024 lamentando la carenza dell'intervento del servizio sociale e l'ostruzionismo della moglie che ostacola la relazione padre-figlio, ponendo in essere condotte pregiudizievoli per Tale agire della ha pregiudicato il rapporto padre- Per_1 Parte_1 figlio, di fronte ad un padre del tutto adeguato al suo ruolo. Chiede: in via preliminare, di dichiarare nulla la domanda di declaratoria di sospensione della potestà genitoriale del padre ex art.333 c.c. per indeterminatezza dell'oggetto; nel merito, oltre alla pronuncia sul vincolo, confermare l'affido condiviso, la collocazione con la madre, le determinazioni economiche della separazione.
Sostanzialmente le parti hanno poi ribadito le loro rispettive posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.), avanzando altresì le loro istanze istruttorie. Alla luce del contenuto della domanda questo Giudice, già col decreto di fissazione della prima udienza di comparizione dinanzi a sé, ha chiesto al servizio sociale competente una relazione sul nucleo familiare. All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore, le parti – sentite personalmente in contraddittorio tra loro - ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei loro atti di costituzione in giudizio. Le loro dichiarazioni di maggior rilievo all'udienza 12.9.2024 Viene sentita la ricorrente:
< periodo Covid e questo ha determinato dei ritardi da parte del Servizio nell'organizzazione e calendarizzazione degli incontri. Noi ci siamo separati il 20.10.2020 e gli incontri sono iniziati a fine gennaio 2021 perché era un periodo critico per via della pandemia.>> ADR. < andassero gli incontri perché questa modalità non andava bene al bambino. È stato difficile spiegare le modalità di incontro con il padre al bambino. Bisognava spingerlo: questi incontri con il padre, tendenzialmente nelle giornate di sabato, spesso coincidevano con altri impegni del minore, anche con gli amichetti, dove lui avrebbe preferito andare.>> ADR. <.>> ha un telefono personale. Il padre non ha mai chiamato il figlio. Per_1 Gli incontri protetti si sono bloccati totalmente: i Servizi sociali hanno comunicati l'impossibilità di pianificarne altri. Fino a giugno 2023 io e il padre ci siamo sentiti per accordarci per via dell'immobile.>> ADR. <. Ci sono stati dei dissidi tra di noi. Il padre non mi ha mai telefonato né chiesto del figlio o di vederlo. pagina 2 di 13 Avevo lasciato il canale del telefono personale del bambino per consentire al padre di contattarlo direttamente, dato che il padre non si fida della mia opinione.>> ADR. < comunichiamo.>> ADR. < sono state scelte. Il bambino è seguito dal servizio di NPI: ha qualche problema a scuola, anche a causa delle problematiche familiari.>> ADR. <l'assegno mensile viene versato. tutte le spese straordinarie ho anticipate interamente io, anche quelle relative al percorso di psicoterapia che il bambino ha continuato dopo la separazione e aveva iniziato su nostra scelta condivisa. vivo in casa proprietà. sto pagando un mutuo con rata 590 euro, terminerà nel 2049 circa. sola bambino. sono infermiera percepisco circa 1600 euro mese per 13 mensilità. una cessione del quinto.>>
Viene sentito il convenuto:
< risale al 26.03.2022: è stata l'ultima volta che ho visto mio figlio. I Servizi sociali ci avevano chiesto quali idee di percorso avessimo come genitori, tuttavia, dopo il citato incontro, si è interrotto tutto e noi siamo rimasti in attesa.>> ADR. < diverse volte, senza successo. Tra di noi abbiamo parlato fino a metà del 2023. Il bambino l'ho visto due minuti quando con la mia nuova compagna siamo andati a firmare il contratto di vendita dell'immobile. Ho piacere di vedere mio figlio.>> ADR. < Non c'era la disponibilità da parte della madre a farmi vedere il figlio fuori dalla sede protetta. Non vedo mio figlio da fine maggio 2023. Anche se provo a mandare messaggi, non risponde. Io ero contrario alla scelta del telefono al bambino. Sono responsabile tecnico in un'azienda meccanica. Ho un immobile al 50% con la mia compagna. Non ho altri immobili. Ho un finanziamento di 580 euro di rata mensile, oltre a un prestito di 55mila euro contratto con lo zio della mia compagna.>> ADR. <>
Il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione con esito negativo. Quindi, pronunciava ordinanza riservata 18.9.2024 del seguente tenore:
All'esito dell'udienza di comparizione personale delle parti – sentite le stesse in contraddittorio tra loro e tentata, invano, la conciliazione – è emerso che, nonostante la separazione consensuale omologata, le visite padre/figlio sono del tutto inesistenti da oltre due anni (il padre ha dichiarato in udienza di avere visto l'ultima volta nel maggio del 2022): a dimostrazione dell'incapacità dei genitori di Per_1 esercitare la bi-genitorialità (nel primario interesse del figlio) e la responsabilità genitoriale. I coniugi/genitori sono apparsi concentrati sulle proprie esigenze, addebitando – ognuno di loro - pagina 3 di 13 all'altro genitore le responsabilità della mancata attuazione del calendario di visite padre/figlio. Singolare come il padre – che sembra intenda rapportarsi nella gestione del figlio (oggi di 12 anni) direttamente con lui tramite cellulare, in questo complice la moglie (situazione che descrive la grave carenza e capacità di entrambi nell'assumersi le proprie responsabilità, demandando ad un bambino una gestione così complessa e gravandolo di una responsabilità che lo può solo pregiudicare) – nulla abbia fatto per anni per tentare concretamente un riavvicinamento. Fatto sta che oggi la situazione è molto critica ed è necessario ricreare una relazione padre-figlio che, allo stato, è praticamente inesistente da troppo tempo. L'affido condiviso appare impercorribile stante l'incapacità di genitori di dialogare nella gestione del figlio, del tutto trascurato e posto in secondo piano da entrambi, soprattutto proiettati sulle proprie esigenze personali che considerano primarie rispetto a quelle di Per_1 I genitori attribuiscono al solo servizio sociale (già incaricato con la separazione di una vigilanza per due anni sul nucleo familiare) la colpa del mancato riavvicinamento del figlio col padre. La madre domanda la sospensione della responsabilità genitoriale del padre.
Alo stato, non vi sono elementi di particolare rilievo per una modifica delle condizioni economiche, per discostarsi delle determinazioni concordate dalle parti in sede di separazione.
È stata depositata relazione di aggiornamento del servizio prima della celebrazione della prima udienza, che fotografa la situazione critica di assenza del padre dalla vita del ragazzo e l'alta conflittualità della coppia.
P.Q.M.
Dispone l'affido esclusivo del figlio alla madre;
Per_1 conferisce incarico al svizio sociale competente per territorio di prendere in carico il nucleo familiare e predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità, anche per riprendere (gradualmente) i rapporti padre-figlio; a talo scopo si stabiliscono incontri protetti padre-figlio, indicativamente due volte la settimana, in giorni ed orari che lo stesso servizio prevederà, con possibilità di loro incremento, in caso esito favorevole, ovvero riduzione (fino alla sospensione) se aventi esito negativo per il minore e/o per quest'ultimo disturbanti;
conferma nel resto le determinazioni della separazione consensuale omologata;
assegna al servizio termine per il deposito di relazioni di aggiornamento con cadenza trimestrale;
dispone c.t.u. sulle capacità genitoriali della coppia nominando il dr Persona_2
Istruita la causa, la stessa era trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti.
Le conclusioni finali delle parti Attrice Parte_1 Come da ricorso: oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affido super-esclusivo del figlio, la eventuale sospensione responsabilità genitoriale del padre, la collocazione con la madre, incontri protetti del padre, in subordine secondo le modalità del tribunale, un assegno di mantenimento per di €.750 Per_1 (in subordine €.500) oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del padre. Insiste sulle prove non ammesse (qualificandosi “convenuta”).
Convenuto CP_1 oltre vincolo, declaratoria di nullità della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, affido condiviso del figlio, sua collocazione con la madre, visite del padre libere (secondo un calendario “ordinario”), assegno per il figlio, a carico del padre, di €.500 oltre al 70% delle spese straordinarie (come da separazione consensuale). Insiste sulle prove non ammesse. pagina 4 di 13 Entrambe le parti hanno anche insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, alle prove articolate e richieste nelle rispettive memorie istruttorie ex art.473-bis. 17 c.p.c. Ad avviso del Collegio l'ordinanza del giudice relatore, con cui le diverse istanze istruttorie sono state respinte perché superflue ed irrilevanti, merita conferma. Invero le prove costituende chieste ed articolare devono ritenersi inammissibili, in quanto vertenti su circostanze in parte irrilevanti ai fini della decisione, in parte perché rappresentanti valutazioni di natura soggettiva, come tali precluse ai testimoni. Nel processo è stata disposta C.t.u. sulle capacità genitoriali e sono stati coinvolti i servizi sociali che hanno periodicamente relazione al giudice sull'evoluzione della situazione familiare. La pronuncia sul vincolo In merito alla domanda principale, questa merita senz'altro accoglimento, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898. Invero, la separazione personale fra i coniugi è stata omologata con decreto 30.11.2020, a seguito di comparizione personale delle parti innanzi al Presidente del 20.10.2020 (vecchio rito). Dunque, sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Bologna, senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'esito negativo del tentativo di conciliazione in sede presidenziale e infine dalle rispettive allegazioni delle parti. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Le domande relative all'esercizio della responsabilità genitoriale Si premette che non si è ritenuto di dover provvedere alla nomina di un curatore speciale del minore (ai sensi dell'art.473-bis. 8, 1° co. lett.a) c.p.c.) in presenza di una domanda sulla eventuale decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, così come formulata dalla ricorrente. Ella ha così concluso sul punto:
“Disporre l'affido ESCLUSIVO del figlio minore alla madre sig.ra Persona_3 Parte_1 (previa eventuale declaratoria di sospensione dalla potestà genitoriale del sig.
[...] CP_1
qualora ritenuta conditio sine qua non)…”
[...] Così formulata la domanda, si comprende che la declaratoria predetta viene chiesta se (e solo se) propedeutica all'affido super-esclusivo (“rafforzato”) a favore della madre. Invero, l'affido “rafforzato” può essere disposto dal giudice della famiglia anche d'ufficio, ai sensi dell'art.473-bis. 2 c.p.c. Di rilievo, ai fini di assumere le decisioni relativi all'affido, alla collocazione prevalente della prole minorenne, nonché ai tempi di visita e frequentazione di questa da parte del genitore non collocatario, sono indubbiamente gli esiti della c.t.u. disposta in corso di causa, nonché degli esiti delle relazioni redatte e depositate da parte del servizio sociale appositamente incaricato dal giudice allo scopo di monitorare le condizioni familiari.
Una sintesi delle relazioni acquisite Relazione servizi sociali agosto 2024 Il nucleo è stato in carico al Servizio Sociale Tutela Minori di San Pietro in Casale. Il Tribunale per i Minorenni aveva emesso un decreto provvisorio di cui il Servizio non è in possesso. In occasione del presente incarico, il Servizio ha incontrato i genitori, il minore, effettuato una visita domiciliare e contattato la scuola. Durante il primo colloquio la madre ha ripercorso la vita familiare e spiegato le ragioni del precedente intervento del Tribunale per i Minorenni. Nel gennaio 2020 il sig. aveva avuto uno scatto d'ira nei confronti del minore e lo CP_1 Per_1 aveva percosso con violenza poiché il bambino aveva sporcato un muro e il padre pretendeva che lo leccasse per pulirlo. In quell'occasione la signora era intervenuta in difesa del figlio e il marito aveva agito violenza anche nei suoi confronti, tanto da romperle un timpano.
pagina 5 di 13 In ragione di questi avvenimenti, la sig.ra aveva ottenuto un ordine di protezione e un divieto di avvicinamento, della durata di sei mesi, nei confronti della madre e del minore. Inoltre, il Tribunale per i Minorenni aveva emesso un decreto provvisorio disponendo la vigilanza del Servizio Sociale e l'organizzazione di incontri protetti padre/figlio. Da quanto riferito dalla madre, tali incontri non avrebbero avuto buon esito e per tale ragione il minore non vuole vedere il padre da più di un anno. La madre ha raccontato che durante l'ultimo incontro protetto il padre avrebbe picchiato il figlio e gli avrebbe detto che era maleducato. A seguito di tale incontro, avrebbe detto alla madre di essere Per_1 stanco di essere preso in giro dal padre. In seguito all'episodio di gennaio 2020 il sig. sarebbe stato sottoposto a un TSO. CP_1 La signora racconta che anche in precedenza vi sarebbero stati episodi di aggressività da parte del sig.
nei suoi confronti, tanto da spingerla a esortarlo a farsi aiutare. CP_1 Dopo i fatti del 2020, la signora ha intrapreso un percorso individuale presso una psicologa privata. La signora ricostruisce la storia della coppia, dal matrimonio (2011), alla nascita del figlio cui Per_1 sarebbe seguito una sorta di blackout del marito: lui avrebbe dichiarato che lei era rimasta incinta “per incastrarlo”. In seguito agli avvenimenti del 2020 la nonna paterna avrebbe tentato di riallacciare i rapporti con la famiglia, in particolare presentandosi al nipote che non aveva mai conosciuto. Ad oggi madre e Per_1 figlio hanno rapporti saltuari con la nonna paterna. In merito alla propria di famiglia, la signora ha riferito di essere molto legata al padre e alla sorella che l'aiutano nella gestione del minore. In merito al figlio, invece, ha riferito che è certificato con diagnosi di “disturbo della condotta e Per_1 della sfera emozionale con ricaduta sugli apprendimenti, con particolare riferimento alle abilità di scrittura”. Nel gennaio 2021 il sig. avrebbe tentato il suicidio: è stata proprio la sig.ra – allarmata da un CP_1 messaggio del marito – a contattare le FFOO dando l'allarme. In quel periodo erano già attivi gli incontri protetti padre/figlio e lei avrebbe avvisato i Servizi Sociali dell'accaduto. La signora riferisce di aver venduto la ex casa familiare al marito, su sue insistenze. Nella primavera del 2023 madre e figlio si sono recati presso la casa del sig. : il minore ha CP_1 mostrato disagio dinnanzi alla richiesta del padre di abbracciarlo “papà ha abbracciato un bambino di sei anni, ma io non sono più quel bambino”. La sig.ra ha asserito di aver tentato in tutti i modi di agevolare il rapporto padre/figlio; tuttavia, spesso il bambino avrebbe indugiato rispetto alla possibilità di sentire il padre anche solo per telefono. Il Servizio ha incontrato anche il padre, che inizialmente si è lamentato della gestione della situazione familiare da parte del Servizio stesso, soprattutto con riferimento all'organizzazione degli incontri protetti. Ha asserito che gli incontri erano organizzati con modalità non rispondenti alle esigenze ed abitudini sue e di suo figlio, ovvero con giochi forzati o situazioni che avrebbero creato disagio sia a lui che al bambino. Ha più volte riferito che la madre avrebbe manipolato il figlio, in maniera diretta e indiretta, e avrebbe descritto situazioni non veritiere in merito a quanto accadeva durante gli incontri protetti. In merito all'ultimo incontro protetto riferisce di aver fatto notare al figlio che non lo aveva salutato ma, in seguito, sarebbe stato riportato che lui si era arrabbiato molto con da quel momento il Per_1 sig. ha deciso di “mollare tutto”, asserendo di aver preferito la tutela del figlio. CP_1 In merito all'episodio del 2020, ha dichiarato di aver commesso un errore: fino a quel momento non erano avvenute liti così forti e in seguito la situazione sarebbe stata ingigantita dalla Parte_1 La madre del minore lo avrebbe denunciato per mancato versamento delle spese straordinarie: ritiene che si tratterebbe dell'intento della signora di “annientare la figura del padre”. pagina 6 di 13 Riguardo a una ipotetica ripresa dei rapporti con il figlio afferma di non sapere come poter recuperare poiché la madre manipolerebbe il minore e che in questi anni hanno creduto alla versione di lei. Nel successivo incontro ha ribadito che le richieste della sig.ra in merito all'affidamento del minore sarebbero “assurde” e che chiedere la decadenza della responsabilità genitoriale è sintomo di una mancata collaborazione, finalizzata ad escludere il padre dalla vita del figlio. Il padre ha raccontato di essersi sempre occupato del figlio, tanto da aver rinunciato anche ad alcune progressioni di carriera al fine di preservare e conservare il rapporto con il bambino. Ha affermato che l'arrivo del figlio è stato desiderato e cercato. I problemi educativi e di gestione del minore sarebbero iniziati alle materne per via di presunti comportamenti problematici del minore che gli insegnanti avrebbero riferito ai genitori: il sig. , CP_1 tuttavia, ritiene che tali comportamenti fossero causati dalle modalità competitive di educazione attuate dalle stesse insegnanti. Riferisce di problematiche educative anche nel contesto familiare, diversità di visioni nella individuazione delle scelte educative da parte dei genitori e delle rispettive famiglie (i nonni materni lo avrebbero trattato come un “principino” e lui non condivideva questa scelta). In merito a una eventuale ripresa dei rapporti con il minore ha riferito che non saprebbe cosa dire o come comportarsi, rimarrebbe sulla difensiva testando il “livello di plagio e di condizionamento” realizzato dalla madre. Ha specificato di essere condizionato da quanto accaduto in questi anni e che la sua reazione sarebbe
“difensiva” poiché ha pagato e starebbe pagando più di quanto realmente accaduto. Il Servizio ha acquisito una relazione scolastica: è seguito da un insegnante di sostegno ma Per_1 spesso rifiuta di prendere appunti e mostra un atteggiamento poco collaborativo. Non è autonomo nella creazione di materiale scolastico;
la presenza di un adulto è spesso fondamentale al fine di guidarlo in tutte le discipline. Il Servizio ha svolto una visita domiciliare e un incontro con il minore: è apparso disinvolto e Per_1 aperto al dialogo. Il minore ha raccontato di quando – circa un anno e mezzo prima – si era recato in visita alla casa del padre, riferendo che in quell'occasione il padre era molto serio. Non ha riportato eventi spiacevoli. ha affermato che non vedrebbe il padre tutti i giorni e che non gli manca molto e che non ha Per_1 bisogno di vederlo, specificando che il padre “è quasi nebbia nella mia testa perché non lo vedo da molto tempo”. In merito agli incontri protetti, con il padre e con la nonna paterna, ha riferito che non si sentirebbe a proprio agio e in particolare, in merito alla nonna paterna, ha riportato la sensazione di disagio avvertita quando la stessa si sarebbe presentata a sorpresa. Riferisce di non essere arrabbiato con il padre “perché non sapeva quello che faceva”. Valutazioni conclusive: Il Servizio valuta molto difficile sostenere la coppia genitoriale affinché collabori sulla bi-genitorialità, proprio alla luce delle pregresse dinamiche di coppia: se la madre ha ribadito la propria disponibilità a collaborare nell'interesse del minore alla ripresa dei rapporti con il padre;
il sig. ha affermato CP_1 di aver interrotto ogni rapporto e non ha palesato disponibilità a intraprendere un percorso volto a lavorare sulla genitorialità. Considerata la complessità della situazione, il Servizio valuta opportuno proseguire il monitoraggio al fine di approfondire ulteriori elementi. Per quanto concerne il collocamento prevalente presso la madre – considerata l'interruzione Per_1 dei rapporti con il padre – è maggiormente tutelante e risponde ai bisogni dello stesso. Sebbene il minore non abbia esplicitato il desiderio di incontrare il padre, non ha neanche manifestato la contrarietà, pertanto si considera possibile prevedere – attraverso un percorso di sostegno – un graduale recupero dei rapporti con il padre.
pagina 7 di 13 Tale recupero deve avvenire anche attraverso la collaborazione del Sanitario CP_2 CP_3
tenendo conto dell'età, dei tempi e delle esigenze del minore al fine di garantire la
[...] massima serenità di riallacciare i rapporti con il padre con modalità che lo facciano sentire maggiormente a suo agio.
Relazione servizi sociali febbraio 2025 Innanzitutto, il servizio ha provveduto ad incontrare separatamente i genitori. La sig.ra lamenta problemi riguardanti la condivisione delle spese straordinarie a cui Parte_1 dovrebbe contribuire il padre (il quale ha accettato di contribuire a rate di 200 euro mensili, per un totale di 4000 euro a differenza dei 7000 stabiliti;
a causa del disagio, la ricorrente ha provveduto ad un pignoramento). La lamenta altresì un'eccessiva ingerenza della nonna paterna la quale, con Parte_1 le sue domande, genera tristezza e sensi di colpa del minore (ad es. “il regalo che mi hai chiesto per il compleanno è troppo oneroso, non posso permettermelo perché devo pagare le spese legali di tuo padre”). Dall'incontro con il convenuto, il quale appare concorde alla gradualità degli incontri e all'attivazione di una CT, emergono i sospetti dello stesso circa condizionamenti della madre nei confronti del figlio, idonei ad impedire il ripristino di un buon rapporto padre/figlio. È inoltre restìo circa il buon esito degli incontri protetti, a seguito agli insuccessi dei precedenti. Passando ai vari incontri tra l'educatrice e il minore, lo stesso appare amichevole, sorridente e chiacchierone;
il bambino sembra sereno anche nel parlare con la mamma di come i genitori si sono conosciuti. In una prima occasione, in cui l'educatrice spiega al bambino le modalità degli incontri, lo stesso al principio immagina di poter passeggiare con il papà per il centro di Bologna in modo da potergli domandare curiosità su un videogioco che il sig. utilizzava, salvo poi mostrare CP_1 agitazione al pensiero dell'incontro. Quando, in un secondo incontro, l'educatrice incentra il dialogo sugli incontri protetti, il bambino diventa molto silenzioso, anche la sua comunicazione non verbale esprime disagio/paura. Racconta di essere rimasto spiazzato quando ha rivisto il padre in fotografia pelato. Il 23 dicembre (2024), giorno prefissato per l'incontro protetto, la madre palesa le resistenze del figlio. Le successive rassicurazioni sono inutili. All'arrivo dell'educatrice chiede di poter tenere Per_1 in testa il cappuccio del giubbotto per poter evitare lo sguardo del padre e viceversa. Accetta solo di rimanere fuori dalla porta per osservare il padre, che, su richiesta di chi redige la relazione, lo saluta. Sentendo la voce del padre il bambino scoppia a piangere, di conseguenza si sospende l'incontro. Il sig.
, si dichiara dispiaciuto ma non stupito: ritiene che la reazione del bambino sia conseguenza di CP_1 anni di manipolazioni della madre. Dopo un'ora parlando con l'educatrice, si mostra tranquillo Per_1 nell'affrontare quanto appena successo e dice, semplicemente, di non essersi sentito pronto. Conclusioni: è necessario proseguire gli incontri tra l'educatrice e prima di programmare un Per_1 altro incontro protetto. Si precisa che sussistono preoccupazioni circa l'incontro dei genitori e del bambino con il CT (ciò emerge dal sig. , oltre che dal bambino). CP_1
Relazione servizi sociali maggio 2025 In seguito all'ultima relazione, sono proseguiti gli incontri individuali minore-educatrice al fine di valutare la possibilità di avviare gli incontri protetti padre-figlio. La sig.ra ha riferito di un primo incontro avvenuto con la CT che ha coinvolto madre, Parte_1 padre e minore, durante il quale la triade ha condiviso un momento di gioco. Successivamente il sig. avrebbe contattato tramite sms il minore, per dargli alcune CP_1 comunicazioni e anche per complimentarsi con lui per una interrogazione, la madre ha spronato il minore a rispondere al padre, anche al fine di mantenere attiva la comunicazione tra i due.
pagina 8 di 13 La signora, inoltre, si è espressa favorevolmente in merito all'organizzazione di eventuali incontri protetti padre-figlio, a patto che vi fosse una adeguata preparazione del minore prima, curata dall'educatrice. Anche il sig. , sentito dal Servizio, ha riferito dell'incontro avvenuto su richiesta della CT, CP_1 che ha riferito essere andato bene, salvo un po' di imbarazzo. Ha ribadito, tuttavia, di non avere problemi ad incontrare il figlio, pur temendo che il problema principale derivi dalla madre. L'educatrice ha incontrato il minore per vagliare la possibilità di organizzare un incontro padre-figlio: il minore ha riferito che l'incontro con il padre (organizzato dalla CT) è andato “molto bene” e si è mostrato favorevole alla prospettazione di un nuovo incontro con il padre. In data 18.04.2025 è stato effettuato un incontro protetto tra padre-minore che ha avuto esito positivo: le tematiche trattate sono rimaste su un piano intimo e non personale, permettendo una interazione fluida tra padre e figlio. Al termine dell'incontro, durato mezz'ora, il padre ha abbracciato che Per_1 ha contraccambiato. Per quanto riguarda la scuola, le insegnanti segnalano un approccio “superficiale” del minore che necessita di continui stimoli. Hanno segnalato, inoltre, una scarsa attenzione per l'igiene che comporta la manifestazione di “odori sgradevoli”. Ipotizzano che la problematica sia legata al sovrappeso del ragazzo che protenderebbe ad indossare indumenti con cui si sente a suo agio. Considerato l'esito positivo dell'incontro padre-figlio, il Servizio provvederà all'organizzazione di altri incontri protetti, anche in contesti differenti, per consentire alla diade di effettuare qualche attività insieme.
Relazione servizi sociali settembre 2025 Sono stati organizzati incontri protetti padre-figlio che, tuttavia, non sono stati attuati in maniera regolare e, stante l'esplicitazione del minore di non voler incontrare il papà, per scongiurare forzature che potessero irrigidire il minore ulteriormente, durante il periodo estivo sono stati sospesi. In data 15.09.2025 il minore ha di nuovo palesato la non disponibilità ad incontrare il padre. Il Servizio ha valutato di sospendere gli incontri. L'incontro del 10.06.2025 si era svolto in maniera complessivamente positiva: anche il minore appariva maggiormente disposto a incontrare il padre. Il successivo incontro del 24.06.2025, invece, non si è svolto: al suo arrivo il minore era molto agitato, si è irrigidito arrivando ad avere le lacrime agli occhi;
ha adottato un atteggiamento di forte rabbia, opponendosi a presenziare all'incontro e al loro proseguimento. L'educatrice ha deciso di disdire l'incontro, dandone comunicazione anche al padre. A inizio luglio, il minore ha riconsiderato la possibilità di incontrare il padre, ma a condizione che gli incontri avvenissero nella solita dimensione e non in centro città. L'educatrice, tuttavia, riferiva che il minore non sembrava molto convinto di voler vedere il padre, riportando di aver acconsentito per dovere o comunque per il timore che il padre potesse cambiare i suoi sentimenti per lui se interrompesse gli incontri. La sig.ra ha riferito di faticare a interagire con il padre, asserendo che lo stesso si Parte_1 disinteressa alla vita scolastica del figlio e alle altre questioni che lo riguardano. La sig.ra, inoltre, ha insinuato che il minore avrebbe mostrato disponibilità a vedere il padre forse in vista di una promessa di regalo. In seguito alla pausa estiva, negli incontri di metà settembre, il minore ha comunicato di non essere intenzionato a riprendere gli incontri: ha affermato di non riscontrare cambiamenti o miglioramenti nel rapporto con il padre, dunque di non comprendere il significato degli incontri. ha ribadito il desiderio di non voler proseguire gli incontri, ribadendo di stare bene senza Per_1 svolgerli. Ha riferito di non sentirsi pienamente a suo agio assieme al padre. Il minore non ha lasciato spazi di ragionamento e ha ribadito la sua volontà. Ha, inoltre, palesato il fastidio nei pagina 9 di 13 confronti della nonna paterna che, a suo parere, vorrebbe solo “comprarlo”. Il minore è apparso arrabbiato e infastidito. Per evirare di forzare ulteriormente la situazione, il Servizio ha preso atto di quanto comunicato dal minore e successivamente ha informato entrambi i genitori in merito alla sospensione degli incontri. Valutazioni finali. Sebbene si ritenga necessario, al fine della crescita del minore, mantenere contatti con le figure genitoriali, al momento risulta necessario sospendere gli incontri per evitare che possa Per_1 irrigidirsi ulteriormente e chiudere qualsiasi possibilità in merito. Durante gli incontri effettuati, il minore ha ribadito la sua volontà di non volerli svolgere, restituendo motivazioni che appaiono prevalentemente legate a una mancanza di senso di questi momenti che lui ritiene non utili. Si valuta possibile che il minore – negli anni di interruzione del rapporto con il padre – sia stato verosimilmente condizionato dalla madre e dai vissuti di questa ultima, con cui condivide la quotidianità e con cui risulta avere uno stretto legame affettivo e confidenziale. Si ritiene che il minore possa sentirsi più protetto a non voler investire nel rapporto con il padre. Il Servizio continuerà la presa in carico del nucleo anche attraverso la valutazione della Psicologa. Si ritiene utile proseguire gli incontri con i genitori al fine di accompagnarli nel percorso di comprensione e perché tra loro vi sia almeno una minima comunicazione riguardante il figlio.
In corso di causa è stata disposta ed espletata C.t.u. sulla capacità genitoriale delle parti, a mezzo del Dr
L'opera portata a termine dal perito d'ufficio è apparsa completa e puntuale, corretta CP_4 nelle sue premesse di fatto come nelle correlative conclusioni alle quali l'ausiliare del giudice è pervenuto, anche alla luce delle sue specifiche conoscenze tecniche della materia: cosicché non vi è ragione alcuna perché dette conclusioni non siano fatte proprie anche da questo Giudice. Ciò con riguardo particolare agli aspetti propriamente medico-scientifici, mentre le conseguenti decisioni – soprattutto relative all'esercizio della genitorialità e dei rapporti genitore/figlio (ad es. affido e collocazione della prole minore) – sono prese dal giudice nel rispetto dei principi giuridici in materia, senza comunque prescindere dal prezioso apporto fornito dal perito d'ufficio. Rimandando ad ogni più specifico aspetto della perizia alla relazione scritta, in atti, si riassumono le conclusioni e gli elementi maggiormente rilevanti dell'elaborato redatto dall'ausiliare del giudice. Dalla C.t.u. dr con l'ausilio della dr.ssa ha partecipato anche la CP_4 Persona_4 C.t.p. della ricorrente dr.ssa Persona_5 In merito alla condizione psicofisica e la situazione familiare, sociale e scolastica del minore, è possibile affermare che il bambino abbia un sufficiente equilibrio psicofisico, sociale e scolastico. Certamente l'equilibrio familiare non è in una situazione normale e va gradualmente ripristinato Per quanto concerne le capacità genitoriali è possibile affermare che la signora disponga di Parte_1 capacità organizzative, empatiche, riflessive, di buona capacità di protezione dal conflitto. In merito alla co-genitorialità la signora si mostra predisposta, ma gli eventi intercorsi la mantengono in uno stato di preoccupazione che andrà rassicurato tramite l'importante lavoro di ripristino della relazione fra padre e figlio che è già stato posto in essere dai Servizi. Per quanto concerne il sig. è possibile CP_1 rilevare una grande motivazione a ripristinare la situazione e uno sforzo a sviluppare una capacità riflessiva. È evidente come abbia lavorato a lungo sulla situazione, cercando di sviluppare una CP_1 capacità empatica, che ad oggi necessita di un lavoro utile a rendere proattive e costruttive le positive intenzioni. Affinché ciò abbia luogo si ritiene importante un affiancamento di specialisti, verso i quali il sig. è ben motivato. Non si rilevano nel sig. condizioni di inadeguatezza genitoriale CP_1 CP_1 che sconsiglino il ripristino della relazione fra padre e figlio. In merito alle difficoltà riferite dai due genitori nello sviluppare una scelta condivisa relativa al quotidiano del minore, il sottoscritto consiglia che il Servizio Sociale si occupi di valutare e indirizzare pagina 10 di 13 i genitori, al fine di raggiungere una partecipazione equilibrata di madre e padre, e che quest'ultimo si riappropri delle funzioni genitoriali con gli enti della vita del minore Per quanto concerne i tempi e modalità della permanenza del minore presso il genitore non affidatario, si ritiene che sia impossibile a oggi stabilire dei tempi, che andranno sviluppati dal servizio sociale mano a mano che si svilupperanno positivamente le dinamiche relazionali.
Da tutto quanto acquisito si possono assumere decisioni ponderate sulle domande delle parti e nell'interesse soprattutto del minore. Affido esclusivo L'affido esclusivo è consentito solo nei casi in cui l'affido condiviso (stabilito come regime ordinario dall'art.337 quater c.c.) si dimostri contrario agli interessi del figlio minore. A base di una simile decisione ci sono, spesso, comportamenti del genitore improntati al suo totale disinteresse verso il minore, quale l'abbandono morale e materiale, espressione di un'abdicazione all'esercizio della genitorialità e violazione degli obblighi su lui incombenti ai sensi degli artt.316 e 316 bis c.c.; talvolta si giunge addirittura a condotte pregiudizievoli per la prole minore (si pensi a comportamenti violenti nei confronti diretti dei figli oppure dell'altro genitore alla presenza dei figli minori). Nel caso in esame, il disinteresse del padre per il figlio protrattosi nel tempo, ha provocato una estrema difficoltà di rapporto con il figlio che, anche di recente, ha nuovamente manifestato il desiderio di non incontrare il papà. Tale condizione obiettiva, pur considerando il desiderio del padre di riprendere con un rapporto sano e completo, rende impossibile realizzare un affido condiviso e si dovrà optare Per_1 per quello esclusivo alla madre, anche se non nella forma di quello rafforzato, in quanto il padre è presente e si è mostrato seriamente interessato a cercare di riprendere progressivamente il suo ruolo. La collocazione non potrà che essere con la madre, secondo una situazione già in essere da anni e consolidatasi. Al tempo stesso, considerati i difficili rapporti tra i genitori ed il possibile condizionamento della madre sul figlio, devono essere mantenuti il monitoraggio e la vigilanza del servizio sociale per due anni. Le visite del padre si mantengono come avvengono all'attualità, con modalità protetta, secondo una graduazione operata dallo stesso servizio sociale secondo l'evoluzione della situazione. Gli aspetti economici I redditi documentati Ricorrente Mod.730/21 al mese netti circa €.
1.800 Mod.730/22 al mese netti circa €.
1.800 Mod.730/23 al mese netti circa €.
2.000 Mod.730/24 al mese netti circa €.
2.000 Mod.730/25 al mese netti circa €.
2.070 Convenuto Mod.730/21 al mese netti circa €.
2.358 Mod.730/22 al mese netti circa €.
2.620 Mod.730/23 al mese netti circa €.
1.800 Mod.730/25 al mese netti circa €.
2.900 All'udienza 13.5.2025 il convenuto ha personalmente confermato di percepire circa 3mila euro al mese.
Riguardo all'assegno per il mantenimento del figlio minore a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età del figlio della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore. Nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in €.700,00
pagina 11 di 13 mensili;
esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 70% a carico del padre e del restante 30% a carico della madre.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate tra le parti, mentre quelle di c.t.u. (liquidate con separato decreto) andranno in via definitiva a carico di entrambe, nella misura del 50% ciascuna. trattandosi di attività svolta nell'interesse della minore.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronunzia lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi: (Bologna, 25.12.1979) Parte_1 e (Bologna, 22.3.1980) CP_1 unitisi con matrimonio civile celebrato in data 11.6.2011 a Vergato (BO) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.2, Parte 2, Serie A, anno 2011. ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza. Dispone l'affido esclusivo del figlio alla madre;
Per_1 dispone la sua collocazione con la madre;
dispone incontri protetti padre-figlio, indicativamente due volte la settimana, in giorni ed orari che lo stesso servizio prevederà, con possibilità di loro incremento, in caso esito favorevole, ovvero riduzione (fino alla sospensione) se aventi esito negativo per il minore e/o per quest'ultimo disturbanti;
dispone la vigilanza del servizio sociale per il periodo di anni due dalla sentenza;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di €.700,00 (settecento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi le spese straordinarie: il 70% a carico del padre ed il 30% a carico della madre. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di pagina 12 di 13 riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Spese interamente compensate;
pone le spese di C.t.u. (liquidate con separato decreto) definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna. Si comunichi al servizio sociale.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 29.10.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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