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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1253 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
, nato a [...], il [...], residente a [...] Parte_1
in Via Madonna dei monti n. 7, elettivamente domiciliato in Roma (RM), Via Nomentana n.
63, presso lo studio dell'Avv. Jacopo Baldi del foro di Roma, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato presso la sede di Rieti, Via Cintia 42, rappresentato e difeso CP_1
dal funzionario dipendente Sabrina De Rosa;
CONVENUTO FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, parte ricorrente, premesso di aver presentato in data 22 aprile 2022 domanda di invalidità civile a cui ha fatto seguito, in data 25 ottobre 2022,
l'emissione di verbale sanitario con cui è le stata riconosciuta una percentuale d'invalidità pari al 100% ex art.12 L.118/71, ha allegato di aver inviato all'istituto il modello AP70 ai fini della liquidazione e di aver ricevuto nota, datata 26 ottobre 2022, con cui l' ha rigettato CP_1 la domanda “con la seguente motivazione: “… superamento dei limiti di reddito (fasce 30,
34, pensione ciechi parziali/assoluti, sordomuti)…”.
Proposto ricorso amministrativo in data 22 novembre 2022 al competente Comitato provinciale , oggetto di respingimento con provvedimento del 30 novembre 2022, il CP_1
ricorrente ha adito il Giudice del Lavoro, ritenendo ingiusta e illegittima la suddetta determinazione negativa dell' CP_1
Più in dettaglio, il ricorrente, premesso di possedere “tutti i requisiti per il riconoscimento della prestazione richiesta, compreso il requisito reddituale”, ha stigmatizzato il comportamento dell'istituto che, “nel rigettare la domanda per sforamento dei limiti di reddito, ha considerato come redditi percepiti nell'anno 2022 anche il totale delle somme arretrate, liquidate in favore del ricorrente nel mese di Marzo 2022, a seguito di ricorso definito con sentenza favorevole” (v. pagg. 2 e 3 del ricorso).
Sostiene, dunque, il ricorrente che l' “avrebbe dovuto “spalmare” idealmente le somme CP_1
nei tre anni di riferimento (2018 – 2019 – 2020), non cumularle tutte nel 2022. Considerando gli arretrati nel loro importo complessivo e imputandoli tutti al 2022, l' ha invece CP_1
determinato il superamento del tetto reddituale in detto anno per la percezione della pensione di inabilità civile e la conseguente perdita del relativo diritto da parte del beneficiario”.
Con memoria tempestivamente depositata si costituiva l' , chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso.
In particolare, parte convenuta, premesso che il provvedimento amministrativo di rigetto della domanda del ricorrente del 26 ottobre 2022 “risulta dovuto al superamento dei limiti di reddito”, ha argomentato quanto segue: “In base alla Certificazione Unica rilasciata dall' nel 2023 (allegata) e relativa alle somme di pensione erogate nel 2022, il ricorrente CP_1
2 risulta aver percepito nell'anno 2022 un importo di € 17.819,18, rilevante per la prestazione di invalidità civile in questione, conseguente superamento dei limiti reddituali. Il suddetto importo si riferisce esclusivamente alla pensione del ricorrente, senza tenere conto degli arretrati, certificati nella apposita sezione della CU 2023 per l'anno 2022 (compensi relativi agli anni precedenti).
L'importo, in ultima analisi, scaturisce dal lordo annuo della pensione, pari a € 17.710,55 (€
1.362,35 per 13 mensilità – si veda certificato ObisM allegato), già superiore ai limiti di reddito che consentono di godere della prestazione, al quale va sommato l'importo di €
108,63, relativo al decreto aiuti bis, per un totale, appunto, di € 17,819,18.
Si ricorda che il limite di reddito relativo alla prestazione richiesta è fissato, per l'anno 2022,
a 17.050,42”.
La causa veniva trattata e discussa mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è infondato.
Dall'istruttoria documentale, risulta, infatti, il superamento del limite reddituale da parte del ricorrente con riferimento all'anno 2022, considerato che il a prescindere Parte_1
dall'accredito dei ratei precedenti, espressamente non ricompresi nella determinazione reddituale (come da CU2023 prodotta dall' dove, a pag. 9, alla voce “Compensi relativi CP_1
anni precedenti” era indicato l'importo di euro 29.276,27 a titolo di arretrati) ha comunque maturato un reddito da pensione pari a € 17.710,55 che, sommato all'importo di € 108,63, relativo al decreto “Aiuti-bis”, ha determinato un totale annuo di € 17,819,18, superiore al limite annuale pari ad euro 17.050,42.
Parimenti, appare contraddittoria e infondata l'ulteriore prospettazione offerta dal ricorrente con note del 13 marzo 2025, nelle quali, premesso che “il diritto alla corresponsione della pensione d'invalidità civile ex art.12 L118/71 prevede il non superamento del limite reddituale fissato, per il 2023, in € 17.920 €”, si dà atto poi che, “come si può evincere dalla dichiarazione reddituale del 2024, anno d'imposta 2023, il reddito imponibile del ricorrente
è pari ad € 19.145,00 quindi ben al di sotto della soglia prevista dalla legge”, circostanza
3 non veritiera, considerato il suddetto limite fissato in euro 17.920,00, come ammesso dallo stesso ricorrente.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Rieti, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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