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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/12/2025, n. 3345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3345 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1527/2024 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE E MINORI
Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di Appello promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(P.IVA , di seguito solo , con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 avv.ti Sebastiano A. Scarpa (C.F. ) ed Jacopo Astolfo (C.F. CodiceFiscale_1 C.F._2
) del Foro di Venezia, giusta procura in atti.
[...]
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Sara Merlo (C.F. Controparte_1 C.F._3
) del Foro di Vicenza, giusta procura in atti. C.F._4
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 1351/2024 emessa dal Tribunale di Treviso a definizione del procedimento n. r.g. 675/2021, pubblicata il 12.07.2024.
CONCLUSIONI
Per : Pt_1
1 “- In via principale, nel merito:
In riforma della Sentenza impugnata, rigettarsi l'opposizione proposta dal Sig. Controparte_1 perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
- In via subordinata, nel merito:
In riforma della Sentenza impugnata, accertarsi comunque il diritto di credito per un importo di €
15.176,99 in linea capitale in capo a nei confronti del Sig. per Parte_1 Controparte_1
i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento della predetta somma, maggiorata di interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo effettivo ex
d.lgs. N. 231/02, con la maggiorazione del 4% ai sensi dell'art. 62 co. 2 D.L. 1/2012 poiché concernenti prodotti agroalimentari, nonché il danno per ritardo nel pagamento, pari all'importo forfettario di € 40,00 previsto dal D. Lgs. 231/2002 nell'art. 6 co. 2.
Comunque: con vittoria di spese anche generali, competenze ed onorari di causa- anche in relazione al procedimento di primo grado ed al sub-procedimento rubricato al n. R.G. 675-1/2021”.
Per : CP_1
“rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Treviso nr.
1351/2024 pubblicata il 12.07.2024; conseguentemente ordinare al competente Conservatore la cancellazione dell'ipotecaria iscritta dalla su tutti i beni immobili del Parte_2
Sig. . Controparte_1
In ogni caso:
1) condannare parte attrice, anche ai sensi dell'art. 96, secondo e terzo comma, c.p.c., al pagamento di una somma determinata ex officio.
2) con vittoria di spese e compensi di causa integralmente rifusi comprensivi di IVA e CPA”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione, instaurava giudizio avverso il Controparte_1 provvedimento monitorio n. 3542/2020 emesso dal Tribunale di Treviso, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 15.176,99 in favore di , oltre accessori e spese. Pt_1
L'opponente deduceva che:
- le forniture oggetto delle fatture poste a fondamento dell'ingiunzione erano state eseguite nel periodo
(anno 2019) in cui l'azienda di panificazione “PANIFICIO PATICCERIA LF DI
2 LF NO (P.IVA ” risultava concessa in affitto al figlio P.IVA_2
MI DO;
- a seguito di contratto d'affitto d'azienda stipulato nell'aprile 2008, di successiva risoluzione avvenuta a novembre 2019 nonché di cessazione dell'attività con cancellazione dal registro delle imprese a dicembre 2019, ogni obbligazione insorta nel corso della gestione dell'affittuario doveva ritenersi a quest'ultimo esclusivamente riferibile;
- la riconsegna dell'azienda al concedente, avvenuta mediante accordo privato, non era stata accompagnata da alcuna conoscenza dei debiti contratti dal figlio, né aveva comportato la ripresa effettiva dell'attività imprenditoriale.
3. si costituiva contestando integralmente l'opposizione e domandando la conferma del decreto Pt_1 ingiuntivo, nonché la concessione della provvisoria esecuzione, poi accordata dal Giudice istruttore.
4. Il Tribunale disponeva l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'opponente e del
Curatore del Fallimento (v. Sentenza di luglio 2020) di Parte_3
, al fine di acquisire i Registri IVA, le scritture contabili, il Libro Giornale e
[...]
l'elenco delle fatture d'acquisto trasmesse telematicamente all'Amministrazione Finanziaria.
Dalla documentazione trasmessa dal Curatore emergeva la sola esistenza dei Registri IVA, non essendo stato rinvenuto il Libro Giornale e neppure ulteriori scritture obbligatorie.
5. Con Sentenza monocratica N°1351/2024, pubblicata il 12.07.2024, il Tribunale di Treviso ha statuito:
“- in accoglimento dell'opposizione proposta, revoca, con riguardo all'ingiunto , il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 3542/2020 del 16.12.2020;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
6. Il Giudice di I Grado ha reputato insussistenti i presupposti per configurare la responsabilità solidale di , ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c. ed ha rilevato che i debiti verso la società Controparte_1 fornitrice non risultavano annotati nei libri contabili obbligatori dell'impresa individuale gestita dall'affittuario, quale requisito imprescindibile per la giurisprudenza consolidata ai fini dell'estensione della responsabilità al cedente o “retrocessionario” dell'azienda.
7. Con atto di Appello del 16.09.2024, ha impugnato detta pronuncia formulando le seguenti Pt_1 doglianze.
I. Erronea valutazione del valore probatorio dei Registri Iva, stante il regime fiscale semplificato della ditta individuale . Parte_3
3 Secondo l'appellante, è stata erroneamente “svalutata” la portata probatoria del Registro IVA, non essendo stato considerato che ha rappresentato l'unico strumento contabile utilizzabile ai fini dell'accertamento della responsabilità solidale di . Controparte_1
La ditta individuale” ” ha operato in regime Parte_3 di contabilità semplificata e non era tenuta ad avere le scritture contabili previste dall'art. 2214 c.c.
Pertanto, il Registro IVA - unico documento contabile rinvenuto e recante le fatture di - ha Pt_1 costituito la principale fonte documentale idonea a rappresentare la situazione debitoria dell'impresa ed a soddisfare il requisito di conoscibilità dei debiti richiesto dall'art. 2560 c.c.
II. Applicabilità del principio di responsabilità solidale del cessionario (o retrocessionario) per i debiti contratti dal cedente, stabilito dall'art. 2560 comma 2 c.c.
A detta dell'appellante, non doveva essere ritenuta irrilevante l'applicazione della norma in questione, assumendo che il relativo presupposto non fosse integrato.
Stante la natura di scrittura contabile obbligatoria del Registro IVA per le imprese in contabilità semplificata, è stato soddisfatto il requisito della risultanza del debito dai libri contabili;
di qui, la piena applicabilità della disciplina in parola.
Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto osservare il principio affermato da Cass. n. 23581/2017, secondo cui, in caso di retrocessione dell'azienda affittata, il concedente risponde in solido con l'affittuario per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda, salvo l'ipotesi in cui concedente sia una procedura concorsuale;
di qui la responsabilità solidale di per i debiti contratti dal figlio nella Controparte_1 gestione dell'azienda retrocessa.
8. Con comparsa del 12.02.2024, si è costituito in Appello replicando che: Controparte_1
- secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. nn. 12984/2016, 5123/2006 e 2108/1994), la responsabilità del cessionario ex art. 2560, comma 2, c.c. richiede l'esistenza dei libri contabili obbligatori di cui all'art. 2214 c.c., dai quali soltanto può desumersi l'iscrizione del debito;
in loro assenza, anche se dovuta al regime di contabilità semplificata, tale responsabilità non può sorgere;
i
Registri IVA non hanno valore probatorio ai fini dell'accertamento dei debiti d'impresa; comunque, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe sempre sul creditore l'onere di provare il credito azionato, non potendo la fattura o documentazione proveniente dalla parte costituire prova a suo favore;
- l'eventuale estensione dell'art. 2560 c.c. all'affitto d'azienda non esime dall'accertare la presenza dei debiti nei Libri contabili obbligatori, del tutto inesistenti nel caso di specie.
8.bis La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.09.2025, una volta concessi ed usufruiti i termini ex art. 352 c.p.c.
4
9. L'Appello non può essere accolto.
A. Tema principale della vertenza è la responsabilità solidale ex art. 2560, comma 2, c.c. di
[...]
per debiti da forniture risalenti al 2019 verso contratti dal figlio, MI CP_1 Pt_1
DO, nella gestione dell'Azienda “ ” Parte_3
[sottoposta a Fallimento nel luglio 2020, dopo la cessazione dell'attività avvenuta a dicembre 2019], a lui affittata dal genitore nell'aprile 2008 (v. doc. non presente agli atti) e poi a quest'ultimo formalmente “restituita” in forza di scrittura privata autenticata del 18.11.2019 di Risoluzione di contratto di affitto d'azienda (v. doc. 17 ). Parte_4
Ebbene, con l'ordinanza 4248 del 10.02.2023, la Corte di Cassazione - dando continuità ad un proprio precedente giurisprudenziale (v. sentenza n. 23581/2017) - ha stabilito che in caso di “retrocessione” dell'Azienda affittata trova applicazione il disposto dell'art. 2560 c.c., per cui l'affittante risponde in solido con l'affittuario dei debiti contratti da questi durante l'affitto dell' Pt_5
Dunque, occorre verificare se sussista il requisito della rilevanza contabile di tali debiti sulla base delle Scritture Obbligatorie dell' Pt_5
Il menzionato art. 2560, comma 2, c.c., in materia di “debiti relativi all'Azienda ceduta”, prevede che il cessionario - oppure, in via analogica, il retrocessionario (quale è risultato ) - Controparte_1 risponda dei debiti inerenti all'esercizio dell'Azienda (anteriori alla cessione/retrocessione) solo se
“essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
Quindi, è previsto un accollo cumulativo dei debiti da parte del cessionario/retrocessionario che è solidalmente responsabile con il cedente/retrocedente dell'Azienda commerciale, ciò a tutela dei creditori e senza alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale che resta in capo al cedente/retrocedente.
Ne consegue che, nell'ipotesi di retrocessione dell'Azienda affittata, per il debito ricadente sull'affittuario (non liberato) risponde solidalmente anche il proprietario a cui l'Azienda è retrocessa.
In altre parole, l'obbligazione dell'affittuario si configura come un debito “puro” ex art. 2560 c.c. sorto in costanza dell'affitto e prima della retrocessione dell'Azienda; pertanto, si tratta di un debito dell'affittuario retrocedente per il quale opera la responsabilità solidale del soggetto a cui l'Azienda è retrocessa.
B. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nell'affermare che l'iscrizione nei Libri
Contabili Obbligatori di cui all'art. 2214 c.c. non è un requisito meramente formale, ma un elemento costitutivo della responsabilità; senza tale iscrizione, non può esservi solidarietà legale (v. Cass. civ., sez. II, 7 ottobre 2020, n. 21561).
La norma recita:
5 “L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite”.
A questo punto, si pone il problema del valore probatorio da attribuire all'unico documento prodotto e/o rinvenuto nel caso di specie, ossia il Registro IVA 2019 e l'Elenco Fatture 2019.
Nel dettaglio, l'esibizione del Curatore Fallimentare, rag. del 22.04.2022 è stata Persona_1 del seguente tenore:
I “Registri IVA” consentono di riassumere le transazioni di un'attività; consistono in documenti fiscali obbligatori per ogni titolare di partita IVA;
permettono di riepilogare tutti i movimenti passivi e attivi di un'Azienda; sono costituiti da scritture in partita doppia (dare/avere) con specificazione dell'IVA applicata per ogni fattura emessa o ricevuta;
vanno numerati in modo progressivo;
sono esenti da imposte di bollo e vanno mantenuti fino al termine del periodo previsto per l'accertamento; infatti, sono da esibire in caso di controllo fiscale da parte della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle
Entrate; sono fondamentali per il calcolo dell'IVA che va liquidata alla fine del periodo fiscale dell'attività, di solito mensile o trimestrale.
Ai sensi del DPR n. 633/1972, vi sono tre Registri obbligatori che ogni titolare di partita IVA deve predisporre, aggiornare e conservare: Registro delle fatture emesse;
Registro dei corrispettivi;
Registro degli acquisti.
Il Registro delle fatture emesse (anche detto Registro delle Vendite) è costituito dall'annotazione di ogni FATTURA EMESSA in ordine, secondo la numerazione legata alla data di emissione;
per ogni fattura va necessariamente indicato: numero progressivo;
data di emissione;
generalità del cliente;
ammontare imponibile dell'operazione; IVA divisa per aliquote o in mancanza norma di esenzione.
Il Registro dei corrispettivi consiste nell'annotazione del valore totale di tutti gli
[...] nella durata del giorno, entro il giorno non festivo successivo;
è obbligatoria Parte_6
l'indicazione dei seguenti dati: importi imponibili;
importi non imponibili;
importi esenti.
6 Il Registro degli acquisti è l'ANNOTAZIONE DELLE FATTURE E DELLE BOLLETTE DOGANALI
RELATIVE A BENI E SERVIZI UTILIZZATI nello svolgimento delle operazioni commerciali ad esercizio dell'impresa; per ogni documento serve indicare: la data di fatturazione;
il numero progressivo attribuito alla fattura;
le generalità del fornitore del bene o del servizio;
il valore totale delle operazioni, distinguendo gli importi imponibili, non imponibili ed esenti;
il valore dell'IVA secondo l'aliquota applicabile ad ogni fattura.
C. Nella fattispecie per cui è lite, come rilevato dal primo Giudice, non esistono i Libri Contabili
Obbligatori, quali il Libro giornale, il Libro degli inventari, il della ditta “ Persona_2 [...]
”, avendo il Curatore Fallimentare dichiarato che tali scritture non sono state Parte_3 rinvenute.
L'appellante sostiene che il regime di contabilità semplificata della ditta individuale giustifichi Pt_1 che il Registro IVA (pur avendo natura spiccatamente fiscale) svolga la funzione di “Libro contabile” idoneo a far emergere i debiti.
In realtà, perché il debito esista contabilmente non basta che ci sia attestazione della fattura ricevuta dal cliente, bensì occorre che risulti in via documentale che la stessa non è stata saldata;
per tale ragione, il
Registro Iva non può essere considerato - di per sé - come “Libro Contabile” Obbligatorio.
D. La natura “eccezionale” dell'art. 2560, comma 2, c.c. richiede che il debito/debitore emerga formalmente dai Libri Contabili Obbligatori, non da registrazioni fiscali che non riflettono la piena contabilità economico-patrimoniale.
Quanto all'interpretazione più favorevole ai creditori affermata nell'ordinanza della Cassazione n.
32134/2019, non può essere applicata nel senso invocato dall'odierna appellante, perché manca del tutto un quadro probatorio alternativo di rilievo.
Difatti, nel caso in esame, non risulta che la ditta sia stata utilizzata in frode ai creditori mediante trasferimento “fantasma”, né è emersa una strategia di spogliazione con atti fraudolenti;
quindi, non ci sono elementi tangibili per applicare la deroga prevista da quell'orientamento ed è inevitabile aderire all'interpretazione tradizionale che richiede la formalità dell'iscrizione/registrazione contabile.
Peraltro, la sentenza Cass. n. 14020/2025 rafforza la posizione di chi nega la responsabilità solidale quando mancano i Libri Contabili Obbligatori affermando che:
“l'iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo;
va esclusa, invece, la responsabilità del cessionario se i debiti non erano iscritti nei libri contabili, ma erano stati conosciuti aliunde, stante la natura eccezionale del comma 2 dell'art. 2560 c.c.”
10. Non resta che concludere che il Tribunale di Treviso ha correttamente ritenuto che il requisito necessario per l'esistenza giuridica della responsabilità solidale di non ricorresse, Controparte_1
7 perché l'unico documento in cui risulta il debito è il Registro IVA, documento fiscale non idoneo a soddisfare l'elemento costitutivo della responsabilità solidale sancita dal secondo comma dell'art. 2560
c.c.
11. Le spese del Grado seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni per lo scaglione € 5.201,00-€ 26.000,00 (in cui rientra il decisum), per le fasi espletate.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così decide:
1. RIGETTA l'Appello e per l'effetto CONFERMA la Sentenza impugnata.
2. ON l'appellante a rifondere all'appellato le spese di II Grado, liquidate in complessivi €
2.474,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3. DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'Appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 03.12.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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