Decreto cautelare 5 settembre 2025
Ordinanza cautelare 7 ottobre 2025
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Decreto cautelare 7 novembre 2025
Ordinanza cautelare 5 dicembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 20/04/2026, n. 2487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2487 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02487/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04379/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4379 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda sanitaria locale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Conchiglia, Angelo Pasquale Cogliano, Tiziana Tecce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa concession e della tutela cautelare,
dell’ordinanza prot. n. 0089456/u del 28/08/2025, notificata successivamente, con cui l’U.O.C. Servizio Veterinario della ASL di Benevento ha disposto l’abbattimento coattivo di dieci suini; dell’ordinanza di abbattimento dei medesimi capi di bestiame prot. n. 73271 del 09/07/2025, reiterata con ordinanza prot. n. 79047 del 24/07/2025 prot. 79047, comportante anche la revoca del provvedimento di registrazione dello stabilimento (cod. aziendale -OMISSIS- del provvedimento di sequestro sanitario dei suini adottato dalla medesima Amministrazione Sanitaria il 19/06/2025, notificato in data 19/06/2025; del verbale di ispezione del 19/06/2025 del Servizio Sanitario Animale della ASL di Benevento, nella parte in cui rileva il rischio sanitario in ragione di una sussunta ma inesistente violazione delle norme di tracciabilità degli animali; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’azienda sanitaria locale di Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. DA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all'esame, notificato e depositato il 4 settembre 2025, il ricorrente impugna i provvedimenti indicati in epigrafe coi quali la A.S.L. Benevento ha disposto l’abbattimento di 10 maiali da lui detenuti, coi relativi atti presupposti.
In concreto: a) in data 14 maggio 2025 il ricorrente presentava una s.c.i.a. con la quale comunicava alla A.S.L. Benevento l’avvio di una attività di allevamento di suini; b) il successivo 19 giugno 2025 personale del servizio veterinario eseguiva una ispezione da cui risultava la presenza di 10 maiali (numero superiore a quello di 4 necessario ai fini della qualificazione dell’allevamento come “ domestico/familiare ”); il ricorrente, presente all’ispezione, “ spontaneamente dichiarava che i suini sono stati acquistati da un commerciante di cui non conosce nome né indirizzo contattato attraverso sito online ” e che “ gli animali sono giunti senza mezzi di identificazione né documenti di tracciabilità ”; c) nel presupposto che fossero state violate le disposizioni in materia di tracciabilità dei suini “ aspetto fondamentale per la prevenzione delle malattie infettive e diffusive e il controllo della commercializzazione delle carni ”, con ordinanza 9 luglio 2025 prot. 08.22-20250073271 il Direttore della U.O.C. Sanità animale ordinava l’abbattimento degli animali, nell’esercizio del potere previsto dall’articolo 10 dell’ordinanza del commissario straordinario alla peste suina africana 5/2024, e disponeva la revoca del provvedimento di registrazione dello stabilimento, in base all’articolo 15, comma 5, d.lg. 5 agosto 2022, n. 134; d) l’ordine di abbattimento era reiterato in data 24 luglio 2025 con un provvedimento che respingeva una istanza di ritiro presentata dal ricorrente (e non depositata in giudizio); e) infine, in data 28 agosto 2025, non avendo il ricorrente spontaneamente ottemperato all’ordine di abbattimento, il Direttore della UOC sanità animale ordinava l’abbattimento coatto degli animali.
Di qui il ricorso all’esame con il quale il ricorrente denuncia l’illegittimità dell’ordine di abbattimento:
a) per violazione del principio di proporzionalità in quanto l’amministrazione non ha debitamente considerato che gli animali – come risulta dallo stesso sopralluogo del 19 giugno 2025 - erano in ottime condizioni di salute; di conseguenza, in assenza di patologie accertate, la misura dell’abbattimento risulterebbe eccessiva e sproporzionata alla luce del disposto: a1) dell’articolo 15 d.lg. n. 134 citato secondo cui per gli animali “ non identificati per cui l'operatore non è in grado di garantire la rintracciabilità ” la “ ASL territorialmente competente valuta, considerando gli aspetti sanitari e di benessere, se disporne l'abbattimento in stabilimento e la distruzione senza alcun indennizzo o il loro eventuale impiego per fini diversi dal consumo umano ”; a2) dell’articolo 9 della Costituzione secondo cui “ la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali ”;
b) per erronea applicazione della disciplina degli articoli 15 d.lg. n. 134 e dell’ordinanza commissariale n. 5/2024; la tesi del ricorrente è che la normativa sulla tracciabilità non si applicherebbe agli allevamenti domestico-familiari; tale sarebbe il suo caso dato, che i 10 maiali in questione non sono tutti di sua proprietà; in particolare, egli sostiene di essere proprietario di 4 animali mentre gli altri sei animali apparterrebbero ai signori M. M. (3 animali) e al signor F. S. (3 animali); questi altri due soggetti sarebbero titolari di altrettanti allevamenti domestico-familiari (in allegato al ricorso sono stati depositati due ss.cc.ii.aa. presentate da questi due soggetti il 19 maggio 2025 per l’avvio dell’attività).
Con ordinanza n. 2687 del 5 novembre 2025 la sezione ha respinto l’istanza di tutela cautelare. Con ordinanza n. 4407 del 5 dicembre 2025 la terza sezione del Consiglio di Stato ha riformato l’ordinanza della sezione e disposto la sospensione degli atti impugnati.
La trattazione del ricorso è stata quindi fissata alla udienza pubblica del 14 aprile 2026.
Il ricorso è infondato e deve quindi essere respinto.
Occorre premettere che la normativa in materia di tracciabilità dei suini si applica anche agli allevamenti domestico-familiari; si tratta, infatti, di norme che hanno una essenziale funzione di prevenzione delle malattie infettive e diffusive e di controllo della filiera alimentare; la tesi del ricorrente secondo cui tale normativa non si applicherebbe agli allevamenti domestico-familiari non è quindi fondata e, del resto, il ricorso non indica quale ne sarebbe il supporto normativo; il ricorrente si limita infatti a richiamare gli adempimenti posti a carico di questi allevamenti dal “ manuale operativo ” approvato con il D.M. 7 marzo 2023 (che per gli allevamenti familiari prevede al paragrafo 2.4.1. lettera a adempimenti semplificati) ma non dimostra di averli adempiuti, inserendo gli animali nella BDN (cioè nella banda dati nazionale dell’anagrafe zootecnica); in realtà per questi animali gli adempimenti previsti sono stati interamente omessi e la loro circolazione è avvenuta in completa clandestinità (“ a nero ”, come icasticamente sostenuto negli scritti difensivi dell’amministrazione); va anche aggiunto che l’affermazione del ricorrente secondo cui gli animali sarebbero in parte di proprietà di altri soggetti è sprovvista di prova, dato che in sede di ispezione egli ha dichiarato che i suini sarebbero stati acquistati da uno sconosciuto contattato su un sito online; a rigore si potrebbe sostenere che il ricorrente sia mero possessore dei suini, non essendo in grado di dimostrare come quando e dove li abbia acquistati; in ogni caso, correttamente la A.S.L. ha ritenuto che l’allevamento fosse unico dato che gli animali sono allevati insieme ed è abbastanza ovvio che a decidere l’unicità o la pluralità degli allevamenti non può essere il fatto formale della titolarità ma il dato sostanziale relativo alle modalità con cui essi sono allevati.
Ciò premesso, la normativa applicabile nel caso di rinvenimento di suini per i quali sia stata violata la normativa in materia di tracciabilità è contenuta in generale nell’articolo 15 d.lg. n. 134 del 2022 ma nel caso in esame l’amministrazione ha applicato l’articolo 10 dell’ordinanza del commissario straordinario alla peste suina africana che, in deroga a quanto prevede l’articolo 15 del d.lg. 5 agosto 2022, n. 134, prevede che “ nel caso in cui vengano rinvenuti maiali non indentificati per i quali sia impossibile risalire al proprietario, oppure suidi detenuti illegalmente, l’ACL dispone il sequestro, l’abbattimento e la distruzione degli animali dopo aver effettuato gli accertamenti sanitari eventualmente ritenuti necessari ”.
Come si vede in questo caso l’ordine di abbattimento costituisce un atto sostanzialmente dovuto; la circostanza che gli animali fossero in buone condizioni di salute risulta quindi irrilevante, dato che la ragione per cui nel caso di animali “detenuti illegalmente” e privi di tracciabilità l’ordinanza dispone l’abbattimento non risiede nelle loro condizioni di salute ma nella assenza di tracciabilità che implica rischi sanitari, non limitati al pericolo della diffusione di malattie infettive (si pensi al controllo sull’uso di antibiotici), oltre al danno per gli allevamenti regolari e per il controllo della filiera agroalimentare. Né potrebbe sostenersi che l’ordinanza è illegittima in quanto la A.S.L. non ha eseguito “ gli accertamenti sanitari eventualmente ritenuti necessari ”; in realtà proprio la circostanza che gli animali fossero in buone condizioni giustifica l’omissione di accertamenti sanitari (che sarebbero stati invece necessari, ai fini della adozione di eventuali ulteriori misure sanitarie a garanzia della sanità pubblica, ove gli animali fossero apparsi in cattive condizioni di salute). In altri termini, in caso di suini privi di tracciabilità e/o detenuti illegalmente, gli accertamenti sanitari sono doverosi allorché i suini non appaiano in buone condizioni di salute; in tal caso infatti possono rendersi necessarie – a seguito degli accertamenti sanitari - ulteriori misure a garanzia della sicurezza sanitaria delle persone e degli animali, in particolare di altri allevamenti (ove per es. i suini risultassero infetti si renderebbero indispensabili misure per prevenire o contenere la diffusione del contagio).
Se ci si pone in questa prospettiva, appare evidente la non pertinenza alla fattispecie all’esame del richiamo al principio di proporzionalità, dato che l’ordinanza commissariale – non impugnata – configura l’abbattimento di suini detenuti illegalmente e privi di tracciabilità come atto dovuto; né risulta pertinente il richiamo alla tutela degli animali introdotta nell’articolo 9 C.; è abbastanza evidente che il ricorrente alleva gli animali in questione per destinarli alla macellazione e, quindi, è incongruo che invochi una normativa – peraltro di là da venire dato che l’articolo 9 C. rinvia a una legge dello Stato - che tutela gli animali; in altri termini il ricorrente agisce a tutela di propri interessi economici, che intenderebbe realizzare a dispetto dell’inosservanza delle regole minime sulla tracciabilità dei suini, per cui, nel caso all’esame, non si pone un problema di tutela della vita e del benessere animale.
Il ricorso deve dunque essere respinto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro tremila, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN DE, Presidente
DA LL, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA LL | AN DE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.