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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 11/12/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.1523/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1523/2025 RG promossa da:
(c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_1 C.F._1 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. FABIANI MARZIA parte ricorrente
(c.f. , domicilio eletto presso lo studio del Parte_2 C.F._2 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. TARA ROMINA parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e in Trecate il 30.06.2002 e trascritto nel registro di Stato civile del predetto Comune al Parte_1 Parte_2
n° 24 parte II Serie A anno 2002. Incaricare l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trecate di provvedere all'annotazione e trascrizione dell'emananda sentenza Perdita del cognome per la sig.ra Assegnazione Parte_2 Pt_1 Per_ della casa coniugale alla sig.ra con gli arredi ivi esistenti Mantenimento diretto di in capo ai genitori e Pt_1 suddivisione al 50% delle spese straordinarie giusto Protocollo di Torino Assegno unico ex lege. Con il favore delle spese. Parte resistente: accogliere le domande ex adverso dispiegate e per l'effetto pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, incaricando l'Ufficile dello Stato Civile di Trecate di provvedere alle dovute annotazioni con perdita del cognome da parte della signora disponendo altresì in capo ai genitori il diretto mantenimento Parte_2 Pt_1 Per_ Per_ di con suddivisione al 50% delle spese extra secondo Protocollo di Torino, con la precisazione che è libera di decidere, salvo preavviso con l'uno o l'altro genitore, l'alternanza di frequentazione con i medesimi.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/08/2025, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Novara per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'esponente ha rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. Parte_2
(C.F. in data 30/6/2002 in Trecate, iscritto al registro del predetto comune al C.F._2
n° 24 parte II, Serie A anno 2002 (doc. 2) e che, dalla loro unione è nata Per_1
Con accordo di negoziazione assistita del 28/2/2024, è stata disposta la separazione dei coniugi alle Per_ seguenti condizioni: “
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La minore figlia viene affidata in via condivisa a entrambi i genitori con collocazione paritetica e pari tempo presso ciascun genitore (settimane alterne). 3. 4. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della prole nel momento in cui sarà presso di sé Le spese straordinarie di carattere medico-scolastico-sportivo verranno ripartite al 50% tra le parti, giusto Protocollo di Torino 15/03/2016. 5. Assegno unico ripartito al 50% tra le parti. 6. 7. Il domicilio coniugale, di proprietà esclusiva della signora verrà Pt_1 assegnato con i relativi arredi, alla stessa;
il signor rilascerà lo stesso entro il 30.03.2024, asportando i propri Parte_2 beni personali. Tutte le decisioni sugli aspetti educativi e su eventi importanti verranno concordemente prese dai genitori, mentre ciascuno deciderà autonomamente su aspetti di organizzazione riferiti alla quotidianità. I genitori si impegnano sin da ora a comunicarsi reciprocamente le informazioni più rilevanti che riguardano e riguarderanno la loro figlia. Ogni variazione che riguarderà la gestione del tempo da trascorrere con il minore figlio sarà resa possibile durante l'anno per eventuali situazioni contingenti, previo accordo tra le parti.
9. trascorrere con il minore figlio sarà resa possibile durante l'anno per eventuali situazioni contingenti, previo accordo tra le parti. i genitori si concedono altresì reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio della minore figlia. È fatto comunque obbligo per i genitori di concordare con congruo anticipo l'espatrio della minore. Le parti confermano di essere economicamente autosufficienti, di aver risolto all'avverarsi di quanto sopra, ogni pendenza economica e di non aver nulla reciprocamentea pretendere. 10. I documenti della figlia nonché il libretto di risparmio della stessa devono venire condivisi tra i genitori fino Per_ alla maggiore età di . Si producono i seguenti documenti:”
Ha, quindi, concluso come in atti.
Si è costituto il resistente nei termini di legge che ha concluso come in atti, riportandosi alle conclusioni della ricorrente.
All'udienza del 2/12/2025, dato atto della regolare costituzione del contraddittorio, le partisi sono riportate alle conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con accordo di negoziazione assistita del 28/2/2024. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
L'accordo può essere ratificato essendo conforme alle norme di legge e agli interessi della prole.
L'accordo giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 contratto in data 30/6/2002 in Trecate, iscritto al registro del predetto comune al n° 24 parte II,
[...]
Serie A anno 2002;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) assegna la casa familiare a Parte_1
4) dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto di nei tempi di rispettiva Per_1 permanenza;
5) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
6) dispone che l'assegno unico universale sia percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
7) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
8) spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 2/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1523/2025 RG promossa da:
(c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_1 C.F._1 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. FABIANI MARZIA parte ricorrente
(c.f. , domicilio eletto presso lo studio del Parte_2 C.F._2 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. TARA ROMINA parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e in Trecate il 30.06.2002 e trascritto nel registro di Stato civile del predetto Comune al Parte_1 Parte_2
n° 24 parte II Serie A anno 2002. Incaricare l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trecate di provvedere all'annotazione e trascrizione dell'emananda sentenza Perdita del cognome per la sig.ra Assegnazione Parte_2 Pt_1 Per_ della casa coniugale alla sig.ra con gli arredi ivi esistenti Mantenimento diretto di in capo ai genitori e Pt_1 suddivisione al 50% delle spese straordinarie giusto Protocollo di Torino Assegno unico ex lege. Con il favore delle spese. Parte resistente: accogliere le domande ex adverso dispiegate e per l'effetto pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, incaricando l'Ufficile dello Stato Civile di Trecate di provvedere alle dovute annotazioni con perdita del cognome da parte della signora disponendo altresì in capo ai genitori il diretto mantenimento Parte_2 Pt_1 Per_ Per_ di con suddivisione al 50% delle spese extra secondo Protocollo di Torino, con la precisazione che è libera di decidere, salvo preavviso con l'uno o l'altro genitore, l'alternanza di frequentazione con i medesimi.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/08/2025, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Novara per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'esponente ha rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. Parte_2
(C.F. in data 30/6/2002 in Trecate, iscritto al registro del predetto comune al C.F._2
n° 24 parte II, Serie A anno 2002 (doc. 2) e che, dalla loro unione è nata Per_1
Con accordo di negoziazione assistita del 28/2/2024, è stata disposta la separazione dei coniugi alle Per_ seguenti condizioni: “
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La minore figlia viene affidata in via condivisa a entrambi i genitori con collocazione paritetica e pari tempo presso ciascun genitore (settimane alterne). 3. 4. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della prole nel momento in cui sarà presso di sé Le spese straordinarie di carattere medico-scolastico-sportivo verranno ripartite al 50% tra le parti, giusto Protocollo di Torino 15/03/2016. 5. Assegno unico ripartito al 50% tra le parti. 6. 7. Il domicilio coniugale, di proprietà esclusiva della signora verrà Pt_1 assegnato con i relativi arredi, alla stessa;
il signor rilascerà lo stesso entro il 30.03.2024, asportando i propri Parte_2 beni personali. Tutte le decisioni sugli aspetti educativi e su eventi importanti verranno concordemente prese dai genitori, mentre ciascuno deciderà autonomamente su aspetti di organizzazione riferiti alla quotidianità. I genitori si impegnano sin da ora a comunicarsi reciprocamente le informazioni più rilevanti che riguardano e riguarderanno la loro figlia. Ogni variazione che riguarderà la gestione del tempo da trascorrere con il minore figlio sarà resa possibile durante l'anno per eventuali situazioni contingenti, previo accordo tra le parti.
9. trascorrere con il minore figlio sarà resa possibile durante l'anno per eventuali situazioni contingenti, previo accordo tra le parti. i genitori si concedono altresì reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio della minore figlia. È fatto comunque obbligo per i genitori di concordare con congruo anticipo l'espatrio della minore. Le parti confermano di essere economicamente autosufficienti, di aver risolto all'avverarsi di quanto sopra, ogni pendenza economica e di non aver nulla reciprocamentea pretendere. 10. I documenti della figlia nonché il libretto di risparmio della stessa devono venire condivisi tra i genitori fino Per_ alla maggiore età di . Si producono i seguenti documenti:”
Ha, quindi, concluso come in atti.
Si è costituto il resistente nei termini di legge che ha concluso come in atti, riportandosi alle conclusioni della ricorrente.
All'udienza del 2/12/2025, dato atto della regolare costituzione del contraddittorio, le partisi sono riportate alle conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con accordo di negoziazione assistita del 28/2/2024. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
L'accordo può essere ratificato essendo conforme alle norme di legge e agli interessi della prole.
L'accordo giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 contratto in data 30/6/2002 in Trecate, iscritto al registro del predetto comune al n° 24 parte II,
[...]
Serie A anno 2002;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) assegna la casa familiare a Parte_1
4) dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto di nei tempi di rispettiva Per_1 permanenza;
5) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
6) dispone che l'assegno unico universale sia percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
7) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
8) spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 2/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO