Rigetto
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/04/2026, n. 3059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3059 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03059/2026REG.PROV.COLL.
N. 00279/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 279 del 2026, proposto da
Torricelli s.r.l., mandataria del raggruppamento, e Facchetti Costruzioni s.p.a., mandante dello stesso, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B24CDF2DDB, rappresentate e difese dagli avvocati Franco Coccoli, Carlo Baseggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Mm s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi e Federica Fischetti, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Lezzi in Roma, piazza D'Ara Coeli 1;
nei confronti
GE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Angelo Cassamagnaghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AC s.r.l., non costituito in giudizio;
NT TR s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Perona e Guido Sartorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 4148/2025, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di GE s.r.l. e di Mm s.p.a. e di NT TR s.c. a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2026 il Cons. RA RA IN e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda la “ gara n. 26/2024/apl-bis. Gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023 per l’affidamento di un appalto integrato avente a oggetto la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova sezione di digestione anaerobica presso il depuratore di AN DO (cup: j42e24000160005 - cig: b24cdf2ddb) ”.
2. Le società Torricelli s.r.l. e Facchetti Costruzioni s.p.a., facenti parte dell’omonimo raggruppamento costituendo (di seguito: “raggruppamento T”), partecipante alla gara, hanno impugnato:
- il provvedimento di aggiudicazione al raggruppamento avente come mandataria GE e AC s.r.l. in qualità di mandante (di seguito: “raggruppamento C”);
- tutti i verbali di gara e relativi allegati e della proposta di aggiudicazione;
- ogni altro atto, ancorché non conosciuto, ai predetti comunque connesso, presupposto e/o conseguenziale.
Le stesse hanno altresì chiesto l’inefficacia del contratto che sia stato o dovesse essere stipulato tra MM s.p.a. ed il raggruppamento aggiudicatario e domanda di subentro del raggruppamento tra le società ricorrenti nell'aggiudicazione e nel contratto eventualmente nelle more stipulato ai sensi dell'art. 121 c.p.a. o, alternativamente, nell'ipotesi in cui non fosse possibile riconoscere il risarcimento in forma specifica, per il ristoro di tutti i danni subiti e subendi dalle ricorrenti in ragione dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati con il presente ricorso.
3. Il Tar Lombardia – AN, con sentenza 15 dicembre 2025 n. 4148, ha respinto il ricorso.
4. Le società facenti parte del raggruppamento T hanno appellato la sentenza con ricorso n. 279 del 2026.
5. Nel corso del presente grado di giudizio si sono costituite MM s.p.a. e NT TR s.c. a r.l. (di seguito: “NT TR”), alla quale è stato notificato il ricorso introduttivo a seguito di ordinanza n. 2255 del 16 giugno 2025, con la quale il Tar ha ritenuto di dover ampliare il contraddittorio in ragione dell’” ampliamento dell’oggetto dell’accertamento ” alla verifica della “ riconducibilità ” delle attività affidate dalla NT TR alla società Holzner & RT Engineering s.r.l. (di seguito: “società H”) nella categoria S.03.
6. All’udienza del 2 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’appello è infondato.
7.1. L’esito del giudizio esime il Collegio dal valutare le eccezioni di rito riguardanti il ricorso in appello e il ricorso introduttivo, anche riproposte.
8. Con il primo motivo le società facenti parte del raggruppamento T hanno dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto infondata la censura riguardante la referenza spesa dal raggruppamento indicato quale progettista dal raggruppamento aggiudicatario, rilasciata da NT TR alla società H, mandante del raggruppamento incaricato della progettazione, per soddisfare il requisito di capacità nella categoria S.03.
Parte appellante ha, in particolare, contestato tale attestazione avendo partecipato al raggruppamento aggiudicatario di detti lavori, in quanto:
- l’attestazione “relativa alla Progettazione Definitiva”, riportata altresì nel DGUE della società H si riferirebbe a prestazioni “mai svolte dalla società stessa”;
- l’attestazione “relativa alla “Progettazione Esecutiva” (così nel DGUE) non sarebbe “corretta” in quanto le attività svolte dall’ingegner CL RT (di seguito: “ingegnere X”) sono descritte dalla Provincia di NT e dal Consorzio NT TR come “aggiornamento e integrazione”, mentre nel DGUE è riportata la dizione “Progettazione Esecutiva”.
Per tale ragione, secondo l’appellante, l’offerta dell’aggiudicatario non soddisfa i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 6.1.3 del disciplinare, non potendo concorrere al raggiungimento della soglia di valore della progettazione in categoria S.03 di 13.512.148,89 euro di cui al punto i), né ai fini di integrare il requisito dei servizi di punta di cui al punto ii).
Al riguardo l’appellante ha sottolineato che il punto della questione non è (contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata con affermazione, in astratto, anche condivisibile) che “possono essere oggetto di certificazione anche le attività di riprogettazione che non costituiscono le attività originarie”) ma che controparte ha reso in gara una dichiarazione non aderente a quanto effettivamente svolto in ragione di quanto dichiarato dalla società H nel DGUE.
Né può sanare la situazione la documentazione presentata in giudizio in quanto la giurisprudenza esclude l’esperibilità del soccorso istruttorio nell’ipotesi in cui sia volto a sopperire al mancato possesso di requisiti di partecipazione in quanto si porrebbe in contrasto con il principio di parità dei concorrenti.
Né, secondo parte appellante, può essere onerata parte ricorrente di provare che le prestazioni svolte dalla controinteressata non siano spendibili, ostando il principio di prossimità e di disponibilità della prova.
8.1. Il motivo è infondato. Ciò esime il Collegio dal valutare le relative eccezioni di rito.
8.2. Innanzitutto l’omissione e la non veridicità delle dichiarazioni rese in giudizio non costituiscono, di per sé, causa di esclusione ai sensi dell’art. 98 del d. lgs. n. 36 del 2023, a meno che non integrino la specifica fattispecie di omissione dichiarativa di cui al comma 3 lett. b) dell’art. 98.
In base a detta disposizione “ L'illecito professionale si può desumere ” dalla condotta dell’operatore economico che abbia “ tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ”, nei termini previsti dal precedente comma 3 lett. b).
Detta è infatti l’unica fattispecie indicata dall’art. 98 comma 3 del d. lgs. n. 36 del 2023 che può essere integrata dall’omissione o non veridicità delle dichiarazioni rese in gara alla stazione appaltante, rendendo rilevanti tali condotte se supportate dal “dolo specifico” ivi indicato. Il comma 5 dell’art. 98 precisa specularmente che “ Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità ”, implicitamente riaffermando la mancanza di autonoma portata escludente delle stesse (a meno di integrazione della fattispecie di cui al precedente comma 3 lett. b).
Nella relazione al codice si legge infatti che “ l’omissione e non veridicità non assistite da “dolo specifico” non integrano causa di esclusione nella gara specifica, in coerenza con quanto disposto al comma 14, ultimo periodo, dell’art. 96 ”.
Detta ultima disposizione precisa che l’omissione e la non veridicità della comunicazione alla stazione appaltante della sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 non costituisce “ di per sé causa di esclusione ”, pur potendo rilevare ai fini della valutazione di gravità di cui all’art. 4 dell’art. 98, come ribadito anche nel comma 5 dell’art. 98.
Pertanto, in mancanza del “dolo specifico” (su cui la Sezione si è pronunciata con sentenza 11 settembre 2025 n. 7282) di cui alla fattispecie delineata nell’art. 98 comma 3 lett. b), le patologie dichiarative non danno luogo, di per sé, all’esclusione.
Pertanto, in disparte l’approfondimento dell’asserita veridicità, o meno, delle dichiarazioni rese in gara dalla società H, la censura volta a evidenziare la non veridicità delle stesse non conduce, di per sé, l’esclusione auspicata da parte appellante (quanto all’eventuale sussistenza del “dolo specifico” infra ).
8.4. Precisato ciò, fra i requisiti di capacità tecnica e professionale il punto 6.1.3 del disciplinare richiede di “ aver eseguito, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara, servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è pari almeno a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID come meglio riportato nella seguente tabella ” (punto i).
Nella successiva tabella, quanto alla categoria S.03, è prevista una colonna “Corrispondenza l. 143/49”, che riporta “lg”, una colonna “Valore delle opere”, che riporta 9.008.099,26 €, e una colonna “Valore delle opere complessivo minimo”, che riporta 13.512.148,89 €”.
Il punto 6.1.3 del disciplinare richiede altresì, quale requisito di capacità tecnica e professionale, di “ aver eseguito, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara, due servizi “di punta" di architettura e ingegneria relativi a ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella, analoghi -per dimensioni e caratteristiche tecniche- a quelli oggetto di appalto, di importo complessivo -per ciascuna categoria e ID- pari almeno a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID come meglio riportato nella seguente tabella ” (punto ii).
Nella successiva tabella, quanto alla categoria S.03, è prevista una colonna “Corrispondenza l. 143/49”, che riporta “lg”, una colonna “Valore delle opere”, che riporta 9.008.099,26 €, e una colonna “Valore delle opere complessivo minimo”, che riporta 7.206.479,41 €”.
8.3. La società H, facente parte del raggruppamento incaricato della progettazione dal raggruppamento C, ha esposto nel DGUE, al fine di integrare i requisiti di cui ai punti i) e ii) del punto 6.1.3 del disciplinare, le referenze della “ progettazione esecutiva e definitiva dei lavori di realizzazione 1°lotto dell’impianto di depurazione di NT 3 ”.
Nel corso delle verifiche svolte dalla stazione appaltante nei confronti del primo graduato (in ragione dell’inversione procedimentale, con riferimento ai requisiti qui controversi il raggruppamento C ha presentato un certificato rilasciato dalla NT TR, datato 6 febbraio 2023, attestante l'esecuzione delle attività di progettazione relative ai “ lavori di realizzazione del 1° Lotto dell’impianto di depurazione di NT 3 – Versione sottomonte con rettifica strada S.S. n. 12 .
In detto certificato si legge che NT TR “ attesta che in persona di Ing. [X] […] ha fornito i seguenti servizi professionali ”, facendo riferimento espresso all’attività di “ progettazione ” per l’“ importo complessivo dei lavori (Variante n. 7) ” di circa 87.290.195,21 euro nel periodo temporale marzo 2019 - aprile 2022.
Nella “ Relazione dal direttore dei lavori a struttura ultimata di opera in calcestruzzo di cemento armato e struttura metallica ” 5 settembre 2023 il direttore dei lavori della Provincia autonoma di NT, indica, tra i vari progettisti, l’ingegnere X, “ progettista delle strutture in c.a. in opera del depuratore, dell’integrazione degli elementi prefabbricati, del sistema “vasca bianca” e dei pozzettoni di attraversamento ferroviario ”, e conclude confermando che “ i lavori sono stati eseguiti regolarmente ” con rispetto del progetto depositato e della normativa applicabile.
In data 24 luglio 2024 la Provincia autonoma di NT ha confermato alla società H “ che l’Associazione Temporanea di Imprese affidataria dell’Appalto in oggetto ha provveduto al deposito presso lo scrivente degli elaborati del Progetto Esecutivo di Variante del Depuratore”, precisando che i suddetti elaborati sono firmati dall'Ing. CL RT iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano al n. 1824 ”.
Con nota 15 maggio 2025 NT TR ha confermato che “ la dichiarazione in data 06/02/2023 in merito alla progettazione definitiva ed esecutiva eseguita dall’Ing. CL RT per i lavori di realizzazione del 1° lotto dell’impianto di depurazione NT 3 versione sottomonte con rettifica strada SS n. 12, Variante n. 7, è stata rilasciata ad attestazione del buon esito, e dunque della regolare esecuzione, del servizio svolto ”.
NT TR, alla quale è stato esteso il contraddittorio nei termini di cui all’ordinanza n. 2255 del 16 giugno 2025, ha dedotto di avere “ affidato a Holzner & RT Engineering S.r.l., con contratto (privato) 26/03/2019 la “riprogettazione strutturale ed esecutiva, la progettazione strutturale e costruttiva ed assistenza al cantiere ”, precisando di avere “ reso la dichiarazione 6 febbraio 2023 circa i servizi di natura professionale in conformità alla classificazione di legge ”, una volta “ Verificata la corrispondenza delle prestazioni oggetto del contratto con la categoria S.03”.
Con il contratto stipulato il 26 marzo 2019 NT TR alla società H la “ riprogettazione strutturale ed esecutiva, la progettazione struttura e costruttiva ed assistenza al cantiere ” le cui opere sono indicate espressamente all’art. 2, recante “ oggetto, descrizione delle prestazioni e documenti contrattuali ”.
8.4. Pertanto, l’oggetto dell’attività esposta dalla società H per l’integrazione dei requisiti di cui al punto 6.1.3, così come appena sopra individuato, non esorbita dai limiti indicati nel medesimo punto del disciplinare.
Infatti, il disciplinare richiede, per quanto riguarda il punto i), il pregresso svolgimento di “ servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è pari almeno a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori ” e, per quanto riguarda il punto ii), di avere svolto due servizi “ di punta ” di “ architettura e ingegneria relativi a ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella, analoghi -per dimensioni e caratteristiche tecniche- a quelli oggetto di appalto ”.
Non si rinvengono quindi specifici riferimenti alla necessità che i servizi di ingegneria e architettura si siano concretizzati in progetti definitivi ed esecutivi. Né ciò è desumibile in via indiretta, per quanto riguarda i servizi di punta, dal riferimento al fatto che l’esperienza deve avere riguardo a servizi “ analoghi -per dimensioni e caratteristiche tecniche ”, che, anzi, l’espressione utilizzata qualifica i servizi in termini ampi, che consentono di comprendere anche attività non esattamente qualificabili come progettazione definitiva ed esecutiva.
Pertanto non risulta rilevante, nel caso di specie, il fatto che le referenze esibite dalla società H abbiano, o meno, avuto riguardo alla progettazione definitiva ed esecutiva, riguardando comunque quanto meno la riprogettazione, peraltro definita “riprogettazione esecutiva strutturale” e “progettazione costruttiva strutturale” nel contratto, così da poter essere compresa nella nozione di servizi di architettura e ingegneria. Né vale a smentire dette referenze la documentazione che attesta che un’attività di progettazione è stata svolta da altri soggetti, quale il contratto stipulato da NT TR il 7 novembre 2016, avente ad oggetto la “ progettazione esecutiva e [del] l’esecuzione dei lavori di realizzazione del 1° lotto dell’impianto di depurazione di NT 3 – versione sottomonte - e rettifica strada S.S. n. 12 dell’Abetone e del Brennero ”, e il “ cartiglio progettazione definitiva ” (depositato in primo grado), recante “ progetto guida definitivo ” del maggio 2013, in cui figurano altri professionisti.
Infatti la referenza della società H, come da contratto stipulato nel 2019, attiene alla riprogettazione e quindi non esclude, e anzi presuppone, una precedente progettazione, come evidente dal fatto che nelle premesse del contratto del 2019 viene richiamato il contratto stipulato il 7 novembre 2016, riguardante la progettazione esecutiva.
Neppure si apprezza la non veridicità di quanto dichiarato nel DGUE dalla società H, posto che il riferimento alla progettazione ivi contenuto non risulta smentito dalla documentazione a supporto, in quanto il termine è generico e ricomprende la riprogettazione. Né risulta specificamente smentita la qualificazione della stessa in termini di “definitiva” ed “esecutiva” (di cui al DGUE, che comunque non fa riferimento alla “intera” progettazione del lotto dell’impianto), considerato che il contratto del 2019 fa riferimento anche alla “ riprogettazione esecutiva ”, e in ogni caso l’eventuale erronea qualificazione dell’attività può assumere rilevanza solo nei termini di cui al richiamato comma 3 lett. b) dell’art. 98 (su cui infra ).
8.5. Quanto al profilo soggettivo delle referenze qui controverse, l’attestazione prodotta in gara dalla società H si riferisce all’ingegnere X, sebbene con un’espressione che non esclude che possa riferirsi alla società H, di cui è amministratore l’ingegnere X in quanto si legge “ in persona ”.
In ogni caso in giudizio NT TR ha dichiarato di avere “ affidato a Holzner & RT Engineering S.r.l., con contratto (privato) 26/03/2019 la “riprogettazione strutturale ed esecutiva, la progettazione strutturale e costruttiva ed assistenza al cantiere ”.
Dal contratto stipulato il 26 marzo 2019 si evince che NT TR ha affidato alla società H la “ riprogettazione strutturale ed esecutiva, la progettazione struttura e costruttiva ed assistenza al cantiere ”, le cui opere sono indicate espressamente all’art. 2, recante “ oggetto, descrizione delle prestazioni e documenti contrattuali ”.
Pertanto i riferimenti all’ingegnere X, contenuti anche nell’attestazione 6 febbraio 2023, non valgono a ritenere non ascrivibile alla società H la referenza, anche in ragione del fatto che il contratto è stato stipulato dalla società H e l’ingegnere X è amministratore, con rappresentanza, della società (come da visura). Né è smentito che l’ingegnere X, amministratore della società, li abbia firmati in esecuzione della prestazione che la società di è obbligata a effettuare con il contratto dalla stessa sottoscritto.
8.6. Le suddette censure sono quindi infondate anche considerando la produzione documentale fatta in giudizio.
Tuttavia ciò non costituisce violazione delle regole del soccorso istruttorio e del principio di parità di trattamento.
Infatti la stazione appaltante, nello svolgimento dell’attività valutativa del possesso dei requisiti, ha ritenuto che i documenti acquisiti fossero idonei e sufficienti allo scopo.
Il c.d. soccorso istruttorio processuale ha avuto ad oggetto non tutta la documentazione a comprova del requisito, ma soltanto il segmento documentale “integrativo”, che ha contribuito a comprovare la sussistenza del requisito al momento della presentazione dell’offerta.
La documentazione depositata in giudizio non è quindi riferita a esperienze diverse ed ulteriori rispetto a quelle dichiarate con la domanda di partecipazione e non comporta quindi l’integrazione postuma di un requisito (Cons. St., sez. V, 6 dicembre 2021 n. 8148), bensì svolge la funzione di completamento della documentazione già presentata.
La produzione documentale fatta in giudizio non viola quindi i principi di parità di trattamento, risultando confermativa del giudizio già espresso dall’Amministrazione (Cons. St., sez. V, 16 dicembre 2025 n. 9967).
8.7. Posto che, ai fini della conferma della sussistenza del requisito di partecipazione dichiarato in gara e sussistente all’epoca della presentazione dell’offerta, non è rilevante accertare se tale conclusione sia stata tratta sulla base dello stesso compendio documentale depositato in gara, ovvero di un compendio documentale più completo, poiché alcuni documenti sono stati prodotti in giudizio, non vi sono i presupposti per ritenere integrato il sopra richiamato illecito professionale di cui al sopra richiamato comma 3 lett. b) dell’art. 98.
Manca infatti la dichiarazione non veritiera e la condotta indebita dell’operatore, avendo lo stesso dichiarato un requisito che la stazione appaltante ha ritenuto sussistente e che i documenti prodotti in giudizio hanno confermato.
Non essendovi i presupposti per ritenere insussistente il requisito, le dichiarazioni che lo riguardano non possono essere connotate dall’effetto di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, nei termini di cui all’art. 98 comma 3 lett. b) del d. lgs. n. 36 del 2023. E ciò anche considerando che, ai sensi dell’art. 101 comma 1 lett. b) del d. lgs. n. 36 del 2023, il concorrente può, alle condizioni e nei termini ivi previsti, “ sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica ”, salvo quelle che “ rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente ”.
8.8. Il motivo è quindi infondato, assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
Pertanto risulta superata anche la censura di asserita violazione del principio di prossimità e di disponibilità della prova da parte del Tar, in quanto, avendo la controinteressata comprovato la sussistenza dei requisiti qui controversi, nei termini sopra illustrati, detta parte ha assolto all’onere di provare gli elementi a proprio favore, potendo essere smentita dall’iniziativa di controparte, non conducente nel caso di specie.
9. Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar non ha ritenuto determinante l’asserita carenza dell’attestazione del buon esito delle attività di progettazione svolte dalla società H.
Secondo l’appellante tale mancanza non può essere giustificata, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, dalla natura privata di NT TR.
9.1. Il motivo è infondato. Ciò esime il Collegio dal valutare le relative eccezioni di rito.
Si premette, quanto all’oggetto della censura, che la devoluzione in appello ha avuto riguardo all’asserita mancanza di produzione del certificato di buon esito con riferimento all’attività espletata presso la NT TR in quanto il motivo di appello non reca alcun riferimento all’esperienza maturata presso la società Alfa Solutions, invece richiamata nel ricorso introduttivo.
Piuttosto parte appellante, nel riferire il contenuto della sentenza impugnata, criticandolo “ nel punto in cui dequota ad elemento irrilevante la carenza nelle attestazioni prodotte dalla controinteressate dell’attestazione del “buon esito” delle attività di progettazione svolte dalla HO e RT sostenendo che tale attestazione “è propria della certificazione rilasciata dai soggetti pubblici” essendo il Consorzio NT TR un soggetto privato, il Disciplinare andava inteso nel senso di non ritenerla necessaria ”, riferisce la statuizione alla sola NT TR, così da non poter interpretare i successivi assunti come riferiti alla società Alfa Solutions. E ciò anche in ragione del criterio di specificità delle censure contenute nel ricorso in appello di cui all’art. 101 comma 1 c.p.a.
Nondimeno, nel merito, si osserva quanto segue.
9.2. Il disciplinare prevede che i requisiti di cui ai punti i) e ii) del punto 16.1.3 del disciplinare siano attestati dalla dichiarazione di buon esito. In particolare la lex specialis richiede una dichiarazione “ del committente ”, “ circa l’avvenuto espletamento con buon esito dell’attività di progettazione ” (con previsione non impugnata).
Il certificato di buon esito svolge quindi la funzione di comprovare i requisiti di cui ai punti i) e ii) del punto 16.1.3 del disciplinare.
Pertanto la mancanza di detto certificato rileva in relazione a detti requisiti, ostando a ritenerli sussistenti.
Come già illustrato i requisiti sono stati ritenuti sussistenti dalla stazione appaltante sulla base della documentazione prodotta in gara.
In particolare, nel corso delle verifiche svolte dalla stazione appaltante nei confronti del primo graduato (in ragione dell’inversione procedimentale), con riferimento ai requisiti qui controversi la società H ha presentato un certificato rilasciato dalla NT TR, datato 6 febbraio 2023, attestante l'esecuzione delle attività di progettazione relative ai “ lavori di realizzazione del 1° Lotto dell’impianto di depurazione di NT 3 – Versione sottomonte con rettifica strada S.S. n. 12 .
In detto certificato si legge che NT TR “ attesta che in persona di Ing. [X] […] ha fornito i seguenti servizi professionali ”, facendo riferimento espresso all’attività di “ progettazione ” per l’“ importo complessivo dei lavori (Variante n. 7) ” di circa 87.290.195,21 euro nel periodo temporale marzo 2019 - aprile 2022.
Pertanto, il certificato è stato rilasciato al termine dell’attività, attestando l’avvenuto espletamento del servizio.
Nella “ Relazione dal direttore dei lavori a struttura ultimata di opera in calcestruzzo di cemento armato e struttura metallica ” 5 settembre 2023 il direttore dei lavori della Provincia autonoma di NT, indica, tra i vari progettisti, l’ingegnere X, “ progettista delle strutture in c.a. in opera del depuratore, dell’integrazione degli elementi prefabbricati, del sistema “vasca bianca” e dei pozzettoni di attraversamento ferroviario ”, e conclude confermando che “ i lavori sono stati eseguiti regolarmente ” con rispetto del progetto depositato e della normativa applicabile.
Con la nota 15 maggio 2025, depositata in giudizio in primo grado, NT TR ha confermato che “ la dichiarazione in data 06/02/2023 in merito alla progettazione definitiva ed esecutiva eseguita dall’Ing. CL RT per i lavori di realizzazione del 1° lotto dell’impianto di depurazione NT 3 versione sottomonte con rettifica strada SS n. 12, Variante n. 7, è stata rilasciata ad attestazione del buon esito, e dunque della regolare esecuzione, del servizio svolto ”.
Lo stesso è a dirsi con riferimento all’esperienza maturata presso Alfa Solutions s.p.a.
In gara la società H ha presentato un certificato rilasciato dalla Alfa Solutions s.p.a., datato primo febbraio 2023, attestante l'esecuzione delle attività di progettazione relative ai servizi svolti per il progetto “ Polo integrato di trattamento e recupero dei rifiuti in località Saliceti – Comune di Vezzano Ligure (SP) ”.
In detto certificato si legge che Alfa Solutions s.p.a. “ attesta che in persona di [X] […] ha fornito i seguenti servizi professionali per il progetto ”, facendo quindi riferimento espresso all’attività di “ progettazione ”, per l’“ importo complessivo dei lavori ” di circa 29.671.047,04 euro nel periodo temporale marzo 2021 - febbraio 2022.
Pertanto, il certificato è stato rilasciato al termine dell’attività, attestando l’avvenuto espletamento del servizio.
Con nota 11 aprile 2025, depositata in giudizio in primo grado, Alfa Solutions s.p.a. ha confermato che “ la dichiarazione in data 01/02/2023 in merito alla progettazione esecutiva eseguita dall’Ing. CL RT per il Polo integrato di trattamento e recupero dei rifiuti in località Saliceti – Comune di Vezzano Ligure (SP), è stata rilasciata ad attestazione del buon esito, e dunque della regolare esecuzione, del servizio svolto ”.
Quindi quanto prodotto in giudizio ha confermato la titolarità dei requisiti di cui ai punti i) e ii) del punto 16.1.3 del disciplinare al tempo della presentazione della domanda di partecipazione.
Le suddette censure sono quindi infondate anche considerando la produzione documentale fatta in giudizio.
Tuttavia ciò, come già sopra illustrato, non costituisce violazione delle regole del soccorso istruttorio e del principio di parità di trattamento.
La documentazione depositata in giudizio non è infatti riferita a esperienze diverse ed ulteriori rispetto a quelle dichiarate con la domanda di partecipazione e non comporta quindi l’integrazione postuma di un requisito, bensì svolge la funzione di completamento della documentazione che lo comprova (Cons. St., sez. V, 16 dicembre 2025 n. 9967).
Si aggiunge che, ai sensi dell’art. 101 comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 36 del 2023, “ la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo” può essere integrata in sede di soccorso istruttorio ”. Pertanto la dedotta violazione non riveste, in termini generali, una diretta portata escludente, laddove l’appellante ha concluso nel senso che “ l’attuale aggiudicatario va escluso dalla gara per difetto di almeno uno dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dai punti 6.1.3. i. e ii. del disciplinare di gara ”.
9.3. Tanto basta per ritenere il motivo infondato, assorbita ogni altra considerazione.
10. Con il terzo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha affermato che l’art. 66 comma 2 del d.lgs. n 36 del 2023 non può costituire un limite all’utilizzo dei requisiti professionali di un progettista “per il solo fatto che questi abbia deciso di costituire una società per lo svolgimento della sua attività” professionale.
Secondo l’appellante la società H, costituita nel 2010, non può beneficiare, dopo il 2015, di un’esperienza svolta da professionisti dalla stessa dipendenti con il limite temporale di “ un periodo di cinque anni dalla loro costituzione ”, ai sensi dell’art. 66 comma 2 del d.lgs. n 36 del 2023.
10.1. Il motivo è infondato.
10.2. Come già sopra visto l’esperienza è stata maturata dalla stessa società H, avendo essa stipulato il contratto 26 marzo 2019, la cui esecuzione è attestata da NT TR con documento 6 febbraio 2023 e successiva dichiarazione 15 maggio 2025, appunto indirizzata alla società stessa: Infatti, come già visto, i riferimenti, contenuti anche nell’attestazione 6 febbraio 2023, all’ingegnere X non valgono a ritenere non ascrivibile alla società H la referenza, dal momento che non è smentito che l’ingegnere X, amministratore della società, li abbia firmati in esecuzione della prestazione che la società di è obbligata a effettuare con il contratto dalla stessa firmato.
Pertanto la società ha speso un requisito di esperienza maturata dalla stessa. Non si pone quindi il tema della spendita, da parte della società, di un requisito maturato dai “ soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 ” ai sensi dell’art. 66 comma 2 del d.lgs. n 36 del 2023 (in disparte ogni altra valutazione in merito all’interpretazione della disposizione).
11. Le censure volte all’accoglimento della domanda caducatoria sono infondate.
Pertanto è altresì infondata la domanda di tutela in forma specifica e di risarcimento per equivalente in quanto presuppone l’accoglimento della domanda caducatoria e l’annullamento dell’aggiudicazione, derivante dalla mancanza di titolarità dei requisiti qui controversi da parte del raggruppamento C. Ciò esime il Collegio dal valutare le relative eccezioni di rito, anche riproposte.
12. In conclusione, l’appello è infondato.
La peculiarità e la novità della vicenda nel suo insieme giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA NN IC TI, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
RA RA IN, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA RA IN | PA NN IC TI |
IL SEGRETARIO