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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Brindisi in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/25, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1487/2024 R.G. e vertente TRA
in persona del legale rapp.tante p.t., rapp.ta e Parte_1 difesa dall' avv. Antonio Salzano;
, n.q. di legale rapp.tante di Parte_2 [...]
rapp.to e difeso dall' avv. Antonio Salzano;
Parte_1
- ricorrenti –
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n. 149/15, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari dott.sse
[...]
, e;
CP_2 Controparte_3 CP_4
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26.03.24, le parti ricorrenti indicate in epigrafe adivano l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 14/2024 emessa dall' Controparte_1 in data 27.02.2024, notificata alla società
[...] Parte_1 in data 28.02.2024 ed al Signor in data 08.03.2024, chiedendo Parte_2 dichiararne la nullità, invalidità, illegittimità, inefficacia. A fondamento del proprio ricorso eccepivano, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione della sanzione, trattandosi di violazioni relative al periodo 2015-16, nonché l'assenza di prova, da parte della convenuta, in ordine all'effettivo inadempimento fondante l'irrogazione della sanzione. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' , a seguito di concessa rimessione in termini, chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso. Evidenziava, in particolare, che le violazioni poste alla base della sanzione erano state oggetto del verbale unico di accertamento e notificazione n. BR00000/2021- 381-01 del 26.04.2021, con il quale veniva accertato che la società ricorrente aveva effettuato registrazioni infedeli sul Libro Unico del Lavoro dei dati relativi alla lavoratrice nel periodo da novembre 2015 ad ottobre 2020, per Parte_3 complessive 49 mensilità. La causa è stata assegnata allo scrivente Magistrato, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/25, con provvedimento del Presidente del tribunale di Brindisi del 18.11.25. Essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. QUESTIONI PRELIMINARI In via preliminare, va rilevato che la parte convenuta ha effettuato la costituzione in giudizio in data 27.12.24, mediante deposito di comparsa alla quale non risulta allegato alcunché (né la procura, né la delega, né alcun documento indicato in memoria). La predetta costituzione è avvenuta a seguito di provvedimento di rimessione in termini del 18.12.24. Va, tuttavia, posto in luce, in ragione delle conseguenze di cui appresso si dirà, che non risulta acquisito agli atti di causa, alla data della presente decisione, alcuno dei documenti elencati nella memoria di costituzione dell' (malgrado il provvedimento di rimessione in termini). MERITO - PRESCRIZIONE È infondata l'eccezione di prescrizione. Pacifica l'applicabilità alla fattispecie per cui è causa del termine di prescrizione quinquennale, per come si legge anche in ricorso, la violazione posta alla base della sanzione, risulta asseritamente posta in essere a partire da novembre 2015 e per 49 mesi. Ne consegue che, alla data di notifica degli atti impugnati, il termine quinquennale non era ancora decorso. MERITO – SULLA SUSSISTENZA DELLE VIOLAZIONI LEGITTIMANTI LA SANZIONE Il ricorso, nondimeno, è fondato nel merito. Per come correttamente affermato nell'atto introduttivo, infatti, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato (Trib. Arezzo n. 157/2022) Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che sull'amministrazione resistente, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di ricorrente (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di parte resistente-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione resistente (Cfr., ex pluribus, Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015). Operata tale premessa va, allora, rilevato che l'assenza di alcuno dei documenti citati nella memoria di costituzione della parte resistente e, soprattutto, del verbale unico di accertamento e notificazione n. BR00000/2021-381-01 del 26.04.2021, non consente di ritenere raggiunta la prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione di cui agli atti impugnati. Nemmeno tale carenza può essere colmata mediante l'espletamento della richiesta prova per testi, posto che essa ha ad oggetto unicamente la seguente circostanza
“se vero che ha rilasciato la dichiarazione che le si rammostra e ne riconosce la sottoscrizione”. Orbene, a fronte dell'assenza, in atti, del verbale di accertamento, la prova non è esperibile. Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con dichiarazione di non debenza delle somme indicate dall'atto impugnato. SPESE DI LITE Residua il governo delle spese di lite, che si stima equo compensare per 1/3, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., costituite dalla mancata regolare costituzione della convenuta in occasione della prima udienza, dipesa (come emerge dall'ordinanza del 18.12.24) da circostanze alla stessa non imputabili. Le spese per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, applicata a distanza ex art. 3 D.L. 117/25, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata;
2) Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
in persona del legale rapp.tante p.t., rapp.ta e Parte_1 difesa dall' avv. Antonio Salzano;
, n.q. di legale rapp.tante di Parte_2 [...]
rapp.to e difeso dall' avv. Antonio Salzano;
Parte_1
- ricorrenti –
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n. 149/15, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari dott.sse
[...]
, e;
CP_2 Controparte_3 CP_4
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26.03.24, le parti ricorrenti indicate in epigrafe adivano l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 14/2024 emessa dall' Controparte_1 in data 27.02.2024, notificata alla società
[...] Parte_1 in data 28.02.2024 ed al Signor in data 08.03.2024, chiedendo Parte_2 dichiararne la nullità, invalidità, illegittimità, inefficacia. A fondamento del proprio ricorso eccepivano, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione della sanzione, trattandosi di violazioni relative al periodo 2015-16, nonché l'assenza di prova, da parte della convenuta, in ordine all'effettivo inadempimento fondante l'irrogazione della sanzione. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' , a seguito di concessa rimessione in termini, chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso. Evidenziava, in particolare, che le violazioni poste alla base della sanzione erano state oggetto del verbale unico di accertamento e notificazione n. BR00000/2021- 381-01 del 26.04.2021, con il quale veniva accertato che la società ricorrente aveva effettuato registrazioni infedeli sul Libro Unico del Lavoro dei dati relativi alla lavoratrice nel periodo da novembre 2015 ad ottobre 2020, per Parte_3 complessive 49 mensilità. La causa è stata assegnata allo scrivente Magistrato, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/25, con provvedimento del Presidente del tribunale di Brindisi del 18.11.25. Essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. QUESTIONI PRELIMINARI In via preliminare, va rilevato che la parte convenuta ha effettuato la costituzione in giudizio in data 27.12.24, mediante deposito di comparsa alla quale non risulta allegato alcunché (né la procura, né la delega, né alcun documento indicato in memoria). La predetta costituzione è avvenuta a seguito di provvedimento di rimessione in termini del 18.12.24. Va, tuttavia, posto in luce, in ragione delle conseguenze di cui appresso si dirà, che non risulta acquisito agli atti di causa, alla data della presente decisione, alcuno dei documenti elencati nella memoria di costituzione dell' (malgrado il provvedimento di rimessione in termini). MERITO - PRESCRIZIONE È infondata l'eccezione di prescrizione. Pacifica l'applicabilità alla fattispecie per cui è causa del termine di prescrizione quinquennale, per come si legge anche in ricorso, la violazione posta alla base della sanzione, risulta asseritamente posta in essere a partire da novembre 2015 e per 49 mesi. Ne consegue che, alla data di notifica degli atti impugnati, il termine quinquennale non era ancora decorso. MERITO – SULLA SUSSISTENZA DELLE VIOLAZIONI LEGITTIMANTI LA SANZIONE Il ricorso, nondimeno, è fondato nel merito. Per come correttamente affermato nell'atto introduttivo, infatti, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato (Trib. Arezzo n. 157/2022) Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che sull'amministrazione resistente, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di ricorrente (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di parte resistente-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione resistente (Cfr., ex pluribus, Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015). Operata tale premessa va, allora, rilevato che l'assenza di alcuno dei documenti citati nella memoria di costituzione della parte resistente e, soprattutto, del verbale unico di accertamento e notificazione n. BR00000/2021-381-01 del 26.04.2021, non consente di ritenere raggiunta la prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione di cui agli atti impugnati. Nemmeno tale carenza può essere colmata mediante l'espletamento della richiesta prova per testi, posto che essa ha ad oggetto unicamente la seguente circostanza
“se vero che ha rilasciato la dichiarazione che le si rammostra e ne riconosce la sottoscrizione”. Orbene, a fronte dell'assenza, in atti, del verbale di accertamento, la prova non è esperibile. Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con dichiarazione di non debenza delle somme indicate dall'atto impugnato. SPESE DI LITE Residua il governo delle spese di lite, che si stima equo compensare per 1/3, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., costituite dalla mancata regolare costituzione della convenuta in occasione della prima udienza, dipesa (come emerge dall'ordinanza del 18.12.24) da circostanze alla stessa non imputabili. Le spese per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, applicata a distanza ex art. 3 D.L. 117/25, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata;
2) Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli