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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 339/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DAVIGO PIERCAMILLO, Presidente
RD UI, RE
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2130/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 202504301258593067365141/2025 IMU a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3596/2025 depositato il
09/10/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 2130/2025 Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_2 e dal dott. Difensore_3, propone opposizione avverso preavviso di iscrizione ipotecaria derivante dagli avvisi di accertamento anni 2021 e 2022, di cui agli RGR nn. 1491 e 1492 del 2025, notificati in data 10 marzo
2025, ovvero prima dello scadere del termine per la presentazione del ricorso e per il versamento, per l'importo di Euro 1.365.568,63, comprensivo di imposta, interessi e sanzioni.
I motivi di opposizione si riportano puntualmente a quelli relativi ai ricorsi formalizzati per gli accertamenti e pongono in risalto la non definitività degli accertamenti dai quali la paventata iscrizione trae origine.
Il Comune ha successivamente notificato a mezzo pec il PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN
AUTOTUTELA PROVV ANN CPI_202504301258593067365141.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità formale del ricorso, che risulta essere tempestivo, rispetto alla notifica dell'atto di preavviso, regolarmente proposto previa instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente che aveva provveduto alla formulazione degli atti (accertamenti e preavviso di iscrizione ipotecaria) impugnati, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi osservato che il Comune, in data 15/09/2025, ha depositato provvedimento di annullamento in autotutela del preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione.
Tale provvedimento ha rimosso la causa originaria della controversia, facendo venire a mancare quindi la materia stessa del contendere.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Va tuttavia ravvisata la parziale soccombenza virtuale dell'Ente impositore, poiché la sua intempestività nel formalizzare l'atto opposto, poi annullato, ha reso necessaria, al fine di tutelare il proprio diritto, la formulazione dell'impugnazione a cura della parte contribuente, al quale va quindi restituito l'importo versato a titolo di contributo unificato, per iscrivere a ruolo l'opposizione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Restituzione CU
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DAVIGO PIERCAMILLO, Presidente
RD UI, RE
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2130/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 202504301258593067365141/2025 IMU a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3596/2025 depositato il
09/10/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 2130/2025 Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_2 e dal dott. Difensore_3, propone opposizione avverso preavviso di iscrizione ipotecaria derivante dagli avvisi di accertamento anni 2021 e 2022, di cui agli RGR nn. 1491 e 1492 del 2025, notificati in data 10 marzo
2025, ovvero prima dello scadere del termine per la presentazione del ricorso e per il versamento, per l'importo di Euro 1.365.568,63, comprensivo di imposta, interessi e sanzioni.
I motivi di opposizione si riportano puntualmente a quelli relativi ai ricorsi formalizzati per gli accertamenti e pongono in risalto la non definitività degli accertamenti dai quali la paventata iscrizione trae origine.
Il Comune ha successivamente notificato a mezzo pec il PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN
AUTOTUTELA PROVV ANN CPI_202504301258593067365141.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità formale del ricorso, che risulta essere tempestivo, rispetto alla notifica dell'atto di preavviso, regolarmente proposto previa instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente che aveva provveduto alla formulazione degli atti (accertamenti e preavviso di iscrizione ipotecaria) impugnati, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi osservato che il Comune, in data 15/09/2025, ha depositato provvedimento di annullamento in autotutela del preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione.
Tale provvedimento ha rimosso la causa originaria della controversia, facendo venire a mancare quindi la materia stessa del contendere.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Va tuttavia ravvisata la parziale soccombenza virtuale dell'Ente impositore, poiché la sua intempestività nel formalizzare l'atto opposto, poi annullato, ha reso necessaria, al fine di tutelare il proprio diritto, la formulazione dell'impugnazione a cura della parte contribuente, al quale va quindi restituito l'importo versato a titolo di contributo unificato, per iscrivere a ruolo l'opposizione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Restituzione CU