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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/09/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3885/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3885/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 17 settembre 2025 Sono presenti, per parte appellante, l'avv. Modestino Argenio, il quale si riporta alle difese in atti e conclude per l'integrale accoglimento dell'appello con vittoria di spese e competenze di causa;
per parte appellata, per delega dell'avv. De Marco, l'avv. Giovanni D'Urso, il quale si riporta alle difese in atti in particolare alla comparsa conclusionale delle cui conclusioni chiede integrale accoglimento. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 17 settembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 3885/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “solo danni a cose “e vertente TRA
- (P. Iva: ), con Parte_1 P.IVA_1 sede in Milano alla Via B. Crespi 2, in persona del suo Procuratore Speciale, dott. CP_1
, elett.te dom.to in Avellino alla Via Trinità 3, nello studio dell'Avv. Alfredo Giannella
[...] ( ) che lo rapp.ta e difende in giudizio, giusta procura inatti;
C.F._1
- Appellante – E
cod. fisc. , residente in Cervinara (AV), alla Controparte_2 C.F._2 Via Giustino Fortunato, elettivamente domiciliata in Cervinara (AV), alla Via Salvatore Di
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Giacomo, num. 12/A, presso lo studio dell'avv. Ciro DE MARCO, cod. fisc.
, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione C.F._3 del 12 marzo 2019 introduttivo del giudizio di primo grado;
- appellata - E (c.f. ); CP_3 C.F._4
- appellato contumace
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
– proponeva appello avverso la sentenza n. 236/2022 resa dal Giudice di
[...] Pace di Cervinara nel giudizio R.G. 452/2019. L'appellante premetteva, in sintesi, quanto al giudizio di primo grado, che: CP_2 introduceva giudizio innanzi al GDP di Cervinara al fine di ottenere il risarcimento
[...] dei danni patiti in occasione del sinistro stradale avvenuto il 20.06.2018 in Paolisi (BN) tra la sua autovettura MERCEDES tg ES876YE – garantita con l'appellante per la rca - e la autovettura MAZDA tg EA531FE, proprietà di e condotta da deducendo di aver CP_3 Persona_1 riportato lesioni personali valutate nella misura del 2% di danno biologico e che la Mercedes riportava danni pari ad €14.997,13 come da preventivo e precisando che l' aveva CP_4 corrisposto il pagamento per i giorni di malattia/assenza dal lavoro e che pertanto nella richiesta risarcitoria non era compresa la richiesta di danni per la invalidità temporanea e chiedendo il risarcimento della somma di € 20.000,00; si costituiva essa che Parte_1 contestava la avversa domanda chiedendone il rigetto;
espletata l'istruttoria attraverso la escussione del teste attoreo e l'interrogatorio formale dell'attrice nonché CTU tecnica ricostruttiva della dinamica del sinistro ed acquisita la documentazione depositata dalle parti, la causa veniva decisa con la sentenza appellata n. 236/2022, del 18.07.2022, che accoglieva la domanda attorea dichiarando l'esclusiva responsabilità di nella produzione del CP_3 sinistro di causa e condannando i convenuti al risarcimento per €15487,00. L'appello era fondato sui seguenti motivi: “Arbitraria ed errata valutazione delle risultanze istruttorie Violazione degli artt. 115 116 c.p.c. Omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia - erroneità e illogicità della motivazione”, contestando l'appellante che il Giudice avesse affermato la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non indicando quale sarebbe stato il comportamento negligente e/o imprudente CP_5 e/o imperito e non emergendo l'asserzione circa la invasione di corsia da alcun elemento istruttorio;
in assenza di individuazione da parte del primo Giudice di profili omissivi o commissivi, il Giudice di Pace avrebbe dovuto procedere all'applicazione della presunzione del concorso di colpa ex art. 2054 II comma c.c.; contestava altresì l'appellante che il primo Giudice avesse omesso di valutare adeguatamente le risultanze della prova documentale, ovvero il c.d.
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modello di constatazione amichevole del sinistro e le risultanze della “scatola nera”, equivocate sia dal CTU che dal Giudice di Pace;
contestava, inoltre, l'appellante che non condivisibile fosse anche la decisione del primo Giudice in merito alla quantificazione delle lesioni valutate apoditticamente nella misura del 1,5 % in assenza di prova e accertamento medico strumentale e faceva rilevare che l'appellato nell'atto di citazione espressamente avesse dichiarato di essere stato compensato dall' per i giorni di temporanea, pertanto il primo Giudice non avrebbe CP_4 dovuto liquidare il risarcimento quantomeno per la invalidità temporanea. L'appellante concludeva “Voglia l'On.le Tribunale di Avellino - Preliminarmente sospendere la efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c. - Dichiaratane l'ammissibilità, accogliere l'appello e riformare la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Cervinara, n. 236/2022, e statuire quindi, il rigetto della domanda dell'attore-appellato, in quanto responsabile esclusivo del sinistro per cui è causa. - In subordine disporre nuovamente CTU tecnica ricostruttiva anche per la compiuta analisi delle risultanze della c.d. scatola nera. - In subordine in applicazione dell'art. 2054 II comma c.c. dichiarare la pari responsabilità delle parti nella causazione del sinistro di cui è causa. - Statuire in ogni caso la non debenza del risarcimento per la invalidità temporanea, erroneamente liquidata dal primo giudice, in quanto per stessa ammissione attorea tale voce di danno ha trovato ristoro dal pagamento effettuato dall' . - CP_4 Statuire in ogni caso la riforma della sentenza nella parte relativa alle spese di lite, con condanna dell'appellato/attore alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza del primo grado. - Dichiarare che l'attore/appellato è tenuto al rimborso in favore dell'appellante di quanto, medio tempore, pagato. - Con vittoria di spese e competenze del grado.”. Si costituiva in giudizio la parte appellata , contestando la fondatezza Controparte_2 di tutti i motivi di appello, evidenziando la correttezza della sentenza di primo grado e sottolineando, solo con riguardo alla liquidazione, da parte del primo Giudice, non solo dell'invalidità permanente, ma anche dei giorni di invalidità temporanea totale e parziale (ITT e ITP) che, sul punto, il Giudice di Pace, per mero errore materiale, non avesse tenuto conto di quanto affermato e richiesto in atto di citazione, essendo stata la richiesta attorea, fin dalla nota di costituzione in mora, sempre limitata al solo danno da invalidità permanente, avendo, l'attrice, percepito dall' il pagamento dei giorni di malattia/assenza dal lavoro. CP_4 L'appellata concludeva “voglia l'Ill.mo Giudice del gravame adito, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa: 1) rigettare l'articolato motivo di impugnazione proposto dalla nella sua elencazione delle parti censurate, in Parte_1 quanto infondato, con conferma in toto della sentenza num. 236/2022; 2) condannare parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore.”. Acquisito il fascicolo di primo grado, con l'Ordinanza del 20/7/2023 il Tribunale dichiarava la contumacia dell'appellato in parziale accoglimento della relativa CP_3 istanza proposta da sospendeva l'efficacia esecutiva della Sentenza di Parte_1 primo grado n. 236/2022 resa dal Giudice di Pace di Cervinara nel giudizio R.G. 452/2019, pubblicata il 21.09.2022 e notificata il 26.09.2022, con riguardo al solo capo “D” del dispositivo, dichiarava, per la restante parte, l'istanza di sospensiva inammissibile, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa viene decisa. Così succintamente esposti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. Il primo motivo di gravame, rubricato “Arbitraria ed errata valutazione delle risultanze istruttorie Violazione degli artt. 115 116 c.p.c. Omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia - erroneità e illogicità della motivazione.”, è parzialmente fondato. In particolare, risulta condivisibile il rilievo per cui non ricorressero adeguati fondamenti nel compendio istruttorio per ritenere ricorrente una colpa esclusiva nella causazione del sinistro di causa in capo al conducente del veicolo Mazda e quindi dichiarare responsabile esclusivo il convenuto CP_3
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In linea generale, va rammentato che, per comuni principi giurisprudenziali, il convincimento del giudice deve necessariamente realizzarsi attraverso l'apprezzamento di tutti gli elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso e la relativa valutazione non può limitarsi all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica, per cui, se è vero che al giudice di merito è attribuito un ampio potere discrezionale al riguardo nel senso che è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, non gli è invece consentito di fondarlo sull'esame isolato di singoli elementi istruttori, nonchè di ritenere ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto: dovendo il relativo giudizio derivare da una organica e complessiva valutazione di essi nel quadro unitario dell'indagine probatoria (v. in questo senso Cass. civile sez. I, 19/03/2009, (ud. 27/01/2009, dep. 19/03/2009), n.6697, in parte motiva); inoltre è noto che “in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, nel senso che (fuori dai casi di prova legale) esse, anche se hanno carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento, del quale il giudice deve dare conto con motivazione il cui unico requisito è l'immunità da vizi logici.” (cfr. Cass. civile sez. I, 06/02/2003, n.1747). Ebbene, nella fattispecie in esame, si evince dalla disamina del fascicolo di primo grado che le dichiarazioni rese dalla teste escussa per parte attrice, , a diretta conoscenza Tes_1 dei fatti per avervi ella assistito, confermavano il capo di prova secondo cui “mentre l'istante procedeva alla guida della propria vettura, a velocità ridotta e sulla propria corsia di marcia, su Via Circumvallazione con direzione di marcia Rotondi – Paolisi, giunta a pochi metri prima dell'incrocio con Via Faenza, veniva impattata nella parte anteriore con la parte anteriore destra della che proveniva dalla detta Via Faenza (posta sulla destra rispetto a Via CP_5 Circumvallazione), a velocità sostenuta, non consona allo stato dei luoghi, la cui conducente, nello svoltare a sinistra onde immettersi su Via Circumvallazione, con direzione opposta a quella della Mercedes, invadeva la corsia occupata da quest'ultima” (v. verbale di udienza del 14/03/2022, fasc. I grado). Tali risultanze erano, tuttavia, necessariamente da valutare unitamente agli ulteriori elementi di prova pure in atti e da raffrontare con questi, in specie al fine di ricostruire la dinamica del fatto e svolgere la comparazione delle condotte di guida tenute nell'occasione del sinistro da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, operazione dovuta anche nel caso in cui si accerti una condotta colpevole di uno di essi (v. in tema Cass. civile sez. VI, 21/11/2022, n.34163 “In tema di sinistro stradale e concorso di colpa, occorre una valutazione della condotta di entrambi i soggetti coinvolti ai fini della sua possibile sussistenza;
l'infrazione pur grave commessa da uno di questi non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro, ben potendo poi la condotta di uno dei due, comunque colpevole, non portare ad alcuna forma di concorso quando l'efficacia eziologica della condotta dell'altro risulti assorbente (fattispecie relativa ad un sinistro mortale che aveva visto da un lato, il superamento del limite di velocità di pochi chilometri da parte di uno dei conducenti coinvolti, dall'altro, una invasione di corsia da parte del conducente deceduto in seguito al sinistro); Cass. civile sez. VI, 24/05/2013, n.12882 “in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia - come nella specie - adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. (Cass. n. 15434/04; 11007/03; v. anche Cass. n. 13085/07; 4009 e 4660/06).
4.2. La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione, proprio esaminando gli elementi la cui valutazione il ricorrente assume che sia stata
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pretermessa.
4.3. Nella specie, i giudici di appello hanno correttamente rilevato che l'istruttoria svolta, da un lato, ha accertato una condotta colpevole del conducente del veicolo rimasto sconosciuto (invasione dell'altra corsia), ma, dall'altro, non ha escluso una qualche responsabilità della conduttrice del motoveicolo investito, non essendosi completamente uniformata alle norme sulla circolazione che impongono, per ovvi motivi di prudenza, di tenere la destra anche all'interno della propria carreggiata. Inoltre, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, nella determinazione del sinistro si sono rivelati convergenti non solo il comportamento del conducente dell'auto investitrice, ma anche quello della B., alla guida del motociclo;
dalla comparazione e valutazione di entrambe dette condotte è scaturita la congrua e corretta decisione dei giudici di appello.”). In questo senso non condivisibile si appalesa allora la valutazione di totale assenza di rilievo probatorio attribuita dal primo Giudice al modello di constatazione di sinistro, versato in atti dalla difesa della convenuta (v. pag. 3 della Comparsa di Parte_1 costituzione e risposta I grado e prod. I grado, alleg. appellante). Non poteva ignorarsi, difatti, che la convenuta avesse depositato tale documento, sottoscritto in calce da entrambe le parti coinvolte nell'incidente e dal quale emergeva che il veicolo della non avesse osservato CP_2 il segnale di “stop”, essendo stata spuntata, nella parte relativa alle circostanze dell'incidente, il riquadro della relativa voce nella colonna del veicolo denominato “A”, ovvero quello di
. Controparte_2 In proposito la difesa della deduceva che ella avrebbe sottoscritto il modulo, CP_2 in presenza dei Carabinieri, quando lo stesso era completo solo dei dati relativi alle parti coinvolte, al luogo ed alla data del sinistro, alle vetture interessate, ma non presentava alcuna spunta nel piccolo riquadro (il num. 17) a tenore del quale il sinistro sarebbe stato provocato da lei stessa a causa di una mancata precedenza. Ebbene, anzitutto, quanto al valore del modulo di constatazione amichevole del sinistro, recente giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “l'art. 143, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. Non si tratta, in proposito, di una novità legislativa, dal momento che la disposizione ora richiamata costituisce la riproposizione dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39. La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato, come invece l'impugnata sentenza ha affermato nel caso oggi in esame (v. in argomento, tra le altre, l'ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29146). A sostegno della propria decisione, il Tribunale ha richiamato il principio di diritto - che risale, com'è noto, alla sentenza 5 maggio 2006, n. 10311, delle Sezioni Unite di questa Corte - secondo cui la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. La citata pronuncia delle Sezioni Unite, più volte ribadita in seguito e alla quale la decisione odierna intende dare ulteriore continuità, fu determinata, in realtà, dalla necessità di risolvere una serie di problemi diversi da quello oggi in esame;
tra cui il fatto che, all'epoca, una parte della giurisprudenza di merito era orientata -
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in presenza di una prova contraria resa dalla società assicuratrice rispetto a quanto risultava dal modello CID - a condannare al risarcimento il solo danneggiante e non l'assicuratore. Ciò spiega la particolare attenzione dimostrata dalle Sezioni Unite, in più passaggi della motivazione, all'unicità del rapporto dedotto in giudizio e alla necessità di un accertamento il quale "non può che essere unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo, non potendosi nel medesimo giudizio affermare, con riferimento alla domanda proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, che il rapporto assicurativo e la responsabilità dell'assicurato esistano nel rapporto tra due delle parti e non per l'altra, e ciò non soltanto in base al principio di non contraddizione, ma soprattutto in base alla struttura dell'azione così come disciplinata dalla L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 23, se si ha presente che l'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente l'indennità al danneggiato, non nasce se non esiste il rapporto assicurativo e se non è accertata la responsabilità dell'assicurato". L'affermazione sul valore confessorio della C.A.I. come atto liberamente apprezzabile dal giudice in quanto confessione proveniente da un litisconsorte necessario si iscrive, quindi, nel contesto particolare di quella decisione, intesa a chiarire l'impossibilità di un esito decisorio diverso per la domanda rivolta contro l'assicuratore e contro il danneggiante. Ne consegue che il principio del libero apprezzamento non è in contrasto con le suindicate norme di legge che conferiscono al modello C.A.I., firmato da entrambi i conducenti, il valore di una presunzione iuris tantum che l'assicuratore è ammesso a superare. La successiva giurisprudenza di questa Corte, d'altra parte, in più occasioni ha anche stabilito che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (v. le sentenze 25 giugno 2013, n. 15881, e 27 marzo 2019, n. 8451, nonché l'ordinanza 25 gennaio 2024, n. 2438).” (cfr. Cass. civile sez. III, 03/06/2024, (ud. 21/03/2024, dep. 03/06/2024), n.15431). Pertanto, l'elemento istruttorio costituito dal modulo sottoscritto dalla stessa CP_2 non avrebbe potuto essere totalmente obliterato dal Giudice di prime cure, ovvero rapidamente declassato in termini di irrilevanza e ciò vieppiù considerandosi che la deduzione di “abusivo riempimento” dello stesso non era seguito dalla proposizione di rituale querela di falso, come obiettato dalla difesa appellante, idonea nel caso a privarlo di ogni validità. Ulteriormente, a contrastare la prospettazione offerta dalla difesa attrice in primo grado/appellata vi era altresì da considerare come fosse stato versato in atti dalla difesa convenuta anche il Verbale dei Carabinieri della Stazione di Arpaia, denominato “dichiarazione di rinuncia di intervento”, ove i verbalizzanti riferivano di non aver effettuato i rilievi del sinistro, su richiesta delle parti interessate, avendo esse raggiunto un accordo, dichiarando di presentare ciascuna denuncia alla propria assicurazione (v. prod. I grado parte appellante). Tale dichiarazione, parimenti sottoscritta anche dalla e mai disconosciuta, appare, quindi, CP_2 maggiormente compatibile con la ricostruzione dell'avvenuta compilazione congiunta e completa del modello CID. Ancora, in tema di erronea valutazione del compendio istruttorio, la difesa appellante ha lamentato che le risultanze della c.d. “scatola nera”, installata sull'autoveicolo della , CP_2 fossero state equivocate sia dal CTU, che dal Giudice di Pace. Su tale punto vi è da puntualizzare che l'articolo 145-bis D.Lgs. n. 209 del 2005 dispone che "Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'art. 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo". Il citato art. 132-ter, D.Lgs. n. 209 del 2005, introdotto dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, in G.U. 14/08/2017, n.189, prevede sconti obbligatori sulla prestazione dovuta dall'assicurato "b) nel
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caso in cui vengano installati, su proposta delle impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati 'scatola nera'
o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione". L'applicazione delle norme richiamate presuppone l'accertamento che il dispositivo elettronico presente sul veicolo coinvolto nel sinistro abbia caratteristiche tecniche e funzionali allo stato non definite, per non essere stati emanati i decreti attuativi del citato art. 132. Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Poiché l'art 145 bis del D.Lgs. 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri.” (cfr. Cass. civile sez. III, 16/05/2024, (ud. 11/12/2023, dep. 16/05/2024), n.13725). Dunque, va tenuto conto che, per quanto esposto, i dati raccolti dal dispositivo satellitare non possano assumere valore di “prova legale”, ma possano essere, tuttavia, vagliati come indizi, da valutarsi unitamente agli altri elementi di prova. Ne consegue che il dato secondo cui la
“scatola nera” avesse registrato la velocità tenuta dal veicolo della come pari a 42 CP_2 km/h era da tenersi in debito conto, per di più risultando dall'allegato report dell'evento “crash” che la qualità del segnale del GPS fosse “buona” (v. ancora prod. I grado, fasc. appellante) e trattandosi di velocità non consona ad un tratto stradale caratterizzato da incroci, come emergente dalle foto allegate alla Relazione di C.t.u. Quanto alle risultanze della C.T.U. espletata in primo grado e pure contestata da parte appellante, vi è da notare come dalla lettura dell'elaborato non fosse dato, a ben vedere, a parere del Tribunale e diversamente da quanto affermato dal Giudice di Pace, desumersi una chiara ricostruzione della dinamica del sinistro, né tanto meno la ricorrenza della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Mazda. Difatti, anzitutto, nella parte della Relazione dedicata alla “ricostruzione della dinamica del sinistro”, il CTU non risultava essere approdato a conclusioni dotate di congrui margini di certezza (v. pag. 10 Relazione CTU, alleg. prod. parte appellata). In secondo luogo, nella risposta alle controdeduzioni di parte (v. pag. 12 Relazione CTU, alleg. prod. parte appellata), l'ausiliario d'ufficio appuntava che “non vi sono elementi sufficienti ad affermare la responsabilità della Mercedes…”, ma senza con questo, d'altro canto, confermare l'opposta tesi della responsabilità esclusiva dell'altro conducente. Altresì il C.t.u. richiamava, ai fini della ricostruzione della posizione dei veicoli incidentati, la foto allegata alla produzione di parte attrice raffigurante gli stessi subito dopo il sinistro. Essa, tuttavia, a parere del Tribunale, non necessariamente poteva dar conto della posizione esattamente al momento del prodursi dell'impatto, atteso che lo stato di “quiete” assunto potrebbe avere risentito di molteplici effetti e discorrendo proprio il CTU, in un precedente passaggio della Relazione, di un “primo impatto” e di una successiva fase di
“istintiva decelerazione e deviazione verso sinistra della traiettoria della Mazda” (v. pag. 10 Relazione CTU, alleg. prod. parte appellata), sicché, in definitiva, il documento fotografico citato dal C.t.u. non poteva essere giudicato come decisivo e dirimente ai fini della ricostruzione del nesso causale. In ogni caso, è evidente ancora dalla lettura dell'elaborato che, in conclusione, il C.T.U. si fosse espresso, in ultimo, in forma dubitativa così scrivendo “Appare piuttosto dubbia invece la posizione della che sembra essere in corrispondenza della corsia opposta al CP_5 suo senso di marcia.” (v. pag. 12 Relazione CTU, alleg. prod. parte appellata). Pertanto, in conclusione, deve concordarsi con la prospettazione di parte appellante secondo cui, in assenza di una chiara ricostruzione della dinamica del sinistro e data la contraddittorietà e frammentarietà del quadro probatorio, il Giudice di Pace avrebbe dovuto far applicazione dell'articolo 2054 II comma c.c., la cui regola di “pari responsabilità” opera ogni
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volta sia impossibile stabilire le cause e le modalità del sinistro (v. in tema Cass. civile sez. III, 26/07/2022, n.23300 “La presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro. Ne consegue che l'accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico.”). In parziale accoglimento del primo motivo di gravame ed in riforma della Sentenza di primo grado, va dichiarata la pari responsabilità delle parti nella causazione del sinistro di causa. Come secondo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la Parte_1 decisione del primo Giudice in merito alla quantificazione delle lesioni subite dalla CP_2 in esito al sinistro, valutate nella misura del 1,5 % in assenza di prova e accertamento
[...] medico strumentale. Inoltre, la medesima parte appellante contestava che il primo Giudice non avrebbe dovuto liquidare il risarcimento quantomeno per la invalidità temporanea, poiché l'attrice nell'atto di citazione espressamente dichiarava di essere stata compensata dall' . CP_4 In merito alla quantificazione della lesione riportata dalla attrice , vi è, in vero, CP_2 da rilevare che in atti fosse stato prodotto il certificato del 20/6/2018 del Pronto Soccorso dell'Ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Benevento, che riportava la diagnosi di “trauma cervicale” e la prognosi di gg. 7 (v. prod. I grado, alleg. appellata). Il riconoscimento della correlata percentuale di invalidità permanente poteva, quindi, essere ricavato della “Tabella delle menomazioni”, di cui all'art. 138 del D. Lgs. 7.09.2005, ove gli esiti del “trauma minore” del collo sono quantificati con una invalidità pari o minore al 2% (v. anche prod. I grado, alleg. appellata). Del resto, in tema vi è da ricordare come la giurisprudenza abbia ritenuto che, in ordine alle c.d. “micropermanenti”, l'accertamento clinico strumentale obiettivo non sia l'unico mezzo probatorio che consente di riconoscere tale lesione a fini risarcitori (v. Cass. civile sez. VI, 11/09/2018, n.22066 “In materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 139, comma 2, nel testo modificato dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 32, comma 3-ter, inserito dalla l. di conversione 24 marzo 2012, n. 27, va interpretato nel senso che l'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia, l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale.”). Pertanto, la valutazione compiuta al riguardo dal Giudice di Pace è immune dai lamentati vizi e censure. Fondata è, invece, la doglianza appellante concernente il riconoscimento e la liquidazione in favore dell'attrice della invalidità temporanea totale e parziale (ITT e ITP). Pacificamente la difesa della stessa appellata ha rappresentato che il Giudice CP_2 di Pace non avesse tenuto conto che la richiesta attorea, fin dalla nota di costituzione in mora, fosse stata sempre limitata al solo danno da invalidità permanente e ha espresso rinuncia formale alle somme a titolo di “ITT” e “ITP”, come liquidate nella sentenza appellata, in quanto mai richieste (v. pag. 23 Comparsa costituzione e risposta appellata). Deriva, quindi, che dalla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno vadano detratte, come calcolato dalla stessa difesa appellata, la somma di € 360,00 liquidata a titolo di 7 giorni di ITT, la somma di € 510,00 liquidata a titolo di 20 giorni di ITP al 20% e la somma di € 260,00 liquidata a titolo di 20 giorni di ITP al 25% (v. pag. 23 Comparsa costituzione e risposta appellata). In conclusione, in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della Sentenza di primo grado, va affermata la concorrente responsabilità delle parti nella causazione del sinistro di cui è causa. Conseguentemente, la condanna dei convenuti in primo grado al
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risarcimento del danno, in favore dell'attrice , va quantificata nell'importo pari a CP_2
€7.178,51, ottenuto sottraendo dall'importo riconosciuto in primo grado come pari a €15487,03 gli importi erroneamente liquidati a titolo di “ITT” e “ITP”, come sopra riportati e poi dividendo per due in ragione della responsabilità del 50% ciascuno in capo alle parti. Vanno poi riconosciuti gli interessi calcolati come segue: dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato, svalutato all'epoca del sinistro, con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione, consultabile sul sito web dell'ISTAT e quindi, su quest'ultima somma, come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo mese di giugno, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione;
sull'importo finale, come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione fino al soddisfo. Come espressamente richiesto da parte appellante, va disposta la condanna dell'appellata alla restituzione di quanto pagato dalla assicurazione, in esecuzione della Controparte_2 sentenza di primo grado, in eccedenza rispetto agli importi sopra liquidati. Vanno, infine, regolamentate le spese del doppio grado di giudizio. La riforma della Sentenza di primo grado comporta, difatti, la necessità di provvedere a nuova disciplina delle spese processuali. Va, in proposito, ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 30 agosto 2010, n° 18837; Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016; Cass. civile sez. II, 30/01/2023, n.2697). Quanto al giudizio di primo grado, tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande attoree, le spese di lite vanno compensate tra le parti per la metà, con condanna in solido dei convenuti al pagamento della restante metà. Quanto al presente giudizio di appello, tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'appello, le spese di lite vanno compensate tra le parti per la metà, con condanna in solido degli appellati al pagamento della restante metà. La liquidazione si effettua come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore del decisum, ex art. 5 co. 1 D.M. 55/2014, della scarsa complessità delle questioni trattate in fatto ed in diritto e delle attività processuali svolte, in particolare dell'assenza in grado di appello della fase istruttoria e dell'estrema snellezza della fase decisoria svolta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
ed in parziale riforma della Sentenza appellata n. Parte_1 236/2022, resa in data 24/03/2022, resa dal Giudice di Pace di Cervinara nel giudizio R.G. 452/2019, pubblicata il 21.09.2022, dichiara la pari responsabilità delle parti nella causazione del sinistro di cui è causa;
2. per l'effetto, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
in parziale riforma della Sentenza Parte_2 appellata n. 236/2022, resa in data 24/03/2022, resa dal Giudice di Pace di Cervinara nel giudizio R.G. 452/2019 – pubblicata il 21.09.2022, condanna
[...] in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
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e al pagamento, in favore dell'attrice , di €7.178,51 CP_3 Controparte_2 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali come in parte motiva.
3. Per l'effetto, condanna l'appellata alla restituzione di quanto Controparte_2 pagato dall'Assicurazione in esecuzione della sentenza di primo grado in eccedenza rispetto agli importi di cui al capo che precede.
4. Rigetta, per la restante parte, l'appello proposto da – Parte_1 rappresentanza generale per l'Italia.
5. Compensa tra le parti le spese di lite del primo grado nella misura della metà e condanna le parti convenute in primo grado, – Parte_1 rappresentanza generale per l'Italia, in persona del legale rappr.te p.t. e CP_3 in solido tra loro, al pagamento della restante metà, che si liquida in €118,50 per esborsi e €1.045,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'Avv. Ciro De Marco, per dichiarato anticipo.
6. Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di appello nella misura della metà e condanna le parti appellate, e in solido tra Controparte_2 CP_3 loro, al pagamento, in favore dell'appellante, della restante metà, che si liquida in
€177,75 per esborsi e €1.270,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 17 settembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3885/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 17 settembre 2025 Sono presenti, per parte appellante, l'avv. Modestino Argenio, il quale si riporta alle difese in atti e conclude per l'integrale accoglimento dell'appello con vittoria di spese e competenze di causa;
per parte appellata, per delega dell'avv. De Marco, l'avv. Giovanni D'Urso, il quale si riporta alle difese in atti in particolare alla comparsa conclusionale delle cui conclusioni chiede integrale accoglimento. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 17 settembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 3885/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “solo danni a cose “e vertente TRA
- (P. Iva: ), con Parte_1 P.IVA_1 sede in Milano alla Via B. Crespi 2, in persona del suo Procuratore Speciale, dott. CP_1
, elett.te dom.to in Avellino alla Via Trinità 3, nello studio dell'Avv. Alfredo Giannella
[...] ( ) che lo rapp.ta e difende in giudizio, giusta procura inatti;
C.F._1
- Appellante – E
cod. fisc. , residente in Cervinara (AV), alla Controparte_2 C.F._2 Via Giustino Fortunato, elettivamente domiciliata in Cervinara (AV), alla Via Salvatore Di
1 R.G. n. 3885/2022
Giacomo, num. 12/A, presso lo studio dell'avv. Ciro DE MARCO, cod. fisc.
, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione C.F._3 del 12 marzo 2019 introduttivo del giudizio di primo grado;
- appellata - E (c.f. ); CP_3 C.F._4
- appellato contumace
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
– proponeva appello avverso la sentenza n. 236/2022 resa dal Giudice di
[...] Pace di Cervinara nel giudizio R.G. 452/2019. L'appellante premetteva, in sintesi, quanto al giudizio di primo grado, che: CP_2 introduceva giudizio innanzi al GDP di Cervinara al fine di ottenere il risarcimento
[...] dei danni patiti in occasione del sinistro stradale avvenuto il 20.06.2018 in Paolisi (BN) tra la sua autovettura MERCEDES tg ES876YE – garantita con l'appellante per la rca - e la autovettura MAZDA tg EA531FE, proprietà di e condotta da deducendo di aver CP_3 Persona_1 riportato lesioni personali valutate nella misura del 2% di danno biologico e che la Mercedes riportava danni pari ad €14.997,13 come da preventivo e precisando che l' aveva CP_4 corrisposto il pagamento per i giorni di malattia/assenza dal lavoro e che pertanto nella richiesta risarcitoria non era compresa la richiesta di danni per la invalidità temporanea e chiedendo il risarcimento della somma di € 20.000,00; si costituiva essa che Parte_1 contestava la avversa domanda chiedendone il rigetto;
espletata l'istruttoria attraverso la escussione del teste attoreo e l'interrogatorio formale dell'attrice nonché CTU tecnica ricostruttiva della dinamica del sinistro ed acquisita la documentazione depositata dalle parti, la causa veniva decisa con la sentenza appellata n. 236/2022, del 18.07.2022, che accoglieva la domanda attorea dichiarando l'esclusiva responsabilità di nella produzione del CP_3 sinistro di causa e condannando i convenuti al risarcimento per €15487,00. L'appello era fondato sui seguenti motivi: “Arbitraria ed errata valutazione delle risultanze istruttorie Violazione degli artt. 115 116 c.p.c. Omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia - erroneità e illogicità della motivazione”, contestando l'appellante che il Giudice avesse affermato la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non indicando quale sarebbe stato il comportamento negligente e/o imprudente CP_5 e/o imperito e non emergendo l'asserzione circa la invasione di corsia da alcun elemento istruttorio;
in assenza di individuazione da parte del primo Giudice di profili omissivi o commissivi, il Giudice di Pace avrebbe dovuto procedere all'applicazione della presunzione del concorso di colpa ex art. 2054 II comma c.c.; contestava altresì l'appellante che il primo Giudice avesse omesso di valutare adeguatamente le risultanze della prova documentale, ovvero il c.d.
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modello di constatazione amichevole del sinistro e le risultanze della “scatola nera”, equivocate sia dal CTU che dal Giudice di Pace;
contestava, inoltre, l'appellante che non condivisibile fosse anche la decisione del primo Giudice in merito alla quantificazione delle lesioni valutate apoditticamente nella misura del 1,5 % in assenza di prova e accertamento medico strumentale e faceva rilevare che l'appellato nell'atto di citazione espressamente avesse dichiarato di essere stato compensato dall' per i giorni di temporanea, pertanto il primo Giudice non avrebbe CP_4 dovuto liquidare il risarcimento quantomeno per la invalidità temporanea. L'appellante concludeva “Voglia l'On.le Tribunale di Avellino - Preliminarmente sospendere la efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c. - Dichiaratane l'ammissibilità, accogliere l'appello e riformare la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Cervinara, n. 236/2022, e statuire quindi, il rigetto della domanda dell'attore-appellato, in quanto responsabile esclusivo del sinistro per cui è causa. - In subordine disporre nuovamente CTU tecnica ricostruttiva anche per la compiuta analisi delle risultanze della c.d. scatola nera. - In subordine in applicazione dell'art. 2054 II comma c.c. dichiarare la pari responsabilità delle parti nella causazione del sinistro di cui è causa. - Statuire in ogni caso la non debenza del risarcimento per la invalidità temporanea, erroneamente liquidata dal primo giudice, in quanto per stessa ammissione attorea tale voce di danno ha trovato ristoro dal pagamento effettuato dall' . - CP_4 Statuire in ogni caso la riforma della sentenza nella parte relativa alle spese di lite, con condanna dell'appellato/attore alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza del primo grado. - Dichiarare che l'attore/appellato è tenuto al rimborso in favore dell'appellante di quanto, medio tempore, pagato. - Con vittoria di spese e competenze del grado.”. Si costituiva in giudizio la parte appellata , contestando la fondatezza Controparte_2 di tutti i motivi di appello, evidenziando la correttezza della sentenza di primo grado e sottolineando, solo con riguardo alla liquidazione, da parte del primo Giudice, non solo dell'invalidità permanente, ma anche dei giorni di invalidità temporanea totale e parziale (ITT e ITP) che, sul punto, il Giudice di Pace, per mero errore materiale, non avesse tenuto conto di quanto affermato e richiesto in atto di citazione, essendo stata la richiesta attorea, fin dalla nota di costituzione in mora, sempre limitata al solo danno da invalidità permanente, avendo, l'attrice, percepito dall' il pagamento dei giorni di malattia/assenza dal lavoro. CP_4 L'appellata concludeva “voglia l'Ill.mo Giudice del gravame adito, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa: 1) rigettare l'articolato motivo di impugnazione proposto dalla nella sua elencazione delle parti censurate, in Parte_1 quanto infondato, con conferma in toto della sentenza num. 236/2022; 2) condannare parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore.”. Acquisito il fascicolo di primo grado, con l'Ordinanza del 20/7/2023 il Tribunale dichiarava la contumacia dell'appellato in parziale accoglimento della relativa CP_3 istanza proposta da sospendeva l'efficacia esecutiva della Sentenza di Parte_1 primo grado n. 236/2022 resa dal Giudice di Pace di Cervinara nel giudizio R.G. 452/2019, pubblicata il 21.09.2022 e notificata il 26.09.2022, con riguardo al solo capo “D” del dispositivo, dichiarava, per la restante parte, l'istanza di sospensiva inammissibile, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa viene decisa. Così succintamente esposti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. Il primo motivo di gravame, rubricato “Arbitraria ed errata valutazione delle risultanze istruttorie Violazione degli artt. 115 116 c.p.c. Omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia - erroneità e illogicità della motivazione.”, è parzialmente fondato. In particolare, risulta condivisibile il rilievo per cui non ricorressero adeguati fondamenti nel compendio istruttorio per ritenere ricorrente una colpa esclusiva nella causazione del sinistro di causa in capo al conducente del veicolo Mazda e quindi dichiarare responsabile esclusivo il convenuto CP_3
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In linea generale, va rammentato che, per comuni principi giurisprudenziali, il convincimento del giudice deve necessariamente realizzarsi attraverso l'apprezzamento di tutti gli elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso e la relativa valutazione non può limitarsi all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica, per cui, se è vero che al giudice di merito è attribuito un ampio potere discrezionale al riguardo nel senso che è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, non gli è invece consentito di fondarlo sull'esame isolato di singoli elementi istruttori, nonchè di ritenere ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto: dovendo il relativo giudizio derivare da una organica e complessiva valutazione di essi nel quadro unitario dell'indagine probatoria (v. in questo senso Cass. civile sez. I, 19/03/2009, (ud. 27/01/2009, dep. 19/03/2009), n.6697, in parte motiva); inoltre è noto che “in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, nel senso che (fuori dai casi di prova legale) esse, anche se hanno carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento, del quale il giudice deve dare conto con motivazione il cui unico requisito è l'immunità da vizi logici.” (cfr. Cass. civile sez. I, 06/02/2003, n.1747). Ebbene, nella fattispecie in esame, si evince dalla disamina del fascicolo di primo grado che le dichiarazioni rese dalla teste escussa per parte attrice, , a diretta conoscenza Tes_1 dei fatti per avervi ella assistito, confermavano il capo di prova secondo cui “mentre l'istante procedeva alla guida della propria vettura, a velocità ridotta e sulla propria corsia di marcia, su Via Circumvallazione con direzione di marcia Rotondi – Paolisi, giunta a pochi metri prima dell'incrocio con Via Faenza, veniva impattata nella parte anteriore con la parte anteriore destra della che proveniva dalla detta Via Faenza (posta sulla destra rispetto a Via CP_5 Circumvallazione), a velocità sostenuta, non consona allo stato dei luoghi, la cui conducente, nello svoltare a sinistra onde immettersi su Via Circumvallazione, con direzione opposta a quella della Mercedes, invadeva la corsia occupata da quest'ultima” (v. verbale di udienza del 14/03/2022, fasc. I grado). Tali risultanze erano, tuttavia, necessariamente da valutare unitamente agli ulteriori elementi di prova pure in atti e da raffrontare con questi, in specie al fine di ricostruire la dinamica del fatto e svolgere la comparazione delle condotte di guida tenute nell'occasione del sinistro da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, operazione dovuta anche nel caso in cui si accerti una condotta colpevole di uno di essi (v. in tema Cass. civile sez. VI, 21/11/2022, n.34163 “In tema di sinistro stradale e concorso di colpa, occorre una valutazione della condotta di entrambi i soggetti coinvolti ai fini della sua possibile sussistenza;
l'infrazione pur grave commessa da uno di questi non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro, ben potendo poi la condotta di uno dei due, comunque colpevole, non portare ad alcuna forma di concorso quando l'efficacia eziologica della condotta dell'altro risulti assorbente (fattispecie relativa ad un sinistro mortale che aveva visto da un lato, il superamento del limite di velocità di pochi chilometri da parte di uno dei conducenti coinvolti, dall'altro, una invasione di corsia da parte del conducente deceduto in seguito al sinistro); Cass. civile sez. VI, 24/05/2013, n.12882 “in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia - come nella specie - adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. (Cass. n. 15434/04; 11007/03; v. anche Cass. n. 13085/07; 4009 e 4660/06).
4.2. La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione, proprio esaminando gli elementi la cui valutazione il ricorrente assume che sia stata
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pretermessa.
4.3. Nella specie, i giudici di appello hanno correttamente rilevato che l'istruttoria svolta, da un lato, ha accertato una condotta colpevole del conducente del veicolo rimasto sconosciuto (invasione dell'altra corsia), ma, dall'altro, non ha escluso una qualche responsabilità della conduttrice del motoveicolo investito, non essendosi completamente uniformata alle norme sulla circolazione che impongono, per ovvi motivi di prudenza, di tenere la destra anche all'interno della propria carreggiata. Inoltre, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, nella determinazione del sinistro si sono rivelati convergenti non solo il comportamento del conducente dell'auto investitrice, ma anche quello della B., alla guida del motociclo;
dalla comparazione e valutazione di entrambe dette condotte è scaturita la congrua e corretta decisione dei giudici di appello.”). In questo senso non condivisibile si appalesa allora la valutazione di totale assenza di rilievo probatorio attribuita dal primo Giudice al modello di constatazione di sinistro, versato in atti dalla difesa della convenuta (v. pag. 3 della Comparsa di Parte_1 costituzione e risposta I grado e prod. I grado, alleg. appellante). Non poteva ignorarsi, difatti, che la convenuta avesse depositato tale documento, sottoscritto in calce da entrambe le parti coinvolte nell'incidente e dal quale emergeva che il veicolo della non avesse osservato CP_2 il segnale di “stop”, essendo stata spuntata, nella parte relativa alle circostanze dell'incidente, il riquadro della relativa voce nella colonna del veicolo denominato “A”, ovvero quello di
. Controparte_2 In proposito la difesa della deduceva che ella avrebbe sottoscritto il modulo, CP_2 in presenza dei Carabinieri, quando lo stesso era completo solo dei dati relativi alle parti coinvolte, al luogo ed alla data del sinistro, alle vetture interessate, ma non presentava alcuna spunta nel piccolo riquadro (il num. 17) a tenore del quale il sinistro sarebbe stato provocato da lei stessa a causa di una mancata precedenza. Ebbene, anzitutto, quanto al valore del modulo di constatazione amichevole del sinistro, recente giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “l'art. 143, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. Non si tratta, in proposito, di una novità legislativa, dal momento che la disposizione ora richiamata costituisce la riproposizione dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39. La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato, come invece l'impugnata sentenza ha affermato nel caso oggi in esame (v. in argomento, tra le altre, l'ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29146). A sostegno della propria decisione, il Tribunale ha richiamato il principio di diritto - che risale, com'è noto, alla sentenza 5 maggio 2006, n. 10311, delle Sezioni Unite di questa Corte - secondo cui la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. La citata pronuncia delle Sezioni Unite, più volte ribadita in seguito e alla quale la decisione odierna intende dare ulteriore continuità, fu determinata, in realtà, dalla necessità di risolvere una serie di problemi diversi da quello oggi in esame;
tra cui il fatto che, all'epoca, una parte della giurisprudenza di merito era orientata -
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in presenza di una prova contraria resa dalla società assicuratrice rispetto a quanto risultava dal modello CID - a condannare al risarcimento il solo danneggiante e non l'assicuratore. Ciò spiega la particolare attenzione dimostrata dalle Sezioni Unite, in più passaggi della motivazione, all'unicità del rapporto dedotto in giudizio e alla necessità di un accertamento il quale "non può che essere unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo, non potendosi nel medesimo giudizio affermare, con riferimento alla domanda proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, che il rapporto assicurativo e la responsabilità dell'assicurato esistano nel rapporto tra due delle parti e non per l'altra, e ciò non soltanto in base al principio di non contraddizione, ma soprattutto in base alla struttura dell'azione così come disciplinata dalla L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 23, se si ha presente che l'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente l'indennità al danneggiato, non nasce se non esiste il rapporto assicurativo e se non è accertata la responsabilità dell'assicurato". L'affermazione sul valore confessorio della C.A.I. come atto liberamente apprezzabile dal giudice in quanto confessione proveniente da un litisconsorte necessario si iscrive, quindi, nel contesto particolare di quella decisione, intesa a chiarire l'impossibilità di un esito decisorio diverso per la domanda rivolta contro l'assicuratore e contro il danneggiante. Ne consegue che il principio del libero apprezzamento non è in contrasto con le suindicate norme di legge che conferiscono al modello C.A.I., firmato da entrambi i conducenti, il valore di una presunzione iuris tantum che l'assicuratore è ammesso a superare. La successiva giurisprudenza di questa Corte, d'altra parte, in più occasioni ha anche stabilito che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (v. le sentenze 25 giugno 2013, n. 15881, e 27 marzo 2019, n. 8451, nonché l'ordinanza 25 gennaio 2024, n. 2438).” (cfr. Cass. civile sez. III, 03/06/2024, (ud. 21/03/2024, dep. 03/06/2024), n.15431). Pertanto, l'elemento istruttorio costituito dal modulo sottoscritto dalla stessa CP_2 non avrebbe potuto essere totalmente obliterato dal Giudice di prime cure, ovvero rapidamente declassato in termini di irrilevanza e ciò vieppiù considerandosi che la deduzione di “abusivo riempimento” dello stesso non era seguito dalla proposizione di rituale querela di falso, come obiettato dalla difesa appellante, idonea nel caso a privarlo di ogni validità. Ulteriormente, a contrastare la prospettazione offerta dalla difesa attrice in primo grado/appellata vi era altresì da considerare come fosse stato versato in atti dalla difesa convenuta anche il Verbale dei Carabinieri della Stazione di Arpaia, denominato “dichiarazione di rinuncia di intervento”, ove i verbalizzanti riferivano di non aver effettuato i rilievi del sinistro, su richiesta delle parti interessate, avendo esse raggiunto un accordo, dichiarando di presentare ciascuna denuncia alla propria assicurazione (v. prod. I grado parte appellante). Tale dichiarazione, parimenti sottoscritta anche dalla e mai disconosciuta, appare, quindi, CP_2 maggiormente compatibile con la ricostruzione dell'avvenuta compilazione congiunta e completa del modello CID. Ancora, in tema di erronea valutazione del compendio istruttorio, la difesa appellante ha lamentato che le risultanze della c.d. “scatola nera”, installata sull'autoveicolo della , CP_2 fossero state equivocate sia dal CTU, che dal Giudice di Pace. Su tale punto vi è da puntualizzare che l'articolo 145-bis D.Lgs. n. 209 del 2005 dispone che "Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'art. 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo". Il citato art. 132-ter, D.Lgs. n. 209 del 2005, introdotto dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, in G.U. 14/08/2017, n.189, prevede sconti obbligatori sulla prestazione dovuta dall'assicurato "b) nel
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caso in cui vengano installati, su proposta delle impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati 'scatola nera'
o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione". L'applicazione delle norme richiamate presuppone l'accertamento che il dispositivo elettronico presente sul veicolo coinvolto nel sinistro abbia caratteristiche tecniche e funzionali allo stato non definite, per non essere stati emanati i decreti attuativi del citato art. 132. Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Poiché l'art 145 bis del D.Lgs. 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri.” (cfr. Cass. civile sez. III, 16/05/2024, (ud. 11/12/2023, dep. 16/05/2024), n.13725). Dunque, va tenuto conto che, per quanto esposto, i dati raccolti dal dispositivo satellitare non possano assumere valore di “prova legale”, ma possano essere, tuttavia, vagliati come indizi, da valutarsi unitamente agli altri elementi di prova. Ne consegue che il dato secondo cui la
“scatola nera” avesse registrato la velocità tenuta dal veicolo della come pari a 42 CP_2 km/h era da tenersi in debito conto, per di più risultando dall'allegato report dell'evento “crash” che la qualità del segnale del GPS fosse “buona” (v. ancora prod. I grado, fasc. appellante) e trattandosi di velocità non consona ad un tratto stradale caratterizzato da incroci, come emergente dalle foto allegate alla Relazione di C.t.u. Quanto alle risultanze della C.T.U. espletata in primo grado e pure contestata da parte appellante, vi è da notare come dalla lettura dell'elaborato non fosse dato, a ben vedere, a parere del Tribunale e diversamente da quanto affermato dal Giudice di Pace, desumersi una chiara ricostruzione della dinamica del sinistro, né tanto meno la ricorrenza della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Mazda. Difatti, anzitutto, nella parte della Relazione dedicata alla “ricostruzione della dinamica del sinistro”, il CTU non risultava essere approdato a conclusioni dotate di congrui margini di certezza (v. pag. 10 Relazione CTU, alleg. prod. parte appellata). In secondo luogo, nella risposta alle controdeduzioni di parte (v. pag. 12 Relazione CTU, alleg. prod. parte appellata), l'ausiliario d'ufficio appuntava che “non vi sono elementi sufficienti ad affermare la responsabilità della Mercedes…”, ma senza con questo, d'altro canto, confermare l'opposta tesi della responsabilità esclusiva dell'altro conducente. Altresì il C.t.u. richiamava, ai fini della ricostruzione della posizione dei veicoli incidentati, la foto allegata alla produzione di parte attrice raffigurante gli stessi subito dopo il sinistro. Essa, tuttavia, a parere del Tribunale, non necessariamente poteva dar conto della posizione esattamente al momento del prodursi dell'impatto, atteso che lo stato di “quiete” assunto potrebbe avere risentito di molteplici effetti e discorrendo proprio il CTU, in un precedente passaggio della Relazione, di un “primo impatto” e di una successiva fase di
“istintiva decelerazione e deviazione verso sinistra della traiettoria della Mazda” (v. pag. 10 Relazione CTU, alleg. prod. parte appellata), sicché, in definitiva, il documento fotografico citato dal C.t.u. non poteva essere giudicato come decisivo e dirimente ai fini della ricostruzione del nesso causale. In ogni caso, è evidente ancora dalla lettura dell'elaborato che, in conclusione, il C.T.U. si fosse espresso, in ultimo, in forma dubitativa così scrivendo “Appare piuttosto dubbia invece la posizione della che sembra essere in corrispondenza della corsia opposta al CP_5 suo senso di marcia.” (v. pag. 12 Relazione CTU, alleg. prod. parte appellata). Pertanto, in conclusione, deve concordarsi con la prospettazione di parte appellante secondo cui, in assenza di una chiara ricostruzione della dinamica del sinistro e data la contraddittorietà e frammentarietà del quadro probatorio, il Giudice di Pace avrebbe dovuto far applicazione dell'articolo 2054 II comma c.c., la cui regola di “pari responsabilità” opera ogni
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volta sia impossibile stabilire le cause e le modalità del sinistro (v. in tema Cass. civile sez. III, 26/07/2022, n.23300 “La presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro. Ne consegue che l'accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico.”). In parziale accoglimento del primo motivo di gravame ed in riforma della Sentenza di primo grado, va dichiarata la pari responsabilità delle parti nella causazione del sinistro di causa. Come secondo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la Parte_1 decisione del primo Giudice in merito alla quantificazione delle lesioni subite dalla CP_2 in esito al sinistro, valutate nella misura del 1,5 % in assenza di prova e accertamento
[...] medico strumentale. Inoltre, la medesima parte appellante contestava che il primo Giudice non avrebbe dovuto liquidare il risarcimento quantomeno per la invalidità temporanea, poiché l'attrice nell'atto di citazione espressamente dichiarava di essere stata compensata dall' . CP_4 In merito alla quantificazione della lesione riportata dalla attrice , vi è, in vero, CP_2 da rilevare che in atti fosse stato prodotto il certificato del 20/6/2018 del Pronto Soccorso dell'Ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Benevento, che riportava la diagnosi di “trauma cervicale” e la prognosi di gg. 7 (v. prod. I grado, alleg. appellata). Il riconoscimento della correlata percentuale di invalidità permanente poteva, quindi, essere ricavato della “Tabella delle menomazioni”, di cui all'art. 138 del D. Lgs. 7.09.2005, ove gli esiti del “trauma minore” del collo sono quantificati con una invalidità pari o minore al 2% (v. anche prod. I grado, alleg. appellata). Del resto, in tema vi è da ricordare come la giurisprudenza abbia ritenuto che, in ordine alle c.d. “micropermanenti”, l'accertamento clinico strumentale obiettivo non sia l'unico mezzo probatorio che consente di riconoscere tale lesione a fini risarcitori (v. Cass. civile sez. VI, 11/09/2018, n.22066 “In materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 139, comma 2, nel testo modificato dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 32, comma 3-ter, inserito dalla l. di conversione 24 marzo 2012, n. 27, va interpretato nel senso che l'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia, l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale.”). Pertanto, la valutazione compiuta al riguardo dal Giudice di Pace è immune dai lamentati vizi e censure. Fondata è, invece, la doglianza appellante concernente il riconoscimento e la liquidazione in favore dell'attrice della invalidità temporanea totale e parziale (ITT e ITP). Pacificamente la difesa della stessa appellata ha rappresentato che il Giudice CP_2 di Pace non avesse tenuto conto che la richiesta attorea, fin dalla nota di costituzione in mora, fosse stata sempre limitata al solo danno da invalidità permanente e ha espresso rinuncia formale alle somme a titolo di “ITT” e “ITP”, come liquidate nella sentenza appellata, in quanto mai richieste (v. pag. 23 Comparsa costituzione e risposta appellata). Deriva, quindi, che dalla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno vadano detratte, come calcolato dalla stessa difesa appellata, la somma di € 360,00 liquidata a titolo di 7 giorni di ITT, la somma di € 510,00 liquidata a titolo di 20 giorni di ITP al 20% e la somma di € 260,00 liquidata a titolo di 20 giorni di ITP al 25% (v. pag. 23 Comparsa costituzione e risposta appellata). In conclusione, in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della Sentenza di primo grado, va affermata la concorrente responsabilità delle parti nella causazione del sinistro di cui è causa. Conseguentemente, la condanna dei convenuti in primo grado al
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risarcimento del danno, in favore dell'attrice , va quantificata nell'importo pari a CP_2
€7.178,51, ottenuto sottraendo dall'importo riconosciuto in primo grado come pari a €15487,03 gli importi erroneamente liquidati a titolo di “ITT” e “ITP”, come sopra riportati e poi dividendo per due in ragione della responsabilità del 50% ciascuno in capo alle parti. Vanno poi riconosciuti gli interessi calcolati come segue: dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato, svalutato all'epoca del sinistro, con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione, consultabile sul sito web dell'ISTAT e quindi, su quest'ultima somma, come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo mese di giugno, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione;
sull'importo finale, come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione fino al soddisfo. Come espressamente richiesto da parte appellante, va disposta la condanna dell'appellata alla restituzione di quanto pagato dalla assicurazione, in esecuzione della Controparte_2 sentenza di primo grado, in eccedenza rispetto agli importi sopra liquidati. Vanno, infine, regolamentate le spese del doppio grado di giudizio. La riforma della Sentenza di primo grado comporta, difatti, la necessità di provvedere a nuova disciplina delle spese processuali. Va, in proposito, ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 30 agosto 2010, n° 18837; Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016; Cass. civile sez. II, 30/01/2023, n.2697). Quanto al giudizio di primo grado, tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande attoree, le spese di lite vanno compensate tra le parti per la metà, con condanna in solido dei convenuti al pagamento della restante metà. Quanto al presente giudizio di appello, tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'appello, le spese di lite vanno compensate tra le parti per la metà, con condanna in solido degli appellati al pagamento della restante metà. La liquidazione si effettua come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore del decisum, ex art. 5 co. 1 D.M. 55/2014, della scarsa complessità delle questioni trattate in fatto ed in diritto e delle attività processuali svolte, in particolare dell'assenza in grado di appello della fase istruttoria e dell'estrema snellezza della fase decisoria svolta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
ed in parziale riforma della Sentenza appellata n. Parte_1 236/2022, resa in data 24/03/2022, resa dal Giudice di Pace di Cervinara nel giudizio R.G. 452/2019, pubblicata il 21.09.2022, dichiara la pari responsabilità delle parti nella causazione del sinistro di cui è causa;
2. per l'effetto, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
in parziale riforma della Sentenza Parte_2 appellata n. 236/2022, resa in data 24/03/2022, resa dal Giudice di Pace di Cervinara nel giudizio R.G. 452/2019 – pubblicata il 21.09.2022, condanna
[...] in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
9 R.G. n. 3885/2022
e al pagamento, in favore dell'attrice , di €7.178,51 CP_3 Controparte_2 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali come in parte motiva.
3. Per l'effetto, condanna l'appellata alla restituzione di quanto Controparte_2 pagato dall'Assicurazione in esecuzione della sentenza di primo grado in eccedenza rispetto agli importi di cui al capo che precede.
4. Rigetta, per la restante parte, l'appello proposto da – Parte_1 rappresentanza generale per l'Italia.
5. Compensa tra le parti le spese di lite del primo grado nella misura della metà e condanna le parti convenute in primo grado, – Parte_1 rappresentanza generale per l'Italia, in persona del legale rappr.te p.t. e CP_3 in solido tra loro, al pagamento della restante metà, che si liquida in €118,50 per esborsi e €1.045,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'Avv. Ciro De Marco, per dichiarato anticipo.
6. Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di appello nella misura della metà e condanna le parti appellate, e in solido tra Controparte_2 CP_3 loro, al pagamento, in favore dell'appellante, della restante metà, che si liquida in
€177,75 per esborsi e €1.270,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 17 settembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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