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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO AN, Presidente
D'AGOSTINO ON, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1005/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61215010845164002000 TRIB.ERARIALI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61216012639703003000 TRIB.ERARIALI
- AVV.ADDEBITO n. 31220140002169046000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente in epigrafe indicata ha impugnao l'atto ivi richiamato ( estratto di ruolo del 7.10.2025) deducendo la prescrizione dei crediti ivi azionati.
Si è costituita l'Ag.Entrate - Riscossione - Avellino eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi inammissibile per i motivi di seguito indicati.
La Corte di Cassazione ha stabilito che "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre
2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo,
l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione".(Sentenza del
06/09/2022 n. 26283 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio Sezioni unite).
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso,condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali che si liquidano in euro 1500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO AN, Presidente
D'AGOSTINO ON, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1005/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61215010845164002000 TRIB.ERARIALI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61216012639703003000 TRIB.ERARIALI
- AVV.ADDEBITO n. 31220140002169046000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente in epigrafe indicata ha impugnao l'atto ivi richiamato ( estratto di ruolo del 7.10.2025) deducendo la prescrizione dei crediti ivi azionati.
Si è costituita l'Ag.Entrate - Riscossione - Avellino eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi inammissibile per i motivi di seguito indicati.
La Corte di Cassazione ha stabilito che "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre
2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo,
l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione".(Sentenza del
06/09/2022 n. 26283 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio Sezioni unite).
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso,condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali che si liquidano in euro 1500,00 oltre accessori di legge.