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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/11/2025, n. 2933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2933 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
MA LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n° 923 2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. POLLICORO STEFANIA Parte_1
- Ricorrente - contro
rappr. e Controparte_1
dif. dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Convenuto -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29/01/2025 la ricorrente in epigrafe indicata, già beneficiaria di rendita per altre malattie professionali, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare l'insorgere della ulteriore malattia professionale: “meniscopatia, condropatia delle ginocchia”, inutilmente denunciata in via amministrativa e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire una maggiore rendita, derivante dall'invalidità complessivamente considerata;
per l'effetto, condannare l' al pagamento delle differenze dei relativi ratei maturati e quelli maturandi nell'ammontare CP_1 previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
L' si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto. CP_1
Acquisite le prove orali rese in altro giudizio tra le medesime parti e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda attrice è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Si osserva, infatti, che l'istruttoria espletata ha consentito di appurare che la ricorrente per anni ha prestato la propria attività lavorativa con la qualifica di bracciante agricola e che le mansioni lavorative espletate l' hanno esposta a mantenimento protratto della stazione eretta su terreni non pianeggianti ed irregolari, associata alla movimentazione manuale di carichi ed a ripetuti movimenti di piegamento sulle ginocchia per le attività da svolgere sui terreni agricoli.
Il CTU nominato, Dott. ha concluso ritenendo che la patologia riscontrata: Persona_1
“condropatia ginocchio dx e sx” sia di natura professionale e determini un danno biologico nella misura del 3%.
Pertanto, la ricorrente, già titolare di indennizzo nella misura del 14% per precedenti malattie professionali, ha un danno biologico complessivo del 17% con decorrenza dalla data della denuncia di riconoscimento della malattia professionale (18.02.2022).
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della ricorrente alla costituzione della rendita per inabilità permanente, derivante da malattia professionale, nella misura percentuale del 17 % con decorrenza dal 18.02.2022, di talché l' deve essere condannato al pagamento delle differenze dei CP_1 relativi ratei maturati e quelli maturandi nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della ricorrente (già titolare di indennizzo nella misura del 14% per malattie professionali riconosciute) alla costituzione della rendita per malattia professionale con inabilità permanente al lavoro nella misura del 17 % dal
18.02.2022, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e CP_1 maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 1.500,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Taranto, 10.11.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa MA LEONE)
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
MA LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n° 923 2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. POLLICORO STEFANIA Parte_1
- Ricorrente - contro
rappr. e Controparte_1
dif. dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Convenuto -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29/01/2025 la ricorrente in epigrafe indicata, già beneficiaria di rendita per altre malattie professionali, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare l'insorgere della ulteriore malattia professionale: “meniscopatia, condropatia delle ginocchia”, inutilmente denunciata in via amministrativa e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire una maggiore rendita, derivante dall'invalidità complessivamente considerata;
per l'effetto, condannare l' al pagamento delle differenze dei relativi ratei maturati e quelli maturandi nell'ammontare CP_1 previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
L' si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto. CP_1
Acquisite le prove orali rese in altro giudizio tra le medesime parti e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda attrice è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Si osserva, infatti, che l'istruttoria espletata ha consentito di appurare che la ricorrente per anni ha prestato la propria attività lavorativa con la qualifica di bracciante agricola e che le mansioni lavorative espletate l' hanno esposta a mantenimento protratto della stazione eretta su terreni non pianeggianti ed irregolari, associata alla movimentazione manuale di carichi ed a ripetuti movimenti di piegamento sulle ginocchia per le attività da svolgere sui terreni agricoli.
Il CTU nominato, Dott. ha concluso ritenendo che la patologia riscontrata: Persona_1
“condropatia ginocchio dx e sx” sia di natura professionale e determini un danno biologico nella misura del 3%.
Pertanto, la ricorrente, già titolare di indennizzo nella misura del 14% per precedenti malattie professionali, ha un danno biologico complessivo del 17% con decorrenza dalla data della denuncia di riconoscimento della malattia professionale (18.02.2022).
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della ricorrente alla costituzione della rendita per inabilità permanente, derivante da malattia professionale, nella misura percentuale del 17 % con decorrenza dal 18.02.2022, di talché l' deve essere condannato al pagamento delle differenze dei CP_1 relativi ratei maturati e quelli maturandi nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della ricorrente (già titolare di indennizzo nella misura del 14% per malattie professionali riconosciute) alla costituzione della rendita per malattia professionale con inabilità permanente al lavoro nella misura del 17 % dal
18.02.2022, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e CP_1 maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 1.500,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Taranto, 10.11.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa MA LEONE)