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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/03/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2012/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia quale giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2012/2021 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto:
“Lesione personale”, vertente: TRA
, nato ad [...] il [...] e residente in Parte_1
ND (NA) alla via Giuseppe Materazzo n 12, c. f. C.F._1 elettivamente domiciliato in Sant'Antimo alla Via Roma n. 94,
[...] presso lo studio dell'Avv. Chiara Sorbo ( da cui è CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell'atto di citazione;
-parte attrice-
CONTRO
con sede legale in Roma, Viale Controparte_1 dell'Oceano Indiano n. 13, (C.F.: Partita I.V.A.: P.IVA_1
,) in persona del legale rappresentante Dott. P.IVA_2 CP_2
munito dei necessari poteri a norma del vigente statuto sociale ed
[...] in virtù di quelli conferitigli con procura del 28/07/2020 per atto Notaio dott. di Roma Rep. 154073 rogito n. 30463 registrata presso Persona_1
l'Ufficio territoriale di Roma al n. 21889 serie T, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Silvia Francesca Colosimo (C.F.
[...]
) del Foro di Roma per delega posta a margine del presente C.F._3 atto elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio del Collega Avv. Patrizio Guarino, (C.F. ) via Stendhal, 23, cap C.F._4
80133, in virtù di elezione di domicilio dell'avv. Silvia Francesca Colosimo ex art. 82 r.d. 22/1/1934 n. 37, giusta procura alle liti ex art. 83 c.p.c. posta a margine dell'atto di costituzione.
-parte convenuta-
*** CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza dell'11.11.2024 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
***
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MOTIVI DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009. 1.Con atto di citazione notificato in data 22.2.2021, a mezzo posta certificata, ai sensi della L.53/94, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord, la Controparte_1 in persona dei legali rappresentanti p.t. (di seguito Q8) al fine di
[...] ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa delle lesioni fisiche, asseritamente riportate in data 11.09.2019 alle ore 22:50 circa in Sant'Antimo (NA) al Corso Europa n. 37, presso la stazione di servizio Q8Easy 7237. A supporto della dispiegata azione, segnatamente, deduceva che, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, mentre si trovava presso la stazione di servizio Q8Easy 7237 sita in Sant'Antimo (NA) al Corso Europa n. 37, a causa di alcune macchie di olio presenti sulla pavimentazione, rovinava al suolo riportando lesioni.
Pertanto, ascriveva la responsabilità dell'occorso all'amministrazione della stazione di rifornimento su citata, per non avere, in qualità di custode dell'area di servizio, segnalato la presenza di sostanza oleosa con apposita cartellonistica. Lamentava che, in conseguenza dell'incidente dedotto, si rendeva necessario il trasporto presso l'ospedale San Giovanni di Dio di GG (NA) dove gli veniva diagnosticata tra l'altro una contusione al ginocchio con prognosi di 5 giorni, oltre ad un trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro con interessamento capsulo- articolare, meniscale e legamentoso. Sulla scorta di una consulenza medica di parte a firma del dott. quantificava i danni Persona_2 pari ad un'inabilità temporanea totale di 5 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 50% di 15 giorni ed un'ulteriore inabilità temporanea parziale al 25% di 15 giorni con un danno biologico del 7%, entro i limiti di euro 20.000,00. Sussumeva la fattispecie sottesa al presente giudizio, nell'alveo delle ipotesi di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., all'uopo desumeva che la responsabilità della caduta fosse ascrivibile unicamente al gestore dell'area di servizio in Controparte_1 quanto custode, inteso come colui che di fatto controlla le modalità d'uso e di conservazione della res custodita, dell'area di servizio Q8Easy 7237. Quanto al nesso eziologico, deduceva espressamente che la pavimentazione oleosa presente in loco aveva costituito una grave insidia, un inevitabile ed irriconoscibile trabocchetto, fonte dei danni da egli riportati.
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Tanto premesso, citava la convenuta a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 17.06.21 e concludeva: -Accertare e dichiarare la piena responsabilità dell'amministrazione della Controparte_1
Q8Easy 7237 Servizi Gestione Italia S.r.l. nella produzione dell'evento sinistroso. Per l'effetto condannare la Q8Easy 7237 Servizi Controparte_1
Gestione Italia srl al pagamento dei danni conseguenti all'inabilità temporanea totale ed all'inabilità temporanea parziale, secondo i giorni ed i parametri tabellari di riferimento, nonché al pagamento del danno biologico sofferto, al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, ivi compreso il danno esistenziale ed estetico, il tutto liquidabile nella complessiva somma da quantificarsi in corso di giudizio e/o comunque nella somma che l'Ill.mo Sig. Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord riterrà equo riconoscere, oltre interessi legali e rivalutazione monetari il tutto entro i limiti di euro 20.000,00; Condannare, infine, esso convenuto, al pagamento delle spese di giudizio, oltre diritti, onorari di avvocato e imposte come per legge. Si costituiva la in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea. Eccepiva la carenza di legittimazione passiva, e la carenza soprattutto della prova certa del nesso causale tra la presunta chiazza di olio sul piazzale di distribuzione carburante della Q8 e le lesioni asserite ex adverso. Preliminarmente la convenuta deduceva: -che in data 10/01/2020 il presunto danno veniva comunicato direttamente dal legale dell'attore alla Q8, la quale in data 24/1/2020 apriva il reclamo richiedendo tutti i documenti necessari per l'istruttoria dello stesso, e, contestualmente, la Q8 richiedeva al gestore del distributore se fosse a conoscenza del suddetto sinistro e comunque la compilazione del modulo di reclamo nel quale si legge: “ Non conosco niente dell'accaduto perché nell'orario riferito non ero presente sul PV. tanto meno nessuno si presentava sul PV per denunciare l'accaduto” ; che in riscontro alla suddetta lettera di apertura, la controparte trasmetteva la documentazione richiesta dalla quale si evinceva che le lesione lamentate, non fossero riconducibili alla presunta caduta nel distributore della Q8 suddetto, in quanto, in particolare dalla Risonanza Magnetica effettuata il 27/11/2020 (quindi effettuata 3 mesi dopo la suddetta caduta) si leggeva chiaramente: “- Minima falda di versamento articolare. Non evidenti lesioni meniscali. Nella norma di pivot centrale e le altre formazioni capsulo- legamentose. Nella norma il corpo Hoffa. in asse” e Per_3 contestava comunque che nessuna chiazza di olio anomala e pericolosa veniva riscontrata dal gestore dell'impianto sul piazzale dello stesso, il giorno successivo al sinistro. Pertanto la Q8 controdeduceva che, mediante la società CP_4
ricevuta la suddetta documentazione medica da controparte a
[...] sostegno delle lesioni lamentate, incaricava la dott.ssa al fine di Per_4 stendere un parere medico legale su documentazione, all'esito della quale emergeva, testualmente :“ Si può affermare che, a seguito del riferito trauma
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occorso il 19/9/2019, il Sig. non ha riportato né inabilità temporanea Pt_1
(totale e parziale) né esiti menomativi della complessiva integrità psico-fisica.” Atteso quanto sopra, la Q8, con lettera di comunicazione del 27/11/2020, rigettava il reclamo avanzato dall'attore in quanto, esperite tutte le verifiche del caso, era apparso chiaro che i danni lamentati non potevano essere causalmente riconducibili al presunto sinistro per cui è causa. Sempre in via preliminare, eccepiva la carenza della titolarità e della legittimazione passiva, in quanto la Q8 precisava essere proprietaria del suolo e dei beni situati all'interno dell'area adibita al servizio di distribuzione carburante, concessa in uso gratuito alla Società CP_5 partecipata interamente dalla stessa Q8 che gestisce alcuni distributori di proprietà esclusiva della Q8, come nella fattispecie de quo. In breve, per meglio chiarire i rapporti contrattuali tra le parti, precisava che tra la Q8 e la vige un contratto di commissione con affidamento CP_5 in uso gratuito;
mentre tra la ed il gestore del distributore che nel CP_5 caso di specie specificava essere la vige un Controparte_6 contratto di appalto di servizi. In particolare, che i rapporti contrattuali intercorrenti tra ed il gestore appaltatore del PV 7237 sono CP_5 disciplinati dal contratto di commissione con affidamento in uso gratuito e, segnatamente, che nel contratto di appalto, chiaramente specificato art. 16 – responsabilità- assicurazione –che “ Tutti i rischi e responsabilità derivanti dalla conduzione del Punto vendita sono a carico del Parte_2 quale comodatario dell'impiantò. Per fronte a tale rischi di esercizio il Commissionario stipulerà, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni“. Sul punto ribadiva che il Commissionario del suddetto contratto fosse la Società IT, la quale nel caso di specie non aveva aperto alcun sinistro presso la propria compagnia di assicurazione in quanto, come dichiarato dal gestore appaltatore della stessa nel modulo di denuncia, nessuno si sarebbe presentato sull'impianto a denunciare il sinistro, giacché la denuncia dell'istante veniva trasmessa direttamente alla pec della Q8, quindi, eccepiva che il gestore appaltatore della fosse CP_5 venuto a conoscenza del sinistro per cui è causa direttamente dalla Q8, non avendo ricevuto alcuna denuncia del sinistro ed altresì non riscontrando alcuna chiazza d'olio anomale e pericolosa sul piazzale dell'impianto, non avvertiva né la propria compagnia di assicurazione né tantomeno la Q8 affinché intervenisse al fine di autorizzare la pulizia del piazzale da una eventuale ed anomala fuoriuscita di prodotto dalle pompe di erogazione carburante. Specificava, infatti, che il gestore appaltatore, quindi la in caso di eventuale sinistro occorso a terzi, deve CP_6 informare la Q8, fornendo anche tutti gli elementi necessari per individuare le eventuali responsabilità. Ebbene eccepiva che nel sinistro per cui è causa fosse stata invece la stessa Q8 a chiedere informazioni al gestore appaltatore, il quale era n. 2012/2021 r.g.a.c. Pagina 4 di 14 N.2012/2021 R.G.A.C.
assolutamente ignaro dei fatti di causa così come scritto sinteticamente nel modulo di reclamo trasmesso e allegato agli atti (doc. 4). Alla luce dei rapporti contrattuali rappresentati, eccepiva che fosse del tutto da escludere ogni responsabilità oggettiva a carico sia della che CP_5 della Q8, per i fatti asseriti dall'attore, ma, altresì che fosse del tutto da escludere eventuale responsabilità della ditta appaltatrice in CP_6 quanto anch'essa era assolutamente ignara del sinistro e della causa della stessa e comunque in ogni caso eccepiva che i fatti asseriti da parte attrice fossero assolutamente destituiti di ogni fondamento probatorio- giuridico in merito alla prova certa del nesso causale. Nel merito contestava l'assoluta mancanza di prova dell'an debeatur e l'assenza di prova certa del nesso causale tra la presunta chiazza di sul Pt_3
Piazzale del distributore della Q8 e le lesioni lamentate. Dettagliatamente, quanto ai fatti asseriti da parte attrice, contestava che gli stessi fossero destituiti di ogni fondamento probatorio e carenti della prova certa del nesso causale tra l'asserita caduta sulla chiazza di olio presuntivamente presente sul distributore della Q8 sito in Sant'animo e le lesione lamentate. Ed infatti, comparava quanto asserito da parte attrice (che in data 11.09.2019, alle ore 22:50 circa, mentre si trovava presso il PV
per un rifornimento di carburante a causa presumibilmente di una macchia di gasolio presente sul manto stradale, scivolava a terra urtando il ginocchio destro), e quanto emerso dalla documentazione trasmessa dallo stesso, dalla quale rilevava si evinceva che il , in autonomia il Pt_1
11/9/2019, si era recato alle ore 23.33 presso il Pronto Soccorso di GG, nel quale veniva sottoposto ad esame diagnostico che escludeva qualsivoglia tipologia di frattura a carico del ginocchio e del piede destro, contrariamente a quanto lamentato. Altresì, che l'attore, in data 25.10.2019, a distanza di ben 14 giorni dall'evento de quo, si sottoponeva a visita specialistica, in seguito alla quale gli veniva diagnostica una sospetta lesione del menisco. Ancora, che in data 27.11.2019 e, dunque, ben oltre un mese dal presunto sinistro, il Sig.
si sottoponeva nuovamente ad esame diagnostico, che Pt_1 testualmente evidenziava “minima falda di versamento articolare. Non evidenti lesioni meniscali. Nella norma il Pivot centrale e le altre formazioni capsulo – legamentose. Nella norma il corpo di . in asse”. Altresì che in data Pt_4 Per_3
13/12/2019 si sottoponeva nuovamente a visita specialistica dal dott.
che certificava: “lesione LCA + lesione corno posteriore del menisco Per_5 mediale ginocchio dx”, suggerendo financo un intervento di ricostruzione legamentosa. Infine, che veniva trasmessa una relazione medico-legale, recante la data del 29.04.2020 che, oltre a valere come certificato di avvenuta guarigione, riconosceva 7 punti percentuali a titolo di danno biologico. Di contro, la Q8, sulla scorta della denuncia ricevuta, deduceva di aver verificato in prima istanza con il gestore appaltatore del distributore, lo n. 2012/2021 r.g.a.c. Pagina 5 di 14 N.2012/2021 R.G.A.C.
stato dei luoghi ovvero se vi fosse stata una fuoriuscita anomala di prodotto sul piazzale del distributore, nonché in virtù della documentazione medica trasmessa da controparte, incaricava un medico legale, la dott.ssa , al fine di effettuare una perizia medico legale su Per_4 documentazione, la quale evidenziava, chiaramente che nessuna lesione né temporanea né permanente era stata riscontrata così scrivendo nel proprio elaborato: “Si può affermare che, a seguito del riferito trauma occorso il 11/9/2019, il Sig. non ha riportato né inabilità temporanea (totale e Pt_1 parziale) né esiti menomativi della complessiva integrità psico-fisica”. Atteso quanto sopra, riscontrando oggettivamente che nessuna fuoriuscita anomala di prodotto era stata segnalata alla ditta di manutenzione incaricata di ripristinare eventuali danni sull'impianto da parte del gestore in quanto non riscontrata dallo stesso e dinanzi al parere assolutamente negativo del medico legale incaricato, la Q8 rappresentava di aver rigettato la richiesta risarcitoria avanzata dall'attore con lettera allegata. Tutto ciò premesso, la convenuta evidenziava che, nel caso di specie, i danni lamentati dall'attore non fossero causalmente riconducibili al presunto sinistro e che, i risultati attestati e certificati da apposito referto diagnostico (RMN) del 27.11.2019 escludevano categoricamente e fermamente la presenza di fratture e/o lesioni a carico del ginocchio e del piede destro, di guisa che la presunta lesione oggetto del referto, a firma del Dott. del 13.12.2019 non potesse ricondursi all'evento Per_5 verificatosi presso la Stazione di Servizio Q8 circa tre mesi prima. Pertanto, ribadiva l'insussistenza di un effettivo nesso eziologico tra il danno lamentato e precisato in sede di relazione medico-legale datata 29.04.2020 e la presenza della presunta macchia di olio sulla pavimentazione della stazione di servizio convenuta. Da ultimo contestava le foto prodotte su apposita richiesta formulata da quale società demandata dalla Q8 nella Controparte_7 gestione del sinistro, in quanto non riconducibili con certezza al luogo e alla data del presunto sinistro. A ciò si aggiungeva, altresì, che l'appaltatore del PV 7237, non presente al momento del sinistro, aveva riferito di non aver ricevuto, né da parte del né da parte di altri clienti alcuna Pt_1 segnalazione riconducibile alla eventuale presenza di macchie di olio sulla stazione di servizio. Tanto premesso e considerato, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, concludeva: -In via preliminare e pregiudiziale si chiede l'estromissione sia della sia Controparte_1 della Servizi & Gestioni Italia srl, in persona del legale rappresentante p.t., in quanto assolutamente estranea ai fatti di causa e carente di legittimazione passiva in forza dei contratti stipulati e meglio specificati nel corpo del presente atto, e, conseguentemente, dichiarare l'estromissione della Q8. 2. Nel merito si chiede il rigetto della domanda attrice essendo assolutamente infondata ma soprattutto non provata in merito alla prova certa del nesso causale tra la presunta chiazza di olio
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sul piazzale dell'area di servizio della Q8 ed il presunto sinistro, e, per l'effetto, rigettare la domanda di parte Attrice per assoluta infondatezza sia in fatto che in diritto oltre che non provata come meglio argomentato in atto. Con riserva di ampliare e modificare le odierne deduzioni, nonché di articolare ulteriori mezzi istruttori anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 183,6 comma nr. 1 e 2 c.p.c.
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in favore dell'avvocato anticipatario. Disposta la trattazione scritta della presente controversia, secondo le modalità ex art.83, comma 7, lett.h) d.l. n.18/2020 (conv.in legge n.27/2020) ed ex art.221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; concessi i termini di cui al sesto comma dell'art 183 c.p.c., il giudizio veniva rinviato all'udienza per l'adozione dei provvedimenti in ordine alle eventuali istanze istruttorie del 21.3.2022. Ammesse le prove orali come da ordinanza in atti, all'udienza dell'11.4.2024, compariva e veniva escussa la teste di parte attrice ES
. Alla successiva udienza istruttoria del 17.6.24, comparivano
[...]
l'ulteriore teste di parte attrice ed il teste di parte convenuta Parte_5
All'esito, ritenuta la controversia matura per la Testimone_2 decisione, senza necessità di svolgimento di ulteriore istruttoria;
veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla data dell'11.11.24 e trattenuta in decisione , con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 2.Nel merito Nel caso di specie, la fattispecie della pretesa attorea è qualificabile come richiesta di risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. Rispetto alla domanda di risarcimento spiegata dall'attore, giova precisare che la qualità di “custode” prescinde dalla titolarità della proprietà della cosa, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“Custode è chi abbia l'effettivo potere sulla cosa, e può perciò essere non solo il proprietario della cosa, ma anche il semplice possessore o anche il detentore della cosa. Detta custodia può far capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi, che importino tutti l'attuale (co)esistenza di poteri di gestione e di ingerenza. Il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa che comporti il potere - dovere di intervenire sulla cosa. Il requisito del potere - dovere di intervento qui non opera come fondamento di una presunzione di colpa, che, come detto, non è nella struttura della norma, ma come uno degli elementi per individuare la figura del custode” (Cass. civ. sez. III, 09/02/2004, n. 2422). Il danneggiato deve provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. Questo il principio affermato dalla terza Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza dell' 8 luglio 2024, n. 18518, nell'ambito di un'adunanza camerale dedicata a una pluralità di ricorsi in materia di danno da cose in custodia, secondo una metodologia n. 2012/2021 r.g.a.c. Pagina 7 di 14 N.2012/2021 R.G.A.C.
già adottata con riferimento a peculiari questioni sottoposte al vaglio della medesima Sezione. È stato giustamente osservato che la responsabilità de qua si fonda su una relazione tra la cosa ed il custode, non già su un comportamento di quest'ultimo. L'ordinanza in commento muove dalla affermazione della natura oggettiva della nozione di "caso fortuito", che è andata accreditandosi presso la giurisprudenza di legittimità, in contrasto con la diversa tesi che identificava il “caso fortuito” con l'assenza di colpa. Come ancora di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa e x art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (in questi Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483). Nel solco di tale principio, la Cassazione (Cass., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142), ha sottolineato che “il fatto integrante il "caso fortuito" è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res … Esso, quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale”. Sempre di recente la Cassazione ha ribadito la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e sottolineato come la stessa possa essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo. (Cass., 3 maggio 2024, n. 11942).
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In precedenza, con ordinanza n. 35966 del 27 dicembre 2023, la Suprema Corte aveva sottolineato che, ai fini dell'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c., deve attribuirsi “rilievo delle sole condotte "oggettivamente" non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile”. Sviluppando questi rilievi, (Cass., ordinanza 20 luglio 2023, n. 21675) aveva escluso il risarcimento per l'utente della piscina caduto mentre camminava a piedi nudi a bordo della piscina stessa. Ricostruita la nozione di “caso fortuito” nei termini di cui sopra, sul piano del corretto riparto dell'onere probatorio, resta fermo che i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., e cioè “la derivazione del danno dalla cosa e la custodia" devono essere provati dal danneggiato. Incombe, invece, sul custode "la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito»”. Sviluppando questi rilievi, continua il Supremo Collegio, “se la colpa deI custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato aIle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento"(Corte di Cassazione, con ordinanza del 8 luglio 2024, n. 18518). Così ricostruita la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ove una persona assuma di aver subito danni da una cosa in custodia altrui, essa sarà tenuta a provare in giudizio solo l'esistenza del rapporto di causalità fra la cosa e l'evento, spettando, invece, al convenuto l'onere di dimostrare il caso fortuito. Resta pertanto, onere del danneggiato dimostrare il nesso causale tra la cosa (nel nostro caso, presenza di macchia di olio nella stazione di rifornimento) e l'evento di danno (le lesioni), a prescindere dalla pericolosità intrinseca della res. Da ciò discende che eventuali omissioni o violazioni di regole, anche di comune prudenza, da parte del custode rilevano solo ai fini dell'art. 2043 c.c. Le suddette deduzioni possono assumere rilievo ex art. 2051 c.c. solo se dirette a dimostrare lo stato della cosa e la sua idoneità ad arrecare danno. Invece, spetta al custode (nel nostro caso, il gestore della stazione) fornire la prova liberatoria, ossia la dimostrazione dell'estraneità dell'evento alla sua sfera (che non coincide con la dimostrazione n. 2012/2021 r.g.a.c. Pagina 9 di 14 N.2012/2021 R.G.A.C.
dell'assenza di colpa). Egli, infatti, può liberarsi dalla responsabilità solo provando il caso fortuito. Quest'ultimo può consistere in un fatto naturale o del terzo o del danneggiato ed è caratterizzato dall'imprevedibilità ed inevitabilità «da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». Per quanto attiene alla condotta del danneggiato, essa integra il caso fortuito solo se connotata dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento.
Tanto doverosamente premesso, nella specie, ritiene la scrivente giudicante che la domanda attorea è rimasta sfornita di prova relativamente all'an della pretesa, non avendo l'attore fornito prova dell'evento e del rapporto causale tra la cosa e l'evento, come meglio si dirà in seguito. Sotto altro profilo alla stregua dell'art. 2051 c.c., custode è colui che ha la disponibilità materiale della cosa e, dunque, il concessionario, sul quale gravano evidentemente tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nella specie società IT (cfr. art 11 contratto di commissione con affidamento in uso gratuito di attrezzature per la distribuzione di prodotti petroliferi, doc.1 produzione parte convenuta) . Ed invero, come eccepito e documentato dalla convenuta Q8, tra essa e la vige un contratto di commissione con affidamento in uso gratuito, CP_5 mentre tra la ed il gestore del distributore, nella specie società CP_5 [...]
vige un contratto di appalto di servizi. In Controparte_6 particolare, i rapporti contrattuali intercorrenti tra ed il gestore CP_5 appaltatore del distributore sono disciplinati dal contratto di commissione con affidamento in uso gratuito, nel quale specificato all'art. 16 – responsabilità- assicurazione – “Tutti i rischi e responsabilità derivanti dalla conduzione del Punto vendita sono a carico del quale Parte_2 comodatario dell'impiantò. Per fronte a tali rischi di esercizio il Commissionario stipulerà, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni”. Considerando, dunque, che commissionario del suddetto contratto è la Società IT, anche da un punto di vista di inquadramento soggettivo, circa la sussistenza della legittimazione passiva della convenuta in lite, la domanda attrice è rimasta sfornita di prova. Dunque, pur volendo analizzare il merito della pretesa attorea, l'esame complessivo delle risultanze processuali e del materiale probatorio acquisito non consente in primo luogo di ritenere raggiunta la prova del fatto storico per come narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio. L'attore non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione, ed in particolare della riconducibilità eziologica delle lesioni personali subite al luogo indicato in citazione.
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Ed invero, all'esito dell'istruttoria emergono evidenti omissioni ed incongruenze nella ricostruzione dello svolgimento della vicenda con riguardo alle effettive modalità attraverso cui sarebbe avvenuta la caduta al suolo del . Pt_1
L'attrice non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione, ed in particolare della riconducibilità eziologica delle lesioni personali subite alla causa della presenza di una macchia di olio nella stazione di rifornimento. Inoltre, all'esito dell'istruttoria emergono evidenti omissioni ed incongruenze nella ricostruzione dello svolgimento della vicenda con riguardo alle effettive modalità attraverso cui sarebbe avvenuta la caduta al suolo del . Ed invero anche le propalazioni dei testi di parte Pt_1 attrice, rendendo molteplici dichiarazioni de relato actoris, null'altro hanno dimostrato, né hanno apportato elementi probatori rilevanti rispetto alla prospettazione di parte attrice. Sul punto la prima teste escussa, , si è limitata a Testimone_1 dichiarare: “era settembre 2019 mio cognato venne a casa mia e mi ha bussato abitiamo di fronte;
mio marito ha aperto la porta e l'abbiamo fatto entrare in casa, abbiamo notato che mio cognato aveva i pantaloni sporchi e lamentava al ginocchio destro;
riferiva di essere caduto su una macchia presente a terra mentre stava facendo gasolio alla Q8 al Corso Europa a S. Antimo;
lui non voleva andare in ospedale ma noi abbiamo insistito per accompagnarlo;
casa mia rispetto al distributore di cui ci riferiva mio cognato dista circa un KM l'abbiamo portato all'ospedale di Aversa;”(cfr. verbale udienza dell'11.4.2024). Non può in proposito non evidenziarsi la discrasia emersa tra quanto da quest'ultima dichiarato, relativamente alla circostanza di aver accompagnato l'attore all'Ospedale di Aversa e quanto dedotto dall'attore in citazione, nonché documentato, circa il primo soccorso presso il Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio di GG. (cfr. referto nosologico, produzione parte attrice). Circostanza che assume rilevanza, dato il quadro complessivo già di per sé carente e lacunoso. Le difficoltà di comprendere la concreta dinamica e le cause del sinistro sono poi acuite dalle dichiarazioni rese dall'ulteriore teste di parte attrice,
compagna del , la quale in merito ai fatti di causa si Parte_5 Pt_1
è limitata a riferire “ricordo che il mio compagno tornò a casa con i pantaloni sporchi di gasolio;
si affacciarono anche i miei cognati;
mi raccontò che era scivolato nel distributore della Q8 a S. Antimo;
abbiamo deciso di condurlo in ospedale a GG;
è stato visitato da solo;
lamentava dolore al ginocchio destro”. Alla luce di quanto emerso dalle testimonianze non si comprende con precisione in che modo sarebbe avvenuto l'inciampo dell'attore ed in che modo lo stesso, perdendo l'equilibrio, sarebbe caduto al suolo.
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Le dichiarazioni testimoniali complessivamente esaminate, atteso che nessuno dei testi escussi effettivamente assisteva all'evento dedotto, non consentono dunque di ritenere dimostrato con certezza le concrete modalità attraverso cui il versamento di olio, ammessane l'esistenza, avrebbe esplicato un'efficacia causale determinante nel cagionare il ferimento del . Pt_1
A fronte di un quadro istruttorio lacunoso ed incerto, alcuna significativa utilità probatoria riveste la documentazione fotografica allegata e raffigurante lo scenario teatro del sinistro. La parte attrice ha allegato all'atto di citazione delle fotografie ritraenti del liquido non meglio identificato e soprattutto presente in punti disconnessi della pavimentazione, che ha individuato quale causa dell'incidente. Orbene, quand'anche effettivamente si ritenesse dimostrata la dinamica del sinistro riferita dall'attore - e cioè che lo stesso sia caduto a causa della presenza del liquido presuntivamente indicato come olio – non potrebbe comunque riconoscersi un'ipotesi di responsabilità in capo alla convenuta. Invero, osservando i luoghi di causa per come illustrati dai rilievi fotografici allegati dall'attrice, non può non evidenziarsi, da un lato, la minima entità di tracce sull'asfalto che non presenta alcuna forma di sconnessione o dissesto, e dall'altro lato, la natura della pavimentazione che non rappresenta di per sé connotati di pericolosità. Appare in ogni caso logico e plausibile che in prossimità di una pompa di benzina, possano esservi delle tracce di gasolio, oltre a considerare che data la vicinanza tra l'auto e la pompa di rifornimento, vi sia anche poco spazio
“di caduta”. Inoltre, all'esito dell'istruttoria, non è emersa alcuna significativa perdita, tale da determinare una situazione di pericolo per l'incolumità degli utenti, come confermato dal teste di parte convenuta, il quale non ha riferito né di anomalie, né di difetti di manutenzione della suddetta stazione. Sul punto, quale appaltatore del distributore Testimone_2
Q8 di S. Antimo Corso Europa, presunto teatro del sinistro, ha dichiarato:
“ conosco i fatti in quanto la Q8 mi ha chiesto;
la mattina vado sull'impianto alle 7.30/8 facciamo le foto per prendere i prezzi degli altri impianti, mi reco sul mio impianto e faccio i vari controlli sulle pistole, se ci sono guanti, se il display funziona, se ci sta sporco a terra;
se si tratta di un intervento che posso effettuare in autonomia procedo, altrimenti se tratta di qualcosa di più grosso, rotture sporco maggiore allo chiamo la ditta;
con riguardo alla giornata dell'11.9.2019 la mattina non ho riscontrato problemi di sporcizia;
i controlli di cui vi parlo li effettuo circa due tre volte al giorno;
lo escludo anche perché facciamo più controlli al giorno e in quella non ho riscontrato nulla, l'ultimo controllo lo faccio alle 19, con riguardo quella giornata non ricordo con precisione quando ho fatto l'ultimo controllo;
il nome che mi dite non mi dice nulla, non si è mai presentato nessuno;
quello che so mi è stato chiesto dalla ditta cui faccio capo;
non è stata fatta una richiesta di intervento di pulizia straordinaria del piazzale per quella data, escludo che il distributore cui faccio capo possa procedere alla vendita di olio motore;
la
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data di subentro della mia posizione è nell'anno 2019” (cfr. verbale udienza del 17.6.24). A fronte delle evidenziate lacune ed incertezze probatorie, nessun ulteriore elemento di prova è stato possibile rinvenire dalle altre emergenze istruttorie, che fosse utile a consentire una adeguata e chiara ricostruzione della vicenda storica. Di contro, tenuto conto dello stato dei luoghi in cui si sarebbe verificato il sinistro e del materiale probatorio esaminato, non può dirsi dimostrato il contributo causale o concausale rispetto al prodursi dell'evento lesivo. Sul tema va ribadito come anzidetto che la giurisprudenza ha chiarito che
“è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11526 del 11.05.2017 (Rv. 644282). Da ciò discende che nei casi, come quello in esame, in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante alla luce di vari fattori quali, la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, nonché ogni altra (ulteriore) circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (v. ad es. Cass. 6306/13, Cass. 11526/17, Cass. 2480/18, Cass. 27724/18, Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660). Nel caso di specie, parte attrice non ha infatti provato quale sarebbe stato il ruolo attivo della cosa custodita nella causazione della caduta e in che modo avrebbe inciso nel dinamismo causale della stessa tanto da renderla fattore eziologico del danno. Pertanto, alcun rilievo dirimente a parere della scrivente avrebbe avuto una CTU, atteso che essa si pone quale elemento di completamento agli atti e documenti offerti dalla parte attrice, la quale, non ha offerto a ben vedere sulla scorta della sua prospettazione e sulla scorta dell'istruttoria,
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prova della dinamica dedotta. Ed invero “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.” (cfr.cass.civ. Sez. 3, Sentenza n. 3191 del 14/02/2006 (Rv. 590615 - 01). La domanda va pertanto integralmente reietta. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022., in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00, - e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per la parte convenuta (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitata attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta integralmente la domanda proposta da;
Parte_1
• condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
in persona dei legali rappresentanti p.t. delle spese di Controparte_1 lite relative al presente giudizio, che si liquidano in € 2.600,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 05/03/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia quale giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2012/2021 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto:
“Lesione personale”, vertente: TRA
, nato ad [...] il [...] e residente in Parte_1
ND (NA) alla via Giuseppe Materazzo n 12, c. f. C.F._1 elettivamente domiciliato in Sant'Antimo alla Via Roma n. 94,
[...] presso lo studio dell'Avv. Chiara Sorbo ( da cui è CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell'atto di citazione;
-parte attrice-
CONTRO
con sede legale in Roma, Viale Controparte_1 dell'Oceano Indiano n. 13, (C.F.: Partita I.V.A.: P.IVA_1
,) in persona del legale rappresentante Dott. P.IVA_2 CP_2
munito dei necessari poteri a norma del vigente statuto sociale ed
[...] in virtù di quelli conferitigli con procura del 28/07/2020 per atto Notaio dott. di Roma Rep. 154073 rogito n. 30463 registrata presso Persona_1
l'Ufficio territoriale di Roma al n. 21889 serie T, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Silvia Francesca Colosimo (C.F.
[...]
) del Foro di Roma per delega posta a margine del presente C.F._3 atto elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio del Collega Avv. Patrizio Guarino, (C.F. ) via Stendhal, 23, cap C.F._4
80133, in virtù di elezione di domicilio dell'avv. Silvia Francesca Colosimo ex art. 82 r.d. 22/1/1934 n. 37, giusta procura alle liti ex art. 83 c.p.c. posta a margine dell'atto di costituzione.
-parte convenuta-
*** CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza dell'11.11.2024 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
***
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MOTIVI DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009. 1.Con atto di citazione notificato in data 22.2.2021, a mezzo posta certificata, ai sensi della L.53/94, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord, la Controparte_1 in persona dei legali rappresentanti p.t. (di seguito Q8) al fine di
[...] ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa delle lesioni fisiche, asseritamente riportate in data 11.09.2019 alle ore 22:50 circa in Sant'Antimo (NA) al Corso Europa n. 37, presso la stazione di servizio Q8Easy 7237. A supporto della dispiegata azione, segnatamente, deduceva che, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, mentre si trovava presso la stazione di servizio Q8Easy 7237 sita in Sant'Antimo (NA) al Corso Europa n. 37, a causa di alcune macchie di olio presenti sulla pavimentazione, rovinava al suolo riportando lesioni.
Pertanto, ascriveva la responsabilità dell'occorso all'amministrazione della stazione di rifornimento su citata, per non avere, in qualità di custode dell'area di servizio, segnalato la presenza di sostanza oleosa con apposita cartellonistica. Lamentava che, in conseguenza dell'incidente dedotto, si rendeva necessario il trasporto presso l'ospedale San Giovanni di Dio di GG (NA) dove gli veniva diagnosticata tra l'altro una contusione al ginocchio con prognosi di 5 giorni, oltre ad un trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro con interessamento capsulo- articolare, meniscale e legamentoso. Sulla scorta di una consulenza medica di parte a firma del dott. quantificava i danni Persona_2 pari ad un'inabilità temporanea totale di 5 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 50% di 15 giorni ed un'ulteriore inabilità temporanea parziale al 25% di 15 giorni con un danno biologico del 7%, entro i limiti di euro 20.000,00. Sussumeva la fattispecie sottesa al presente giudizio, nell'alveo delle ipotesi di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., all'uopo desumeva che la responsabilità della caduta fosse ascrivibile unicamente al gestore dell'area di servizio in Controparte_1 quanto custode, inteso come colui che di fatto controlla le modalità d'uso e di conservazione della res custodita, dell'area di servizio Q8Easy 7237. Quanto al nesso eziologico, deduceva espressamente che la pavimentazione oleosa presente in loco aveva costituito una grave insidia, un inevitabile ed irriconoscibile trabocchetto, fonte dei danni da egli riportati.
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Tanto premesso, citava la convenuta a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 17.06.21 e concludeva: -Accertare e dichiarare la piena responsabilità dell'amministrazione della Controparte_1
Q8Easy 7237 Servizi Gestione Italia S.r.l. nella produzione dell'evento sinistroso. Per l'effetto condannare la Q8Easy 7237 Servizi Controparte_1
Gestione Italia srl al pagamento dei danni conseguenti all'inabilità temporanea totale ed all'inabilità temporanea parziale, secondo i giorni ed i parametri tabellari di riferimento, nonché al pagamento del danno biologico sofferto, al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, ivi compreso il danno esistenziale ed estetico, il tutto liquidabile nella complessiva somma da quantificarsi in corso di giudizio e/o comunque nella somma che l'Ill.mo Sig. Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord riterrà equo riconoscere, oltre interessi legali e rivalutazione monetari il tutto entro i limiti di euro 20.000,00; Condannare, infine, esso convenuto, al pagamento delle spese di giudizio, oltre diritti, onorari di avvocato e imposte come per legge. Si costituiva la in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea. Eccepiva la carenza di legittimazione passiva, e la carenza soprattutto della prova certa del nesso causale tra la presunta chiazza di olio sul piazzale di distribuzione carburante della Q8 e le lesioni asserite ex adverso. Preliminarmente la convenuta deduceva: -che in data 10/01/2020 il presunto danno veniva comunicato direttamente dal legale dell'attore alla Q8, la quale in data 24/1/2020 apriva il reclamo richiedendo tutti i documenti necessari per l'istruttoria dello stesso, e, contestualmente, la Q8 richiedeva al gestore del distributore se fosse a conoscenza del suddetto sinistro e comunque la compilazione del modulo di reclamo nel quale si legge: “ Non conosco niente dell'accaduto perché nell'orario riferito non ero presente sul PV. tanto meno nessuno si presentava sul PV per denunciare l'accaduto” ; che in riscontro alla suddetta lettera di apertura, la controparte trasmetteva la documentazione richiesta dalla quale si evinceva che le lesione lamentate, non fossero riconducibili alla presunta caduta nel distributore della Q8 suddetto, in quanto, in particolare dalla Risonanza Magnetica effettuata il 27/11/2020 (quindi effettuata 3 mesi dopo la suddetta caduta) si leggeva chiaramente: “- Minima falda di versamento articolare. Non evidenti lesioni meniscali. Nella norma di pivot centrale e le altre formazioni capsulo- legamentose. Nella norma il corpo Hoffa. in asse” e Per_3 contestava comunque che nessuna chiazza di olio anomala e pericolosa veniva riscontrata dal gestore dell'impianto sul piazzale dello stesso, il giorno successivo al sinistro. Pertanto la Q8 controdeduceva che, mediante la società CP_4
ricevuta la suddetta documentazione medica da controparte a
[...] sostegno delle lesioni lamentate, incaricava la dott.ssa al fine di Per_4 stendere un parere medico legale su documentazione, all'esito della quale emergeva, testualmente :“ Si può affermare che, a seguito del riferito trauma
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occorso il 19/9/2019, il Sig. non ha riportato né inabilità temporanea Pt_1
(totale e parziale) né esiti menomativi della complessiva integrità psico-fisica.” Atteso quanto sopra, la Q8, con lettera di comunicazione del 27/11/2020, rigettava il reclamo avanzato dall'attore in quanto, esperite tutte le verifiche del caso, era apparso chiaro che i danni lamentati non potevano essere causalmente riconducibili al presunto sinistro per cui è causa. Sempre in via preliminare, eccepiva la carenza della titolarità e della legittimazione passiva, in quanto la Q8 precisava essere proprietaria del suolo e dei beni situati all'interno dell'area adibita al servizio di distribuzione carburante, concessa in uso gratuito alla Società CP_5 partecipata interamente dalla stessa Q8 che gestisce alcuni distributori di proprietà esclusiva della Q8, come nella fattispecie de quo. In breve, per meglio chiarire i rapporti contrattuali tra le parti, precisava che tra la Q8 e la vige un contratto di commissione con affidamento CP_5 in uso gratuito;
mentre tra la ed il gestore del distributore che nel CP_5 caso di specie specificava essere la vige un Controparte_6 contratto di appalto di servizi. In particolare, che i rapporti contrattuali intercorrenti tra ed il gestore appaltatore del PV 7237 sono CP_5 disciplinati dal contratto di commissione con affidamento in uso gratuito e, segnatamente, che nel contratto di appalto, chiaramente specificato art. 16 – responsabilità- assicurazione –che “ Tutti i rischi e responsabilità derivanti dalla conduzione del Punto vendita sono a carico del Parte_2 quale comodatario dell'impiantò. Per fronte a tale rischi di esercizio il Commissionario stipulerà, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni“. Sul punto ribadiva che il Commissionario del suddetto contratto fosse la Società IT, la quale nel caso di specie non aveva aperto alcun sinistro presso la propria compagnia di assicurazione in quanto, come dichiarato dal gestore appaltatore della stessa nel modulo di denuncia, nessuno si sarebbe presentato sull'impianto a denunciare il sinistro, giacché la denuncia dell'istante veniva trasmessa direttamente alla pec della Q8, quindi, eccepiva che il gestore appaltatore della fosse CP_5 venuto a conoscenza del sinistro per cui è causa direttamente dalla Q8, non avendo ricevuto alcuna denuncia del sinistro ed altresì non riscontrando alcuna chiazza d'olio anomale e pericolosa sul piazzale dell'impianto, non avvertiva né la propria compagnia di assicurazione né tantomeno la Q8 affinché intervenisse al fine di autorizzare la pulizia del piazzale da una eventuale ed anomala fuoriuscita di prodotto dalle pompe di erogazione carburante. Specificava, infatti, che il gestore appaltatore, quindi la in caso di eventuale sinistro occorso a terzi, deve CP_6 informare la Q8, fornendo anche tutti gli elementi necessari per individuare le eventuali responsabilità. Ebbene eccepiva che nel sinistro per cui è causa fosse stata invece la stessa Q8 a chiedere informazioni al gestore appaltatore, il quale era n. 2012/2021 r.g.a.c. Pagina 4 di 14 N.2012/2021 R.G.A.C.
assolutamente ignaro dei fatti di causa così come scritto sinteticamente nel modulo di reclamo trasmesso e allegato agli atti (doc. 4). Alla luce dei rapporti contrattuali rappresentati, eccepiva che fosse del tutto da escludere ogni responsabilità oggettiva a carico sia della che CP_5 della Q8, per i fatti asseriti dall'attore, ma, altresì che fosse del tutto da escludere eventuale responsabilità della ditta appaltatrice in CP_6 quanto anch'essa era assolutamente ignara del sinistro e della causa della stessa e comunque in ogni caso eccepiva che i fatti asseriti da parte attrice fossero assolutamente destituiti di ogni fondamento probatorio- giuridico in merito alla prova certa del nesso causale. Nel merito contestava l'assoluta mancanza di prova dell'an debeatur e l'assenza di prova certa del nesso causale tra la presunta chiazza di sul Pt_3
Piazzale del distributore della Q8 e le lesioni lamentate. Dettagliatamente, quanto ai fatti asseriti da parte attrice, contestava che gli stessi fossero destituiti di ogni fondamento probatorio e carenti della prova certa del nesso causale tra l'asserita caduta sulla chiazza di olio presuntivamente presente sul distributore della Q8 sito in Sant'animo e le lesione lamentate. Ed infatti, comparava quanto asserito da parte attrice (che in data 11.09.2019, alle ore 22:50 circa, mentre si trovava presso il PV
per un rifornimento di carburante a causa presumibilmente di una macchia di gasolio presente sul manto stradale, scivolava a terra urtando il ginocchio destro), e quanto emerso dalla documentazione trasmessa dallo stesso, dalla quale rilevava si evinceva che il , in autonomia il Pt_1
11/9/2019, si era recato alle ore 23.33 presso il Pronto Soccorso di GG, nel quale veniva sottoposto ad esame diagnostico che escludeva qualsivoglia tipologia di frattura a carico del ginocchio e del piede destro, contrariamente a quanto lamentato. Altresì, che l'attore, in data 25.10.2019, a distanza di ben 14 giorni dall'evento de quo, si sottoponeva a visita specialistica, in seguito alla quale gli veniva diagnostica una sospetta lesione del menisco. Ancora, che in data 27.11.2019 e, dunque, ben oltre un mese dal presunto sinistro, il Sig.
si sottoponeva nuovamente ad esame diagnostico, che Pt_1 testualmente evidenziava “minima falda di versamento articolare. Non evidenti lesioni meniscali. Nella norma il Pivot centrale e le altre formazioni capsulo – legamentose. Nella norma il corpo di . in asse”. Altresì che in data Pt_4 Per_3
13/12/2019 si sottoponeva nuovamente a visita specialistica dal dott.
che certificava: “lesione LCA + lesione corno posteriore del menisco Per_5 mediale ginocchio dx”, suggerendo financo un intervento di ricostruzione legamentosa. Infine, che veniva trasmessa una relazione medico-legale, recante la data del 29.04.2020 che, oltre a valere come certificato di avvenuta guarigione, riconosceva 7 punti percentuali a titolo di danno biologico. Di contro, la Q8, sulla scorta della denuncia ricevuta, deduceva di aver verificato in prima istanza con il gestore appaltatore del distributore, lo n. 2012/2021 r.g.a.c. Pagina 5 di 14 N.2012/2021 R.G.A.C.
stato dei luoghi ovvero se vi fosse stata una fuoriuscita anomala di prodotto sul piazzale del distributore, nonché in virtù della documentazione medica trasmessa da controparte, incaricava un medico legale, la dott.ssa , al fine di effettuare una perizia medico legale su Per_4 documentazione, la quale evidenziava, chiaramente che nessuna lesione né temporanea né permanente era stata riscontrata così scrivendo nel proprio elaborato: “Si può affermare che, a seguito del riferito trauma occorso il 11/9/2019, il Sig. non ha riportato né inabilità temporanea (totale e Pt_1 parziale) né esiti menomativi della complessiva integrità psico-fisica”. Atteso quanto sopra, riscontrando oggettivamente che nessuna fuoriuscita anomala di prodotto era stata segnalata alla ditta di manutenzione incaricata di ripristinare eventuali danni sull'impianto da parte del gestore in quanto non riscontrata dallo stesso e dinanzi al parere assolutamente negativo del medico legale incaricato, la Q8 rappresentava di aver rigettato la richiesta risarcitoria avanzata dall'attore con lettera allegata. Tutto ciò premesso, la convenuta evidenziava che, nel caso di specie, i danni lamentati dall'attore non fossero causalmente riconducibili al presunto sinistro e che, i risultati attestati e certificati da apposito referto diagnostico (RMN) del 27.11.2019 escludevano categoricamente e fermamente la presenza di fratture e/o lesioni a carico del ginocchio e del piede destro, di guisa che la presunta lesione oggetto del referto, a firma del Dott. del 13.12.2019 non potesse ricondursi all'evento Per_5 verificatosi presso la Stazione di Servizio Q8 circa tre mesi prima. Pertanto, ribadiva l'insussistenza di un effettivo nesso eziologico tra il danno lamentato e precisato in sede di relazione medico-legale datata 29.04.2020 e la presenza della presunta macchia di olio sulla pavimentazione della stazione di servizio convenuta. Da ultimo contestava le foto prodotte su apposita richiesta formulata da quale società demandata dalla Q8 nella Controparte_7 gestione del sinistro, in quanto non riconducibili con certezza al luogo e alla data del presunto sinistro. A ciò si aggiungeva, altresì, che l'appaltatore del PV 7237, non presente al momento del sinistro, aveva riferito di non aver ricevuto, né da parte del né da parte di altri clienti alcuna Pt_1 segnalazione riconducibile alla eventuale presenza di macchie di olio sulla stazione di servizio. Tanto premesso e considerato, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, concludeva: -In via preliminare e pregiudiziale si chiede l'estromissione sia della sia Controparte_1 della Servizi & Gestioni Italia srl, in persona del legale rappresentante p.t., in quanto assolutamente estranea ai fatti di causa e carente di legittimazione passiva in forza dei contratti stipulati e meglio specificati nel corpo del presente atto, e, conseguentemente, dichiarare l'estromissione della Q8. 2. Nel merito si chiede il rigetto della domanda attrice essendo assolutamente infondata ma soprattutto non provata in merito alla prova certa del nesso causale tra la presunta chiazza di olio
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sul piazzale dell'area di servizio della Q8 ed il presunto sinistro, e, per l'effetto, rigettare la domanda di parte Attrice per assoluta infondatezza sia in fatto che in diritto oltre che non provata come meglio argomentato in atto. Con riserva di ampliare e modificare le odierne deduzioni, nonché di articolare ulteriori mezzi istruttori anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 183,6 comma nr. 1 e 2 c.p.c.
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in favore dell'avvocato anticipatario. Disposta la trattazione scritta della presente controversia, secondo le modalità ex art.83, comma 7, lett.h) d.l. n.18/2020 (conv.in legge n.27/2020) ed ex art.221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; concessi i termini di cui al sesto comma dell'art 183 c.p.c., il giudizio veniva rinviato all'udienza per l'adozione dei provvedimenti in ordine alle eventuali istanze istruttorie del 21.3.2022. Ammesse le prove orali come da ordinanza in atti, all'udienza dell'11.4.2024, compariva e veniva escussa la teste di parte attrice ES
. Alla successiva udienza istruttoria del 17.6.24, comparivano
[...]
l'ulteriore teste di parte attrice ed il teste di parte convenuta Parte_5
All'esito, ritenuta la controversia matura per la Testimone_2 decisione, senza necessità di svolgimento di ulteriore istruttoria;
veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla data dell'11.11.24 e trattenuta in decisione , con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 2.Nel merito Nel caso di specie, la fattispecie della pretesa attorea è qualificabile come richiesta di risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. Rispetto alla domanda di risarcimento spiegata dall'attore, giova precisare che la qualità di “custode” prescinde dalla titolarità della proprietà della cosa, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“Custode è chi abbia l'effettivo potere sulla cosa, e può perciò essere non solo il proprietario della cosa, ma anche il semplice possessore o anche il detentore della cosa. Detta custodia può far capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi, che importino tutti l'attuale (co)esistenza di poteri di gestione e di ingerenza. Il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa che comporti il potere - dovere di intervenire sulla cosa. Il requisito del potere - dovere di intervento qui non opera come fondamento di una presunzione di colpa, che, come detto, non è nella struttura della norma, ma come uno degli elementi per individuare la figura del custode” (Cass. civ. sez. III, 09/02/2004, n. 2422). Il danneggiato deve provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. Questo il principio affermato dalla terza Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza dell' 8 luglio 2024, n. 18518, nell'ambito di un'adunanza camerale dedicata a una pluralità di ricorsi in materia di danno da cose in custodia, secondo una metodologia n. 2012/2021 r.g.a.c. Pagina 7 di 14 N.2012/2021 R.G.A.C.
già adottata con riferimento a peculiari questioni sottoposte al vaglio della medesima Sezione. È stato giustamente osservato che la responsabilità de qua si fonda su una relazione tra la cosa ed il custode, non già su un comportamento di quest'ultimo. L'ordinanza in commento muove dalla affermazione della natura oggettiva della nozione di "caso fortuito", che è andata accreditandosi presso la giurisprudenza di legittimità, in contrasto con la diversa tesi che identificava il “caso fortuito” con l'assenza di colpa. Come ancora di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa e x art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (in questi Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483). Nel solco di tale principio, la Cassazione (Cass., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142), ha sottolineato che “il fatto integrante il "caso fortuito" è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res … Esso, quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale”. Sempre di recente la Cassazione ha ribadito la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e sottolineato come la stessa possa essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo. (Cass., 3 maggio 2024, n. 11942).
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In precedenza, con ordinanza n. 35966 del 27 dicembre 2023, la Suprema Corte aveva sottolineato che, ai fini dell'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c., deve attribuirsi “rilievo delle sole condotte "oggettivamente" non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile”. Sviluppando questi rilievi, (Cass., ordinanza 20 luglio 2023, n. 21675) aveva escluso il risarcimento per l'utente della piscina caduto mentre camminava a piedi nudi a bordo della piscina stessa. Ricostruita la nozione di “caso fortuito” nei termini di cui sopra, sul piano del corretto riparto dell'onere probatorio, resta fermo che i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., e cioè “la derivazione del danno dalla cosa e la custodia" devono essere provati dal danneggiato. Incombe, invece, sul custode "la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito»”. Sviluppando questi rilievi, continua il Supremo Collegio, “se la colpa deI custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato aIle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento"(Corte di Cassazione, con ordinanza del 8 luglio 2024, n. 18518). Così ricostruita la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ove una persona assuma di aver subito danni da una cosa in custodia altrui, essa sarà tenuta a provare in giudizio solo l'esistenza del rapporto di causalità fra la cosa e l'evento, spettando, invece, al convenuto l'onere di dimostrare il caso fortuito. Resta pertanto, onere del danneggiato dimostrare il nesso causale tra la cosa (nel nostro caso, presenza di macchia di olio nella stazione di rifornimento) e l'evento di danno (le lesioni), a prescindere dalla pericolosità intrinseca della res. Da ciò discende che eventuali omissioni o violazioni di regole, anche di comune prudenza, da parte del custode rilevano solo ai fini dell'art. 2043 c.c. Le suddette deduzioni possono assumere rilievo ex art. 2051 c.c. solo se dirette a dimostrare lo stato della cosa e la sua idoneità ad arrecare danno. Invece, spetta al custode (nel nostro caso, il gestore della stazione) fornire la prova liberatoria, ossia la dimostrazione dell'estraneità dell'evento alla sua sfera (che non coincide con la dimostrazione n. 2012/2021 r.g.a.c. Pagina 9 di 14 N.2012/2021 R.G.A.C.
dell'assenza di colpa). Egli, infatti, può liberarsi dalla responsabilità solo provando il caso fortuito. Quest'ultimo può consistere in un fatto naturale o del terzo o del danneggiato ed è caratterizzato dall'imprevedibilità ed inevitabilità «da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». Per quanto attiene alla condotta del danneggiato, essa integra il caso fortuito solo se connotata dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento.
Tanto doverosamente premesso, nella specie, ritiene la scrivente giudicante che la domanda attorea è rimasta sfornita di prova relativamente all'an della pretesa, non avendo l'attore fornito prova dell'evento e del rapporto causale tra la cosa e l'evento, come meglio si dirà in seguito. Sotto altro profilo alla stregua dell'art. 2051 c.c., custode è colui che ha la disponibilità materiale della cosa e, dunque, il concessionario, sul quale gravano evidentemente tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nella specie società IT (cfr. art 11 contratto di commissione con affidamento in uso gratuito di attrezzature per la distribuzione di prodotti petroliferi, doc.1 produzione parte convenuta) . Ed invero, come eccepito e documentato dalla convenuta Q8, tra essa e la vige un contratto di commissione con affidamento in uso gratuito, CP_5 mentre tra la ed il gestore del distributore, nella specie società CP_5 [...]
vige un contratto di appalto di servizi. In Controparte_6 particolare, i rapporti contrattuali intercorrenti tra ed il gestore CP_5 appaltatore del distributore sono disciplinati dal contratto di commissione con affidamento in uso gratuito, nel quale specificato all'art. 16 – responsabilità- assicurazione – “Tutti i rischi e responsabilità derivanti dalla conduzione del Punto vendita sono a carico del quale Parte_2 comodatario dell'impiantò. Per fronte a tali rischi di esercizio il Commissionario stipulerà, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni”. Considerando, dunque, che commissionario del suddetto contratto è la Società IT, anche da un punto di vista di inquadramento soggettivo, circa la sussistenza della legittimazione passiva della convenuta in lite, la domanda attrice è rimasta sfornita di prova. Dunque, pur volendo analizzare il merito della pretesa attorea, l'esame complessivo delle risultanze processuali e del materiale probatorio acquisito non consente in primo luogo di ritenere raggiunta la prova del fatto storico per come narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio. L'attore non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione, ed in particolare della riconducibilità eziologica delle lesioni personali subite al luogo indicato in citazione.
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Ed invero, all'esito dell'istruttoria emergono evidenti omissioni ed incongruenze nella ricostruzione dello svolgimento della vicenda con riguardo alle effettive modalità attraverso cui sarebbe avvenuta la caduta al suolo del . Pt_1
L'attrice non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione, ed in particolare della riconducibilità eziologica delle lesioni personali subite alla causa della presenza di una macchia di olio nella stazione di rifornimento. Inoltre, all'esito dell'istruttoria emergono evidenti omissioni ed incongruenze nella ricostruzione dello svolgimento della vicenda con riguardo alle effettive modalità attraverso cui sarebbe avvenuta la caduta al suolo del . Ed invero anche le propalazioni dei testi di parte Pt_1 attrice, rendendo molteplici dichiarazioni de relato actoris, null'altro hanno dimostrato, né hanno apportato elementi probatori rilevanti rispetto alla prospettazione di parte attrice. Sul punto la prima teste escussa, , si è limitata a Testimone_1 dichiarare: “era settembre 2019 mio cognato venne a casa mia e mi ha bussato abitiamo di fronte;
mio marito ha aperto la porta e l'abbiamo fatto entrare in casa, abbiamo notato che mio cognato aveva i pantaloni sporchi e lamentava al ginocchio destro;
riferiva di essere caduto su una macchia presente a terra mentre stava facendo gasolio alla Q8 al Corso Europa a S. Antimo;
lui non voleva andare in ospedale ma noi abbiamo insistito per accompagnarlo;
casa mia rispetto al distributore di cui ci riferiva mio cognato dista circa un KM l'abbiamo portato all'ospedale di Aversa;”(cfr. verbale udienza dell'11.4.2024). Non può in proposito non evidenziarsi la discrasia emersa tra quanto da quest'ultima dichiarato, relativamente alla circostanza di aver accompagnato l'attore all'Ospedale di Aversa e quanto dedotto dall'attore in citazione, nonché documentato, circa il primo soccorso presso il Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio di GG. (cfr. referto nosologico, produzione parte attrice). Circostanza che assume rilevanza, dato il quadro complessivo già di per sé carente e lacunoso. Le difficoltà di comprendere la concreta dinamica e le cause del sinistro sono poi acuite dalle dichiarazioni rese dall'ulteriore teste di parte attrice,
compagna del , la quale in merito ai fatti di causa si Parte_5 Pt_1
è limitata a riferire “ricordo che il mio compagno tornò a casa con i pantaloni sporchi di gasolio;
si affacciarono anche i miei cognati;
mi raccontò che era scivolato nel distributore della Q8 a S. Antimo;
abbiamo deciso di condurlo in ospedale a GG;
è stato visitato da solo;
lamentava dolore al ginocchio destro”. Alla luce di quanto emerso dalle testimonianze non si comprende con precisione in che modo sarebbe avvenuto l'inciampo dell'attore ed in che modo lo stesso, perdendo l'equilibrio, sarebbe caduto al suolo.
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Le dichiarazioni testimoniali complessivamente esaminate, atteso che nessuno dei testi escussi effettivamente assisteva all'evento dedotto, non consentono dunque di ritenere dimostrato con certezza le concrete modalità attraverso cui il versamento di olio, ammessane l'esistenza, avrebbe esplicato un'efficacia causale determinante nel cagionare il ferimento del . Pt_1
A fronte di un quadro istruttorio lacunoso ed incerto, alcuna significativa utilità probatoria riveste la documentazione fotografica allegata e raffigurante lo scenario teatro del sinistro. La parte attrice ha allegato all'atto di citazione delle fotografie ritraenti del liquido non meglio identificato e soprattutto presente in punti disconnessi della pavimentazione, che ha individuato quale causa dell'incidente. Orbene, quand'anche effettivamente si ritenesse dimostrata la dinamica del sinistro riferita dall'attore - e cioè che lo stesso sia caduto a causa della presenza del liquido presuntivamente indicato come olio – non potrebbe comunque riconoscersi un'ipotesi di responsabilità in capo alla convenuta. Invero, osservando i luoghi di causa per come illustrati dai rilievi fotografici allegati dall'attrice, non può non evidenziarsi, da un lato, la minima entità di tracce sull'asfalto che non presenta alcuna forma di sconnessione o dissesto, e dall'altro lato, la natura della pavimentazione che non rappresenta di per sé connotati di pericolosità. Appare in ogni caso logico e plausibile che in prossimità di una pompa di benzina, possano esservi delle tracce di gasolio, oltre a considerare che data la vicinanza tra l'auto e la pompa di rifornimento, vi sia anche poco spazio
“di caduta”. Inoltre, all'esito dell'istruttoria, non è emersa alcuna significativa perdita, tale da determinare una situazione di pericolo per l'incolumità degli utenti, come confermato dal teste di parte convenuta, il quale non ha riferito né di anomalie, né di difetti di manutenzione della suddetta stazione. Sul punto, quale appaltatore del distributore Testimone_2
Q8 di S. Antimo Corso Europa, presunto teatro del sinistro, ha dichiarato:
“ conosco i fatti in quanto la Q8 mi ha chiesto;
la mattina vado sull'impianto alle 7.30/8 facciamo le foto per prendere i prezzi degli altri impianti, mi reco sul mio impianto e faccio i vari controlli sulle pistole, se ci sono guanti, se il display funziona, se ci sta sporco a terra;
se si tratta di un intervento che posso effettuare in autonomia procedo, altrimenti se tratta di qualcosa di più grosso, rotture sporco maggiore allo chiamo la ditta;
con riguardo alla giornata dell'11.9.2019 la mattina non ho riscontrato problemi di sporcizia;
i controlli di cui vi parlo li effettuo circa due tre volte al giorno;
lo escludo anche perché facciamo più controlli al giorno e in quella non ho riscontrato nulla, l'ultimo controllo lo faccio alle 19, con riguardo quella giornata non ricordo con precisione quando ho fatto l'ultimo controllo;
il nome che mi dite non mi dice nulla, non si è mai presentato nessuno;
quello che so mi è stato chiesto dalla ditta cui faccio capo;
non è stata fatta una richiesta di intervento di pulizia straordinaria del piazzale per quella data, escludo che il distributore cui faccio capo possa procedere alla vendita di olio motore;
la
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data di subentro della mia posizione è nell'anno 2019” (cfr. verbale udienza del 17.6.24). A fronte delle evidenziate lacune ed incertezze probatorie, nessun ulteriore elemento di prova è stato possibile rinvenire dalle altre emergenze istruttorie, che fosse utile a consentire una adeguata e chiara ricostruzione della vicenda storica. Di contro, tenuto conto dello stato dei luoghi in cui si sarebbe verificato il sinistro e del materiale probatorio esaminato, non può dirsi dimostrato il contributo causale o concausale rispetto al prodursi dell'evento lesivo. Sul tema va ribadito come anzidetto che la giurisprudenza ha chiarito che
“è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11526 del 11.05.2017 (Rv. 644282). Da ciò discende che nei casi, come quello in esame, in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante alla luce di vari fattori quali, la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, nonché ogni altra (ulteriore) circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (v. ad es. Cass. 6306/13, Cass. 11526/17, Cass. 2480/18, Cass. 27724/18, Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660). Nel caso di specie, parte attrice non ha infatti provato quale sarebbe stato il ruolo attivo della cosa custodita nella causazione della caduta e in che modo avrebbe inciso nel dinamismo causale della stessa tanto da renderla fattore eziologico del danno. Pertanto, alcun rilievo dirimente a parere della scrivente avrebbe avuto una CTU, atteso che essa si pone quale elemento di completamento agli atti e documenti offerti dalla parte attrice, la quale, non ha offerto a ben vedere sulla scorta della sua prospettazione e sulla scorta dell'istruttoria,
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prova della dinamica dedotta. Ed invero “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.” (cfr.cass.civ. Sez. 3, Sentenza n. 3191 del 14/02/2006 (Rv. 590615 - 01). La domanda va pertanto integralmente reietta. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022., in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00, - e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per la parte convenuta (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitata attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta integralmente la domanda proposta da;
Parte_1
• condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
in persona dei legali rappresentanti p.t. delle spese di Controparte_1 lite relative al presente giudizio, che si liquidano in € 2.600,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 05/03/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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