Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28 dell'accordo stesso.
Articolo 2 della Legge 31 ottobre 1989, n. 376
Articolo 1Articolo 3
- Legge 31 ottobre 1989, n. 376
Articolo 2 della Legge 31 ottobre 1989, n. 376
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24 novembre 1989
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