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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 30/01/2026, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1499/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO DE CERAME FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAMINITI MARIANGELA, Giudice
PERNA DANIELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18252/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acerra
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 23307 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1429/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente Ricorrente_1 S.P.A., impugnava l'avviso di pagamento n. 23307 relativo all'anno di imposta 2025, notificato con PEC del 14/7/2025 dal Comune di
Acerra, per la somma di € 414.383,00 a titolo di tariffa integrale TARI dovuta per l'area industriale sita nei
Comuni di Acerra e Pomigliano d'Arco e per la somma di € 20.719,00 a titolo di tributo provinciale per le funzioni ambientali (TEFA).
Eccepiva l'erronea determinazione della superficie imponibile in quanto l'area ove è situato lo stabilimento
Fiat si sviluppa su di una superficie di circa 749.147 mq di cui soltanto 11.400 mq rilevanti ai fini TARI, mentre la maggior parte delle aree sono escluse dalla tassazione perché destinate ad attività produttiva. Evidenziava che le parti concordavano a seguito di sopralluogo la metratura delle aree da assoggettare a TARI, per cui in data 26/5/2025 la ricorrente ha inviato ufficialmente nuova dichiarazione ai fini TARI. Eccepiva altresì
l'erronea determinazione della tariffa applicabile atteso che, nel corso dell'anno 2025, il servizio di raccolta rifiuti all'interno dello stabilimento Fiat è stato espletato dal Comune di Pomigliano d'Arco e non dal Comune di Acerra. Chiedeva espletarsi prova testimoniale e concludeva per l'accoglimento del ricorso previa sospensione dell'atto impugnato.
La ricorrente depositava memorie integrative, documentando il pagamento dell'imposta TARI al Comune di
Pomigliano per gli anni dal 2020 al 2024.
Il Comune di Acerra è rimasto contumace.
All'udienza del 28.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nella misura di cui in motivazione.
La Corte ritiene di condividere le argomentazioni svolte dalla Corte di Giustizia di II grado di Napoli con la sentenza n. 7164/2025, tra le stesse parti, relativa all'anno di imposta TARI per l'anno 2022, a cui ci si richiama, sul presupposto del mancato /parziale svolgimento, da parte del Comune di Acerra del servizio raccolta rifiuti «…essendo incontroverso, alla luce delle emergenze in atti, che il Comune di Acerra non ha svolto il servizio di raccolta rifiuti all'interno della stabilimento…». La predetta sentenza correttamente afferma: “va poi certamente estesa alla TARI l'interpretazione già offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riduzioni TARSU, secondo cui “Il diritto alla riduzione presuppone l'accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell'immobile sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4; che consiste nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: – non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività dell'utente... in materia di riduzioni TARI rilevano la legge citata, art. 1, commi 656 e 657, che costituiscono una migliore specificazione delle riduzioni di tariffa già previste per la TARSU dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, rispettivamente ai commi 6 e 4. Ai sensi del citato comma 656:
“La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonchè di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Ai sensi del successivo comma 657: “Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. In entrambi i casi siamo in presenza di riduzioni cd. tecniche, chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge. La previsione normativa precisa ed incondizionata sia delle condizioni di operatività che di una misura massima della tariffa applicabile, rispettivamente 20% e 40%, graduabile in ribasso, consente di affermare che tali riduzioni siano obbligatorie e che, al verificarsi delle indicate situazioni oggettive che vanno ad incidere sul presupposto impositivo, spettino ope legis, a prescindere cioè da una loro previsione nel regolamento comunale, come si evince del resto dall'utilizzo dell'espressione “la TARI è dovuta”. Per gli stessi motivi, non essendo collegate alla peculiarietà di situazioni soggettive, le stesse vanno riconosciute senza la necessità di una specifica e preventiva domanda che contenga l'indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi. Quanto alla specifica riduzione del 40% di cui al citato comma 657, si è ritenuto (Cass. civ. n. 19767/20) che la stessa spetti per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purchè tale zona sia di significativa estensione. Per zona, infatti, non può che intendersi un ambito territoriale ove sia ragionevole configurare un omesso servizio, un'area quindi di considerevole estensione che, in mancanza di espresse indicazioni del regolamento comunale, sarà compito del giudice di merito individuare, ponendone come elemento costitutivo e qualificante che la stessa abbia dimensioni tali per cui l'assenza di raccolta renda impossibile la fruizione del servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi;
zona che, pertanto, non potrà coincidere con le usuali estensioni dei parchi residenziali o dei condomini privati, ove la contenuta distanza dal punto di raccolta più vicino arreca al più una mera difficoltà di accesso al servizio.
5.1 Non rileva, invece, che tale zona sia pubblica o privata, non essendo la natura pubblica della zona su cui insistono i locali o le aree soggette a tassazione un presupposto costitutivo dell'istituzione del servizio, salvo che eventuali limitazioni di accesso non ne impediscano di fatto l'espletamento; irrilevante anche la sussistenza di una ipotesi di inadempimento contrattuale o extracontrattuale, e quindi di un elemento soggettivo (di colpa contrattuale o extracontrattuale) che renda la mancata erogazione soggettivamente imputabile all'amministrazione comunale. Riduzione ulteriore al 20%, e mai esonero totale, è prevista, invece, dal comma 656, nei casi in cui il servizio non venga svolto del tutto o venga svolto in una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare, o venga temporaneamente sospeso per motivi sindacali ovvero per imprevedibili impedimenti organizzativi”.
Nel caso che ci occupa, la richiesta di corresponsione integrale del tributo sebbene sia la legge, sia il
Regolamento TARI adottato dal Comune di Acerra, sia la giurisprudenza formatasi in argomento, prevedano una riduzione della tariffa in caso di omesso svolgimento del servizio raccolta rifiuti anche solo su parte del territorio comunale, risulta illegittima e l'atto impugnato deve essere pertanto annullato parzialmente, dovendo invece trovare applicazione gli artt. 656 e 657 dell'art.1 della legge 147/2013 e la conseguente riduzione nella misura del 60% dell'imposta, essendo stata fornita la prova della mancata erogazione del servizio raccolta rifiuti nell'area ove è situato lo stabilimento FIAT ed essendo evidente, dalla visione delle mappe esibite dalla odierna ricorrente e da quanto già accertato da codesta Corte, nell'ambito del giudizio attinente l'impugnazione della medesima imposta per diversa e precedente annualità, la notevole distanza esistente tra la predetta area e la più vicina zona di raccolta dei rifiuti predisposta dal Comune di Acerra.
Le spese possono essere compensate in considerazione del parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione e compensa le spese.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO DE CERAME FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAMINITI MARIANGELA, Giudice
PERNA DANIELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18252/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acerra
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 23307 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1429/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente Ricorrente_1 S.P.A., impugnava l'avviso di pagamento n. 23307 relativo all'anno di imposta 2025, notificato con PEC del 14/7/2025 dal Comune di
Acerra, per la somma di € 414.383,00 a titolo di tariffa integrale TARI dovuta per l'area industriale sita nei
Comuni di Acerra e Pomigliano d'Arco e per la somma di € 20.719,00 a titolo di tributo provinciale per le funzioni ambientali (TEFA).
Eccepiva l'erronea determinazione della superficie imponibile in quanto l'area ove è situato lo stabilimento
Fiat si sviluppa su di una superficie di circa 749.147 mq di cui soltanto 11.400 mq rilevanti ai fini TARI, mentre la maggior parte delle aree sono escluse dalla tassazione perché destinate ad attività produttiva. Evidenziava che le parti concordavano a seguito di sopralluogo la metratura delle aree da assoggettare a TARI, per cui in data 26/5/2025 la ricorrente ha inviato ufficialmente nuova dichiarazione ai fini TARI. Eccepiva altresì
l'erronea determinazione della tariffa applicabile atteso che, nel corso dell'anno 2025, il servizio di raccolta rifiuti all'interno dello stabilimento Fiat è stato espletato dal Comune di Pomigliano d'Arco e non dal Comune di Acerra. Chiedeva espletarsi prova testimoniale e concludeva per l'accoglimento del ricorso previa sospensione dell'atto impugnato.
La ricorrente depositava memorie integrative, documentando il pagamento dell'imposta TARI al Comune di
Pomigliano per gli anni dal 2020 al 2024.
Il Comune di Acerra è rimasto contumace.
All'udienza del 28.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nella misura di cui in motivazione.
La Corte ritiene di condividere le argomentazioni svolte dalla Corte di Giustizia di II grado di Napoli con la sentenza n. 7164/2025, tra le stesse parti, relativa all'anno di imposta TARI per l'anno 2022, a cui ci si richiama, sul presupposto del mancato /parziale svolgimento, da parte del Comune di Acerra del servizio raccolta rifiuti «…essendo incontroverso, alla luce delle emergenze in atti, che il Comune di Acerra non ha svolto il servizio di raccolta rifiuti all'interno della stabilimento…». La predetta sentenza correttamente afferma: “va poi certamente estesa alla TARI l'interpretazione già offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riduzioni TARSU, secondo cui “Il diritto alla riduzione presuppone l'accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell'immobile sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4; che consiste nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: – non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività dell'utente... in materia di riduzioni TARI rilevano la legge citata, art. 1, commi 656 e 657, che costituiscono una migliore specificazione delle riduzioni di tariffa già previste per la TARSU dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, rispettivamente ai commi 6 e 4. Ai sensi del citato comma 656:
“La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonchè di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Ai sensi del successivo comma 657: “Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. In entrambi i casi siamo in presenza di riduzioni cd. tecniche, chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge. La previsione normativa precisa ed incondizionata sia delle condizioni di operatività che di una misura massima della tariffa applicabile, rispettivamente 20% e 40%, graduabile in ribasso, consente di affermare che tali riduzioni siano obbligatorie e che, al verificarsi delle indicate situazioni oggettive che vanno ad incidere sul presupposto impositivo, spettino ope legis, a prescindere cioè da una loro previsione nel regolamento comunale, come si evince del resto dall'utilizzo dell'espressione “la TARI è dovuta”. Per gli stessi motivi, non essendo collegate alla peculiarietà di situazioni soggettive, le stesse vanno riconosciute senza la necessità di una specifica e preventiva domanda che contenga l'indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi. Quanto alla specifica riduzione del 40% di cui al citato comma 657, si è ritenuto (Cass. civ. n. 19767/20) che la stessa spetti per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purchè tale zona sia di significativa estensione. Per zona, infatti, non può che intendersi un ambito territoriale ove sia ragionevole configurare un omesso servizio, un'area quindi di considerevole estensione che, in mancanza di espresse indicazioni del regolamento comunale, sarà compito del giudice di merito individuare, ponendone come elemento costitutivo e qualificante che la stessa abbia dimensioni tali per cui l'assenza di raccolta renda impossibile la fruizione del servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi;
zona che, pertanto, non potrà coincidere con le usuali estensioni dei parchi residenziali o dei condomini privati, ove la contenuta distanza dal punto di raccolta più vicino arreca al più una mera difficoltà di accesso al servizio.
5.1 Non rileva, invece, che tale zona sia pubblica o privata, non essendo la natura pubblica della zona su cui insistono i locali o le aree soggette a tassazione un presupposto costitutivo dell'istituzione del servizio, salvo che eventuali limitazioni di accesso non ne impediscano di fatto l'espletamento; irrilevante anche la sussistenza di una ipotesi di inadempimento contrattuale o extracontrattuale, e quindi di un elemento soggettivo (di colpa contrattuale o extracontrattuale) che renda la mancata erogazione soggettivamente imputabile all'amministrazione comunale. Riduzione ulteriore al 20%, e mai esonero totale, è prevista, invece, dal comma 656, nei casi in cui il servizio non venga svolto del tutto o venga svolto in una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare, o venga temporaneamente sospeso per motivi sindacali ovvero per imprevedibili impedimenti organizzativi”.
Nel caso che ci occupa, la richiesta di corresponsione integrale del tributo sebbene sia la legge, sia il
Regolamento TARI adottato dal Comune di Acerra, sia la giurisprudenza formatasi in argomento, prevedano una riduzione della tariffa in caso di omesso svolgimento del servizio raccolta rifiuti anche solo su parte del territorio comunale, risulta illegittima e l'atto impugnato deve essere pertanto annullato parzialmente, dovendo invece trovare applicazione gli artt. 656 e 657 dell'art.1 della legge 147/2013 e la conseguente riduzione nella misura del 60% dell'imposta, essendo stata fornita la prova della mancata erogazione del servizio raccolta rifiuti nell'area ove è situato lo stabilimento FIAT ed essendo evidente, dalla visione delle mappe esibite dalla odierna ricorrente e da quanto già accertato da codesta Corte, nell'ambito del giudizio attinente l'impugnazione della medesima imposta per diversa e precedente annualità, la notevole distanza esistente tra la predetta area e la più vicina zona di raccolta dei rifiuti predisposta dal Comune di Acerra.
Le spese possono essere compensate in considerazione del parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione e compensa le spese.