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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/04/2024, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. 426 /2023
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 426 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 19/04/2024 ore 9:30, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Elena Ferrari in sostituzione dell'Avv. Ciro Santonicola;
- per parte convenuta, già dichiarata contumace, nessuno compare.
Il giudice, tenuto conto della produzione del 16.2.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, invita la procuratrice a concludere.
La procuratrice si riporta al contenuto del ricorso ed insiste nel suo accoglimento.
Il giudice, autorizzate la parte ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 13:32.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 19 aprile 2024 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 426 / 2023 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. CIRO SANTONICOLA e dell'Avv. ALDO Parte_1
ESPOSITO;
Parte ricorrente contro
, in persona del Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4
, in persona dei rispettivi Direttori pro
[...] tempore, contumaci;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento bonus carta docente.
2 Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere: 1. Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma
122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le
Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
3. Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e
15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ntraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento Parte_1 ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici 2017/2018 e dal 2020/2021 al 2022/2023, (per un totale di €.
2.000,00), sostenendo, anche mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione, contenuta all'interno dell'art. 3 D.P.C.M. del 28.11.2016, dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il (nonché le sue articolazioni territoriali) pur avendo ricevuto rituale notifica a CP_1 mezzo PEC in data 4.01.2024 non si è costituito e dunque ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 16 febbraio 2024, non essendovi i presupposti per la concessione di una remissione in termini come richiesto dal funzionario presente in aula.
3. La causa di natura documentale (attesa la mancata contestazione della piattaforma fattuale) risulta suscettibile di essere decisa mediante la documentazione offerta dalle parti, anche su richiesta del Tribunale ai sensi dell'art. 421 c.p.c..
4. La domanda è del tutto suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni del ricorrente, tenuto conto anche del recente intervento della giurisprudenza di legittimità con la nota sentenza n.
29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati nel marzo 2024 anche dall'intervento del
Primo Presidente della Corte di Cassazione, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale ex art. 363 cpc disposto dal Tribunale di Novara.
3 5. Venendo, quindi, al merito della vicenda che ci occupa, pare opportuno premettere che la carta elettronica del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 è stata istituita “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La carta, “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea CP_1 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
La normativa, peraltro, si premura di specificare che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i beneficiari della carta ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta unicamente dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, il quale ha ritenuto il sistema contrastante non solo con il principio di discriminazione (“resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione”), ma anche con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell' “esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
La sentenza, di fatto, ritiene incoerente “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la
4 fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
Ha, in proposito, osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione risulterebbe compresa tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola richiamata, perché essa “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ”. CP_1
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, mentre va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è, come sopra accennato, intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la recente sentenza della fine di ottobre, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n.
29961/2023: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4,
5 comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che il ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo. Il non CP_1 costituendosi non ha allegato, né ha fatto emergere in alcun modo, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni del ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato.
10. I servizi espletati dal ricorrente attengono all'espletamento di servizi annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno dell'anno successivo) o dell'anno scolastico (31 agosto) con orario di 18 ore settimanali e, pertanto, completo (indicato nel doc. 1 nei contratti allegati).
11. Non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di spettanza del bonus per le supplenze su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta al ricorrente. Le considerazioni valgono, a maggior ragione, sulle supplenze annuali svolte su posto vacante e disponibile (pertanto, in piena sostituzione del personale di ruolo).
12. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire. Il ricorrente ha difatti allegato, su domanda del Tribunale, di essere attualmente stato immesso in ruolo dal settembre 2023 con la qualifica di docente di scuola secondaria di II grado, come da contratto depositato in data 16.02.2024 con nota autorizzata, presso l'istituto scolastico Org_1
Deve quindi richiamarsi quanto affermato, del tutto condivisibilmente, dalla Suprema Corte, per cui “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo” (Cass., n. 29961/2023 citata).
6 13. Ne deriva che la domanda risulta suscettibile di accoglimento (non essendovi peraltro eccezioni tempestive in punto di prescrizione del diritto), con accertamento del diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui al ricorso per l'importo di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire al ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
14. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
15. Occorre, soltanto, in ultimo sottolineare che le articolazioni territoriali del , pure CP_1 evocate in giudizio per come si evince dal ricorso introduttivo, non risultano dotate di legittimazione passiva.
Come noto, difatti, il personale docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva unicamente del , mentre difetta la legittimazione CP_1 passiva del singolo istituto (si cfr. il seguente passaggio: “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della Legge Delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con
l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui al D.P.R. n. 275 del 1999, art. 15 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione
7 passiva del mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” - Cass. n. 6372 del 2011; Cass., CP_1
n. 21276 del 2010, Cass., n. 20571 del 2008; Cass., n. 20916 del 2023). È stato, inoltre, ulteriormente chiarito che gli uffici scolastici territoriali, con i loro dirigenti, sono muniti della veste di organi del e di poteri di rappresentanza verso l'esterno, ma non di un'autonoma soggettività, distinta CP_1 da quella del stesso (Cass. n. 32938 del 2021). CP_1
Il rapporto processuale, così come il rapporto di lavoro, è, conclusivamente, unico e fa capo, sul lato datoriale, al , senza che possa porsi un problema di integrazione del contraddittorio CP_1 con la sua singola articolazione periferica.
Ne consegue che unico legittimato passivo nell'ambito del presente giudizio deve considerarsi il
, con conseguente declaratoria di difetto di legittimazione Controparte_2 passiva degli ulteriori convenuti (difetto, come noto, rilevabile d'ufficio).
16. Le spese del giudizio (tenuto conto del consolidamento dell'indirizzo giurisprudenziale oramai da diversi mesi rispetto al quale si registra un'inerzia da parte del ), tenuto conto CP_1 dell'irrilevanza rispetto al merito della questione sulla legittimazione passiva, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in ragione del valore della causa e della serialità della controversia, in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva delle articolazioni territoriali del convenuto;
CP_1
2) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di Parte_1 cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del CP_1 convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di cui alla domanda (per €. 2.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, CP_1 che liquida a favore dei procuratori, dichiaratasi antistatari, per €. 1.314,00, oltre spese generali, I.V.A.
e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 19 aprile 2024
8 Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
9
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 426 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 19/04/2024 ore 9:30, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Elena Ferrari in sostituzione dell'Avv. Ciro Santonicola;
- per parte convenuta, già dichiarata contumace, nessuno compare.
Il giudice, tenuto conto della produzione del 16.2.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, invita la procuratrice a concludere.
La procuratrice si riporta al contenuto del ricorso ed insiste nel suo accoglimento.
Il giudice, autorizzate la parte ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 13:32.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 19 aprile 2024 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 426 / 2023 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. CIRO SANTONICOLA e dell'Avv. ALDO Parte_1
ESPOSITO;
Parte ricorrente contro
, in persona del Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4
, in persona dei rispettivi Direttori pro
[...] tempore, contumaci;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento bonus carta docente.
2 Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere: 1. Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma
122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le
Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
3. Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e
15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ntraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento Parte_1 ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici 2017/2018 e dal 2020/2021 al 2022/2023, (per un totale di €.
2.000,00), sostenendo, anche mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione, contenuta all'interno dell'art. 3 D.P.C.M. del 28.11.2016, dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il (nonché le sue articolazioni territoriali) pur avendo ricevuto rituale notifica a CP_1 mezzo PEC in data 4.01.2024 non si è costituito e dunque ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 16 febbraio 2024, non essendovi i presupposti per la concessione di una remissione in termini come richiesto dal funzionario presente in aula.
3. La causa di natura documentale (attesa la mancata contestazione della piattaforma fattuale) risulta suscettibile di essere decisa mediante la documentazione offerta dalle parti, anche su richiesta del Tribunale ai sensi dell'art. 421 c.p.c..
4. La domanda è del tutto suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni del ricorrente, tenuto conto anche del recente intervento della giurisprudenza di legittimità con la nota sentenza n.
29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati nel marzo 2024 anche dall'intervento del
Primo Presidente della Corte di Cassazione, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale ex art. 363 cpc disposto dal Tribunale di Novara.
3 5. Venendo, quindi, al merito della vicenda che ci occupa, pare opportuno premettere che la carta elettronica del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 è stata istituita “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La carta, “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea CP_1 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
La normativa, peraltro, si premura di specificare che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i beneficiari della carta ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta unicamente dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, il quale ha ritenuto il sistema contrastante non solo con il principio di discriminazione (“resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione”), ma anche con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell' “esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
La sentenza, di fatto, ritiene incoerente “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la
4 fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
Ha, in proposito, osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione risulterebbe compresa tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola richiamata, perché essa “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ”. CP_1
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, mentre va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è, come sopra accennato, intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la recente sentenza della fine di ottobre, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n.
29961/2023: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4,
5 comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che il ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo. Il non CP_1 costituendosi non ha allegato, né ha fatto emergere in alcun modo, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni del ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato.
10. I servizi espletati dal ricorrente attengono all'espletamento di servizi annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno dell'anno successivo) o dell'anno scolastico (31 agosto) con orario di 18 ore settimanali e, pertanto, completo (indicato nel doc. 1 nei contratti allegati).
11. Non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di spettanza del bonus per le supplenze su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta al ricorrente. Le considerazioni valgono, a maggior ragione, sulle supplenze annuali svolte su posto vacante e disponibile (pertanto, in piena sostituzione del personale di ruolo).
12. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire. Il ricorrente ha difatti allegato, su domanda del Tribunale, di essere attualmente stato immesso in ruolo dal settembre 2023 con la qualifica di docente di scuola secondaria di II grado, come da contratto depositato in data 16.02.2024 con nota autorizzata, presso l'istituto scolastico Org_1
Deve quindi richiamarsi quanto affermato, del tutto condivisibilmente, dalla Suprema Corte, per cui “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo” (Cass., n. 29961/2023 citata).
6 13. Ne deriva che la domanda risulta suscettibile di accoglimento (non essendovi peraltro eccezioni tempestive in punto di prescrizione del diritto), con accertamento del diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui al ricorso per l'importo di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire al ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
14. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
15. Occorre, soltanto, in ultimo sottolineare che le articolazioni territoriali del , pure CP_1 evocate in giudizio per come si evince dal ricorso introduttivo, non risultano dotate di legittimazione passiva.
Come noto, difatti, il personale docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva unicamente del , mentre difetta la legittimazione CP_1 passiva del singolo istituto (si cfr. il seguente passaggio: “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della Legge Delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con
l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui al D.P.R. n. 275 del 1999, art. 15 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione
7 passiva del mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” - Cass. n. 6372 del 2011; Cass., CP_1
n. 21276 del 2010, Cass., n. 20571 del 2008; Cass., n. 20916 del 2023). È stato, inoltre, ulteriormente chiarito che gli uffici scolastici territoriali, con i loro dirigenti, sono muniti della veste di organi del e di poteri di rappresentanza verso l'esterno, ma non di un'autonoma soggettività, distinta CP_1 da quella del stesso (Cass. n. 32938 del 2021). CP_1
Il rapporto processuale, così come il rapporto di lavoro, è, conclusivamente, unico e fa capo, sul lato datoriale, al , senza che possa porsi un problema di integrazione del contraddittorio CP_1 con la sua singola articolazione periferica.
Ne consegue che unico legittimato passivo nell'ambito del presente giudizio deve considerarsi il
, con conseguente declaratoria di difetto di legittimazione Controparte_2 passiva degli ulteriori convenuti (difetto, come noto, rilevabile d'ufficio).
16. Le spese del giudizio (tenuto conto del consolidamento dell'indirizzo giurisprudenziale oramai da diversi mesi rispetto al quale si registra un'inerzia da parte del ), tenuto conto CP_1 dell'irrilevanza rispetto al merito della questione sulla legittimazione passiva, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in ragione del valore della causa e della serialità della controversia, in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva delle articolazioni territoriali del convenuto;
CP_1
2) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di Parte_1 cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del CP_1 convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di cui alla domanda (per €. 2.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, CP_1 che liquida a favore dei procuratori, dichiaratasi antistatari, per €. 1.314,00, oltre spese generali, I.V.A.
e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 19 aprile 2024
8 Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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