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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/05/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1457 del 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1457/2023 promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Stefano Pacini ed elettivamente domiciliato presso lo studio de difensori in Latina (LT), Piazza
Bruno Buozzi n. 9, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Maddalena Di Girolamo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina,
Piazza del Mercato n. 11, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
Oggetto del processo: regolamentazione dell'affido di figlio minore e divieto di espatrio del minore.
Conclusioni rassegnate da parte ricorrente: “Controparte solleva l'eccezione di inammissibilità sul presupposto che il ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso ex art. 337 ter cc e non ai sensi dell'art. 337 bis cc. A fondamento dell'eccezione invoca l'applicazione dell'art. 28 della Legge n.
218/1995 il quale stabilisce che “il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”. Orbene se per giurisprudenza consolidata il principio sopra
Pagina 1 espresso non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido, lo scrivente difensore, al momento della scelta del rito da azionare, si è posto la questione delle conseguenze derivanti dalla mancanza di prova della registrazione dell'atto di matrimonio nel Paese di appartenenza. Invero, il certificato di matrimonio in atti risulta solo tradotto e legalizzato non anche registrato nel Paese di origine, in tal caso, infatti, il certificato avrebbe dovuto essere, oltre che tradotto, anche apostillato. Nell' ipotesi in cui il Giudicante ritenga che la fattispecie de qua rientri nell' ambito di applicazione del cit. art. 28 ed i provvedimenti emessi, ovvero gli accordi presi, possano avere validità anche nel Paese di origine allora l'eccezione formulata deve considerarsi fondata.”
Conclusioni di parte resistente: “Con le presenti note la sottoscritta procuratrice si riporta integralmente all'atto di costituzione depositato chiedendo l'integrale accoglimento.” Conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione: “la signora come sopra Controparte_1
rappresentata e difesa, chiede all'Ill.mo Tribunale Voler: " dichiarare inammissibile il presente procedimento e quindi rigettare il ricorso per i motivi dedotti in premessa, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, nel merito, chiede affidare in via esclusiva la minore alla madre con esercizio esclusivo, in capo alla stessa, anche rispetto Persona_1
alle decisioni sulle questioni di straordinaria amministrazione in favore della minore. Stabilire incontri, se ritenuti necessari, tra padre e figlia, esclusivamente in modalità protetta alla presenza degli operatori del Servizio Sociale del Comune di Cisterna di Latina. Prescrivere al signor Pt_1
un percorso di disintossicazione da sostanze alcoliche e psicotrope. Disporre a carico del signor di corrispondere alla signora a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1 CP_1 minore, un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore pari ad €
300,00 oltre aumento Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Latina. Con vittoria di competenze ed onorari di giustizia”
IN FATTO E IN DIRITTO.
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al Pm il quale non ha formulato osservazioni.
Ai fini d'intelligibilità della decisione si premette che parte ricorrente, dopo aver allegato di aver contratto matrimonio presso l'Ambasciata delle Filippine in Italia il 7 dicembre 2012 con
[...]
a seguito del deteriorarsi dei rapporti, ha rassegnato le presenti conclusioni: Controparte_1
“RICORRE all'Ill.mo Tribunale adito affinché, previ gli incombenti di legge, Voglia IN VIA
CAUTELARE E D' URGENZA emettere, inaudita altera parte, decreto di divieto di espatrio della
Pagina 2 minore nata a [...] il [...], fino alla data dell'udienza di Persona_2
comparizione personale delle parti. Nel merito: – disporre l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori alle condizioni che verranno indicate dagli Persona_2
Assistenti Sociali, nell'esclusivo interesse della minore;
– disporre esclusivamente il contributo al mantenimento della minore, che, alla luce delle condizioni economiche del ricorrente è opportuno fissare nella somma non superiore ad €uro 200,00 mensili, oltre al concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%, come da Protocollo;
– che siano obbligati entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura;
– che sia emesso apposito provvedimento che vieti l'espatrio della minore in mancanza di esplicito e formale consenso di entrambi i genitori”.
Con il decreto di fissazione di udienza, il Giudice relatore delegato, “Ritenuti non sussistenti i presupposti per emissione del richiesto provvedimento inaudita altera parte: il ricorrente non ha nemmeno indicato il nome dei familiari che gli avrebbero riferito la volontà della propria ex di espatriare all'estero con la figlia, né prodotto alcun documento da cui si evinca tale volontà, né allegato alcuna relazione del Servizio Sociale che pure ha dichiarato di aver coinvolto, appare comunque necessario a tutela della minore segnalare alla Questura per immediata segnalazione alla Polizia di Frontiera il dissenso paterno all'espatrio della minore a Persona_2
Roma il 05/10/2015; circostanza di per sé ostativa all'espatrio (sempreché non sussista un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale paterna da parte del Tribunale per i minorenni, di cui questo Giudice non ha notizia)” mandava alla Questura di Latina di trasmettere alla polizia di frontiera segnalazione circa il dissenso del padre all'espatrio della minore.
In data 29.11.2023 si costituiva parte resistente la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto il ricorrente aveva chiesto l'applicazione degli artt. 337 bis e seguenti del codice civile, sul presupposto errato secondo il quale non essendo stato trascritto il matrimonio in
Italia, andava disciplinato il regime di affidamento della minore equiparandolo a quello di una figlia nata fuori dal matrimonio.
In sede di prima udienza del 30.11.2023 il Giudice rel., in accoglimento dell'istanza del ricorrente, fissava nuova udienza per valutare l'eccezione d'inammissibilità e per consentire al ricorrente di prendere posizione su tale eccezione, emersa solo in sede di udienza, disponendone la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Pronunciando all'esito dell'esame delle note scritte il Giudice rel, ritenuto “che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadini stranieri, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha rilevanza nel nostro ordinamento ex art. 28 della l. 218 del 1995 e, comunque, "non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe
Pagina 3 improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (così Cass. Civ., Sezioni
Unite, sent. n. 5292 del 1985), né nel caso di specie si evince alcun limite derivante dall'ordine pubblico”, ritenuto che apparisse “prima facie inammissibile il ricorso introduttivo, in quanto chiede la regolamentazione della responsabilità genitoriale scindendola da una pronuncia sullo status di coniugi delle parti”, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità d'istruttoria, fissava udienza di discussione ai sensi dell'art. 473-bis.221 ultimo comma c.p.c., ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alle quale le parti precisavano le conclusioni come indicato in udienza.
***
Preliminarmente sussiste la competenza giurisdizionale dell'Autorità giudiziaria italiana sulla causa in oggetto, ai sensi dell'art. 3 del Reg. Ue 1111 del 2019, risultando, da quanto allegato e prodotto in atti, entrambi i coniugi residenti in Italia, e considerato che i Regolamenti UE sono applicabili a tutti i soggetti che abbiano rilevante collegamento con lo Stato membro dell'Unione (cfr. Sentenza
Corte di Giustizia, 29 novembre 2007, causa C-68/07, che ha affermato “il regolamento n.
2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità ai criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza”), collegamento ravvisabile, nel caso di specie, in cui le parti risiedono in Italia da anni e la figlia delle parti è nata a [...]
La legge applicabile è poi, quella italiana, anche considerando la domanda come volta alla regolamentazione di affido del figlio minore, come introdotta, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja (rectius “Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,
l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori”) del 1996, ratificata dall'Italia con legge n. 101 del 2015, stante la residenza abituale della minore in Italia, a Cisterna di Latina, come da documentazione anagrafica in atti.
***
Condivide il Collegio l'assunto del giudice relatore e l'inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente ha dedotto che l'atto di matrimonio non è apostillato e non vi prova della registrazione del matrimonio nello Stato di appartenenza.
Per quanto riguarda il primo presupposto, il suddetto non è in alcun modo condivisibile.
La resistente ha prodotto un certificato di matrimonio rilasciato dal Vice Console Persona_3
della Sezione Consolare dell'Ambasciata della Repubblica delle Filippine, che certifica
[...]
che le parti hanno contratto matrimonio il 7 febbraio 2012, e ha prodotto la legalizzazione da parte della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma della firma di Persona_3
Pagina 4 n.q. di funzionario diplomatico, in conformità alla normativa applicabile, non essendo tale Per_3
La Convenzione dell'Aja del 1961 cui ha aderito la Repubblica delle Filippine, che prevede l'abolizione della necessità della legalizzazione, ritenendo sufficiente l'apposizione dell'apostilla, ma che non si applica, ai sensi dell'art. 1 della suddetta Convenzione, ai documenti compilati da agenti diplomatici o consolari.
Il ricorrente sostiene che non c'è prova che l'atto di matrimonio sia stato registrato negli Uffici competenti dello Stato di appartenenza, ma nemmeno ha provato la mancata registrazione del matrimonio. Dal contratto di matrimonio in atti, a firma del Vice Console dell'epoca, seppure privo di legalizzazione della firma, risulta al contrario certificato “che il matrimonio oggetto della presente traduzione è stato dovutamente registrato presso l'Ufficio competente dell'Anagrafe nelle
Filippine”.
E' evidente, pertanto, che il ricorrente non possa agire ai sensi dell'art. 337 bis e seguenti del codice civili, come genitore di prole nata al di fuori del matrimonio, chiedendo la regolamentazione del regime di affido della figlia minore, scindendola da una pronuncia sullo status di coniugi delle parti.
SULLE SPESE DI LITE.
Per il principio di soccombenza e di causalità, considerata tuttavia la pronuncia di rito, si ritiene congruo compensare un mezzo delle spese di lite e porre il residuo mezzo a carico di parte ricorrente, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Compensa un mezzo delle spese di lite e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente il residuo mezzo, che, al netto del mezzo compensato, si liquida in € 1.168,00 oltre a rimborso forfettario del
15 % ai sensi dell'art. 2 del d.m. 55 del 2014, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1457/2023 promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Stefano Pacini ed elettivamente domiciliato presso lo studio de difensori in Latina (LT), Piazza
Bruno Buozzi n. 9, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Maddalena Di Girolamo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina,
Piazza del Mercato n. 11, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
Oggetto del processo: regolamentazione dell'affido di figlio minore e divieto di espatrio del minore.
Conclusioni rassegnate da parte ricorrente: “Controparte solleva l'eccezione di inammissibilità sul presupposto che il ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso ex art. 337 ter cc e non ai sensi dell'art. 337 bis cc. A fondamento dell'eccezione invoca l'applicazione dell'art. 28 della Legge n.
218/1995 il quale stabilisce che “il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”. Orbene se per giurisprudenza consolidata il principio sopra
Pagina 1 espresso non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido, lo scrivente difensore, al momento della scelta del rito da azionare, si è posto la questione delle conseguenze derivanti dalla mancanza di prova della registrazione dell'atto di matrimonio nel Paese di appartenenza. Invero, il certificato di matrimonio in atti risulta solo tradotto e legalizzato non anche registrato nel Paese di origine, in tal caso, infatti, il certificato avrebbe dovuto essere, oltre che tradotto, anche apostillato. Nell' ipotesi in cui il Giudicante ritenga che la fattispecie de qua rientri nell' ambito di applicazione del cit. art. 28 ed i provvedimenti emessi, ovvero gli accordi presi, possano avere validità anche nel Paese di origine allora l'eccezione formulata deve considerarsi fondata.”
Conclusioni di parte resistente: “Con le presenti note la sottoscritta procuratrice si riporta integralmente all'atto di costituzione depositato chiedendo l'integrale accoglimento.” Conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione: “la signora come sopra Controparte_1
rappresentata e difesa, chiede all'Ill.mo Tribunale Voler: " dichiarare inammissibile il presente procedimento e quindi rigettare il ricorso per i motivi dedotti in premessa, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, nel merito, chiede affidare in via esclusiva la minore alla madre con esercizio esclusivo, in capo alla stessa, anche rispetto Persona_1
alle decisioni sulle questioni di straordinaria amministrazione in favore della minore. Stabilire incontri, se ritenuti necessari, tra padre e figlia, esclusivamente in modalità protetta alla presenza degli operatori del Servizio Sociale del Comune di Cisterna di Latina. Prescrivere al signor Pt_1
un percorso di disintossicazione da sostanze alcoliche e psicotrope. Disporre a carico del signor di corrispondere alla signora a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1 CP_1 minore, un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore pari ad €
300,00 oltre aumento Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Latina. Con vittoria di competenze ed onorari di giustizia”
IN FATTO E IN DIRITTO.
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al Pm il quale non ha formulato osservazioni.
Ai fini d'intelligibilità della decisione si premette che parte ricorrente, dopo aver allegato di aver contratto matrimonio presso l'Ambasciata delle Filippine in Italia il 7 dicembre 2012 con
[...]
a seguito del deteriorarsi dei rapporti, ha rassegnato le presenti conclusioni: Controparte_1
“RICORRE all'Ill.mo Tribunale adito affinché, previ gli incombenti di legge, Voglia IN VIA
CAUTELARE E D' URGENZA emettere, inaudita altera parte, decreto di divieto di espatrio della
Pagina 2 minore nata a [...] il [...], fino alla data dell'udienza di Persona_2
comparizione personale delle parti. Nel merito: – disporre l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori alle condizioni che verranno indicate dagli Persona_2
Assistenti Sociali, nell'esclusivo interesse della minore;
– disporre esclusivamente il contributo al mantenimento della minore, che, alla luce delle condizioni economiche del ricorrente è opportuno fissare nella somma non superiore ad €uro 200,00 mensili, oltre al concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%, come da Protocollo;
– che siano obbligati entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura;
– che sia emesso apposito provvedimento che vieti l'espatrio della minore in mancanza di esplicito e formale consenso di entrambi i genitori”.
Con il decreto di fissazione di udienza, il Giudice relatore delegato, “Ritenuti non sussistenti i presupposti per emissione del richiesto provvedimento inaudita altera parte: il ricorrente non ha nemmeno indicato il nome dei familiari che gli avrebbero riferito la volontà della propria ex di espatriare all'estero con la figlia, né prodotto alcun documento da cui si evinca tale volontà, né allegato alcuna relazione del Servizio Sociale che pure ha dichiarato di aver coinvolto, appare comunque necessario a tutela della minore segnalare alla Questura per immediata segnalazione alla Polizia di Frontiera il dissenso paterno all'espatrio della minore a Persona_2
Roma il 05/10/2015; circostanza di per sé ostativa all'espatrio (sempreché non sussista un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale paterna da parte del Tribunale per i minorenni, di cui questo Giudice non ha notizia)” mandava alla Questura di Latina di trasmettere alla polizia di frontiera segnalazione circa il dissenso del padre all'espatrio della minore.
In data 29.11.2023 si costituiva parte resistente la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto il ricorrente aveva chiesto l'applicazione degli artt. 337 bis e seguenti del codice civile, sul presupposto errato secondo il quale non essendo stato trascritto il matrimonio in
Italia, andava disciplinato il regime di affidamento della minore equiparandolo a quello di una figlia nata fuori dal matrimonio.
In sede di prima udienza del 30.11.2023 il Giudice rel., in accoglimento dell'istanza del ricorrente, fissava nuova udienza per valutare l'eccezione d'inammissibilità e per consentire al ricorrente di prendere posizione su tale eccezione, emersa solo in sede di udienza, disponendone la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Pronunciando all'esito dell'esame delle note scritte il Giudice rel, ritenuto “che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadini stranieri, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha rilevanza nel nostro ordinamento ex art. 28 della l. 218 del 1995 e, comunque, "non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe
Pagina 3 improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (così Cass. Civ., Sezioni
Unite, sent. n. 5292 del 1985), né nel caso di specie si evince alcun limite derivante dall'ordine pubblico”, ritenuto che apparisse “prima facie inammissibile il ricorso introduttivo, in quanto chiede la regolamentazione della responsabilità genitoriale scindendola da una pronuncia sullo status di coniugi delle parti”, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità d'istruttoria, fissava udienza di discussione ai sensi dell'art. 473-bis.221 ultimo comma c.p.c., ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alle quale le parti precisavano le conclusioni come indicato in udienza.
***
Preliminarmente sussiste la competenza giurisdizionale dell'Autorità giudiziaria italiana sulla causa in oggetto, ai sensi dell'art. 3 del Reg. Ue 1111 del 2019, risultando, da quanto allegato e prodotto in atti, entrambi i coniugi residenti in Italia, e considerato che i Regolamenti UE sono applicabili a tutti i soggetti che abbiano rilevante collegamento con lo Stato membro dell'Unione (cfr. Sentenza
Corte di Giustizia, 29 novembre 2007, causa C-68/07, che ha affermato “il regolamento n.
2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità ai criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza”), collegamento ravvisabile, nel caso di specie, in cui le parti risiedono in Italia da anni e la figlia delle parti è nata a [...]
La legge applicabile è poi, quella italiana, anche considerando la domanda come volta alla regolamentazione di affido del figlio minore, come introdotta, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja (rectius “Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,
l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori”) del 1996, ratificata dall'Italia con legge n. 101 del 2015, stante la residenza abituale della minore in Italia, a Cisterna di Latina, come da documentazione anagrafica in atti.
***
Condivide il Collegio l'assunto del giudice relatore e l'inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente ha dedotto che l'atto di matrimonio non è apostillato e non vi prova della registrazione del matrimonio nello Stato di appartenenza.
Per quanto riguarda il primo presupposto, il suddetto non è in alcun modo condivisibile.
La resistente ha prodotto un certificato di matrimonio rilasciato dal Vice Console Persona_3
della Sezione Consolare dell'Ambasciata della Repubblica delle Filippine, che certifica
[...]
che le parti hanno contratto matrimonio il 7 febbraio 2012, e ha prodotto la legalizzazione da parte della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma della firma di Persona_3
Pagina 4 n.q. di funzionario diplomatico, in conformità alla normativa applicabile, non essendo tale Per_3
La Convenzione dell'Aja del 1961 cui ha aderito la Repubblica delle Filippine, che prevede l'abolizione della necessità della legalizzazione, ritenendo sufficiente l'apposizione dell'apostilla, ma che non si applica, ai sensi dell'art. 1 della suddetta Convenzione, ai documenti compilati da agenti diplomatici o consolari.
Il ricorrente sostiene che non c'è prova che l'atto di matrimonio sia stato registrato negli Uffici competenti dello Stato di appartenenza, ma nemmeno ha provato la mancata registrazione del matrimonio. Dal contratto di matrimonio in atti, a firma del Vice Console dell'epoca, seppure privo di legalizzazione della firma, risulta al contrario certificato “che il matrimonio oggetto della presente traduzione è stato dovutamente registrato presso l'Ufficio competente dell'Anagrafe nelle
Filippine”.
E' evidente, pertanto, che il ricorrente non possa agire ai sensi dell'art. 337 bis e seguenti del codice civili, come genitore di prole nata al di fuori del matrimonio, chiedendo la regolamentazione del regime di affido della figlia minore, scindendola da una pronuncia sullo status di coniugi delle parti.
SULLE SPESE DI LITE.
Per il principio di soccombenza e di causalità, considerata tuttavia la pronuncia di rito, si ritiene congruo compensare un mezzo delle spese di lite e porre il residuo mezzo a carico di parte ricorrente, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Compensa un mezzo delle spese di lite e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente il residuo mezzo, che, al netto del mezzo compensato, si liquida in € 1.168,00 oltre a rimborso forfettario del
15 % ai sensi dell'art. 2 del d.m. 55 del 2014, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
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