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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 29/04/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1666/2024
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1666/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 29 aprile 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per l'avv. BOCCHINO ENRICO, oggi sostituito Parte_1 dall'avv. BARABASCHI CHIARA.
Per 'avv. LANZALONE GIOVANNI. Controparte_1
Per nessuno. Controparte_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come nei rispettivi atti introduttivi, memorie depositate e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1666/2024 promossa da:
C.F. ), con sede legale in Roma – Parte_1 P.IVA_1
Via di Novella, 22 - e sede amministrativa alla Spezia - Viale Italia, 136 - in persona del legale rappresentante pro-tempore, assistita e difesa dagli Avv.ti ENRICO BOCCHINO (c.f.
) e SARA TESTANI (c.f. , entrambi del Foro della C.F._1 C.F._2
Spezia e con loro elettivamente domiciliatapresso la sede amministrativa della stessa Società in Viale
Italia, 136 -19124 La Spezia:
APPELLANTE PRINCIPALE contro
(C.F. ), in persona del rappresentante legale pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Roma, viale Europa n. 190, ed elettivamente domiciliata in Milano, alla via Cordusio n. 4, presso l'avv. GIOVANNI LANZALONE (C.F.: ) che la rappresenta e difende;
C.F._3
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ), nella persona del sindaco legale pro Controparte_2 P.IVA_3
tempore;
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introdotto ex art. 342 c.p.c., – ha proposto Pt_1 Parte_1
appello avverso la sentenza n. 55/2024 emessa dal Giudice di Pace di Cremona (R.G. 1571/2022), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cremona, previa trasmissione del fascicolo di parte oltre che di quello dell'ufficio da parte della cancelleria, ogni
pagina 2 di 8 contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Cremona n. 55/2024, rigettando l'opposizione proposta dalla CP_1 avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 6 ID Pratica 13707858 del 21.06.2022 Controparte_1 notificato da a nell'interesse del comune di per la Parte_2 Controparte_1 CP_2
parte relativa alle insegne di esercizio. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge. Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è pari a € 242,00 e, pertanto il CU ammonta a € 64,50”.
Si è costituita in giudizio proponendo altresì appello incidentale, chiedendo Controparte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via preliminare: dichiarare l'accertamento esecutivo illegittimo in quanto come previsto dall'art. 1, comma 821, lettera G, della L. 160/2019, ovvero come ordinato dal GdP nell'ordinanza del 18.10.2023, il medesimo accertamento esecutivo presuppone la previa redazione di un verbale da parte di un pubblico ufficiale, che le controparti non hanno prodotto;
- in ogni caso nel merito: laddove non dovesse essere dichiarato illegittimo preliminarmente l'atto opposto, rigettare l'appello proposto da nei confronti di , con conseguente conferma, anche con eventuale diversa Pt_1 CP_1 motivazione, dell'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 13707858 di cui alla sentenza
n. 55/2024 emessa dal Giudice di Pace di Cremona;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, dichiarare inefficace l'accertamento esecutivo n. 13707858, con obbligo per alla notifica di un nuovo avviso di accertamento relativo al canone unico, anno Pt_1
d'imposta 2022, che tenga conto dell'avvenuto passaggio in giudicato relativamente alle richieste inerenti le insegne riportanti la dicitura postamat e le frecce di indicazione stradale;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Nonostante la regolarità di notificazione del ricorso, il non si è costituito ed Controparte_2
in questa sede va dichiarato contumace.
All'udienza del 29/4/2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 350 bis e dell'art. 281 sexies c.p.c. ed il Giudice ha pronunciato ai sensi delle norme predette la presente decisione.
In virtù del proprio rapporto di concessione per conto del parte non Controparte_2
costituitasi in giudizio, la società appellante ha emesso e notificato alla società Parte_2 Controparte_1
l'avviso di accertamento esecutivo n. 13707858 del 27/06/2022 per l'anno 2022.
[...]
Tale avviso, nascente dall'omesso versamento del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie (CUP) effettuate sul territorio del è stato quantificato in un totale di Euro 242,00. Il totale indicato è CP_2
pagina 3 di 8 riferito ad insegne pubblicitarie, totem, vetrofanie, freccia di indicazione e postamat, afferenti all' sito in Via Beduschi/Via della Posta. Controparte_3 CP_2
si è opposta all'accertamento esecutivo, adendo il Giudice di Pace di Cremona. CP_1
All'esito del giudizio, il Giudice di prime cure ha ravvisato la carenza di finalità pubblicitaria dell'insegna riportante la scritta “Postamat” e della freccia direzionale indicativa dell'ubicazione della sede zonale di , qualificazione che non è stata oggetto del presente ricorso in appello. CP_1
L'appellante ha invece in questa sede unicamente contestato le modalità di calcolo e di quantificazione delle superfici degli eccessi relativi a “n. 1 cassonetto luminoso bifacciale riportante la scritta
[...]
, di mq. 1,00 a facciata per un totale di mq. 2,00; e n. 4 vetrofanie riportanti la scritta CP_1
di 1 mq. l'una, per un totale di mq. 4,00, rientranti nella definizione di INSEGNE CP_1
DI ESERCIZIO di superficie complessiva pari a mq. 6”.
Pertanto, ha chiesto la riforma della sentenza del Giudice di prime cure, con un unico Parte_2
motivo di impugnazione: violazione e/o errata applicazione della normativa sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato dal
Controparte_2
L'appello principale non può essere accolto per le ragioni che seguono.
Occorre analizzare il quadro normativo di riferimento.
Il Canone Unico Patrimoniale (CUP) è un'imposta locale, istituita dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane e introdotta dalla L. n. 160/2019 in sostituzione di altre imposte precedentemente in vigore, disciplinate in passato dal D. Lgs. n. 507/1993.
Sono i commi 816 ss. dell'art. 1 della citata Legge a regolare la materia del canone suddetto.
Il comma 819, lett. b), ne individua l'applicazione a “la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”. A completamento del citato comma 819, lett. b), il comma 825, primo periodo, dispone: “per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi”.
La stessa Legge ha riformato, inoltre, il regime delle esenzioni, prevedendo, tra le altre, la non debenza del canone per “le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati” (art. 1, c. 833, lett. l).
pagina 4 di 8 Il compito di disporre la disciplina di dettaglio, specificativa della normativa generale appena citata, è affidato alle fonti di rango secondario (art. 1, c. 821, L. n. 160/2019); infatti, il precetto normativo sancito dall'art. 1, comma 833, lett. l) della L. n. 160/2019 è stato trasposto nell'art. 22 (Esenzioni) del
Regolamento del Comune di per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione CP_2 del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale: “Sono esenti dal canone: […]
i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.
Nello stesso Regolamento, all'articolo 13 (Modalità di applicazione del canone), commi 1 e 2 sono previste le indicazioni di dettaglio sulle modalità di applicazione del canone: “1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti, e si applica per ogni metro quadrato di superficie.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio”.
Il comma 5 si occupa dei mezzi pubblicitari bifacciali, disponendo che le “due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse”.
La sentenza del Giudice di Pace impugnata ha accolto il ricorso di ritenendo (per Controparte_1
quanto riguarda le insegne oggetto del presente appello) che la superficie complessiva di tali insegne presenti presso l'Ufficio postale sito in non superasse la superficie imponibile CP_2
complessiva di 5 mq in quanto, le stesse sono da considerare come “un unico mezzo pubblicitario”, rientranti pertanto complessivamente nell'esenzione prevista dall'art. 1, comma 833, lett. l) della L. n.
160/2019 ut supra richiamata.
L'unico motivo di appello, per errata applicazione della normativa in materia di esenzione, si riferisce al sistema di misurazione e arrotondamento della superficie delle insegne, adottato dal Giudice di Pace
e da Metodo di misurazione che, a seconda che si considerino i veri mezzi Controparte_1
pubblicitari come un “unico messaggio” o come più mezzi autonomi e distinti, è suscettibile di diversa interpretazione. Di conseguenza, a ciascuna insegna andrebbe applicato l'arrotondamento per eccesso
(al metro o mezzo metro quadrato superiore, in virtù della previsione del Regolamento Comunale contenuta nel citato art. 13, comma 2) considerando singolarmente ogni “mezzo pubblicitario”: pertanto, ha arrotondato ciascuna vetrofania al metro quadrato e il cassonetto a due metri Parte_2
quadrati, per un totale di 6 mq.
pagina 5 di 8 Ciò in modo difforme rispetto alla sentenza impugnata, ove il Giudice di Pace ha sommato la superficie effettiva di tutte le insegne ed ha applicato un unico (finale) arrotondamento per eccesso, per un totale di 4,125 mq.
L'appellante ha giustificato l'applicazione del metodo di calcolo utilizzato nella determinazione dell'avviso di accertamento in virtù dell'art. 13, commi 1-2-5, Regolamento comunale, escludendo che tali mezzi possano configurarsi come un unico mezzo pubblicitario in forza del dettato del comma 8 dello stesso articolo (“I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario”).
In realtà, a nulla vale tale ultimo richiamo al comma 8 dell'art. 13, utilizzato dall'appellante per escludere l'unicità del messaggio pubblicitario, poiché dal tenore letterale non sembra potersi desumere che solo i “festoni di bandierine e simili” possano qualificarsi come “unico mezzo pubblicitario”, facendo riferimento la norma anche a “i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo”.
Nel caso, come correttamente ha sostenuto il Giudice di prime cure, le insegne pubblicitarie sono tutte collocate nel medesimo spazio (nell'unico ubicato in in Controparte_3 Controparte_1 CP_2
Via Beduschi/Via della Posta), e recano il medesimo contenuto, presentando un collegamento strumentale inscindibile (Cass. Civ. Sez. V, n. 9492 del 18/04/2018, giurisprudenza certamente applicabile anche alla nuova normativa). Le insegne non hanno una funzionalità autonoma, diffondono il medesimo messaggio, e sono oggetto, pertanto, di unica imposta.
Le quattro vetrofanie ed il cassonetto luminoso sono tutte collocate nel medesimo contesto e recano il medesimo messaggio pubblicitario, considerandosi, quindi, alla stregua di un “unico mezzo pubblicitario”.
È questa connessione funzionale a riempire di significato l'aggettivo “complessiva”, nel contesto dell'art. 1, comma 833, lett. l) della L. 160/2019, e a colorare l'espressione “indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi” indicata all'art. 1, comma 825 della stessa legge.
Questa lettura è confortata anche dalla circolare MEF 2/D del 24/04/2009, la quale ha chiarito che l'arrotondamento della superficie, nell'ipotesi di una pluralità di insegne collegate inscindibilmente e strutturalmente tra di loro, debba essere applicato alla somma complessiva delle superfici imponibili e non alla superficie di ogni singola insegna. Invero, tale circolare affronta espressamente la questione dell'arrotondamento, affermando come esso debba essere applicato solo alla “somma complessiva delle superfici imponibili e non alla superficie di ogni singola insegna. Infatti, il comma 5 dell'art.
2-bis del
d.l. 22 febbraio 2002. n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, richiede
pagina 6 di 8 espressamente per questa fattispecie che il calcolo dei cinque metri quadrati deve essere effettuato sulla “superficie complessiva” delle insegne di esercizio, con la conseguenza che deve essere calcolata la somma totale della superficie dei vari mezzi pubblicitari apposti presso la sede di ogni singola filiale ed al risultato ottenuto va applicato l'arrotondamento in questione”.
Il metodo algebrico di calcolo adottato da si pone quindi in contrasto con il contenuto dello Parte_2
stesso art. 1, comma 833, lett. l) della L. n. 160/2019.
Interpretare diversamente, come fatto da l'art. 13 comma 2, condurrebbe ad una difformità della Pt_1
norma suddetta con il dettato legislativo, di rango superiore.
Invero, le norme legislative contenute nella L. n. 160/2019 perseguono lo scopo di disciplinare uniformemente il canone, adeguando l'entità del gettito a seconda della maggiore o minore efficacia pubblicitaria del messaggio: se ogni ente territoriale stabilisse modalità di calcolo della superficie di insegne autonome, la norma perderebbe di significato, dato che si addiverrebbe a soluzioni eterogenee, pertanto contrarie alla ratio legis della L. n. 160/2019.
L'interpretazione perseguita dall'appellante, in quanto configurante una deroga in senso peggiorativo rispetto al regime di esenzione disciplinato dal ricordato comma 833 dell'art. 1, L. n. 160/2019, non può essere condivisa. Infatti, il potere di derogare alla normativa è sì attribuito agli Enti dall'art. 1, comma 821, lett. f) della L. 160/2019, ma solamente in melius, consentendo ulteriori esenzioni e riduzioni al canone rispetto a quelle già previste.
Ritiene dunque il Tribunale che vada condivisa la tesi dell'appellata, fatta propria dal Giudice di Pace, i cui calcoli conducono comunque ad un risultato inferiore alla misura di 5 mq.
Ciò in ragione del fatto che il concetto di “superficie complessiva” altro non è che “un riferimento alla veicolazione di un'unica comunicazione pubblicitaria: per tale ragione non può essere scissa alle singole parti eccedentarie di cui la stessa si compone, qualora esse siano esposte contestualmente in corrispondenza dello stesso luogo. È necessario, pertanto, effettuare il calcolo unitario delle varie insegne, prive di maggiorazioni che ne modificherebbero in modo artificioso la dimensione, per poi procedere all'arrotondamento sulla sommatoria netta ottenuta” (Trib. Ord. Sez. Civ. di Lecco, del
09/01/2024, pag. 27 del documento parte convenuta).
Circa la richiesta di parte appellata, sulla dichiarazione di nullità/illegittimità dell'accertamento esecutivo n. 13707858 del 27/06/2022, in quanto non preceduto da verbale di accertamento, è necessario ricordare che tale argomento non è oggetto di specifico motivo di appello, ed in ogni caso che il riferimento normativo all'art. 1, c. 821, lett. g) della L. n. 160/2019, indicato dalla stessa appellante, non pare idoneo a fondare tale assunto.
pagina 7 di 8 Nel dispositivo citato si può leggere, infatti, solo quanto segue: “Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati: […] g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale”.
Tutto ciò premesso, l'appello deve essere rigettato.
Anche l'appello incidentale proposto da non può trovare accoglimento. Controparte_1
Il Giudice di Pace, nell'appellata sentenza 55/2024, ha infatti correttamente operato la compensazione delle spese di lite motivando in ragione della particolarità del caso di specie.
La compensazione delle spese di lite in primo grado (e nel presente grado di appello) va confermata stante la ambivalente formulazione delle norme di cui I.C.A. ha fatto applicazione, in particolare della normativa secondaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1666/2024 RG, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
DICHIARA la contumacia di Controparte_2
RIGETTA l'appello proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_2 Controparte_1
DICHIARA la compensazione integrale delle spese di lite.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di parte appellante principale e di parte appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio d'appello, stante il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 29 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1666/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 29 aprile 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per l'avv. BOCCHINO ENRICO, oggi sostituito Parte_1 dall'avv. BARABASCHI CHIARA.
Per 'avv. LANZALONE GIOVANNI. Controparte_1
Per nessuno. Controparte_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come nei rispettivi atti introduttivi, memorie depositate e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1666/2024 promossa da:
C.F. ), con sede legale in Roma – Parte_1 P.IVA_1
Via di Novella, 22 - e sede amministrativa alla Spezia - Viale Italia, 136 - in persona del legale rappresentante pro-tempore, assistita e difesa dagli Avv.ti ENRICO BOCCHINO (c.f.
) e SARA TESTANI (c.f. , entrambi del Foro della C.F._1 C.F._2
Spezia e con loro elettivamente domiciliatapresso la sede amministrativa della stessa Società in Viale
Italia, 136 -19124 La Spezia:
APPELLANTE PRINCIPALE contro
(C.F. ), in persona del rappresentante legale pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Roma, viale Europa n. 190, ed elettivamente domiciliata in Milano, alla via Cordusio n. 4, presso l'avv. GIOVANNI LANZALONE (C.F.: ) che la rappresenta e difende;
C.F._3
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ), nella persona del sindaco legale pro Controparte_2 P.IVA_3
tempore;
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introdotto ex art. 342 c.p.c., – ha proposto Pt_1 Parte_1
appello avverso la sentenza n. 55/2024 emessa dal Giudice di Pace di Cremona (R.G. 1571/2022), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cremona, previa trasmissione del fascicolo di parte oltre che di quello dell'ufficio da parte della cancelleria, ogni
pagina 2 di 8 contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Cremona n. 55/2024, rigettando l'opposizione proposta dalla CP_1 avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 6 ID Pratica 13707858 del 21.06.2022 Controparte_1 notificato da a nell'interesse del comune di per la Parte_2 Controparte_1 CP_2
parte relativa alle insegne di esercizio. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge. Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è pari a € 242,00 e, pertanto il CU ammonta a € 64,50”.
Si è costituita in giudizio proponendo altresì appello incidentale, chiedendo Controparte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via preliminare: dichiarare l'accertamento esecutivo illegittimo in quanto come previsto dall'art. 1, comma 821, lettera G, della L. 160/2019, ovvero come ordinato dal GdP nell'ordinanza del 18.10.2023, il medesimo accertamento esecutivo presuppone la previa redazione di un verbale da parte di un pubblico ufficiale, che le controparti non hanno prodotto;
- in ogni caso nel merito: laddove non dovesse essere dichiarato illegittimo preliminarmente l'atto opposto, rigettare l'appello proposto da nei confronti di , con conseguente conferma, anche con eventuale diversa Pt_1 CP_1 motivazione, dell'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 13707858 di cui alla sentenza
n. 55/2024 emessa dal Giudice di Pace di Cremona;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, dichiarare inefficace l'accertamento esecutivo n. 13707858, con obbligo per alla notifica di un nuovo avviso di accertamento relativo al canone unico, anno Pt_1
d'imposta 2022, che tenga conto dell'avvenuto passaggio in giudicato relativamente alle richieste inerenti le insegne riportanti la dicitura postamat e le frecce di indicazione stradale;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Nonostante la regolarità di notificazione del ricorso, il non si è costituito ed Controparte_2
in questa sede va dichiarato contumace.
All'udienza del 29/4/2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 350 bis e dell'art. 281 sexies c.p.c. ed il Giudice ha pronunciato ai sensi delle norme predette la presente decisione.
In virtù del proprio rapporto di concessione per conto del parte non Controparte_2
costituitasi in giudizio, la società appellante ha emesso e notificato alla società Parte_2 Controparte_1
l'avviso di accertamento esecutivo n. 13707858 del 27/06/2022 per l'anno 2022.
[...]
Tale avviso, nascente dall'omesso versamento del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie (CUP) effettuate sul territorio del è stato quantificato in un totale di Euro 242,00. Il totale indicato è CP_2
pagina 3 di 8 riferito ad insegne pubblicitarie, totem, vetrofanie, freccia di indicazione e postamat, afferenti all' sito in Via Beduschi/Via della Posta. Controparte_3 CP_2
si è opposta all'accertamento esecutivo, adendo il Giudice di Pace di Cremona. CP_1
All'esito del giudizio, il Giudice di prime cure ha ravvisato la carenza di finalità pubblicitaria dell'insegna riportante la scritta “Postamat” e della freccia direzionale indicativa dell'ubicazione della sede zonale di , qualificazione che non è stata oggetto del presente ricorso in appello. CP_1
L'appellante ha invece in questa sede unicamente contestato le modalità di calcolo e di quantificazione delle superfici degli eccessi relativi a “n. 1 cassonetto luminoso bifacciale riportante la scritta
[...]
, di mq. 1,00 a facciata per un totale di mq. 2,00; e n. 4 vetrofanie riportanti la scritta CP_1
di 1 mq. l'una, per un totale di mq. 4,00, rientranti nella definizione di INSEGNE CP_1
DI ESERCIZIO di superficie complessiva pari a mq. 6”.
Pertanto, ha chiesto la riforma della sentenza del Giudice di prime cure, con un unico Parte_2
motivo di impugnazione: violazione e/o errata applicazione della normativa sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato dal
Controparte_2
L'appello principale non può essere accolto per le ragioni che seguono.
Occorre analizzare il quadro normativo di riferimento.
Il Canone Unico Patrimoniale (CUP) è un'imposta locale, istituita dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane e introdotta dalla L. n. 160/2019 in sostituzione di altre imposte precedentemente in vigore, disciplinate in passato dal D. Lgs. n. 507/1993.
Sono i commi 816 ss. dell'art. 1 della citata Legge a regolare la materia del canone suddetto.
Il comma 819, lett. b), ne individua l'applicazione a “la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”. A completamento del citato comma 819, lett. b), il comma 825, primo periodo, dispone: “per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi”.
La stessa Legge ha riformato, inoltre, il regime delle esenzioni, prevedendo, tra le altre, la non debenza del canone per “le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati” (art. 1, c. 833, lett. l).
pagina 4 di 8 Il compito di disporre la disciplina di dettaglio, specificativa della normativa generale appena citata, è affidato alle fonti di rango secondario (art. 1, c. 821, L. n. 160/2019); infatti, il precetto normativo sancito dall'art. 1, comma 833, lett. l) della L. n. 160/2019 è stato trasposto nell'art. 22 (Esenzioni) del
Regolamento del Comune di per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione CP_2 del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale: “Sono esenti dal canone: […]
i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.
Nello stesso Regolamento, all'articolo 13 (Modalità di applicazione del canone), commi 1 e 2 sono previste le indicazioni di dettaglio sulle modalità di applicazione del canone: “1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti, e si applica per ogni metro quadrato di superficie.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio”.
Il comma 5 si occupa dei mezzi pubblicitari bifacciali, disponendo che le “due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse”.
La sentenza del Giudice di Pace impugnata ha accolto il ricorso di ritenendo (per Controparte_1
quanto riguarda le insegne oggetto del presente appello) che la superficie complessiva di tali insegne presenti presso l'Ufficio postale sito in non superasse la superficie imponibile CP_2
complessiva di 5 mq in quanto, le stesse sono da considerare come “un unico mezzo pubblicitario”, rientranti pertanto complessivamente nell'esenzione prevista dall'art. 1, comma 833, lett. l) della L. n.
160/2019 ut supra richiamata.
L'unico motivo di appello, per errata applicazione della normativa in materia di esenzione, si riferisce al sistema di misurazione e arrotondamento della superficie delle insegne, adottato dal Giudice di Pace
e da Metodo di misurazione che, a seconda che si considerino i veri mezzi Controparte_1
pubblicitari come un “unico messaggio” o come più mezzi autonomi e distinti, è suscettibile di diversa interpretazione. Di conseguenza, a ciascuna insegna andrebbe applicato l'arrotondamento per eccesso
(al metro o mezzo metro quadrato superiore, in virtù della previsione del Regolamento Comunale contenuta nel citato art. 13, comma 2) considerando singolarmente ogni “mezzo pubblicitario”: pertanto, ha arrotondato ciascuna vetrofania al metro quadrato e il cassonetto a due metri Parte_2
quadrati, per un totale di 6 mq.
pagina 5 di 8 Ciò in modo difforme rispetto alla sentenza impugnata, ove il Giudice di Pace ha sommato la superficie effettiva di tutte le insegne ed ha applicato un unico (finale) arrotondamento per eccesso, per un totale di 4,125 mq.
L'appellante ha giustificato l'applicazione del metodo di calcolo utilizzato nella determinazione dell'avviso di accertamento in virtù dell'art. 13, commi 1-2-5, Regolamento comunale, escludendo che tali mezzi possano configurarsi come un unico mezzo pubblicitario in forza del dettato del comma 8 dello stesso articolo (“I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario”).
In realtà, a nulla vale tale ultimo richiamo al comma 8 dell'art. 13, utilizzato dall'appellante per escludere l'unicità del messaggio pubblicitario, poiché dal tenore letterale non sembra potersi desumere che solo i “festoni di bandierine e simili” possano qualificarsi come “unico mezzo pubblicitario”, facendo riferimento la norma anche a “i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo”.
Nel caso, come correttamente ha sostenuto il Giudice di prime cure, le insegne pubblicitarie sono tutte collocate nel medesimo spazio (nell'unico ubicato in in Controparte_3 Controparte_1 CP_2
Via Beduschi/Via della Posta), e recano il medesimo contenuto, presentando un collegamento strumentale inscindibile (Cass. Civ. Sez. V, n. 9492 del 18/04/2018, giurisprudenza certamente applicabile anche alla nuova normativa). Le insegne non hanno una funzionalità autonoma, diffondono il medesimo messaggio, e sono oggetto, pertanto, di unica imposta.
Le quattro vetrofanie ed il cassonetto luminoso sono tutte collocate nel medesimo contesto e recano il medesimo messaggio pubblicitario, considerandosi, quindi, alla stregua di un “unico mezzo pubblicitario”.
È questa connessione funzionale a riempire di significato l'aggettivo “complessiva”, nel contesto dell'art. 1, comma 833, lett. l) della L. 160/2019, e a colorare l'espressione “indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi” indicata all'art. 1, comma 825 della stessa legge.
Questa lettura è confortata anche dalla circolare MEF 2/D del 24/04/2009, la quale ha chiarito che l'arrotondamento della superficie, nell'ipotesi di una pluralità di insegne collegate inscindibilmente e strutturalmente tra di loro, debba essere applicato alla somma complessiva delle superfici imponibili e non alla superficie di ogni singola insegna. Invero, tale circolare affronta espressamente la questione dell'arrotondamento, affermando come esso debba essere applicato solo alla “somma complessiva delle superfici imponibili e non alla superficie di ogni singola insegna. Infatti, il comma 5 dell'art.
2-bis del
d.l. 22 febbraio 2002. n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, richiede
pagina 6 di 8 espressamente per questa fattispecie che il calcolo dei cinque metri quadrati deve essere effettuato sulla “superficie complessiva” delle insegne di esercizio, con la conseguenza che deve essere calcolata la somma totale della superficie dei vari mezzi pubblicitari apposti presso la sede di ogni singola filiale ed al risultato ottenuto va applicato l'arrotondamento in questione”.
Il metodo algebrico di calcolo adottato da si pone quindi in contrasto con il contenuto dello Parte_2
stesso art. 1, comma 833, lett. l) della L. n. 160/2019.
Interpretare diversamente, come fatto da l'art. 13 comma 2, condurrebbe ad una difformità della Pt_1
norma suddetta con il dettato legislativo, di rango superiore.
Invero, le norme legislative contenute nella L. n. 160/2019 perseguono lo scopo di disciplinare uniformemente il canone, adeguando l'entità del gettito a seconda della maggiore o minore efficacia pubblicitaria del messaggio: se ogni ente territoriale stabilisse modalità di calcolo della superficie di insegne autonome, la norma perderebbe di significato, dato che si addiverrebbe a soluzioni eterogenee, pertanto contrarie alla ratio legis della L. n. 160/2019.
L'interpretazione perseguita dall'appellante, in quanto configurante una deroga in senso peggiorativo rispetto al regime di esenzione disciplinato dal ricordato comma 833 dell'art. 1, L. n. 160/2019, non può essere condivisa. Infatti, il potere di derogare alla normativa è sì attribuito agli Enti dall'art. 1, comma 821, lett. f) della L. 160/2019, ma solamente in melius, consentendo ulteriori esenzioni e riduzioni al canone rispetto a quelle già previste.
Ritiene dunque il Tribunale che vada condivisa la tesi dell'appellata, fatta propria dal Giudice di Pace, i cui calcoli conducono comunque ad un risultato inferiore alla misura di 5 mq.
Ciò in ragione del fatto che il concetto di “superficie complessiva” altro non è che “un riferimento alla veicolazione di un'unica comunicazione pubblicitaria: per tale ragione non può essere scissa alle singole parti eccedentarie di cui la stessa si compone, qualora esse siano esposte contestualmente in corrispondenza dello stesso luogo. È necessario, pertanto, effettuare il calcolo unitario delle varie insegne, prive di maggiorazioni che ne modificherebbero in modo artificioso la dimensione, per poi procedere all'arrotondamento sulla sommatoria netta ottenuta” (Trib. Ord. Sez. Civ. di Lecco, del
09/01/2024, pag. 27 del documento parte convenuta).
Circa la richiesta di parte appellata, sulla dichiarazione di nullità/illegittimità dell'accertamento esecutivo n. 13707858 del 27/06/2022, in quanto non preceduto da verbale di accertamento, è necessario ricordare che tale argomento non è oggetto di specifico motivo di appello, ed in ogni caso che il riferimento normativo all'art. 1, c. 821, lett. g) della L. n. 160/2019, indicato dalla stessa appellante, non pare idoneo a fondare tale assunto.
pagina 7 di 8 Nel dispositivo citato si può leggere, infatti, solo quanto segue: “Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati: […] g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale”.
Tutto ciò premesso, l'appello deve essere rigettato.
Anche l'appello incidentale proposto da non può trovare accoglimento. Controparte_1
Il Giudice di Pace, nell'appellata sentenza 55/2024, ha infatti correttamente operato la compensazione delle spese di lite motivando in ragione della particolarità del caso di specie.
La compensazione delle spese di lite in primo grado (e nel presente grado di appello) va confermata stante la ambivalente formulazione delle norme di cui I.C.A. ha fatto applicazione, in particolare della normativa secondaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1666/2024 RG, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
DICHIARA la contumacia di Controparte_2
RIGETTA l'appello proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_2 Controparte_1
DICHIARA la compensazione integrale delle spese di lite.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di parte appellante principale e di parte appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio d'appello, stante il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 29 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
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