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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/02/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione specializzata in materia di immigrazione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Francesca Orlando
Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7995/2023 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ,
[...] Parte_6 Parte_7
, ,
[...] Parte_8 [...]
e , Parte_9 Parte_10
rappresentati e difesi in giudizio, giusta procure in atti, dall'avv. Giovanni Bonato
ricorrenti
contro
Controparte_1
convenuto contumace
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 13.01.2025
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
, nata il [...]; , nata il Parte_1 Parte_2
31/01/1969; nata il [...]; Parte_3 Parte_11
[...] , nata il [...]; nato il 10/071998; Pt_3 Parte_5 Parte_6
, nata il [...]; nata il
[...] Parte_7
25/02/1973; nata il [...]; Parte_8 Parte_9
nata il [...]; nata il [...]; tutti nati in
[...] Parte_10
Brasile, adivano il Tribunale di Venezia chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadine/i italiane/i jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti di (o Persona_1
), nato il [...] a [...], figlio Persona_2
di e di , cittadino italiano, poi emigrato e Persona_3 Persona_4
deceduto in Brasile senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dai ricorrenti nel ricorso introduttivo e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
La prima udienza del 28.10.2024 veniva rinviata d'ufficio al 20.01.2025 ex art. 127 ter cpc e, precisate le conclusioni dai soli ricorrenti con note scritte depositate il
13.01.2025, la causa va ora trattenuta in decisione.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_1
regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281
undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
Ancora in via preliminare, deve osservarsi che l'avo italiano, , è nato Persona_1
prima dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia, avvenuta, come noto, nel mese di ottobre del 1866.
Va precisato, in proposito, che gli artt. 4 – 15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d.
regnicoli.
La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis, ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre.
Tali principi, tuttavia, trovavano alcune significative deroghe nei casi di figli di
2 stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia.
Si determinava, pertanto, un ampio ed articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31.01.1901 e, successivamente, la legge n. 217 del 17.05.1906.
Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che non avessero acquisito la cittadinanza straniera al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia.
Si deve, pertanto, ritenere che , nato prima dell'annessione del Persona_1
Veneto al Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito alla predetta annessione (1866).
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui richiamato, riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che i diversi nomi e cognomi dell'avo, poi tramandati alle discendenti qui ricorrenti, risultano dal certificato di non naturalizzazione brasiliana prodotto sub doc.
4. Si rileva, inoltre, che, quanto al ricorrente quest'ultimo è nato dall'unione Parte_5
coniugale tra con e non, come indicato a Parte_2 Persona_5
pag. 5 e a pag. 7 del ricorso introduttivo, dall'unione coniugale tra Parte_12
e pertanto, è ad aver
[...] Parte_13 Parte_2
trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis a suo figlio Parte_5
(fratello, quindi, delle ricorrenti e Parte_3 Parte_14
). Il tutto come comprovato dal certificato di nascita prodotto sub doc. 25.
[...]
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le
controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini
3 italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36
del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo, , era nato in [...], da cui Persona_1
deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non era mai stata naturalizzato cittadino Persona_1
brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio, (o ), che Persona_1 Parte_15
l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che vi è stato un caso di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione
( , nata il [...]). Persona_6
Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della
4 trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista (salvo casi marginali) unicamente per via paterna ex art. 1 lg. 555/1912, sia perché l'art. 10
della medesima legge stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09.04.1975, dichiarava costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555/1912 “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n. 30 del 09.02.1983 dichiarava, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge sopra citata “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, rilevando l'irragionevole disparità di trattamento tra uomo e donna che tali articoli ponevano in essere, attribuendo la cittadinanza italiana solo ai figli di padre cittadino italiano e non a figli di madre cittadina italiana e disponendo la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente dalla sua volontà.
Le suddette pronunce hanno così ricondotto ai valori costituzionali di uguaglianza e parità tra i sessi e i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione stessa, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Successivamente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento), salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione
dell' illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale
Tale pronuncia della Corte del 25.02.2009, n. 4466/2009, mutando orientamento
5 rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, ha infatti risolto il contrasto di orientamenti in merito alla perdita ed al mancato acquisto della cittadinanza, derivanti tutti dalla previgente disciplina prevista dalla legge n. 555/1912, enunciando il seguente principio di diritto “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi
della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata
con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza
la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data
indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della
parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1gennaio 1948,
anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel
vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata
in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Appare evidente come il caso di specie sia identico a quello oggetto della pronuncia della Suprema Corte sopra richiamata sicché, in applicazione dei medesimi principi di diritto, il diritto alla cittadinanza in capo ai ricorrenti va accertato e riconosciuto.
Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio/a legittimo di madre cittadina, nata all'estero o sposata con cittadino straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle
“situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
E' provata, quindi, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna, non costituisce impedimento.
Dal 01.01.1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro
6 che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di diritto.
Dunque, nessun ostacolo normativo può opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo e, pertanto, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, il
Brasile, senza avere avuto alcun riscontro né un numero di prenotazione.
Del resto, sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto,
giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Deve pertanto essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, Controparte_1
anche perché non risultano essere stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di
7 diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva
integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il
riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea
di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere e dell'assenza di difese da parte del , vanno integralmente compensate tra le CP_1
parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accerta e dichiara che (C.F.: Parte_1
), nata il [...], in [...]/SP, Brasile, ivi residente in C.F._1
Rua Adamastor Pirschnner, 700, Hortolândia/SP (Brasile) CAP: 13.186-371, è
cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_1
- accerta e dichiara che (C.F.: Parte_2
), nata il [...], in [...]/MG, Brasile, ivi residente C.F._2
in Rua Nicolau Balbino, 36, Guaxupé/MG (Brasile) CAP: 37800-000, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
; Persona_1
- accerta e dichiara che (C.F.: Parte_3
), nata il [...] in [...]/MG, Brasile, ivi residente C.F._3
in Rua Nicolau Balbino, 36, Guaxupé/MG (Brasile) CAP: 37800-000, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
8 ; Persona_1
- accerta e dichiara che (C.F.: Parte_4
), nata il [...], in [...]/MG, Brasile, ivi residente C.F._4
in Rua Nicolau Balbino, 36, Guaxupé/MG (Brasile) CAP: 37800-000, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
; Persona_1
- accerta e dichiara che (C.F.: ), Parte_5 C.F._5
nato il 10/071998, in Guaxupé/MG, Brasile, ivi residente in [...],
36, Guaxupé/MG (Brasile) CAP: 37800-000, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_1
- accerta e dichiara che (C.F.: Parte_6
, nata il [...], in [...]/PR, Brasile, ivi residente in C.F._6
Rua José Alceu Sabatke, 51, Curitiba/PR (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis
per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_1
- accerta e dichiara che Parte_7
(C.F.: ), nata il [...], in [...]/SP, Brasile, ivi C.F._7
residente in [...], 51, Curitiba/PR (Brasile), è cittadina italiana
iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
[...]
; Per_1
- accerta e dichiara che (C.F.: Parte_8
, nata il [...], in [...]/PR, Brasile, ivi C.F._8
residente in [...], 51, Curitiba/PR (Brasile), è cittadina italiana
iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
[...]
; Per_1
- accerta e dichiara che (C.F.: Parte_9
), nata il [...], in [...]/PR, Brasile, ivi C.F._9
residente in [...], 51, Curitiba/PR (Brasile), è cittadina italiana
iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
[...]
; Per_1
- accerta e dichiara che (C.F.: Parte_10
), nata il [...], in [...]/ PR, Brasile, ivi residente in C.F._10
9 Rua José Alceu Sabatke, 51, Curitiba/PR (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis
per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_1
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, il 27/02/2025
Il Giudice
Francesca Orlando
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione specializzata in materia di immigrazione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Francesca Orlando
Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7995/2023 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ,
[...] Parte_6 Parte_7
, ,
[...] Parte_8 [...]
e , Parte_9 Parte_10
rappresentati e difesi in giudizio, giusta procure in atti, dall'avv. Giovanni Bonato
ricorrenti
contro
Controparte_1
convenuto contumace
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 13.01.2025
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
, nata il [...]; , nata il Parte_1 Parte_2
31/01/1969; nata il [...]; Parte_3 Parte_11
[...] , nata il [...]; nato il 10/071998; Pt_3 Parte_5 Parte_6
, nata il [...]; nata il
[...] Parte_7
25/02/1973; nata il [...]; Parte_8 Parte_9
nata il [...]; nata il [...]; tutti nati in
[...] Parte_10
Brasile, adivano il Tribunale di Venezia chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadine/i italiane/i jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti di (o Persona_1
), nato il [...] a [...], figlio Persona_2
di e di , cittadino italiano, poi emigrato e Persona_3 Persona_4
deceduto in Brasile senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dai ricorrenti nel ricorso introduttivo e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
La prima udienza del 28.10.2024 veniva rinviata d'ufficio al 20.01.2025 ex art. 127 ter cpc e, precisate le conclusioni dai soli ricorrenti con note scritte depositate il
13.01.2025, la causa va ora trattenuta in decisione.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_1
regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281
undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
Ancora in via preliminare, deve osservarsi che l'avo italiano, , è nato Persona_1
prima dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia, avvenuta, come noto, nel mese di ottobre del 1866.
Va precisato, in proposito, che gli artt. 4 – 15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d.
regnicoli.
La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis, ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre.
Tali principi, tuttavia, trovavano alcune significative deroghe nei casi di figli di
2 stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia.
Si determinava, pertanto, un ampio ed articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31.01.1901 e, successivamente, la legge n. 217 del 17.05.1906.
Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che non avessero acquisito la cittadinanza straniera al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia.
Si deve, pertanto, ritenere che , nato prima dell'annessione del Persona_1
Veneto al Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito alla predetta annessione (1866).
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui richiamato, riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che i diversi nomi e cognomi dell'avo, poi tramandati alle discendenti qui ricorrenti, risultano dal certificato di non naturalizzazione brasiliana prodotto sub doc.
4. Si rileva, inoltre, che, quanto al ricorrente quest'ultimo è nato dall'unione Parte_5
coniugale tra con e non, come indicato a Parte_2 Persona_5
pag. 5 e a pag. 7 del ricorso introduttivo, dall'unione coniugale tra Parte_12
e pertanto, è ad aver
[...] Parte_13 Parte_2
trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis a suo figlio Parte_5
(fratello, quindi, delle ricorrenti e Parte_3 Parte_14
). Il tutto come comprovato dal certificato di nascita prodotto sub doc. 25.
[...]
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le
controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini
3 italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36
del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo, , era nato in [...], da cui Persona_1
deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non era mai stata naturalizzato cittadino Persona_1
brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio, (o ), che Persona_1 Parte_15
l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che vi è stato un caso di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione
( , nata il [...]). Persona_6
Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della
4 trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista (salvo casi marginali) unicamente per via paterna ex art. 1 lg. 555/1912, sia perché l'art. 10
della medesima legge stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09.04.1975, dichiarava costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555/1912 “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n. 30 del 09.02.1983 dichiarava, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge sopra citata “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, rilevando l'irragionevole disparità di trattamento tra uomo e donna che tali articoli ponevano in essere, attribuendo la cittadinanza italiana solo ai figli di padre cittadino italiano e non a figli di madre cittadina italiana e disponendo la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente dalla sua volontà.
Le suddette pronunce hanno così ricondotto ai valori costituzionali di uguaglianza e parità tra i sessi e i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione stessa, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Successivamente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento), salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione
dell' illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale
Tale pronuncia della Corte del 25.02.2009, n. 4466/2009, mutando orientamento
5 rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, ha infatti risolto il contrasto di orientamenti in merito alla perdita ed al mancato acquisto della cittadinanza, derivanti tutti dalla previgente disciplina prevista dalla legge n. 555/1912, enunciando il seguente principio di diritto “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi
della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata
con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza
la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data
indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della
parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1gennaio 1948,
anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel
vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata
in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Appare evidente come il caso di specie sia identico a quello oggetto della pronuncia della Suprema Corte sopra richiamata sicché, in applicazione dei medesimi principi di diritto, il diritto alla cittadinanza in capo ai ricorrenti va accertato e riconosciuto.
Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio/a legittimo di madre cittadina, nata all'estero o sposata con cittadino straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle
“situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
E' provata, quindi, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna, non costituisce impedimento.
Dal 01.01.1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro
6 che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di diritto.
Dunque, nessun ostacolo normativo può opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo e, pertanto, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, il
Brasile, senza avere avuto alcun riscontro né un numero di prenotazione.
Del resto, sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto,
giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Deve pertanto essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, Controparte_1
anche perché non risultano essere stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di
7 diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva
integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il
riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea
di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere e dell'assenza di difese da parte del , vanno integralmente compensate tra le CP_1
parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accerta e dichiara che (C.F.: Parte_1
), nata il [...], in [...]/SP, Brasile, ivi residente in C.F._1
Rua Adamastor Pirschnner, 700, Hortolândia/SP (Brasile) CAP: 13.186-371, è
cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_1
- accerta e dichiara che (C.F.: Parte_2
), nata il [...], in [...]/MG, Brasile, ivi residente C.F._2
in Rua Nicolau Balbino, 36, Guaxupé/MG (Brasile) CAP: 37800-000, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
; Persona_1
- accerta e dichiara che (C.F.: Parte_3
), nata il [...] in [...]/MG, Brasile, ivi residente C.F._3
in Rua Nicolau Balbino, 36, Guaxupé/MG (Brasile) CAP: 37800-000, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
8 ; Persona_1
- accerta e dichiara che (C.F.: Parte_4
), nata il [...], in [...]/MG, Brasile, ivi residente C.F._4
in Rua Nicolau Balbino, 36, Guaxupé/MG (Brasile) CAP: 37800-000, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
; Persona_1
- accerta e dichiara che (C.F.: ), Parte_5 C.F._5
nato il 10/071998, in Guaxupé/MG, Brasile, ivi residente in [...],
36, Guaxupé/MG (Brasile) CAP: 37800-000, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_1
- accerta e dichiara che (C.F.: Parte_6
, nata il [...], in [...]/PR, Brasile, ivi residente in C.F._6
Rua José Alceu Sabatke, 51, Curitiba/PR (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis
per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_1
- accerta e dichiara che Parte_7
(C.F.: ), nata il [...], in [...]/SP, Brasile, ivi C.F._7
residente in [...], 51, Curitiba/PR (Brasile), è cittadina italiana
iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
[...]
; Per_1
- accerta e dichiara che (C.F.: Parte_8
, nata il [...], in [...]/PR, Brasile, ivi C.F._8
residente in [...], 51, Curitiba/PR (Brasile), è cittadina italiana
iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
[...]
; Per_1
- accerta e dichiara che (C.F.: Parte_9
), nata il [...], in [...]/PR, Brasile, ivi C.F._9
residente in [...], 51, Curitiba/PR (Brasile), è cittadina italiana
iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
[...]
; Per_1
- accerta e dichiara che (C.F.: Parte_10
), nata il [...], in [...]/ PR, Brasile, ivi residente in C.F._10
9 Rua José Alceu Sabatke, 51, Curitiba/PR (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis
per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_1
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, il 27/02/2025
Il Giudice
Francesca Orlando
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