Ordinanza collegiale 5 marzo 2025
Ordinanza collegiale 14 maggio 2025
Ordinanza collegiale 16 luglio 2025
Ordinanza cautelare 9 settembre 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 30/12/2025, n. 4294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4294 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04294/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00376/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 376 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CO ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Maddalena De Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, non costituito in giudizio;
nei confronti
AT TT, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 28/11/2024,
- della graduatoria rettificata di merito del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n.205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 20/12/2024, del provvedimento di conferma del 23/01/2025;
con i motivi aggiunti del 30\5\2025:
- della integrazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 20/03/2025,
- nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente o connesso a quello impugnato, ancorché non conosciuto;
con i motivi aggiunti del 4\8\2025:
della graduatoria del 4/07/2025 e della successiva rettifica della stessa graduatoria con decreto del 21/07/2025, con tutti gli atti annessi e consequenziali, in particolare dell'elenco rettificato del 30% degli idonei.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2025 la dott.ssa IL BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.M. 26/10/2023 n. 205, per le classi di concorso A012 e A022 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia.
Espone di aver dichiarato nella domanda telematica, presentata il 7.1.2024, per la classe di concorso A022, alla pag. 3, di possedere il titolo di studio di “Laurea Nuovo ordinamento magistrale” di categoria LM14- magistrale filologia moderna, con la votazione riportata di 110/110 e lode, mentre per la classe A012 (discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado), riportava correttamente il titolo di studio effettivamente posseduto, ma per un mero errore materiale indicava, come punteggio legato alla votazione di laurea, quello di 3.75 come indicato nell’allegato B del bando, in luogo di quello corretto cioè 12.50, cui ha diritto in virtù del titolo posseduto e della votazione.
In data 6.9.2024, prima della pubblicazione delle graduatorie, ha presentato “ istanza di attivazione del soccorso istruttorio e in autotutela ”, segnalando l’errore e chiedendo la correzione dell’errore materiale, al fine di avere il riconoscimento del punteggio di 12.50, in luogo di 3.75 come da erronea dichiarazione.
L’Amministrazione non ha riscontrato l’istanza.
Con il ricorso introduttivo ha impugnato la graduatoria pubblicata il 20/12/2024, nella parte in cui non risulta inserito tra i candidati “vincitori”, per il mancato riconoscimento del punteggio relativo al voto di laurea (12,50 punti), essendogli stato illegittimamente attribuito il punteggio di 193.5, anziché quello cui avrebbe avuto diritto di 202.25, dato dalla somma dei seguenti titoli: valutazione diploma di laurea magistrale nuovo ordinamento 110/110 (la lode non viene considerata) 12.5, valutazione diploma istituto tecnico superiore Marketing 3.75, valutazione prova scritta concorso 86, valutazione prova orale concorso 100.
In data 21.3.2025 l’USR intimata depositava una relazione a firma del dirigente dell’Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco, in cui si dà atto che “ l’ Ufficio ha prontamente verificato la posizione del candidato e ha attribuito allo stesso il punteggio corretto per il voto di laurea, ovvero 12,50 punti ”, per un totale di 202,25 e si precisa che “il candidato, anche con il punteggio corretto di 202,25 non rientra tra i vincitori in quanto l’ultimo entrato in graduatoria per merito ha un punteggio pari a 204, quindi superiore a quello del ricorrente.
Inoltre, il ON non beneficia di alcuna tipologia di riserva, neanche di quella del 30% per il servizio prestato per almeno 3 anni, pertanto, non sarebbe potuto rientrare tra i vincitori né per merito né per titoli di riserva o di preferenza (l’ultimo in graduatoria con la riserva del 30% ha 197,50 punti)”.
Con ordinanza n. 1651 del 14.5.2025 il Collegio, avendo preso atto che nella graduatoria rettificata del 20 marzo 2025, il punteggio dell’ultimo ammesso non riservista è pari a 194,25 mentre il professore inserito nella prima posizione ha lo stesso punteggio del ricorrente, cioè 202,25, ha chiesto ulteriori chiarimenti all’USR - Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco, sui motivi del mancato inserimento del ricorrente nella graduatoria.
Con i motivi aggiunti del 30.5.2025 e del 4.8.2025 parte ricorrente ha impugnato le successive graduatorie, in cui risultavano inseriti nuovi candidati, chiedendo l’autorizzazione alla pubblicazione per pubblici proclami.
Con ordinanza n. 926 del 9.9.2025 il Collegio, preso atto che l’Amministrazione non ha ottemperato all’ordine di depositare la relazione richiesta con ordinanza n. 1651 del 14.5.2025, ha accolto la domanda cautelare, “ sospendendo la graduatoria impugnata con motivi aggiunti del 4.8.2025, nella parte in cui il ricorrente non è inserito e ordinando all’Amministrazione di inserire il ricorrente nella posizione corrispondente al punteggio 202,25, assegnandogli l’esatta posizione rispetto agli altri candidati con il medesimo punteggio, che dalla documentazione depositata in atti non risultano riservisti”.
In vista dell’udienza di merito parte ricorrente ha depositato il decreto prot. n. 2105 del 31.10.2025 di ammissione con riserva, nella posizione 356 bis, con un punteggio totale pari a 202,25, così suddiviso: 86 punti per la prova scritta, 100 per la prova orale e 16,25 per i titoli.
Con memoria ex art. 73 c.p.a. parte ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno da mancata assunzione, nonché la condanna alle spese anche con applicazione dell’art. 96 cpc, tenuto conto del comportamento processuale dell’Amministrazione scolastica.
All’udienza pubblica del 1° dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1) Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti.
Preliminarmente si dà atto che il ricorrente ha sempre provveduto alla notifica del ricorso e dei motivi aggiunti, per pubblici proclami, nei confronti dei professori inseriti nella graduatoria per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia.
2) Nel merito, come emerge dalla ricostruzione in atti, il ricorrente ha presentato istanza di partecipazione al concorso per la classe di concorso A012, errando il punteggio per il voto di laurea. Tuttavia ha tempestivamente presentato istanza di autotutela, che l’Amministrazione non ha mai riscontro, seppure poi nella relazione del 23.01.2025, abbia affermato che “ l’ Ufficio ha prontamente verificato la posizione del candidato e ha attribuito allo stesso il punteggio corretto per il voto di laurea, ovvero 12,50 punti” ,.
Risulta quindi fondata la censura in cui si deduce il difetto di istruttoria, in quanto, trattandosi di un mero errore materiale, non vi erano ragioni giuridiche che ostassero alla rettifica della graduatoria.
Parte ricorrente ha infatti omesso di calcolare il punteggio, pur in possesso del titolo, per una mera omissione, chiedendo tempestivamente la correzione, presentando tra l’altro la domanda di rettifica in autotutela in data 06/09/2024, ben prima della approvazione definitiva della graduatoria.
Pertanto il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti e per l’effetto deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto al punteggio corretto per il voto di laurea di 12,50 punti, con conseguente annullamento delle graduatorie impugnate nella parte in cui al ricorrente non viene riconosciuto il punteggio complessivo di 202,25.
Per l’effetto conformativo della sentenza l’Amministrazione deve correggere le graduatorie impugnate, inserendo il corretto punteggio a favore del ricorrente.
3) Parte ricorrente ha chiesto con il ricorso introduttivo la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni da illegittima esclusione dalla platea dei candidati vincitori per perdita di chance. Con la memoria ex art. 73 c.p.a ha quantificato il danno da mancata assunzione nella misura di € 7000,00 ovvero di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta congrua, secondo il criterio di equità.
Ha altresì affermato, quanto all’onere probatorio, che il ricorrente ha solo l’onere di allegare il pregiudizio consistente nella mancata tempestiva attribuzione del posto, con la conseguente perdita delle retribuzioni dovute, avendo provato di vantare una posizione in graduatoria con punti 202,25, che avrebbe consentito l'immediata immissione in ruolo per l'a.s. 2024/25, utile per maturare la decorrenza economica e giuridica.
Nulla ha controdedotto, in merito, l’Amministrazione intimata.
La domanda risarcitoria va accolta nei seguenti termini.
Sussistono tutti i presupposti per la condanna dell’Amministrazione scolastica al risarcimento del danno ingiusto subito dal ricorrente, vedendosi immesso nella graduatoria in forza di decreto del 31.10.2025, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2025 ed economica dalla presa di servizio.
L'illegittimità della tardiva immissione in servizio, infatti, unitamente alla spettanza del bene della vita da parte del ricorrente sono dimostrate dal comportamento della stessa amministrazione che, con decreto n. prot. n. 2105 del 31.10.2025, ha riconosciuto al ricorrente il giusto punteggio.
Quanto all'elemento soggettivo, non ricorrono, o, comunque, la difesa dell'Amministrazione non ha allegato alcuna peculiare circostanza di fatto o diritto volta a dimostrare l'assenza di colpa dell'Ufficio.
Né appare legittima causa di ritardo e, quindi, motivo giustificativo in grado di elidere l'elemento soggettivo, “ l’abnorme mole di lavoro dell’Ufficio VII all’epoca dell’istanza di soccorso istruttorio ” (cfr. relazione prodotta in giudizio), in quanto il ricorso al soccorso istruttorio non avrebbe né rallentato indebitamente il procedimento (ancora in corso), né alterato la par condicio dei partecipanti, riconoscendo in capo al ricorrente il punteggio corretto per il titolo di studio.
È da ritenersi, quindi, integrato il contegno illecito della p.a., in base alla prevalente opzione ermeneutica in tema di risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. (Consiglio di Stato, Sez. III, 8 maggio 2018, n. 2724).
In ordine alla quantificazione del pregiudizio, occorre, invece, osservare che secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, nel caso di ritardata costituzione di un rapporto di impiego conseguente all'illegittimo esercizio del potere amministrativo in pendenza di una procedura selettiva, spetta all'interessato, ai fini giuridici, il riconoscimento della medesima decorrenza attribuita a quanti siano stati nominati tempestivamente nella stessa procedura, ma ai fini economici non può riconoscersi il diritto alla corresponsione delle retribuzioni relative al periodo di ritardo nell'assunzione. Ciò in quanto tale diritto, in ragione della sua natura sinallagmatica, presuppone necessariamente l'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio (T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 26 luglio 2017, n. 1199; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 21 giugno 2017, n. 7209, T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 17/05/2023, n. 3010).
La giurisprudenza ha ritenuto, in casi simili, quantificare il danno patrimoniale nel 50% della somma che l’insegnante avrebbe percepito a far data dal giorno dell'assunzione in servizio oltre che nell'integrale importo dovuto per tale periodo a titolo di T.F.R. e di contributi previdenziali e assicurativi (T.A.R. Lazio, Roma, I-quater, 25 novembre 2013, n. 10031; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 12 giugno 2015, n. 1423).
La ragioni del criterio del “del 50% della somma che l’insegnante avrebbe percepito”, sono specificate nei seguenti termini: "... in ipotesi di omessa o ritardata assunzione, il danno non si identifica in astratto nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione (elementi che comporterebbero una vera e propria restitutio in integrum che possono rilevare soltanto sotto il profilo della responsabilità contrattuale), occorrendo invece caso per caso individuare l'entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta illecita del datore di lavoro. Residua, infatti, un danno da mancato guadagno che ha come base di calcolo l'ammontare del trattamento economico e previdenziale non goduto nel periodo intercorrente tra la data in cui parte ricorrente avrebbe dovuto essere assunta in servizio e quella di effettiva costituzione del rapporto, per effetto di una virtuale ricostruzione della posizione economica e previdenziale (pur non identificandosi con esso, come detto) e che deve essere sottoposto ad una percentuale di abbattimento in considerazione del fatto che [l’insegnante] ha potuto dirottare le sue energie lavorative in altre occasioni anche solo potenziali di guadagno e ha potuto risparmiare, nel contempo, le energie fisico-psichiche che il lavoro, che le è stato illegittimamente negato dall'Amministrazione resistente, avrebbe comunque implicato. Tale percentuale di abbattimento non può che essere quantificata equitativamente, ex art. 1226 c.c.: si ritiene di dover individuare tale percentuale nel 50% della somma derivante dal calcolo del trattamento economico e previdenziale non goduto nel periodo intercorrente tra la data in cui la ricorrente avrebbe dovuto essere assunta in servizio e quella di effettiva costituzione del rapporto, per effetto della ricostruzione della posizione economica e previdenziale della medesima" (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 luglio 2017, n. 3498).
Nel caso in esame, per quello che riguarda le modalità di liquidazione dell'obbligazione risarcitoria, la Sezione ritiene di poter far ricorso al meccanismo previsto dall'art. 34, comma 4 c.p.a.: le amministrazioni intimate dovranno, pertanto, proporre alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno e sussistendone i presupposti contabili sopra chiariti - entro 90 (giorni) giorni dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione se anteriore, il pagamento di una somma di denaro quantificata secondo l’orientamento sopra riportato.
Sulla somma così quantificata devono essere poi computati, trattandosi di debito di valore, la rivalutazione monetaria e gli interessi nella misura legale, sul credito rivalutato anno per anno, secondo i criteri costantemente applicati dalla giurisprudenza, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo (Corte di Cassazione, Sez. III, 6 ottobre 2016, n. 19987).
4) Per tali ragioni il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti, unitamente alla domanda di risarcimento dei danni, nei termini di cui in motivazione.
Le spese di lite vengono liquidate secondo il criterio della soccombenza, a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, come da dispositivo, mentre è inaccoglibile, per genericità, la richiesta di condanna del ricorrente a titolo di responsabilità processuale aggravata, non essendo stato precisato a quale ipotesi di responsabilità processuale si riferisce l'istante fra quelle previste dall'ordinamento, (cioè: a) dall'art. 96 comma 1, c.p.c., applicabile ex art. 26 comma 1, c. proc. amm., che prevede l'assolvimento dell'onere della prova della mala fede e colpa grave dell'autore dell'illecito nonché del danno in concreto subito; b) dall'art. 96 comma 3, c.p.c. applicabile ex cit. art. 26 comma 1, c.p.a., che consente al giudice di condannare anche d'ufficio l'autore dell'illecito processuale ad una pena privata in favore della controparte; c) dall'art. 26 comma 2, c. proc. amm., che consente al giudice amministrativo di infliggere una sanzione pecuniaria processuale da riversarsi a speciale capitolo per il funzionamento della giustizia amministrativa).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini di cui in motivazione e ordina all’Amministrazione di inserire in via definitiva nelle graduatorie per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, il ricorrente, con il punteggio pari a 202,25.
Accoglie la domanda risarcitoria nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, liquidandole in € 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge e rifusione dei contributi unificati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE EL, Presidente
IL BI, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL BI | TE EL |
IL SEGRETARIO