CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 638/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 56/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249012645640000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249012645640000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249012645640000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249012645640000 BOLLO 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249012645640000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso, nelle proprie memorie e chiede l'accoglimento dello stesso.
L'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'Intimazione di pagamento n. 29620249012645640/000, notificata il 10.10.2024, relativa a tasse automobilistiche per gli anni 2010-2015, per complessivi € 1.257,68, MOTIVI DI RICORSO Prescrizione dei crediti: Il ricorrente sostiene che, non essendo mai state notificate le cartelle, il termine triennale ex art. 5 D.L. 953/82 è spirato, anche considerando la sospensione VI (art. 68 D.L. 18/2020). Le cartelle, se esistenti, sarebbero comunque prescritte entro il 31.12.2023. Nullità delle notifiche: Mancanza di CAD (comunicazione avvenuto deposito) per cartella notificata ex art. 140 c.p.c. Mancanza di CAN (raccomandata informativa) per notifiche a familiare convivente (art. 60 DPR 600/73). Notifiche effettuate da operatori postali privati (Società_1, Consorzio_1) senza licenza speciale prima del 2020 → inesistenza giuridica della notifica. Nullità delle intimazioni per mancanza CAN e inesistenza notifiche interruttive. Inesistenza degli avvisi di accertamento: L'Ente non ha prodotto prova della notifica degli atti presupposti, vizio insanabile che travolge la procedura.
CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO (ADE - Agenzia delle Entrate-) Le cartelle risultano ritualmente notificate tra il 2017 e il 2018 (deposito in Comune, consegna a familiare convivente, avviso raccomandato). Sono state notificate due intimazioni interruttive (2019 e 2022), che hanno interrotto la prescrizione. La sospensione VI ha ulteriormente prorogato i termini. Pertanto, l'atto impugnato è tempestivo e legittimo. Chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese. AD non risulta costituita in giudizio
La parte ricorrente depositava memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dalla documentazione in atti fornita da ADE [ Agenzia delle Entrate] risulta che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione sono state regolarmente notificate, come da relate prodotte
2. In ordine alla questione della notifica delle cartelle tramite poste private, con la sentenza n. 8616 del 26 marzo 2019 la Suprema Corte ha stabilito la regolarità della notifica attraverso poste private per effetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 58/2011. Con tale disposizione sono affidati in Ente_1via esclusiva al fornitore del servizio universale (cioè, nella specie, alla s.p.a. ) i servizi di notificazione in materia di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modifiche, e i servizi relativi alle notifiche a mezzo posta in materia di sanzioni amministrative connesse alle violazioni del codice della strada ( art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Pertanto contenendo la cartella in oggetto tributi erariali e non sanzioni amministrative connesse alle violazioni del codice della strada essa è validamente notificata. Il d.lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE - emanata con il preciso scopo di dettare < sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio> - ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati < procedure amministrative e giudiziarie>>.Il servizio postale universale è espletato, all'esito della trasformazione in società per azioni dell'Ente ST, dalla società Ente_1 s.p.a. ( v. Cass., Sez. Un., 29/5/2017, n. 13452, ove si pone in rilievo come, nonostante la trasformazione, permanga tuttora in capo all'agente postale l'esercizio di poteri certificativi propriamente inerenti a un pubblico servizio, a ragione della connotazione pubblicistica della disciplina normativa che continua a disciplinarlo e del perseguimento di connesse finalità pubbliche ).Peraltro l'art. 1, comma 57 lett. b), L. n. 124 del 2017, ha espressamente abrogato l'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, con soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Ente_1 s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 285 del 1992 ( v. Cass., 11/10/2017, n. 23887, e, conformemente, da ultimo, Cass., 7/9/2018, n. 21884
). Va quindi osservato la riserva della notifica a mezzo posta all'Ente ST ( poi società ST Italiane s.p.a. ), pur se posteriore ( art. 10, comma 6, L. n. 265 del 1999, che ha modificato l'art. 18 L. n. 689/81 ) al d.lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui all'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dal d.lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica delle cartelle. Assume decisivo rilievo la circostanza che le cartelle prodromiche richiamate - notificate tramite operatore di posta privato
- non costituiscono atti giudiziari, né cartelle esattoriale riferite a violazioni del codice della strada, bensì a tributi, risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata già in periodo antecedente al rilascio delle licenze.
3. Sono state altresì notificate intimazioni interruttive del termine prescrizionale (2019 e 2022), oltre alla sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale (art. 68 D.L. 18/2020).
4. Il ricorso è stato proposto avverso un atto meramente sollecitatorio, privo di autonoma impugnabilità ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992, non essendo idoneo a incidere sulla sfera giuridica del contribuente. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'intimazione di pagamento non costituisce atto autonomamente impugnabile, in quanto privo di contenuto impositivo e meramente sollecitatorio (Cass. civ., sez. trib., n. 15311/2014, n. 16412/2018, n. 28051/2020).
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo: • Dichiara inammissibile il ricorso Ricorrente_1proposto dal Sig. ; • Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi € 600,00 oltre accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti di AD . Così deciso in Palermo. 12.1.26 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 56/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249012645640000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249012645640000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249012645640000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249012645640000 BOLLO 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249012645640000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso, nelle proprie memorie e chiede l'accoglimento dello stesso.
L'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'Intimazione di pagamento n. 29620249012645640/000, notificata il 10.10.2024, relativa a tasse automobilistiche per gli anni 2010-2015, per complessivi € 1.257,68, MOTIVI DI RICORSO Prescrizione dei crediti: Il ricorrente sostiene che, non essendo mai state notificate le cartelle, il termine triennale ex art. 5 D.L. 953/82 è spirato, anche considerando la sospensione VI (art. 68 D.L. 18/2020). Le cartelle, se esistenti, sarebbero comunque prescritte entro il 31.12.2023. Nullità delle notifiche: Mancanza di CAD (comunicazione avvenuto deposito) per cartella notificata ex art. 140 c.p.c. Mancanza di CAN (raccomandata informativa) per notifiche a familiare convivente (art. 60 DPR 600/73). Notifiche effettuate da operatori postali privati (Società_1, Consorzio_1) senza licenza speciale prima del 2020 → inesistenza giuridica della notifica. Nullità delle intimazioni per mancanza CAN e inesistenza notifiche interruttive. Inesistenza degli avvisi di accertamento: L'Ente non ha prodotto prova della notifica degli atti presupposti, vizio insanabile che travolge la procedura.
CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO (ADE - Agenzia delle Entrate-) Le cartelle risultano ritualmente notificate tra il 2017 e il 2018 (deposito in Comune, consegna a familiare convivente, avviso raccomandato). Sono state notificate due intimazioni interruttive (2019 e 2022), che hanno interrotto la prescrizione. La sospensione VI ha ulteriormente prorogato i termini. Pertanto, l'atto impugnato è tempestivo e legittimo. Chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese. AD non risulta costituita in giudizio
La parte ricorrente depositava memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dalla documentazione in atti fornita da ADE [ Agenzia delle Entrate] risulta che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione sono state regolarmente notificate, come da relate prodotte
2. In ordine alla questione della notifica delle cartelle tramite poste private, con la sentenza n. 8616 del 26 marzo 2019 la Suprema Corte ha stabilito la regolarità della notifica attraverso poste private per effetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 58/2011. Con tale disposizione sono affidati in Ente_1via esclusiva al fornitore del servizio universale (cioè, nella specie, alla s.p.a. ) i servizi di notificazione in materia di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modifiche, e i servizi relativi alle notifiche a mezzo posta in materia di sanzioni amministrative connesse alle violazioni del codice della strada ( art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Pertanto contenendo la cartella in oggetto tributi erariali e non sanzioni amministrative connesse alle violazioni del codice della strada essa è validamente notificata. Il d.lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE - emanata con il preciso scopo di dettare < sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio> - ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati < procedure amministrative e giudiziarie>>.Il servizio postale universale è espletato, all'esito della trasformazione in società per azioni dell'Ente ST, dalla società Ente_1 s.p.a. ( v. Cass., Sez. Un., 29/5/2017, n. 13452, ove si pone in rilievo come, nonostante la trasformazione, permanga tuttora in capo all'agente postale l'esercizio di poteri certificativi propriamente inerenti a un pubblico servizio, a ragione della connotazione pubblicistica della disciplina normativa che continua a disciplinarlo e del perseguimento di connesse finalità pubbliche ).Peraltro l'art. 1, comma 57 lett. b), L. n. 124 del 2017, ha espressamente abrogato l'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, con soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Ente_1 s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 285 del 1992 ( v. Cass., 11/10/2017, n. 23887, e, conformemente, da ultimo, Cass., 7/9/2018, n. 21884
). Va quindi osservato la riserva della notifica a mezzo posta all'Ente ST ( poi società ST Italiane s.p.a. ), pur se posteriore ( art. 10, comma 6, L. n. 265 del 1999, che ha modificato l'art. 18 L. n. 689/81 ) al d.lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui all'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dal d.lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica delle cartelle. Assume decisivo rilievo la circostanza che le cartelle prodromiche richiamate - notificate tramite operatore di posta privato
- non costituiscono atti giudiziari, né cartelle esattoriale riferite a violazioni del codice della strada, bensì a tributi, risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata già in periodo antecedente al rilascio delle licenze.
3. Sono state altresì notificate intimazioni interruttive del termine prescrizionale (2019 e 2022), oltre alla sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale (art. 68 D.L. 18/2020).
4. Il ricorso è stato proposto avverso un atto meramente sollecitatorio, privo di autonoma impugnabilità ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992, non essendo idoneo a incidere sulla sfera giuridica del contribuente. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'intimazione di pagamento non costituisce atto autonomamente impugnabile, in quanto privo di contenuto impositivo e meramente sollecitatorio (Cass. civ., sez. trib., n. 15311/2014, n. 16412/2018, n. 28051/2020).
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo: • Dichiara inammissibile il ricorso Ricorrente_1proposto dal Sig. ; • Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi € 600,00 oltre accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti di AD . Così deciso in Palermo. 12.1.26 IL GIUDICE MONOCRATICO