Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 638
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che le intimazioni interruttive notificate nel 2019 e 2022, unitamente alla sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale, hanno impedito la prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità delle notifiche delle cartelle

    La Corte ha ritenuto che le cartelle sono state regolarmente notificate tra il 2017 e il 2018 tramite deposito in Comune, consegna a familiare convivente e avviso raccomandato. Inoltre, ha affermato la validità delle notifiche effettuate da poste private per tributi erariali.

  • Rigettato
    Inesistenza degli avvisi di accertamento

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione sono state regolarmente notificate, come da relate prodotte dall'Agenzia delle Entrate.

  • Inammissibile
    Inimpugnabilità dell'atto

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché l'atto impugnato (avviso di intimazione) è un atto meramente sollecitatorio, privo di autonoma impugnabilità ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 638
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 638
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo