Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 24104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24104 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24104/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07072/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7072 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LD NG, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianfranco D'Angelo e Bruno De Maria, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianfranco D'Angelo in Napoli, via del Parco Margherita 33;
contro
Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RA ST, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento n.11;
FI IE e IC LE, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del D.M. Giustizia in data 15.4.2025, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 9 del 15.5.2025, con il quale è stata decretata la nomina del dott. RA TESTA ad Aggiunto del Membro Nazionale distaccato presso l'US e il suo trasferimento, a domanda, presso US a L'Aja, con le funzioni di Aggiunto del Membro Nazionale; nonché del D.M. Giustizia, eventualmente adottato e ignoto al ricorrente, con il quale è stata decretata la nomina del dott. FI IE a Membro Nazionale distaccato presso l'US e il suo trasferimento, a domanda, presso US a L'Aja, con le funzioni di Membro Nazionale;
- della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura adottata dal Plenum nella seduta del 9.4.2025, comunicata con nota prot. n. P6859/2025 del 10.4.2025 con la quale è stata definita la procedura preordinata alla copertura della vacanza di posti di Membro Nazionale Distaccato presso l'US e di Aggiunto del Membro Nazionale, indetta con delibera del CSM in seduta plenaria del 4.12.2024, con cui sono stati nominati a ricoprire tali funzioni, rispettivamente, il dott. FI IE e il dott. RA ST, nonché del verbale della seduta medesima;
- della nota del 20.3.2025 con cui il Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs. n. 182 del 23.11.2023, ha condiviso la proposta di nomina degli anzidetti magistrati a ricoprire le funzioni vacanti presso US;
- della delibera del CSM in seduta plenaria del 12.3.2025 che ha proposto la nomina degli anzidetti magistrati a ricoprire le funzioni vacanti presso US formulando per ciascuna posizione a concorso la relativa graduatoria, nonché del relativo verbale;
- ove non coincidenti con i pregressi verbali, di tutti i verbali delle sedute plenarie del CSM che hanno preso in esame gli atti dell'anzidetta procedura;
- di tutti i verbali delle sedute ordinarie e straordinarie della III Commissione del CSM in cui è stata esaminata la "pratica n. 431/VA/2024", ivi inclusi quelli relativi alle sedute del 25.2.2025 e del 5.3.2025 (seduta straordinaria, verbale n. 4913);
- per quanto occorra, delle proposte A, B e C approvate dalla III Commissione nella seduta straordinaria del 5.3.2025 e sottoposte alla valutazione del Plenum del 12.3.2025;
- ove e per quanto occorra, della delibera del CSM adottata nella seduta plenaria del 4.12.2024, con cui è stato deciso di pubblicare l'interpello per la copertura dei posti vacanti di Membro Nazionale Distaccato presso l'US e di Aggiunto del Membro Nazionale;
- delle delibere del CSM adottate nelle sedute plenarie del 13.11.2024 e 20.11.2024 con cui sono approvati i "criteri e la procedura per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilità e la nomina del Membro Nazionale distaccato presso l'US dell'Aggiunto e dell'Assistente del Membro Nazionale";
- di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti ad essi presupposti, conseguenti o comunque connessi ivi inclusi, ove e per quanto occorra, i provvedimenti di immissione in servizio presso US dei predetti magistrati;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30\6\2025:
- del D.M. Giustizia in data 15.4.2025, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 15.6.2025, con il quale è stata decretata la nomina del dott. FI SPIEZIA a Membro Nazionale distaccato presso l’US e il suo trasferimento, a domanda, presso US a L’Aja, con le funzioni di Membro Nazionale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RA ST e del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. BE UG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio e i successivi motivi aggiunti, il dott. LD NG – magistrato di VI valutazione di professionalità – ha impugnato la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 aprile 2025 e i conseguenti decreti ministeriali, con i quali il dott. FI IE è stato nominato Membro Nazionale distaccato presso l’ US e il dott. RA ST è stato nominato Aggiunto del Membro Nazionale distaccato presso l’ US .
2. – L’ iter procedimentale che ha condotto all’adozione della delibera qui impugnata si è articolato come segue:
i) con delibera in data 4 dicembre 2024, il CSM ha indetto l’interpello per la nomina a Membro Nazionale presso l’ US e ad Aggiunto del Membro Nazionale, indicando quali fonti di disciplina della selezione, inter alia , il d.lgs. 23 novembre 2023, n. 182 (recante “ Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, relativo all’istituzione dell’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziari penale (US) ”) e la Circolare del CSM, adottata nelle sedute del 13 e 20 novembre 2024, recante i “ criteri e la procedura per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilità e la nomina del Membro Nazionale presso l’US, dell’Aggiunto e dell’Assistente del Membro Nazionale ”;
ii) hanno presentato dichiarazione di disponibilità ad essere nominati più magistrati, tra i quali i dott.ri IE e ST, odierni controinteressati, nonché il ricorrente, dott. NG;
iii) la Terza Commissione del CSM ha analizzato i percorsi professionali dei candidati, attribuendo ad essi i punteggi per attitudini e merito secondo i criteri fissati dalla lex specialis ;
iv) all’esito, la Terza Commissione ha formulato al Plenum del CSM tre proposte alternative, contenenti ciascuna due graduatorie, una per il posto di Membro Nazionale e l’altra per quello di Aggiunto;
v) nel corso della seduta del 12 marzo 2025, il Plenum del CSM ha messo ai voti le tre proposte, approvando infine la Proposta “A”, la quale:
- indicava il dott. IE al primo posto della graduatoria per l’incarico di Membro Nazionale, con 9 punti complessivi;
- indicava il dott. ST al primo posto della graduatoria per l’incarico di Aggiunto, con 8,5 punti;
- attribuiva al ricorrente 8 punti complessivi, così collocandolo al quarto posto nella prima graduatoria e al terzo posto nella seconda graduatoria;
vi) successivamente, non essendo intervenute osservazioni da parte del Ministero della Giustizia, con delibera del 9 aprile 2025 il CSM ha nominato il dott. FI IE quale Membro Nazionale distaccato presso US e il dott. RA ST quale Aggiunto.
3. – Il ricorrente ha impugnato la delibera di nomina, articolando più motivi di censura:
- con il primo e il terzo motivo ha lamentato la violazione della lex specialis , l’irragionevolezza e la carenza di motivazione dei punteggi attitudinali attribuiti ai dott.ri ST e LE;
- a mezzo del secondo motivo ha dedotto l’anomalia del giudizio espresso dal CSM alla luce delle differenze tra i vari punteggi attitudinali riconosciuti ai candidati nelle tre diverse proposte formulate al Plenum dalla Commissione;
- con il quarto motivo ha censurato l’art. 5 della Circolare, nella parte in cui consente di valorizzare, a fini attitudinali, anche esperienze professionali fuori ruolo non assimilabili a funzioni giudiziarie.
4. – Si sono costituiti in causa il CSM e il dott. ST, svolgendo censure di inammissibilità del ricorso e chiedendone, comunque, il rigetto nel merito.
5. – La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 10 dicembre 2025.
DIRITTO
6. – Il ricorso e i motivi aggiunti, che possono essere trattati congiuntamente in quanto contengono censure connesse, sono infondati nel merito.
Ciò consente al Collegio di prescindere dall’analisi delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla parte resistente e dai controinteressati.
7. – Prima di analizzare in dettaglio le singole censure, appare utile ripercorrere i criteri valutativi della selezione di cui è causa, che sono dettati dal d.lgs. 23 novembre 2023, n. 182 e, poi, declinati dal CSM nella Circolare del 13-20 novembre 2024.
7.1. – Il d.lgs. 23 novembre 2023, n. 182 (recante “ Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, relativo all’istituzione dell’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziari penale (US) ”) prevede all’art. 3:
- che possono assumere l’incarico di Membro Nazionale e di Aggiunto i magistrati che abbiano almeno venti anni di anzianità di servizio;
- che, ai fini della nomina, il CSM valuta prioritariamente l’esperienza professionale dei candidati nei procedimenti aventi ad oggetto le forme gravi di criminalità di competenza dell’ US a norma dell’art. 3, paragrafi 1 e 3, del Regolamento (UE) 2018/1727, nonché in materia di cooperazione giudiziaria penale internazionale. Ai medesimi fini, oltre alle competenze linguistiche dei candidati, si tiene conto delle conoscenze del quadro normativo ed istituzionale europeo e di diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell’Unione europea.
Tra le forme di criminalità di competenza di US , indicate dall’Allegato I del Regolamento (UE) 2018/1727, vi sono: “ - terrorismo; - criminalità organizzata; - traffico di stupefacenti; - attività di riciclaggio del denaro; - criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive; - organizzazione del traffico di migranti; - tratta di esseri umani; - criminalità connessa al traffico di veicoli rubati; - omicidio volontario e lesioni personali gravi; - traffico illecito di organi e tessuti umani; - rapimento, sequestro e presa di ostaggi; - razzismo e xenofobia; - rapina e furto aggravato, - traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte; - truffe e frodi; - reati contro gli interessi finanziari dell'Unione; - abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario; - racket e estorsioni; - contraffazione e pirateria in materia di prodotti; - falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi; - falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento; - criminalità informatica; - corruzione; - traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; - traffico illecito di specie animali protette; - traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette; - criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi; - traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita; - abuso e sfruttamento sessuale, compresi materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali; - genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra ”.
7.2. – La Circolare del CSM, adottata nelle sedute del 13 e 20 novembre 2024, recante i “ criteri e la procedura per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilità e la nomina del Membro Nazionale presso l’US, dell’Aggiunto e dell’Assistente del Membro Nazionale ”, prevede:
- all’art. 2, che gli aspiranti, oltre al requisito dei vent’anni di anzianità di servizio, devono possedere una esperienza prevalente nel settore penale e una conoscenza adeguata della lingua inglese;
- all’art. 5, che, nel valutare le “ Attitudini ” a ricoprire l’incarico in questione:
1) “ assume rilievo l’esperienza professionale dei candidati nei procedimenti aventi ad oggetto le forme di criminalità di competenza dell'US a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del Regolamento UE, nonché in materia di cooperazione giudiziaria penale internazionale. Ai medesimi fini, ferme le necessarie competenze linguistiche, si tiene conto altresì della conoscenza del quadro normativo ed istituzionale europeo e del diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell’Unione europea ”;
2) “ Gli elementi attitudinali del comma precedente sono vagliati alla luce del lavoro svolto, risultante dalle valutazioni di professionalità, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 160/2006, degli altri atti inseriti nel fascicolo personale nonché dell’ulteriore documentazione prodotta dall’interessato ”;
3) “ Le attività esercitate fuori dal ruolo organico della magistratura sono valutate ai fini delle attitudini nei limiti in cui l’incarico, per il suo oggetto, sia assimilabile alle funzioni giudiziarie (giudicanti o requirenti) o sia pertinente, per le sue caratteristiche, alle materie di competenza dell’US. 4 ”;
4) “ Per le attitudini possono essere attribuiti fino a punti 6 ”;
- all’art. 6, che, nel valutare il “ Merito ”, “ Per l’impegno dimostrato dal magistrato nell’esercizio dell’attività giudiziaria sono attribuiti 0,30 punti per ogni anno di positivo esercizio di funzioni giudiziarie effettivamente svolte fino ad un massimo di 3 punti ”;
- all’art. 7, che “ A parità di punteggio per attitudini e merito prevale il magistrato più anziano in ruolo ”.
8. – La delibera del CSM di cui è causa ha riconosciuto a tutti i candidati una conoscenza adeguata della lingua inglese e il punteggio massimo di 3 per il parametro del “merito”.
8.1. – Punteggi differenziati sono stati, invece, attribuiti con riferimento al parametro delle “attitudini”, rispetto alle quali il CSM ha valutato:
a) “ la sussistenza e qualità dell’esperienza professionale maturata nello svolgimento di indagini per le forme gravi di criminalità di cui all’allegato 1 del Regolamento UE 2018/1727 (terrorismo, criminalità organizzata, traffico di stupefacenti, attività di riciclaggio, ecc.) ”;
b) “ le competenze acquisite nell’ambito della cooperazione giudiziaria internazionale ”;
c) “ la conoscenza del quadro normativo ed istituzionale europeo e del diritto penale e processuale degli altri Stati membri dell’Unione Europea ”
8.2. – Sulla scorta di tali criteri, la delibera ha attribuito per il parametro delle attitudini: 6 punti al dott. IE; 5,5 punti al dott. ST; 5 punti al dott. LE; 5 punti al dott. NG.
Al ricorrente, dunque, è stato attribuito un punteggio per le attitudini: (i) inferiore di 1 punto rispetto al massimo, che è stato riconosciuto al solo dott. IE; (ii) inferiore di 0,5 punti rispetto al dott. ST; (iii) identico a quello conseguito dal dott. LE, il quale lo ha, tuttavia, preceduto nelle due graduatorie finali in virtù del criterio della maggiore anzianità di servizio.
8.3. – Si evidenzia infine, che il punteggio pari a 5,5 per le attitudini attribuito al controinteressato dott. ST è stato così sinteticamente motivato:
- “ ha invero svolto le funzioni requirenti, omologhe a quelle da conferire ”, come sostituto procuratore a Catania, come componente della D.D.A. e quale Procuratore di Chieti;
- “ ha acquisito una vasta esperienza nella trattazione dei reati di competenza di US, utilizzando altresì gli strumenti di cooperazione internazionale e dell’assistenza giudiziaria in materia penale ”;
- dal 2012 al 2017 “ è stato collocato fuori ruolo presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia ”;
- “ dal 16 maggio 2021 svolge funzioni di ED ” (Procuratore Delegato Europeo), nell’esercizio delle quali “ è impegnato in complesse indagini finanziarie transnazionali, che comportano un elevato grado di specializzazione ed una profonda conoscenza dei meccanismi di cooperazione intraeuropea ”;
- “ ha altresì ricoperto l’incarico di Esperto Giuridico presso la Rappresentanza d’Italia all’ONU (per circa cinque anni …), dove ha seguito, tra l’altro, le attività relative alla due importanti Convenzioni ONU in materia di criminalità ”;
- “ durante il semestre di presidenza italiana dell’Unione Europea (luglio/dicembre 2014) ha disimpegnato, in stretto raccordo con la delegazione del SEAE (Servizio Europeo di Azione Esterna), le attività di coordinamento dei lavori e di scambio informativo con le delegazioni di tutti gli Stati Membri dell’Unione ai sensi degli artt. 32 e 35 del T.U.E. ”;
- nel 2025 “ è stato nominato focal point NO [United Nations Office on Drugs and Crime] per l’Amministrazione della Giustizia Italiana ”;
- “ vanta attività scientifica e formativa su materie di rilevanza interna e internazionale ”;
- “ nel marzo 2021 è stato designato dal Ministero della Giustizia componente del Gruppo Esperti per il meccanismo di riesame della Convenzione delle Nazioni Unite sul Crimine organizzato transnazionale e dei suoi Protocolli ”;
- di conseguenza, gli incarichi del dott. ST, ritenuti “ particolarmente prestigiosi ”, “ dimostrano una rilevante competenza acquisita sia nei procedimenti aventi ad oggetto le forme di criminalità di competenza dell’US (significativa sul punto è anche l’esperienza maturata presso la DDA di Catania), sia nella rappresentanza di organismi sovranazionali, come nell’apporto alla legislazione ”;
- “ gli incarichi fuori ruolo innanzi sintetizzati, del resto, hanno, da un lato, stretta attinenza con le funzioni giudiziarie, il cui disimpegno sul piano nazionale non può prescindere dal corretto e funzionale raccordo con le strutture ministeriali e, dall’altro, assoluta pertinenza, per le loro caratteristiche, alle materia di competenza di US, riguardando gli stessi (e in particolare quello di Esperto giuridico presso la Rappresentanza d’Italia all’ONU) la specifica conoscenza del funzionamento e dell’implementazione degli strumenti di cooperazione internazionale (Convenzioni, risoluzioni, accordi multilaterali e programmi di assistenza) creati in seno all’Unione Europea ed alle Organizzazioni Internazionali ”.
9. – Ciò precisato, può passarsi all’analisi del primo motivo di ricorso, a mezzo del quale il dott. NG – dopo aver riepilogato la sua carriera professionale che l’ha visto, da ultimo, ricoprire le funzioni di Assistente del Membro Nazionale per l’Italia presso l’Ufficio italiano di US , con funzioni, ad interim , di Membro Nazionale – ha censurato i punteggi attribuiti per il parametro delle attitudini ai dott.ri ST e LE, per violazione dei criteri dettati dall’art. 3 del d.lgs. n. 182 del 2023 e dalla Circolare CSM del 13-20 novembre 2023, nonché per eccesso di potere.
9.1. – Con specifico riferimento al punteggio attitudinale attribuito al dott. ST, il ricorrente ha lamentato:
- che siano stati valorizzati i numerosi incarichi che il dott. ST ha svolto fuori dal ruolo organico della magistratura, i quali tuttavia non avrebbero riguardato lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle giudiziarie, né risulterebbero pertinenti per le loro caratteristiche alle materie di competenza di US : in particolare nulla avrebbe a che vedere con la cooperazione giudiziaria internazionale l’incarico presso il Ministero della Giustizia come primo responsabile della trasparenza del Ministero ai sensi della l. n. 190/2012; inoltre, l’incarico di esperto giuridico presso la Rappresentanza d’Italia all’ONU non atterrebbe a compiti equiparabili alle funzioni giurisdizionali, di cooperazione, né riferibili al quadro giuridico dell’Unione Europea, trattandosi di temi affrontati in ambito ONU; anche gli ulteriori incarichi citati nella delibera sarebbero estranei ai parametri della valutazione;
- che l’esperienza da costui maturata nell’esercizio delle funzioni requirenti non giustifichi una valutazione di sua preminenza, atteso che la quasi totalità dei candidati avrebbe svolto analoghe funzioni requirenti ed anche per tempi più lunghi;
- che le funzioni del dott. ST quale Procuratore della Repubblica di Chieti non siano pertinenti rispetto ai criteri indicati dalla legge e dall’art. 5 della Circolare, risultando ben più pertinenti con tali parametri l’esperienza del ricorrente maturata nel periodo in cui ha esercitato ad interim le funzioni di Membro Nazionale distaccato presso l’ US , reggendo l’ufficio, coordinandone le attività e svolgendo, dunque, sia funzioni direttive che compiti attinenti con i criteri di selezione e con gli scopi della procedura;
- che le funzioni di ED di Roma (Procuratore Europeo Delegato), esercitate dal dott. ST dal 2021, siano state particolarmente enfatizzate dal CSM, nonostante il medesimo dott. ST, nella sua autorelazione, non abbia reso analoghe dichiarazioni e non abbia citato alcun procedimento seguito nell’esercizio di tali compiti, limitandosi ad allegare una sola richiesta di misure investigative ai sensi dell’art. 31 del Regolamento EPPO ed una misura cautelare;
- che, in sintesi, il dott. ST, nel corso della sua carriera, abbia indiscutibilmente maturato un’ampia e qualificatissima esperienza come giurista in ambito internazionale, ma tuttavia le attività che egli ha svolto e le competenze così acquisite non possano essere affatto assimilate all’esercizio delle funzioni giudiziarie e non rientrino nelle esperienze professionali formatesi “ nei procedimenti aventi ad oggetto le forme gravi di criminalità di competenza dell'US a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento, nonché in materia di cooperazione giudiziaria penale internazionale ”, né attestino il possesso di elevate “ conoscenze del quadro normativo ed istituzionale europeo e di diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell'Unione europea ”, come invece richiesto dall’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 182/2023;
- che, in conclusione, il profilo professionale del dott. ST non avrebbe potuto prevalere su quello del ricorrente che è stato costruito in modo continuativo all’interno della magistratura requirente in piena sintonia con le funzioni concretamente svolte presso US .
9.2. – Tali censure non sono fondate.
9.3. – In primo luogo, non è condivisibile l’assunto secondo cui gli incarichi fuori ruolo ricoperti dal dott. ST non siano valorizzabili nella presente selezione, in quanto non pertinenti con i criteri valutativi indicati dal d.lgs. n. 182 del 2023 e dalla Circolare.
L’art. 5, comma 3, della Circolare statuisce, invero, che “ Le attività esercitate fuori dal ruolo organico della magistratura sono valutate ai fini delle attitudini nei limiti in cui l’incarico, per il suo oggetto, sia assimilabile alle funzioni giudiziarie (giudicanti o requirenti) o sia pertinente, per le sue caratteristiche, alle materie di competenza dell’US ”.
L’incarico fuori ruolo, dunque, può essere valutato a fini attitudinali, non solo se è assimilabile all’esercizio di funzioni giudiziarie, ma anche se ha caratteristiche pertinenti alle materie di competenza dell’ US .
A questa seconda categoria è, senza dubbio, riconducibile l’incarico di Esperto Giuridico presso la Rappresentanza d’Italia all’ONU, nel corso del quale il dott. ST ha seguito, inter alia , le attività relative a due Convenzioni ONU in materia di criminalità organizzata transnazionale e contro la corruzione, che appunto rientrano tra le materie di competenza anche dell’ US .
9.4. – Deve, inoltre, aggiungersi che il punteggio attitudinale elevato, pari a 5,5, riconosciuto al dott. ST, non è stato motivato solamente per gli incarichi fuori ruolo dallo stesso ricoperti.
Tale punteggio è stato, invero, il frutto di una valutazione globale e omicomprensiva da parte del CSM di tre differenti fattori, ossia:
a) delle competenze acquisite dal dott. ST nei procedimenti aventi ad oggetto le forme di criminalità di competenza dell’ US ;
b) delle sue attività di rappresentanza in organismi internazionali, tra i quali appunto le attività fuori ruolo;
c) del suo apporto e della sua conoscenza alla legislazione di matrice internazionale.
9.5. – Non può essere condivisa nemmeno l’asserzione secondo cui l’esperienza maturata dal dott. ST nell’esercizio delle funzioni requirenti sia equivalente a quella di altri candidati e, comunque, meno pregnante, ai fini della presente selezione, rispetto a quella maturata dal ricorrente presso l’ US .
Deve rammentarsi, in proposito, che il dott. ST:
i) ha esercitato per più di 13 anni le funzioni di sostituto procuratore presso il Tribunale di Catania, anche quale componente della DDA, il cui esercizio gli ha consentito – così come accertato dal CSM – di acquisire una vasta esperienza nella trattazione dei reati di competenza dell’ US , utilizzando altresì gli strumenti di cooperazione internazionale e dell’assistenza giudiziaria;
ii) ha svolto, per quattro anni, le funzioni direttive requirenti, in quanto è stato Procuratore della Repubblica di Chieti;
iii) ha ricoperto, dal maggio 2021, il ruolo di ED Roma (Procuratore Delegato Europeo), nell’esercizio del quale è stato impegnato in indagini finanziarie transnazionali che il CSM ha appurato aver comportato un elevato grado di specializzazione ed una profonda conoscenza dei meccanismi di cooperazione intraeuropea.
La valorizzazione di tale esperienza requirente appare, quindi, perfettamente coerente con i criteri valutativi posti dalla lex specialis , in quanto attiene:
- sia al criterio dell’esperienza professionale maturata nello svolgimento di indagini per le forme di criminalità di competenza dell’ US ;
- sia al criterio delle competenze acquisite nell’ambito della cooperazione giudiziaria internazionale.
Rispetto a questo secondo criterio appare, in particolare, pertinente l’attività di ED Roma.
L’istituzione della Procura Europea, infatti, ha creato una procedura di “ cooperazione rafforzata ” tra i Paesi aderenti nell’“ obiettivo di combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione ” (Regolamento (UE) 2017/1939), nell’ambito della quale, inter alia , i procuratori europei delegati agiscono in stretta cooperazione, fornendosi reciproca assistenza e consultandosi regolarmente nei casi transfrontalieri ( cfr . art. 31 del Regolamento).
Alla luce di ciò, l’aver svolto le funzioni di Procuratore Europeo Delegato può certamente aver consentito al dott. ST di acquisire utili competenze, spendibili nel futuro ruolo di Aggiunto del Membro Nazionale di US .
Non può, inoltre, sostenersi che il dott. ST non abbia fornito al CSM, nella propria autorelazione, elementi utili per apprezzare il valore di tale esperienza. Sul punto è sufficiente rinviare al passaggio dell’autorelazione riportato nella memoria della difesa erariale.
Sempre con riferimento al parametro delle competenze acquisite nell’ambito della cooperazione giudiziaria rileva, peraltro, anche la nomina quale focal point NO ( United Nations Office on Drugs and Crime ) per l’Amministrazione della Giustizia Italiana.
Tale Ente ha, infatti, proprio il compito di assistere gli Stati membri nella lotta contro la droga, la criminalità e il terrorismo.
9.6. – Non persuasive appaiono le doglianze inerenti all’erronea valorizzazione della funzione direttiva requirente ricoperta dal dott. ST e alla mancata menzione della funzione di RID del ricorrente.
Non può essere seguito, infatti, l’approccio atomistico – prospettato dal ricorrente – di comparazione tra singoli titoli vantati dai candidati, essendo il giudizio del CSM globale e comprensivo di tutti i parametri valutativi stabiliti dalla lex specialis .
In quest’ottica, la menzione del ruolo direttivo del dott. ST si inserisce nell’ambito di una descrizione esaustiva delle attività espletate da quest’ultimo, e l’omissione delle funzioni di RID del ricorrente appare giustificata dal fatto che non è sul profilo delle conoscenze informatiche che è stata basata la prevalenza del dott. ST.
9.7. – Non può essere, infine, accolta nemmeno la censura di fondo, articolata dal ricorrente, in merito al fatto che le sue esperienze professionali – culminate con l’incarico presso l’ US – avrebbero meritato un punteggio attitudinale superiore a quello del dott. ST.
Al riguardo, il Collegio non può che richiamare i limiti a cui è soggetto il sindacato del giudice amministrativo sulle delibere del CSM in materia di conferimento degli incarichi dei magistrati.
Come noto, questo sindacato non può impingere nel merito della scelta effettuata dal CSM, ma deve arrestarsi a valutare la sussistenza di vizi di manifesta irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 8 luglio 2022, n. 5725).
Nel caso di specie, la lieve differenza di soli 0,5 punti tra la valutazione attitudinale conseguita dal dott. ST e quella del ricorrente, per quanto eventualmente opinabile, non appare manifestamente irragionevole o illogica, rientrando invece nel fisiologico ambito di discrezionalità riservata al CSM.
È certamente vero, infatti, che il curriculum professionale del ricorrente è di eccellente livello e che è caratterizzato da esperienze pienamente coerenti con il posto da assegnare, ma altrettanto deve dirsi con riguardo al profilo professionale del ricorrente, il quale, come già detto, vanta:
1) la competenza nei procedimenti aventi ad oggetto forme di criminalità di competenza dell’US;
2) la significativa esperienza nella cooperazione giudiziaria (vedi funzioni ED);
3) l’esperienza fuori ruolo pertinente con le materie dell’ US ;
4) la conoscenza del quadro normativo ed istituzionale europeo e del diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell’Unione Europea, avendo collaborato alla redazione di plurime risoluzioni sul contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al traffico di migranti.
L’eccellenza di tali esperienze del dott. ST, e la loro piena pertinenza ai criteri valutativi della selezione, rende quindi non manifestamente irragionevole il giudizio del CSM che le ha ritenute meritevoli di 0,5 punti in più rispetto a quelle del ricorrente.
9.8. – In conclusione, ritiene il Collegio che le censure rivolte nei confronti del punteggio attitudinale conseguito dal dott. ST siano infondate.
9.9. – La ritenuta infondatezza di queste censure rende irrilevanti, ai fini del presente giudizio, le ulteriori censure svolte nei confronti del punteggio conseguito dal dott. LE, il quale, pur avendo sopravanzato il ricorrente nelle due graduatorie finali, non è stato comunque nominato per i due posti messi a concorso.
Le censure nei confronti del dott. LE devono, pertanto, ritenersi assorbite.
9.10. – Da ultimo si precisa che il ricorrente non ha articolato doglianze specifiche nei confronti del punteggio attitudinale conseguito dal dott. IE, il quale dunque non può che essere dichiarato legittimo.
9.11. – Per tutte le ragioni esposte, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.
10. – A mezzo del secondo motivo, il ricorrente lamenta che la delibera impugnata sia ulteriormente viziata per illogicità manifesta e arbitrarietà valutativa.
Ciò emergerebbe dal fatto che le tre proposte sottoposte al voto del Plenum del CSM recano punteggi attitudinali differenti per i medesimi candidati:
- solo il dott. IE ha conseguito il medesimo punteggio pari a 6 in tutte e tre le proposte;
- viceversa, gli altri candidati che hanno sopravanzato il ricorrente di soli 0,5 punti in tutte le graduatorie hanno ricevuto, in ciascuna proposta, voti molto diversi e in due proposte su tre ciascuno di essi si è collocato ben al di sotto del candidato NG, il quale, invece, ha mantenuto una valutazione costante;
- emblematico sarebbe il caso del dott. ST, il quale ha riportato un punteggio sensibilmente inferiore (punti 4 e 4,5) in due delle tre proposte. Solo nella proposta A, poi risultata approvata, gli è stato attribuito un punteggio superiore (punti 5,5), con uno scarto positivo di 0,5 punti in più rispetto al ricorrente.
Ad avviso del ricorrente, dunque, tale variazione di punteggio, a fronte degli identici profili valutati, sarebbe indice di un giudizio privo di obiettività, manifestamente illogico, se non del tutto arbitrario.
10.1. – Il motivo non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
10.2. – Sono effettivamente esistenti alcune differenze tra i punteggi attribuiti ai candidati nelle varie proposte presentate al Plenum .
Tali differenze di punteggio, tuttavia, sono contenute in uno scarto di 0,5 / 1,5 punto al massimo, rispetto al range da 0 a 6 punti astrattamente attribuibili per le attitudini.
Una differenza così contenuta, pertanto, non può assurgere a indice di anomalia e arbitrarietà di tutta la valutazione compiuta dal CSM, rientrando piuttosto nella fisiologica diversità di apprezzamento dei tratti curriculari dei vari candidati.
Deve, peraltro, osservarsi che le tre proposte non contengono punteggi differenziati per tutti i candidati: per alcuni di essi, e in particolare proprio per il ricorrente e il vincitore dott. IE, sono stati invece attribuiti i medesimi punti da tutte e tre le proposte.
Tale circostanza conforta, ancora di più, l’infondatezza della censura di anomalia della valutazione compiuta dal CSM.
11. – Con il terzo motivo di ricorso, il dott. NG afferma che le motivazioni che sorreggono la scelta del CSM di differenziare il punteggio attitudinale riconosciuto al ricorrente rispetto a quello assegnato al dott. ST sarebbero inadeguate, perché non consentirebbero di comprendere l’ iter logico che ha condotto l’organo valutativo a giudicare la carriera del primo come meritevole di minore apprezzamento in confronto con quella del secondo e degli altri candidati.
La motivazione dimostrerebbe, inoltre, l’insanabile contraddittorietà e l’illogicità degli argomenti spesi a loro sostegno e dei voti conseguentemente attribuiti e, a monte, l’oggettivo travisamento degli elementi istruttori in cui sarebbe incorso il CSM.
11.1. – Le censure non sono fondate.
11.2. – Ad avviso del Collegio, nella delibera impugnata non sono rinvenibili i vizi motivazionali rilevati dal ricorrente.
Le ragioni a sostegno del punteggio attitudinale attribuito al dott. ST sono state argomentate in modo esaustivo, seppur necessariamente in via sintetica, attraverso la menzione delle esperienze professionali ritenute più rilevanti seguita da un giudizio finale di sintesi.
Nessuna disparità di trattamento può, poi, predicarsi in relazione al diverso modo con cui sono state ricostruite le esperienze del dott. NG rispetto a quelle dei dottori LE e ST.
È consolidato l’orientamento giurisprudenziale, formatosi sul contenzioso inerente le delibere di conferimento degli incarichi direttivi, ma perfettamente applicabile al caso di specie, secondo cui non ricorre un vizio di legittimità della delibera di nomina ogni qual volta possa affermarsi che la diversa rappresentazione della carriera dei magistrati sia dovuta alla tecnica espositiva scelta dal relatore, improntata a sinteticità e chiarezza, che trovi conforto nell’effettiva acquisizione e valutazione del quadro conoscitivo che emerge dalla relazione predisposta per ciascuno dei candidati ( cfr . Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1448).
La scelta del relatore di ciascuna proposta di indicare con maggiore enfasi e profusione di espressioni il profilo attitudinale e di merito di un candidato piuttosto che di un altro, e, in specie, quello del candidato oggetto di proposta e poi prescelto, “ lungi dal costituire un vizio della motivazione, rientra in una pur legittima scelta della più consona modalità esplicativa, rispetto alla quale, nell'ambito di una rosa di magistrati tutti di assoluta eccellenza e di elevatissimo profilo (nonché potenzialmente idonei allo svolgimento dell’incarico da conferire), ben possono essere posti in particolare risalto gli aspetti, o anche le sfumature, che si siano rivelati determinanti per la scelta. Ne consegue che anche la scelta di riservare un maggiore spazio per rappresentare le caratteristiche e le qualità del magistrato proposto, non può certo riflettersi in un vizio di legittimità dell'azione amministrativa, costituendo piuttosto una mera tecnica di redazione della motivazione, fatta salva la possibilità di verificare in modo oggettivo i fatti indicati nella relazione al fine di poter apprezzare la congruità della scelta e la logicità del nesso consequenziale tra presupposti e conclusione ” (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 22 giugno 2015).
Con riferimento, infine, alle censure sul merito del giudizio del CSM – incentrate su una presunta sovra-valutazione delle esperienze del dott. ST e su una sotto-stima di quelle del ricorrente –non può che rinviarsi a quanto già illustrato supra al §. 9.7.
12. – A mezzo dell’ultimo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce l’illegittimità dell’art. 5 comma 3 della Circolare, nella parte in cui prevede, ai fini della valutazione del criterio attitudinale, l’utilità delle esperienze maturate dai candidati “ fuori dal ruolo organico della magistratura ” e pertinenti, per le loro caratteristiche, “ alle materie di competenza dell’US ”, qualora tale previsione sia interpretata nel senso che le attività fuori ruolo possano anche essere non “ assimilabili alle funzioni giudiziarie ”.
Tale previsione della Circolare, se così interpretata, contrasterebbe con il dettato dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 182 del 2023, il quale imporrebbe in modo tassativo che i criteri attitudinali siano ancorati a esperienze professionali direttamente maturate in procedimenti rientranti nella competenza di US o in materia di cooperazione giudiziaria penale internazionale, con un chiaro riferimento ad attività di carattere operativo e funzionale, riconducibili all’esercizio di funzioni giudiziarie.
12.1. – Il motivo è infondato.
12.2. – L’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 182 del 2023 prevede che “ Ai fini della nomina, il Consiglio superiore della magistratura valuta prioritariamente l’esperienza professionale dei candidati nei procedimenti aventi ad oggetto le forme gravi di criminalità di competenza dell’US a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento, nonché in materia di cooperazione giudiziaria penale internazionale. Ai medesimi fini, oltre che delle competenze linguistiche dei candidati, si tiene conto delle conoscenze del quadro normativo ed istituzionale europeo e di diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell’Unione europea ”.
Questa disposizione normativa non esclude espressamente la possibilità di valorizzare, tra le altre, anche attività professionali non assimilabili alle funzioni giudiziarie.
La previsione è passibile, infatti, di essere interpretata nel senso che “ l’esperienza professionale dei candidati ” rilevi, ai fini valutativi, non solo se maturata “ nei procedimenti aventi ad oggetto le forme gravi di criminalità di competenza dell’US”, ma anche se attinente alla “ materia di cooperazione giudiziaria penale internazionale” , oppure alle “ conoscenze del quadro normativo ed istituzionale europeo e di diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell’Unione europea”.
In quest’ottica, la norma primaria non esclude espressamente che possano rilevare anche attività fuori ruolo che abbiano consentito al candidato di acquisire competenze nella materia della cooperazione giudiziaria internazionale nelle materie di pertinenza dell’ US , ovvero conoscenze del quadro normativo penale ed istituzionale europeo.
Non contrasta, pertanto, con tale norma primaria la previsione del comma 3 dell’art. 5 della Circolare, nella parte in cui consente di valutare le esperienze fuori ruolo anche non assimilabili alle funzioni giudiziarie (giudicanti o requirenti), purché siano però pertinenti, per le loro caratteristiche, alle materie di competenza dell’ US .
13. – Per tutte le considerazioni svolte, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono per l’effetto essere rigettati.
14. – La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO OL, Presidente
FI Maria Tropiano, Consigliere
BE UG, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE UG | RO OL |
IL SEGRETARIO