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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 928/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6179/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Laureana Di Borrello - --- 89023 Laureana Di Borrello RC
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Laureana Di Borrello 89023 Laureana Di Resistente_1 RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005222232000 TARI 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio AD
Restava contumace il Comune di Laureana di Borrello.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava L'intimazione di pagamento n.
09420259005222232000 notificata da Agenzia delle Entrate – riscossione in data del 16/07/2025 a mezzo raccomandata per un importo complessivo pari ad euro 5.184,39, avente ad oggetto diversi tributi e dei quali si impugnano, a mezzo di codesto ricorso, solo le cartelle di pagamento, di seguito riportate in forza del ruolo trasmesso dal Comune di Laureana di Borrello:
-cartella di pagamento n.09420140030672703000 avente ad oggetto la tassa dello smaltimento per i rifiuti per l'anno 2013 per un importo pari ad euro 103,26, in forza del ruolo trasmesso dal Comune di Laureana di Borrello-ufficio tributi;
-cartella di pagamento n.09420160004664104000 avente ad oggetto la tassa dello smaltimento per i rifiuti per l'anno 2012 per un importo pari ad euro 180,26, in forza del ruolo trasmesso dal Comune di Laureana di Borrello-ufficio tributi;
-cartella di pagamento n.09420160010324261000 avente ad oggetto il tributo TARI per l'anno 2014 per un importo pari ad euro 378,06 in forza del ruolo trasmesso dal Comune di Laureana di Borrello-ufficio tributi;
-cartella di pagamento n.09420180004698434000 avente ad oggetto il tributo TARI per l'anno 2015 per un importo pari ad euro 439,60 in forza del ruolo trasmesso dal Comune di Laureana di Borrello-ufficio tributi;
-cartella di pagamento n.09420180020238835000 avente ad oggetto il tributo TARI per l'anno 2016 per un importo pari ad euro 441,69 in forza del ruolo trasmesso dal Comune di Laureana di Borrello-ufficio tributi;
-cartella di pagamento n.09420190012345744000 avente ad oggetto il tributo TARI per l'anno 2017 per un importo pari ad euro 438,48 in forza del ruolo trasmesso dal Comune di Laureana di Borrello-ufficio tributi;
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato. Si costituiva l'ente impositore Agenzia delle Entrate Regione Calabria Comune di Consorzio_1 Camera di Commercio di Reggio Calabria, Consorzio di Bonifica che documentava, innanzitutto, la regolare notifica degli atti impositivi di sua competenza. Nello specifico:
Evidenziava inoltre che le ulteriori doglianze fossero destituite di fondamento giuridico e fattuale.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
1) la n. 09420140030672703000 in data 27.01.2015, mediante consegna da parte del messo notificatore a familiare del ricorrente ed invio di raccomandata informativa;
2) la n. 09420160004664104000 in data 07.06.2016, a seguito di rifiuto del ricorrente a ricevere l'atto dal messo notificatore;
3) la n. 09420160010324261000 in data 05.07.2016, mediante consegna da parte del messo notificatore personalmente a mani del ricorrente;
4) la n. 09420180004698434000 in data 03.10.2018, mediante consegna da parte del messo notificatore personalmente a mani del ricorrente;
5) la n. 09420180020238835000 in data 04.06.2019, mediante consegna da parte del messo notificatore personalmente a mani del ricorrente;
6) la n. 09420190012345744000 in data 30.12.2019, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per la temporanea assenza del destinatario e degli altri soggetti indicati nell'art. 139 c.p.c. e, quindi mediante deposito nella casa comunale, affissione al relativo albo ed invio di raccomandata a/r informativa non ritirata entro il periodo di giacenza
In relazione alla eccepita prescrizione sottolineava che
1) per la cartella n. 09420140030672703000, oltre la notifica della stessa il 27.01.2015, sono intervenute le notifiche dell'AVI n. 09420199011727183000 il 29.02.2020, dell'AVI n. 09420219001625733000 il 04.04.2022
e dell'AVI oggi impugnata;
2) per la cartella n. 09420160004664104000, oltre la notifica della stessa il 07.06.2016, sono intervenute le notifiche dell'AVI n. 09420229002653968000 il 29.06.2022 e dell'AVI oggi impugnata;
3) per la cartella n. 09420160010324261000, oltre la notifica della stessa il 05.07.2016, sono intervenute le notifiche dell'AVI n. 09420229003159610000 il 07.07.2022 e dell'AVI oggi impugnata;
4) per la cartella n. 09420180004698434000, oltre la notifica della stessa il 03.10.2018, sono intervenute le notifiche dell'AVI n. 09420219001625733000 il 04.04.2022 e dell'AVI oggi impugnata;
5) per la cartella n. 09420180020238835000, oltre la notifica della stessa il 04.06.2019, sono intervenute le notifiche dell'AVI n. 09420219001625733000 il 04.04.2022 e dell'AVI oggi impugnata;
6) per la cartella n. 09420190012345744000, oltre la notifica della stessa il 30.12.2019, sono intervenute le notifiche dell'AVI n. 09420219001625733000 il 04.04.2022 e dell'AVI oggi impugnata. Co successiva memoria depositata il 6.2.2026 il ricorrente rinunciava al ricorso.
AdER insisteva sulla condanna alle spese di giudizio.
Deve essere dichiarata l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso che ha comunque comportato una deflazione del procedimento anche in ottica di eventuale possibile appello.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.
Dichiara compensate le spese di giudizio.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6179/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Laureana Di Borrello - --- 89023 Laureana Di Borrello RC
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Laureana Di Borrello 89023 Laureana Di Resistente_1 RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005222232000 TARI 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio AD
Restava contumace il Comune di Laureana di Borrello.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava L'intimazione di pagamento n.
09420259005222232000 notificata da Agenzia delle Entrate – riscossione in data del 16/07/2025 a mezzo raccomandata per un importo complessivo pari ad euro 5.184,39, avente ad oggetto diversi tributi e dei quali si impugnano, a mezzo di codesto ricorso, solo le cartelle di pagamento, di seguito riportate in forza del ruolo trasmesso dal Comune di Laureana di Borrello:
-cartella di pagamento n.09420140030672703000 avente ad oggetto la tassa dello smaltimento per i rifiuti per l'anno 2013 per un importo pari ad euro 103,26, in forza del ruolo trasmesso dal Comune di Laureana di Borrello-ufficio tributi;
-cartella di pagamento n.09420160004664104000 avente ad oggetto la tassa dello smaltimento per i rifiuti per l'anno 2012 per un importo pari ad euro 180,26, in forza del ruolo trasmesso dal Comune di Laureana di Borrello-ufficio tributi;
-cartella di pagamento n.09420160010324261000 avente ad oggetto il tributo TARI per l'anno 2014 per un importo pari ad euro 378,06 in forza del ruolo trasmesso dal Comune di Laureana di Borrello-ufficio tributi;
-cartella di pagamento n.09420180004698434000 avente ad oggetto il tributo TARI per l'anno 2015 per un importo pari ad euro 439,60 in forza del ruolo trasmesso dal Comune di Laureana di Borrello-ufficio tributi;
-cartella di pagamento n.09420180020238835000 avente ad oggetto il tributo TARI per l'anno 2016 per un importo pari ad euro 441,69 in forza del ruolo trasmesso dal Comune di Laureana di Borrello-ufficio tributi;
-cartella di pagamento n.09420190012345744000 avente ad oggetto il tributo TARI per l'anno 2017 per un importo pari ad euro 438,48 in forza del ruolo trasmesso dal Comune di Laureana di Borrello-ufficio tributi;
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato. Si costituiva l'ente impositore Agenzia delle Entrate Regione Calabria Comune di Consorzio_1 Camera di Commercio di Reggio Calabria, Consorzio di Bonifica che documentava, innanzitutto, la regolare notifica degli atti impositivi di sua competenza. Nello specifico:
Evidenziava inoltre che le ulteriori doglianze fossero destituite di fondamento giuridico e fattuale.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
1) la n. 09420140030672703000 in data 27.01.2015, mediante consegna da parte del messo notificatore a familiare del ricorrente ed invio di raccomandata informativa;
2) la n. 09420160004664104000 in data 07.06.2016, a seguito di rifiuto del ricorrente a ricevere l'atto dal messo notificatore;
3) la n. 09420160010324261000 in data 05.07.2016, mediante consegna da parte del messo notificatore personalmente a mani del ricorrente;
4) la n. 09420180004698434000 in data 03.10.2018, mediante consegna da parte del messo notificatore personalmente a mani del ricorrente;
5) la n. 09420180020238835000 in data 04.06.2019, mediante consegna da parte del messo notificatore personalmente a mani del ricorrente;
6) la n. 09420190012345744000 in data 30.12.2019, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per la temporanea assenza del destinatario e degli altri soggetti indicati nell'art. 139 c.p.c. e, quindi mediante deposito nella casa comunale, affissione al relativo albo ed invio di raccomandata a/r informativa non ritirata entro il periodo di giacenza
In relazione alla eccepita prescrizione sottolineava che
1) per la cartella n. 09420140030672703000, oltre la notifica della stessa il 27.01.2015, sono intervenute le notifiche dell'AVI n. 09420199011727183000 il 29.02.2020, dell'AVI n. 09420219001625733000 il 04.04.2022
e dell'AVI oggi impugnata;
2) per la cartella n. 09420160004664104000, oltre la notifica della stessa il 07.06.2016, sono intervenute le notifiche dell'AVI n. 09420229002653968000 il 29.06.2022 e dell'AVI oggi impugnata;
3) per la cartella n. 09420160010324261000, oltre la notifica della stessa il 05.07.2016, sono intervenute le notifiche dell'AVI n. 09420229003159610000 il 07.07.2022 e dell'AVI oggi impugnata;
4) per la cartella n. 09420180004698434000, oltre la notifica della stessa il 03.10.2018, sono intervenute le notifiche dell'AVI n. 09420219001625733000 il 04.04.2022 e dell'AVI oggi impugnata;
5) per la cartella n. 09420180020238835000, oltre la notifica della stessa il 04.06.2019, sono intervenute le notifiche dell'AVI n. 09420219001625733000 il 04.04.2022 e dell'AVI oggi impugnata;
6) per la cartella n. 09420190012345744000, oltre la notifica della stessa il 30.12.2019, sono intervenute le notifiche dell'AVI n. 09420219001625733000 il 04.04.2022 e dell'AVI oggi impugnata. Co successiva memoria depositata il 6.2.2026 il ricorrente rinunciava al ricorso.
AdER insisteva sulla condanna alle spese di giudizio.
Deve essere dichiarata l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso che ha comunque comportato una deflazione del procedimento anche in ottica di eventuale possibile appello.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.
Dichiara compensate le spese di giudizio.