Sentenza 8 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/03/2001, n. 3431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3431 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
REPUB0343 1 /0 1 IN NOME DEL PO LO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONVALIDA SEZIONE SECONDA CIVILE OFFERTA REALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VI CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 20486/99 7054 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Cron. Rep. 1132 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere Ud. 18/12/00 Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE ARIE DEVI Dott. SE DEL CORE Consigliere - NE ha pronunciato la seguente ijo AQ779108 SENTENZA da sul ricorso proposto da: P AQ779103 E RISPOLI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA _IRE 1500 VIA CUNFIDA 20, presso lo studio dell'avvocato MONICA BATTAGLIA, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente 0239756 0239757 contro elettivamente domiciliato in ROMA VIA FGNEO SERGIO, 0233538 OZANAM 691 presso 10 studio dell'avvocato GIOVANNI 0239539 3. BATTISTA PERCACCIO, che lo difende, giusta delega in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE atti;
Richiesta copia esecutiva dal Sig. NEO 2000 controricorrente per diritti 28.000+6 || 10 APR. 2001 2099 avversO la sentenza n. 1987/99 della Corte d'Appello IL CANCELLIERE -1- 5000 CANCELLERIA CANCEL di ROMA, depositata il 22/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica CAY639 udienza del 18/12/00 dal Consigliere Dott. Lucio HOME AY689635 MAZZIOTTI DI CELSO;
BEil425) udito l'Avvocato MONICA BATTAGLIA, difensore del BB114259 ERE ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato GIOVANNI B. PERCACCIO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo SE NE, promissario acquirente di un immobile, sito in Roma alla via Mercatelli 12, promesso in vendita dai proprietari AR SO e An- gelo Raffaele RI, otteneva dal tribunale di Roma con sentenza 3/12/1983 confermata dalla corte di appello con decisione 11/11/1986 - il trasferimento della proprietà di detto bene subordinatamente al pagamento della somma di £ 63.500.000. Lo NE, pendendo il ricorso per cassazione contro la citata sentenza del giudice di secondo grado, notificava a RI VI quale unico erede di AR SO e coerede di EL Raf- faele RI unitamente ad NA ed NT RI - offerta reale della somma di £ 31.750.000 poi depositata mediante accensione di un libretto di risparmio. L'offerente, quindi, con atto notificato il 2/10/1991, conveniva in giudizio RI VI chiedendo la convalida dell'offerta reale. Il convenuto, costituitosi, sosteneva l'infondatezza della domanda. L'adito tribunale di Roma, con sentenza 5/4/1993, riconosceva la validità e l'efficacia dell'offerta reale e dichiarava lo NE liberato dalla obbligazio- ne nei confronti del RI nascente dalla pronuncia ex articolo 2932 c.c. Avverso la detta decisione il RI proponeva appello al quale resisteva lo NE. La corte di appello di Roma, con sentenza 22/6/1999, rigettava il gravame osservando: che al momento della decisione di primo grado l'offerta comprendeva la totalità della somma dovuta al RI quale erede e coerede degli originari creditori, ossia dei coniugi AR SO e An- gelo Raffaele RI;
che pertanto nella specie sussisteva il requisito per la validità dell'offerta reale;
che tale requisito era confermato con il passaggio in giudicato delle sentenze relative al trasferimento del bene in questione 3 allo NE quale promissario acquirente;
che l'appellante non era l'unico erede di EL Raffaele RI essendo coeredi le sorelle NA ed Anto- TT RI le quali avevano rinunciato all'eredità paterna;
che, come pro- vato dall'appellato, le altre citate coeredi avevano discendenti titolari del di- ritto di rappresentazione per cui non si era verificato alcun accrescimento della quota ereditaria di RI VI alla stregua di quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'articolo 674 c.c.; che all'appellante non potevano riconoscersi gli interessi compensativi sulla somma di £ 31.750.000 posto che gli accessori che concorrono a formare la somma oggetto dell'offerta sono quelli certi al momento della offerta medesima;
che le pronunzie emes- se nella precedente controversia tra le parti non avevano statuito la decor- renza di interessi, di qualunque tipo, sulla somma dovuta per contanti dallo NE;
che la nuova offerta reale effettuata dall'appellato traeva origine dalla intervenuta rinuncia, da parte degli eredi di NT ed NA RI, alla quota ereditaria alla quale erano stati chiamati per rappresentazione;
che da tale rinuncia era seguita una modificazione nella persona del creditore dell'altro 50% della somma ancora dovuta dallo NE a titolo di saldo del prezzo. La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chie- sta da VI RI con ricorso affidato a tre motivi illustrati da memo- ria. SE NE ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso RI VI denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 116 e 184 c.p.c., nonché contradditto- rietà di motivazione su punto decisivo della controversia prospettato dall'appellante. Deduce il ricorrente che al momento (9/4/1992) della pre- cisazione delle conclusioni, nel giudizio di primo grado, il trasferimento di proprietà in favore di NE SE - condizionato al pagamento del prezzo era ancora “sub iudice" e solo con la sentenza della Corte di Cassazione (in data 15/5/1992) la pronuncia ex articolo 2932 c.c. era divenuta definitiva. Prima di detta data, quindi, l'offerta non poteva essere effettuata né accettata o valutata sotto il profilo della congruità, come dedotto nei motivi di appello alla sentenza del tribunale. La corte di merito, per rigettare tale motivo di gravame, ha fatto riferimento ad eventi e documenti successivi alla chiusura della fase istruttoria così violando i principi sui limiti della domanda, sulla valutazione delle prove e sulle modalità di produzione dei documenti e la cui corretta applicazione avrebbe comportato il rigetto della domanda dello NE per la carenza del presupposto della definitività della pronuncia di tra- sferimento e del conseguente obbligo di versamento della somma in que- stione. Il motivo è infondato. Occorre premettere che come sopra riportato nella parte narrativa che precede - l'offerta reale è stata effettuata dallo NE sulla base di quanto di- sposto dalla sentenza del tribunale di Roma del 3/12/1983 confermata dalla corte di appello con decisione del novembre 1986 la cui esecuzione non ri- sulta essere stata sospesa ex articolo 373 c.p.c. in pendenza del giudizio in cassazione promosso dalla parte soccombente. Il giudice di primo grado, quindi, non era tenuto a sospendere il giudizio relativo alla convalida dell'offerta reale in attesa della sentenza della Corte di Cassazione, posto che al momento della domanda di convalida di tale offerta era esecutiva la 5 sentenza con la quale era stato determinato l'ammontare della somma do- vuta dallo NE. Al più il tribunale avrebbe potuto avvalersi della facoltà di- screzionale di sospendere il giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza posta a base dell'offerta reale. In proposito è appena il caso di rilevare che il disposto del secondo comma dell'articolo 337 c.p.c. per il quale, quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata non prevede un'ipotesi di sospensione necessaria ex articolo 295 c.p.c. Ciò posto è evidente l'esattezza della decisione della corte di appello la quale, in puntuale ed ineccepibile risposta al primo motivo di gravame del RI, ha ritenuto valida l'offerta reale in esame effettuata correttamente sulla base dell'autorità e del rispetto di una sentenza esecutiva La corte di merito ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione di rigetto del ricorso avverso la citata decisione della corte di appello di Roma del novembre 1986 non per una verifica "a posteriori" della validità dell'offerta reale - come sostenuto dal ricorrente - ma al solo fine di sottoli- neare la legittimità e l'opportunità della scelta del giudice di primo grado di rigettare l'istanza del RI di sospensione del giudizio di convalida di of- ferta reale in attesa del passaggio in giudicato delle sentenze emesse in sede di merito nella controversia promossa dallo NE al fine di ottenere il trasfe- rimento del bene promessogli in vendita. Deve peraltro segnalarsi che la citata sentenza di legittimità è stata pro- nunciata dopo la chiusura della fase istruttoria del giudizio di primo grado: lo NE, pertanto, solo dopo tale fase è stato in grado di produrre la detta 196 sentenza alla quale, comunque, legittimamente ha fatto riferimento nel giu- dizio di appello. Sono in definitiva insussistenti le asserite violazione delle norme proce- durali indicate nel motivo di ricorso in esame: la sentenza impugnata, del tutto corretta, si sottrae alle critiche mosse con il detto motivo. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applica- zione degli articoli 1208, n.3, c.c. e 345 c.p.c., nonché contraddittorietà di motivazione sotto ulteriore profilo su punto decisivo della controversia pro- spettato dalle parti. Ad avviso del RI illegittimamente la corte di merito ha ritenuto rituale la produzione di atti e documenti in ordine all'esistenza di discendenti ( e titolari del diritto di rappresentazione) delle coeredi NA ed NT RI. L'attore avrebbe dovuto fornire tali documenti sin dall'inizio del giudizio di primo grado: la relativa produzione in grado di appello non poteva essere consentita per la preclusione di cui all'articolo 345 c.p.c. Comunque la corte di merito avrebbe dovuto rilevare la incon- gruità dell'offerta perché il debitore era tenuto o ad offrire l'intera somma a tutti gli aventi diritto ( anche per rappresentazione ) ovvero a rivolgere l'offerta per intero ad esso RI quale unico titolare del diritto di credito a seguito della rinuncia da parte delle citate coeredi e dei loro discendenti. La censura è inconsistente in quanto: a) l'articolo 345 c.p.c. ( nel testo anteriore alla novella del 1990 ) riconosce alle parti di produrre nuovi do- cumenti nel giudizio di appello e non contiene alcuna disposizione speciale in ordine al termine per il relativo deposito;
b) non risulta, né è stato dedotto dal ricorrente, che nel giudizio di secondo grado sia stata eccepita l'irrituale produzione di documenti;
c) i nuovi documenti sono stati esibiti dallo NE 7 per dimostrare che vi erano discendenti ( e titolari del diritto di rappresenta- zione delle coeredi NA ed NT RI: la produzione documen- tale in questione è stata resa necessaria per contrastare la tesi difensiva del RI prospettata solo in grado di appello come affermato nello stesso ricorso relativa all'accrescimento a favore del ricorrente, nonché alla tito- larità in capo solo a quest'ultimo del diritto alla corresponsione della somma dovuta per il trasferimento del bene, a seguito della rinuncia all'eredità da parte delle coeredi NA ed NT RI. Deve poi rilevarsi che l'offerta reale in questione comprendeva l'intera quota spettante al RI - sulla somma dovuta a titolo di saldo del prezzo ed al cui pagamento era stato condizionato il trasferimento ex articolo 2932 nella qualità di coerede degli originari creditori ossia dei coniugi Ma- C.C. ria Amoroso ed EL Raffaele RI dei quali erano coeredi anche le so- relle NA ed NT RI che avevano rinunciato all'eredità ma ave- vano discendenti titolari del diritto di rappresentazione. Pertanto, in relazio- ne alla restante quota del prezzo di acquisto dovuto dal promissario acqui- rente, lo NE è stato in grado di effettuare una ulteriore offerta reale al Ri- spoli nella sua nuova acquisita qualità di unico erede degli originari cre- - ditori solo a seguito della rinuncia all'eredità da parte dei discendenti di - NT ed NA RI alla quota ereditaria alla quale erano stati chia- mati per rappresentazione. Di conseguenza come esattamente evidenziato dalla corte di appello e al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente non vi è stata una rateizza- zione del debito dovuto dallo NE il quale ha effettuato una prima offerta reale al RI per la parte di credito spettantegli quale coerede degli origi- 8 nari creditori e poi, appena verificatasi la modifica definitiva della titolarità della restante quota di credito, ha provveduto ad effettuare l'ulteriore offerta reale al ricorrente nella acquisita qualità di unico erede dei coniugi AR Amoroso e EL Raffaele RI. Deve infine segnalarsi che, come affermato dalla corte di appello nell'impugnata sentenza, il RI avrebbe anche accettato la nuova offerta reale ed avrebbe ritirato la relativa somma: ciò a conferma della esattezza dell'importo indicato nella prima offerta reale corrispondente a quanto ef- fettivamente dovuto a quel momento al ricorrente. Con il terzo motivo il RI denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1208, n. 3, 1282 e 1499 c.c., nonché omesso esame ed omessa motivazione su punto decisivo della controversia prospettato nel giudizio di appello. Deduce il ricorrente che nella specie l'obbligo di corresponsione degli interessi, sulla somma dovuta a titolo di pagamento del prezzo di ac- quisto, non abbisognava di una pronuncia espressa posto che gli interessi compensativi o corrispettivi decorrono in base al principio della naturale fe- condità del denaro e per effetto del mancato godimento dei frutti della cosa venduta entrata nel possesso del promissario acquirente. Sostiene al riguar- do il RI che nel caso in esame, come dedotto sin dal primo grado e co- me è pacifico tra le parti, l'immobile oggetto della pronuncia di trasferi- mento è detenuto e goduto dallo NE sin dal momento della stipula del contratto preliminare di compravendita. Anche questo motivo, al pari degli altri, non è fondato atteso che, come precisato dalla corte di appello, le sentenze richiamate nell'offerta reale relative alla controversia tra le parti avente ad oggetto l'esecuzione 9 dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo di compravendita del bene immobile in questione hanno condizionato l'effetto traslativo derivante dalle pronunce al pagamento del solo prezzo pattuito e non anche degli inte- ressi sulla somma dovuta a tale titolo. Del tutto inammissibile è poi la tesi difensiva – posta a base della censura in esame concernente l'asserito diritto del ricorrente agli interessi “compensativi o corrispettivi" in considerazione della detenzione e del go- dimento da parte dello NE del bene oggetto della pronuncia di trasferi- mento a decorrere dalla stipula del contratto preliminare di compravendita. Di tale tesi difensiva - nonché della sottostante circostanza di fatto rite- nuta dal ricorrente pacifica tra le parti ed invece espressamente contestata dal resistente non si fa alcun cenno nell'impugnata sentenza e non risulta che sia stata prospettata e dedotta in sede di merito e, in particolare, che ab- bia formato oggetto del giudizio di secondo grado in quanto rientrante tra le problematiche in fatto e in diritto sollevate nei motivi di appello. Incombeva invece al RI, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità della censura per novità della stessa, dedurre di aver prospettato in primo grado - e riproposto nel giudizio di gravame la riferita questione ( precisando il - relativo atto processuale contenente la detta tesi difensiva) onde dar modo alla corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzio- ne prima di esaminare nel merito le questioni stesse. La problematica esposta dal ricorrente con la censura in esame non è quindi proponibile in questa sede di legittimità perché introduce per la prima volta un autonomo e diverso sistema difensivo che postula indagini e valu- tazioni non compiute dal giudice di appello perché non richieste. 10 Al riguardo è appena il caso di ribadire che, come è pacifico nella giuri- sprudenza di legittimità, i motivi del ricorso per cassazione devono investi- re, a pena di inammissibilità, statuizioni e problematiche che abbiano for- mato oggetto del giudizio di appello per cui non possono essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di indagine involgenti accertamenti non com- piuti perché non richiesti in sede di merito. Il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza impugnata in relazione alla regola- rità formale del processo ed agli aspetti in diritto segnalati e non sono pro- ponibili temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di se- I C I F condo grado ed involgenti accertamenti non compiuti in detto giudizio, F M A 0 0 0 tranne nell'ipotesi - che non ricorre nella specie - in cui si tratti di questioni rilevabili di ufficio (in ogni stato e grado del giudizio ) fondate però sugli stessi elementi di fatto esposti e la cui soluzione non presupponga o comun- que non richieda nuovi accertamenti ed apprezzamenti di fatto ( sentenze 15/4/1999 n. 3737; 5/10/1998 n. 9882; 5/10/1998 n. 9861; 15/5/1998 n. 4910). Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo. 6000
P.Q.M.
3/0000 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive lire 125.800, ol- tre lire 3.000.000 a titolo di onorari. Roma 18 dicembre 2000 Il Il consigliere estensore BETCOITATO IN CANCELLE MAR. 2001 A IL CANCELLIERE C1 ALER Valeria Neri 08 1 350 11 M I