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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9048 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 20/04/1981, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sandra Sanna, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Federica Sanna, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 22/10/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Samassi.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
22/10/2005 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Samassi, anno 2005, numero 18, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora
e il signor a Samassi (VS) in data 22 ottobre Parte_1 Parte_2
2005 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Samassi
Pag. 2 di 3 per l'anno 2005 al n. 18, parte II, serie A, ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Per_ 2) Affidare in via esclusiva la figlia minore nata il 1° aprile 2012 alla madre disponendo che il padre potrà tenere con sé la minore, Parte_1 previo accordo con la madre e compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, a settimane alterne, la domenica.
3) Disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla Parte_2 signora un assegno mensile, a titolo di contributo al Parte_1
Per_ mantenimento della figlia minore , di € 300,00 (euro trecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese.
4) Disporre che il signor debba partecipare alle spese Parte_2 straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia nella misura del 50%.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9048 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 20/04/1981, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sandra Sanna, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Federica Sanna, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 22/10/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Samassi.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
22/10/2005 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Samassi, anno 2005, numero 18, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora
e il signor a Samassi (VS) in data 22 ottobre Parte_1 Parte_2
2005 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Samassi
Pag. 2 di 3 per l'anno 2005 al n. 18, parte II, serie A, ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Per_ 2) Affidare in via esclusiva la figlia minore nata il 1° aprile 2012 alla madre disponendo che il padre potrà tenere con sé la minore, Parte_1 previo accordo con la madre e compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, a settimane alterne, la domenica.
3) Disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla Parte_2 signora un assegno mensile, a titolo di contributo al Parte_1
Per_ mantenimento della figlia minore , di € 300,00 (euro trecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese.
4) Disporre che il signor debba partecipare alle spese Parte_2 straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia nella misura del 50%.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3