CASS
Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2024, n. 17023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17023 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17023 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 01/03/2024 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 aprile 2023, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno, che aveva dichiarato ST FA responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen., per avere prodotto - dopo l'avvenuta elezione quale consigliere presso il Comune di Ascoli Piceno - dichiarazione sostitutiva di certificazione ex d.P.R. n. 445/2000, nella quale falsamente attestava l'insussistenza di cause d'incandidabilità, segnatamente derivanti, nel caso di specie, dalla sentenza di condanna del 08/11/2002, definitiva il 17/04/2003, per un delitto di cui all'art. 73 d. Igs. 309 del 1990 (T.U. stupefacenti). 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del proprio difensore, Avv. Francesco Ciabattoni, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione all'art. 24, comma 1, e 28, comma 8, del d.P.R. 313 del 2002, come modificato dal d. Igs. n. 112 del 2018. Premette la difesa che, con la sentenza di condanna, sopra citata, l'imputata era stata condannata per fatti risalenti al 1992, alla pena di mesi otto, giorni 20 di reclusione, nonché a una multa, fruendo tuttavia dei benefici della sospensione condizionale della pena stessa e della non menzione nel casellario giudiziale. Di conseguenza, alcuna pena risultava dalla copia del certificato giudiziale prodotta dall'imputata ai fini dell'elezione, come risulta agevole comprendere dalla lettura dell'art. 24, comma 1, del d.P.R. 313 del 2002, come modificato dal d. Igs. n.112 del 2018. Da ciò deriverebbe anche, a giudizio della difesa, l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato, posto che l'imputata non era tenuta a dichiarare ciò che non risultava dal certificato giudiziale. 2.1.1 In subordine, si deduce violazione di legge, con riferimento all'art. 10, comma 1, lett. a) ed e) del d. Igs. n.235/2012, in relazione all'art. 2 cod. pen. La Corte d'appello, citando precedenti inconferenti del T.a.r. Campania, avrebbe errato nel disattendere la censura difensiva volta a evidenziare come la condizione d'incandidabilità dell'imputata fosse da escludersi anche alla luce dell'articolo 10, comma 1, lett. e) del citato decreto legislativo (cd. legge Severino). Peraltro, la condanna inflitta dalla sentenza del 2002 a mesi otto di detenzione era inferiore al limite di rilevanza dei due anni di cui al già citato art. 10 comma 1, lett. e) del d. Igs. n.235/2012. 1 2.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 483 cod. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, rilevando che la tesi difensiva non contestava la consapevolezza, nell'imputata, della condanna, ma la conoscenza del rilievo del precedente, ai fini della sussistenza dei requisiti di candidabilità, alla luce del tempo trascorso, dei benefici accordati all'epoca e delle risultanze del certificato del casellario richiesto che recava la scritta "Nulla". Al riguardo, si invoca, qualora dovesse ritenersi sussistente un errore sul precetto, la non chiarezza del dettato normativo, con conseguente scusabilità dell'errore, nella prospettiva applicativa segnata da Corte cost., sent. n. 364 del 1988. In altri termini, a tutto voler concedere, potrebbe essere rivolto all'imputata solo un rimprovero di negligenza o di leggerezza. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso;
b) memoria dell'Avv. Francesco Ciabattoni, il quale, in replica alle notazioni del Sostituto Procuratore generale, insiste nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va preliminarmente precisato che, secondo l'art. 174 cod. pen., in caso di prima condanna a pena detentiva non superiore a due anni ovvero a pena pecuniaria non superiore a euro 516, il giudice «può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale». Già solo questa considerazione di ordine letterale rende priva di fondamento la prospettazione difensiva che, fondata sulle innovazioni introdotte con il d. Igs. n. 112 del 2018, valorizza l'allineamento operato dal legislatore tra quanto deve essere dichiarato dal privato e quanto risulta dal certificato del casellario richiesto dai privati (e, in tal senso, si comprende la portata di Sez. 2, n. 37556 del 30/04/2019, Del Giudice, Rv. 277079 - O e di Sez. 5, n. 838 del 20/10/2020, dep. 2021, Rv. 280128 - 0; Sez. 5, n. 305 del 20/09/2021, dep. 2022, Trezza, Rv. 282641 - 0). Del tutto infondata è, poi, la subordinata prospettazione che aspira ad estrarre l'illecito per il quale sono intervenute le due condanne sofferte dalla ricorrente (ossia quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) 2 dall'area dell'art. 10, comma 1, lett. a) d. Igs. n. 235 del 2012, che fa riferimento all'esistenza di condanna "per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione". Infatti, il rilievo che, all'epoca dei fatti, l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 cit. costituisse una mera circostanza attenuante degli illeciti indicati nei commi precedenti nulla toglie all'oggetto della condanna (ossia uno dei delitti di cui all'art. 73). Così come, la considerazione come autonomo delitto, per effetto delle modifiche normative di cui al d.l. n. 146 del 2013), nulla sposta nelle valutazioni normative, poiché resta ferma l'esistenza di una condanna "per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico". 2. Il secondo motivo è infondato. Va premesso che l'errore sul fatto che, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., esime dalla punibilità, è quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base;
mentre, se la realtà è stata esattamente percepita nel suo concreto essere, non v'è errore sul fatto, bensì errore sull'interpretazione tecnica della realtà e sulle norme che la disciplinano, ininfluente ai fini dell'applicazione della citata disposizione (Sez. 5, n. 1780 del 26/10/2021, dep. 2022, P., Rv. 282471 - 01). Ora, posta l'indiscussa premessa della sufficienza del dolo generico (v., ex multis, Sez. 5, n. 12547 del 08/11/2018, dep. 2019, Sirianni, Rv. 276505 - 0), l'errore che si deduce, quanto alla rilevanza delle condanne riportate ai fini della candidabilità o non della persona, si traduce, infatti, rispetto alla norma incriminatrice della falsa dichiarazione, in un errore sul precetto che non esclude il dolo ai sensi dell'art. 5 cod. pen., salvo che sussista una obiettiva situazione di incertezza sulla portata applicativa o sul contenuto della norma fiscale extra- penale, tale da far ritenere l'ignoranza inevitabile. Nel caso di specie, l'inequivoco riferimento dell'art. 174 cod. pen., ai limiti della non menzione, quando vengano in rilievo profili di carattere elettorale, è il chiaro rinvio dell'art. 10, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 235 del 2012, rendono il quadro normativo di assoluta univocità di lettura. 3. Il Collegio rigetta, pertanto, il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 01/03/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17023 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 01/03/2024 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 aprile 2023, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno, che aveva dichiarato ST FA responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen., per avere prodotto - dopo l'avvenuta elezione quale consigliere presso il Comune di Ascoli Piceno - dichiarazione sostitutiva di certificazione ex d.P.R. n. 445/2000, nella quale falsamente attestava l'insussistenza di cause d'incandidabilità, segnatamente derivanti, nel caso di specie, dalla sentenza di condanna del 08/11/2002, definitiva il 17/04/2003, per un delitto di cui all'art. 73 d. Igs. 309 del 1990 (T.U. stupefacenti). 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del proprio difensore, Avv. Francesco Ciabattoni, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione all'art. 24, comma 1, e 28, comma 8, del d.P.R. 313 del 2002, come modificato dal d. Igs. n. 112 del 2018. Premette la difesa che, con la sentenza di condanna, sopra citata, l'imputata era stata condannata per fatti risalenti al 1992, alla pena di mesi otto, giorni 20 di reclusione, nonché a una multa, fruendo tuttavia dei benefici della sospensione condizionale della pena stessa e della non menzione nel casellario giudiziale. Di conseguenza, alcuna pena risultava dalla copia del certificato giudiziale prodotta dall'imputata ai fini dell'elezione, come risulta agevole comprendere dalla lettura dell'art. 24, comma 1, del d.P.R. 313 del 2002, come modificato dal d. Igs. n.112 del 2018. Da ciò deriverebbe anche, a giudizio della difesa, l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato, posto che l'imputata non era tenuta a dichiarare ciò che non risultava dal certificato giudiziale. 2.1.1 In subordine, si deduce violazione di legge, con riferimento all'art. 10, comma 1, lett. a) ed e) del d. Igs. n.235/2012, in relazione all'art. 2 cod. pen. La Corte d'appello, citando precedenti inconferenti del T.a.r. Campania, avrebbe errato nel disattendere la censura difensiva volta a evidenziare come la condizione d'incandidabilità dell'imputata fosse da escludersi anche alla luce dell'articolo 10, comma 1, lett. e) del citato decreto legislativo (cd. legge Severino). Peraltro, la condanna inflitta dalla sentenza del 2002 a mesi otto di detenzione era inferiore al limite di rilevanza dei due anni di cui al già citato art. 10 comma 1, lett. e) del d. Igs. n.235/2012. 1 2.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 483 cod. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, rilevando che la tesi difensiva non contestava la consapevolezza, nell'imputata, della condanna, ma la conoscenza del rilievo del precedente, ai fini della sussistenza dei requisiti di candidabilità, alla luce del tempo trascorso, dei benefici accordati all'epoca e delle risultanze del certificato del casellario richiesto che recava la scritta "Nulla". Al riguardo, si invoca, qualora dovesse ritenersi sussistente un errore sul precetto, la non chiarezza del dettato normativo, con conseguente scusabilità dell'errore, nella prospettiva applicativa segnata da Corte cost., sent. n. 364 del 1988. In altri termini, a tutto voler concedere, potrebbe essere rivolto all'imputata solo un rimprovero di negligenza o di leggerezza. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso;
b) memoria dell'Avv. Francesco Ciabattoni, il quale, in replica alle notazioni del Sostituto Procuratore generale, insiste nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va preliminarmente precisato che, secondo l'art. 174 cod. pen., in caso di prima condanna a pena detentiva non superiore a due anni ovvero a pena pecuniaria non superiore a euro 516, il giudice «può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale». Già solo questa considerazione di ordine letterale rende priva di fondamento la prospettazione difensiva che, fondata sulle innovazioni introdotte con il d. Igs. n. 112 del 2018, valorizza l'allineamento operato dal legislatore tra quanto deve essere dichiarato dal privato e quanto risulta dal certificato del casellario richiesto dai privati (e, in tal senso, si comprende la portata di Sez. 2, n. 37556 del 30/04/2019, Del Giudice, Rv. 277079 - O e di Sez. 5, n. 838 del 20/10/2020, dep. 2021, Rv. 280128 - 0; Sez. 5, n. 305 del 20/09/2021, dep. 2022, Trezza, Rv. 282641 - 0). Del tutto infondata è, poi, la subordinata prospettazione che aspira ad estrarre l'illecito per il quale sono intervenute le due condanne sofferte dalla ricorrente (ossia quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) 2 dall'area dell'art. 10, comma 1, lett. a) d. Igs. n. 235 del 2012, che fa riferimento all'esistenza di condanna "per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione". Infatti, il rilievo che, all'epoca dei fatti, l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 cit. costituisse una mera circostanza attenuante degli illeciti indicati nei commi precedenti nulla toglie all'oggetto della condanna (ossia uno dei delitti di cui all'art. 73). Così come, la considerazione come autonomo delitto, per effetto delle modifiche normative di cui al d.l. n. 146 del 2013), nulla sposta nelle valutazioni normative, poiché resta ferma l'esistenza di una condanna "per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico". 2. Il secondo motivo è infondato. Va premesso che l'errore sul fatto che, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., esime dalla punibilità, è quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base;
mentre, se la realtà è stata esattamente percepita nel suo concreto essere, non v'è errore sul fatto, bensì errore sull'interpretazione tecnica della realtà e sulle norme che la disciplinano, ininfluente ai fini dell'applicazione della citata disposizione (Sez. 5, n. 1780 del 26/10/2021, dep. 2022, P., Rv. 282471 - 01). Ora, posta l'indiscussa premessa della sufficienza del dolo generico (v., ex multis, Sez. 5, n. 12547 del 08/11/2018, dep. 2019, Sirianni, Rv. 276505 - 0), l'errore che si deduce, quanto alla rilevanza delle condanne riportate ai fini della candidabilità o non della persona, si traduce, infatti, rispetto alla norma incriminatrice della falsa dichiarazione, in un errore sul precetto che non esclude il dolo ai sensi dell'art. 5 cod. pen., salvo che sussista una obiettiva situazione di incertezza sulla portata applicativa o sul contenuto della norma fiscale extra- penale, tale da far ritenere l'ignoranza inevitabile. Nel caso di specie, l'inequivoco riferimento dell'art. 174 cod. pen., ai limiti della non menzione, quando vengano in rilievo profili di carattere elettorale, è il chiaro rinvio dell'art. 10, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 235 del 2012, rendono il quadro normativo di assoluta univocità di lettura. 3. Il Collegio rigetta, pertanto, il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 01/03/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente