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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/10/2025, n. 3212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3212 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 13526/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.11.2024 da 1) (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...] con gli Avv.ti Raffale Abbonizio, presso il quale ha eletto domicilio telematico e AF TE e
2) (C.F.: ), nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(Federazione Russa) il 01.07.1988, cittadinanza italiana, residente a [...],con gli Avv.ti Raffale Abbonizio, presso il quale ha eletto domicilio telematico e AF TE
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 28.06.2019 nel comune di MILANO e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune, al n. 0900 P. 1 S. R. 01. In regime di separazione dei beni.
con i seguenti figli: (C.F. ), nata a [...] il Persona_1 CodiceFiscale_3
10.08.2019, cittadinanza Italiana;
altro componente del nucleo familiare: (C.F. Parte_3 C.F._4
), nato a [...] il [...], cittadinanza Russa, da una
[...] precedente relazione intrattenuta con altra persona dalla sig.ra Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1)- la figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori, secondo le norme Persona_1 sull'affido condiviso, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, con l'impegno da parte di entrambi i genitori di educarla ed istruirla;
2)- disporre l'assegnazione della casa coniugale di MILANO alla Via Capponi n. 12, in favore della sig.ra nella quale, quest'ultima, avrà diritto di abitare unitamente alla Parte_2 piccola ed al minore Persona_1 Parte_3
3)- il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento della figlia e di fino alla loro Persona_1 Parte_3 indipendenza economica, la somma complessiva di € 1.000,00 (€ 500,00 per ogni bambino) somma che sarà versata alla sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni Parte_2 mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4)- le spese ordinarie sostenute dalla sig.ra in favore dei bambini (a Parte_2 titolo di esempio: cibo, abbigliamento, cure mediche ordinarie, farmaci da banco, materiale scolastico di cancelleria, zaino, viaggio scolastico giornaliero, ecc.), dovranno essere debitamente documentate al sig. alla fine di ogni mese. Laddove alla fine del mese le spese ordinarie sostenute Parte_1 in favore dei figli dovessero superare l'importo di € 1.000,00 il sig. provvederà a Persona_1 corrispondere la differenza. Laddove, invece, le spese sostenute in favore dei figli dovessero essere di misura inferiore alla corrisposta somma di € 1.000,00 l'importo residuo andrà in compensazione per il mese successivo (a titolo di esempio: laddove le spese mensili saranno pari ad € 600,00 il residuo importo di € 400,00 andrà in compensazione per il mese successivo ed il sig. Persona_1 provvederà a corrispondere il solo importo di € 600,00. Laddove invece le spese mensili saranno pari ad € 1.200,00, il mese successivo il sig. verserà € 200,00 ulteriori e cosi via); Persona_1
5)- il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento e fino a quando la stessa non instaurerà una relazione stabile che sfocerà in una convivenza o in un matrimonio con altra persona, l'importo di € 1.500,00 al mese, somma che sarà versata alla sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà Parte_2 annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
6)- saranno a totale carico del sig. tutte le spese straordinarie extra assegno Parte_1 relative alla figlia minore ed al minore e Persona_1 Parte_3 quindi:
− spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
− spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
− spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
− spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
− spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli);
7)- saranno, inoltre, a totale carico del sig. il pagamento di tutte le utenze, Parte_1 comprese le spese condominiali, ordinarie e straordinarie, relative alla abitazione di Via Piero Capponi n. 12 in Milano (oltre ovviamente al pagamento delle rate del mutuo dell'abitazione di Via Capponi n. 12);
8)- saranno, altresì, a carico del sig. il pagamento delle residue rate del mutuo in Pt_1 Persona_1 essere in relazione all'abitazione di Via Raffaello Sanzio n. 1, con contestuale esenzione e liberazione della sig.ra dal pagamento delle stesse, ed il pagamento di tutte le utenze Parte_2 relative alla predetta abitazione di Via Raffaello Sanzio, comprese le spese condominiali, ordinarie e straordinarie.
REGOLAMENTAZIONE DELLE CONDIZIONI DELLA PROLE E DIRITTO DI VISITA:
A) Gli atti di ordinaria amministrazione relativi alla figlia ed al minore Persona_1 potranno essere esercitati singolarmente dal genitore con il quale, in quel Parte_3 momento il minore si trova, mentre tutte le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere prese congiuntamente da entrambi i genitori;
B) Entrambi i genitori avranno il diritto / dovere di mantenere, istruire ed educare i figli minori e dovranno, per assicurarne il migliore sviluppo della personalità, agire soddisfacendo le loro esigenze materiali, morali e psicologiche;
C) Il diritto di visita (che con il consenso della sig.ra viene esteso anche al Parte_2 piccolo al fine di non privare il minore dell'unica figura paterna di riferimento e garantendo, Pt_3 in tal modo, la continuità del legame affettivo tra ed il sig. evitando un'altro evento Pt_3 Persona_1 traumatico per il bambino), verrà esercitato con le seguenti modalità:
− la piccola ed il minore staranno con la madre Persona_1 Parte_3 [...]
dal lunedì mattina fino al venerdì sera;
Parte_2 − la figlia , ed il minore staranno con il sig. Persona_1 Parte_3 [...]
tutti i weekend dalle ore 18:00 / 20:00 del venerdì sera alle ore 18:00 / 21:00 della Parte_1
domenica sera, in base alle esigenze lavorative del sig. ; Parte_1
− il sig. si riserva il diritto di avere almeno 1 weekend libero al mese dando Parte_1 un preavviso di almeno una settimana alla sig.ra Parte_2
− il sig. potrà avere con se la figlia ed il piccolo dal 20 Luglio al Parte_1 Per_1 Pt_3
31 Agosto, salvo diversi accordi tra le parti. La sig.ra potrà, invece, avere con Parte_2 sé la figlia e il piccolo nei mesi di giugno, dalla fine della scuola, e di luglio, con Per_1 Pt_3 possibilità di recarsi in Russia;
− i giorni di Natale (24, 25 e 26 dicembre) saranno trascorsi preferibilmente tutti insieme, salvo diversi accordi tra le parti, mentre i giorni di Capodanno (30, 31 e 1 Gennaio) saranno trascorsi dai minori ad anni alterni con il sig. o la sig.ra ; Parte_1 Parte_2
− I giorni di Natale 2024 saranno trascorsi insieme dai ricorrenti unitamente ai figli;
− Il sig. potrà avere con se i bambini durante le vacanze Pasquali ed altre Parte_1 festività, salvo diversi accordi tra le parti.
− I compleanni dei bambini saranno trascorsi preferibilmente insieme salvo diversi accordi tra le parti;
il signor garantirà comunque alla signora la possibilità di vedere Persona_1 Parte_2 la figlia il giorno del compleanno di quest'ultima;
− Nei giorni di visita del padre i minori saranno prelevati sempre a cura del padre e riportati presso l'abitazione della madre in Milano alla Via Capponi n. 12 negli orari concordati;
− Entrambi i genitori avranno l'obbligo di comunicare all'altro il proprio recapito, anche solo telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori;
se per qualsiasi ragione (turismo, vacanze studio, ecc.) uno dei genitori deciderà di fare un viaggio all'estero, dovrà chiedere all'altro il consenso per portare con sé il minore e per il rilascio del documento valido per l'espatrio del minore stesso. Il predetto consenso, che sarà rilasciato dal genitore interpellato, potrà essere negato solo dietro una seria e grave motivazione sottoscritta;
− Saranno a carico del sig. le spese di viaggio delle eventuali vacanze Parte_1 in Russia della signora con i bambini, sempre previo accordo tra le parti e Parte_2 previa autorizzazione del sig. . Persona_1
ULTERIORI PATTUIZIONI:
− la signora trasferirà al signor la piena proprietà Parte_2 Parte_1 dell'appartamento di Via Raffaello Sanzio n. 1 in Milano;
− il signor si accollerà il residuo debito da mutuo stipulato per l'acquisto Parte_4 della detta abitazione e garantito da ipoteca sullo stesso immobile;
− il signor verserà, per l'acquisto della piena proprietà dell'appartamento di Parte_1
Via Raffaello Sanzio, una somma non superiore a euro 90.000,00 (novantamila);
− La sig.ra conserverà il diritto di abitazione presso la casa coniugale sita Parte_2 in Milano alla Via Piero Capponi n. 12 fino a quando la stessa non si rifarà una vita intraprendendo una relazione stabile che sfocerà in una relazione di convivenza e/o matrimonio con un'altra persona;
− e conserveranno il diritto di abitare la casa sita in Persona_1 Parte_3
Milano alla Via Piero Capponi n. 12 sino a quando gli stessi non diventeranno autonomi;
− Il sig. si impegna a coprire le eventuali spese mediche della sig.ra Parte_1 [...]
laddove queste non siano coperte dal sistema sanitario nazionale;
Parte_2
− Il sig. si impegna, laddove possibile, a far rientrare la sig.ra Parte_1 [...]
nella polizza assicurativa del lavoro. Parte_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Le parti con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che con il nucleo familiare convive stabilmente (nato a Parte_3
SE (Federazione Russa) il 05.03.2015, cittadinanza Russa, da una precedente relazione intrattenuta con altra persona dalla sig.ra e che le parti hanno Parte_2 regolamentato anche i rapporti economici e di frequentazione del Sig. con il Parte_1 minore. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28.06.2019 nel comune di MILANO (e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune, al n. 0900 P. 1 S. R. 01), dai coniugi e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla figlia minore ed ai Persona_1 rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio inerenti al minore ed ai Parte_3 rapporti economici;
4) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
6) Nulla sulle spese;
7) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, dove l'atto è stato parimenti trascritto, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.11.2024 da 1) (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...] con gli Avv.ti Raffale Abbonizio, presso il quale ha eletto domicilio telematico e AF TE e
2) (C.F.: ), nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(Federazione Russa) il 01.07.1988, cittadinanza italiana, residente a [...],con gli Avv.ti Raffale Abbonizio, presso il quale ha eletto domicilio telematico e AF TE
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 28.06.2019 nel comune di MILANO e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune, al n. 0900 P. 1 S. R. 01. In regime di separazione dei beni.
con i seguenti figli: (C.F. ), nata a [...] il Persona_1 CodiceFiscale_3
10.08.2019, cittadinanza Italiana;
altro componente del nucleo familiare: (C.F. Parte_3 C.F._4
), nato a [...] il [...], cittadinanza Russa, da una
[...] precedente relazione intrattenuta con altra persona dalla sig.ra Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1)- la figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori, secondo le norme Persona_1 sull'affido condiviso, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, con l'impegno da parte di entrambi i genitori di educarla ed istruirla;
2)- disporre l'assegnazione della casa coniugale di MILANO alla Via Capponi n. 12, in favore della sig.ra nella quale, quest'ultima, avrà diritto di abitare unitamente alla Parte_2 piccola ed al minore Persona_1 Parte_3
3)- il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento della figlia e di fino alla loro Persona_1 Parte_3 indipendenza economica, la somma complessiva di € 1.000,00 (€ 500,00 per ogni bambino) somma che sarà versata alla sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni Parte_2 mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4)- le spese ordinarie sostenute dalla sig.ra in favore dei bambini (a Parte_2 titolo di esempio: cibo, abbigliamento, cure mediche ordinarie, farmaci da banco, materiale scolastico di cancelleria, zaino, viaggio scolastico giornaliero, ecc.), dovranno essere debitamente documentate al sig. alla fine di ogni mese. Laddove alla fine del mese le spese ordinarie sostenute Parte_1 in favore dei figli dovessero superare l'importo di € 1.000,00 il sig. provvederà a Persona_1 corrispondere la differenza. Laddove, invece, le spese sostenute in favore dei figli dovessero essere di misura inferiore alla corrisposta somma di € 1.000,00 l'importo residuo andrà in compensazione per il mese successivo (a titolo di esempio: laddove le spese mensili saranno pari ad € 600,00 il residuo importo di € 400,00 andrà in compensazione per il mese successivo ed il sig. Persona_1 provvederà a corrispondere il solo importo di € 600,00. Laddove invece le spese mensili saranno pari ad € 1.200,00, il mese successivo il sig. verserà € 200,00 ulteriori e cosi via); Persona_1
5)- il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento e fino a quando la stessa non instaurerà una relazione stabile che sfocerà in una convivenza o in un matrimonio con altra persona, l'importo di € 1.500,00 al mese, somma che sarà versata alla sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà Parte_2 annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
6)- saranno a totale carico del sig. tutte le spese straordinarie extra assegno Parte_1 relative alla figlia minore ed al minore e Persona_1 Parte_3 quindi:
− spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
− spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
− spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
− spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
− spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli);
7)- saranno, inoltre, a totale carico del sig. il pagamento di tutte le utenze, Parte_1 comprese le spese condominiali, ordinarie e straordinarie, relative alla abitazione di Via Piero Capponi n. 12 in Milano (oltre ovviamente al pagamento delle rate del mutuo dell'abitazione di Via Capponi n. 12);
8)- saranno, altresì, a carico del sig. il pagamento delle residue rate del mutuo in Pt_1 Persona_1 essere in relazione all'abitazione di Via Raffaello Sanzio n. 1, con contestuale esenzione e liberazione della sig.ra dal pagamento delle stesse, ed il pagamento di tutte le utenze Parte_2 relative alla predetta abitazione di Via Raffaello Sanzio, comprese le spese condominiali, ordinarie e straordinarie.
REGOLAMENTAZIONE DELLE CONDIZIONI DELLA PROLE E DIRITTO DI VISITA:
A) Gli atti di ordinaria amministrazione relativi alla figlia ed al minore Persona_1 potranno essere esercitati singolarmente dal genitore con il quale, in quel Parte_3 momento il minore si trova, mentre tutte le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere prese congiuntamente da entrambi i genitori;
B) Entrambi i genitori avranno il diritto / dovere di mantenere, istruire ed educare i figli minori e dovranno, per assicurarne il migliore sviluppo della personalità, agire soddisfacendo le loro esigenze materiali, morali e psicologiche;
C) Il diritto di visita (che con il consenso della sig.ra viene esteso anche al Parte_2 piccolo al fine di non privare il minore dell'unica figura paterna di riferimento e garantendo, Pt_3 in tal modo, la continuità del legame affettivo tra ed il sig. evitando un'altro evento Pt_3 Persona_1 traumatico per il bambino), verrà esercitato con le seguenti modalità:
− la piccola ed il minore staranno con la madre Persona_1 Parte_3 [...]
dal lunedì mattina fino al venerdì sera;
Parte_2 − la figlia , ed il minore staranno con il sig. Persona_1 Parte_3 [...]
tutti i weekend dalle ore 18:00 / 20:00 del venerdì sera alle ore 18:00 / 21:00 della Parte_1
domenica sera, in base alle esigenze lavorative del sig. ; Parte_1
− il sig. si riserva il diritto di avere almeno 1 weekend libero al mese dando Parte_1 un preavviso di almeno una settimana alla sig.ra Parte_2
− il sig. potrà avere con se la figlia ed il piccolo dal 20 Luglio al Parte_1 Per_1 Pt_3
31 Agosto, salvo diversi accordi tra le parti. La sig.ra potrà, invece, avere con Parte_2 sé la figlia e il piccolo nei mesi di giugno, dalla fine della scuola, e di luglio, con Per_1 Pt_3 possibilità di recarsi in Russia;
− i giorni di Natale (24, 25 e 26 dicembre) saranno trascorsi preferibilmente tutti insieme, salvo diversi accordi tra le parti, mentre i giorni di Capodanno (30, 31 e 1 Gennaio) saranno trascorsi dai minori ad anni alterni con il sig. o la sig.ra ; Parte_1 Parte_2
− I giorni di Natale 2024 saranno trascorsi insieme dai ricorrenti unitamente ai figli;
− Il sig. potrà avere con se i bambini durante le vacanze Pasquali ed altre Parte_1 festività, salvo diversi accordi tra le parti.
− I compleanni dei bambini saranno trascorsi preferibilmente insieme salvo diversi accordi tra le parti;
il signor garantirà comunque alla signora la possibilità di vedere Persona_1 Parte_2 la figlia il giorno del compleanno di quest'ultima;
− Nei giorni di visita del padre i minori saranno prelevati sempre a cura del padre e riportati presso l'abitazione della madre in Milano alla Via Capponi n. 12 negli orari concordati;
− Entrambi i genitori avranno l'obbligo di comunicare all'altro il proprio recapito, anche solo telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori;
se per qualsiasi ragione (turismo, vacanze studio, ecc.) uno dei genitori deciderà di fare un viaggio all'estero, dovrà chiedere all'altro il consenso per portare con sé il minore e per il rilascio del documento valido per l'espatrio del minore stesso. Il predetto consenso, che sarà rilasciato dal genitore interpellato, potrà essere negato solo dietro una seria e grave motivazione sottoscritta;
− Saranno a carico del sig. le spese di viaggio delle eventuali vacanze Parte_1 in Russia della signora con i bambini, sempre previo accordo tra le parti e Parte_2 previa autorizzazione del sig. . Persona_1
ULTERIORI PATTUIZIONI:
− la signora trasferirà al signor la piena proprietà Parte_2 Parte_1 dell'appartamento di Via Raffaello Sanzio n. 1 in Milano;
− il signor si accollerà il residuo debito da mutuo stipulato per l'acquisto Parte_4 della detta abitazione e garantito da ipoteca sullo stesso immobile;
− il signor verserà, per l'acquisto della piena proprietà dell'appartamento di Parte_1
Via Raffaello Sanzio, una somma non superiore a euro 90.000,00 (novantamila);
− La sig.ra conserverà il diritto di abitazione presso la casa coniugale sita Parte_2 in Milano alla Via Piero Capponi n. 12 fino a quando la stessa non si rifarà una vita intraprendendo una relazione stabile che sfocerà in una relazione di convivenza e/o matrimonio con un'altra persona;
− e conserveranno il diritto di abitare la casa sita in Persona_1 Parte_3
Milano alla Via Piero Capponi n. 12 sino a quando gli stessi non diventeranno autonomi;
− Il sig. si impegna a coprire le eventuali spese mediche della sig.ra Parte_1 [...]
laddove queste non siano coperte dal sistema sanitario nazionale;
Parte_2
− Il sig. si impegna, laddove possibile, a far rientrare la sig.ra Parte_1 [...]
nella polizza assicurativa del lavoro. Parte_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Le parti con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che con il nucleo familiare convive stabilmente (nato a Parte_3
SE (Federazione Russa) il 05.03.2015, cittadinanza Russa, da una precedente relazione intrattenuta con altra persona dalla sig.ra e che le parti hanno Parte_2 regolamentato anche i rapporti economici e di frequentazione del Sig. con il Parte_1 minore. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28.06.2019 nel comune di MILANO (e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune, al n. 0900 P. 1 S. R. 01), dai coniugi e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla figlia minore ed ai Persona_1 rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio inerenti al minore ed ai Parte_3 rapporti economici;
4) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
6) Nulla sulle spese;
7) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, dove l'atto è stato parimenti trascritto, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai