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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11708 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3231/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai di- fensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies III comma c.p.c. nella causa iscritta al n.
3231/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta in Napoli alla Via San Dome- Parte_1 C.F._1
nico n. 62 presso lo studio dell'Avv. CERCHIA LUCA (c.f.: ) dal quale C.F._2
è rappr.ta e difesa giusta procura in atti.
- Appellante
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Controparte_1 P.IVA_1
Napoli alla Via dei Cimbri 23, presso lo studio dell'avv. Gaetano Carlizzi, cod. fisc.
, che la rapp.ta e difende con procura generale alle liti del 18 C.F._3
dicembre 2014 per atto Notaio di Treviso (Rep. n. 186905, Persona_1
Racc. n. 30367).
- Appellato
NONCHE'
, (cod. fisc. , nata a [...] il [...] ed ivi CP_2 C.F._4
res.te al Vicoletto Zuroli n. 4.
- Appellata contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7 febbraio 2024 (appellata e 8 febbraio 2024 (appellata ), la Sig.ra ha impugnato la CP_1 CP_2 Parte_1
sentenza n. 32133/23, resa dal Giudice di Pace di Napoli, in persona del dott. Alonzo della 3^ Sez. Civ., pubblicata il 13.07.2023, con cui veniva rigettata la sua domanda di risarcimento per le lesioni personali subite, e condannata alla refusione delle spese di giudizio in favore della convenuta Controparte_1
Le lamentate lesioni, a dire dell'attrice, erano derivate dal sinistro verificatosi in data 08/10/2012 alle ore 18:00 circa, allorquando l'istante stava camminando in Napoli alla Via Delle Zite, sul margine destro della strada, e veniva investita dall'autovettura
Fiat 500 tg. DS206TS, condotta dal sig. , che percorreva la suddetta Via Persona_2
in direzione Via dei Tribunali, risultata di proprietà della sig.ra , CP_2
assicurata per la con la CP_3 Controparte_4
A causa dell'urto, l'istante subiva lesioni personali per la cura delle quali veniva trasportata presso il P.O S.M Loreto Nuovo, dove le veniva diagnosticata una “contusio- ne caviglia sx”, con prognosi di cinque giorni ed immobilizzazione;
a seguito di ulteriori controlli specialistici le veniva prescritta una terapia medica e fisica e diagnosticata una peritendinite della regione posteriore del calcagno.
Dopo la guarigione, l'istante ha lamentato la sussistenza di postumi permanenti quantificati nella misura di danno biologico al 4% (per un totale di € 3.321,67), oltre ITT di 7 gg. (di € 324,03), ITP di 30 gg. al 50% (di € 694,35), ITP di gg. 60 al 25% (di € 694,35), spese mediche € 2.500,00 e spese di trasporto di € 158,30, per un totale di € 7.692,70.
Pertanto, la sig.ra agiva nel giudizio di primo grado per ottenere il risar- Parte_1
cimento dei danni subiti.
La si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità, Controparte_1
l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento e la nullità della domanda ai sensi degli artt. 613 e 614 c.p.c.
Escussi i testimoni , e , il giudi- Persona_2 Testimone_1 Testimone_2
ce di prime cure ha dichiarato la domanda improponibile perché l'attrice non ha dimostrato di aver validamente costituito in mora la compagnia assicurativa secondo le
2
procedure obbligatorie previste dal Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005, artt.
143, 145, 148). Inoltre, nella raccomandata di costituzione in mora era indicato un codice fiscale errato, circostanza che avrebbe aggravato la mancanza di regolarità. Tale vizio preliminare ha assorbito ogni esame del merito.
Secondo l'appellante, il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che mancassero i dati necessari e il Modello CAI, quando invece la compagnia assicuratrice era stata posta in condizione di istruire la pratica sin dal 2012: aveva acquisito la denuncia di sinistro, effettuato visita medico-legale e raccolto tutte le informazioni utili, ma non aveva mai formulato alcuna offerta risarcitoria entro i termini di legge.
L'appello evidenzia inoltre che il codice fiscale dell'attrice era stato correttamen- te indicato nella richiesta di risarcimento, contrariamente a quanto affermato dal
Giudice di Pace.
Ha sottolineato come tale errore, unitamente alla rigidità interpretativa, abbia portato a una pronuncia ingiusta e in contrasto con la ratio della normativa, che mira a garantire la possibilità di una congrua offerta risarcitoria, non a sanzionare mere irregolarità formali.
Infine, l'appellante ha chiesto la riforma della statuizione sulle spese di lite, con condanna delle convenute al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In conclusione, ha chiesto che il Tribunale dichiari la domanda originaria proponi- bile e procedibile, disponga una C.T.U. medico-legale per accertare i postumi e condanni le convenute al risarcimento dei danni, quantificati in circa € 9.308,53 o nella somma ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione.
Costituitasi in giudizio, la ha impugnato le avverse pretese, ri- Controparte_1
tenute infondate, ed ha chiesto il rigetto della domanda, rilevando che, anche all'esito dell'istruttoria svolta, la domanda non risulti provata.
Ha eccepito poi l'inattendibilità della teste, sig.ra , che avrebbe ri- Testimone_1
ferito su di un fatto avvenuto ben dieci anni prima della deposizione, e con dettagli non riportati da parte attrice.
Ha rilevato poi che, con riferimento alla descrizione dei fatti effettuata dalle te- stimoni, l'unico dato certo era che sui margini della strada vi fossero delle auto in sosta
3
e che la sig.ra procedeva occupando la sede stradale. Parte_1
Pertanto, la ha ritenuto non provato l'accadimento CP_1
dell'investimento, nè il coinvolgimento del veicolo convenuto, nè la dinamica dei fatti ed il nesso causale tra l'evento e le lesioni.
In via subordinata ha rilevato la configurabilità della previsione di cui all'art. 1227
c.c., che disciplina il caso del concorso del fatto colposo del danneggiato nella causazio- ne dell'evento.
All'udienza del 7.10.2024 veniva formulata proposta transattiva di cui all'art. 185 bis c.p.c., a cui l'appellata ometteva di aderire.
Veniva ammessa ed espletata la CTU medico legale ad opera della dott.ssa
[...]
Per_3
All'udienza del 25.09.2025, la causa veniva rinviata al 10.11.2025 per la discussio- ne e decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note ex art.127 ter c.p.c..
********
L'appello risulta fondato, e deve trovare accoglimento, per i seguenti motivi.
Palesemente fondata è la censura avverso la declaratoria di improponibilità della domanda contenuta in motivazione a pagina 4 della sentenza, declaratoria che, peraltro, si pone in palese contraddizione con il dispositivo, ove, invece, si rinviene una immotiva- ta ed irragionevole statuizione di “rigetto” della domanda.
Orbene l'impianto motivazionale a supporto della dichiarata improponibilità ap- pare del tutto carente, in quanto si traduce nel generico richiamo alla normativa di settore ed ai principi giurisprudenziali affermati in ordine all'incompletezza della messa in mora, senza, tuttavia, specificamente analizzare e censurare la documentazione prodotta, a tal fine, dall'attrice.
L'unica specifica censura investe un presunto errore nell'indicazione del codice fi- scale della persona danneggiata nella missiva di messa in mora ricevuta dalla compagnia di assicurazione in data 14 novembre 2012.
Orbene appaiono pienamente fondati i rilievi mossi dall'appellante in ordine all'erroneità di tale statuizione alla luce della documentazione tempestivamente
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prodotta che testimonia l'assenza di qualsivoglia carenza contenutistica dell'atto di messa in mora e di errori in ordine all'individuazione del codice fiscale della persona danneggiata. Sul punto è sufficiente fare integrale rinvio alle argomentazioni addotte nell'atto di appello alle pagine da 7 ad 11, che contengono la puntuale rappresentazio- ne delle ragioni fondanti l'erroneità della sentenza gravata.
Ciò detto, occorre passare ad analizzare il merito della domanda risarcitoria.
Orbene la dinamica del sinistro come descritta in citazione può dirsi provata alla luce:
• dell'atteggiamento di generica contestazione tenuto dalla compagnia di assicura- zione convenuta in occasione della costituzione nel giudizio di primo grado, ove ha, peraltro, espressamente richiamato la denunzia di sinistro proveniente dalla pro- pria assicurata (signora , senza delineare profili atti a far concre- CP_2
tamente dubitare dell'attendibilità di tale dichiarazione in ordine al verificarsi del sinistro ed al coinvolgimento dell'appellante; totalmente privo di supporto proba- torio è risultato, inoltre, l'assunto secondo cui l'investimento sarebbe ascrivibile al- la responsabilità di terzi non identificati;
• delle prove testimoniali acquisite nel corso del giudizio di primo grado, che hanno sostanzialmente confermato l'assunto attoreo, senza che siano emersi concreti elementi atti a far dubitare dell'attendibilità e credibilità degli stessi;
l'appellata compagnia, sia in sede di comparsa conclusionale relativa al giudizio di primo gra- do che in occasione della costituzione nel giudizio di gravame, ha svolto contesta- zioni quanto mai generiche in ordine alle dichiarazioni rese dai testimoni, che non appaiono idonee a scalfire la valutazione sopra operata, ancor più alla luce della denunzia di sinistro espressamente proveniente dalla propria assicurata;
• dell'omessa comparizione dell'appellata contumace al fine di CP_2
rendere l'interrogatorio formale deferitole dall'attrice, ciò nel corso del giudizio di primo grado;
• della valutazione di piena attendibilità tra lesioni e dinamica del sinistro descritta in citazione operata dal ctu nominato in sede di gravame (dottoressa Per_4
mondi), in alcun modo contrastata dall'appellata compagnia di assicurazione;
tale
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valutazione di compatibilità è altresì presente nella perizia medico legale deposita- ta da d a firma del proprio fiduciario. CP_1
Conclusivamente la sentenza va riformata in quanto ritiene questo Giudice che possano dirsi provati gli elementi costitutivi della domanda con conseguente afferma- zione della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo in titolarità dell'appellata contumace;
neppure può ipotizzarsi un concorso di colpa del pedone, trovando piena operatività la presunzione di responsabilità di cui all'art.2054 1° comma c.c. e non essendo state dedotte e provate circostanze atte ad avvalorare il predetto concorso;
possono, in particolare, pienamente condividersi le argomentazioni addotte dalla difesa dell'appellante nella comparsa conclusionale depositata il 27 ottobre 2025, ove ha sostenuto che “nessuna colpa può imputarsi all'appellante, poiché ella si trovava suo malgrado a transitare in Vico delle Zite tenendo strettamente la destra e passando di fianco alle auto ferme in sosta selvaggia sui marciapiedi ivi esistenti, senza avere alcuna altra possibilità per potervi transitare. Dunque l'inutile tentativo di controparte, che già in primo grado aveva ipotizzato una sorta di corresponsabilità da parte del pedone, è destinato a naufragare nel nulla, essendo invece stata ampiamente provata la piena ed esclusiva responsabilità del conducente : questi infatti, mentre Persona_2
era alla guida della Fiat 500 di proprietà della propria madre , soprag- CP_2
giungendo alle spalle dell'istante, con la ruota anteriore destra ha investito la parte posteriore del piede sinistro della , che come detto era impossibilitata ad Parte_1
utilizzare il marciapiedi, senza aver quindi osservato una condotta di guida accorta e prudente, specie tenuto conto delle difficoltà di transito in Vico delle Zite a causa della carreggiata di molto ridotta dalla presenza delle auto in sosta selvaggia e, ancor più, dalla presenza di pedoni in transito”; tali affermazioni, invero, hanno trovato piena conferma nelle deposizioni testimoniali acquisite in atti.
Venendo alla quantificazione dei danni, ritiene questo Giudice che possano esse- re valorizzate e condivise le risultanze della CTU depositata in atti il 1.07.2025, a firma della dottoressa in particolare è stata accertata la durata della malat- Persona_3
tia, derivata dalle lesioni descritte: è stata, quindi, riconosciuta l'Inabilità Temporanea
Assoluta di 5 giorni, l'Inabilità Temporanea Parziale di 40 giorni, di cui 10 al 75%, 15
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giorni al 50 % e 15 giorni al 25%.
Inoltre, ha rilevato che il danno biologico permanente sia da valutare nella misura del 2%, accertando che “Non residua limitazione nei movimenti di flesso estensione del piede e quindi sulla sfera relazionale. Persistono limitazioni nello svolgimento delle attività quotidiane (camminare, mantenimento della stazione eretta per periodi prolun- gati, cambiamenti climatici)”.
Applicando le tabelle contenute nel D.M. del 08.06.2022, in G.U. n. 144 del
22.06.2022, previste per i danni di lieve entità (c.d. micropermanenti) e riconoscendo un danno morale nella misura del 20,00% (tenuto conto della presumibile sofferenza psichica patita in ragione dei postumi permanenti riportati;
ciò dicasi in particolare per le limitazioni nello svolgimento delle attività quotidiane), spetta all'attrice (49enne alla data di stabilizzazione dei postumi) l'importo di 3.648,55.
Occorre a tal punto procedere ad analizzare le ulteriori richieste risarcitorie, aventi ad oggetto il rimborso delle spese sanitarie sostenute.
In citazione parte attrice ha chiesto riconoscersi euro 2.500,00 per spese mediche ed euro 158,30 per spese di trasporto, importo rideterminato con la memoria conclu- sionale depositata in data 27 ottobre 2025, ove parte appellante invoca il rimborso delle seguenti spese sanitarie sostenute in relazione alle lesioni conseguenti al sinistro;
trattasi, in particolare, di spese mediche (tutte documentate come da ricevute fiscali, fatture e tickets sanitari già in atti) così contraddistinte:
➢ n. 10 sedute di Tecarterapia Studio Associato Ma.re.l € 235,81;
➢ n. 2 sedute di Tecarterapia Centro Juvena € 50,00;
➢ n. 4 sedute di Tecarterapia Centro Juvena € 142,00;
➢ n. 10 sedute di esercizi propriocettivi Studio Associato Ma.re.l € 157,81;
➢ visite specialistiche in intramoenia e visita fisiatrica con terapia € 385,81;
➢ fattura per acquisto tutore DI NE € 160,00;
➢ scontrini fiscali per acquisto prodotti farmaceutici € 633,74; per un totale di spese mediche documentate ritenute congrue dal C.T.U. pari ad €
1.765,17.
Ad esse, poi, vanno aggiunti anche i seguenti ulteriori importi recati dalla Fattura
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n. 31 del 12/02/2013 emessa dallo Studio Associato Ma.re.l per le attività relative alla
CTP stragiudiziale (visita, redazione consulenza di parte, partecipazione alla visita del
CTP € 611,25. CP_1
Ritiene questo Giudice che le spese di cui sopra possono essere riconosciute, con esclusione, tuttavia, di quelle correlate agli scontrini fiscali per acquisto di farmaci, in quanto dalla lettura degli stessi non è dato comprendere quali siano i farmaci e/o i presidi sanitari acquistati, sicchè non può dirsi provata la correlazione dell'acquisto alle esigenze terapeutiche discendenti dalle lesioni oggetto di causa;
lo stesso dicasi per le invocate spese di trasporto, il cui deposito avrebbe dovuto essere affiancato da un'ulteriore specifica ed ulteriore attività di allegazione e probatoria diretta a porre in correlazione gli spostamenti con le esigenze curative.
Va, invece, sicuramente riconosciuto il rimborso delle spese di ctp sostenute nella fase stragiudiziale e dirette a redigere una propria ctp nonché a partecipare alle opera- zioni peritali presso il fiduciario della compagnia di assicurazione.
Conclusivamente può riconoscersi, a titolo di rimborso spese sanitarie sostenute l'importo complessivo di euro 1.742,68 che, sommato all'importo già riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale, conduce alla somma di euro 5.391,23.
Su detti importi, da ritenere debiti di valore, vanno calcolati la svalutazione e gli interessi legali dal giorno del sinistro alla data di pubblicazione della presente decisione, con i criteri stabiliti nella nota Sentenza della Cassazione a S.U. n. 1712 del 17.2.1995, ovvero gli interessi al tasso legale vanno riconosciuta a partire dalla data del sinistro sulla somma devalutata a tale data e poi rivalutata anno per anno sino alla presente decisione;
sulla somma così liquidata, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo vanno riconosciuti gli ulteriori eventuali interessi al tasso legale.
Applicando i predetti criteri, si addiviene all'importo complessivo di euro
6.189,43 (euro 5.391,23 + euro 798,20 a titolo di interessi calcolati secondo il criterio sopra individuato).
Conclusivamente le appellate vanno condannate in solido al pagamento in favore dell'appellante del complessivo importo di euro 6.189,43, oltre ulteriori interessi al tasso legale dalla data del deposito della presente sentenza e sino al soddisfo.
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Le spese legali, relative al giudizio di primo grado e di appello, seguono la soc- combenza delle appellate e vanno liquidate facendo applicazione delle tariffe di cui al
DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente alla misura entro cui la domanda ha trovato concreto accoglimento e dei valori medi, tenuto conto dell'impegnativa attività difensiva imposta dall'atteggiamento difensivo posto in essere dall'appellata compagnia di assicurazione e volto ad ingiustificatamente negare qualsi- voglia risarcimento, pur a fronte dell'evidenza della fondatezza della domanda attorea;
tale atteggiamento si è finanche tradotto nel rifiuto, senza giustificato motivo, della proposta transattiva formulata da questo Giudice ai sensi dell'art.185 bis c.p.c. con l'ordinanza del 7 ottobre 2024 ed espressamente accettata dall'appellante, proposta i cui contenuti erano significativamente più favorevoli, sotto il profilo economico, rispetto alle statuizioni di condanna discendenti dalla presente sentenza, sia in ordine al quantum risarcitorio concretamente riconosciuto che al gravoso carico di spese legali e di ctu poste a carico di parte soccombente.
Trattasi, invero, di un emblematico caso di mala gestio assicurativa, connotata da un ostinato ed ingiustificato atteggiamento oppositivo, tale da pienamente legittima- re l'applicazione dei medi tariffari.
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico delle appellate, con condanna delle stesse a rivalere parte appellante delle somme a tale titolo corrisposte in via provvisoria al nominato ctu.
Si segnala, infine, come la richiesta di attribuzione avanzata dal difensore dell'appellante (Avvocato Luca Cerchia), possa trovare accoglimento unicamente per l'attività difensiva svolta nel giudizio di appello, laddove, invece, il giudizio di primo grado ha visto ben tre difensori avvicendarsi nella difesa della danneggiata, sicchè
l'importo liquidato andrà riconosciuto alla parte, , su cui ricade l'obbligo di Parte_1
corrispondere il compenso ai predetti difensori in proporzione all'attività difensiva da ciascuno concretamente svolta ed alle spese da ciascuno concretamente anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
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➢ dichiara la contumacia dell'appellata ; CP_2
➢ accoglie l'appello nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto, previa integra- le riforma della sentenza n. 32133/23 resa dal Giudice di Pace di Napoli e pubbli- cata il 13.07.2023: a) accerta la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura in titolarità della signora nella produzione del CP_2
sinistro oggetto di causa;
b) condanna le appellate e Controparte_1 CP_2
in solido, al pagamento in favore di del complessivo im-
[...] Parte_1
porto di euro 6.189,43, oltre ulteriori interessi al tasso legale dalla data del depo- sito della presente sentenza e sino al soddisfo;
➢ condanna le appellate e alla refusione in Controparte_1 CP_2
favore dell'appellante delle spese di lite relative al giudizio di primo Parte_1
grado che si liquidano in euro 442,00 per spese esenti ed Euro 2.090,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% de- gli onorari, iva e cpa;
➢ condanna le appellate e alla refusione in Controparte_1 CP_2
favore dell'appellante delle spese di lite relative al giudizio di appel- Parte_1
lo che si liquidano in euro 388,41 per spese esenti ed Euro 5.077,00 per compen- so, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onora- ri, iva e cpa;
con attribuzione al difensore (Avvocato Luca Cerchia), dichiaratosi anticipatario;
➢ pone le spese di ctu medico legale, come liquidate in corso di causa, definitiva- mente a carico delle appellate, con condanna delle stesse a rivalere parte appel- lante delle somme a tale titolo corrisposte in via provvisoria al nominato ctu.
Così deciso in Napoli il 12 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai di- fensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies III comma c.p.c. nella causa iscritta al n.
3231/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta in Napoli alla Via San Dome- Parte_1 C.F._1
nico n. 62 presso lo studio dell'Avv. CERCHIA LUCA (c.f.: ) dal quale C.F._2
è rappr.ta e difesa giusta procura in atti.
- Appellante
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Controparte_1 P.IVA_1
Napoli alla Via dei Cimbri 23, presso lo studio dell'avv. Gaetano Carlizzi, cod. fisc.
, che la rapp.ta e difende con procura generale alle liti del 18 C.F._3
dicembre 2014 per atto Notaio di Treviso (Rep. n. 186905, Persona_1
Racc. n. 30367).
- Appellato
NONCHE'
, (cod. fisc. , nata a [...] il [...] ed ivi CP_2 C.F._4
res.te al Vicoletto Zuroli n. 4.
- Appellata contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7 febbraio 2024 (appellata e 8 febbraio 2024 (appellata ), la Sig.ra ha impugnato la CP_1 CP_2 Parte_1
sentenza n. 32133/23, resa dal Giudice di Pace di Napoli, in persona del dott. Alonzo della 3^ Sez. Civ., pubblicata il 13.07.2023, con cui veniva rigettata la sua domanda di risarcimento per le lesioni personali subite, e condannata alla refusione delle spese di giudizio in favore della convenuta Controparte_1
Le lamentate lesioni, a dire dell'attrice, erano derivate dal sinistro verificatosi in data 08/10/2012 alle ore 18:00 circa, allorquando l'istante stava camminando in Napoli alla Via Delle Zite, sul margine destro della strada, e veniva investita dall'autovettura
Fiat 500 tg. DS206TS, condotta dal sig. , che percorreva la suddetta Via Persona_2
in direzione Via dei Tribunali, risultata di proprietà della sig.ra , CP_2
assicurata per la con la CP_3 Controparte_4
A causa dell'urto, l'istante subiva lesioni personali per la cura delle quali veniva trasportata presso il P.O S.M Loreto Nuovo, dove le veniva diagnosticata una “contusio- ne caviglia sx”, con prognosi di cinque giorni ed immobilizzazione;
a seguito di ulteriori controlli specialistici le veniva prescritta una terapia medica e fisica e diagnosticata una peritendinite della regione posteriore del calcagno.
Dopo la guarigione, l'istante ha lamentato la sussistenza di postumi permanenti quantificati nella misura di danno biologico al 4% (per un totale di € 3.321,67), oltre ITT di 7 gg. (di € 324,03), ITP di 30 gg. al 50% (di € 694,35), ITP di gg. 60 al 25% (di € 694,35), spese mediche € 2.500,00 e spese di trasporto di € 158,30, per un totale di € 7.692,70.
Pertanto, la sig.ra agiva nel giudizio di primo grado per ottenere il risar- Parte_1
cimento dei danni subiti.
La si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità, Controparte_1
l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento e la nullità della domanda ai sensi degli artt. 613 e 614 c.p.c.
Escussi i testimoni , e , il giudi- Persona_2 Testimone_1 Testimone_2
ce di prime cure ha dichiarato la domanda improponibile perché l'attrice non ha dimostrato di aver validamente costituito in mora la compagnia assicurativa secondo le
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procedure obbligatorie previste dal Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005, artt.
143, 145, 148). Inoltre, nella raccomandata di costituzione in mora era indicato un codice fiscale errato, circostanza che avrebbe aggravato la mancanza di regolarità. Tale vizio preliminare ha assorbito ogni esame del merito.
Secondo l'appellante, il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che mancassero i dati necessari e il Modello CAI, quando invece la compagnia assicuratrice era stata posta in condizione di istruire la pratica sin dal 2012: aveva acquisito la denuncia di sinistro, effettuato visita medico-legale e raccolto tutte le informazioni utili, ma non aveva mai formulato alcuna offerta risarcitoria entro i termini di legge.
L'appello evidenzia inoltre che il codice fiscale dell'attrice era stato correttamen- te indicato nella richiesta di risarcimento, contrariamente a quanto affermato dal
Giudice di Pace.
Ha sottolineato come tale errore, unitamente alla rigidità interpretativa, abbia portato a una pronuncia ingiusta e in contrasto con la ratio della normativa, che mira a garantire la possibilità di una congrua offerta risarcitoria, non a sanzionare mere irregolarità formali.
Infine, l'appellante ha chiesto la riforma della statuizione sulle spese di lite, con condanna delle convenute al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In conclusione, ha chiesto che il Tribunale dichiari la domanda originaria proponi- bile e procedibile, disponga una C.T.U. medico-legale per accertare i postumi e condanni le convenute al risarcimento dei danni, quantificati in circa € 9.308,53 o nella somma ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione.
Costituitasi in giudizio, la ha impugnato le avverse pretese, ri- Controparte_1
tenute infondate, ed ha chiesto il rigetto della domanda, rilevando che, anche all'esito dell'istruttoria svolta, la domanda non risulti provata.
Ha eccepito poi l'inattendibilità della teste, sig.ra , che avrebbe ri- Testimone_1
ferito su di un fatto avvenuto ben dieci anni prima della deposizione, e con dettagli non riportati da parte attrice.
Ha rilevato poi che, con riferimento alla descrizione dei fatti effettuata dalle te- stimoni, l'unico dato certo era che sui margini della strada vi fossero delle auto in sosta
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e che la sig.ra procedeva occupando la sede stradale. Parte_1
Pertanto, la ha ritenuto non provato l'accadimento CP_1
dell'investimento, nè il coinvolgimento del veicolo convenuto, nè la dinamica dei fatti ed il nesso causale tra l'evento e le lesioni.
In via subordinata ha rilevato la configurabilità della previsione di cui all'art. 1227
c.c., che disciplina il caso del concorso del fatto colposo del danneggiato nella causazio- ne dell'evento.
All'udienza del 7.10.2024 veniva formulata proposta transattiva di cui all'art. 185 bis c.p.c., a cui l'appellata ometteva di aderire.
Veniva ammessa ed espletata la CTU medico legale ad opera della dott.ssa
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All'udienza del 25.09.2025, la causa veniva rinviata al 10.11.2025 per la discussio- ne e decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note ex art.127 ter c.p.c..
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L'appello risulta fondato, e deve trovare accoglimento, per i seguenti motivi.
Palesemente fondata è la censura avverso la declaratoria di improponibilità della domanda contenuta in motivazione a pagina 4 della sentenza, declaratoria che, peraltro, si pone in palese contraddizione con il dispositivo, ove, invece, si rinviene una immotiva- ta ed irragionevole statuizione di “rigetto” della domanda.
Orbene l'impianto motivazionale a supporto della dichiarata improponibilità ap- pare del tutto carente, in quanto si traduce nel generico richiamo alla normativa di settore ed ai principi giurisprudenziali affermati in ordine all'incompletezza della messa in mora, senza, tuttavia, specificamente analizzare e censurare la documentazione prodotta, a tal fine, dall'attrice.
L'unica specifica censura investe un presunto errore nell'indicazione del codice fi- scale della persona danneggiata nella missiva di messa in mora ricevuta dalla compagnia di assicurazione in data 14 novembre 2012.
Orbene appaiono pienamente fondati i rilievi mossi dall'appellante in ordine all'erroneità di tale statuizione alla luce della documentazione tempestivamente
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prodotta che testimonia l'assenza di qualsivoglia carenza contenutistica dell'atto di messa in mora e di errori in ordine all'individuazione del codice fiscale della persona danneggiata. Sul punto è sufficiente fare integrale rinvio alle argomentazioni addotte nell'atto di appello alle pagine da 7 ad 11, che contengono la puntuale rappresentazio- ne delle ragioni fondanti l'erroneità della sentenza gravata.
Ciò detto, occorre passare ad analizzare il merito della domanda risarcitoria.
Orbene la dinamica del sinistro come descritta in citazione può dirsi provata alla luce:
• dell'atteggiamento di generica contestazione tenuto dalla compagnia di assicura- zione convenuta in occasione della costituzione nel giudizio di primo grado, ove ha, peraltro, espressamente richiamato la denunzia di sinistro proveniente dalla pro- pria assicurata (signora , senza delineare profili atti a far concre- CP_2
tamente dubitare dell'attendibilità di tale dichiarazione in ordine al verificarsi del sinistro ed al coinvolgimento dell'appellante; totalmente privo di supporto proba- torio è risultato, inoltre, l'assunto secondo cui l'investimento sarebbe ascrivibile al- la responsabilità di terzi non identificati;
• delle prove testimoniali acquisite nel corso del giudizio di primo grado, che hanno sostanzialmente confermato l'assunto attoreo, senza che siano emersi concreti elementi atti a far dubitare dell'attendibilità e credibilità degli stessi;
l'appellata compagnia, sia in sede di comparsa conclusionale relativa al giudizio di primo gra- do che in occasione della costituzione nel giudizio di gravame, ha svolto contesta- zioni quanto mai generiche in ordine alle dichiarazioni rese dai testimoni, che non appaiono idonee a scalfire la valutazione sopra operata, ancor più alla luce della denunzia di sinistro espressamente proveniente dalla propria assicurata;
• dell'omessa comparizione dell'appellata contumace al fine di CP_2
rendere l'interrogatorio formale deferitole dall'attrice, ciò nel corso del giudizio di primo grado;
• della valutazione di piena attendibilità tra lesioni e dinamica del sinistro descritta in citazione operata dal ctu nominato in sede di gravame (dottoressa Per_4
mondi), in alcun modo contrastata dall'appellata compagnia di assicurazione;
tale
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valutazione di compatibilità è altresì presente nella perizia medico legale deposita- ta da d a firma del proprio fiduciario. CP_1
Conclusivamente la sentenza va riformata in quanto ritiene questo Giudice che possano dirsi provati gli elementi costitutivi della domanda con conseguente afferma- zione della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo in titolarità dell'appellata contumace;
neppure può ipotizzarsi un concorso di colpa del pedone, trovando piena operatività la presunzione di responsabilità di cui all'art.2054 1° comma c.c. e non essendo state dedotte e provate circostanze atte ad avvalorare il predetto concorso;
possono, in particolare, pienamente condividersi le argomentazioni addotte dalla difesa dell'appellante nella comparsa conclusionale depositata il 27 ottobre 2025, ove ha sostenuto che “nessuna colpa può imputarsi all'appellante, poiché ella si trovava suo malgrado a transitare in Vico delle Zite tenendo strettamente la destra e passando di fianco alle auto ferme in sosta selvaggia sui marciapiedi ivi esistenti, senza avere alcuna altra possibilità per potervi transitare. Dunque l'inutile tentativo di controparte, che già in primo grado aveva ipotizzato una sorta di corresponsabilità da parte del pedone, è destinato a naufragare nel nulla, essendo invece stata ampiamente provata la piena ed esclusiva responsabilità del conducente : questi infatti, mentre Persona_2
era alla guida della Fiat 500 di proprietà della propria madre , soprag- CP_2
giungendo alle spalle dell'istante, con la ruota anteriore destra ha investito la parte posteriore del piede sinistro della , che come detto era impossibilitata ad Parte_1
utilizzare il marciapiedi, senza aver quindi osservato una condotta di guida accorta e prudente, specie tenuto conto delle difficoltà di transito in Vico delle Zite a causa della carreggiata di molto ridotta dalla presenza delle auto in sosta selvaggia e, ancor più, dalla presenza di pedoni in transito”; tali affermazioni, invero, hanno trovato piena conferma nelle deposizioni testimoniali acquisite in atti.
Venendo alla quantificazione dei danni, ritiene questo Giudice che possano esse- re valorizzate e condivise le risultanze della CTU depositata in atti il 1.07.2025, a firma della dottoressa in particolare è stata accertata la durata della malat- Persona_3
tia, derivata dalle lesioni descritte: è stata, quindi, riconosciuta l'Inabilità Temporanea
Assoluta di 5 giorni, l'Inabilità Temporanea Parziale di 40 giorni, di cui 10 al 75%, 15
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giorni al 50 % e 15 giorni al 25%.
Inoltre, ha rilevato che il danno biologico permanente sia da valutare nella misura del 2%, accertando che “Non residua limitazione nei movimenti di flesso estensione del piede e quindi sulla sfera relazionale. Persistono limitazioni nello svolgimento delle attività quotidiane (camminare, mantenimento della stazione eretta per periodi prolun- gati, cambiamenti climatici)”.
Applicando le tabelle contenute nel D.M. del 08.06.2022, in G.U. n. 144 del
22.06.2022, previste per i danni di lieve entità (c.d. micropermanenti) e riconoscendo un danno morale nella misura del 20,00% (tenuto conto della presumibile sofferenza psichica patita in ragione dei postumi permanenti riportati;
ciò dicasi in particolare per le limitazioni nello svolgimento delle attività quotidiane), spetta all'attrice (49enne alla data di stabilizzazione dei postumi) l'importo di 3.648,55.
Occorre a tal punto procedere ad analizzare le ulteriori richieste risarcitorie, aventi ad oggetto il rimborso delle spese sanitarie sostenute.
In citazione parte attrice ha chiesto riconoscersi euro 2.500,00 per spese mediche ed euro 158,30 per spese di trasporto, importo rideterminato con la memoria conclu- sionale depositata in data 27 ottobre 2025, ove parte appellante invoca il rimborso delle seguenti spese sanitarie sostenute in relazione alle lesioni conseguenti al sinistro;
trattasi, in particolare, di spese mediche (tutte documentate come da ricevute fiscali, fatture e tickets sanitari già in atti) così contraddistinte:
➢ n. 10 sedute di Tecarterapia Studio Associato Ma.re.l € 235,81;
➢ n. 2 sedute di Tecarterapia Centro Juvena € 50,00;
➢ n. 4 sedute di Tecarterapia Centro Juvena € 142,00;
➢ n. 10 sedute di esercizi propriocettivi Studio Associato Ma.re.l € 157,81;
➢ visite specialistiche in intramoenia e visita fisiatrica con terapia € 385,81;
➢ fattura per acquisto tutore DI NE € 160,00;
➢ scontrini fiscali per acquisto prodotti farmaceutici € 633,74; per un totale di spese mediche documentate ritenute congrue dal C.T.U. pari ad €
1.765,17.
Ad esse, poi, vanno aggiunti anche i seguenti ulteriori importi recati dalla Fattura
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n. 31 del 12/02/2013 emessa dallo Studio Associato Ma.re.l per le attività relative alla
CTP stragiudiziale (visita, redazione consulenza di parte, partecipazione alla visita del
CTP € 611,25. CP_1
Ritiene questo Giudice che le spese di cui sopra possono essere riconosciute, con esclusione, tuttavia, di quelle correlate agli scontrini fiscali per acquisto di farmaci, in quanto dalla lettura degli stessi non è dato comprendere quali siano i farmaci e/o i presidi sanitari acquistati, sicchè non può dirsi provata la correlazione dell'acquisto alle esigenze terapeutiche discendenti dalle lesioni oggetto di causa;
lo stesso dicasi per le invocate spese di trasporto, il cui deposito avrebbe dovuto essere affiancato da un'ulteriore specifica ed ulteriore attività di allegazione e probatoria diretta a porre in correlazione gli spostamenti con le esigenze curative.
Va, invece, sicuramente riconosciuto il rimborso delle spese di ctp sostenute nella fase stragiudiziale e dirette a redigere una propria ctp nonché a partecipare alle opera- zioni peritali presso il fiduciario della compagnia di assicurazione.
Conclusivamente può riconoscersi, a titolo di rimborso spese sanitarie sostenute l'importo complessivo di euro 1.742,68 che, sommato all'importo già riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale, conduce alla somma di euro 5.391,23.
Su detti importi, da ritenere debiti di valore, vanno calcolati la svalutazione e gli interessi legali dal giorno del sinistro alla data di pubblicazione della presente decisione, con i criteri stabiliti nella nota Sentenza della Cassazione a S.U. n. 1712 del 17.2.1995, ovvero gli interessi al tasso legale vanno riconosciuta a partire dalla data del sinistro sulla somma devalutata a tale data e poi rivalutata anno per anno sino alla presente decisione;
sulla somma così liquidata, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo vanno riconosciuti gli ulteriori eventuali interessi al tasso legale.
Applicando i predetti criteri, si addiviene all'importo complessivo di euro
6.189,43 (euro 5.391,23 + euro 798,20 a titolo di interessi calcolati secondo il criterio sopra individuato).
Conclusivamente le appellate vanno condannate in solido al pagamento in favore dell'appellante del complessivo importo di euro 6.189,43, oltre ulteriori interessi al tasso legale dalla data del deposito della presente sentenza e sino al soddisfo.
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Le spese legali, relative al giudizio di primo grado e di appello, seguono la soc- combenza delle appellate e vanno liquidate facendo applicazione delle tariffe di cui al
DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente alla misura entro cui la domanda ha trovato concreto accoglimento e dei valori medi, tenuto conto dell'impegnativa attività difensiva imposta dall'atteggiamento difensivo posto in essere dall'appellata compagnia di assicurazione e volto ad ingiustificatamente negare qualsi- voglia risarcimento, pur a fronte dell'evidenza della fondatezza della domanda attorea;
tale atteggiamento si è finanche tradotto nel rifiuto, senza giustificato motivo, della proposta transattiva formulata da questo Giudice ai sensi dell'art.185 bis c.p.c. con l'ordinanza del 7 ottobre 2024 ed espressamente accettata dall'appellante, proposta i cui contenuti erano significativamente più favorevoli, sotto il profilo economico, rispetto alle statuizioni di condanna discendenti dalla presente sentenza, sia in ordine al quantum risarcitorio concretamente riconosciuto che al gravoso carico di spese legali e di ctu poste a carico di parte soccombente.
Trattasi, invero, di un emblematico caso di mala gestio assicurativa, connotata da un ostinato ed ingiustificato atteggiamento oppositivo, tale da pienamente legittima- re l'applicazione dei medi tariffari.
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico delle appellate, con condanna delle stesse a rivalere parte appellante delle somme a tale titolo corrisposte in via provvisoria al nominato ctu.
Si segnala, infine, come la richiesta di attribuzione avanzata dal difensore dell'appellante (Avvocato Luca Cerchia), possa trovare accoglimento unicamente per l'attività difensiva svolta nel giudizio di appello, laddove, invece, il giudizio di primo grado ha visto ben tre difensori avvicendarsi nella difesa della danneggiata, sicchè
l'importo liquidato andrà riconosciuto alla parte, , su cui ricade l'obbligo di Parte_1
corrispondere il compenso ai predetti difensori in proporzione all'attività difensiva da ciascuno concretamente svolta ed alle spese da ciascuno concretamente anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
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➢ dichiara la contumacia dell'appellata ; CP_2
➢ accoglie l'appello nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto, previa integra- le riforma della sentenza n. 32133/23 resa dal Giudice di Pace di Napoli e pubbli- cata il 13.07.2023: a) accerta la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura in titolarità della signora nella produzione del CP_2
sinistro oggetto di causa;
b) condanna le appellate e Controparte_1 CP_2
in solido, al pagamento in favore di del complessivo im-
[...] Parte_1
porto di euro 6.189,43, oltre ulteriori interessi al tasso legale dalla data del depo- sito della presente sentenza e sino al soddisfo;
➢ condanna le appellate e alla refusione in Controparte_1 CP_2
favore dell'appellante delle spese di lite relative al giudizio di primo Parte_1
grado che si liquidano in euro 442,00 per spese esenti ed Euro 2.090,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% de- gli onorari, iva e cpa;
➢ condanna le appellate e alla refusione in Controparte_1 CP_2
favore dell'appellante delle spese di lite relative al giudizio di appel- Parte_1
lo che si liquidano in euro 388,41 per spese esenti ed Euro 5.077,00 per compen- so, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onora- ri, iva e cpa;
con attribuzione al difensore (Avvocato Luca Cerchia), dichiaratosi anticipatario;
➢ pone le spese di ctu medico legale, come liquidate in corso di causa, definitiva- mente a carico delle appellate, con condanna delle stesse a rivalere parte appel- lante delle somme a tale titolo corrisposte in via provvisoria al nominato ctu.
Così deciso in Napoli il 12 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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