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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1070/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNINI GIOVANNI, Presidente e Relatore
CONTINO IDA, Giudice
CI GI NN, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6582/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Via Plinio Il Vecchio N. 1 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 21935955 IMU 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 21935960 IMU 2021 - INVITO AL PAGAMENTO n. 21935961 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12 giugno 2024 il sig. Ricorrente_1, quale erede della signora Nominativo_1, ha ricevuto la notifica dei seguenti atti, emessi da Area S.r.l., per conto del Comune di Scalea, sulla base di altrettanti avvisi di accertamento, a suo tempo notificati:
- Sollecito di pagamento n. 21935955 del 10/06/2024 per euro 7.545,45, relativo all'omesso versamento
IMU per l'annualità 2020;
- Sollecito di pagamento n. 21935960 del 10/06/2024 per euro 7.642,78, relativo all'omesso versamento
IMU per l'annualità 2021;
- Sollecito di pagamento n. 21935961 del 10/06/2024 per euro 3.916,12, relativo all'omesso versamento
IMU per l'annualità 2019.
Il ricorrente, premesso che l'imposta è relativa all'immobile sito in Scalea, Indirizzo_1, ha rilevato la nullità della notifica di detti atti, effettuata all'erede, in assenza della prescritta comunicazione delle generalità e del domicilio fiscale, ai sensi dell'art. 65, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600. La notifica degli atti impugnati, sarebbe dovuta avvenire, secondo il ricorrente, agli eredi, collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto, non già nel luogo di residenza anagrafica del figlio Ricorrente_1. La notifica degli atti, pertanto, sarebbe nulla.
Il ricorrente ha concluso chiedendo che sia dichiarata la nullità o l'annullabilità dei solleciti di pagamento o, in subordine, sia ridotto il credito azionato, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Si è costituita Area S.r.l. che ha dedotto l'infondatezza del ricorso e ha eccepito l'inammissibilità delle censure concernenti il merito della pretesa, a seguito del consolidarsi degli avvisi di accertamento, in quanto non tempestivamente impugnati. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, da distrarre.
Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure dedotte dal ricorrente sono incentrate unicamente sulle modalità di notifica dei solleciti di di pagamento.
Secondo il ricorrente, non essendo stata fatta da parte degli eredi la comunicazione delle proprie generalità
e della residenza anagrafica, ai sensi del secondo comma dell'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973, la notifica degli atti di riscossione si sarebbe dovuta fare, a pena di nullità, a norma del quarto comma dello stesso art. 65, agli eredi, collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.
La censura è palesemente infondata.
La comunicazione di generalità e residenza anagrafica, di cui al secondo comma dell'art. 65, tende proprio ad evitare, a vantaggio del contribuente, che la notifica agli eredi degli atti tributari abbia luogo, collettivamente e impersonalmente, presso l'ultimo domicilio del defunto.
Si tratta, quindi, di norma tesa ad agevolare dell'erede, che, fatta la comunicazione, non deve preoccuparsi dell'eventuale notifica presso il domicilio del defunto.
Nessuna nullità può derivare, quindi, dalla notifica a mani o presso la residenza dell'erede in difetto di detta comunicazione, come a più riprese evidenziato dalla Cassazione (ex multis, Cass. civ., sez. V, 2 aprile 2025,
n. 8684, che ha affermato: “In ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 600 del 1973, la circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma sia stata notificata a mani proprie di uno di essi presso il domicilio del defunto non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio”).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore di Area S.r.l., di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.489,00 (millequattrocentottantanove/00), oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cassa previdenziale se dovuti e altri accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Cosenza, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026
Il Presidente Estensore
NI NI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNINI GIOVANNI, Presidente e Relatore
CONTINO IDA, Giudice
CI GI NN, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6582/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Via Plinio Il Vecchio N. 1 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 21935955 IMU 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 21935960 IMU 2021 - INVITO AL PAGAMENTO n. 21935961 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12 giugno 2024 il sig. Ricorrente_1, quale erede della signora Nominativo_1, ha ricevuto la notifica dei seguenti atti, emessi da Area S.r.l., per conto del Comune di Scalea, sulla base di altrettanti avvisi di accertamento, a suo tempo notificati:
- Sollecito di pagamento n. 21935955 del 10/06/2024 per euro 7.545,45, relativo all'omesso versamento
IMU per l'annualità 2020;
- Sollecito di pagamento n. 21935960 del 10/06/2024 per euro 7.642,78, relativo all'omesso versamento
IMU per l'annualità 2021;
- Sollecito di pagamento n. 21935961 del 10/06/2024 per euro 3.916,12, relativo all'omesso versamento
IMU per l'annualità 2019.
Il ricorrente, premesso che l'imposta è relativa all'immobile sito in Scalea, Indirizzo_1, ha rilevato la nullità della notifica di detti atti, effettuata all'erede, in assenza della prescritta comunicazione delle generalità e del domicilio fiscale, ai sensi dell'art. 65, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600. La notifica degli atti impugnati, sarebbe dovuta avvenire, secondo il ricorrente, agli eredi, collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto, non già nel luogo di residenza anagrafica del figlio Ricorrente_1. La notifica degli atti, pertanto, sarebbe nulla.
Il ricorrente ha concluso chiedendo che sia dichiarata la nullità o l'annullabilità dei solleciti di pagamento o, in subordine, sia ridotto il credito azionato, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Si è costituita Area S.r.l. che ha dedotto l'infondatezza del ricorso e ha eccepito l'inammissibilità delle censure concernenti il merito della pretesa, a seguito del consolidarsi degli avvisi di accertamento, in quanto non tempestivamente impugnati. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, da distrarre.
Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure dedotte dal ricorrente sono incentrate unicamente sulle modalità di notifica dei solleciti di di pagamento.
Secondo il ricorrente, non essendo stata fatta da parte degli eredi la comunicazione delle proprie generalità
e della residenza anagrafica, ai sensi del secondo comma dell'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973, la notifica degli atti di riscossione si sarebbe dovuta fare, a pena di nullità, a norma del quarto comma dello stesso art. 65, agli eredi, collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.
La censura è palesemente infondata.
La comunicazione di generalità e residenza anagrafica, di cui al secondo comma dell'art. 65, tende proprio ad evitare, a vantaggio del contribuente, che la notifica agli eredi degli atti tributari abbia luogo, collettivamente e impersonalmente, presso l'ultimo domicilio del defunto.
Si tratta, quindi, di norma tesa ad agevolare dell'erede, che, fatta la comunicazione, non deve preoccuparsi dell'eventuale notifica presso il domicilio del defunto.
Nessuna nullità può derivare, quindi, dalla notifica a mani o presso la residenza dell'erede in difetto di detta comunicazione, come a più riprese evidenziato dalla Cassazione (ex multis, Cass. civ., sez. V, 2 aprile 2025,
n. 8684, che ha affermato: “In ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 600 del 1973, la circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma sia stata notificata a mani proprie di uno di essi presso il domicilio del defunto non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio”).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore di Area S.r.l., di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.489,00 (millequattrocentottantanove/00), oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cassa previdenziale se dovuti e altri accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Cosenza, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026
Il Presidente Estensore
NI NI