Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1070
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della notifica degli atti di riscossione

    La Corte ha ritenuto infondata la censura, poiché la comunicazione delle generalità e della residenza da parte degli eredi ha lo scopo di evitare la notifica collettiva e impersonale presso l'ultimo domicilio del defunto, agevolando così l'erede. Pertanto, la notifica effettuata a mani proprie dell'erede o presso la sua residenza, in difetto di tale comunicazione, non è idonea a inficiare la validità del procedimento notificatorio.

  • Rigettato
    Subordinata richiesta di riduzione del credito

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto la domanda principale è stata rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1070
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1070
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo