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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 13:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente
NI DO, Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 69/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Provincia Trento - Via Pasqui, 18 38068 Rovereto TN
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 187/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1
e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 7935 CATASTO-RENDITA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti confermano le già formulate richieste
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Resistente_1 impugnava davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento l'atto n. 7935 del 13 agosto 2021 con il quale il competente Ufficio del Catasto aveva determinato in euro 1.737,47 la rendita catastale della p.ed. Numero_1 C.C. Ala, così modificando l'originaria rendita pari a zero attribuita all'immobile.
A sostegno dell'impugnazione, evidenziava come all'edificio non potesse essere attribuita una rendita, essendo destinato al culto e non oggetto di locazione, e richiamava al riguardo numerose pronunce giurisprudenziali.
L'Ufficio del Catasto non si costituiva in giudizio.
Con sentenza n. 187/2024, depositata il 29 aprile 2024, l'adita Corte di giustizia tributaria accoglieva il ricorso e condannava il convenuto al rimborso delle spese di giudizio.
La motivazione di tale sentenza era del seguente tenore:
«Il ricorso merita accoglimento.
La risalente massima n. 59 del Massimario allegato alla Circolare n. del Ministero della Finanze n. 134 del
6/7/1941 prot. 6525 dispone che i locali adibiti all'esercizio pubblico dei culti “si assoggettano o meno alla determinazione della rendita catastale secondo che siano ceduti in affitto o gratuitamente”.
Il D.P.R. n. 917/1986, art. 36, co. 3 prevede, a sua volta, che “non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto”.
Nel caso di specie non vi è prova in atti che la p.ed. Numero_1 C.C. Ala sia oggetto di locazione, con la conseguenza che ad essa doveva essere attribuita rendita pari a zero.
Si impone, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna della convenuta al pagamento delle spese del giudizio nella misura indicata in dispositivo avuto riguardo alla natura seriale della controversia».
L'Ufficio del Catasto di Rovereto (appartenente al Servizio Libro Fondiario e Catasto della Provincia autonoma di Trento) proponeva appello davanti a questa Corte, sostenendo la legittimità dell'impugnato accertamento attributivo della rendita, in quanto emesso ai soli fini statistico-inventariali, a seguito della richiesta di variazione catastale presentata dalla stessa Resistente_1. Nel contraddittorio dell'appellata, che eccepiva l'inammissibilità dell'appello e ne chiedeva comunque il rigetto nel merito, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 19 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per tardività, con conseguente decadenza dall'impugnazione.
L'eccezione è fondata.
Risulta ex actis che:
- la sentenza di primo grado oggetto del presente giudizio è stata pubblicata, mediante deposito in segreteria, in data 29 aprile 2024;
- la Resistente_1 ha notificato tale sentenza alla controparte il 6 febbraio 2025;
- l'appello è stato notificato dall'Ufficio il 4 aprile 2025.
Di conseguenza, l'appello è stato presentato tardivamente, ben dopo il 29 novembre 2024, giorno in cui è scaduto il cosiddetto “termine lungo” a impugnare, pari a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, tenuto conto della sospensione in periodo feriale.
È irrilevante che la sentenza di primo grado sia stata notificata dalla predetta Resistente_1 in data 6 febbraio 2025 e che l'appello sia stato proposto entro i successivi sessanta giorni, poiché tale notifica, intervenuta dopo la scadenza del semestre dalla pubblicazione, non ha fatto scattare il cosiddetto “termine breve”, essendo inidonea a rimettere in termini la controparte, già decaduta dalla facoltà di impugnare.
Infatti, l'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, cui rinvia l'art. 56, comma 1, dello stesso d.lgs., richiama a propria volta l'art. 327, primo comma, c.p.c., ai sensi del quale la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine lungo si verifica «[i]ndipendentemente dalla notificazione» della sentenza (per un'applicazione di tale principio vedi Cass. n. 6187 del 2016, nel caso, per certi versi analogo al presente, in cui il termine breve venga a scadere in un momento successivo alla scadenza del termine lungo).
Deve dunque dichiararsi, in via assorbente, l'inammissibilità dell'appello. Le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara l'appello inammissibile. Spese a carico di parte appellante determinate in complessivi
€ 1.000,00.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 13:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente
NI DO, Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 69/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Provincia Trento - Via Pasqui, 18 38068 Rovereto TN
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 187/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1
e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 7935 CATASTO-RENDITA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti confermano le già formulate richieste
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Resistente_1 impugnava davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento l'atto n. 7935 del 13 agosto 2021 con il quale il competente Ufficio del Catasto aveva determinato in euro 1.737,47 la rendita catastale della p.ed. Numero_1 C.C. Ala, così modificando l'originaria rendita pari a zero attribuita all'immobile.
A sostegno dell'impugnazione, evidenziava come all'edificio non potesse essere attribuita una rendita, essendo destinato al culto e non oggetto di locazione, e richiamava al riguardo numerose pronunce giurisprudenziali.
L'Ufficio del Catasto non si costituiva in giudizio.
Con sentenza n. 187/2024, depositata il 29 aprile 2024, l'adita Corte di giustizia tributaria accoglieva il ricorso e condannava il convenuto al rimborso delle spese di giudizio.
La motivazione di tale sentenza era del seguente tenore:
«Il ricorso merita accoglimento.
La risalente massima n. 59 del Massimario allegato alla Circolare n. del Ministero della Finanze n. 134 del
6/7/1941 prot. 6525 dispone che i locali adibiti all'esercizio pubblico dei culti “si assoggettano o meno alla determinazione della rendita catastale secondo che siano ceduti in affitto o gratuitamente”.
Il D.P.R. n. 917/1986, art. 36, co. 3 prevede, a sua volta, che “non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto”.
Nel caso di specie non vi è prova in atti che la p.ed. Numero_1 C.C. Ala sia oggetto di locazione, con la conseguenza che ad essa doveva essere attribuita rendita pari a zero.
Si impone, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna della convenuta al pagamento delle spese del giudizio nella misura indicata in dispositivo avuto riguardo alla natura seriale della controversia».
L'Ufficio del Catasto di Rovereto (appartenente al Servizio Libro Fondiario e Catasto della Provincia autonoma di Trento) proponeva appello davanti a questa Corte, sostenendo la legittimità dell'impugnato accertamento attributivo della rendita, in quanto emesso ai soli fini statistico-inventariali, a seguito della richiesta di variazione catastale presentata dalla stessa Resistente_1. Nel contraddittorio dell'appellata, che eccepiva l'inammissibilità dell'appello e ne chiedeva comunque il rigetto nel merito, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 19 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per tardività, con conseguente decadenza dall'impugnazione.
L'eccezione è fondata.
Risulta ex actis che:
- la sentenza di primo grado oggetto del presente giudizio è stata pubblicata, mediante deposito in segreteria, in data 29 aprile 2024;
- la Resistente_1 ha notificato tale sentenza alla controparte il 6 febbraio 2025;
- l'appello è stato notificato dall'Ufficio il 4 aprile 2025.
Di conseguenza, l'appello è stato presentato tardivamente, ben dopo il 29 novembre 2024, giorno in cui è scaduto il cosiddetto “termine lungo” a impugnare, pari a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, tenuto conto della sospensione in periodo feriale.
È irrilevante che la sentenza di primo grado sia stata notificata dalla predetta Resistente_1 in data 6 febbraio 2025 e che l'appello sia stato proposto entro i successivi sessanta giorni, poiché tale notifica, intervenuta dopo la scadenza del semestre dalla pubblicazione, non ha fatto scattare il cosiddetto “termine breve”, essendo inidonea a rimettere in termini la controparte, già decaduta dalla facoltà di impugnare.
Infatti, l'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, cui rinvia l'art. 56, comma 1, dello stesso d.lgs., richiama a propria volta l'art. 327, primo comma, c.p.c., ai sensi del quale la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine lungo si verifica «[i]ndipendentemente dalla notificazione» della sentenza (per un'applicazione di tale principio vedi Cass. n. 6187 del 2016, nel caso, per certi versi analogo al presente, in cui il termine breve venga a scadere in un momento successivo alla scadenza del termine lungo).
Deve dunque dichiararsi, in via assorbente, l'inammissibilità dell'appello. Le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara l'appello inammissibile. Spese a carico di parte appellante determinate in complessivi
€ 1.000,00.