TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/07/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1616/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi SInori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1616/2024 R.G./F avente per oggetto la cessazione effetti civili del matrimonio promossa da:
, Parte_1 (Cf. ) nata a [...] il [...] e residente a San Giorgio Canavese (TO), Frazione C.F._1 Cortereggio, Via Michela n. 12, elettivamente domiciliata in Cuorgné (TO), Via Giacosa n. 5, presso e nello studio dell'avv. Anna Ronchetto (Cf. ), che la rappresenta e la difende, giusta procura in atti. C.F._2 Parte ammessa al Patrocinio a elibera n. 1130 del 18/06/2024 del ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea Parte Ricorrente Contro
, _1
) nato a [...] il [...], iscritto all'AIRE del Comune di San Giorgio Canavese C.F._3 e residente a Bursa (Turchia), elettivamente Controparte_2 CP_3 domiciliato in Torino, Via Botero n. 16, presso lo studio dell'avv. Alessandra Vairus (Cf. ) C.F._4 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Parte Resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio del 11.7.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Le Parti hanno dato atto che è stato raggiunto un accordo per il deposito di conclusioni congiunte conformi, come d'appresso precisate, chiedendo che la causa sia rimessa al Collegio per la decisione con rinuncia ai termini per il deposito delle difese conclusive, ed insistono per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario […] alle seguenti condizioni:
“- Assegnare la casa coniugale di San Giorgio C. se Frazione Cortereggio Via Michela n. 12 alla SI.ra e dare atto che il Pt_1 SI. contestualmente cede e trasferisce in proprietà esclusiva i relativi arredi e beni mobili ivi presenti alla SI.ra , a _1 Pt_1 titolo gratuito. Per_
- La figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa principale, prevalente e residenza ai fini anagrafici della figlia minore presso l'abitazione materna, in San Giorgio C. se Frazione Cortereggio Via Michela n. 12.
- I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente alla Sua istruzione, educazione ed alla salute, tenendo conto dei Suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con Sé. Il padre autorizza espressamente la madre a sottoscrivere, in via esclusiva, moduli scolastici ovvero richieste e conferme di iscrizione, permessi della scuola per attività scolastiche e/o extrascolastiche collaterali ed organizzate dalla scuola, ove richieste. Per_
- I genitori concordano il seguente regime di visite in Italia del padre ad almeno due fine settimana al mese, compatibilmente con le eSIenze lavorative e disponibilità del padre, con preavviso entro la settimana precedente, oltre alla metà delle vacanze pagina 1 di 4 natalizie, pasquali e per 10 giorni durante le vacanze estive e contatti in videochiamata padre / figlia almeno una volta a settimana Per_ Per_ in orario da concordare con tenuto conto dei desideri e degli impegni scolastici di Per_
- Il SI. si obbliga are alla SI.ra , a titolo di mantenimento o o della figlia l'importo mensile _1 Pt_1 nella misura non inferiore ad euro 600,00 (seicento) al mese, entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito con bonifico bancario codice IBAN: [...] – BIC / SWIFT BPPIITRRXXX - Conto Bancoposta Click di riferimento del conto corrente intestato alla madre, somma annualmente rivalutabile in base agli indici FOI con prima variazione il mese di giugno 2026 e con base di calcolo giugno 2025.
- Il padre corrisponderà alla madre nella misura del 50% le spese straordinarie scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N., le Per_ spese sportive, ludiche e extrascolastiche sostenute per la figlia richiamato integralmente il “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” del Tribunale di Ivrea del 24.6.2016, che i coniugi dichiarano di conoscere e che si intende qui integralmente richiamato e trascritto a formare parte sostanziale del presente accordo. La richiesta di rimborso verrà effettuata, previa esibizione di scontrini e/o fatture e/o preventivi, anche a mezzo messaggio telefonico ovvero email, con cadenza mensile dalla SI.ra ed il genitore obbligato al rimborso, SI. , lo effettuerà lo effettuerà Pt_1 _1 entro 5 (cinque) del mese successivo, sempre a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN sopra indicato, unitamente al versamento dell'assegno di mantenimento.
- L'assegno unico e universale per la figlia verrà percepito dalla madre al 100% nell'importo che verrà erogato dall' INPS, con obbligo del padre a sottoscrivere eventuali richieste da parte dell'Istituto erogatore per la riscossione, ove richiesto dall'Ente erogatore. In ogni caso, eventuali variazioni previste per legge dell'importo dell'assegno unico e universale non costituirà motivo per la modifica Per_ dell'assegno di mantenimento ordinario di
- Il SI. si obbliga a trasferire alla SI.ra , previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a _1 Parte_1 titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti di assegno divorzile ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, nonché a reciproca tacitazione di ogni loro rapporto patrimoniale susseguente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto di piena ed esclusiva proprietà della quota indivisa del 50% delle unità immobiliari, site in San Giorgio C. se (TO) Frazione Cortereggio, Via Antonio Michela n. 12 (in atto notarile 20), censite al NCEU al Foglio 15 particelle n. 851 sub 10, piani T – 1 – 2 zona censuaria U categoria A/3, Classe 1, Consistenza vani 7, Rendita catastale 296,45 (alloggio); al Foglio 15 particella 851 sub 11, piano T, zona censuaria U, categoria C/2, Classe U, metri quadrati ventidue (mq 22), Rendita catastale euro 32,95 (locale deposito al piano terreno); al Foglio 15 particella n. 737, sub 1, Strada San Giorgio – Cortereggio 5, zona censuaria U, Categoria C/6, Classe 2, metri quadrati tredici (mq 13) (autorimessa al piano terreno), Rendita catastale euro 50,35, in comproprietà fra i coniugi in forza di atto di compravendita del 25/02/2002 Rep. 60516 – Racc. 22088 a rogito Notaio Dr. e come meglio identificato nel detto atto notarile. Persona_2
- Contestualmente al trasferimento della proprietà indivisa del 50% delle unità immobiliari descritte, il SI. si obbliga a _1 trasferire alla SI.ra la titolarità intera e esclusiva dell'impianto fotovoltaico già installato, di potenza pari a 6 kW, Pt_1 identificato dal codice SAPR S_IT001E01358452 e identificato sul punto di connessione dal codice POD IT001E013584524 e con la seguente tipologia di convenzione “EROGAZIONE Parte_2 NERGIA ELETTRICA”, n. ro pratica GSE SSP00148761, in forza di contratto stipulato tra
[...] [...]
con sede in V. le Pilsudski, 92, CF e Partita e Parte_3 PartitaIVA_1 [...] ato a TORINO (TO), il 13/04/1976, codice fiscale , quale “Utente dello scambio”, CP_4 C.F._3 con obbligo di precisare eventuali dati tecnici dell'impianto e gli estremi della convenzione GSE in sede di atto notarile e con obbligo di fornire eventuali documenti richiesti dal GSE.
- Il SI. si obbliga inoltre contestualmente ad avanzare richiesta di trasferimento di titolarità e di voltura dell'impianto _1 fotovoltaico per quanto di Sua competenza al GSE in via esclusiva in favore della sola SI. ra , nonché a sottoscrivere Pt_1 presso GSE tutti i documenti necessari.
- Le parti fanno salva ogni verifica dei sovradescritti dati identificativi delle unità immobiliari in oggetto e dell'impianto fotovoltaico, in sede di atto pubblico notarile, e si impegnano a riportare i dati identificativi catastali e dell'impianto fotovoltaico eventualmente aggiornati.
- L'immissione nel possesso esclusivo e per l'intero della SI.ra per tutti gli effetti, ha luogo dal deposito Parte_1 telematico delle presenti conclusioni conformi, con garanzia per evizioni e con rinuncia a qualsiasi iscrizione di ipoteca.
- I coniugi danno atto di comune accordo che il valore attribuito al trasferimento delle sovra descritte unità immobiliari per la quota indivisa del 50% da parte del SI. e della titolarità esclusiva e intera dell'impianto fotovoltaico è pari ad euro 45.000,00 _1 (quarantacinquemila). I coniugi da , come sopra concordato, che il detto trasferimento dei diritti di comproprietà delle unità immobiliari e di titolarità dell'impianto fotovoltaico avviene a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti di assegno pagina 2 di 4 divorzile ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, in favore della SI.ra , nonché a reciproca Parte_1 tacitazione di ogni loro rapporto patrimoniale susseguente la cessazione degli effetti civili del matrimonio e per l'effetto la cessione non darà luogo a trasferimento di denaro, poiché il corrispettivo costituisce assegno divorzile una tantum in favore della moglie.
- Il SI. dichiara e garantisce che i suddetti diritti immobiliari sono liberi da vincoli, pesi, iscrizioni ipotecarie, _1 trascrizioni pregiudizievoli e diritti di terzi in genere, ad eccezione del mutuo fondiario con San Paolo spa, con atto notarile a rogito Notaio Dr. del 25/02/2002 Rep 60517 Racc. 22089, con scadenza al 31/10/2025 (ultima rata Persona_2 31/10/2025).
- Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede, mediante trasferimento della quota indivisa del 50% dei diritti di proprietà del SI. sulle unità immobiliari descritte, costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, in favore della _1 moglie SI.ra , ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1 all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
- I coniugi danno atto che quanto sopra concordato ed il trasferimento della quota delle unità immobiliari descritte, a tacitazione di ogni loro reciproca pretesa, costituisce condizione essenziale alla risoluzione e definizione della crisi coniugale.
- Il SI. si obbliga a trasferire alla SI.ra la quota indivisa del 50% delle unità immobiliari e la titolarità _1 Pt_1 piena ed esclusiva dell'impianto fotovoltaico sopra descritti entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione della sentenza da parte del Tribunale di Ivrea e, nel caso in cui la pubblicazione avvenga prima del 31 ottobre 2025, entro e non oltre il 15 novembre 2025, da considerarsi termine essenziale e non differibile.
- Le spese notarili per l'atto pubblico di trasferimento della quota indivisa delle unità immobiliari saranno a carico della SI.ra
, la quale indicherà al SI. il nominativo del notaio incaricato e la data dell'appuntamento da concordare nel Parte_1 _1 termine stabilito al punto precedente.
- I coniugi rinunciano reciprocamente a chiedere l'un l'altro il rimborso delle eventuali rate del mutuo anticipate in via esclusiva da ciascuno;
la SI.ra si obbliga a corrispondere le rate di mutuo da giugno 2025 a ottobre 2025 (data di estinzione). Le Pt_1 Parti concordano c amento delle rate di mutuo avverrà tramite il corrispettivo dei rimborsi del GSE, riconosciuti per la cessione di energia elettrica e con copertura da parte della SI.ra di eventuali eccedenze sino alla concorrenza dell'importo del Pt_1 rateo di mutuo.
- Il SI. rinuncia espressamente alla Sua quota di rimborsi dovuti dal GSE per la cessione di energia elettrica per periodi _1 precedenti e per periodi sino al trasferimento della proprietà delle unità immobiliari e della titolarità dell'impianto fotovoltaico in favore della SI.ra Il SI. dichiara inoltre di rinunciare a futuri introiti derivanti dal trasferimento Parte_1 _1 della titolarità dell
- Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti chiedono, trattandosi di convenzione attuativa di accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e da ogni altra tassa ai sensi dell'articolo 19 della Legge 6 marzo 1987 numero 74 e della sentenza della Corte Costituzionale numero 154 depositata il 10 maggio 1999, così come confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa numero 2/E del 21 febbraio 2014.
- Le Parti danno atto che, ferme le contestazioni reciproche sulle spese straordinarie pregresse nel periodo settembre 2024 / maggio Per_ 2025, anticipate dalla madre, al solo fine di definire la questione, le spese straordinarie per la figlia relative al detto periodo, vengono quantificate in euro 153,00, ai soli fini conciliativi e a valere come transazione per il detto periodo. Per_
- Il SI. si obbliga a rimborsare alla SI.ra le spese straordinarie sostenute per sino alla data _1 Parte_1 odierna, n inferiore ad euro 153,00, con ver al codice IBAN comunicato, entro i dal deposito telematico delle presenti conclusioni congiunte.
- I coniugi concordano di dare attuazione agli accordi qui condivisi dal deposito delle conclusioni congiunte nel fascicolo telematico del Tribunale, per quanto può avere esecuzione immediata, e concordano espressamente che il SI. verserà l'assegno _1 Per_ mensile ordinario per la figlia nell'importo di euro 600,00 dal mese di giugno 2025, così come rimborserà le spese Per_ straordinarie per la quota del 50% per la figlia come da Protocollo citato a far data dal mese di giugno 2025.
- Le Parti danno atto che le spese legali sono t compensate, con rinuncia degli Avvocati alla solidarietà professionale, fatta eccezione per i compensi professionali dell'Avv. Anna Ronchetto, che provvederà a depositare separata istanza di liquidazione, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della SI.ra . Parte_1
- Le Parti danno atto che si rendono disponibili ad eventuali precisazioni ed integrazioni necessarie in atto notarile per l'attuazione delle obbligazioni di trasferimento immobiliare e dell'impianto fotovoltaico”. Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti - 26/06/2025
pagina 3 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda consensualizzata di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile, posto che
[...]
e hanno contratto matrimonio concordatario a Volpiano il 06/05/2012 Pt_1 _1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2012), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dal matrimonio è nata la figlia (11/5/2010). Per_1 I coniugi si separavano consensualmente con verbale del 23/06/2020 del Tribunale di Ivrea (Decreto di omologazione n. 2728/2020 del 06/07/2020). Ha agito parte ricorrente chiedendo la pronuncia divorzile. Si è poi costituita in giudizio parte resistente. Alla prima udienza del 07/03/2025, il Giudice disponeva il rinvio della stessa, impregiudicati tutti i relativi diritti, in modalità trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc senza comparizione delle Parti né dei Difensori, assegnando alle Parti il termine per depositare in PCT le proprie richieste di prosecuzione del processo ovvero le conclusioni congiunte conformi con rinuncia ai termini. e hanno quindi raggiunto un Parte_1 _1 accordo e depositato conclusioni congiunte consensualizzate, come sopra rappresentate. Conclusioni congiunte che il collegio ritiene accoglibili nella sopra vista formulazione, valutata equa la pattuizione afferente l'assegno divorzile dedotto in una tantum ex art 5 L 898/1970 secondo la formulazione prospettatane dalle Parti, anche visto il parere favorevole del PM. Stante la natura e l'esito della causa, le spese di lite vengono compensate tra le Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e . Parte_1 _1 Dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Volpiano esegua le formalità di legge. Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate e dispone in conformità. Dichiara le spese del procedimento compensate tra le parti, dando atto della rinuncia degli Avvocati alla solidarietà professionale come da questi indicato Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 11.7.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi SInori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1616/2024 R.G./F avente per oggetto la cessazione effetti civili del matrimonio promossa da:
, Parte_1 (Cf. ) nata a [...] il [...] e residente a San Giorgio Canavese (TO), Frazione C.F._1 Cortereggio, Via Michela n. 12, elettivamente domiciliata in Cuorgné (TO), Via Giacosa n. 5, presso e nello studio dell'avv. Anna Ronchetto (Cf. ), che la rappresenta e la difende, giusta procura in atti. C.F._2 Parte ammessa al Patrocinio a elibera n. 1130 del 18/06/2024 del ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea Parte Ricorrente Contro
, _1
) nato a [...] il [...], iscritto all'AIRE del Comune di San Giorgio Canavese C.F._3 e residente a Bursa (Turchia), elettivamente Controparte_2 CP_3 domiciliato in Torino, Via Botero n. 16, presso lo studio dell'avv. Alessandra Vairus (Cf. ) C.F._4 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Parte Resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio del 11.7.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Le Parti hanno dato atto che è stato raggiunto un accordo per il deposito di conclusioni congiunte conformi, come d'appresso precisate, chiedendo che la causa sia rimessa al Collegio per la decisione con rinuncia ai termini per il deposito delle difese conclusive, ed insistono per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario […] alle seguenti condizioni:
“- Assegnare la casa coniugale di San Giorgio C. se Frazione Cortereggio Via Michela n. 12 alla SI.ra e dare atto che il Pt_1 SI. contestualmente cede e trasferisce in proprietà esclusiva i relativi arredi e beni mobili ivi presenti alla SI.ra , a _1 Pt_1 titolo gratuito. Per_
- La figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa principale, prevalente e residenza ai fini anagrafici della figlia minore presso l'abitazione materna, in San Giorgio C. se Frazione Cortereggio Via Michela n. 12.
- I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente alla Sua istruzione, educazione ed alla salute, tenendo conto dei Suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con Sé. Il padre autorizza espressamente la madre a sottoscrivere, in via esclusiva, moduli scolastici ovvero richieste e conferme di iscrizione, permessi della scuola per attività scolastiche e/o extrascolastiche collaterali ed organizzate dalla scuola, ove richieste. Per_
- I genitori concordano il seguente regime di visite in Italia del padre ad almeno due fine settimana al mese, compatibilmente con le eSIenze lavorative e disponibilità del padre, con preavviso entro la settimana precedente, oltre alla metà delle vacanze pagina 1 di 4 natalizie, pasquali e per 10 giorni durante le vacanze estive e contatti in videochiamata padre / figlia almeno una volta a settimana Per_ Per_ in orario da concordare con tenuto conto dei desideri e degli impegni scolastici di Per_
- Il SI. si obbliga are alla SI.ra , a titolo di mantenimento o o della figlia l'importo mensile _1 Pt_1 nella misura non inferiore ad euro 600,00 (seicento) al mese, entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito con bonifico bancario codice IBAN: [...] – BIC / SWIFT BPPIITRRXXX - Conto Bancoposta Click di riferimento del conto corrente intestato alla madre, somma annualmente rivalutabile in base agli indici FOI con prima variazione il mese di giugno 2026 e con base di calcolo giugno 2025.
- Il padre corrisponderà alla madre nella misura del 50% le spese straordinarie scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N., le Per_ spese sportive, ludiche e extrascolastiche sostenute per la figlia richiamato integralmente il “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” del Tribunale di Ivrea del 24.6.2016, che i coniugi dichiarano di conoscere e che si intende qui integralmente richiamato e trascritto a formare parte sostanziale del presente accordo. La richiesta di rimborso verrà effettuata, previa esibizione di scontrini e/o fatture e/o preventivi, anche a mezzo messaggio telefonico ovvero email, con cadenza mensile dalla SI.ra ed il genitore obbligato al rimborso, SI. , lo effettuerà lo effettuerà Pt_1 _1 entro 5 (cinque) del mese successivo, sempre a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN sopra indicato, unitamente al versamento dell'assegno di mantenimento.
- L'assegno unico e universale per la figlia verrà percepito dalla madre al 100% nell'importo che verrà erogato dall' INPS, con obbligo del padre a sottoscrivere eventuali richieste da parte dell'Istituto erogatore per la riscossione, ove richiesto dall'Ente erogatore. In ogni caso, eventuali variazioni previste per legge dell'importo dell'assegno unico e universale non costituirà motivo per la modifica Per_ dell'assegno di mantenimento ordinario di
- Il SI. si obbliga a trasferire alla SI.ra , previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a _1 Parte_1 titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti di assegno divorzile ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, nonché a reciproca tacitazione di ogni loro rapporto patrimoniale susseguente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto di piena ed esclusiva proprietà della quota indivisa del 50% delle unità immobiliari, site in San Giorgio C. se (TO) Frazione Cortereggio, Via Antonio Michela n. 12 (in atto notarile 20), censite al NCEU al Foglio 15 particelle n. 851 sub 10, piani T – 1 – 2 zona censuaria U categoria A/3, Classe 1, Consistenza vani 7, Rendita catastale 296,45 (alloggio); al Foglio 15 particella 851 sub 11, piano T, zona censuaria U, categoria C/2, Classe U, metri quadrati ventidue (mq 22), Rendita catastale euro 32,95 (locale deposito al piano terreno); al Foglio 15 particella n. 737, sub 1, Strada San Giorgio – Cortereggio 5, zona censuaria U, Categoria C/6, Classe 2, metri quadrati tredici (mq 13) (autorimessa al piano terreno), Rendita catastale euro 50,35, in comproprietà fra i coniugi in forza di atto di compravendita del 25/02/2002 Rep. 60516 – Racc. 22088 a rogito Notaio Dr. e come meglio identificato nel detto atto notarile. Persona_2
- Contestualmente al trasferimento della proprietà indivisa del 50% delle unità immobiliari descritte, il SI. si obbliga a _1 trasferire alla SI.ra la titolarità intera e esclusiva dell'impianto fotovoltaico già installato, di potenza pari a 6 kW, Pt_1 identificato dal codice SAPR S_IT001E01358452 e identificato sul punto di connessione dal codice POD IT001E013584524 e con la seguente tipologia di convenzione “EROGAZIONE Parte_2 NERGIA ELETTRICA”, n. ro pratica GSE SSP00148761, in forza di contratto stipulato tra
[...] [...]
con sede in V. le Pilsudski, 92, CF e Partita e Parte_3 PartitaIVA_1 [...] ato a TORINO (TO), il 13/04/1976, codice fiscale , quale “Utente dello scambio”, CP_4 C.F._3 con obbligo di precisare eventuali dati tecnici dell'impianto e gli estremi della convenzione GSE in sede di atto notarile e con obbligo di fornire eventuali documenti richiesti dal GSE.
- Il SI. si obbliga inoltre contestualmente ad avanzare richiesta di trasferimento di titolarità e di voltura dell'impianto _1 fotovoltaico per quanto di Sua competenza al GSE in via esclusiva in favore della sola SI. ra , nonché a sottoscrivere Pt_1 presso GSE tutti i documenti necessari.
- Le parti fanno salva ogni verifica dei sovradescritti dati identificativi delle unità immobiliari in oggetto e dell'impianto fotovoltaico, in sede di atto pubblico notarile, e si impegnano a riportare i dati identificativi catastali e dell'impianto fotovoltaico eventualmente aggiornati.
- L'immissione nel possesso esclusivo e per l'intero della SI.ra per tutti gli effetti, ha luogo dal deposito Parte_1 telematico delle presenti conclusioni conformi, con garanzia per evizioni e con rinuncia a qualsiasi iscrizione di ipoteca.
- I coniugi danno atto di comune accordo che il valore attribuito al trasferimento delle sovra descritte unità immobiliari per la quota indivisa del 50% da parte del SI. e della titolarità esclusiva e intera dell'impianto fotovoltaico è pari ad euro 45.000,00 _1 (quarantacinquemila). I coniugi da , come sopra concordato, che il detto trasferimento dei diritti di comproprietà delle unità immobiliari e di titolarità dell'impianto fotovoltaico avviene a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti di assegno pagina 2 di 4 divorzile ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, in favore della SI.ra , nonché a reciproca Parte_1 tacitazione di ogni loro rapporto patrimoniale susseguente la cessazione degli effetti civili del matrimonio e per l'effetto la cessione non darà luogo a trasferimento di denaro, poiché il corrispettivo costituisce assegno divorzile una tantum in favore della moglie.
- Il SI. dichiara e garantisce che i suddetti diritti immobiliari sono liberi da vincoli, pesi, iscrizioni ipotecarie, _1 trascrizioni pregiudizievoli e diritti di terzi in genere, ad eccezione del mutuo fondiario con San Paolo spa, con atto notarile a rogito Notaio Dr. del 25/02/2002 Rep 60517 Racc. 22089, con scadenza al 31/10/2025 (ultima rata Persona_2 31/10/2025).
- Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede, mediante trasferimento della quota indivisa del 50% dei diritti di proprietà del SI. sulle unità immobiliari descritte, costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, in favore della _1 moglie SI.ra , ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1 all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
- I coniugi danno atto che quanto sopra concordato ed il trasferimento della quota delle unità immobiliari descritte, a tacitazione di ogni loro reciproca pretesa, costituisce condizione essenziale alla risoluzione e definizione della crisi coniugale.
- Il SI. si obbliga a trasferire alla SI.ra la quota indivisa del 50% delle unità immobiliari e la titolarità _1 Pt_1 piena ed esclusiva dell'impianto fotovoltaico sopra descritti entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione della sentenza da parte del Tribunale di Ivrea e, nel caso in cui la pubblicazione avvenga prima del 31 ottobre 2025, entro e non oltre il 15 novembre 2025, da considerarsi termine essenziale e non differibile.
- Le spese notarili per l'atto pubblico di trasferimento della quota indivisa delle unità immobiliari saranno a carico della SI.ra
, la quale indicherà al SI. il nominativo del notaio incaricato e la data dell'appuntamento da concordare nel Parte_1 _1 termine stabilito al punto precedente.
- I coniugi rinunciano reciprocamente a chiedere l'un l'altro il rimborso delle eventuali rate del mutuo anticipate in via esclusiva da ciascuno;
la SI.ra si obbliga a corrispondere le rate di mutuo da giugno 2025 a ottobre 2025 (data di estinzione). Le Pt_1 Parti concordano c amento delle rate di mutuo avverrà tramite il corrispettivo dei rimborsi del GSE, riconosciuti per la cessione di energia elettrica e con copertura da parte della SI.ra di eventuali eccedenze sino alla concorrenza dell'importo del Pt_1 rateo di mutuo.
- Il SI. rinuncia espressamente alla Sua quota di rimborsi dovuti dal GSE per la cessione di energia elettrica per periodi _1 precedenti e per periodi sino al trasferimento della proprietà delle unità immobiliari e della titolarità dell'impianto fotovoltaico in favore della SI.ra Il SI. dichiara inoltre di rinunciare a futuri introiti derivanti dal trasferimento Parte_1 _1 della titolarità dell
- Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti chiedono, trattandosi di convenzione attuativa di accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e da ogni altra tassa ai sensi dell'articolo 19 della Legge 6 marzo 1987 numero 74 e della sentenza della Corte Costituzionale numero 154 depositata il 10 maggio 1999, così come confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa numero 2/E del 21 febbraio 2014.
- Le Parti danno atto che, ferme le contestazioni reciproche sulle spese straordinarie pregresse nel periodo settembre 2024 / maggio Per_ 2025, anticipate dalla madre, al solo fine di definire la questione, le spese straordinarie per la figlia relative al detto periodo, vengono quantificate in euro 153,00, ai soli fini conciliativi e a valere come transazione per il detto periodo. Per_
- Il SI. si obbliga a rimborsare alla SI.ra le spese straordinarie sostenute per sino alla data _1 Parte_1 odierna, n inferiore ad euro 153,00, con ver al codice IBAN comunicato, entro i dal deposito telematico delle presenti conclusioni congiunte.
- I coniugi concordano di dare attuazione agli accordi qui condivisi dal deposito delle conclusioni congiunte nel fascicolo telematico del Tribunale, per quanto può avere esecuzione immediata, e concordano espressamente che il SI. verserà l'assegno _1 Per_ mensile ordinario per la figlia nell'importo di euro 600,00 dal mese di giugno 2025, così come rimborserà le spese Per_ straordinarie per la quota del 50% per la figlia come da Protocollo citato a far data dal mese di giugno 2025.
- Le Parti danno atto che le spese legali sono t compensate, con rinuncia degli Avvocati alla solidarietà professionale, fatta eccezione per i compensi professionali dell'Avv. Anna Ronchetto, che provvederà a depositare separata istanza di liquidazione, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della SI.ra . Parte_1
- Le Parti danno atto che si rendono disponibili ad eventuali precisazioni ed integrazioni necessarie in atto notarile per l'attuazione delle obbligazioni di trasferimento immobiliare e dell'impianto fotovoltaico”. Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti - 26/06/2025
pagina 3 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda consensualizzata di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile, posto che
[...]
e hanno contratto matrimonio concordatario a Volpiano il 06/05/2012 Pt_1 _1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2012), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dal matrimonio è nata la figlia (11/5/2010). Per_1 I coniugi si separavano consensualmente con verbale del 23/06/2020 del Tribunale di Ivrea (Decreto di omologazione n. 2728/2020 del 06/07/2020). Ha agito parte ricorrente chiedendo la pronuncia divorzile. Si è poi costituita in giudizio parte resistente. Alla prima udienza del 07/03/2025, il Giudice disponeva il rinvio della stessa, impregiudicati tutti i relativi diritti, in modalità trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc senza comparizione delle Parti né dei Difensori, assegnando alle Parti il termine per depositare in PCT le proprie richieste di prosecuzione del processo ovvero le conclusioni congiunte conformi con rinuncia ai termini. e hanno quindi raggiunto un Parte_1 _1 accordo e depositato conclusioni congiunte consensualizzate, come sopra rappresentate. Conclusioni congiunte che il collegio ritiene accoglibili nella sopra vista formulazione, valutata equa la pattuizione afferente l'assegno divorzile dedotto in una tantum ex art 5 L 898/1970 secondo la formulazione prospettatane dalle Parti, anche visto il parere favorevole del PM. Stante la natura e l'esito della causa, le spese di lite vengono compensate tra le Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e . Parte_1 _1 Dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Volpiano esegua le formalità di legge. Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate e dispone in conformità. Dichiara le spese del procedimento compensate tra le parti, dando atto della rinuncia degli Avvocati alla solidarietà professionale come da questi indicato Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 11.7.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4