Articolo 5 della Legge 29 gennaio 1986, n. 25
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 marzo 1986
Art. 5.
I valori postali debbono essere pagati dal rivenditore di generi di monopolio all'atto del prelevamento presso gli uffici postali a cio' incaricati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al netto dell'aggio riconosciuto per l'attivita' di rivendita.
E' in facolta' del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni concedere al rivenditore di generi di monopolio, che ne faccia richiesta, una dotazione di valori postali adeguata al fabbisogno della rivendita che il rivenditore si obbliga a restituire in valori od in denaro, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei valori prelevati.
La dotazione sara' pari alla levata media mensile aumentata del 20 per cento.
La misura della cauzione prevista dal secondo comma del presente articolo e' ridotta ad un ventesimo di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da piu' rivenditori e per un importo minimo: di 100 milioni.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzato ad emanare, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Entrata in vigore il 1 marzo 1986