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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/10/2025, n. 3707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3707 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5375/2025
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 24.10.2025
RG 5375/2025
É presente nell'interesse dell'appellante il procuratore costituito avv. Parte_1
LE MP, il quale si riporta ai propri atti chiedendone l'accoglimento.
Preliminarmente chiede la contumacia di parte appellata prefettura di Napoli. Discute la causa rassegnando le seguenti conclusioni: riformare la sentenza n. 121/2025 emessa dal giudice di pace di Afragola tra contro accogliere l'opposizione Parte_1 Controparte_1 proposta in primo grado annullando l'ordinanza prefettizia n. M_ITPR_NAUTG00223578
19/06/2024 area III;
annullare il decreto prefettizio di sospensione della patente in quanto inefficace, illegittimo nonché intempestivo e tardivo poiché emanato oltre il termine sancito dalla legge;
condannare parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipi.
Nessuno è comparso per parte appellata.
Il Giudice
Preso atto, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del dott. Giuseppe Di Leone, esaminati gli atti di causa, lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
Pag. 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE nella causa civile iscritta al n. R.G. 5375 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Afragola n.
121/2025, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Capua (CE) alla Piazza dei Giudici n. 4, Parte_1 presso lo studio dell'Avvocato LE MP, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
appellante contro
in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in Controparte_1 alla Via Amerigo Vespucci n. 172; CP_1 appellata contumace
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello ritualmente notificato alla controparte, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza n. 121/2025 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Afragola, a definizione del giudizio avente R.G. n. 2117/2024, incardinato contro la e Controparte_1 avente ad oggetto un'opposizione a sanzione amministrativa avverso il decreto prefettizio n. identificativo M_IT PR_NAUTG 00223578 emanato in data 19.6.2024 area III in relazione al verbale della Polizia stradale sottosezione Napoli Nord del 7.5.2024 per violazione dell'art. 186 co. 2 lett. b) e co. 2bis nonché art. 187 co. 1 e 1bis del codice della strada, sentenza con la quale il
Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione.
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea applicazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 2 co. 3 l. 241/1990 in ordine al termine di adozione del decreto prefettizio, in luogo del diverso e speciale termine previsto dall'art. 218 del codice della strada e applicabile alla fattispecie. Ne conseguirebbe l'illegittimità del decreto di sospensione della patente, siccome emesso in data 19.6.2024 a fronte di una contestazione del 7.5.2024 e quindi tardivo.
Pag. 2 di 5 Pertanto, l'appellante ha concluso per la totale riforma della sentenza appellata con accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento prefettizio.
Constatata la corretta instaurazione del contraddittorio, deve essere dichiarata la contumacia dell'appellata, che non si è costituita in giudizio benché ritualmente citata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha disposto la discussione orale dell'appello.
2. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Dalla lettura del decreto prefettizio qui impugnato emerge chiaramente che il provvedimento di sospensione della patente è stato adottato in forza dell'art. 223 co. 1 del codice della strada (e non dell'art. 218 invocato dall'appellante), secondo cui “Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida,
l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura- ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.”.
In materia, quanto ai termini di emissione del provvedimento da parte del Prefetto, in assenza di espressa previsione normativa, ha avuto modo di pronunciarsi la S.C. a Sezioni unite, statuendo quanto segue: «Il provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida a norma dell'art. 223 cod. strada ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui una condotta che può arrecare pericolo ad altri. Pertanto è da escludere che esso non possa più essere adottato per il solo mancato rispetto dei termini (non previsti a pena di decadenza) di cui all'art. 223, comma primo (dieci giorni per la trasmissione del rapporto al prefetto e alla direzione generale della e secondo CP_2
(quindici giorni per la trasmissione del parere del competente ufficio della direzione generale della , o perché il prefetto ometta di richiedere il parere del competente ufficio della CP_2 direzione generale della (la cui richiesta deve effettuare "appena ricevuti gli atti") lo CP_2 stesso giorno in cui gli è pervenuto il rapporto, o non provveda appena ricevuto detto parere,
Pag. 3 di 5 dovendo, invece, ritenersi che sia gli adempimenti propedeutici di cui si è detto, sia l'emissione del provvedimento di sospensione intervengano entro un tempo ragionevole - la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice di merito - in considerazione delle finalità cautelari del provvedimento. (La S.C. ha affermato il principio di diritto di cui in massima in sede di composizione di contrasto di giurisprudenza ed ha, in fattispecie in cui il provvedimento di sospensione della patente era stato adottato dal prefetto a distanza di ben otto mesi dall'incidente, cassato la sentenza di rigetto dell'opposizione perché il giudice di pace non aveva motivato sulla giustificazione del ritardo di cinque mesi nella trasmissione del parere del competente ufficio della direzione generale della e del ritardo di ulteriori due mesi del CP_2 prefetto per la valutazione dei fatti)» (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13226 del 06/06/2007. Più di recente Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7731 del 30/03/2009).
Ciò posto, valutata la gravità delle contestazioni mosse all'appellante (si riporta quanto segnalato nel decreto prefettizio: “La conducente, coinvolta in un sinistro stradale autonomo, circolava in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico accertato pari a 1,10 G/L”), e dunque delle necessarie attività di riscontro degli elementi di responsabilità a carico dell'appellante, tenuto conto altresì dei fisiologici tempi di trasmissione degli atti, ritiene il giudicante del tutto ragionevole l'emissione del decreto in data 19.6.2024, dunque 43 giorni dopo la contestazione delle violazioni al codice della strada effettuata in data 7.5.2024 dalla Polizia stradale.
3. Quanto alle spese di giudizio, si osserva che “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e
l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023). Attesa la contumacia dell'appellata, pertanto, nulla deve essere disposto in ordine alle spese.
Stante l'integrale rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 121/2025 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Afragola, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia della Controparte_1
2) rigetta l'appello;
3) nulla sulle spese
4) dichiara dovuto, da parte dell'appellante, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa, il 24.10.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 24.10.2025
RG 5375/2025
É presente nell'interesse dell'appellante il procuratore costituito avv. Parte_1
LE MP, il quale si riporta ai propri atti chiedendone l'accoglimento.
Preliminarmente chiede la contumacia di parte appellata prefettura di Napoli. Discute la causa rassegnando le seguenti conclusioni: riformare la sentenza n. 121/2025 emessa dal giudice di pace di Afragola tra contro accogliere l'opposizione Parte_1 Controparte_1 proposta in primo grado annullando l'ordinanza prefettizia n. M_ITPR_NAUTG00223578
19/06/2024 area III;
annullare il decreto prefettizio di sospensione della patente in quanto inefficace, illegittimo nonché intempestivo e tardivo poiché emanato oltre il termine sancito dalla legge;
condannare parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipi.
Nessuno è comparso per parte appellata.
Il Giudice
Preso atto, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del dott. Giuseppe Di Leone, esaminati gli atti di causa, lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
Pag. 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE nella causa civile iscritta al n. R.G. 5375 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Afragola n.
121/2025, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Capua (CE) alla Piazza dei Giudici n. 4, Parte_1 presso lo studio dell'Avvocato LE MP, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
appellante contro
in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in Controparte_1 alla Via Amerigo Vespucci n. 172; CP_1 appellata contumace
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello ritualmente notificato alla controparte, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza n. 121/2025 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Afragola, a definizione del giudizio avente R.G. n. 2117/2024, incardinato contro la e Controparte_1 avente ad oggetto un'opposizione a sanzione amministrativa avverso il decreto prefettizio n. identificativo M_IT PR_NAUTG 00223578 emanato in data 19.6.2024 area III in relazione al verbale della Polizia stradale sottosezione Napoli Nord del 7.5.2024 per violazione dell'art. 186 co. 2 lett. b) e co. 2bis nonché art. 187 co. 1 e 1bis del codice della strada, sentenza con la quale il
Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione.
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea applicazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 2 co. 3 l. 241/1990 in ordine al termine di adozione del decreto prefettizio, in luogo del diverso e speciale termine previsto dall'art. 218 del codice della strada e applicabile alla fattispecie. Ne conseguirebbe l'illegittimità del decreto di sospensione della patente, siccome emesso in data 19.6.2024 a fronte di una contestazione del 7.5.2024 e quindi tardivo.
Pag. 2 di 5 Pertanto, l'appellante ha concluso per la totale riforma della sentenza appellata con accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento prefettizio.
Constatata la corretta instaurazione del contraddittorio, deve essere dichiarata la contumacia dell'appellata, che non si è costituita in giudizio benché ritualmente citata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha disposto la discussione orale dell'appello.
2. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Dalla lettura del decreto prefettizio qui impugnato emerge chiaramente che il provvedimento di sospensione della patente è stato adottato in forza dell'art. 223 co. 1 del codice della strada (e non dell'art. 218 invocato dall'appellante), secondo cui “Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida,
l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura- ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.”.
In materia, quanto ai termini di emissione del provvedimento da parte del Prefetto, in assenza di espressa previsione normativa, ha avuto modo di pronunciarsi la S.C. a Sezioni unite, statuendo quanto segue: «Il provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida a norma dell'art. 223 cod. strada ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui una condotta che può arrecare pericolo ad altri. Pertanto è da escludere che esso non possa più essere adottato per il solo mancato rispetto dei termini (non previsti a pena di decadenza) di cui all'art. 223, comma primo (dieci giorni per la trasmissione del rapporto al prefetto e alla direzione generale della e secondo CP_2
(quindici giorni per la trasmissione del parere del competente ufficio della direzione generale della , o perché il prefetto ometta di richiedere il parere del competente ufficio della CP_2 direzione generale della (la cui richiesta deve effettuare "appena ricevuti gli atti") lo CP_2 stesso giorno in cui gli è pervenuto il rapporto, o non provveda appena ricevuto detto parere,
Pag. 3 di 5 dovendo, invece, ritenersi che sia gli adempimenti propedeutici di cui si è detto, sia l'emissione del provvedimento di sospensione intervengano entro un tempo ragionevole - la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice di merito - in considerazione delle finalità cautelari del provvedimento. (La S.C. ha affermato il principio di diritto di cui in massima in sede di composizione di contrasto di giurisprudenza ed ha, in fattispecie in cui il provvedimento di sospensione della patente era stato adottato dal prefetto a distanza di ben otto mesi dall'incidente, cassato la sentenza di rigetto dell'opposizione perché il giudice di pace non aveva motivato sulla giustificazione del ritardo di cinque mesi nella trasmissione del parere del competente ufficio della direzione generale della e del ritardo di ulteriori due mesi del CP_2 prefetto per la valutazione dei fatti)» (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13226 del 06/06/2007. Più di recente Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7731 del 30/03/2009).
Ciò posto, valutata la gravità delle contestazioni mosse all'appellante (si riporta quanto segnalato nel decreto prefettizio: “La conducente, coinvolta in un sinistro stradale autonomo, circolava in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico accertato pari a 1,10 G/L”), e dunque delle necessarie attività di riscontro degli elementi di responsabilità a carico dell'appellante, tenuto conto altresì dei fisiologici tempi di trasmissione degli atti, ritiene il giudicante del tutto ragionevole l'emissione del decreto in data 19.6.2024, dunque 43 giorni dopo la contestazione delle violazioni al codice della strada effettuata in data 7.5.2024 dalla Polizia stradale.
3. Quanto alle spese di giudizio, si osserva che “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e
l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023). Attesa la contumacia dell'appellata, pertanto, nulla deve essere disposto in ordine alle spese.
Stante l'integrale rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 121/2025 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Afragola, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia della Controparte_1
2) rigetta l'appello;
3) nulla sulle spese
4) dichiara dovuto, da parte dell'appellante, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa, il 24.10.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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