Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/04/2026, n. 2682
TAR
Sentenza 6 giugno 2025
>
CS
Rigetto
Sentenza 2 aprile 2026

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  • Rigettato
    Erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 9, 11, 120 e 133 comma 1, lett. a), b) e c) c.p.a., degli artt. 2 del d.lgs. 143/1994 e 2 comma 86 e ss. del D.L. n. 262/2006 convertito dalla L. n. 286/2006, nonché degli artt. 7, 3 e 24 della Convenzione di Concessione – Violazione dei principi in materia di riparto della giurisdizione. Inadeguatezza, illogicità ed insufficienza della motivazione

    La Corte ritiene che la controversia riguardi pretese di carattere patrimoniale, aventi natura di diritti soggettivi nell'ambito della fase esecutiva del rapporto contrattuale tra il concedente e la società concessionaria. La verifica da parte del concedente della corretta quantificazione del 'ristoro Covid' non implica l'esercizio di alcun potere autoritativo, essendo vincolata alle previsioni convenzionali. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo viene meno quando la materia del contendere si concentra su profili e pretese di natura patrimoniale relative all'attuazione del rapporto contrattuale, senza l'esercizio di poteri pubblicistici dell'Amministrazione.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 9, 11, 120 e 133 comma 1, lett. a), b) e c) c.p.a., degli artt. 2 del d.lgs. 143/1994 e 2 comma 86 e ss. del D.L. n. 262/2006 convertito dalla L. n. 286/2006, nonché degli artt. 7, 3 e 24 della Convenzione di Concessione – Violazione dei principi in materia di riparto della giurisdizione. Inadeguatezza, illogicità ed insufficienza della motivazione

    La Corte ritiene che la controversia riguardi pretese di carattere patrimoniale, aventi natura di diritti soggettivi nell'ambito della fase esecutiva del rapporto contrattuale tra il concedente e la società concessionaria. La verifica da parte del concedente della corretta quantificazione del 'ristoro Covid' non implica l'esercizio di alcun potere autoritativo, essendo vincolata alle previsioni convenzionali. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo viene meno quando la materia del contendere si concentra su profili e pretese di natura patrimoniale relative all'attuazione del rapporto contrattuale, senza l'esercizio di poteri pubblicistici dell'Amministrazione.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 9, 11, 120 e 133 comma 1, lett. a), b) e c) c.p.a., degli artt. 2 del d.lgs. 143/1994 e 2 comma 86 e ss. del D.L. n. 262/2006 convertito dalla L. n. 286/2006, nonché degli artt. 7, 3 e 24 della Convenzione di Concessione – Violazione dei principi in materia di riparto della giurisdizione. Inadeguatezza, illogicità ed insufficienza della motivazione

    La Corte ritiene che la controversia riguardi pretese di carattere patrimoniale, aventi natura di diritti soggettivi nell'ambito della fase esecutiva del rapporto contrattuale tra il concedente e la società concessionaria. La verifica da parte del concedente della corretta quantificazione del 'ristoro Covid' non implica l'esercizio di alcun potere autoritativo, essendo vincolata alle previsioni convenzionali. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo viene meno quando la materia del contendere si concentra su profili e pretese di natura patrimoniale relative all'attuazione del rapporto contrattuale, senza l'esercizio di poteri pubblicistici dell'Amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/04/2026, n. 2682
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2682
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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