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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 03/12/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Enna
Sezione Civile
R.G. 321/2021
Il Tribunale, nella persona del Gop Dott.ssa Miriana Palermo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 321/2021 promossa da:
sig. avv. nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
( ), in giudizio da sola ex art 86 c.p.c. e C.F._1 Controparte_2 nato a [...] il [...] (C.F.: , elettivamente domiciliato C.F._2 in Nicosia, via Archimede nr.1, presso lo studio dell'avv. C.F.: Controparte_1 [...]
) , che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._3
-attori-
CONTRO
Società con Sede Legale in Roma, al Viale Europa, 190 (C.F. Controparte_3
- P. IVA ), in persona del legale Rappresentante pro P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Carosia, C.F. C.F._4
, elettivamente domiciliata presso la Filiale di di Enna, sita in
[...] Controparte_3
Via Alessandro Volta, 1, 94100, Enna (EN);
- convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: respinta e disattesa ogni contraria istanza, azione od eccezione;
- ritenere e dichiarare responsabile, nei confronti dei coniugi Controparte_3
per violazione dei doveri di trasparenza e di informazione, all'atto Controparte_4 della collocazione dei titoli postali nr. 1104614610452 e nr. 1104614510475; -ritenere e dichiarare responsabile per non aver reso edotti i coniugi CP_3 Persona_1 el termine entro cui il diritto al rimborso dei buoni poteva essere fatto valere;
-
[...] ritenere e dichiarare non prescritto il diritto degli eredi ad ottenere il rimborso CP_1 delle somme di cui ai buoni, sottoscritti, in data 05.10.2007, dai coniugi CP_5
-ritenere e dichiarare non decorso il termine di prescrizione, stante l'inesistenza
[...] di indicazione di scadenza riportata sugli stessi;
-ritenere e dichiarare, con qualunque statuizione, non prescritto il diritto degli attori al rimborso delle somme, di cui ai buoni fruttiferi postali de quo;
-ritenere e dichiarare legittimo il diritto dei germani CP_1 ad ottenere il rimborso dei buoni, avendolo tempestivamente richiesto e, per l'effetto, ottenerne il pagamento;
-condannare, conseguentemente, al Controparte_3 rimborso delle somme portate dai buoni, nonché al riconoscimento degli interessi nella misura e alle condizioni previste per legge, a favore dei germani e Controparte_1
, per interruzione della decorrenza dei termini della prescrizione;
-condannare CP_2
al pagamento della somma di € 10.000,00 per mancato rimborso dei buoni CP_3 nonché al pagamento degli interessi, decorrenti dalla sottoscrizione, a favore degli attori;
-condannare al pagamento delle spese e compensi del presente CP_3 giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art.93 c.p.c.
Per : accertare e dichiarare la correttezza della condotta di Controparte_3 [...]
e, conseguentemente, rigettare integralmente le domande attoree, stante Controparte_3 la manifesta prescrizione dei Buoni Postali Fruttiferi in parola, con vittoria di spese e compensi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio
[...]
(d'ora in avanti anche ) innanzi il Tribunale di Enna, esponendo: CP_3 CP_3
- che in data 14.06.2019 gli odierni attori, eredi legittimi dei Sig.ri e Persona_2
rinvenivano nr. 2 buoni fruttiferi postali CPFR, nr. e nr. Persona_3 P.IVA_3
1104614510475, emessi entrambi il 05.10.2007, cointestati a favore di Persona_2
e serie 18 Z, di € 5.000,00 cadauno, acquistati presso Persona_3 Controparte_3
, sede di Nicosia succ.1, provincia di Enna;
[...]
pag. 2/10 - che tali buoni non riportavano sul retro alcuna indicazione in ordine, al rendimento, né alla scadenza o alla durata, elementi che non era possibile conoscere, stante la mancata consegna da parte di del foglio illustrativo;
CP_3
-che, recatisi per incassare i buoni presso l'Ufficio Postale di emissione, era stata loro opposta la prescrizione del loro diritto;
- di aver inoltrato, formale reclamo, nei confronti di , in data 14.06.2019, che in CP_3 data 03.07.2019 confermava l'intervenuta prescrizione;
- conclusosi con esito negativo anche il ricorso all'Arbitro bancario Finanziario, si erano determinati ad agire in giudizio per far valere l'illegittimità del rifiuto opposto.
A sostegno della domanda eccepivano che il D.M. 19.12.2000 stabiliva regole e adempimenti in tema di trasparenza ed obblighi informativi, che risultavano violati nel caso di specie, configurando un grave inadempimento da parte della convenuta, che non aveva neppure consegnato il foglio illustrativo, contenente le caratteristiche dell'investimento.
Allegavano, altresì, che il loro diritto non poteva considerarsi prescritto, stante l'impedimento del decorso della prescrizione sancito dall'art. 2935 c.c., in quanto non essendo stati edotti su termini e condizioni di rimborso, si erano trovati nell'impossibilità di esercitarlo tempestivamente.
Concludevano, pertanto, nel merito, previo accertamento della condotta inadempiente della convenuta, ritenere non prescritto il diritto al rimborso delle somme e condannare al pagamento della somma di € 10.000,00 per mancato rimborso dei buoni nonché CP_3 al pagamento degli interessi, decorrenti dalla sottoscrizione, a favore degli attori e con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto della domanda Controparte_3 proposta di rimborso dei buoni oggetto di causa e comunque per escludere qualsivoglia responsabilità di nel mancato rimborso sia in fatto che in diritto. Con vittoria di CP_3 spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
pag. 3/10 Esponeva che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, aveva CP_3 consegnato agli odierni attori, ai sensi del D.M. 19.12.2000, pubblicato sulla G.U. del
2/03/2001/2000, il relativo Foglio Informativo, sul quale erano analiticamente descritti serie di appartenenza, rendimenti e le condizioni inerenti alla serie stessa;
ribadiva di aver compiutamente ottemperato agli obblighi informativi di cui all'art. 6 del medesimo
D.M. del 19.12.2000, curando diligentemente l'affissione, nei locali dei propri Uffici
Postali, di un apposito avviso sulle condizioni, rinvenibile anche sul sito istituzionale della Società . CP_3
Ribadiva che i buoni sottoscritti dagli attori avevano una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e pertanto erano liquidabili, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese.
Quanto, invece, alla prescrizione, evidenziava che essendo il termine decennale di prescrizionale iniziato a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i buoni avevano cessato di essere fruttiferi, ovvero di produrre interessi, il diritto al rimborso ex adverso preteso, era ormai irrimediabilmente prescritto ed i buoni non più rimborsabili.
Avendo, infatti, una durata di 18 mesi, erano scaduti in data 05 Aprile 2009 ed a far data dalla scadenza era iniziato a decorrere il periodo di prescrizione che si è compiuto in data 05 Aprile 2019, e quindi 2 mesi prima della richiesta di rimborso, di conseguenza,
ha provveduto ad effettuare la estinzione dei Buoni in parola, versando, CP_3 contestualmente, l'importo maturato gestito dalla Società senza Parte_1 possibilità di refusione alcuna.
All'udienza del 28.06.2021 il GI ha assegnato i termini x art. 183 c.p.c. e rinviato all'udienza del 08.02.2022. Istruita la causa tramite l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione il Giudice ha rinviato all'udienza del 23.05.2023 per la precisazione delle conclusioni poi rinviata al
25.06.2024 e successivamente al 13.05.2025. Con ordinanza del 18.07.2025 il GI ha delegato il sottoscritto GOP per la definizione del presente procedimento. All'udienza del 24.09.2025 la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ridotti per il deposito di conclusionali.
pag. 4/10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso in fatto, nella consapevolezza dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione oggetto di lite, si ritiene che la domanda avanzata dall'avv. e dal Sig. sia fondata e vada accolta nei Controparte_1 Controparte_2 termini appresso spiegati.
Il quadro normativo di riferimento della controversia prende le mosse dall' art.2 co.2 del
D. Lgs. 284/1999 (Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) il quale, com'è noto, dispone che: "Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all' articolo 1, comma 1, ,lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e degli altri prodotti finanziari di cui al comma1, lettera b), nonché emanate le norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori." In adempimento della delega, il D.M. del
19/12/2000 adottato dal Ministro del Tesoro, ha disposto che: "L' emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario (. . .) Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento -art.3 co.1- ( ... ) I buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, salvo quanto stabilito dall' articolo 5.(. . .) Art.6 Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori: espone nei propri locali un avviso sulle CP_3 condizioni praticate, rinviando a fogli informativi,
che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali ( ... ) I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si
pag. 5/10 prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi".
Sebbene i BFP non possano essere inquadrati tra i titoli di credito, dal che discende l'onere del risparmiatore di attivazione volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto non espressamente indicati nel titolo, tale onere può tuttavia essere assolto purché , adempiendo al suo obbligo di informazione (con la consegna del foglio CP_3 informativo normativamente prescritta), renda l'investitore in grado di poterlo adempiere. In questa prospettiva si collocano gli obblighi sia pubblicitari (ex art.6 co.l
D.M.19/12/2000) sia di trasparenza, operanti in sede di collocamento del buono (art.3 co.l). Obblighi la cui precipua funzione è quella di rendere edotto il risparmiatore sulla intera operazione, tutelando, in questo modo il suo interesse al risparmio costituzionalmente tutelato (art.47 Cost.) Giusto il disposto dell'art.1337 cod. civ. infatti
"Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede " mentre il successivo art.1375 cod. civ. afferma a sua volta che: "Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede". Tale obbligo avrebbe pertanto imposto a , nell'ambito di un rapporto "asimmetrico" quale quello CP_3 che si instaura con i risparmiatori, di adoperarsi affinché le regole disciplinanti detto rapporto fossero massimamente chiare e comprensibili onde assicurare scelte consapevoli in capo al risparmiatore.
Richiamato il quadro normativo di riferimento e in particolare gli obblighi informativi gravanti su , va rilevato che la convenuta non ha provato in giudizio, come CP_3 era invece suo onere, di avere adempiuto alle prescrizioni dettate dal citato D.M., non avendo dato prova di aver consegnato all'attore, al momento della sottoscrizione dei titoli, un foglio informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni e segnatamente l'indicazione del termine di scadenza.
Prova dell'adempimento che era tenuta a fornire posto che "In tema di prova dell'adempimento di un obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'inadempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della pag. 6/10 circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (Ex plurimis Cassaz.civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019).
Nel caso che viene sottoposto all'attenzione della scrivente, parte convenuta non ha provato, in modo congruo, di aver consegnato il foglio informativo sottoscritto dalle parti interessate come presa visione e consegna dello stesso. Né può ritenersi che la sola affissione presso gli uffici postali di avvisi sulle condizioni praticate sia equipollente alla consegna di fogli informativi dettagliati, tant'è che il D.M. ha espressamente previsto che detti avvisi (prescritti dal cit.art.6 D.M. 19/12/2000) rinviino a "fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori". Peraltro anche sul retro dei buoni, oltre al timbro recante la serie, ovvero “ serie 18 Z”, si legge: “il buono fruttifero postale è garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste dalla parte prima del decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 300 del 27 dicembre 2000 e alle specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta. Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
Per concludere sul punto, va confermato il principio affermato da quella parte della giurisprudenza di merito per cui, rispetto a buoni fruttiferi postali che non riportino indicazioni circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza, costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, a fronte della mancata consegna, al momento della loro sottoscrizione, di specifici fogli informativi, si deve ritenere che l'intermediario non abbia assolto al proprio onere di trasparenza e informazione.
Secondo l'insegnamento della S.C. infatti: " In tema di intermediazione finanziaria,
l'onere probatorio a carico dell'intermediario di aver adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente sussiste indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza dell'operazione; la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni, peraltro, determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte
pag. 7/10 dell'intermediario è, in ogni caso, fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento." (Corte di Cassazione civ. Sez.
3 - Ordinanza
n. 7288 del 13/03/2023)
Parte convenuta non ha provato, in modo congruo, di aver consegnato il foglio informativo sottoscritto dalle parti interessate come presa visione e consegna dello stesso. Gli attori, pertanto, non sono stati messi nelle condizioni di esercitare tempestivamente il loro diritto al rimborso avuto riguardo anche al principio per cui la prescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto. Principio codificato nell'art. 2935 c.c., il quale espressamente dispone che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” il che impedisce di considerare come trascorso il termine di prescrizione.
Come recentemente osservato dalla Corte di Appello di Napoli (sentenza n. 3719- del
24 Settembre 2024), sebbene i buoni fruttiferi siano inquadrabili quali titoli di legittimazione ex art 2002 c.c. e pertanto possono essere disciplinati da atti normativi esterni, che l'investitore ha l'onere di conoscere, “tale onere può essere diligentemente assolto purché l'investitore sia messo in condizione di poterlo adempiere. In questa prospettiva si collocano gli obblighi sia pubblicitari ( ex art. 6 co 1 D.M. 19/12/2000) sia di trasparenza, operanti in sede di conclusione del contratto di collocamento del buono ( art. 3 co 1). Si tratta di obblighi la cui precipua funzione è quella di rendere
l'investitore edotto sull'intera operazione, tutelando, in questo modo, il suo interesse al risparmio costituzionalmente protetto ( art. 47 Cost). (Corte d'Appello di Napoli sentenza n. 3719 del 24.09.2024)
Deve concludersi pertanto che il mancato rispetto degli obblighi pubblicitari, in uno alla mancata consegna del foglio illustrativo al risparmiatore, impediscono di fatto di accertare il “dies a quo” ai fini del decorso del termine della prescrizione, la cui eccezione va, pertanto, rigettata.
La domanda degli attori va quindi accolta, con conseguente condanna della convenuta a rimborsare agli istanti il controvalore dei buoni postali per la loro quota capitale,
pag. 8/10 maggiorata degli interessi come dovuti, oltre gli interessi legali dalla domanda, fino all'effettivo soddisfo.
Le spese e competenze del giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, Dott.ssa Miriana Palermo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 321/2021 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara il diritto degli attori ad esigere ed incassare i buoni fruttiferi postali indicati in motivazione (titoli postali nr. 1104614610452 e nr. 1104614510475) e conseguentemente condanna al rimborso delle somme portate dai Controparte_3 buoni;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_3 corrispondere agli attori le somme ad essi dovuti a titolo di capitale ed interessi maturati, oltre gli interessi legali dalla domanda, fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_3 delle spese di giudizio in favore degli attori che liquida in complessivi euro 3.566,00 di cui € 264,00 per spese ed € 3.302,00 per compensi professionali (€ 460, 00 fase di studio, € 389,00 fase introduttiva, € 840,00 fase istruttoria, € 851 fase decisionale, €
762,00 per presenza di più parti) oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. dichiaratasi anticipataria. Controparte_1
Enna, 03.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Miriana Palermo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pag. 9/10 pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Enna
Sezione Civile
R.G. 321/2021
Il Tribunale, nella persona del Gop Dott.ssa Miriana Palermo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 321/2021 promossa da:
sig. avv. nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
( ), in giudizio da sola ex art 86 c.p.c. e C.F._1 Controparte_2 nato a [...] il [...] (C.F.: , elettivamente domiciliato C.F._2 in Nicosia, via Archimede nr.1, presso lo studio dell'avv. C.F.: Controparte_1 [...]
) , che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._3
-attori-
CONTRO
Società con Sede Legale in Roma, al Viale Europa, 190 (C.F. Controparte_3
- P. IVA ), in persona del legale Rappresentante pro P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Carosia, C.F. C.F._4
, elettivamente domiciliata presso la Filiale di di Enna, sita in
[...] Controparte_3
Via Alessandro Volta, 1, 94100, Enna (EN);
- convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: respinta e disattesa ogni contraria istanza, azione od eccezione;
- ritenere e dichiarare responsabile, nei confronti dei coniugi Controparte_3
per violazione dei doveri di trasparenza e di informazione, all'atto Controparte_4 della collocazione dei titoli postali nr. 1104614610452 e nr. 1104614510475; -ritenere e dichiarare responsabile per non aver reso edotti i coniugi CP_3 Persona_1 el termine entro cui il diritto al rimborso dei buoni poteva essere fatto valere;
-
[...] ritenere e dichiarare non prescritto il diritto degli eredi ad ottenere il rimborso CP_1 delle somme di cui ai buoni, sottoscritti, in data 05.10.2007, dai coniugi CP_5
-ritenere e dichiarare non decorso il termine di prescrizione, stante l'inesistenza
[...] di indicazione di scadenza riportata sugli stessi;
-ritenere e dichiarare, con qualunque statuizione, non prescritto il diritto degli attori al rimborso delle somme, di cui ai buoni fruttiferi postali de quo;
-ritenere e dichiarare legittimo il diritto dei germani CP_1 ad ottenere il rimborso dei buoni, avendolo tempestivamente richiesto e, per l'effetto, ottenerne il pagamento;
-condannare, conseguentemente, al Controparte_3 rimborso delle somme portate dai buoni, nonché al riconoscimento degli interessi nella misura e alle condizioni previste per legge, a favore dei germani e Controparte_1
, per interruzione della decorrenza dei termini della prescrizione;
-condannare CP_2
al pagamento della somma di € 10.000,00 per mancato rimborso dei buoni CP_3 nonché al pagamento degli interessi, decorrenti dalla sottoscrizione, a favore degli attori;
-condannare al pagamento delle spese e compensi del presente CP_3 giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art.93 c.p.c.
Per : accertare e dichiarare la correttezza della condotta di Controparte_3 [...]
e, conseguentemente, rigettare integralmente le domande attoree, stante Controparte_3 la manifesta prescrizione dei Buoni Postali Fruttiferi in parola, con vittoria di spese e compensi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio
[...]
(d'ora in avanti anche ) innanzi il Tribunale di Enna, esponendo: CP_3 CP_3
- che in data 14.06.2019 gli odierni attori, eredi legittimi dei Sig.ri e Persona_2
rinvenivano nr. 2 buoni fruttiferi postali CPFR, nr. e nr. Persona_3 P.IVA_3
1104614510475, emessi entrambi il 05.10.2007, cointestati a favore di Persona_2
e serie 18 Z, di € 5.000,00 cadauno, acquistati presso Persona_3 Controparte_3
, sede di Nicosia succ.1, provincia di Enna;
[...]
pag. 2/10 - che tali buoni non riportavano sul retro alcuna indicazione in ordine, al rendimento, né alla scadenza o alla durata, elementi che non era possibile conoscere, stante la mancata consegna da parte di del foglio illustrativo;
CP_3
-che, recatisi per incassare i buoni presso l'Ufficio Postale di emissione, era stata loro opposta la prescrizione del loro diritto;
- di aver inoltrato, formale reclamo, nei confronti di , in data 14.06.2019, che in CP_3 data 03.07.2019 confermava l'intervenuta prescrizione;
- conclusosi con esito negativo anche il ricorso all'Arbitro bancario Finanziario, si erano determinati ad agire in giudizio per far valere l'illegittimità del rifiuto opposto.
A sostegno della domanda eccepivano che il D.M. 19.12.2000 stabiliva regole e adempimenti in tema di trasparenza ed obblighi informativi, che risultavano violati nel caso di specie, configurando un grave inadempimento da parte della convenuta, che non aveva neppure consegnato il foglio illustrativo, contenente le caratteristiche dell'investimento.
Allegavano, altresì, che il loro diritto non poteva considerarsi prescritto, stante l'impedimento del decorso della prescrizione sancito dall'art. 2935 c.c., in quanto non essendo stati edotti su termini e condizioni di rimborso, si erano trovati nell'impossibilità di esercitarlo tempestivamente.
Concludevano, pertanto, nel merito, previo accertamento della condotta inadempiente della convenuta, ritenere non prescritto il diritto al rimborso delle somme e condannare al pagamento della somma di € 10.000,00 per mancato rimborso dei buoni nonché CP_3 al pagamento degli interessi, decorrenti dalla sottoscrizione, a favore degli attori e con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto della domanda Controparte_3 proposta di rimborso dei buoni oggetto di causa e comunque per escludere qualsivoglia responsabilità di nel mancato rimborso sia in fatto che in diritto. Con vittoria di CP_3 spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
pag. 3/10 Esponeva che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, aveva CP_3 consegnato agli odierni attori, ai sensi del D.M. 19.12.2000, pubblicato sulla G.U. del
2/03/2001/2000, il relativo Foglio Informativo, sul quale erano analiticamente descritti serie di appartenenza, rendimenti e le condizioni inerenti alla serie stessa;
ribadiva di aver compiutamente ottemperato agli obblighi informativi di cui all'art. 6 del medesimo
D.M. del 19.12.2000, curando diligentemente l'affissione, nei locali dei propri Uffici
Postali, di un apposito avviso sulle condizioni, rinvenibile anche sul sito istituzionale della Società . CP_3
Ribadiva che i buoni sottoscritti dagli attori avevano una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e pertanto erano liquidabili, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese.
Quanto, invece, alla prescrizione, evidenziava che essendo il termine decennale di prescrizionale iniziato a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i buoni avevano cessato di essere fruttiferi, ovvero di produrre interessi, il diritto al rimborso ex adverso preteso, era ormai irrimediabilmente prescritto ed i buoni non più rimborsabili.
Avendo, infatti, una durata di 18 mesi, erano scaduti in data 05 Aprile 2009 ed a far data dalla scadenza era iniziato a decorrere il periodo di prescrizione che si è compiuto in data 05 Aprile 2019, e quindi 2 mesi prima della richiesta di rimborso, di conseguenza,
ha provveduto ad effettuare la estinzione dei Buoni in parola, versando, CP_3 contestualmente, l'importo maturato gestito dalla Società senza Parte_1 possibilità di refusione alcuna.
All'udienza del 28.06.2021 il GI ha assegnato i termini x art. 183 c.p.c. e rinviato all'udienza del 08.02.2022. Istruita la causa tramite l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione il Giudice ha rinviato all'udienza del 23.05.2023 per la precisazione delle conclusioni poi rinviata al
25.06.2024 e successivamente al 13.05.2025. Con ordinanza del 18.07.2025 il GI ha delegato il sottoscritto GOP per la definizione del presente procedimento. All'udienza del 24.09.2025 la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ridotti per il deposito di conclusionali.
pag. 4/10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso in fatto, nella consapevolezza dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione oggetto di lite, si ritiene che la domanda avanzata dall'avv. e dal Sig. sia fondata e vada accolta nei Controparte_1 Controparte_2 termini appresso spiegati.
Il quadro normativo di riferimento della controversia prende le mosse dall' art.2 co.2 del
D. Lgs. 284/1999 (Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) il quale, com'è noto, dispone che: "Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all' articolo 1, comma 1, ,lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e degli altri prodotti finanziari di cui al comma1, lettera b), nonché emanate le norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori." In adempimento della delega, il D.M. del
19/12/2000 adottato dal Ministro del Tesoro, ha disposto che: "L' emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario (. . .) Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento -art.3 co.1- ( ... ) I buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, salvo quanto stabilito dall' articolo 5.(. . .) Art.6 Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori: espone nei propri locali un avviso sulle CP_3 condizioni praticate, rinviando a fogli informativi,
che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali ( ... ) I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si
pag. 5/10 prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi".
Sebbene i BFP non possano essere inquadrati tra i titoli di credito, dal che discende l'onere del risparmiatore di attivazione volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto non espressamente indicati nel titolo, tale onere può tuttavia essere assolto purché , adempiendo al suo obbligo di informazione (con la consegna del foglio CP_3 informativo normativamente prescritta), renda l'investitore in grado di poterlo adempiere. In questa prospettiva si collocano gli obblighi sia pubblicitari (ex art.6 co.l
D.M.19/12/2000) sia di trasparenza, operanti in sede di collocamento del buono (art.3 co.l). Obblighi la cui precipua funzione è quella di rendere edotto il risparmiatore sulla intera operazione, tutelando, in questo modo il suo interesse al risparmio costituzionalmente tutelato (art.47 Cost.) Giusto il disposto dell'art.1337 cod. civ. infatti
"Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede " mentre il successivo art.1375 cod. civ. afferma a sua volta che: "Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede". Tale obbligo avrebbe pertanto imposto a , nell'ambito di un rapporto "asimmetrico" quale quello CP_3 che si instaura con i risparmiatori, di adoperarsi affinché le regole disciplinanti detto rapporto fossero massimamente chiare e comprensibili onde assicurare scelte consapevoli in capo al risparmiatore.
Richiamato il quadro normativo di riferimento e in particolare gli obblighi informativi gravanti su , va rilevato che la convenuta non ha provato in giudizio, come CP_3 era invece suo onere, di avere adempiuto alle prescrizioni dettate dal citato D.M., non avendo dato prova di aver consegnato all'attore, al momento della sottoscrizione dei titoli, un foglio informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni e segnatamente l'indicazione del termine di scadenza.
Prova dell'adempimento che era tenuta a fornire posto che "In tema di prova dell'adempimento di un obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'inadempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della pag. 6/10 circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (Ex plurimis Cassaz.civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019).
Nel caso che viene sottoposto all'attenzione della scrivente, parte convenuta non ha provato, in modo congruo, di aver consegnato il foglio informativo sottoscritto dalle parti interessate come presa visione e consegna dello stesso. Né può ritenersi che la sola affissione presso gli uffici postali di avvisi sulle condizioni praticate sia equipollente alla consegna di fogli informativi dettagliati, tant'è che il D.M. ha espressamente previsto che detti avvisi (prescritti dal cit.art.6 D.M. 19/12/2000) rinviino a "fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori". Peraltro anche sul retro dei buoni, oltre al timbro recante la serie, ovvero “ serie 18 Z”, si legge: “il buono fruttifero postale è garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste dalla parte prima del decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 300 del 27 dicembre 2000 e alle specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta. Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
Per concludere sul punto, va confermato il principio affermato da quella parte della giurisprudenza di merito per cui, rispetto a buoni fruttiferi postali che non riportino indicazioni circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza, costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, a fronte della mancata consegna, al momento della loro sottoscrizione, di specifici fogli informativi, si deve ritenere che l'intermediario non abbia assolto al proprio onere di trasparenza e informazione.
Secondo l'insegnamento della S.C. infatti: " In tema di intermediazione finanziaria,
l'onere probatorio a carico dell'intermediario di aver adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente sussiste indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza dell'operazione; la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni, peraltro, determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte
pag. 7/10 dell'intermediario è, in ogni caso, fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento." (Corte di Cassazione civ. Sez.
3 - Ordinanza
n. 7288 del 13/03/2023)
Parte convenuta non ha provato, in modo congruo, di aver consegnato il foglio informativo sottoscritto dalle parti interessate come presa visione e consegna dello stesso. Gli attori, pertanto, non sono stati messi nelle condizioni di esercitare tempestivamente il loro diritto al rimborso avuto riguardo anche al principio per cui la prescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto. Principio codificato nell'art. 2935 c.c., il quale espressamente dispone che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” il che impedisce di considerare come trascorso il termine di prescrizione.
Come recentemente osservato dalla Corte di Appello di Napoli (sentenza n. 3719- del
24 Settembre 2024), sebbene i buoni fruttiferi siano inquadrabili quali titoli di legittimazione ex art 2002 c.c. e pertanto possono essere disciplinati da atti normativi esterni, che l'investitore ha l'onere di conoscere, “tale onere può essere diligentemente assolto purché l'investitore sia messo in condizione di poterlo adempiere. In questa prospettiva si collocano gli obblighi sia pubblicitari ( ex art. 6 co 1 D.M. 19/12/2000) sia di trasparenza, operanti in sede di conclusione del contratto di collocamento del buono ( art. 3 co 1). Si tratta di obblighi la cui precipua funzione è quella di rendere
l'investitore edotto sull'intera operazione, tutelando, in questo modo, il suo interesse al risparmio costituzionalmente protetto ( art. 47 Cost). (Corte d'Appello di Napoli sentenza n. 3719 del 24.09.2024)
Deve concludersi pertanto che il mancato rispetto degli obblighi pubblicitari, in uno alla mancata consegna del foglio illustrativo al risparmiatore, impediscono di fatto di accertare il “dies a quo” ai fini del decorso del termine della prescrizione, la cui eccezione va, pertanto, rigettata.
La domanda degli attori va quindi accolta, con conseguente condanna della convenuta a rimborsare agli istanti il controvalore dei buoni postali per la loro quota capitale,
pag. 8/10 maggiorata degli interessi come dovuti, oltre gli interessi legali dalla domanda, fino all'effettivo soddisfo.
Le spese e competenze del giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, Dott.ssa Miriana Palermo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 321/2021 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara il diritto degli attori ad esigere ed incassare i buoni fruttiferi postali indicati in motivazione (titoli postali nr. 1104614610452 e nr. 1104614510475) e conseguentemente condanna al rimborso delle somme portate dai Controparte_3 buoni;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_3 corrispondere agli attori le somme ad essi dovuti a titolo di capitale ed interessi maturati, oltre gli interessi legali dalla domanda, fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_3 delle spese di giudizio in favore degli attori che liquida in complessivi euro 3.566,00 di cui € 264,00 per spese ed € 3.302,00 per compensi professionali (€ 460, 00 fase di studio, € 389,00 fase introduttiva, € 840,00 fase istruttoria, € 851 fase decisionale, €
762,00 per presenza di più parti) oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. dichiaratasi anticipataria. Controparte_1
Enna, 03.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Miriana Palermo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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