Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 2537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2537 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 9 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 454 /2024 R.G. lavoro vertente
TRA nata il [...] a [...] e residente via Parte_1
Gregorio Ronca 29 Avellino domiciliata elettivamente alla C.F._1 via De Sanctis 24 Avellino presso e nello studio legale dell'Avv.Gennaro D'Avanzo
che ai fini della presente procedura la rappresenta e CodiceFiscale_2 difende, in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo di primo grado
Per comunicazioni e notificazioni pec
[...]
3382542215- Email_1
=Appellante
E
(C.F. , R.E.A. n. MO- 222528, P.I. di gruppo Controparte_1 P.IVA_1
), con sede in Modena alla via San Carlo nn. 8-20, in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti a firma del procuratore speciale Avv. Paolo Mazza, dall'Avv. DANIELA PETITTO (C.f.:
– pec: , con la quale C.F._3 Email_2 elettivamente domicilia in Napoli, alla via Martucci n. 48, presso lo Studio Associato Verde
= Appellato
1
Con ricorso depositato in data 16.5.2022 presso il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del Lavoro l'appellante in epigrafe espose di essere stata assunta quale impiegata di prima categoria dalla Banca popolare dell'Irpinia, - oggi CP_1
- in data 1.01.1982, come da delibera del Consiglio di Amministrazione
[...]
n.1044 del 10.12.1981. Dedusse che tuttavia dall'estratto certificativo contributivo (eco-cert) non risultavano coperte da contribuzione le prime due settimane del rapporto di lavoro e che di conseguenza per tale anno 1982 risultavano indicate 50 settimane lavorative (dal 12.1.1982- come indicato in busta paga) invece delle
“regolari 52”.
Pertanto rilevò che, pur avendo riscattato tre anni relativi al corso di laurea al fine di cumulare detto periodo con quello da lavoro dipendente, così da poter raggiungere un'anzianità contributiva di 18 anni al 31.12.1995 ed accedere alla pensione con il metodo retributivo almeno fino al 31.12.2011, non aveva conseguito tale risultato, percependo un rateo di euro 2.700,00 mensili a fronte degli euro 3.100,00 spettanti;
lamentò di aver perso anche l'opportunità di accedere all'accordo di pensionamento anticipato con incentivo all'esodo proposto dalla resistente a tutti i propri dipendenti nel 2015.
Chiese dunque “1) accertare e dichiarare che la ricorrente è stata assunta quale impiegata di prima categoria dalla Banca Popolare dell'Irpinia oggi CP_1
come da delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1044 del 10.12.1981 e
[...] che ha preso servizio regolarmente alla data del 4.01.1982; 2) accertare e dichiarare l'omissione contributiva da parte del datore di lavoro delle prime due settimane di gennaio 1982; 3) accertare e dichiarare che l'omissione contributiva del datore di lavoro ha avuto come conseguenza il mancato accesso da parte della lavoratrice all'esodo anticipato previsto dall'accordo sindacale del 14.8.2015 e l'impossibilità di beneficiare del trattamento del Fondo di Solidarietà quale conseguenza diretta dell'omissione contributiva;
per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno per il mancato raggiungimento da parte della lavoratrice del quorum dei 18 anni alla data del 31.12.1995 per godere ai fini pensionistici del calcolo della pensione con il sistema retributivo di gran lunga favorevole rispetto a quello contributivo o misto;
condannare, inoltre, la resistente al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante ex art. 1233 c.c. nella misura di euro 100.000,00 o in quella somma da calcolare con consulenza tecnica, che sin da ora si chiede, o, ancora, nella misura di giustizia, con gli interessi e svalutazione come per legge. Condannare la resistente al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. da quantificarsi di giustizia”, con vittoria di spese ed onorari con attribuzione.
Costituitosi l'Istituto di credito, il Tribunale con la sentenza n. 77/2024 pubbl. il 25/01/2024 rigettò il ricorso rilevando con effetto assorbente che, “affinché la lavoratrice raggiunga i requisiti minimi previsti dalla legge per l'accesso alla pensione con metodo retributivo mancano ben tre settimane”, di modo che risulterebbe non decisivo l'eventuale riconoscimento delle due settimane (le prime due di gennaio 1982) richieste nel presente giudizio.
2 Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello la con ricorso Pt_1 depositato il 29.2.2024 rilevando che il Tribunale aveva trascurato l'accertamento della sussistenza dell'omissione contributiva denunciata e, in particolare, della data di presa di servizio della lavoratrice, che rappresentava la domanda principale. Ha osservato poi che erroneamente in sentenza era stato ritenuto che nell'anno 1997 mancasse una settimana contributiva ulteriore, necessaria per il completamento dei requisiti: ha precisato che per il 1997 l'anno contributivo era completo esponendo il certificato accertativo 52 settimane.
Ha ritenuto erronea anche la valutazione del Tribunale con riguardo alla prescrizione.
Ha rilevato che, per effetto del riconoscimento della mancanza del versamento contributivo da parte del datore di lavoro per il periodo di cui sopra, la lavoratrice poteva accedere al sistema di c.d. calcolo MISTO, retributivo sino al 31 dicembre 1995 e contributivo dal primo gennaio 1996 in poi.
Inoltre in conseguenza della suddetta omissione, la aveva perso Pt_1
l'opportunità di usufruire dell'esodo anticipato previsto da accordo sindacale del 14.08.2015, di godere della possibilità di uscita dal mondo del lavoro con la
“Fornero” né della pensione “quota100”, pur avendone maturato le condizioni e i presupposti.
Ha richiamato le conclusioni svolte in primo grado, anche con riguardo alla quantificazione della pretesa risarcitoria chiedendone l'accoglimento, se del caso previa ammissione delle istanze istruttorie disattese dal Tribunale. Vinte le spese.
Notificato l'atto, si è costituito l'appellato resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, acquisite le note delle parti, all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
1.La questione controversa riguarda l'omesso versamento da parte del datore di lavoro della obbligatoria contribuzione per due settimane di lavoro, le prime dell'anno 1982 in cui la era stata assunta. Parte_1
Le pretese azionate in questo giudizio sono funzionali ad ottenere l'accertamento:
-della sussistenza di anni 18 di contributi maturati antecedentemente al 31.12.1995, anche per effetto del riscatto di anni quattro corrispondenti alla durata legale del corso di laurea, al fine di potersi avvalere del sistema retributivo vigente ante lege FORNERO con effetti più vantaggiosi nella determinazione del rateo di pensione;
-della sussistenza delle condizioni per l'accesso all'esodo anticipato previsto dall'accordo sindacale del 14.8.2015.
3 2.Secondo quanto allegato nell'atto introduttivo, la ricorrente aveva superato nel 1981 la prova selettiva per impiegati di prima categoria bandita dalla Banca popolare della Campania, oggi . CP_1
La delibera n.1044 del 10.12.1981, elencati i 14 laureati vincitori, tra cui la aveva specificato che “tutte le assunzioni di cui sopra Parte_1 avranno decorrenza 4.1.1982”; la ricorrente aveva preso servizio il 04.01.1982 (il primo gennaio 1982 era festivo, il 2 gennaio 1982 era sabato e il 3 gennaio 1982 domenica).
Nel verbale del Consiglio di Amministrazione del 10.12.1981 (agli atti del fascicolo della parte convenuta), all'ultimo capoverso, era stato precisato che “il Consiglio, all'unanimità, delibera l'assunzione dei seguenti 12 impiegati di prima categoria -tra questi Tutte le assunzioni avranno decorrenza 04.01.1982 e Parte_1 sono subordinate al rilascio del nullaosta da parte dell'Ufficio del Lavoro e per il solo dipendente dalla data del rilascio del nullaosta”. Pt_2
3. Si osserva che già dalla piana lettura della delibera risulta chiaro che la decorrenza dell'assunzione non può giammai essere fissata al 01.01.1982, essendo stata indicata la data del successivo 4.01.1982. Anche quest'ultima tuttavia non può essere considerata effettiva, perché subordinata ad una condizione espressa.
Il nullaosta sopra indicato relativo alla ricorrente era pervenuto alla Banca il 12.01.1982 (v. allegato alla memoria di costituzione), autorizzando l'assunzione dei lavoratori in elenco tra i quali, al numero 3, era indicata la n. Parte_1
20.05.58, imp.conc. da Avellino.
Dalla delibera si evince che la Banca aveva accertato il superamento della selezione ed era in condizioni di procedere all'assunzione sin dal 4.1.1982 (in termini di disponibilità di posti e di risorse per l'impegno di spesa) e che tuttavia l'iter procedimentale necessitava il completamento mediante il nulla osta dell'Ufficio lavoro per la verifica di tutte le condizioni necessarie per la formalizzazione dell'assunzione.
Con il provvedimento dell'Ufficio del lavoro, avente ad oggetto “Migrazione interna. Autorizzazione di avviamento al lavoro”, “si autorizza l'assunzione dei sottonotati lavoratori nel Comune di cui sopra” tra cui da Avellino. Parte_1
La pendenza di un procedimento autorizzatorio impediva il completamento dell'iter per l'assunzione e l'effettiva immissione della ricorrente nelle funzioni. E l'autorizzazione non contiene la fissazione della decorrenza con effetto retroattivo rispetto alla data di emissione della stessa.
Anche le indicazioni del libro matricola e delle busta paga sono coerenti con la suddetta documentazione prodotta dalla riportando quale data di CP_1 assunzione il 12.1.1982: da tale momento la ricorrente è stata retribuita, quale corrispettivo delle prestazioni rese ed è quindi sorto il correlato obbligo contributivo. I dati risultanti dalla busta paga, nella loro evidenza, erano noti da tempo alla che mai aveva opposto alcuna contestazione in proposito. Pt_1
4 Non vi sono del resto elementi obiettivi, neppure indiziari, che consentano di retrodatare la presa di servizio della ricorrente al 4.01.1982 o addirittura al 1^ gennaio: non risulta un verbale di immissione nelle funzioni, né è stato allegato e provato l'effettivo svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di impiegata di concetto per il quale la stessa era stata assunta, sin da tale epoca.
I capitoli di prova articolati al riguardo (n. 1 e 2, in ricorso di primo grado) sono insufficienti e generici, chiedendosi di provare che la ricorrente: 1) “è stata assunta….in data 4.1.1982 quale impiegata di prima categoria giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1044 del 10.12.1981” : il fatto è documentale ed il contenuto della delibera è quello già sopra esaminato;
2) che “prendeva servizio il 4.1.1982” , atteso che neppure è circostanziato il fatto dell'immissione in possesso né indicato – quale effetto – l'inserimento della ricorrente nell'organizzazione dell'Ufficio con assegnazioni di mansioni che avrebbero dovuto essere retribuite sin dal 4 gennaio. La parte ricorrente, del resto, non si duole della decorrenza stipendiale dal 12.1.1982 come indicata in busta paga, né fa questione di attività effettivamente svolte dal 4 al 12.1.1982 e non compensate economicamente.
A tale corrispettività tra attività svolte e trattamento economico – fissata al 12.1.1982- si correla l'obbligo contributivo.
4.Infine, anche con riguardo alla perdita della possibilità di accedere all'esodo anticipato previsto dall'accordo sindacale del 14.8.2015, rileva - oltre a quanto sopra esposto - la carenza di un'ulteriore settimana di contribuzione nell'anno 1987.
Parte appellante si è lamentata delle considerazioni svolte al riguardo dal primo Giudice che ha considerato decisiva ed assorbente sotto tutti i profili la suddetta carenza, mentre correttamente va riferita soltanto alla seconda questione.
Tuttavia non è stata contestata la disamina condotta dal Tribunale, con riferimento al materiale documentale.
Precisato che si tratta della contribuzione dell'anno 1987 (laddove in sentenza, per mero errore materiale, è indicato il 1997), deve evidenziarsi che è stato osservato dal primo Giudice che la ricorrente aveva rappresentato di aver riscattato 208 settimane (dal 1.11.1976 al 31.10.1980) del corso universitario di studi effettuato;
queste ultime erano state sommate alle ulteriori 725 settimane di lavoro dipendente svolte (dal 12.1.1982 al 31.12.1995). La parte resistente aveva a sua volta prodotto in atti il c.d. Ecocert che certifica la situazione contributiva del lavoratore e, contrariamente al mero estratto conto contributivo (prodotto in atti dalla ricorrente), come sottolineato dal Tribunale ha valore giuridico e fornisce un quadro preciso e completo della situazione contributiva di ciascun lavoratore (cfr. Cass. n. 6643/2020). Dall'esame dell'Ecocert, nella fattispecie, il Giudice ha accertato che, pur sommando alle settimane ivi indicate le ulteriori due settimane del cui omesso computo la ricorrente si duole, mancherebbe ancora una settimana per l'anno 1987. Nel raffronto tra i documenti allegati dalle parti è risultato, infatti, che mentre l'estratto contributivo indica n. 52 settimane, l'Ecocert ne indica 40 + 12 nella
5 colonna relativa a contributi registrati negli archivi, ma solo 39 + 12 (dunque 51) nella colonna “settimane utili a pensione- diritto”.
Detta circostanza, come sottolineato dal Tribunale, non era stata oggetto di specifica contestazione da parte ricorrente, e non lo è stata neppure in questo grado. La motivazione, così precisa nella valutazione dei documenti, non è stata attinta da specifica censura: il contenuto dell'atto è assertivo, in quanto la parte si è limitata ad affermare che il Giudice ha commesso “un grossolano errore: nel 1997 l'anno contributivo è completo esponendo il certificato accertativo 52 settimane”. La parte non si è avveduta dell'errore (materiale) in cui era incorso il Giudice nell'indicazione dell'anno in questione, che -come sopra precisato (e del resto eccepito dalla sin dal primo grado) - è il 1987; poi non ha neppure contestato CP_1 nel presente grado la valenza probatoria privilegiata che il Tribunale ha attribuito all'Ecocert prodotto dalla resistente.
L'appello va quindi respinto, assorbita ogni altra questione.
Le spese del grado, per la peculiarità della vicenda e le difficoltà di apprezzamento dei fatti e del materiale probatorio, possono essere eccezionalmente compensate.
Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese del grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 9 giugno 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
6