Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di
Giudice del Lavoro all'udienza del 7.1.2025, tenutasi ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 18182/2023
TRA
, C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Greco il 15/12/1963 e residente in [...] elett.te dom.to in Napoli alla Via Santa Lucia n. 123, presso lo studio degli Avv.ti Pietro Rocco di
Torrepadula (c.f. ) ed Enrico Romano (c.f. C.F._2
, che lo rappresentano e difendono C.F._3
RICORRENTE
E
Controparte_1
con sede in Roma, Via Salaria n. 229, – C.F.
[...]
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale P.IVA_1
rappresentante Arch. , nato a [...] il [...], rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Angelo Pandolfo, (C.F. ) C.F._4
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Tribunale di Roma deducendo:
- di aver adito il Tribunale di Roma e che il procedimento si incardinava all'istruzione della terza sezione lavoro dinanzi alla dott.ssa Lionetti, la quale accoglieva l'eccezione preliminare di incompetenza sollevata da ed CP_1
indicava quale Giudice competente il Tribunale di Napoli;
- di essere iscritto alla con matricola n. 385089; CP_1
- di aver subito, in data 06/04/2022, svolgendo attività sportiva dilettantistica, un infortunio dell'arto superiore dominante e di aver riportato la seguente diagnosi: frattura della diafisi ulnare;
- di essere stato sottoposto, in data 07/04/2022, presso la Controparte_3
sita in Mugnano di Napoli al C.so Italia n. 110, ad intervento chirurgico di
[...]
“riduzione incruenta ed immobilizzazione in apparecchio brachiometacarpale in vetroresina”;
- che a seguito dell'intervento chirurgico veniva dimesso con la diagnosi di
“frattura scomposta spiroide dell'ulna sinistra” e gli veniva prescritta terapia farmacologica, nonché riposo funzionale di gg. 30;
- di aver presentato domanda online ad di indennità per inabilità CP_1
temporanea, a seguito della quale comunicava la necessità di procedere CP_1
ad integrazioni documentali;
- che, con provvedimento del 24.2.2023, rigettava l'istanza ritenendo che CP_1
l'infortunio non avesse determinato una inabilità totale temporanea per oltre 40 giorni.
Tanto premesso in fatto, a fondamento delle proprie pretese in diritto richiamava la disciplina statutaria della resistente fondata sull'art. 38 Cost, nonché la disciplina regolamentare Inarcassa.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Napoli adito, contrariariis reiectis, I. Accertare e dichiarare, per le vicende esposte nel presente atto, lo stato di inabilità temporanea ed assoluta che ha colpito il sig. in ragione Parte_2 dell'evento sinistroso descritto in punto di fatto e per l'effetto: II. Sussistendone i presupposti di legge, nonché di cui allo Statuto , condannare la , in CP_1 CP_1
persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore del sig. Parte_1
, della somma pari ad € 5.705,00 o a quella diversa somma maggiore o
[...] minore che l'On. Le Giudicante adito riterranno più congrue ed opportune, anche in considerazione della diversa interpretazione che il giudicante desse all'art. 7 del regolamento , oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al CP_1 soddisfo;
III. Nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudicante adito dovesse ritenere improcedibile il presente ricorso giurisdizionale, per omesso esperimento del procedimento amministrativo, chiede, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., sospendersi il presente procedimento ed assegnare termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo;
IV. Condannare la
[...]
in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti avvocati dichiaratisi all'uopo anticipatari ex art. 93 c.p.c., oltre rimborso, cpa ed iva come per legge”.
Con memoria difensiva del 24/11/2023 si costituiva eccependo CP_1 preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per non avere il ricorrente proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego dell'indennità per inabilità temporanea assoluta a seguito di infortunio, richiamando l'art. 16 della L. n. 179 del
1958 e l'art. 443 cpc.
Nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso in quanto, nel caso di specie, non riteneva che l'inabilità temporanea assoluta all'esercizio della professione si fosse protratta per oltre 40 giorni , così come previsto dal regolamento dell' ai fini dell'indennizzo CP_1
e aggiungeva che l'inabilità non avrebbe totalmente impedito all'iscritto lo svolgimento dell'attività professionale, requisiti necessari, ai sensi del regolamento, per percepire l'indennità.
Per tali ragioni chiedeva all'adito Tribunale di: “In via preliminare: - rilevare
l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 443 c.p.c.; Nel merito: - rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto”.
Con ordinanza del 11.1.2024, il Giudice, rilevata l'eccezione di improcedibilità del ricorso giurisdizionale sollevata da parte resistente , non avendo il ricorrente previamente proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego dell'indennità, visto l'art. 16 della L. n. 179/1958 e l'art 443 cpc, commi 1 e 2, sospendeva il giudizio assegnando a parte ricorrente termine di sessanta giorni per presentare il ricorso in sede amministrativa. In data 23.5.2024, a seguito del rigetto del ricorso amministrativo da parte del Consiglio di amministrazione di , il presentava ricorso in riassunzione dinanzi CP_1 Parte_1
a questo Giudice, il quale disponeva la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 7.1.2025, tenutasi ax art 127 cpc, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, decideva con sentenza.
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorrente agisce al fine di vedersi riconosciuta l'indennità per inabilità temporanea a seguito dell'infortunio subito e dei trattamenti sanitari cui si è sottoposto.
Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Inarcassa, l'indennità in questione è corrisposta al verificarsi di un effettivo ed accertato stato di totale inabilità all'esercizio dell'attività professionale che comporti la sospensione dell'attività dell'iscritto.
Inoltre, l'art. 3 prevede che l'indennità ivi prevista e oggetto del presente giudizio viene erogata qualora sussistano le seguenti condizioni:
- la durata minima dell'inabilità sia superiore a 40 giorni solari;
- l'associato, al momento della domanda, sia iscritto continuativamente ad CP_1
nei tre anni immediatamente precedente l'insorgenza dell'inabilità e sia in regola nei confronti dell'Associazione con tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto;
- l'associato resti iscritto all'Associazione per tutto il periodo di inabilità all'esercizio dell'attività professionale;
- l'associato non sia già pensionato e l'evento inabilitante si sia verificato CP_1
prima della data di maturazione dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia unificata ordinaria.
Nel caso in esame deve ritenersi pacifica, in ragione dell'assenza di qualsiasi contestazione specifica da parte della convenuta, la sussistenza dei predetti requisiti, salvo che per quello relativo alla totale inabilità all'esercizio dell'attività professionale e per quello relativo alla durata del periodo di inabilità minima che costituiscono il sostanziale oggetto della controversia.
Sul punto si rileva che con certificato medico del 14.7.2022 allegato in atti, parte ricorrente veniva riconosciuta dall' Centro temporaneamente e CP_5
totalmente inabile a svolgere ogni compito e funzione della propria attività professionale per un periodo superiore a 40 giorni, e precisamente dal 6/4/2022 al
20/6/2022.
Va premesso che la valutazione della sussistenza del requisito della totale inabilità
a svolgere ogni compito e funzione della propria attività professionale per un periodo superiore a 40 giorni èrimessa dall' art 4 del Regolamento Inarcassa alla insindacabile valutazione del sanitario dell' ente, ai sensi dell'art 4 del regolamento che statuisce che “…La domanda e la certificazione medica, nonché la CP_1 documentazione clinica eventualmente prodotta dall'interessato vengono sottoposte all'esame del Sanitario di fiducia di , il quale esprime definitivo ed CP_1
insindacabile parere medico in relazione alla specifica attività professionale svolta dall'iscritto, che prevale, in caso di divergenza, sull'accertamento medico e su ogni altro documento prodotto dal richiedente…”.
Pertanto, benché la certificazione ASL Napoli 1 Centro riconoscesse il ricorrente tro temporaneamente e totalmente inabile a svolgere ogni compito e funzione della propria attività professionale per un periodo superiore a 40 giorni, e precisamente dal
6/4/2022 al 20/6/2022., il sanitario di fiducia dell' in data 24/02/2023 CP_1
giungeva a diverse conclusioni, atteso che dalla lettera di dimissioni dalla Controparte_3 era emerso che, a seguito dell'intervento chirurgico per la frattura dell'avambraccio
[...] sinistro, “si concede ampia libertà di movimento di spalla e dita mano sinistra”, che dal certificato medico del dott. si evinceva che il tutore è stato rimosso il 16/05/2022 e Pt_3 che l'attività professionale svolta dal professionista era mista “progettazione, attività di cantiere”
Pertanto atteso il carattere vincolante di detto parere del sanitario dell' , - ai CP_1 sensi di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente a pagare in favore della resistente le spese di lite, che si liquidano in 1400,00 oltre rimborso forfettario Iva e Cpa come per legge
- Si comunichi.
Napoli, 7.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca