Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 25/02/2026, n. 3465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3465 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03465/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12087/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12087 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Galileo Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B3156336CB, rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Barili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AT Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati FR Cangiano, Carla Fina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
MA Arch. NE, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario LL, Gabriele Grande, Amedeo Cicognani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
LL GO & SS S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento n. 40 del 24.07.2025 emesso dal Direttore Generale della Gestione Infrastrutture Immobili ed Impianti di ATAC spa, notificato in data 29.7.2025, che ha autorizzato la stipula dell’Accordo Quadro in favore di RTP MA NE/LL GO & SS RL per la durata di tre anni decorrenti dalla consegna dei servizi afferenti il primo contratto applicativo e di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi a quello impugnato, ivi inclusi:
- del disciplinare di gara, nella parte in cui all’art. 23 attribuisce alla Commissione Giudicatrice il compito di procedere alla valutazione della congruità delle offerte anomale;
- del verbale 1 del Seggio di Gara del 30 ottobre 2024 nella parte in cui ha giudicato la regolarità della busta amministrativa di RTP MA NE/LL GO & SS RL ;
- del verbale 3 della Commissione Giudicatrice del 12.3.2025 nella parte in cui ha disposto che la Commissione Giudicatrice procedesse al giudizio di congruità dell’offerta economica di RTP MA NE/LL GO & SS RL;
- verbale 2 della Commissione Giudicatrice del 29.5.2025 che ha chiuso con esito positivo il sub-procedimento di congruità dell’offerta;
- allegati 5 e 6 al Provvedimento definitivo n. 40 del 20.7.2025 della Struttura Acquisti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15\12\2025 :
Provvedimento n. 78 del 14.11.2025 del Direttore Generale, con cui è stata confermata l’aggiudicazione disposta con Provvedimento del Direttore Generale n. 40 del 24.07.2025 in favore del RTP MA NE/LL GO & SS della procedura aperta esperita ai sensi del combinato disposto dell’art. 141, dell’art. 149, dell’art. 153, dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023, relativa alle prestazioni tecniche professionali per procedimenti ai fini della sicurezza antincendio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale della società ricorrente;
NONCHE’ PER: l’aggiudicazione della gara alla ricorrente
E PER: la dichiarazione di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, con subentro nello stesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di MA Arch. NE e di AT Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa FR RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, la società ricorrente ha impugnato l’esito della gara ad evidenza europea, cui ha partecipato classificandosi seconda, indetta da AT S.p.A. ai sensi del combinato disposto degli artt. 141, 149, 153, 154 e 71 del D. Lgs. 36/2023l, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro triennale con unico operatore economico, per la esecuzione di prestazioni tecniche professionali in materia di sicurezza antincendio (da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con importo a base di gara pari a Euro 961.538,46).
Nello specifico, la ricorrente ha contestato il provvedimento del 24.07.2025 in epigrafe, con cui il Direttore Generale della Gestione Infrastrutture Immobili ed Impianti di ATAC, condivisa la proposta di aggiudicazione del seggio di gara, ha autorizzato la stipula dell’Accordo Quadro in favore del RTP odierno controinteressato, classificatosi primo in graduatoria.
2. La ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso:
- 1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART.6.2. DEL DISCIPLINARE DI GARA E DEGLI ARTT.39 DELL’ALL.II.12 DEL D.LGS.36/2023 E 4 DEL DM N.263/2016 DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE , perché, in estrema sintesi, il RTP aggiudicatario (costituito da professionisti) avrebbe dovuto essere escluso in quanto sarebbe carente dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dalla lex specialis sotto il profilo della presenza di “ almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista ”.
- 2. VIOLAZIONE DI LEGGE.VIOLAZIONE DELL’ART.2, COMMA 1, DELL’ALLEGATO I.2 DEL D.LGS 36/2023. ILLEGITTIMITÀ DELL’ART.23 DEL DISCIPLINARE DI GARA , in quanto la verifica di congruità dell’offerta (nello specifico dedicata principalmente ad accertare la presenza stabile del RTI su RO, in virtù dell’appoggio logistico fornito da altra società) è stata interamente svolta e definita dalla Commissione di gara invece che dal RUP, unico organo competente secondo le pertinenti norme.
- 3. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 41, COMMA 14 E 110 D.LGS.36/2023, DELL’ART. 23 DEL DISCIPLINARE DI GARA NONCHÉ ECCESSO DI POTERE DELL’ AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE, IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI GIUSTIFICATIVI PRESENTATI DA RTP LL LO LL & ASSOCIATI SRL . Fermo quanto denunciato sotto il precedente motivo, il giudizio di congruità dell’offerta dell’aggiudicatario sarebbe, altresì, viziato per non aver la P.A. rilevato, in sostanza, l’assenza di un vincolo contrattuale in capo alla società terza che dovrebbe fornire il supporto logistico nella Capitale per tutta la durata dell’appalto, con la conseguenza che la disponibilità di presenza nella Capitale dichiarata dall’aggiudicatario sarebbe precaria (oltre che comunque insufficiente nelle modalità descritte).
- 4. VIOLAZIONE DI LEGGE.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.15 E 10 DEL DISCIPLINARE DI GARA. ECCESSO DI POTERE . La ricorrente ha infine contestato anche le modalità con cui è stata rilasciata la garanzia provvisoria prevista dalla lex specialis in favore del RTI poi risultato aggiudicatario, deducendo che lo stesso avrebbe dovuto essere escluso.
- 5. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.15, 15.1, 15.4. DEL DISCIPLINARE DI GARA. ECCESSO DI POTERE , poiché la domanda di partecipazione è stata compilata in maniera diversa da quanto indicato nella lex specialis e sottoscritta validamente dal solo mandatario, con la conseguenza che difetterebbero le dichiarazioni previste da parte dei partecipanti al costituendo raggruppamento.
3. AT S.p.A. e l’Arch. MA NE, in proprio e quale Capogruppo Mandatario del RTP con LL GO & SS S.r.l. si sono costituiti in giudizio in resistenza.
4. In data 21.10.2025, AT ha peraltro depositato il “ Verbale di formalizzazione del giudizio di congruità ”, definito di “ natura ricognitiva e sanante ”, sottoscritto dal RUP, con cui lo stesso – “ Preso atto dell’eccezione sollevata nel ricorso R.G.N. 12087/2025 proposto dalla società Galileo Engineering, con cui si contesta che la verifica di congruità sia stata effettuata dalla Commissione Giudicatrice anziché dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) ” – ha formalizzato la propria autonoma e motivata valutazione di congruità dell’offerta dell’aggiudicatario, “(…) rendendo inequivocabile che il giudizio di congruità è stato assunto dal soggetto competente, nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 36/2023 e dei principi di legittimità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa ”.
5. Con ordinanza n. 5776 del 23.10.2025 il Tribunale ha rilevato che il ricorso “ presenta profili di fondatezza quanto al secondo motivo di doglianza ” e ha quindi ritenuto che l’istanza cautelare andasse accolta con riferimento a tale sola doglianza, comportando “ la necessaria riedizione del potere da parte della S.A. in modo da eliminare il denunciato vizio procedimentale [assimilato, quanto agli effetti di accoglimento dell’istanza cautelare, alla riscontrata carenza istruttoria in sede di subprocedimento di verifica dell’anomalia, con la conseguenza che nelle more “ la S.A. potrà procedere alla stipula dell’Accordo Quadro ”], non essendo allo stato possibile disporre anche il domandato annullamento dell’impugnato provvedimento di autorizzazione alla stipula dell’Accordo Quadro ”, in quanto, in sostanza, esorbitante dai limiti delle attribuzioni proprie del G.A., come da giurisprudenza citata nel provvedimento cautelare.
6. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 12.12.2025, la ricorrente ha poi impugnato (riproponendo le censure già formulate nell’atto introduttivo del giudizio) il nuovo provvedimento del 14.11.2025, con cui il Direttore Generale – in esecuzione dell’ordinanza anzidetta e preso atto della formalizzazione sottoscritta dal RUP sugli esiti del giudizio di congruità – ha confermato l’aggiudicazione della gara in favore del RTP già indicato.
7. Vi è stato poi lo scambio di atti difensivi e, all’udienza del 16.12.2025, nel corso della quale le parti resistenti hanno rinunciato ai termini a difesa rispetto al ricorso accessorio, in quanto recante le stesse censure del ricorso introduttivo, la causa è stata introitata in decisione.
8. In via preliminare, il Collegio rileva la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul secondo motivo di ricorso (relativo alla competenza esclusiva del Rup per lo svolgimento della verifica di congruità dell’offerta) avendo la P.A., anche su impulso del Tribunale in sede cautelare, provveduto a riadottare le proprie determinazioni, emendando i vizi denunciati; l’esame del profilo, pertanto, è ormai precluso, in quanto il suo eventuale accoglimento non determinerebbe comunque alcuna utilità per la ricorrente.
Non può invece dichiararsi la improcedibilità del ricorso introduttivo – pur essendo l’interesse all’impugnativa perlomeno parzialmente migrato verso il nuovo provvedimento di conferma dell’aggiudicazione, gravato con il ricorso accessorio (che lo contesta espressamente, diversamente da quanto eccepito da AT nel corso dell’udienza) – non potendosi ravvisare un’esatta sovrapposizione dei due provvedimenti e nel silenzio delle parti sul punto.
9. Ciò chiarito, per il resto il gravame è complessivamente infondato e deve essere respinto, non ritenendo il Collegio di condividere le censure svolte, le quali peraltro focalizzano anche su profili meramente formali, non idonei – pure in una condivisibile ottica di ragionevolezza ed efficacia, nel rispetto del principio del risultato dell’azione amministrativa – ad inficiare la regolarità della gara.
10. Innanzitutto non persuade la prima doglianza sulla pretesa mancata presenza o indicazione di un giovane professionista iscritto all’Albo nell’organigramma del RTP aggiudicatario, nel senso richiesto dalle norme.
Sul punto, brevemente si ricorda che l’art. 39 dell’allegato II.12, tra i requisiti dei raggruppamenti di professionisti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, per quanto qui interessa stabilisce che “ I raggruppamenti temporanei (…) devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. (…)”.
Nella fattispecie, il RTP aggiudicatario ha effettivamente ricompreso nell’organigramma un professionista laureato a febbraio 2024 in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e abilitato nel luglio 2024, con gli specifici compiti di progettazione, come da Relazione tecnica in atti.
Con riguardo alla circostanza, oggetto di censura, per cui alla data di presentazione della domanda il giovane Ingegnere non era ancora iscritto all’Albo, va rammentato (oltre al puntuale dato testuale della norma, che fa riferimento alla sola “abilitazione”) che il Consiglio di Stato – vigente il precedente Codice dei contratti, sul punto identico – ha dato rilievo, per il calcolo dei cinque anni che quantificano il limite temporale massimo dell’esperienza pregressa per essere definito “giovane” professionista, alla data di abilitazione all’esercizio della professione e non alla data di iscrizione all’Albo (Consiglio di Stato sez. V, 17/01/2018, n. 278). Ciò, di conseguenza, necessariamente comporta anche l’irrilevanza della intervenuta iscrizione all’Albo del giovane professionista al momento della presentazione della domanda di partecipazione.
E’ priva di pregio, infine, l’argomentazione relativa alla mancata evidenziazione della presenza del giovane professionista nell’organigramma dell’aggiudicatario, trattandosi di requisito necessario previsto dalla legge (a prescindere dalla, comunque corretta, argomentazione difensiva per cui l’indicazione non sarebbe stata possibile stante la predisposizione di formulari con campi attivi preimpostati).
11. Chiarita la improcedibilità della seconda doglianza, va poi respinta la terza doglianza sulla correttezza della verifica di congruità dell’offerta effettuata, con particolare riferimento alla capacità di presenza dell’aggiudicatario nella Capitale.
Al riguardo in primo luogo va chiarito che l’oggetto dell’appalto consiste in prestazioni tecniche professionali per procedimenti ai fini della sicurezza antincendio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei VVFF; si tratta, in particolare, di prestazioni consistenti nella redazione di documentazione tecnica di vario genere, elencata ai punti 1, 6 e 7 del Disciplinare, mentre solo in determinati casi sono previsti sopralluoghi, analisi, rilievi e verifiche tecniche sullo stato di fatto e sulle caratteristiche tecniche degli impianti e delle strutture, per redigere specifici elaborati.
Dunque, innanzitutto non è corretto quanto denunciato, secondo cui “ garantire la corretta esecuzione dei lavori oggetto di appalto avrebbe dovuto significare garantire la presenza stabile –un vero e proprio trasferimento –su RO dei soggetti indicati nell’Organigramma di Contratto, o quanto meno, di uno di esso, in modo da garantire “in tempo reale” un pronto riscontro alle inevitabili richieste di accessi, sopralluoghi e verifiche ” (cfr. ricorso pag. 17). Anzi, la lettura della lex specialis milita in senso contrario, poiché solo in determinati casi prevede specifiche verifiche in situ , tant’è che espressamente non si richiede un domicilio nella Capitale (punto 8).
Premesso quanto sopra, in sede di verifica, la S.A. si è infatti limitata a chiedere, con nota del 2.04.2025, per quanto qui rileva, come l’aggiudicatario intende “ coniugare la non presenza su RO per garantire i processi tecnici necessari per lo svolgimento delle attività richieste e la celerità di riscontro nel caso [che è appunto un caso] di richieste tecniche e supporti rapidi sui siti o su incontri istituzionali (Comune, VVF etc) ”, oltre a chiarimenti sugli aspetti tecnici e organizzativi della Società di appoggio su RO e del suo rapporto con il RTP aggiudicatario, nonché al tipo di presenza garantita dai titolari (soltanto da essi) del Raggruppamento su RO.
Sul punto il Collegio rileva che con la nota del 14.04.2025 l’Aggiudicatario ha esaustivamente fornito riscontro, illustrando – oltre alla, evidente e notoria, facilità di collegamento tra Bologna (sede del RTP) e la Capitale, nonché alla presenza delle principali figure dell’organigramma in tutte le occasioni in cui si renda necessario e comunque su base settimanale – la disponibilità degli spazi grazie alla società DNT Ingegneria S.r.l., la quale ha già “ in corso collaborazioni ”, ivi specificate, con il mandatario del RTP.
Quanto sopra, dunque, contrariamente a quanto dedotto, ragionevolmente spiega le disponibilità di spazi e la semplicità di raccordo continuo con la Capitale vantate dall’aggiudicatario; né la ricorrente, d’altro canto, ha fornito il benché minimo indizio per cui la stima dei costi del medesimo non sarebbe attendibile rispetto ai descritti impegni (o per cui, in caso di indisponibilità della Società di appoggio, sarebbe impossibile reperire spazi diversi nella Capitale, con le risorse stanziate), essendosi piuttosto limitata a stigmatizzare il fatto che non sussista un vincolo formale in capo a DNT Ingegneria S.r.l., con conseguente “precarietà” della presenza dell’aggiudicatario su RO (il che, tuttavia, per quanto già detto, non osta all’aggiudicazione).
In definitiva, la doglianza va integralmente respinta, perché si riduce ad asserzioni di parte, prive di effettiva concretezza in termini di irragionevolezza e arbitrarietà del giudizio di congruità dell’offerta, che dunque non è sindacabile in questa sede.
12. E’ manifestamente infondata, inoltre, la quarta doglianza, sulla pretesa invalidità della garanzia provvisoria a corredo dell’offerta.
In primo luogo, infatti, contrariamente a quanto dedotto, si rileva che la garanzia fideiussoria è intestata agli operatori economici riuniti nel costituendo raggruppamento temporaneo e non ai singoli professionisti (arch. MA NE e ing. Paolo LL), ciò che è coerente con la disciplina di gara (secondo cui “ la fideiussione deve: (…) essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo ”), che consente la partecipazione in forma associata anche prima della formale costituzione del raggruppamento, purché la volontà di costituirsi in RTP sia manifestata in sede di offerta e sia prestata garanzia per conto del costituendo raggruppamento nel suo complesso.
Inoltre, non si comprende sulla base di quali elementi o notizie – neanche in nuce dedotti o forniti – il Tribunale dovrebbe ritenere che, come denunciato, il soggetto che ha firmato digitalmente il documento di polizza (appositamente sottoscrivendo un’autocertificazione ai sensi di legge sul proprio potere di rappresentanza della società emittente) sia invece carente di tale potere.
13. E’ infine da respingere l’ultimo motivo di censura, sulla firma della domanda di partecipazione, che sarebbe stata apposta soltanto dal soggetto mandatario del RTP, in violazione di quanto previsto dalla legge di gara.
L’esame dei documenti di gara versati in atti, invero, comprova che in realtà la domanda di partecipazione è stata firmata digitalmente dall’Arch. MA NE, quale mandataria, e dall’Ing. Paolo LL, legale rappresentante della società LL GO & SS s.r.l., quale mandante, dunque secondo quanto previsto dalla lex specialis .
14. In conclusione, il gravame è complessivamente infondato e deve essere respinto.
15. Le spese di lite, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ATAC S.p.A. e del controinteressato costituito, delle spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento,00) per ciascuno, oltre oneri come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
FR RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR RI | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO