TAR Napoli, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 772
TAR
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza di interesse ad agire

    Il Tribunale ha ritenuto che la società ricorrente non sia titolare di un interesse ad agire concreto e attuale, poiché l'ammissione al controllo giudiziario, conclusosi positivamente, determina la sospensione degli effetti dell'interdittiva fino alla definizione della procedura di aggiornamento, consentendo di operare nel circuito legale dell'economia. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34-bis, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva si protrae, in caso di esito positivo del controllo giudiziario, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 772
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 772
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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