Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00772/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04114/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4114 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Caserta, U.T.G. Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
- della sentenza -OMISSIS-del 2025 del T.A.R. Napoli, sez. I, R.G. n. 4115 del 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Caserta e di U.T.G. della Prefettura di Caserta;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. PI NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente è stata destinataria di provvedimento di diniego di iscrizione nelle White List provinciali prot. -OMISSIS- da parte della Prefettura di Caserta, annullato da questo T.A.R. con sentenza -OMISSIS-25 (RG 4115/25).
La stessa impresa, prima della definizione del giudizio amministrativo, ha presentato istanza di applicazione di misura di controllo giudiziario ex art. 34 bis cod. antimafia al Tribunale di prevenzione di Santa Maria C.V., che veniva accolta con decreto -OMISSIS- per la durata di anni tre; la Prefettura di Caserta, prendendo atto del decreto su menzionato, ha provveduto all’iscrizione dell’impresa nelle White List provinciali con decreto prot. -OMISSIS-.
Con il ricorso de quo , la società ha chiesto l’ottemperanza alla cit. sentenza del T.A.R. Napoli, assumendo, in sostanza, l’insufficienza del provvedimento liberatorio emesso in forza dell’art. 34 bis cod. antimafia.
Sostiene, infatti, la ricorrente che “[A] lla luce dell’annullamento disposta dal TAR e soprattutto dei motivi che giustificano la caducazione della informativa interdittiva, stante la pronuncia che ha annullato la interdittiva, la Prefettura di Caserta è tenuta a rilasciare la liberatoria e concludere il procedimento. La Prefettura, ad oggi, non ha aggiornato la posizione della ditta -OMISSIS- ed in concreto non ha ancora eseguito la pronuncia del Collegio ”.
Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, dopo un breve rinvio disposto su richiesta di parte ricorrente “ onde valutare l’interesse ” ad agire, tenuto conto della possibile inammissibilità del ricorso già emersa in relazione a fattispecie analoghe decise dalla Sezione, alle quali si è fatto riferimento nel corso della discussione del 19 novembre 2025, la controversia è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse (in tal senso si v. TAR Napoli, sez. I., n. 8570/2025).
Reputa il Collegio, infatti, che la società ricorrente non sia titolare di un interesse ad agire concreto e attuale.
Va osservato che, come detto, con la propria istanza la società ricorrente ha rappresentato alla Prefettura di essere stata ammessa al controllo giudiziario, conclusosi senza criticità.
Orbene, deve essere rilevato che la Corte Costituzionale ha dichiarato « costituzionalmente illegittimo, con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., l'art. 34-bis, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia) nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva derivante dall'ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all'art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 » (Corte Cost., 7 luglio 2025 n. 109).
Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di un concreto e attuale interesse ad agire, trovando soddisfacimento l’interesse della ricorrente già con la positiva conclusione del controllo giudiziario, che determina la sospensione degli effetti dell’interdittiva sino alla procedura di aggiornamento, così consentendo di operare nel circuito legale dell’economia.
In ragione della peculiarità della questione esaminata, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN AM, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
PI NT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI NT | IN AM |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.