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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/11/2025, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 11/11/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3058/2023, cui è riunito il fascicolo di AT recante R.G. n. 2692/2021
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Michela Daniela Parte_1 tt. dom. in Castel Morrone (CE), alla via Scese Lunghe n. 24/D, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. Ida Verrengia, Itala De Benedictis, CP_1 zzupoli e Davide Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/05/2023, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per AT (proc. n. 2692/2021 R.G.) per il CP_1 riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva pertanto chiedendo all'adito Tribunale di “A) dichiarare che la ricorrente è invalida con riduzione permanete a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazione confacenti le sue attitudini con diritto all'assegno ordinario d'invalidità così come previsto dalla legge n° 636/39 CP_1
e dalla legge 222/84, con decorrenza dal 06/04/20 la domanda amministrativa, o con quella diversa decorrenza accertata in corso di causa”. Vittoria di spese, con attribuzione. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c. e la carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di 1 AT, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, la causa giungeva all'odierna udienza, e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 19/04/2023 e la dichiarazione è stata depositata il 07/05/2023, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 19/05/2023, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che il consulente non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, nonché la documentazione offerta. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, il consulente incaricato, all'esito di un'approfondita analisi medico-legale delle patologie riscontrate e della relativa incidenza sul rischio lavorativo, concludeva osservando che: “Per tali, suddette, motivazioni, considerate le patologie riscontrate e l'incidenza delle stesse sia sulla capacità lavorativa generica sia su quella in occupazioni confacenti alle sue attitudini (che prevedono MMC inferiori ai 10 Kg, posture incongrue, videoterminale), ella può considerarsi affetta da un'invalidità che, attualmente, riduce a meno di 1/3 la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai sensi della Legge n° 222 del 12 giugno 2 1984. Lo stato invalidante riscontrato non era del tutto documentato all'epoca della domanda amministrativa (2018); per la decorrenza dei benefici di legge, derivanti dal suddetto stato di invalidità, riteniamo potersi indicare il mese di dicembre 2024, per tutto quanto sopra riportato”. Sulla scorta di tutto quanto esposto, la consulenza depositata appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della parte ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione. In assenza di specifiche contestazioni delle parti ne consegue che va accertato il diritto di al riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'assegno ordinario di Parte_1 ecorrenza dal mese di dicembre 2024. Giova, infine, precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n. 6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Quanto alle spese, in considerazione del riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla domanda amministrativa e ai ricorsi per atp e in opposizione ad atp, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione. Le spese di consulenza tecnica sono poste in solido tra le parti e si liquidano come da separati decreti emessi in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario per il riconoscimento dell'asse i invalidità ex L. 222/1984 dal mese di dicembre 2024; b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone definitivamente in solido tra le parti le spese di consulenza tecnica liquidate con separati decreti emessi in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 11/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 11/11/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3058/2023, cui è riunito il fascicolo di AT recante R.G. n. 2692/2021
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Michela Daniela Parte_1 tt. dom. in Castel Morrone (CE), alla via Scese Lunghe n. 24/D, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. Ida Verrengia, Itala De Benedictis, CP_1 zzupoli e Davide Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/05/2023, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per AT (proc. n. 2692/2021 R.G.) per il CP_1 riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva pertanto chiedendo all'adito Tribunale di “A) dichiarare che la ricorrente è invalida con riduzione permanete a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazione confacenti le sue attitudini con diritto all'assegno ordinario d'invalidità così come previsto dalla legge n° 636/39 CP_1
e dalla legge 222/84, con decorrenza dal 06/04/20 la domanda amministrativa, o con quella diversa decorrenza accertata in corso di causa”. Vittoria di spese, con attribuzione. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c. e la carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di 1 AT, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, la causa giungeva all'odierna udienza, e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 19/04/2023 e la dichiarazione è stata depositata il 07/05/2023, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 19/05/2023, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che il consulente non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, nonché la documentazione offerta. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, il consulente incaricato, all'esito di un'approfondita analisi medico-legale delle patologie riscontrate e della relativa incidenza sul rischio lavorativo, concludeva osservando che: “Per tali, suddette, motivazioni, considerate le patologie riscontrate e l'incidenza delle stesse sia sulla capacità lavorativa generica sia su quella in occupazioni confacenti alle sue attitudini (che prevedono MMC inferiori ai 10 Kg, posture incongrue, videoterminale), ella può considerarsi affetta da un'invalidità che, attualmente, riduce a meno di 1/3 la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai sensi della Legge n° 222 del 12 giugno 2 1984. Lo stato invalidante riscontrato non era del tutto documentato all'epoca della domanda amministrativa (2018); per la decorrenza dei benefici di legge, derivanti dal suddetto stato di invalidità, riteniamo potersi indicare il mese di dicembre 2024, per tutto quanto sopra riportato”. Sulla scorta di tutto quanto esposto, la consulenza depositata appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della parte ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione. In assenza di specifiche contestazioni delle parti ne consegue che va accertato il diritto di al riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'assegno ordinario di Parte_1 ecorrenza dal mese di dicembre 2024. Giova, infine, precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n. 6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Quanto alle spese, in considerazione del riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla domanda amministrativa e ai ricorsi per atp e in opposizione ad atp, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione. Le spese di consulenza tecnica sono poste in solido tra le parti e si liquidano come da separati decreti emessi in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario per il riconoscimento dell'asse i invalidità ex L. 222/1984 dal mese di dicembre 2024; b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone definitivamente in solido tra le parti le spese di consulenza tecnica liquidate con separati decreti emessi in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 11/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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