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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/12/2025, n. 2680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2680 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 02/12/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1937/2025, cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 1331/2023
TRA
nata il [...] a [...], rappr. e dif. dall'Avv. Carmine Parte_1 cui elett. dom. in Carinola, alla via Arena n. 9, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. Ida Verrengia, Itala De Benedictis e CP_1 atalano, con cui elett. dom. in Caserta, alla via Arena Località San Benedetto, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/03/2025, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 1331/2023 R.G.) CP_1 per il ric mento della pensione di inabilità, nonché dell'handicap in condizione di gravità ex art. 3 co. 3 della L. 104/1992. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “A. Accertare e dichiarare che la sig.ra Parte_1 risulta essere soggetto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100%” con pedissequo diritto alla pensione di inabilità fin dalla data della domanda amministrativa, ossia dal 29/07/2022 o da quella successiva che dovesse risultare dovuta;
B. Accertare e dichiarare, che la sig.ra risulta essere "soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità”, con Parte_1 pedissequo diritto a godere dei benefici previsti dall'art. 3 comma 3 della L. 104/92”, fin dalla data della domanda amministrativa, ossia dal 29/07/2022 o da quella successiva che dovesse risultare dovuta”. Vittoria di spese, con attribuzione.
1 Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità, chiedendo la verifica del rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c., e per carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 13/01/2025 e la dichiarazione è stata depositata il 11/02/2025, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 11/03/2025, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che il consulente non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, nonché la documentazione offerta. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Il ctu nominato in sede di atp, all'esito della visita medico – legale, rilevava che la ricorrente era affetta da psicosi depressiva in ritardo mentale e diabete mellito tipo II non complicato, precisando, quanto alla prima patologia, che “la patologia di cui la ricorrente è affetta […] ha un discreto impatto sul vissuto della ricorrente. Questa minorazione accertata, può essere valutata - sulla scorta delle Tabelle approvate con D.M. 5 febbraio 1992 (G.U. n. 47, suppl. ordinario del 27/02/92)- con un valore percentuale del 75%”, e, quanto al diabete, che “La prognosi e la qualità della vita del 2 paziente diabetico, sono fortemente condizionate dallo sviluppo di alcune complicanze croniche rappresentate dalla retinopatia, nefropatia, neuropatia, micro e macroangiopatia, dermopatia e piede del diabetico.In genere, l'insorgenza di queste complicanze è condizionata prevalentemente dal grado di controllo e dalla durata dell'alterazione metabolica di base, dalle condizioni generali del paziente e dalla suscettibilità dell'organismo all'alterazione metabolica.Comunque, nel caso in esame, queste complicanze non sono presenti, quindi, vi è solo un'alterazione metabolica di base, complicata da lievi danni di organo (danni vascolari).Questa minorazione (che può essere assimilata ad una classe II - si veda a pag. 21 D.M. 5 febbraio 1992 (G.U. n. 47, suppl. ordinario del 27/02/92) e da valutare - con criterio analogico rispetto ad infermità tabellate (cod. 9309 “Diabete mellito tipo 1 e 2 con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado classe III 41-50%”), valore, ovviamente ridotto di una classe - con un valore percentuale del 20%”. Riconosceva, pertanto, la ricorrente invalida nella misura dell'80% sin dalla domanda amministrativa. A seguito della trasmissione, ad opera di parte ricorrente, di osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale, il consulente preliminarmente precisava che “alla luce della documentazione sanitaria in atti si può ritenere che, nel caso de quo, il quadro morboso accertato alla ricorrente è alquanto discreto e rende la stessa “Portatore di handicap (art. 3 comma 1 della L. 104/92)”. Per quanto riguarda invece le note relative alla presenza di un ritardo mentale grave, in nessuna certificazione medica agli atti allegato viene specificato la gravità del suddetto ritardo mentale, la cui valutazione è comunque assorbita dalla patologia psicotica. Infine anche relativamente al diabete mellito agli atti viene documentato che la paziente presente un'alterazione metabolica senza la presenza di complicanze quindi la valutazione del 20% riconosciuta dal sottoscritto CTU e da ritenersi più che equa”, confermando le valutazioni rese. Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a rilevare, nuovamente, la non condivisione delle valutazioni rese in relazione alla patologia diabetica ed al ritardo mentale, senza prendere posizione in merito al riscontro fornito dal consulente, sopra riportato. Né può ritenersi sufficiente a comportare un approfondimento peritale il generico rilievo, contenuto in ricorso, alla mancata valutazione dell'obesità: ed invero, trattasi di patologia neppure indicata in sede di rilievo alle bozze del consulente, per la quale, inoltre, non si rinvengono specifici riferimenti neanche nella documentazione versata in atti. Pertanto, alla luce dell'esame obiettivo effettuato dal consulente, ed in assenza di puntuali contestazioni delle parti, alcun approfondimento istruttorio appare necessario. Si verte, sostanzialmente, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentalmente difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass., n. 2151/2004). Sulla scorta di tutto quanto esposto, la citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute di parte ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla per le spese di lite, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 02/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
4
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 02/12/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1937/2025, cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 1331/2023
TRA
nata il [...] a [...], rappr. e dif. dall'Avv. Carmine Parte_1 cui elett. dom. in Carinola, alla via Arena n. 9, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. Ida Verrengia, Itala De Benedictis e CP_1 atalano, con cui elett. dom. in Caserta, alla via Arena Località San Benedetto, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/03/2025, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 1331/2023 R.G.) CP_1 per il ric mento della pensione di inabilità, nonché dell'handicap in condizione di gravità ex art. 3 co. 3 della L. 104/1992. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “A. Accertare e dichiarare che la sig.ra Parte_1 risulta essere soggetto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100%” con pedissequo diritto alla pensione di inabilità fin dalla data della domanda amministrativa, ossia dal 29/07/2022 o da quella successiva che dovesse risultare dovuta;
B. Accertare e dichiarare, che la sig.ra risulta essere "soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità”, con Parte_1 pedissequo diritto a godere dei benefici previsti dall'art. 3 comma 3 della L. 104/92”, fin dalla data della domanda amministrativa, ossia dal 29/07/2022 o da quella successiva che dovesse risultare dovuta”. Vittoria di spese, con attribuzione.
1 Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità, chiedendo la verifica del rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c., e per carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 13/01/2025 e la dichiarazione è stata depositata il 11/02/2025, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 11/03/2025, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che il consulente non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, nonché la documentazione offerta. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Il ctu nominato in sede di atp, all'esito della visita medico – legale, rilevava che la ricorrente era affetta da psicosi depressiva in ritardo mentale e diabete mellito tipo II non complicato, precisando, quanto alla prima patologia, che “la patologia di cui la ricorrente è affetta […] ha un discreto impatto sul vissuto della ricorrente. Questa minorazione accertata, può essere valutata - sulla scorta delle Tabelle approvate con D.M. 5 febbraio 1992 (G.U. n. 47, suppl. ordinario del 27/02/92)- con un valore percentuale del 75%”, e, quanto al diabete, che “La prognosi e la qualità della vita del 2 paziente diabetico, sono fortemente condizionate dallo sviluppo di alcune complicanze croniche rappresentate dalla retinopatia, nefropatia, neuropatia, micro e macroangiopatia, dermopatia e piede del diabetico.In genere, l'insorgenza di queste complicanze è condizionata prevalentemente dal grado di controllo e dalla durata dell'alterazione metabolica di base, dalle condizioni generali del paziente e dalla suscettibilità dell'organismo all'alterazione metabolica.Comunque, nel caso in esame, queste complicanze non sono presenti, quindi, vi è solo un'alterazione metabolica di base, complicata da lievi danni di organo (danni vascolari).Questa minorazione (che può essere assimilata ad una classe II - si veda a pag. 21 D.M. 5 febbraio 1992 (G.U. n. 47, suppl. ordinario del 27/02/92) e da valutare - con criterio analogico rispetto ad infermità tabellate (cod. 9309 “Diabete mellito tipo 1 e 2 con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado classe III 41-50%”), valore, ovviamente ridotto di una classe - con un valore percentuale del 20%”. Riconosceva, pertanto, la ricorrente invalida nella misura dell'80% sin dalla domanda amministrativa. A seguito della trasmissione, ad opera di parte ricorrente, di osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale, il consulente preliminarmente precisava che “alla luce della documentazione sanitaria in atti si può ritenere che, nel caso de quo, il quadro morboso accertato alla ricorrente è alquanto discreto e rende la stessa “Portatore di handicap (art. 3 comma 1 della L. 104/92)”. Per quanto riguarda invece le note relative alla presenza di un ritardo mentale grave, in nessuna certificazione medica agli atti allegato viene specificato la gravità del suddetto ritardo mentale, la cui valutazione è comunque assorbita dalla patologia psicotica. Infine anche relativamente al diabete mellito agli atti viene documentato che la paziente presente un'alterazione metabolica senza la presenza di complicanze quindi la valutazione del 20% riconosciuta dal sottoscritto CTU e da ritenersi più che equa”, confermando le valutazioni rese. Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a rilevare, nuovamente, la non condivisione delle valutazioni rese in relazione alla patologia diabetica ed al ritardo mentale, senza prendere posizione in merito al riscontro fornito dal consulente, sopra riportato. Né può ritenersi sufficiente a comportare un approfondimento peritale il generico rilievo, contenuto in ricorso, alla mancata valutazione dell'obesità: ed invero, trattasi di patologia neppure indicata in sede di rilievo alle bozze del consulente, per la quale, inoltre, non si rinvengono specifici riferimenti neanche nella documentazione versata in atti. Pertanto, alla luce dell'esame obiettivo effettuato dal consulente, ed in assenza di puntuali contestazioni delle parti, alcun approfondimento istruttorio appare necessario. Si verte, sostanzialmente, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentalmente difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass., n. 2151/2004). Sulla scorta di tutto quanto esposto, la citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute di parte ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla per le spese di lite, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 02/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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