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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
ZAMPETTI ENRICO, Relatore
MARZIALI CESARE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 308/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro N. 15 60123 Ancona AN elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025AN0008287 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle conclusioni rispettivamente formulate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 presentavano ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale e nuova determinazione di classamento e rendita catastale n. 2025AN0008287 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona e notificato in data 05/06 maggio 2025.
A sostegno della impugnazione deducevano i seguenti motivi :
1) errati presupposti di fatto su cui si basa l'avviso di accertamento impugnato nonché errate motivazioni del medesimo avviso;
2) mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Agenzia delle Entrate;
3) sulla impossibilità di riassegnare all'immobile di Indirizzo_1 la categoria C/1 per violazione della normativa in materia urbanistica ed edilizia.
A seguito del ricorso si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto della impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per accogliere il ricorso.
Dagli atti risulta che il 9 gennaio 2024 gli odierni ricorrenti hanno presentato dichiarazione DOCFA per la variazione della destinazione d'uso - da negozio a laboratorio artigianale - dell'immobile di loro proprietà sito a Senigallia in Indirizzo_1, piano terra. Nel ricorso si evidenzia che tale dichiarazione è stata presentata in ossequio alla specifica richiesta del
Comune di Senigallia di un cambio di destinazione d'uso dell'immobile (da commerciale ad artigianale), destinato allo svolgimento dell'attività lavorativa di acconciatori, nonché della realizzazione di una serie di interventi volti a conformare la suddetta attività al Regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista del Comune di Senigallia.
A detta dei ricorrenti, quindi il cambio di destinazione d'uso è stato attuato solo in quanto espressamente richiesto dal Comune.
Con l'avviso di accertamento impugnato, l'Agenzia delle Entrate evidenzia di aver effettuato la verifica della sopra citata DOCFA (n. AN0001757 del 09/01/2024) e di aver esaminato gli elementi tecnici (caratteristiche intrinseche/estrinseche e congruenza delle consistenze) dell'immobile.
In precedenza, il bene era descritto a catasto nella categoria C/1, classe 8, rendita € 2.816,65;
con la dichiarazione di variazione presentata il 9 gennaio 2024 è stata invece proposta dai ricorrenti la categoria C/3, classe 6, rendita € 190,31.
l'Agenzia ha invece accertato che l'immobile rientra nella categoria C/1, classe 8, rendita € 2.550,21.
Orbene, si ritiene che tale conclusione sia corretta.
La normativa dettata in materia catastale è diversa e distinta da quella vigente in materia urbanistica.
Ai fini del classamento catastale, rilevano le caratteristiche oggettive e la destinazione ordinaria del bene;
in tale prospettiva, la prassi catastale storica (Circ. Min. Fin. 2 agosto 1939 n. 146) include nella categoria
C/1 anche locali nei quali, pur non svolgendosi vendita al dettaglio, l'attività si accompagna a prestazioni di servizi e, in via esemplificativa, menziona anche attività come barbieri/parrucchieri: “[…] Nella categoria C/1 negozi e botteghe, prevista nella circolare n.98 del 10 giugno 1939 devono essere compresi, in linea principale, quei locali singoli o quei gruppi di locali – costituenti unità immobiliari – dove si effettua la vendita, con prevalenza al dettaglio, di merci, manufatti, prodotti, derrate, ecc., e quei locali dove la vendita si accompagna con prestatori di servizi, come ad esempio trattorie, ristoranti, bar, caffè, ecc. Tuttavia, sono da comprendere nella categoria C/1 anche quei locali in cui attualmente non si effettua la vendita, ma potrebbe effettuarsi qualora venisse a cessare l'attività che in atto viene esplicitata;
e ciò in dipendenza della loro ubicazione, della loro qualità intrinseca, ecc. Perciò saranno da comprendere nella categoria C/1 anche quei locali adibiti a esposizioni, ecc., nonché quelli occupati da barbieri, modiste, parrucchieri, orologiai […].”.
L'impostazione difensiva per cui la variazione catastale proposta dai ricorrenti è stata determinata dalla necessità di provvedere ad un cambio di destinazione d'uso dell'immobile non può quindi essere condivisa.
Il richiamo all'art. 85, comma 6, del Regolamento edilizio comunale e al requisito dell'altezza, attiene ai profili amministrativi e abilitativi dell'esercizio e alla disciplina d'uso, ma non dimostra, di per sé, la non riconducibilità catastale del bene alla categoria C/1, in assenza di modifiche delle caratteristiche intrinseche dell'unità. Nel caso di specie, dagli atti emerge che il Comune ha richiesto il solo cambio di destinazione d'uso ai fini dell'avvio dell'attività di acconciatore, senza imporre – né poter imporre – un diverso classamento catastale;
permane, inoltre, la tipologia oggettiva del locale che storicamente era censita in C/1.
Lo stesso regolamento edilizio del Comune di Senigallia, nel dettare la normativa in materia di destinazione d'uso delle unità immobiliari, non si riferisce in alcun modo all'accatastamento degli stessi né alla necessità di modificare la categoria catastale già attribuita”;
Ed infatti dagli atti emerge che il Comune di Senigallia ha imposto il solo cambio di destinazione d'uso del locale di proprietà di ricorrenti e non anche la modifica della categoria catastale dello stesso.
Sul punto, peraltro, va sottolineato che il comune non è l'ente deputato all'individuazione della corretta categoria catastale degli immobili.
Ad anche che le caratteristiche intrinseche del locale di cui si discute non risultano cambiate e il classamento in categoria C1, classe 8, che è stato attribuito a tale bene sin dal 1985, non è mai stato oggetto di alcuna contestazione ed è in linea con la normativa catastale vigente.
L'atto di rettifica è stato comunque regolarmente notificato agli intestatari, sicché non viene in rilievo alcuna utilizzazione di rendita non notificata.
Alla luce di tali evidenze, quindi, avendo l'Amministrazione chiarito i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno portato all'emissione del provvedimento impugnato, garantendo quindi un giusto contraddittorio,
e risultando corretta e documentata l'impostazione seguita nel rettificare la variazione catastale proposta dai ricorrenti, non può che disporsi il rigetto del ricorso.
Da ciò consegue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che in ossequio alle vigenti tabelle vanno determinate nella misura di euro 1.000,00, oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
ZAMPETTI ENRICO, Relatore
MARZIALI CESARE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 308/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro N. 15 60123 Ancona AN elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025AN0008287 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle conclusioni rispettivamente formulate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 presentavano ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale e nuova determinazione di classamento e rendita catastale n. 2025AN0008287 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona e notificato in data 05/06 maggio 2025.
A sostegno della impugnazione deducevano i seguenti motivi :
1) errati presupposti di fatto su cui si basa l'avviso di accertamento impugnato nonché errate motivazioni del medesimo avviso;
2) mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Agenzia delle Entrate;
3) sulla impossibilità di riassegnare all'immobile di Indirizzo_1 la categoria C/1 per violazione della normativa in materia urbanistica ed edilizia.
A seguito del ricorso si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto della impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per accogliere il ricorso.
Dagli atti risulta che il 9 gennaio 2024 gli odierni ricorrenti hanno presentato dichiarazione DOCFA per la variazione della destinazione d'uso - da negozio a laboratorio artigianale - dell'immobile di loro proprietà sito a Senigallia in Indirizzo_1, piano terra. Nel ricorso si evidenzia che tale dichiarazione è stata presentata in ossequio alla specifica richiesta del
Comune di Senigallia di un cambio di destinazione d'uso dell'immobile (da commerciale ad artigianale), destinato allo svolgimento dell'attività lavorativa di acconciatori, nonché della realizzazione di una serie di interventi volti a conformare la suddetta attività al Regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista del Comune di Senigallia.
A detta dei ricorrenti, quindi il cambio di destinazione d'uso è stato attuato solo in quanto espressamente richiesto dal Comune.
Con l'avviso di accertamento impugnato, l'Agenzia delle Entrate evidenzia di aver effettuato la verifica della sopra citata DOCFA (n. AN0001757 del 09/01/2024) e di aver esaminato gli elementi tecnici (caratteristiche intrinseche/estrinseche e congruenza delle consistenze) dell'immobile.
In precedenza, il bene era descritto a catasto nella categoria C/1, classe 8, rendita € 2.816,65;
con la dichiarazione di variazione presentata il 9 gennaio 2024 è stata invece proposta dai ricorrenti la categoria C/3, classe 6, rendita € 190,31.
l'Agenzia ha invece accertato che l'immobile rientra nella categoria C/1, classe 8, rendita € 2.550,21.
Orbene, si ritiene che tale conclusione sia corretta.
La normativa dettata in materia catastale è diversa e distinta da quella vigente in materia urbanistica.
Ai fini del classamento catastale, rilevano le caratteristiche oggettive e la destinazione ordinaria del bene;
in tale prospettiva, la prassi catastale storica (Circ. Min. Fin. 2 agosto 1939 n. 146) include nella categoria
C/1 anche locali nei quali, pur non svolgendosi vendita al dettaglio, l'attività si accompagna a prestazioni di servizi e, in via esemplificativa, menziona anche attività come barbieri/parrucchieri: “[…] Nella categoria C/1 negozi e botteghe, prevista nella circolare n.98 del 10 giugno 1939 devono essere compresi, in linea principale, quei locali singoli o quei gruppi di locali – costituenti unità immobiliari – dove si effettua la vendita, con prevalenza al dettaglio, di merci, manufatti, prodotti, derrate, ecc., e quei locali dove la vendita si accompagna con prestatori di servizi, come ad esempio trattorie, ristoranti, bar, caffè, ecc. Tuttavia, sono da comprendere nella categoria C/1 anche quei locali in cui attualmente non si effettua la vendita, ma potrebbe effettuarsi qualora venisse a cessare l'attività che in atto viene esplicitata;
e ciò in dipendenza della loro ubicazione, della loro qualità intrinseca, ecc. Perciò saranno da comprendere nella categoria C/1 anche quei locali adibiti a esposizioni, ecc., nonché quelli occupati da barbieri, modiste, parrucchieri, orologiai […].”.
L'impostazione difensiva per cui la variazione catastale proposta dai ricorrenti è stata determinata dalla necessità di provvedere ad un cambio di destinazione d'uso dell'immobile non può quindi essere condivisa.
Il richiamo all'art. 85, comma 6, del Regolamento edilizio comunale e al requisito dell'altezza, attiene ai profili amministrativi e abilitativi dell'esercizio e alla disciplina d'uso, ma non dimostra, di per sé, la non riconducibilità catastale del bene alla categoria C/1, in assenza di modifiche delle caratteristiche intrinseche dell'unità. Nel caso di specie, dagli atti emerge che il Comune ha richiesto il solo cambio di destinazione d'uso ai fini dell'avvio dell'attività di acconciatore, senza imporre – né poter imporre – un diverso classamento catastale;
permane, inoltre, la tipologia oggettiva del locale che storicamente era censita in C/1.
Lo stesso regolamento edilizio del Comune di Senigallia, nel dettare la normativa in materia di destinazione d'uso delle unità immobiliari, non si riferisce in alcun modo all'accatastamento degli stessi né alla necessità di modificare la categoria catastale già attribuita”;
Ed infatti dagli atti emerge che il Comune di Senigallia ha imposto il solo cambio di destinazione d'uso del locale di proprietà di ricorrenti e non anche la modifica della categoria catastale dello stesso.
Sul punto, peraltro, va sottolineato che il comune non è l'ente deputato all'individuazione della corretta categoria catastale degli immobili.
Ad anche che le caratteristiche intrinseche del locale di cui si discute non risultano cambiate e il classamento in categoria C1, classe 8, che è stato attribuito a tale bene sin dal 1985, non è mai stato oggetto di alcuna contestazione ed è in linea con la normativa catastale vigente.
L'atto di rettifica è stato comunque regolarmente notificato agli intestatari, sicché non viene in rilievo alcuna utilizzazione di rendita non notificata.
Alla luce di tali evidenze, quindi, avendo l'Amministrazione chiarito i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno portato all'emissione del provvedimento impugnato, garantendo quindi un giusto contraddittorio,
e risultando corretta e documentata l'impostazione seguita nel rettificare la variazione catastale proposta dai ricorrenti, non può che disporsi il rigetto del ricorso.
Da ciò consegue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che in ossequio alle vigenti tabelle vanno determinate nella misura di euro 1.000,00, oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00.