Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 23
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Errati presupposti di fatto e motivazioni dell'avviso di accertamento

    La Corte ritiene che l'Agenzia delle Entrate abbia correttamente motivato l'avviso di accertamento, basandosi sulle caratteristiche oggettive dell'immobile e sulla normativa catastale.

  • Rigettato
    Mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Agenzia delle Entrate

    La Corte ritiene che l'Agenzia delle Entrate abbia fornito adeguata documentazione e motivazione a supporto della propria determinazione.

  • Rigettato
    Impossibilità di riassegnare all'immobile la categoria C/1 per violazione normativa urbanistica ed edilizia

    La Corte afferma che la normativa catastale è distinta da quella urbanistica e che le caratteristiche oggettive dell'immobile giustificano il classamento in C/1, come storicamente attribuito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 23
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona
    Numero : 23
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo